Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3350 del 2025, proposto da
AT MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 215/2025 pubblicata il 28.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1195/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio (Ferie non godute).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OV IN e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza camerale del 26.2.2026 l’esponente ha data atto dell’avvenuta ottemperanza della sentenza ed ha chiesto la decisione del giudizio con spese a carico del Ministero;
- reputa il Tribunale che, a fronte della piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del c.p.a.;
- le spese sono poste a carico del Ministero resistente, quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore degli avv.ti Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis .1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore degli avv.ti Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AT, Presidente
OV IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV IN | EL AT |
IL SEGRETARIO