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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1644/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEG RIMBORSO n. 0060661 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il diniego parziale al rimborso originato dal controllo preventivo della dichiarazione Modello
730/2023 (anno d'imposta 2022), da cui è scaturito un credito chiesto a rimborso di € 3.490,00, da cui è emerso che sull'importo di € 48.000,00, relativo all'acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, non era possibile beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 16-bis del
Testo Unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'odierno ricorrente ha proposto opposizione eccependo la legittimità del rimborso integrale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata e, quindi, la spettanza della detrazione in questione, avendo fatto affidamento in un parere favorevole al godimento dell'agevolazione in un caso identico a quello qui in questione espresso nella rubrica “l'esperto risponde” del Sole 24 Ore e che ad altri acquirenti di unità immobiliari ricadenti nello stesso complesso immobiliare non è stato negato il godimento della stessa ed identica agevolazione.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate che ritiene legittimo recuperare la detrazione per le spese di intervento finalizzate al recupero del patrimonio edilizio riportate nella dichiarazione fiscale presentata, sul presupposto che la “Società_1 S.p. a.”, in qualità di gestore del fondo IGEA, non possa essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare ai fini della detrazione fiscale, in quanto, non può per legge, esercitare direttamente l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Quanto alle spese indicate al rigo E57, sostenute per l'acquisto di mobili destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, il diritto alla detrazione delle stesse spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione principale, ossia quella per le spese di intervento finalizzate al recupero del patrimonio edilizio, come previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63e, pertanto, venuta meno la detrazione principale decade anche quella relativa all'acquisto di mobili.
In conseguenza delle detrazioni non riconosciute è derivata la rettifica degli oneri pluriennali succitati e, quindi, dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2023, presentata per l'anno d'imposta 2022, è scaturito un minor rimborso, riconosciuto per l'importo pari ad € 590,00.
Chiede in conclusione il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, sentite le parti e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tema decidendum riguarda la possibilità che la “Società_1 Società_1 S.p.a.”, in qualità di gestore del fondo IGEA, possa essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che consenta la detrazione dei lavori eseguiti sull'immobile acquistato dalla ricorrente.
In base all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di legittimità, il fondo immobiliare, configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell'attività di valorizzazione del predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l'attività di costruzione di beni immobili. Interpellata al riguardo anche la Banca_1, ha precisato infatti che l'attività di costruzione e ristrutturazione è incompatibile con le caratteristiche di tale organismo, anche se i lavori sono stati dati in appalto a terzi.
Le conclusioni dell'amministrazione finanziaria trovano, quindi, fondamento nel dettato della norma che disciplina l'agevolazione e nel parere fornito dalla Banca_1, che ha chiarito che i fondi possono effettuare operazioni di ristrutturazione immobiliare, come forma di valorizzazione degli asset immobiliari, ma, al contempo, è a loro precluso che l'oggetto dell'attività sia la costruzione o ristrutturazione degli immobili, in quanto non compatibile con la normativa di vigilanza.
Come osservato nelle risposte all'interpello n. 141 del 22 maggio 2020 e n. 890 del 30 dicembre 2021, che affrontano casi identici a quello qui in esame, la questione interpretativa da risolvere attiene al significato da attribuire alla locuzione "impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare", contenuta nel citato articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, al fine di stabilire se il contribuente, avendo acquistato l'immobile da una società di gestione di un fondo immobiliare che ha affidato ad imprese terze la materiale esecuzione delle opere edilizie, possa fruire della detrazione ivi richiamata.
Ciò posto, ai fini dell'applicabilità del beneficio fiscale di cui trattasi, occorre, in primo luogo, verificare se il fondo comune d'investimento possa essere equiparato alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
In base al Tuf, i fondi comuni di investimento sono CR (Organismo di investimento collettivo del risparmio), di conseguenza hanno come finalità il rendimento del patrimonio gestito per conto degli investitori anche attraverso la valorizzazione degli asset immobiliari seppure attraverso terzi come nel caso degli interpelli a cui si riferiscono le suddette risposte, ma il patrimonio, comunque, non può essere utilizzato per perseguire strategie di tipo imprenditoriale, siano esse commerciali e/o industriali e, pertanto, quest'ultima condizione preclude agli CR (e in particolare ai fondi immobiliari riservati e non riservati e ai relativi gestori) la possibilità di svolgere attività diretta di costruzione e ristrutturazione.
Dalla normativa di vigilanza descritta dalla Banca_1 (provvedimento della Banca_1 del 19 gennaio 2015) si deduce che gli CR possono effettuare, anche in appalto, lavori di ristrutturazione edilizia come valorizzazione degli asset immobiliari, ma, contemporaneamente, non possono avere come oggetto della loro attività la costruzione o ristrutturazione di fabbricati perché incompatibile con la disciplina agevolativa in questione che richiede, infatti, espressamente che i lavori non solo siano effettuati da un titolare di reddito d'impresa, ma anche da una ditta che svolga attività “di costruzione e ristrutturazione”, così da identificare il soggetto che realizza l'opera quale impresa di costruzione o ristrutturazione.
In relazione poi alle spese indicate al rigo E57, sostenute per l'acquisto di mobili destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, il diritto alla detrazione delle stesse spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione principale, ossia quella per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, come previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 e, pertanto, le suddette spese non godono della detrazione derivata qualora non spetti la detrazione principale.
Infine, a nulla rileva la circostanza che altri acquirenti dello stesso complesso immobiliare hanno usufruito della medesima agevolazione, poiché nulla esclude che il controllo sulla spettanza della detrazione goduta dagli stessi sia in corso o debba ancora essere fatto, non essendo decorsi i tempi di prescrizione e decadenza del controllo in questione trattandosi di recenti annualità d'imposta 2022.
Alla luce di quanto suddetto, legittimo, ritiene questa Corte, è l'atto impugnato che ha riconosciuto un minor rimborso pari ad € 590,00 a seguito della rettifica degli oneri pluriennali succitati, indicati dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi modello 730/2023 presentata per l'anno d'imposta 2022. Trattandosi dell'applicazione di normative complesse la Corte ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1644/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEG RIMBORSO n. 0060661 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il diniego parziale al rimborso originato dal controllo preventivo della dichiarazione Modello
730/2023 (anno d'imposta 2022), da cui è scaturito un credito chiesto a rimborso di € 3.490,00, da cui è emerso che sull'importo di € 48.000,00, relativo all'acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, non era possibile beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 16-bis del
Testo Unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'odierno ricorrente ha proposto opposizione eccependo la legittimità del rimborso integrale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata e, quindi, la spettanza della detrazione in questione, avendo fatto affidamento in un parere favorevole al godimento dell'agevolazione in un caso identico a quello qui in questione espresso nella rubrica “l'esperto risponde” del Sole 24 Ore e che ad altri acquirenti di unità immobiliari ricadenti nello stesso complesso immobiliare non è stato negato il godimento della stessa ed identica agevolazione.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate che ritiene legittimo recuperare la detrazione per le spese di intervento finalizzate al recupero del patrimonio edilizio riportate nella dichiarazione fiscale presentata, sul presupposto che la “Società_1 S.p. a.”, in qualità di gestore del fondo IGEA, non possa essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare ai fini della detrazione fiscale, in quanto, non può per legge, esercitare direttamente l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Quanto alle spese indicate al rigo E57, sostenute per l'acquisto di mobili destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, il diritto alla detrazione delle stesse spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione principale, ossia quella per le spese di intervento finalizzate al recupero del patrimonio edilizio, come previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63e, pertanto, venuta meno la detrazione principale decade anche quella relativa all'acquisto di mobili.
In conseguenza delle detrazioni non riconosciute è derivata la rettifica degli oneri pluriennali succitati e, quindi, dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2023, presentata per l'anno d'imposta 2022, è scaturito un minor rimborso, riconosciuto per l'importo pari ad € 590,00.
Chiede in conclusione il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, sentite le parti e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tema decidendum riguarda la possibilità che la “Società_1 Società_1 S.p.a.”, in qualità di gestore del fondo IGEA, possa essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che consenta la detrazione dei lavori eseguiti sull'immobile acquistato dalla ricorrente.
In base all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di legittimità, il fondo immobiliare, configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell'attività di valorizzazione del predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l'attività di costruzione di beni immobili. Interpellata al riguardo anche la Banca_1, ha precisato infatti che l'attività di costruzione e ristrutturazione è incompatibile con le caratteristiche di tale organismo, anche se i lavori sono stati dati in appalto a terzi.
Le conclusioni dell'amministrazione finanziaria trovano, quindi, fondamento nel dettato della norma che disciplina l'agevolazione e nel parere fornito dalla Banca_1, che ha chiarito che i fondi possono effettuare operazioni di ristrutturazione immobiliare, come forma di valorizzazione degli asset immobiliari, ma, al contempo, è a loro precluso che l'oggetto dell'attività sia la costruzione o ristrutturazione degli immobili, in quanto non compatibile con la normativa di vigilanza.
Come osservato nelle risposte all'interpello n. 141 del 22 maggio 2020 e n. 890 del 30 dicembre 2021, che affrontano casi identici a quello qui in esame, la questione interpretativa da risolvere attiene al significato da attribuire alla locuzione "impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare", contenuta nel citato articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, al fine di stabilire se il contribuente, avendo acquistato l'immobile da una società di gestione di un fondo immobiliare che ha affidato ad imprese terze la materiale esecuzione delle opere edilizie, possa fruire della detrazione ivi richiamata.
Ciò posto, ai fini dell'applicabilità del beneficio fiscale di cui trattasi, occorre, in primo luogo, verificare se il fondo comune d'investimento possa essere equiparato alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
In base al Tuf, i fondi comuni di investimento sono CR (Organismo di investimento collettivo del risparmio), di conseguenza hanno come finalità il rendimento del patrimonio gestito per conto degli investitori anche attraverso la valorizzazione degli asset immobiliari seppure attraverso terzi come nel caso degli interpelli a cui si riferiscono le suddette risposte, ma il patrimonio, comunque, non può essere utilizzato per perseguire strategie di tipo imprenditoriale, siano esse commerciali e/o industriali e, pertanto, quest'ultima condizione preclude agli CR (e in particolare ai fondi immobiliari riservati e non riservati e ai relativi gestori) la possibilità di svolgere attività diretta di costruzione e ristrutturazione.
Dalla normativa di vigilanza descritta dalla Banca_1 (provvedimento della Banca_1 del 19 gennaio 2015) si deduce che gli CR possono effettuare, anche in appalto, lavori di ristrutturazione edilizia come valorizzazione degli asset immobiliari, ma, contemporaneamente, non possono avere come oggetto della loro attività la costruzione o ristrutturazione di fabbricati perché incompatibile con la disciplina agevolativa in questione che richiede, infatti, espressamente che i lavori non solo siano effettuati da un titolare di reddito d'impresa, ma anche da una ditta che svolga attività “di costruzione e ristrutturazione”, così da identificare il soggetto che realizza l'opera quale impresa di costruzione o ristrutturazione.
In relazione poi alle spese indicate al rigo E57, sostenute per l'acquisto di mobili destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, il diritto alla detrazione delle stesse spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione principale, ossia quella per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, come previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 e, pertanto, le suddette spese non godono della detrazione derivata qualora non spetti la detrazione principale.
Infine, a nulla rileva la circostanza che altri acquirenti dello stesso complesso immobiliare hanno usufruito della medesima agevolazione, poiché nulla esclude che il controllo sulla spettanza della detrazione goduta dagli stessi sia in corso o debba ancora essere fatto, non essendo decorsi i tempi di prescrizione e decadenza del controllo in questione trattandosi di recenti annualità d'imposta 2022.
Alla luce di quanto suddetto, legittimo, ritiene questa Corte, è l'atto impugnato che ha riconosciuto un minor rimborso pari ad € 590,00 a seguito della rettifica degli oneri pluriennali succitati, indicati dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi modello 730/2023 presentata per l'anno d'imposta 2022. Trattandosi dell'applicazione di normative complesse la Corte ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.