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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2022 R.G.;
TRA
(p.iva ) e per essa, quale mandataria, la Parte_1 P.IVA_1 [...]
(p. iva ); Controparte_1 P.IVA_2
già (c.f. Controparte_2 Controparte_3
); P.IVA_3
-rappresentate e difese dall'Avv.to Marco De Pascale (c.f. – pec C.F._1
; Email_1
E
(c.f. ); CP_4 P.IVA_4
, nato a [...] il [...], avente codice fiscale Controparte_5
; C.F._2
nato a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_2
C.F._3
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Emanuele Di Maso (c.f. – C.F._4 pec t). Email_2
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va, anzitutto, riportata l'esposizione degli atti introduttivi del primo grado, operata dal primo giudice, come segue:[...]
e , in qualità di garanti (questi fino al minor importo di CP_5 Parte_2 euro 510.000,00 ciascuno) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.679/2017 con il quale veva CP_3 Parte_3 ingiunto il pagamento della somma di euro 594.583,79 oltre interessi e spese di lite.
Eccepivano gli opponenti la carenza documentale non avendo la banca prodotto né il contratto di finanziamento estero che aveva portato ad un presunto debito di euro
550.793,00 né le condizioni economiche di cui al contratto di saldo corrente n. 362 il cui saldo debitorio era di euro 25.903,74.
Gli opponenti davano atto che era stato prodotto un solo contratto, quello del 24.7.2009, modificativo del predetto rapporto di conto corrente, anch'esso, tuttavia, mancante delle condizioni economiche.
In ogni caso, sulla base della perizia econometrica commissionata, era stata individuata applicazione di tassi usurari.
Per tali ragioni, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto
[….]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.9.2017 si costituiva in giudizio (nel prosieguo Controparte_3
Cont indicata anche con l'acronimo ), chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto. Cont In particolare, dava conto di come il finanziamento estero di cui alla lettera di messa in mora fosse stato estinto e girato sul conto corrente n. 362, conto corrente le cui condizioni economiche erano documentate in atti.
L'opposta negava poi la sussistenza di usura ed eccepiva l'assenza di legittimazione in capo a er mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla promozione CP_4
Cont del giudizio di opposizione. Da ultimo, eccepiva prescrizione e decadenza per mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge>.
*
2 Con sentenza n. 197/2022, pubblicata in data 2 marzo 2022, il Tribunale di Rimini, accogliendo l'opposizione, proposta nel giugno 2017, dalla società e dai suoi CP_4 fideiussori, e , revocava l'opposto decreto ingiuntivo. Parte_2 Controparte_7
*
Avverso tale sentenza interponevano appello, articolando due motivi, Parte_4
e quale mandataria di
[...] Controparte_1 Parte_1
cessionaria del credito ex art. 58 TUB.
[...]
*
Costituendosi con unico atto, resistevano gli originari opponenti.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 28.1.2025, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Appare opportuno, per esigenze di chiarezza, riportare testualmente, il nucleo centrale dell'impugnata sentenza, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda attorea, come segue: deve rilevarsi come l'importo ingiunto dalla banca in sede monitoria alla società – legittimamente presente in giudizio in persona del l.r.p.t.- e ai fideiussori sia dato da due distinti rapporti giuridici: i) il saldo del finanziamento estero n. 1305; ii) il saldo di conto corrente n. 362.
Circa i rapporto sub i) l'istituto di credito deduce di aver estinto il finanziamento e aver girocontato il debito sul saldo di conto corrente. Anche a voler ritenere che la banca abbia provato il giroconto con la produzione del saldaconto in sede di seconda memoria ex art. 183 co. c.p.c., il dato rilevante e preclusivo ad ogni ulteriore indagine è la mancata produzione in giudizio di qualsiasi documento attinente tale rapporto sia per quanto attiene il momento genetico del rapporto sia per quanto attiene al suo successivo sviluppo.
Pertanto, in difetto di prova ex art. 2697 co.1 c.c., qualsiasi addebito effettuato sul conto corrente n. 362 concernente il suddetto finanziamento non può essere ritenuto dovuto dal cliente.
3 Quanto al rapporto sub ii) si rileva che la ha prodotto sin dalla fase monitoria il CP_3 contratto sottoscritto in data 13.8.2007 privo, tuttavia, delle condizioni economiche allo stesso applicate. Anche il doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (riportato negli stessi termini anche quale allegato 2 alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) si limita a riportare le norme generali del conto senza alcuna sottoscrizione delle condizioni economiche allo stesso applicate. Le modifiche apportate in data 24.7.2009
(doc. 4 allegato all'atto di citazione) non possono poi ritenersi valide in quanto trattasi di mera variazione unilaterale non sottoscritta dalla società opponente, così come ogni ulteriore modifica non concordata…..
[….] da qui la necessità di ricalcolo del saldo con espunzione di ogni addebito non pattuito e con applicazione dei soli interessi al saggio di cui all'art. 117 TUB.
[….] si concorda con la rideterminazione del saldo di conto corrente n. 362 operata dal CTU nel proprio elaborato peritale, ove – in applicazione dei principi sopra esposti- si dà conto di un saldo che passa da un valore negativo di euro 23.824,60 ad un valore positivo di euro 127.650,54 con una differenza, dunque, di euro 151.475,14>.
2) Il secondo motivo di appello, dal quale conviene prendere le mosse, si articola in due distinte censure, una afferente il conto corrente ed una afferente il c.d. finanziamento estero.
3)In relazione alle condizioni contrattuali del conto corrente, ritenute non documentate dal primo giudice, parte appellate osserva, specificatamente, quanto segue: <non corrisponde al vero che mancano le condizioni contrattuali, poiché allegato all'estratto conto vi sono gli elementi per il conteggio delle competenze con indicazione di interessi debitori e creditori, decorrenza, tasso annuo, tasso di periodo, numeri creditori/debitori, interessi creditori/debitori, commissione di massimo scoperto con percentuale, aliquota e base di calcolo>.
4)La censura in esame è inammissibile e peraltro palesemente infondata, atteso che il primo giudice ha, piuttosto, correttamente osservato che le applicate condizioni contrattuali non risultavano accettate dalla correntista.
4 5)In relazione al c.d. finanziamento estero, parte appellante rileva anzitutto, ampiamente argomentando, come l'onere della prova gravasse sugli opponenti.
Rileva poi come essi non avessero provato, neppure, il famoso e fantomatico finanziamento>.
Soggiunge: <escludere una valutazione totale del conto corrente determinerebbe un gravissimo danno in capo all'odierna convenuta. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3574 del
14.02.2011, ha sancito un principio cardine in materia di operazioni bancarie: la regola generale di cui all'art.2697 cc, secondo il quale all'attore spetta la prova del titolo costitutivo mentre al convenuto quella delle cause di estinzione o modificazione, non tiene conto del disposto dell'art.1832 cc, per cui, in mancanza di contestazione scritta, gli estratti conti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, sul quale grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni. In conclusione, il correntista che non abbia provveduto a contestare tempestivamente gli estratti conto e che solo ex post abbia messo in discussione il corretto operato della banca, avrà l'arduo onere di provare di non aver ricevuto gli estratti conto o di aver sollevato tempestive e specifiche contestazioni. L'omessa contestazione degli estratti conto da parte del correntista costituisce elemento dal quale trarre il convincimento per il giudice del merito sulla correttezza delle operazioni ivi contemplate (Corte di Cassazione, sentenza n.8457 del 28/05/2012). Il comportamento concludente di acquiescenza posto in essere dal correntista, unitamente ai versamenti effettuati con effetto solutorio, rendono tardive eventuali contestazioni circa le modalità di svolgimento del rapporto bancario, atteso che le operazioni negoziali sottostanti si intendono per consapevolmente accettate e ratificate
(Cass. Prima Sezione, 26.05.2011 n. 11626).
6) La censura in esame è infondata e va rigettata, integrando la motivazione del primo giudice, come segue.
Va, anzitutto, evidenziato che la medesima banca, nel comunicare il 31.1.2017 il recesso dal conto corrente suindicato alla ed ai suoi fideiussori, evidenziava come CP_4
l'importo di € 550.793 fosse dovuto per debito residuo di un finanziamento estero identificato con numero n. 1305 e acceso presso la filiale di Bellaria, mentre la somma di
€ 25.903,74 era dovuta per saldo debitore del conto corrente numero 362 sempre acceso presso la filiale di Bellaria.
5 Ciò è stato posto specificatamente in evidenza con l'opposizione, ove si legge quanto segue: <tuttavia, di tale distinzione non se ne rileva traccia nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Anzi in tale sede la riferiva che la somma di Euro 594.583,79 era dovuta a titolo di CP_3 saldo debitore del conto corrente senza compiere alcun riferimento ad un contratto di finanziamento.
[….]
Il credito preteso da controparte sembra così fondarsi su due distinti rapporti giuridici, da un lato il contratto di conto corrente con applicazione di determinate clausole e tassi di interesse, dall'altro il contratto di finanziamento estero n. 1305 citato dalla Banca con autonome clausole relative alla pattuizione degli interessi.
Trattandosi di due distinte obbligazioni la avrebbe dovuto fornire prova di entrambi CP_3
i rapporti [….]>.
Ciò posto, va osservato che la banca, ricorrente per decreto ingiuntivo nel marzo 2017, pur chiedendo l'applicazione dell'art. 1832 c.c., neppure ha prodotto l'estratto conto successivo alla data della sua comunicazione del gennaio 2017, con la quale peraltro comunicava il suo recesso dal contratto di conto corrente, indicandone il saldo negativo nella misura di € 25.903,74 e non nella misura, indicata nell'attestazione ex art. 50 TUB, risalente al marzo 2017, sufficiente solo per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero l'ultimo estratto conto prodotto, relativo all'ultimo trimestre 2016, si concludeva con il saldo negativo, indicato nella comunicazione di recesso, pari al suindicato importo di € 25.903,74
Ne consegue l'assoluta inconferenza del richiamo all'art. 1832 c.c., posto che non è stato prodotto, né risulta comunicato, un estratto conto, in cui sia stato girocontato il c.d. finanziamento estero, prima dell'attestazione ex art. 50 TUB, risalente al marzo 2017.
7) Il rigetto del secondo motivo impone, già, la conferma della decisione di rigetto del primo giudice, sicché non occorre prendere in considerazione l'eccezione di compensazione, sollevata in via subordinata da parte opponente, e dunque neppure la contrapposta eccezione di prescrizione, con conseguente superfluità dell'esame del primo motivo, con il quale parte appellante insiste per accoglimento di quest'ultima.
8)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a €520.000, seguono la soccombenza. 6 9) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1521/2022 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 25.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2022 R.G.;
TRA
(p.iva ) e per essa, quale mandataria, la Parte_1 P.IVA_1 [...]
(p. iva ); Controparte_1 P.IVA_2
già (c.f. Controparte_2 Controparte_3
); P.IVA_3
-rappresentate e difese dall'Avv.to Marco De Pascale (c.f. – pec C.F._1
; Email_1
E
(c.f. ); CP_4 P.IVA_4
, nato a [...] il [...], avente codice fiscale Controparte_5
; C.F._2
nato a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_2
C.F._3
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Emanuele Di Maso (c.f. – C.F._4 pec t). Email_2
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va, anzitutto, riportata l'esposizione degli atti introduttivi del primo grado, operata dal primo giudice, come segue:
e , in qualità di garanti (questi fino al minor importo di CP_5 Parte_2 euro 510.000,00 ciascuno) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.679/2017 con il quale veva CP_3 Parte_3 ingiunto il pagamento della somma di euro 594.583,79 oltre interessi e spese di lite.
Eccepivano gli opponenti la carenza documentale non avendo la banca prodotto né il contratto di finanziamento estero che aveva portato ad un presunto debito di euro
550.793,00 né le condizioni economiche di cui al contratto di saldo corrente n. 362 il cui saldo debitorio era di euro 25.903,74.
Gli opponenti davano atto che era stato prodotto un solo contratto, quello del 24.7.2009, modificativo del predetto rapporto di conto corrente, anch'esso, tuttavia, mancante delle condizioni economiche.
In ogni caso, sulla base della perizia econometrica commissionata, era stata individuata applicazione di tassi usurari.
Per tali ragioni, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto
[….]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.9.2017 si costituiva in giudizio (nel prosieguo Controparte_3
Cont indicata anche con l'acronimo ), chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto. Cont In particolare, dava conto di come il finanziamento estero di cui alla lettera di messa in mora fosse stato estinto e girato sul conto corrente n. 362, conto corrente le cui condizioni economiche erano documentate in atti.
L'opposta negava poi la sussistenza di usura ed eccepiva l'assenza di legittimazione in capo a er mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla promozione CP_4
Cont del giudizio di opposizione. Da ultimo, eccepiva prescrizione e decadenza per mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge>.
*
2 Con sentenza n. 197/2022, pubblicata in data 2 marzo 2022, il Tribunale di Rimini, accogliendo l'opposizione, proposta nel giugno 2017, dalla società e dai suoi CP_4 fideiussori, e , revocava l'opposto decreto ingiuntivo. Parte_2 Controparte_7
*
Avverso tale sentenza interponevano appello, articolando due motivi, Parte_4
e quale mandataria di
[...] Controparte_1 Parte_1
cessionaria del credito ex art. 58 TUB.
[...]
*
Costituendosi con unico atto, resistevano gli originari opponenti.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 28.1.2025, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Appare opportuno, per esigenze di chiarezza, riportare testualmente, il nucleo centrale dell'impugnata sentenza, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda attorea, come segue: deve rilevarsi come l'importo ingiunto dalla banca in sede monitoria alla società – legittimamente presente in giudizio in persona del l.r.p.t.- e ai fideiussori sia dato da due distinti rapporti giuridici: i) il saldo del finanziamento estero n. 1305; ii) il saldo di conto corrente n. 362.
Circa i rapporto sub i) l'istituto di credito deduce di aver estinto il finanziamento e aver girocontato il debito sul saldo di conto corrente. Anche a voler ritenere che la banca abbia provato il giroconto con la produzione del saldaconto in sede di seconda memoria ex art. 183 co. c.p.c., il dato rilevante e preclusivo ad ogni ulteriore indagine è la mancata produzione in giudizio di qualsiasi documento attinente tale rapporto sia per quanto attiene il momento genetico del rapporto sia per quanto attiene al suo successivo sviluppo.
Pertanto, in difetto di prova ex art. 2697 co.1 c.c., qualsiasi addebito effettuato sul conto corrente n. 362 concernente il suddetto finanziamento non può essere ritenuto dovuto dal cliente.
3 Quanto al rapporto sub ii) si rileva che la ha prodotto sin dalla fase monitoria il CP_3 contratto sottoscritto in data 13.8.2007 privo, tuttavia, delle condizioni economiche allo stesso applicate. Anche il doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (riportato negli stessi termini anche quale allegato 2 alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) si limita a riportare le norme generali del conto senza alcuna sottoscrizione delle condizioni economiche allo stesso applicate. Le modifiche apportate in data 24.7.2009
(doc. 4 allegato all'atto di citazione) non possono poi ritenersi valide in quanto trattasi di mera variazione unilaterale non sottoscritta dalla società opponente, così come ogni ulteriore modifica non concordata…..
[….] da qui la necessità di ricalcolo del saldo con espunzione di ogni addebito non pattuito e con applicazione dei soli interessi al saggio di cui all'art. 117 TUB.
[….] si concorda con la rideterminazione del saldo di conto corrente n. 362 operata dal CTU nel proprio elaborato peritale, ove – in applicazione dei principi sopra esposti- si dà conto di un saldo che passa da un valore negativo di euro 23.824,60 ad un valore positivo di euro 127.650,54 con una differenza, dunque, di euro 151.475,14>.
2) Il secondo motivo di appello, dal quale conviene prendere le mosse, si articola in due distinte censure, una afferente il conto corrente ed una afferente il c.d. finanziamento estero.
3)In relazione alle condizioni contrattuali del conto corrente, ritenute non documentate dal primo giudice, parte appellate osserva, specificatamente, quanto segue: <non corrisponde al vero che mancano le condizioni contrattuali, poiché allegato all'estratto conto vi sono gli elementi per il conteggio delle competenze con indicazione di interessi debitori e creditori, decorrenza, tasso annuo, tasso di periodo, numeri creditori/debitori, interessi creditori/debitori, commissione di massimo scoperto con percentuale, aliquota e base di calcolo>.
4)La censura in esame è inammissibile e peraltro palesemente infondata, atteso che il primo giudice ha, piuttosto, correttamente osservato che le applicate condizioni contrattuali non risultavano accettate dalla correntista.
4 5)In relazione al c.d. finanziamento estero, parte appellante rileva anzitutto, ampiamente argomentando, come l'onere della prova gravasse sugli opponenti.
Rileva poi come essi non avessero provato, neppure, il famoso e fantomatico finanziamento>.
Soggiunge: <escludere una valutazione totale del conto corrente determinerebbe un gravissimo danno in capo all'odierna convenuta. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3574 del
14.02.2011, ha sancito un principio cardine in materia di operazioni bancarie: la regola generale di cui all'art.2697 cc, secondo il quale all'attore spetta la prova del titolo costitutivo mentre al convenuto quella delle cause di estinzione o modificazione, non tiene conto del disposto dell'art.1832 cc, per cui, in mancanza di contestazione scritta, gli estratti conti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, sul quale grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni. In conclusione, il correntista che non abbia provveduto a contestare tempestivamente gli estratti conto e che solo ex post abbia messo in discussione il corretto operato della banca, avrà l'arduo onere di provare di non aver ricevuto gli estratti conto o di aver sollevato tempestive e specifiche contestazioni. L'omessa contestazione degli estratti conto da parte del correntista costituisce elemento dal quale trarre il convincimento per il giudice del merito sulla correttezza delle operazioni ivi contemplate (Corte di Cassazione, sentenza n.8457 del 28/05/2012). Il comportamento concludente di acquiescenza posto in essere dal correntista, unitamente ai versamenti effettuati con effetto solutorio, rendono tardive eventuali contestazioni circa le modalità di svolgimento del rapporto bancario, atteso che le operazioni negoziali sottostanti si intendono per consapevolmente accettate e ratificate
(Cass. Prima Sezione, 26.05.2011 n. 11626).
6) La censura in esame è infondata e va rigettata, integrando la motivazione del primo giudice, come segue.
Va, anzitutto, evidenziato che la medesima banca, nel comunicare il 31.1.2017 il recesso dal conto corrente suindicato alla ed ai suoi fideiussori, evidenziava come CP_4
l'importo di € 550.793 fosse dovuto per debito residuo di un finanziamento estero identificato con numero n. 1305 e acceso presso la filiale di Bellaria, mentre la somma di
€ 25.903,74 era dovuta per saldo debitore del conto corrente numero 362 sempre acceso presso la filiale di Bellaria.
5 Ciò è stato posto specificatamente in evidenza con l'opposizione, ove si legge quanto segue: <tuttavia, di tale distinzione non se ne rileva traccia nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Anzi in tale sede la riferiva che la somma di Euro 594.583,79 era dovuta a titolo di CP_3 saldo debitore del conto corrente senza compiere alcun riferimento ad un contratto di finanziamento.
[….]
Il credito preteso da controparte sembra così fondarsi su due distinti rapporti giuridici, da un lato il contratto di conto corrente con applicazione di determinate clausole e tassi di interesse, dall'altro il contratto di finanziamento estero n. 1305 citato dalla Banca con autonome clausole relative alla pattuizione degli interessi.
Trattandosi di due distinte obbligazioni la avrebbe dovuto fornire prova di entrambi CP_3
i rapporti [….]>.
Ciò posto, va osservato che la banca, ricorrente per decreto ingiuntivo nel marzo 2017, pur chiedendo l'applicazione dell'art. 1832 c.c., neppure ha prodotto l'estratto conto successivo alla data della sua comunicazione del gennaio 2017, con la quale peraltro comunicava il suo recesso dal contratto di conto corrente, indicandone il saldo negativo nella misura di € 25.903,74 e non nella misura, indicata nell'attestazione ex art. 50 TUB, risalente al marzo 2017, sufficiente solo per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero l'ultimo estratto conto prodotto, relativo all'ultimo trimestre 2016, si concludeva con il saldo negativo, indicato nella comunicazione di recesso, pari al suindicato importo di € 25.903,74
Ne consegue l'assoluta inconferenza del richiamo all'art. 1832 c.c., posto che non è stato prodotto, né risulta comunicato, un estratto conto, in cui sia stato girocontato il c.d. finanziamento estero, prima dell'attestazione ex art. 50 TUB, risalente al marzo 2017.
7) Il rigetto del secondo motivo impone, già, la conferma della decisione di rigetto del primo giudice, sicché non occorre prendere in considerazione l'eccezione di compensazione, sollevata in via subordinata da parte opponente, e dunque neppure la contrapposta eccezione di prescrizione, con conseguente superfluità dell'esame del primo motivo, con il quale parte appellante insiste per accoglimento di quest'ultima.
8)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a €520.000, seguono la soccombenza. 6 9) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1521/2022 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 25.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
7