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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4334/2020 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Olga Parte_1 P.IVA_1
Meroni e Paolo Marra, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in
Milano, al C.so Italia n. 13
attrice
E
(c.f. ), in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Maria Gaja Preziosi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Matteotti n. 22
convenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva Parte_2
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, il per sentirlo condannare Controparte_1 al pagamento, a titolo di adempimento contrattuale o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
della somma di € 25.030,98, oltre interessi e spese di lite.
La società attrice, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da e Controparte_2
da Hera Comm s.r.l., deduceva di voler procedere al recupero dei crediti ceduti, attuali e futuri,
derivanti da contratti di fornitura di energia elettrica intercorsi tra il convenuto e le CP_1
società cedenti. Precisava che tale credito ammontava ad € 25.030,98, comprensivo degli importi delle fatture insolute, degli interessi moratori, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero
(calcolate ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2002), sia per il mancato pagamento delle fatture insolute, che per il ritardato pagamento di altre fatture indicate in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Ente convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Eccepiva: il difetto di prova circa l'esistenza del credito;
-in via subordinata, l'eccessivo ammontare del credito, che asseriva corrispondente alla minor somma di € 4.714,11.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e c.t.u.. Indi, all'udienza del 18.10.2024, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, con riguardo agli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del diritto vantato, sia esso negoziale o legale, allegando la circostanza dell'inadempimento. E', invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione o la non imputabilità dell'inadempimento.
Ebbene, in applicazione di tale principio, si rileva che la documentazione prodotta dall'attrice consente di ritenere raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa. Risulta,
infatti, documentalmente provata (e non contestata), l'esistenza di un valido ed efficace contratto di somministrazione di energia elettrica tra la (società originaria creditrice Controparte_2
e cedente) ed il , nonché la richiesta, da parte di quest'ultimo ad Hera Comm Controparte_1
S.r.l. (avente sempre la qualità di società cedente il credito) di fornitura di energia elettrica.
Il convenuto ha, tuttavia, contestato l'ammontare dei crediti oggetto di lite, eccependo di aver effettuato i pagamenti di tutte le somme richieste a titolo di sorte capitale e di avere, in ogni caso, diritto ad una rideterminazione degli importi richiesti ad altro titolo (interessi di mora,
interessi anatocistici e spese di recupero) in ragione del tempestivo pagamento di parte delle fatture azionate.
Ebbene, alla stregua delle emergenze processuali acquisite in corso di giudizio, tali difese devono ritenersi fondate.
Il CTU, infatti, seguito di un attento esame contabile della documentazione prodotta dalle parti, ha infatti rilevato che la società attrice, nell'operazione di calcolo della sorta capitale del credito ceduto da ha omesso di detrarre tutti gli importi riferibili a note Controparte_2
di credito emesse a favore del convenuto, per complessivi € 3.238,50. Tale circostanza è
supportata dal raffronto tra l'elenco dei crediti ceduti (cfr. documento all. al n. 1 all'atto di cessione del 29.09.2015) e quelli azionati in giudizio (cfr. doc. allegato al n. 3 produzione di parte attrice).
Con riferimento al credito ceduto da Hera Comm S.r.l., invece, il CTU ha rilevato l'erronea inclusione, nella determinazione del credito azionato, dell'importo della fattura n.
2016857372, già oggetto di compensazione (cfr. documento allegato n. 3 produzione del convenuto).
E', infine, emerso che ben 6 delle 12 fatture azionate, per un importo totale di € 4.472,34,
erano state regolarmente pagate dal convenuto in data 2.02.2015, ovvero prima dell'atto di cessione del 29.09.2015 (cfr. mandati di pagamento n. 67 e n. 68 del 27.01.2015, documenti allegati al n. 3 della produzione di parte convenuta). Alla luce di tali risultanze documentali, il CTU ha, dunque, rideterminato la sorte capitale in € 556,00 in favore del convenuto, con conseguente non debenza degli interessi di mora ed anatocistici).
Tali conclusioni del CTU appaiono condivisibili, poiché supportate da attenta indagine tecnico-contabile e basate su motivazione esaustiva ed immune da vizi logici;
a ciò si aggiunga la circostanza che le parti non hanno formulato osservazioni critiche alla bozza o successivamente.
L'attrice ha, poi, richiesto il pagamento degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero da ritardato pagamento.
Ebbene, gli interessi moratori sono dovuti nei limiti di € 470,11, come indicato nella nota di debito n. 90001255 del 23.01.2020. Risultano, infatti, depositate le fatture originali di cui alla nota di debito contenente il calcolo degli interessi da tardivo pagamento nella misura dell'8%
(cfr. doc. allegato al n. 05.01 all'atto di atto di citazione).
Gli interessi moratori di cui all'ulteriore nota di debito n. 90004979, invece, non sono dovuti in assenza della prova dei ritardi nel pagamento.
In ordine, poi, al risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 D. Lgs. 231/02, la somma richiesta a tale titolo va rideterminata in € 4.800,00 (pari ad € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo),
tenuto conto del numero di fatture effettivamente pagate in ritardo.
Il credito complessivo dell'attrice (pari ad € 5.270,11) va, poi, in parte estinto per compensazione con il credito di € 556,00 vantato dal convenuto.
Giova, infatti, evidenziare che «in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui
identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da
inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione
delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita
domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei
rapporti ai quali i crediti si riferiscono» (Cass civ., sez. III, n. 34971/2023). In definitiva, la domanda va accolta nei limiti di € 4.714,11.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo,
sull'accolto, secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità
delle questioni affrontate.
Le spese di CTU vanno, invece, poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna,
tenuto conto della circostanza che il CTU ha sostanzialmente confermato l'esattezza dei calcoli del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 4.714,11 oltre interessi sino al soddisfo;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre accessori come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Così deciso in Avellino in data 17.2.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4334/2020 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Olga Parte_1 P.IVA_1
Meroni e Paolo Marra, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in
Milano, al C.so Italia n. 13
attrice
E
(c.f. ), in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Maria Gaja Preziosi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Matteotti n. 22
convenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva Parte_2
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, il per sentirlo condannare Controparte_1 al pagamento, a titolo di adempimento contrattuale o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
della somma di € 25.030,98, oltre interessi e spese di lite.
La società attrice, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da e Controparte_2
da Hera Comm s.r.l., deduceva di voler procedere al recupero dei crediti ceduti, attuali e futuri,
derivanti da contratti di fornitura di energia elettrica intercorsi tra il convenuto e le CP_1
società cedenti. Precisava che tale credito ammontava ad € 25.030,98, comprensivo degli importi delle fatture insolute, degli interessi moratori, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero
(calcolate ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2002), sia per il mancato pagamento delle fatture insolute, che per il ritardato pagamento di altre fatture indicate in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Ente convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Eccepiva: il difetto di prova circa l'esistenza del credito;
-in via subordinata, l'eccessivo ammontare del credito, che asseriva corrispondente alla minor somma di € 4.714,11.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e c.t.u.. Indi, all'udienza del 18.10.2024, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, con riguardo agli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del diritto vantato, sia esso negoziale o legale, allegando la circostanza dell'inadempimento. E', invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione o la non imputabilità dell'inadempimento.
Ebbene, in applicazione di tale principio, si rileva che la documentazione prodotta dall'attrice consente di ritenere raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa. Risulta,
infatti, documentalmente provata (e non contestata), l'esistenza di un valido ed efficace contratto di somministrazione di energia elettrica tra la (società originaria creditrice Controparte_2
e cedente) ed il , nonché la richiesta, da parte di quest'ultimo ad Hera Comm Controparte_1
S.r.l. (avente sempre la qualità di società cedente il credito) di fornitura di energia elettrica.
Il convenuto ha, tuttavia, contestato l'ammontare dei crediti oggetto di lite, eccependo di aver effettuato i pagamenti di tutte le somme richieste a titolo di sorte capitale e di avere, in ogni caso, diritto ad una rideterminazione degli importi richiesti ad altro titolo (interessi di mora,
interessi anatocistici e spese di recupero) in ragione del tempestivo pagamento di parte delle fatture azionate.
Ebbene, alla stregua delle emergenze processuali acquisite in corso di giudizio, tali difese devono ritenersi fondate.
Il CTU, infatti, seguito di un attento esame contabile della documentazione prodotta dalle parti, ha infatti rilevato che la società attrice, nell'operazione di calcolo della sorta capitale del credito ceduto da ha omesso di detrarre tutti gli importi riferibili a note Controparte_2
di credito emesse a favore del convenuto, per complessivi € 3.238,50. Tale circostanza è
supportata dal raffronto tra l'elenco dei crediti ceduti (cfr. documento all. al n. 1 all'atto di cessione del 29.09.2015) e quelli azionati in giudizio (cfr. doc. allegato al n. 3 produzione di parte attrice).
Con riferimento al credito ceduto da Hera Comm S.r.l., invece, il CTU ha rilevato l'erronea inclusione, nella determinazione del credito azionato, dell'importo della fattura n.
2016857372, già oggetto di compensazione (cfr. documento allegato n. 3 produzione del convenuto).
E', infine, emerso che ben 6 delle 12 fatture azionate, per un importo totale di € 4.472,34,
erano state regolarmente pagate dal convenuto in data 2.02.2015, ovvero prima dell'atto di cessione del 29.09.2015 (cfr. mandati di pagamento n. 67 e n. 68 del 27.01.2015, documenti allegati al n. 3 della produzione di parte convenuta). Alla luce di tali risultanze documentali, il CTU ha, dunque, rideterminato la sorte capitale in € 556,00 in favore del convenuto, con conseguente non debenza degli interessi di mora ed anatocistici).
Tali conclusioni del CTU appaiono condivisibili, poiché supportate da attenta indagine tecnico-contabile e basate su motivazione esaustiva ed immune da vizi logici;
a ciò si aggiunga la circostanza che le parti non hanno formulato osservazioni critiche alla bozza o successivamente.
L'attrice ha, poi, richiesto il pagamento degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero da ritardato pagamento.
Ebbene, gli interessi moratori sono dovuti nei limiti di € 470,11, come indicato nella nota di debito n. 90001255 del 23.01.2020. Risultano, infatti, depositate le fatture originali di cui alla nota di debito contenente il calcolo degli interessi da tardivo pagamento nella misura dell'8%
(cfr. doc. allegato al n. 05.01 all'atto di atto di citazione).
Gli interessi moratori di cui all'ulteriore nota di debito n. 90004979, invece, non sono dovuti in assenza della prova dei ritardi nel pagamento.
In ordine, poi, al risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 D. Lgs. 231/02, la somma richiesta a tale titolo va rideterminata in € 4.800,00 (pari ad € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo),
tenuto conto del numero di fatture effettivamente pagate in ritardo.
Il credito complessivo dell'attrice (pari ad € 5.270,11) va, poi, in parte estinto per compensazione con il credito di € 556,00 vantato dal convenuto.
Giova, infatti, evidenziare che «in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui
identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da
inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione
delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita
domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei
rapporti ai quali i crediti si riferiscono» (Cass civ., sez. III, n. 34971/2023). In definitiva, la domanda va accolta nei limiti di € 4.714,11.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo,
sull'accolto, secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità
delle questioni affrontate.
Le spese di CTU vanno, invece, poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna,
tenuto conto della circostanza che il CTU ha sostanzialmente confermato l'esattezza dei calcoli del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 4.714,11 oltre interessi sino al soddisfo;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre accessori come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Così deciso in Avellino in data 17.2.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli