Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2025, proposto da CQ Sant’NN PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Torchia, Salvatore Braghini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Galluppi, Fabrizio Rulli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
NT OC RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Mariangela Di Giandomenico, Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio di Matteo Di Tonno in Pescara, viale Regina Elena, 49;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n.222 del 17 novembre 2025, di esclusione dalla gara per l’affidamento in concessione degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo, di durata ventennale, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice del 10 maggio 2024 e del RUP del 17 novembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AreaCom;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di NT OC RL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2026 il dott. LV ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
AreaCom bandiva una gara per l’affidamento in concessione degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo, di durata ventennale.
Partecipavano alla procedura selettiva CQ S. NN PA e NT OC RL.
Entrambe le concorrenti tuttavia venivano escluse e la stazione appaltante pertanto non disponeva l’aggiudicazione.
In particolare, con determina n.222 del 17 novembre 2025, AreaCom, richiamando il verbale della commissione giudicatrice del 10 maggio 2024 e il verbale del RUP del 17 novembre 2025, escludeva CQ S. NN PA, per rilievi formali, ovvero carenze nella firma del PEF e nella qualifica del suo sottoscrittore, per conto di Ria Grant OR PA, oltre che per censure sostanziali, ossia per le deficienze riscontrate nel contenuto del medesimo PEF in sede di sua asseverazione; NT OC RL veniva invece esclusa per lo stato di insolvenza e le dichiarazioni non veritiere.
CQ S. NN PA impugnava la propria esclusione, censurandola per violazione degli artt.1, 3, 13, 18 del Disciplinare, degli artt.96, 185, 193 del D.Lgs. n.36 del 2023, dell’art.7 della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 97 Cost., dei principi dell’inversione procedimentale e della separazione delle fasi procedimentali, di tassatività delle cause di esclusione, di tipicità dell’azione, della rappresentanza societaria, di buona fede e correttezza, del favor partecipationis nonché per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’illogicità e irragionevolezza, della sproporzione, dell’erroneità dei presupposti, dello sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che (1) l’esclusione era avvenuta in ragione del riesame del PEF contenuto nell’offerta tecnica, mentre si era nella fase successiva di verifica della documentazione amministrativa, in ragione dell’inversione procedimentale prevista per la gara (ovvero con l’esame prima dell’offerta economica e tecnica, poi della documentazione amministrativa), e conseguente commistione delle fasi, non ammessa; che inoltre la sua posizione non doveva essere valutata in quanto 2^ in graduatoria, perché già destinataria di una proposta di esclusione; che altresì il RUP aveva proceduto a un riesame del PEF con criteri più rigorosi, non ammessi, rispetto a quanto fatto prima dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell’offerta tecnica.
L’interessata ha poi sostenuto che (2) non era stato attivato il rimedio del soccorso istruttorio, al contrario di quanto disposto per NT OC RL, operandosi così in diPArità di trattamento; che vi era stato un difetto del contraddittorio procedimentale, venendo conosciute le irregolarità formali contestate nel verbale del 10 maggio 2024, solo a seguito del deposito effettuato da NT OC RL nel giudizio di cui al ricorso RG153/2023.
Nello specifico poi, in relazione al verbale del 10 maggio 2024 veniva contestato che (3) con riferimento ai vizi formali del PEF era stato disatteso il principio di tassatività delle cause di esclusione, che la gara in ogni caso era individuata senza incertezze, senza bisogno dell’ID, che il sottoscrittore dell’asseverazione è socio effettivo di Ria Grant OR PA, circostanza agevolmente riscontrabile, mediante la consultazione della pagina internet di quest’ultima Società, che detta Società di revisione faceva riferimento senza alcun dubbio al PEF della ricorrente, che sussisteva la dichiarazione formale di asseverazione del PEF in questione.
Con riferimento alla nota del RUP del 17 novembre 2025 la ricorrente ha fatto presente che (4) l’asseverazione del PEF circa la sostenibilità del Piano non doveva essere necessariamente resa in termini assoluti e incondizionati, che la verifica sul punto del RUP e della Commissione andava condotta in modo ragionevole e proporzionato, che la formula dubitativa impiegata dal RUP sul Piano e la sua sostenibilità tradisce un difetto di istruttoria e di motivazione, che le cause di esclusione dalla gara devono poi essere accertate e non solamente supposte.
Veniva ancora sostenuto che (5) la revisione risulta chiaramente firmata dal socio di Ria Grant OR PA e che se sussistevano dubbi sul suo potere di firma si poteva in ogni caso ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio; che (6) l’asseverazione risulta conforme ai principi ISAE 3400, col socio sottoscrittore Dr. Coluccio, in possesso della necessaria qualificazione, quale revisore legale iscritto negli albi professionali; che (7) le eventuali carenze dell’asseverazione del PEF, proprio perché l’asseverazione è elemento esterno all’offerta, potevano essere sanate mediante il soccorso istruttorio, con i principi del Codice appalti applicabili anche in sede di affidamento di concessioni tramite gara.
AreaCom si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in rito la sua inammissibilità laddove contestata tardivamente la lex specialis di gara, nel merito la sua infondatezza nel complesso.
NT OC RL interveniva ad opponendum in giudizio, deducendo in rito la propria legittimazione, quale destinataria della proposta di aggiudicazione, poi parimenti esclusa, avendo interesse all’esclusione della ricorrente, l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa del verbale del 10 maggio 2024, l’inammissibilità in ogni caso del gravame per la proposizione di censure di merito, per la mancata notifica dell’atto di ricorso, nel merito la sua infondatezza.
Con successiva memoria l’interveniente segnalava inoltre in rito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, conferita prima del provvedimento impugnato, oltre che generica, ribadendo i propri assunti nel merito.
Con altra memoria la ricorrente replicava alle eccezioni di rito e riaffermava nel merito le proprie tesi difensive.
Seguivano le repliche delle parti costituite.
Nell’udienza del 27 marzo 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Le eccezioni di rito sollevate dalla stazione appaltante e dalla Società interveniente possono essere assorbite, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, destituito di fondamento e quindi da respingere, per le ragioni dirimenti di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che il PEF è alla base della verifica di adeguatezza e sostenibilità dell’offerta; che nel caso di specie tanto più rilievo assume detto documento, tenuto conto della durata ventennale della concessione, prevista ex art.5.1 del Disciplinare (cfr. all.6 al ricorso).
Orbene, tanto precisato, nell’asseverazione di Ria Grant OR PA, società di revisione, dopo l’esame condotto sul PEF e la documentazione di supporto, secondo le procedure internazionali ISAE 3400, è affermato in premessa di non riscontrare allo stato fatti che non forniscono una base ragionevole per la predisposizione del Piano e che lo stesso è stato redatto correttamente, secondo i principi contabili.
La relazione prosegue poi con l’affermazione che “va tuttavia tenuto presente che i dati prospettici, essendo basati su ipotesi di eventi futuri e azioni degli organi amministrativi, sono caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e da incertezze ed in particolare dalla rischiosità connessa al fatto che eventi preventivati ed azioni dai quali traggono origine possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione. Pertanto, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano potrebbero essere significativi” (cfr. all.19 al ricorso).
Viene quindi evidenziato in sede di revisione, sotto il profilo sostanziale, che vi sono incertezze, elementi di rischiosità, aspetti fattuali non sufficientemente preventivati, quindi in conseguenza e in definitiva possibili scostamenti significativi fra i valori consuntivi e i valori previsti.
Alla luce delle considerazioni espresse dalla Società di revisione, non appaiono dunque all’evidenza irragionevoli le considerazioni poste alla base della decisione di escludere dalla gara la ricorrente, quali valutazioni tipicamente tecnico-discrezionali, sindacabili e quindi censurabili solo in caso di palesi e macroscopici vizi di contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, che nel caso di specie, per quanto appena esposto, non paiono sussistere.
Nello specifico giova in ultimo aggiungere che nel proprio verbale il RUP si sofferma poi con motivazione dettagliata sugli aspetti critici emergenti, quali la dimostrazione dell’equilibrio economico e finanziario dell’investimento per tutta la durata della concessione, l’attestazione della sostenibilità dei flussi di cassa previsti, la garanzia della copertura dei costi e il ritorno economico dell’investimento medesimo (cfr. all.2 al ricorso).
Ne consegue che la determina di esclusione n.222 del 17 novembre 2025, in parte qua, in uno coi presupposti verbali della Commissione giudicatrice del 10 maggio 2024 e del RUP del 17 novembre 2025 (cfr. all.1, 2, 3 al ricorso), si sottrae alle censure dedotte, risultando in definitiva carente uno degli elementi essenziali dell’offerta, insuscettibile per sua natura di essere corretto, salvo una modifica sostanziale ex post dell’offerta stessa, non ammessa una volta decorsi i termini di sua presentazione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente e vengono compensate, in considerazione dei fatti di causa, verso NT OC RL.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.579/2025 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di AreaCom delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL ON, Presidente
LV ZZ, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV ZZ | OL ON |
IL SEGRETARIO