TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 193
TAR
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di norme procedurali e sostanziali

    Il Tribunale ha ritenuto che le valutazioni della stazione appaltante sull'asseverazione del PEF non fossero irragionevoli, data la durata ventennale della concessione e le incertezze evidenziate dalla società di revisione. Le criticità emerse, relative all'equilibrio economico-finanziario, alla sostenibilità dei flussi di cassa e al ritorno economico, sono state considerate elementi essenziali dell'offerta non sanabili. Le eccezioni di rito sollevate dalle controparti sono state assorbite per infondatezza nel merito del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 193
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 193
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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