Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/03/2026, n. 5883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5883 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11789 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B36E60C5D6, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Squillante, con domicilio eletto presso il suo studio in Sarno, via Matteotti;
contro
Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Prefetti, n. 17;
nei confronti
Gruppo Samir Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 323;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l’annullamento:
a. della nota prot. n. A/FEM/5193/P del 26.09.2025 con la quale è stata comunicata con riguardo esclusivo al lotto n. 1 - CIG B71AB47D5E - l'avvenuta stipula ex art. 90 - comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
b. della nota prot. n. A/FEM/4598/P del 11.08.2025, con la quale Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha comunicato l'aggiudicazione in favore del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l. della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del Servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze degli uffici RAI di Roma DG e Roma Centro - C.I.G. B36E60C5D6 - Lotto n.1, nonché degli atti ivi richiamati;
c. del provvedimento n. DGC/2025/0001113/P del 06.08.2025 con il quale il Direttore Generale Corporate ha approvato l'aggiudicazione in favore di Gruppo SAMIR Global Service;
d. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 21.07.2025 da cui emerge il riferimento di una presunta comunicazione del 02.07.2025 con la quale la RAI menziona l'assenza dell'iscrizione della cd. White list (cfr. All. 1.4 del Disciplinare di gara) in capo all'ausiliaria e la relativa sostituzione con la società Santa Brigida scpa;
e. del verbale, in seduta riservata, del 17.07.2025 avente ad oggetto la verifica dei requisiti di idoneità e capacità ex art. 100, D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell'aggiudicatario;
f. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 06.05.2025 nel quale il RPAE ha accertato, in sede di verifica della documentazione amministrativa, che “il documento Dichiarazioni integrative dell'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente senza errori dal legale rappresentante Fausto Mercuri, è stato integrato a seguito di soccorso istruttorio ed è conforme all'Allegato 1.4 al Disciplinare di gara”;
g. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 23.04.2025 nel quale è stata riscontrata, all'apertura della busta amministrativa, la presenza del documento Dichiarazioni integrative dell'impresa ausiliaria ma l'assenza del documento allegato 1.4 richiesto per le società ausiliarie nonché la conformità del contratto di avvalimento all'art. 104 del Codice;
h. del verbale, adottato in seduta riservata, del 08.04.2025 nel quale il RPAE, all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 del D.lgs. 36/2023, ha ritenuto congrua l'offerta economica del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l.
i. comunicazioni afferenti il sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (prot. n. A/FEM/667/P del 07.02.2025, A/FEM/1183/P del 05.03.2025 e A/FEM/1681/P del 31.03.2025 ed i relativi riscontri), non conosciute;
j. nota del 25/08/2025, prot. n. A/FEM/4701/P e nota del 23/09/2025 prot. n. A/FEM/5095/P/, la Stazione Appaltante ha rigettato l'istanza di accesso formulata dal ricorrente Consorzio;
k. di tutti gli atti e/o provvedimenti anche non conosciuti, connessi, presupposti e conseguenziali.
nonché per la declaratoria
di nullità e/o inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell'aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente
e la condanna
della Stazione Appaltante all'esibizione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. della documentazione richiesta con istanza del 12.08.2025, allo stato resa disponibile solo parzialmente, e per l'accoglimento dell'istanza istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., affinché sia ordinata alla Stazione appaltante la produzione in giudizio di tutta la documentazione di gara, ivi compresa l'offerta tecnica prodotta in gara in versione non oscurata, indispensabili per la tutela giurisdizionale richiesta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI – CONSORZIO STABILE il 26\11\2025:
avverso e per l'annullamento:
a. della nota prot. n. A/FEM/5193/P del 26.09.2025 con la quale è stata comunicata con riguardo esclusivo al lotto n. 1 - CIG B71AB47D5E -l’avvenuta stipula ex art. 90 – comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
b. della nota prot. n. A/FEM/4598/P del 11.08.2025, con la quale Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha comunicato l’aggiudicazione in favore del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l. della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del Servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze degli uffici RAI di Roma DG e Roma Centro - C.I.G. B36E60C5D6 - Lotto n.1, nonché degli atti ivi richiamati;
c. del provvedimento n. DGC/2025/0001113/P del 06.08.2025 con il quale il Direttore Generale Corporate ha approvato l’aggiudicazione in favore di Gruppo SAMIR Global Service;
d. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 21.07.2025 da cui emerge il riferimento di una presunta comunicazione del 02.07.2025 con la quale la RAI menziona l’assenza dell’iscrizione della cd. White list (cfr. All. 1.4 del Disciplinare di gara) in capo all’ausiliaria e la relativa sostituzione con la società Santa Brigida scpa;
e. del verbale, in seduta riservata, del 17.07.2025 avente ad oggetto la verifica dei requisiti di idoneità e capacità ex art. 100, D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell’aggiudicatario;
f. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 06.05.2025 nel quale il RPAE ha accertato, in sede di verifica della documentazione amministrativa, che “il documento Dichiarazioni integrative dell’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente senza errori dal legale rappresentante Fausto Mercuri, è stato integrato a seguito di soccorso istruttorio ed è conforme all’Allegato 1.4 al Disciplinare di gara”;
g. del verbale di gara, adottato in seduta riservata, del 23.04.2025 nel quale è stata riscontrata, all’apertura della busta amministrativa, la presenza del documento Dichiarazioni integrative dell’impresa ausiliaria ma l’assenza del documento allegato 1.4 richiesto per le società ausiliarie nonché la conformità del contratto di avvalimento all’art. 104 del Codice;
h. del verbale, adottato in seduta riservata, del 08.04.2025 nel quale il RPAE, all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 110 del D.lgs. 36/2023, ha ritenuto congrua l’offerta economica del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l.;
i. comunicazioni afferenti il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (prot. n. A/FEM/667/P del 07.02.2025, A/FEM/1183/P del 05.03.2025 e A/FEM/1681/P del 31.03.2025 ed i relativi riscontri del 20.2.25, con allegati, 10.3.25 e 4.4.25);
j. nota del 25/08/2025, prot. n. A/FEM/4701/P e nota del 23/09/2025 prot. n. A/FEM/5095/P/, la Stazione Appaltante ha rigettato l’istanza di accesso formulata dal ricorrente Consorzio;
k. contratto di appalto 1259800035_22.09.2025;
l. di tutti gli atti e/o provvedimenti anche non conosciuti, connessi, presupposti e conseguenziali.
nonché per la declaratoria di nullità e/o inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto stipulato,
e per il risarcimento in forma specifica consistente nell’aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente
e la condanna della Stazione Appaltante all’esibizione ai sensi dell’art. 116 c.p.a. della documentazione richiesta con istanza del 12.08.2025, allo stato resa disponibile solo parzialmente,
e per l’accoglimento dell’istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 c.p.a., affinché sia ordinata alla Stazione appaltante la produzione in giudizio di tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta tecnica prodotta in gara in versione non oscurata, indispensabili per la tutela giurisdizionale richiesta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gruppo Samir Global Service S.r.l. e di Rai-Radiotelevisione Italiana Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il Consorzio Progetto Multiservizi – consorzio stabile (d’ora in poi anche solo “Consorzio”) ha premesso in fatto quanto segue:
- il ricorrente ha partecipato alla procedura aperta sopra soglia comunitaria, articolata in n. 2 lotti, indetta da RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con decisione di contrarre n. 30/2024 (DGC/2024/0001729/P) del 24/09/2024, per l’affidamento del Servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze degli uffici RAI di Roma DG e Roma Centro, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di valore complessivo pari a € 3.304.313,56, IVA esclusa;
- la procedura di gara si è svolta seguendo i principi di cui al cd. meccanismo della cd. inversione procedimentale in virtù del quale si procede a valutare prima le offerte tecniche ed economiche e, solo dopo, la documentazione amministrativa del concorrente che risulta primo in graduatoria;
- in esito all’apertura delle buste contenti le offerte tecniche ed economiche, l’offerta del concorrente Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l. per il Lotto 1 è risultata anomala per aver proposto un costo della manodopera inferiore rispetto a quanto indicato dalla lex specialis. Pertanto, la stazione appaltante ha attivato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
- all’esito delle operazioni di gara, con riguardo al lotto 1, la stazione appaltante ha comunicato l’aggiudicazione in favore del Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l.;
- in esito all’aggiudicazione la S.A. ha poi reso disponibili sulla propria piattaforma i verbali di gara da cui si evince che l’aggiudicatario, carente dei requisiti di fatturato richiesti dal bando, è ricorso all’istituto dell’avvalimento ed è stato costretto a sostituire la prima impresa ausiliaria carente del requisito della iscrizione alla white list , con altro operatore economico denominato Santa Brigida scpa;
- in data 12.08.2025, il Consorzio – in qualità di secondo classificato – ha presentato istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione ed acquisire, tra l’altro per quanto qui di interesse, la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicatario ivi compresa quella presentata dai due operatori economici individuati quali ausiliari, oltre che i giustificativi e la documentazione inerente al subprocedimento di anomalia dell’offerta;
- tale istanza è stata accolta solo parzialmente, non essendo stata ostesa la documentazione richiesta afferente alle giustifiche sulla congruità prodotte dall’aggiudicataria;
- in ultimo con nota del 26.09.2025 la stazione appaltante ha comunicato di aver provveduto a stipulare il contratto di appalto.
2. Con l’odierno gravame il Consorzio ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 1, dei verbali di gara e delle comunicazioni afferenti al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
Parte ricorrente, premettendo di non essere in possesso di tutti i documenti relativi al subprocedimento di anomalia, ha lamentato che – sulla base degli atti a disposizione - il giudizio espresso dalla stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta “ manifesta un uso palesemente distorto del potere discrezionale, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale essendo la commissione incorsa in molteplici gravi ed evidenti errori di valutazione, in quanto tali idonei a determinare il travolgimento dell’esito della gara con conseguente ordine di procedere ad una nuova valutazione” .
A supporto di quanto sostenuto ha dedotto le seguenti doglianze:
- i costi della manodopera sarebbero stati sottostimati di circa il 22%, poiché l’aggiudicatario avrebbe determinato il costo orario medio di ciascuna risorsa impiegata nell’esecuzione del servizio dividendo il costo totale annuo per il monte ore teorico annuale (pari a 2.016 ore), anziché per il monte ore effettivo (pari a 1.573 ore); in tal modo, il Gruppo S.A.M.I.R. non avrebbe tenuto conto delle assenze giustificate e retribuite (ferie, malattie) e dei relativi costi di sostituzione, che vengono invece considerati utilizzando il monte ore effettivo. In pratica, l’amministrazione avrebbe confuso i concetti di monte ore teorico, monte ore contrattuale e monte ore effettivo;
- l’amministrazione appaltante avrebbe del tutto omesso di avvedersi della circostanza che il controinteressato avrebbe gravemente sottostimato il monte ore necessario per l’esecuzione dei “servizi programmati a canone”. Come risulta dai giustificativi prodotti dal Gruppo S.A.M.I.R. in data 04.04.2025, con riferimento alle attività inerenti all’“ economato/logistica ” e agli “i mpianti speciali , l’aggiudicatario ha indicato, rispettivamente 5.706,46 e 6.055,84 ore complessive, che - secondo il ricorrente - sarebbero inferiori al monte ore minimo necessario per garantire la corretta esecuzione delle relative prestazioni. Nello specifico, il Consorzio sostiene che, in base al Capitolato tecnico (pag. 28), per le aree “ economato/logistica ” e “i mpianti speciali ” sarebbe richiesta la presenza congiunta di due addetti per ciascuna attività, con la conseguenza che per ciascuna delle due tipologie di servizio devono essere garantite per ogni giorno 16 ore complessive, corrispondenti a due dipendenti che lavorano per 8 ore giornaliere; pertanto, per tali attività, nell’intero triennio contrattuale sarebbero necessarie in totale 24.960 ore complessive. Nei giustificativi dell’aggiudicatario, invece, sono indicate solo 11.762,30 ore (5.706,46 per l’“ Area economato/logistica ” e 6.055,84 per l’“ Area i mpianti speciali ”), con una sottostima del costo della manodopera quantificata dal ricorrente in circa € 300.000,00 sull’intero triennio;
- nel verbale della seduta dell’8 aprile 2025, redatto all’esito del sub-procedimento di verifica dell’offerta, il corrispettivo previsto per il contratto di avvalimento stipulato con la prima impresa ausiliaria, pari a euro 35.000,00, non risulta compreso nello schema riepilogativo delle voci di costo che compongono il totale dell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario; tale circostanza sarebbe di per sé idonea ad elidere l’utile di impresa e, per l’effetto, a determinare inequivocabilmente l’offerta in perdita.
3. Con il ricorso introduttivo il Consorzio ha proposto, altresì, una domanda ex art. 116 c.p.a. volta ad ottenere “ l’ostensione della documentazione afferente le spiegazioni sulla congruità dell’offerta economica prodotte dall’Operatore economico Gruppo SAMIR Global Service S.r.l. ”, non esibita da Rai a seguito di una formale istanza di accesso presentata da parte ricorrente.
4. RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la società controinteressata si sono costituite in giudizio, producendo documentazione e apposite memorie con le quali hanno dedotto in vario modo l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso.
5. In data 28 ottobre 2025 la Rai ha depositato l’intera documentazione – non oscurata - inerente alle giustificazioni prodotte dal Gruppo SAMIR.
6. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 il Tribunale, su richiesta del ricorrente, ha disposto il differimento della trattazione della controversia all’udienza del 18 marzo 2026, in ragione dell’imminente proposizione di motivi aggiunti.
7. In data 26 novembre 2025 il Consorzio ha proposto atto di motivi aggiunti, integrando la seconda censura formulata in sede di ricorso introduttivo (concernente la sottostima del monte ore necessario per l’esecuzione dei “servizi programmati a canone”) e proponendo due ulteriori doglianze derivanti dalla conoscenza degli atti depositati da Rai nel corso del giudizio:
- l’odierno controinteressato avrebbe gravemente sottostimato il monte ore necessario all’esecuzione dei servizi richiesti: con riguardo ai servizi per l’“ Area economato/logistica ” e l’“ Area impianti speciali ”, sebbene il Capitolato prevedesse la necessità di garantire il servizio mediante due unità di personale, l’aggiudicatario ha computato per lo svolgimento di tali attività una sola unità, con conseguente dimezzamento delle ore necessarie ad espletare il servizio; inoltre, secondo i calcoli sviluppati dal ricorrente, il controinteressato avrebbe ridotto unilateralmente il monte ore senza considerare che ciascuna tipologia dei servizi previsti dal Capitolato deve essere assicurata per 5 giorni alla settimana, per tutto l’anno (52 settimane), per tutta la durata contrattuale di 3 anni;
- secondo le prime giustifiche prodotte dal controinteressato (doc. 14, depositato da Rai) le ore relative alle “ squadre d’emergenza e sostituzioni ” non dovevano concorrere a formare il monte ore offerto e dovevano essere utilizzate solo in casi eccezionali ai fini delle sostituzioni; tuttavia, con la terza giustifica (doc. 16, Rai), tali ore diventano solo dichiaratamente ore effettivamente lavorate. Ciò malgrado, l’Amministrazione non si sarebbe avveduta che gli importi appostati al fine di remunerare le predette ore rimarrebbero invariati; la disistima dei relativi costi, che secondo il ricorrente non terrebbero conto delle ore effettivamente lavorate, sarebbe idonea a determinare l’incongruità dell’offerta presentata;
- l’appalto in oggetto, oltre ai servizi “a canone”, prevedeva una serie di servizi “a chiamata” da eseguirsi solo su richiesta dell’amministrazione (servizi a modulo, oltre che servizi a richiesta di trasposto leggero e pesante). Rispetto ai costi previsti per la manodopera di tali servizi il controinteressato non avrebbe fornito alcuna giustificazione.
8. È seguito un ulteriore scambio di memorie tra le parti. In particolare, nella memoria di replica del 5 marzo 2026, il Consorzio ha replicato a quanto sostenuto dal controinteressato secondo cui il servizio dovrebbe “ essere assicurato per sole 49 settimane l’anno, anziché 52 ”, evidenziando che “ tale dato, non trova tuttavia alcun conforto negli atti di gara ed anzi viene espressamente smentito, laddove il Capitolato contrariamente a pagina 28 prescrive che il servizio deve essere svolto tutto l’anno (festivi esclusi) dal lunedì al venerdì ”. Inoltre, parte ricorrente ha sottolineato che l’istanza ex art. 116 c.p.a. deve “ ritenersi accolta mediante deposito della documentazione di cui si chiedeva l’ostensione ”, prodotta in giudizio da Rai in data 28 ottobre 2025.
9. Nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, il difensore di parte ricorrente ha chiesto disporsi lo stralcio delle memorie di replica depositate dalla società controinteressata in data 6 marzo 2026 oltre le ore 12.00 (e quindi il 7 marzo), in quanto tardive. La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, con riferimento alla richiesta di stralcio delle memorie di replica prodotte dal Gruppo SAMIR Global Service s.r.l. in data 6 marzo 2026, il Collegio rileva che il relativo deposito risulta tempestivo. Invero, essendo il presente giudizio celebrato secondo il rito di cui all’art.119 co.1 lett. a) c.p.a., i termini di cui all’art. 73 c.p.a. sono dimidiati e pertanto il termine di 10 giorni liberi dell’udienza del 18 marzo 2026 previsto per il deposito di siffatta tipologia di scritti difensivi scadeva sabato 7 marzo 2026.
In particolare, il Collegio osserva che la fattispecie è regolata dalla “ specifica norma recata dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 52 del codice del processo amministrativo, dal cui combinato disposto si evince con chiarezza che, al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato, quest’ultimo è equiparato ai giorni festivi, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso, atteso che il cit. art. 52 comma 5, estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ovverosia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 31 gennaio 2023, n. 1069 e 25 luglio 2011, n. 4454). In sostanza, il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per i termini in avanti e non per quelli a ritroso, tra i quali rientrano anche i termini stabiliti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. ” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 712/2025).
11. Ciò posto, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate da Rai e dalla società controinteressata nelle rispettive memorie in quanto i motivi a sostegno della domanda di annullamento dell’aggiudicazione proposti con il ricorso introduttivo, così come integrati con i motivi aggiunti, risultano comunque infondati nel merito.
11.1. In primo luogo, per quanto concerne l’asserito utilizzo - ai fini della determinazione del costo della manodopera - del monte ore teorico in luogo di quello effettivo, va osservato che la stazione appaltante, dopo aver avviato la verifica di anomalia, ha avanzato una prima richiesta di precisazioni in ragione del rinnovo del CCNL Logistica e successivamente, con richiesta del 31 marzo 2025 ha chiesto al Gruppo S.A.M.I.R. ulteriori specifiche spiegazioni finalizzate a verificare che il costo della manodopera fosse correttamente rapportato alle “ ore mediamente lavorate (o monte ore effettivo) e non al costo delle ore teoriche che non esprime l’effettivo costo del lavoro che l’aggiudicataria dovrà sostenere nel corso dell’esecuzione della commessa, perché non tiene conto dei costi necessari a far fronte alle assenze del personale per ferie, malattie, permessi studio e permessi sindacali ” (doc. 13, Rai).
L’aggiudicatario nei propri giustificativi ha fornito un quadro riepilogativo delle risorse da impiegare nelle diverse prestazioni che compongono il servizio e, quindi, ricalcolato il costo medio orario del personale per ciascun livello di inquadramento, utilizzando quale divisore il monte ore effettivo pari a 1.573 ore (doc. 16 Rai, vedasi tabelle allegate).
È di tutta evidenza, pertanto, che il concorrente ha completato le proprie giustifiche utilizzando il monte ore effettivo e mettendo la P.A. nelle condizioni di valutare l’offerta in termini di congruità, come infatti emerge dal verbale della seduta riservata dell’8 aprile 2025 (doc. 17, Rai) nel quale si legge che il Gruppo S.A.M.I.R. ha determinato il costo medio orario “ distinguendo tra le ore effettivamente lavorate (1573 ore pratiche) e le ore teoriche ”, e indicato un costo della manodopera ritenuto dalla stazione appaltante coerente con i livelli retributivi previsti dal CCNL di categoria e con i relativi aumenti contrattuali previsti per il 2026 e il 2027.
Da qui l’infondatezza della prospettazione del ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe confuso i concetti di monte ore teorico, monte ore contrattuale e monte ore effettivo, posto che il supplemento di istruttoria condotto da Rai è stato diretto proprio ad accertare che il costo della manodopera fosse calcolato utilizzando il monte ore effettivo e non il monte ore teorico e il controinteressato – nelle proprie giustifiche - ha provveduto a ricalcolare il costo medio orario del personale utilizzando come divisore le ore mediamente lavorate.
11.2. Altrettanto infondata risulta essere la seconda censura, integrata con i motivi aggiunti, con la quale il ricorrente lamenta una presunta sottostima del costo della manodopera derivante dall’erroneità del calcolo del monte ore necessario per l’esecuzione dei servizi programmati “a canone”.
In primo luogo, il Consorzio deduce che il Capitolato, con riguardo alle aree “ economato/logistica ” e “ impianti speciali ” prescriverebbe la necessità di garantire per i relativi servizi attraverso la presenza congiunta di due persone mentre il controinteressato avrebbe computato per l’esecuzione dei predetti servizi una sola unità con conseguente dimezzamento delle ore necessarie ad espletare il servizio.
Ebbene, il Collegio rileva che il Capitolato Tecnico a pag. 28 (doc. 8, depositato dallo stesso ricorrente) non prescrive, per le suddette aree, la necessaria compresenza obbligatoria di due addetti, limitandosi ad indicare, per ciascuna attività, la fascia oraria di servizio da coprire con almeno due risorse (dalle ore 07:30 alle ore 16:30 per l’economato/logistica; dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per gli impianti speciali). Del resto, come correttamente osservato dalle parti resistenti, solo relativamente all’“ area Intendenza ” il Capitolato richiede espressamente una compresenza, peraltro parziale, dei due addetti (un addetto dalle ore 06:00 alle ore 15:00 e un addetto dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con pause per il pranzo sfalsate in modo da assicurare la presenza continuativa del personale).
In conformità a quanto richiesto dal Capitolato, l’aggiudicatario ha quindi previsto l’impiego di due risorse part-time per ciascuna attività, utilizzate (per 4.5 ore al giorno) in modo tale da assicurare la piena copertura oraria (07.30-16.30 per l’economato/logistica e 08.00-17.00 per gli impianti speciali) e la continuità del servizio, senza alcuna riduzione delle ore complessive dedicate all’esecuzione (vedasi chiarimenti forniti dal Gruppo S.A.M.I.R. in data 4 aprile 2025, allegato 1 nel doc. 16 prodotto da Rai).
Per quanto concerne, poi, l’ulteriore profilo della censura introdotto con i motivi aggiunti, occorre rilevare che le eccezioni proposte dal Gruppo S.A.M.I.R. in ordine all’erroneità dei calcoli effettuati dal ricorrente colgono nel segno. In effetti, il Consorzio nell’effettuare i propri conteggi ha considerato la necessità di assicurare tutti i servizi per 52 settimane l’anno mentre il Capitolato, per le aree “ economato/logistica ” e “ impianti speciali ”, esclude l’espletamento del servizio per tutte le 52 settimane che compongono l’anno solare prevedendo che “ nelle due settimane comprensive del 15 agosto e nella settimana dal 26/12 al 31/12 dicembre il servizio non dovrà essere svolto ” (pag. 28, cit.).
In ragione di quanto sopra, le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti risultano fuorvianti e non riescono a dimostrare una complessiva incongruità dell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
11.3. Infondata è anche l’ultima doglianza proposta con il ricorso introduttivo con la quale si contesta che il controinteressato avrebbe del tutto omesso di indicare i costi necessari a remunerare la voce di costo derivante dal contratto di avvalimento (pari a euro 35.000,00); tale circostanza, secondo il ricorrente, sarebbe idonea ad elidere l’utile di impresa e, per l’effetto, a determinare inequivocabilmente un’offerta economica in perdita.
Al riguardo, va evidenziato che la stazione appaltante, con comunicazione del 2 luglio 2025 aveva informato il Gruppo S.A.M.I.R. che, a seguito delle verifiche di legge, la società ausiliaria indicata non risultava iscritta nella c.d. White list. Il controinteressato, entro il termine assegnato, aveva quindi provveduto ad indicare una nuova impresa ausiliaria.
Ciò posto, dagli atti depositati in giudizio risulta che il contratto di avvalimento stipulato con la nuova ausiliaria prevede un corrispettivo inferiore a quello previsto dalla prima ausiliaria pari a euro 15.000,00; tale importo, secondo la stazione appaltante, andrebbe considerato assorbito nelle spese generali indicate nei giustificativi prodotti dall’aggiudicatario in sede di verifica dell’anomalia (pari a circa euro 25.000,00) e, pertanto, la doglianza in esame relativa ai costi dell’avvalimento sarebbe priva di fondamento.
Ebbene, anche sotto tale profilo, il Collegio, non rileva indici di inattendibilità nell’operato della stazione appaltante. Infatti, posto che le spese generali hanno, per definizione, una struttura flessibile e la relativa determinazione si fonda su una stima previsionale, la giurisprudenza ha chiarito che eventuali voci in perdita possono trovare compensazione in altri elementi della medesima offerta derivanti, per esempio, dalla copertura data da accantonamenti per “spese generali” (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. IV, sentenza n. 13986 del 15 luglio 2025).
Del resto, la valutazione di congruità dell’offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2024, n. 7582; sez. V, 28 marzo 2023, n. 3196), in maniera da valorizzare nell’insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall’operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell’offerta è se quest’ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all’amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437).
Tale risultato si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2024, n. 9514; sez. V, 14 aprile 2023, n. 3857).
Tornando al caso di specie, e rimarcato il carattere globale della valutazione di anomalia, il Collegio non rileva macroscopici vizi nell’operato della stazione appaltante, posto che nelle giustificazioni presentate dal concorrente in data 21 febbraio 2025 (doc. 14, Rai) è stata prevista una voce per “spese generali” pari a complessivi € 25.328,85 (di cui € 18.713,44 per “altre spese”) potenzialmente suscettibile di compensare i costi del contratto di avvalimento pari a euro 15.000,00.
11.4. Risultano altresì infondate, infine, le ultime due censure proposte con i motivi aggiunti.
11.4.1. Con riguardo alla lamentata disistima dei costi relativi alla “ squadre d’emergenza e sostituzioni (backup team) ” e ai relativi errori nel calcolo delle ore effettivamente lavorate, il Collegio - richiamati i principi giurisprudenziali di cui supra al par. 11.3 - ritiene che colgano nel segno i rilievi della difesa di Rai secondo cui una eventuale sottovalutazione dei costi dovrebbe ritenersi compensata da una serie di agevolazioni - non considerate nel calcolo della manodopera presentato in gara – che consentirebbero di assorbire eventuali discrepanze nel calcolo delle ore.
Quanto sopra, infatti, trova riscontro nelle giustificazioni rese dal Gruppo S.A.M.I.R. nel corso del subprocedimento di verifica (cfr. nota di chiarimenti del 4 aprile 2025, doc. 16 Rai), ove la controinteressata ha evidenziato che “ in riferimento ai costi orari utilizzati, è doveroso precisare che la Scrivente gode di agevolazioni, che NON sono state prese in considerazione per la redazione della presente gara, ma che ad ogni modo rappresentano un beneficio per l’Azienda, del quale si potrà usufruire in fase di esecuzione del servizio ” quali: la diminuzione della CTR INAIL; le misure compensative derivanti dal versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, che comportano compensazioni sia fiscali che previdenziali; l’assenza di dipendenti che fruiscono del diritto allo studio, con conseguente riduzione delle ore annue mediamente non lavorate; un tasso di assenteismo inferiore di circa il 2% rispetto alla media nazionale.
11.4.2. Per quanto concerne, infine, la doglianza relativa alla mancata giustificazione degli importi relativi alle attività “extra canone a richiesta”, la stessa risulta infondata in ragione di quanto espressamente previsto dalla lex specialis in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta.
L’art. 29 del disciplinare di gara (rubricato “ Verifica di anomalia delle offerte” ), non impugnato dal ricorrente, stabilisce infatti che la congruità dell’offerta “ deve trovare giustificazione nell’importo riferito esclusivamente al servizio per le prestazioni “a canone”, in quanto le prestazioni inerenti alle attività di manutenzione straordinaria “extra canone a richiesta”, secondo la configurazione operata dalla lex specialis di gara, non appaiono destinate ad incidere sulla struttura dei costi della commessa pubblica de qua, costituendo prestazioni meramente eventuali ” (doc. 9, depositato da parte ricorrente).
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, nessun deficit istruttorio può essere ravvisato a carico dell’amministrazione.
12. In conclusione, in ragione delle suesposte considerazioni, la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, proposta con il ricorso introduttivo e poi integrata con i motivi aggiunti, va respinta, mentre con riferimento alla domanda di accesso va dichiarata la cessata materia del contendere in ragione dell’avvenuta ostensione dei documenti richiesti.
12.1. Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente in considerazione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti e per l’effetto rigetta la domanda di annullamento dell’aggiudicazione;
- dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla domanda ex art. 116 c.p.a. proposta con il ricorso introduttivo;
Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. e di Gruppo SAMIR Global Service s.r.l., liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di esse, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI OR, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | PI OR |
IL SEGRETARIO