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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Lucifora Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1839/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI VALENTINA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a NI (CE) in [...] CP_1 C.F._2
7.12.1990, rappresentata e difesa dall'avv. LIONELLO TIZIANA e dall'avv. MODENA ILARIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.11.2024 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di volto ad CP_1 ottenere la modifica delle condizioni contenute nel decreto n. cron 6009/2021 pronunciato dall'intestato Tribunale, con cui è stato regolato l'affidamento dei figli minori delle parti, Per_1
nato il [...], e nato il [...].
[...] Per_2
1 In particolare, il ricorrente ha allegato di avere reperito una soluzione lavorativa con orari flessibili, tale da consentirgli di dedicarsi con maggiore frequenza alla cura dei figli.
Dunque, secondo la ricostruzione dello , di fatto i minori trascorrono più tempo con lui Pt_1 rispetto a quanto previsto dal citato decreto, ragione per cui ha chiesto disporsi una collocazione partitaria dei figli presso i genitori, con conseguente mantenimento diretto da parte degli stessi.
Nel costituirsi, la resistente ha contestato quanto dedotto dallo , evidenziando come egli non Pt_1 sia mai stato costante nell'esercizio del diritto di visita, come regolato dal decreto pronunciato dall'intestato Tribunale.
Inoltre, la ha dedotto che il ricorrente ha da sempre tenuto comportamenti diseducativi, CP_1 inadeguati e, talvolta, potenzialmente pericolosi per i figli.
E ancora, la resistente ha evidenziato che: solo di recente lo ha reperito una soluzione Pt_1 abitativa non condivisa con terzi;
quando i minori fanno rientro presso l'abitazione moderna risultano sempre stanchi, irrequieti ed affamati;
il padre coinvolge i figli in attività pericolose e non adatte alla loro età; quando i minori pernottano dal padre non svolgono i compiti per i giorni successivi.
La resistente ha anche lamentato che lo tenga delle condotte ostruzionistiche immotivate, Pt_1 rispetto a richieste a lui rivolte e riguardanti atti amministrativi relativi ai minori, quali l'iscrizione scolastica od il cambio di residenza.
Dunque, la ha chiesto rigettarsi le domande del ricorrente e, in via riconvenzionale, CP_1 disporsi l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con rimodulazione del diritto di visita paterno.
In data 8.4.2025, la ha depositato istanza ex art. 473-bis.39 c.p.c., evidenziando che: CP_1
- nonostante la disponibilità manifestata dallo , questi non ha sottoscritto le deleghe a Pt_1 persone di fiducia della resistente per il ritiro dei bambini a scuola, costringendola a ricorrere al servizio Scuolabus;
- il ricorrente ha fatto forare i lobi dei due figli minori in assenza del suo consenso;
- non ha rilasciato il consenso per l'iscrizione dei figli al centro estivo.
Dunque, la ha chiesto, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.: CP_1
“1) modificare i provvedimenti afferenti l'affidamento genitoriale di cui al Decreto n. cron.
6009/2021 del 07.07.2021: a) disponendo l'affido esclusivo dei figli minori stessi in favore della madre, ovvero mantenendo l'affido condiviso, ma autorizzando la madre a gestire in via esclusiva tutte le questioni anche straordinarie relative ai figli, inerenti scuola, istruzione, sport e salute e tutto quanto alle stesse connesso (autorizzazioni per terzi, gite, iscrizioni a scuola, dopo scuola, centri di animazione estiva, corsi sportivi, consensi per trattamenti sanitari, ecc.); b) riducendo la
2 facoltà del padre di tenere presso di sé i figli minori nel fine settimana, a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 9 alla domenica sera alle ore 20, invariato il resto;
2) accertato come il padre si sia reso reiteratamente inadempiente ai suoi doveri genitoriali, come ampiamente documentato e ulteriormente confermabile con testimoni, si chiede che vengano adottati a carico del medesimo le sanzioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 473bis.39 c.p.c., quest'ultimo nella misura che il Tribunale riterrà congrua”.
Con ordinanza del 23.4.2025, il Tribunale ha parzialmente accolto l'istanza, autorizzando CP_1
[...]
- ad indicare i delegati di propria fiducia, incaricati di accompagnare e prelevare i figli a scuola, ed a compilare il modulo all'uopo necessario, anche in assenza del consenso dello;
Pt_1
- ad assumere la decisione relativa all'iscrizione dei figli al centro estivo, anche in assenza del consenso dello . Pt_1
Inoltre, è stata disposta C.T.U. volta a valutare l'idoneità genitoriale delle parti e ad individuare il regime di visita, per il genitore non collocatario prevalente, più consono alle esigenze dei minori.
All'udienza del 17.10.2025, i difensori, discussa la causa, hanno precisato le conclusioni.
2. Le conclusioni delle parti
Il ricorrente, preso atto degli esiti della C.T.U., ha così precisato le conclusioni: “affidamento condiviso dei minori, con diritto di visita del pafre nei tempi e con le modalità indicate dal c.t.u. dott. ; dichiara di rinunciare alle domande di contenuto economico correlate al CP_3 mutamento del regime di affidamento”.
Invece, la resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di risposta: “
1- Rigettarsi le domande di modifica delle condizioni relative alla prole minore proposte da , Parte_1 perché destituite di ogni fondamento e prive dei presupposti per il loro accoglimento;
2- In via riconvenzionale a) principale disporsi l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, CP_1 con conferma del collocamento degli stessi presso la residenza di costei, con facoltà per il
[...] padre di tenerli presso di sé nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina ad ore 9 fino alla domenica sera alle 20; tre giorni a Pasqua, anche non continuativi, alternando con la madre, di anno in anno, le festività principali;
sei giorni, divisi in due periodi di 3 giorni, durante le festività di Natale, sempre con alternanza delle festività principali;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
Confermare, a carico di , dell'obbligo di Parte_1 corresponsione dell'assegno mensile di concorso nel mantenimento dei figli nella misura di €
250,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre il 100% dell'assegno unico in favore della madre, quale collocataria dei figli minori;
b) subordinata, disporsi l'affido condiviso dei figli minori con conferma del collocamento presso la madre, ferma
3 restando la facoltà per il padre di tenere con sé i figli nel fine settimana, a settimane alterne, con orari e nelle modalità di cui al precedente punto 2), concedendo in capo alla madre la facoltà esclusiva di provvedere alla gestione amministrativa dei figli minori in relazione alla richiesta di documenti anagrafici, salute e alla istruzione dei medesimi
(a titolo esemplificativo: iscrizione alla scuola dell'obbligo, richiesta di rilascio documento di identità, sottoscrizione della delega per il ritiro dei bambini all'uscita di scuola, ecc.). Confermare,
a carico di , dell'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre il 100% dell'assegno unico in favore della madre, quale collocataria dei figli minori;
c) ulteriormente subordinata, disporsi l'affido condiviso dei figli minori con conferma del collocamento presso la madre, ferma restando la facoltà per il padre di tenere con sé i figli nel fine settimana, a settimane alterne, con orari e nelle modalità di cui al precedente punto 2).
Confermare, a carico di , dell'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre il 100% dell'assegno unico in favore della madre, quale collocataria dei figli minori.
3- In ogni caso, confermarsi la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie necessarie per i figli minori, come da protocollo del C.N.F.
(allegato n. 14);
4- Con vittoria di spese e compensi di lite”.
3. L'affidamento dei figli minori
Con riferimento alla domanda di affidamento esclusivo proposta dal resistente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua
4 applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
06/03/2019, n.6535).
3.1 Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il
Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non vi sia ragione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Infatti, all'esito dell'approfondita indagine peritale svolta dal C.t.u. è emersa l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, pur essendo state riscontrate criticità relative alla figura paterna.
Ciò che appare certamente rilevante è che e non vivono una condizione di disagio Per_1 Per_2 psicologico clinicamente significativa;
manifesta tuttavia tratti di oppositività che Per_1 richiedono un deciso impegno educativo, con accudimento più attento e coerente da parte del padre, che dovrà offrire un ambiente di vita più stabile e strutturato. Il sig. dovrà proporsi Pt_1 più attentamente come guida normativa per i figli con modelli più coerenti di quelli evidenziati in
c.t.u” (cfr. elaborato peritale depositato in data 9.10.2025, pag. 48).
Dunque, pur presenti elementi critici, è emerso che le carenze, in particolare riferibili al ricorrente nell'esercizio della funzione genitoriale, non sono tali da determinare una situazione di pregiudizio per i minori.
Inoltre, anche con riferimento alle difficoltà manifestate da , una attivazione fattiva e Per_1 collaborativa di entrambe le parti appare il primo imprescindibile passo per fornire un utile supporto al minore.
5 D'altronde, l'ausiliario, se da un lato ha rilevato la sussistenza di adeguate competenze genitoriali in capo allo , dall'altro ha evidenziato come “Il sig. si dedica ai figli con modalità non Pt_1 Pt_1 scevre da imperfezioni. Si suggerisce perciò che debba
- garantire ai figli un ambiente di vita più stabile e individualizzante;
la sua dedizione dovrà essere più focalizzata;
- riconsiderare le ragioni del disagio di , confrontandosi con il Consultorio familiare per Per_1 un supporto;
- assicurare un'equa distribuzione dei tempi di studio e di svago a misura delle esigenze dei figli piuttosto che dei propri impegni;
- rispettare la scansione dei tempi delle visite, evitando interferenze;
- proporsi con una guida normativa più attenta, evitando comportamenti regressivi, che possono ostacolare la maturazione dei figli,
- proporsi con i figli nel rispetto di standard educativi che si ritengono meglio individuati e definiti dalla sig.ra come linea di base cui adeguarsi, CP_1
- astenersi dal pubblicare foto dei figli” (cfr. elaborato peritale depositato in data 9.10.2025, pag.
49).
Il C.T.U. ha anche specificamente indicato le concrete modalità di intervento attivabili dallo
, al fine di porre rimedio agli elementi critici riscontrati. Pt_1
Tuttavia, come noto, nulla può essere disposto con riferimento ad eventuali percorsi di supporto che potrebbe intraprendere lo , atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Pt_1 giudice non può prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione" (Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, n. 18222).
Ad ogni buon conto, va positivamente valutata la disponibilità manifestata dal ricorrente all'udienza del 17.10.2025 ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio o con un professionista.
Tanto premesso, si osserva come la carenza dei presupposti per la deroga al regime dell'affido condiviso sia ricavabile, in particolare, dalle condivisibili risposte rese dall'ausiliario alle osservazioni delle parti.
Infatti, il C.T.U., tenuto conto degli esiti dell'attività svolta, ha chiarito come l'esistenza di risorse genitoriali in capo allo richiede un sostegno che gli consentirebbe di superare le difficoltà Pt_1 pure emerse, in quanto “Se il padre fosse sminuito nelle sue funzioni, aumenterebbe l'incertezza dei
6 figli nel proporsi a lui (e viceversa), interverrebbero ulteriori elementi di disorientamento, da cui una ulteriore incrinatura e discontinuità nello sviluppo biografico dei figli, con presumibili tentativi di autoaffermazione anche con l'oppositività. L'esclusione del padre dall'affido attiverebbe un cortocircuito più sottile di quello indicato sopra che porterebbe a strutturare l'oppositività anziché attenuarla e risolverla” (cfr. risposte alle osservazioni, pag. 3).
In altri termini, la perentoria proposta, intesa come tale dalla difesa della resistente e dal C.t.p., di un affido esclusivo dei minori alla risulterebbe una sola apparente soluzione delle criticità CP_1 riscontrate, in quanto sicuramente determinerebbe un contesto di maggiore tranquillità per la madre, ma altrettanto verosimilmente cagionerebbe un concreto pregiudizio per i minori ed una ingiustificata marginalizzazione della figura genitoriale paterna.
Sul punto, significative risultano le argomentazioni rese dal C.T.U.: “In sintesi, le Osservazioni della c.t.p. sono costituite da una serie di dubbi e di perplessità, anche di fraintendimenti, seguiti dalla certezza, per lei chiarificante, della indicazione di un affido esclusivo dei minori alla madre.
Lo scrivente non condivide tale proposta in quanto ritiene che il padre abbia dato prova di dedizione, stabilendo un legame sentito da entrambi i figli, il padre abbia migliorato il proprio modo di proporsi con loro, provvedimenti di marginalizzazione della funzione paterna possano incidere negativamente sullo sviluppo di e di creando confusione e incertezza, Per_1 Per_2 sussista una sufficiente collaborazione tra genitori per continuare la condivisione e che le competenze genitoriali paterne possano migliorare con adeguate iniziative di supporto” (cfr. risposte alle osservazioni, pag. 4).
Dunque, il Tribunale reputa infondata la domanda, pure reiterata dalla ricorrente alla luce degli esiti dell'attività peritale, di affidamento esclusivo dei minori alla madre.
In ogni caso, tenuto conto dei segnali di disagio manifestati in particolare da e della Per_1 disponibilità manifestata dalle parti di fornire un supporto allo stesso da parte di un professionista, il
Tribunale dispone che i genitori provvedano all'attivazione di un percorso di sostegno al minore, mediante la concordata individuazione di un professionista ovvero, in caso di mancato accordo, presso il Consultorio familiare territorialmente competente.
Tanto appare opportuno, in quanto consentirebbe di realizzare l'auspicata fattiva collaborazione delle parti nell'interesse dei figli minori.
3.2 Per quanto concerne la collocazione prevalente, tenuto conto delle conclusioni precisate dalle parti, si osserva come quest'ultime concordino circa l'individuazione del genitore collocatario prevalente nella madre.
Con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza dei figli presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato
7 di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Ebbene, nella relazione depositata dal C.t.u. si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo circa la regolamentazione del diritto di visita paterno non corrispondente a quello suggerito dall'ausiliario.
Tuttavia, il Tribunale reputa che tale accordo non sia stato sostanzialmente confermato dalle parti, tenuto conto delle dichiarazioni delle stesse e delle conclusioni precisate.
Infatti, lo , a specifica domanda del Collegio, ha dichiarato di vedere i figli “dalle ore 13 del Pt_1 sabato alle ore 21 della domenica, a fine settimana alterni;
nella settimana in cui non trascorre il sabato e la domenica con i figli, dal termine dell'orario scolastico del mercoledì fino alle 8 del giovedì, accompagnandoli a scuola;
nelle settimane in cui li vede il sabato e la domenica, il mercoledì dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 21” (cfr. verbale del 17.10.2025).
Successivamente, il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni richiamando la regolamentazione del diritto di visita proposta dal C.t.u., mentre il difensore della resistente ha fatto rinvio alla comparsa di risposta.
Il Tribunale reputa di poter fare proprio quanto indicato dal C.t.u., con alcune precisazioni, tenuto conto della situazione di fatto e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
Dunque, tenuto conto dell'età dei minori, della necessità di preservare i rapporti tra padre e figli, anche nella prospettiva teleologica di un consolidamento di una relazione con la figura genitoriale paterna, allo stato appare opportuno che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- nelle settimane in cui e trascorreranno il fine settimana con la madre, un Per_1 Per_2 pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel mercoledì dalle ore 14
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 9 del giovedì mattina (all'orario di ingresso a scuola in periodo scolastico), quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico);
- nelle settimane in cui e trascorreranno il fine settimana con il padre, un pomeriggio Per_1 Per_2 durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel mercoledì dalle ore 14 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21), quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
8 - a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del sabato alle ore 21 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- nelle vacanze estive i minori potranno trascorrere metà del tempo con la madre e metà del tempo con il padre, eventualmente a settimane alterne, salvo diverso accordo.
4. Il mantenimento in favore dei figli
Con riferimento alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha precisato le conclusioni rinunciando all'iniziale richiesta di collocazione paritaria ed espressamente rinunciando alla richiesta di mantenimento diretto dei minori.
Invece, la resistente non ha chiesto “Confermare, a carico di , dell'obbligo di Parte_1 corresponsione dell'assegno mensile di concorso nel mantenimento dei figli nella misura di €
250,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre il 100% dell'assegno unico in favore della madre, quale collocataria dei figli minori”.
Dunque, a ben vedere, la ricorrente ha chiesto disporsi che la stessa percepisca per intero l'assegno unico, ferma la misura del contributo del mantenimento in capo allo , come prevista nel Pt_1 decreto di cui si chiede la modifica, il quale dispone: “3) Il signor si impegna e si obbliga a Pt_1 concorrere al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla Signora entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, fino a luglio 2021 compreso, la somma di € 300,00 e, dal mese di agosto 2021 in poi, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso/pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Rovigo”.
Nel corso del giudizio, è pacificamente emerso che:
- attualmente l'assegno unico ammonta in totale, dunque per entrambi i figli, a 380,00 euro;
- esso viene percepito per intero dalla CP_1
- in ragione di ciò, le parti hanno concordato che lo corrispondesse non già 500,00 euro al Pt_1 mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ma 330,00 euro, pari a poco più della differenza tra 500,00 e la quota di spettanza dell'assegno unico (500,00-190,00) (cfr. verbale dell'udienza del 21.2.2025).
È opportuno evidenziare che il decreto n. cronol. 6009/2021 del 07/07/2021 dell'intestato Tribunale ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti il 7.4.2021, momento in cui era da poco entrato in vigore
9 l'istituto dell'assegno unico, dunque verosimilmente all'epoca non tenuto in considerazione dalle parti, come confermato peraltro dall'accordo successivamente occorso tra lo e la Pt_1 CP_1
e sopra riportato.
4.1 Come noto, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con riferimento alle condizioni reddituali del ricorrente, dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che egli è stato titolare di un reddito netto annuo, pari a circa: 5.737,00 euro nell'anno di imposta 2021; 10.625,00 euro nell'anno di imposta 2022; 9.739,00 euro nell'anno di imposta 2023.
Come ricavabile dagli atti delle parti, nonché dalla relazione del C.t.u., lo ha di recente Pt_1 reperito una soluzione abitativa autonoma e apparentemente più ampia della precedente, in modo da potere accogliere con maggiore facilità i figli.
Con riferimento alle condizioni reddituali del resistente, dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che egli è stato titolare di un reddito netto annuo, pari a circa: 4.571,00 euro nell'anno di imposta 2021; 12.514,00 euro nell'anno di imposta 2022.
Dalle buste paga depositate, si ricava che la resistente, nel periodo tra ottobre e novembre 2024, ha percepito redditi da lavoro mediamente pari a circa 1.465,00 euro al mese.
Inoltre, la ha precisato: di vivere con il di lei attuale compagno, il quale è lavoratore CP_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione pari a circa 1.700,00 euro al mese;
che hanno acquistato l'immobile in cui attualmente vivono, ragione per cui sono onerati del pagamento della rata del mutuo pari a 790,00 euro al mese.
Come detto, l'assegno unico relativo ai minori viene percepito per intero dalla resistente, per un totale di 380,00.
Dunque, non può trascurarsi che, essendosi in regime di affidamento condiviso, la quota di spettanza del ricorrente, pari a 190,00 euro, e percepita dalla vada necessariamente CP_1 imputata alla contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre.
Al contempo, va tenuto in considerazione il tempo decorso dal momento in cui l'assegno è stato fissato nella misura di 500,00 euro (agosto 2021) ed il notorio aumento delle esigenze dei minori
10 nel corso di questo arco temporale, tal da giustificare un complessivo aumento della contribuzione a carico dello . Pt_1
Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della percezione dell'assegno unico per intero da parte della resistente, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con i figli, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a CP_1 euro 350,00 euro (175,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (20.1.2025), fermo l'onere delle spese straordinarie, nella misura del 50% e nelle modalità già previste nel decreto n. cronol. 6009/2021 del 07/07/2021.
5. Il regime delle spese
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda relativa al contributo al mantenimento paterno dei figli e dell'istanza ex art. 473-bis.38 c.p.c. formulata dalla resistente in corso di causa.
Invece, la è da ritenersi soccombente con riferimento alla domanda di affidamento CP_1 esclusivo dei figli minori, reiterata anche all'esito dell'istruttoria e nonostante lo abbia Pt_1 sensibilmente rimodulato le proprie domande, proprio alla luce delle risultanze istruttorie.
Infine, va valorizzato il contegno processuale della resistente, che ha determinato in tal modo l'aggravarsi della fase conclusionale del processo.
Pertanto, le spese del giudizio, nella misura di 1/3, vanno poste a carico della e si CP_1 liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014);
b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c. dell'attività in concreto svolta.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 18.10.2025, vanno definitivamente poste a carico delle parti, ciascuna per la quota di metà, trattandosi di attività svolta nel comune interesse delle stesse e dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica del decreto n. cronol. 6009/2021 del 07/07/2021 del Tribunale di Rovigo, così provvede:
11 DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla domanda Parte_1
(20.1.2025), a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli e , la somma di euro 350,00 euro (150,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, come specificate nel decreto n. cronol. 6009/2021 del 07/07/2021;
DISPONE che l'assegno universale unico, relativo a e a , corrisposto dall' , Per_1 Per_2 CP_4 venga percepito per intero da anche in assenza del consenso di CP_1 Pt_1
;
[...]
DISPONE che le parti provvedano, entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza, all'attivazione di un percorso di sostegno al minore , mediante la concordata individuazione Per_1 di un professionista ovvero, in caso di mancato accordo, presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
RIGETTA le altre domande della resistente;
DICHIARA compensate le spese di lite nella misura di 2/3;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
di 1/3 delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.771,00 (1/3 di 5.314,00) Parte_1 per compensi per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge
PONE definitivamente a carico delle parti, ciascuna per la quota di metà, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 18.10.2025.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 18.10.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Lucifora Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1839/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI VALENTINA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a NI (CE) in [...] CP_1 C.F._2
7.12.1990, rappresentata e difesa dall'avv. LIONELLO TIZIANA e dall'avv. MODENA ILARIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.11.2024 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di volto ad CP_1 ottenere la modifica delle condizioni contenute nel decreto n. cron 6009/2021 pronunciato dall'intestato Tribunale, con cui è stato regolato l'affidamento dei figli minori delle parti, Per_1
nato il [...], e nato il [...].
[...] Per_2
1 In particolare, il ricorrente ha allegato di avere reperito una soluzione lavorativa con orari flessibili, tale da consentirgli di dedicarsi con maggiore frequenza alla cura dei figli.
Dunque, secondo la ricostruzione dello , di fatto i minori trascorrono più tempo con lui Pt_1 rispetto a quanto previsto dal citato decreto, ragione per cui ha chiesto disporsi una collocazione partitaria dei figli presso i genitori, con conseguente mantenimento diretto da parte degli stessi.
Nel costituirsi, la resistente ha contestato quanto dedotto dallo , evidenziando come egli non Pt_1 sia mai stato costante nell'esercizio del diritto di visita, come regolato dal decreto pronunciato dall'intestato Tribunale.
Inoltre, la ha dedotto che il ricorrente ha da sempre tenuto comportamenti diseducativi, CP_1 inadeguati e, talvolta, potenzialmente pericolosi per i figli.
E ancora, la resistente ha evidenziato che: solo di recente lo ha reperito una soluzione Pt_1 abitativa non condivisa con terzi;
quando i minori fanno rientro presso l'abitazione moderna risultano sempre stanchi, irrequieti ed affamati;
il padre coinvolge i figli in attività pericolose e non adatte alla loro età; quando i minori pernottano dal padre non svolgono i compiti per i giorni successivi.
La resistente ha anche lamentato che lo tenga delle condotte ostruzionistiche immotivate, Pt_1 rispetto a richieste a lui rivolte e riguardanti atti amministrativi relativi ai minori, quali l'iscrizione scolastica od il cambio di residenza.
Dunque, la ha chiesto rigettarsi le domande del ricorrente e, in via riconvenzionale, CP_1 disporsi l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con rimodulazione del diritto di visita paterno.
In data 8.4.2025, la ha depositato istanza ex art. 473-bis.39 c.p.c., evidenziando che: CP_1
- nonostante la disponibilità manifestata dallo , questi non ha sottoscritto le deleghe a Pt_1 persone di fiducia della resistente per il ritiro dei bambini a scuola, costringendola a ricorrere al servizio Scuolabus;
- il ricorrente ha fatto forare i lobi dei due figli minori in assenza del suo consenso;
- non ha rilasciato il consenso per l'iscrizione dei figli al centro estivo.
Dunque, la ha chiesto, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.: CP_1
“1) modificare i provvedimenti afferenti l'affidamento genitoriale di cui al Decreto n. cron.
6009/2021 del 07.07.2021: a) disponendo l'affido esclusivo dei figli minori stessi in favore della madre, ovvero mantenendo l'affido condiviso, ma autorizzando la madre a gestire in via esclusiva tutte le questioni anche straordinarie relative ai figli, inerenti scuola, istruzione, sport e salute e tutto quanto alle stesse connesso (autorizzazioni per terzi, gite, iscrizioni a scuola, dopo scuola, centri di animazione estiva, corsi sportivi, consensi per trattamenti sanitari, ecc.); b) riducendo la
2 facoltà del padre di tenere presso di sé i figli minori nel fine settimana, a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 9 alla domenica sera alle ore 20, invariato il resto;
2) accertato come il padre si sia reso reiteratamente inadempiente ai suoi doveri genitoriali, come ampiamente documentato e ulteriormente confermabile con testimoni, si chiede che vengano adottati a carico del medesimo le sanzioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 473bis.39 c.p.c., quest'ultimo nella misura che il Tribunale riterrà congrua”.
Con ordinanza del 23.4.2025, il Tribunale ha parzialmente accolto l'istanza, autorizzando CP_1
[...]
- ad indicare i delegati di propria fiducia, incaricati di accompagnare e prelevare i figli a scuola, ed a compilare il modulo all'uopo necessario, anche in assenza del consenso dello;
Pt_1
- ad assumere la decisione relativa all'iscrizione dei figli al centro estivo, anche in assenza del consenso dello . Pt_1
Inoltre, è stata disposta C.T.U. volta a valutare l'idoneità genitoriale delle parti e ad individuare il regime di visita, per il genitore non collocatario prevalente, più consono alle esigenze dei minori.
All'udienza del 17.10.2025, i difensori, discussa la causa, hanno precisato le conclusioni.
2. Le conclusioni delle parti
Il ricorrente, preso atto degli esiti della C.T.U., ha così precisato le conclusioni: “affidamento condiviso dei minori, con diritto di visita del pafre nei tempi e con le modalità indicate dal c.t.u. dott. ; dichiara di rinunciare alle domande di contenuto economico correlate al CP_3 mutamento del regime di affidamento”.
Invece, la resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di risposta: “
1- Rigettarsi le domande di modifica delle condizioni relative alla prole minore proposte da , Parte_1 perché destituite di ogni fondamento e prive dei presupposti per il loro accoglimento;
2- In via riconvenzionale a) principale disporsi l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, CP_1 con conferma del collocamento degli stessi presso la residenza di costei, con facoltà per il
[...] padre di tenerli presso di sé nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina ad ore 9 fino alla domenica sera alle 20; tre giorni a Pasqua, anche non continuativi, alternando con la madre, di anno in anno, le festività principali;
sei giorni, divisi in due periodi di 3 giorni, durante le festività di Natale, sempre con alternanza delle festività principali;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
Confermare, a carico di , dell'obbligo di Parte_1 corresponsione dell'assegno mensile di concorso nel mantenimento dei figli nella misura di €
250,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre il 100% dell'assegno unico in favore della madre, quale collocataria dei figli minori;
b) subordinata, disporsi l'affido condiviso dei figli minori con conferma del collocamento presso la madre, ferma
3 restando la facoltà per il padre di tenere con sé i figli nel fine settimana, a settimane alterne, con orari e nelle modalità di cui al precedente punto 2), concedendo in capo alla madre la facoltà esclusiva di provvedere alla gestione amministrativa dei figli minori in relazione alla richiesta di documenti anagrafici, salute e alla istruzione dei medesimi
(a titolo esemplificativo: iscrizione alla scuola dell'obbligo, richiesta di rilascio documento di identità, sottoscrizione della delega per il ritiro dei bambini all'uscita di scuola, ecc.). Confermare,
a carico di , dell'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre il 100% dell'assegno unico in favore della madre, quale collocataria dei figli minori;
c) ulteriormente subordinata, disporsi l'affido condiviso dei figli minori con conferma del collocamento presso la madre, ferma restando la facoltà per il padre di tenere con sé i figli nel fine settimana, a settimane alterne, con orari e nelle modalità di cui al precedente punto 2).
Confermare, a carico di , dell'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre il 100% dell'assegno unico in favore della madre, quale collocataria dei figli minori.
3- In ogni caso, confermarsi la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie necessarie per i figli minori, come da protocollo del C.N.F.
(allegato n. 14);
4- Con vittoria di spese e compensi di lite”.
3. L'affidamento dei figli minori
Con riferimento alla domanda di affidamento esclusivo proposta dal resistente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua
4 applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
06/03/2019, n.6535).
3.1 Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il
Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non vi sia ragione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Infatti, all'esito dell'approfondita indagine peritale svolta dal C.t.u. è emersa l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, pur essendo state riscontrate criticità relative alla figura paterna.
Ciò che appare certamente rilevante è che e non vivono una condizione di disagio Per_1 Per_2 psicologico clinicamente significativa;
manifesta tuttavia tratti di oppositività che Per_1 richiedono un deciso impegno educativo, con accudimento più attento e coerente da parte del padre, che dovrà offrire un ambiente di vita più stabile e strutturato. Il sig. dovrà proporsi Pt_1 più attentamente come guida normativa per i figli con modelli più coerenti di quelli evidenziati in
c.t.u” (cfr. elaborato peritale depositato in data 9.10.2025, pag. 48).
Dunque, pur presenti elementi critici, è emerso che le carenze, in particolare riferibili al ricorrente nell'esercizio della funzione genitoriale, non sono tali da determinare una situazione di pregiudizio per i minori.
Inoltre, anche con riferimento alle difficoltà manifestate da , una attivazione fattiva e Per_1 collaborativa di entrambe le parti appare il primo imprescindibile passo per fornire un utile supporto al minore.
5 D'altronde, l'ausiliario, se da un lato ha rilevato la sussistenza di adeguate competenze genitoriali in capo allo , dall'altro ha evidenziato come “Il sig. si dedica ai figli con modalità non Pt_1 Pt_1 scevre da imperfezioni. Si suggerisce perciò che debba
- garantire ai figli un ambiente di vita più stabile e individualizzante;
la sua dedizione dovrà essere più focalizzata;
- riconsiderare le ragioni del disagio di , confrontandosi con il Consultorio familiare per Per_1 un supporto;
- assicurare un'equa distribuzione dei tempi di studio e di svago a misura delle esigenze dei figli piuttosto che dei propri impegni;
- rispettare la scansione dei tempi delle visite, evitando interferenze;
- proporsi con una guida normativa più attenta, evitando comportamenti regressivi, che possono ostacolare la maturazione dei figli,
- proporsi con i figli nel rispetto di standard educativi che si ritengono meglio individuati e definiti dalla sig.ra come linea di base cui adeguarsi, CP_1
- astenersi dal pubblicare foto dei figli” (cfr. elaborato peritale depositato in data 9.10.2025, pag.
49).
Il C.T.U. ha anche specificamente indicato le concrete modalità di intervento attivabili dallo
, al fine di porre rimedio agli elementi critici riscontrati. Pt_1
Tuttavia, come noto, nulla può essere disposto con riferimento ad eventuali percorsi di supporto che potrebbe intraprendere lo , atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Pt_1 giudice non può prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione" (Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, n. 18222).
Ad ogni buon conto, va positivamente valutata la disponibilità manifestata dal ricorrente all'udienza del 17.10.2025 ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio o con un professionista.
Tanto premesso, si osserva come la carenza dei presupposti per la deroga al regime dell'affido condiviso sia ricavabile, in particolare, dalle condivisibili risposte rese dall'ausiliario alle osservazioni delle parti.
Infatti, il C.T.U., tenuto conto degli esiti dell'attività svolta, ha chiarito come l'esistenza di risorse genitoriali in capo allo richiede un sostegno che gli consentirebbe di superare le difficoltà Pt_1 pure emerse, in quanto “Se il padre fosse sminuito nelle sue funzioni, aumenterebbe l'incertezza dei
6 figli nel proporsi a lui (e viceversa), interverrebbero ulteriori elementi di disorientamento, da cui una ulteriore incrinatura e discontinuità nello sviluppo biografico dei figli, con presumibili tentativi di autoaffermazione anche con l'oppositività. L'esclusione del padre dall'affido attiverebbe un cortocircuito più sottile di quello indicato sopra che porterebbe a strutturare l'oppositività anziché attenuarla e risolverla” (cfr. risposte alle osservazioni, pag. 3).
In altri termini, la perentoria proposta, intesa come tale dalla difesa della resistente e dal C.t.p., di un affido esclusivo dei minori alla risulterebbe una sola apparente soluzione delle criticità CP_1 riscontrate, in quanto sicuramente determinerebbe un contesto di maggiore tranquillità per la madre, ma altrettanto verosimilmente cagionerebbe un concreto pregiudizio per i minori ed una ingiustificata marginalizzazione della figura genitoriale paterna.
Sul punto, significative risultano le argomentazioni rese dal C.T.U.: “In sintesi, le Osservazioni della c.t.p. sono costituite da una serie di dubbi e di perplessità, anche di fraintendimenti, seguiti dalla certezza, per lei chiarificante, della indicazione di un affido esclusivo dei minori alla madre.
Lo scrivente non condivide tale proposta in quanto ritiene che il padre abbia dato prova di dedizione, stabilendo un legame sentito da entrambi i figli, il padre abbia migliorato il proprio modo di proporsi con loro, provvedimenti di marginalizzazione della funzione paterna possano incidere negativamente sullo sviluppo di e di creando confusione e incertezza, Per_1 Per_2 sussista una sufficiente collaborazione tra genitori per continuare la condivisione e che le competenze genitoriali paterne possano migliorare con adeguate iniziative di supporto” (cfr. risposte alle osservazioni, pag. 4).
Dunque, il Tribunale reputa infondata la domanda, pure reiterata dalla ricorrente alla luce degli esiti dell'attività peritale, di affidamento esclusivo dei minori alla madre.
In ogni caso, tenuto conto dei segnali di disagio manifestati in particolare da e della Per_1 disponibilità manifestata dalle parti di fornire un supporto allo stesso da parte di un professionista, il
Tribunale dispone che i genitori provvedano all'attivazione di un percorso di sostegno al minore, mediante la concordata individuazione di un professionista ovvero, in caso di mancato accordo, presso il Consultorio familiare territorialmente competente.
Tanto appare opportuno, in quanto consentirebbe di realizzare l'auspicata fattiva collaborazione delle parti nell'interesse dei figli minori.
3.2 Per quanto concerne la collocazione prevalente, tenuto conto delle conclusioni precisate dalle parti, si osserva come quest'ultime concordino circa l'individuazione del genitore collocatario prevalente nella madre.
Con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza dei figli presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato
7 di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Ebbene, nella relazione depositata dal C.t.u. si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo circa la regolamentazione del diritto di visita paterno non corrispondente a quello suggerito dall'ausiliario.
Tuttavia, il Tribunale reputa che tale accordo non sia stato sostanzialmente confermato dalle parti, tenuto conto delle dichiarazioni delle stesse e delle conclusioni precisate.
Infatti, lo , a specifica domanda del Collegio, ha dichiarato di vedere i figli “dalle ore 13 del Pt_1 sabato alle ore 21 della domenica, a fine settimana alterni;
nella settimana in cui non trascorre il sabato e la domenica con i figli, dal termine dell'orario scolastico del mercoledì fino alle 8 del giovedì, accompagnandoli a scuola;
nelle settimane in cui li vede il sabato e la domenica, il mercoledì dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 21” (cfr. verbale del 17.10.2025).
Successivamente, il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni richiamando la regolamentazione del diritto di visita proposta dal C.t.u., mentre il difensore della resistente ha fatto rinvio alla comparsa di risposta.
Il Tribunale reputa di poter fare proprio quanto indicato dal C.t.u., con alcune precisazioni, tenuto conto della situazione di fatto e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
Dunque, tenuto conto dell'età dei minori, della necessità di preservare i rapporti tra padre e figli, anche nella prospettiva teleologica di un consolidamento di una relazione con la figura genitoriale paterna, allo stato appare opportuno che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- nelle settimane in cui e trascorreranno il fine settimana con la madre, un Per_1 Per_2 pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel mercoledì dalle ore 14
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 9 del giovedì mattina (all'orario di ingresso a scuola in periodo scolastico), quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico);
- nelle settimane in cui e trascorreranno il fine settimana con il padre, un pomeriggio Per_1 Per_2 durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel mercoledì dalle ore 14 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21), quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
8 - a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del sabato alle ore 21 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- nelle vacanze estive i minori potranno trascorrere metà del tempo con la madre e metà del tempo con il padre, eventualmente a settimane alterne, salvo diverso accordo.
4. Il mantenimento in favore dei figli
Con riferimento alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha precisato le conclusioni rinunciando all'iniziale richiesta di collocazione paritaria ed espressamente rinunciando alla richiesta di mantenimento diretto dei minori.
Invece, la resistente non ha chiesto “Confermare, a carico di , dell'obbligo di Parte_1 corresponsione dell'assegno mensile di concorso nel mantenimento dei figli nella misura di €
250,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre il 100% dell'assegno unico in favore della madre, quale collocataria dei figli minori”.
Dunque, a ben vedere, la ricorrente ha chiesto disporsi che la stessa percepisca per intero l'assegno unico, ferma la misura del contributo del mantenimento in capo allo , come prevista nel Pt_1 decreto di cui si chiede la modifica, il quale dispone: “3) Il signor si impegna e si obbliga a Pt_1 concorrere al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla Signora entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, fino a luglio 2021 compreso, la somma di € 300,00 e, dal mese di agosto 2021 in poi, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso/pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Rovigo”.
Nel corso del giudizio, è pacificamente emerso che:
- attualmente l'assegno unico ammonta in totale, dunque per entrambi i figli, a 380,00 euro;
- esso viene percepito per intero dalla CP_1
- in ragione di ciò, le parti hanno concordato che lo corrispondesse non già 500,00 euro al Pt_1 mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ma 330,00 euro, pari a poco più della differenza tra 500,00 e la quota di spettanza dell'assegno unico (500,00-190,00) (cfr. verbale dell'udienza del 21.2.2025).
È opportuno evidenziare che il decreto n. cronol. 6009/2021 del 07/07/2021 dell'intestato Tribunale ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti il 7.4.2021, momento in cui era da poco entrato in vigore
9 l'istituto dell'assegno unico, dunque verosimilmente all'epoca non tenuto in considerazione dalle parti, come confermato peraltro dall'accordo successivamente occorso tra lo e la Pt_1 CP_1
e sopra riportato.
4.1 Come noto, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con riferimento alle condizioni reddituali del ricorrente, dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che egli è stato titolare di un reddito netto annuo, pari a circa: 5.737,00 euro nell'anno di imposta 2021; 10.625,00 euro nell'anno di imposta 2022; 9.739,00 euro nell'anno di imposta 2023.
Come ricavabile dagli atti delle parti, nonché dalla relazione del C.t.u., lo ha di recente Pt_1 reperito una soluzione abitativa autonoma e apparentemente più ampia della precedente, in modo da potere accogliere con maggiore facilità i figli.
Con riferimento alle condizioni reddituali del resistente, dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che egli è stato titolare di un reddito netto annuo, pari a circa: 4.571,00 euro nell'anno di imposta 2021; 12.514,00 euro nell'anno di imposta 2022.
Dalle buste paga depositate, si ricava che la resistente, nel periodo tra ottobre e novembre 2024, ha percepito redditi da lavoro mediamente pari a circa 1.465,00 euro al mese.
Inoltre, la ha precisato: di vivere con il di lei attuale compagno, il quale è lavoratore CP_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione pari a circa 1.700,00 euro al mese;
che hanno acquistato l'immobile in cui attualmente vivono, ragione per cui sono onerati del pagamento della rata del mutuo pari a 790,00 euro al mese.
Come detto, l'assegno unico relativo ai minori viene percepito per intero dalla resistente, per un totale di 380,00.
Dunque, non può trascurarsi che, essendosi in regime di affidamento condiviso, la quota di spettanza del ricorrente, pari a 190,00 euro, e percepita dalla vada necessariamente CP_1 imputata alla contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre.
Al contempo, va tenuto in considerazione il tempo decorso dal momento in cui l'assegno è stato fissato nella misura di 500,00 euro (agosto 2021) ed il notorio aumento delle esigenze dei minori
10 nel corso di questo arco temporale, tal da giustificare un complessivo aumento della contribuzione a carico dello . Pt_1
Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della percezione dell'assegno unico per intero da parte della resistente, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con i figli, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a CP_1 euro 350,00 euro (175,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (20.1.2025), fermo l'onere delle spese straordinarie, nella misura del 50% e nelle modalità già previste nel decreto n. cronol. 6009/2021 del 07/07/2021.
5. Il regime delle spese
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda relativa al contributo al mantenimento paterno dei figli e dell'istanza ex art. 473-bis.38 c.p.c. formulata dalla resistente in corso di causa.
Invece, la è da ritenersi soccombente con riferimento alla domanda di affidamento CP_1 esclusivo dei figli minori, reiterata anche all'esito dell'istruttoria e nonostante lo abbia Pt_1 sensibilmente rimodulato le proprie domande, proprio alla luce delle risultanze istruttorie.
Infine, va valorizzato il contegno processuale della resistente, che ha determinato in tal modo l'aggravarsi della fase conclusionale del processo.
Pertanto, le spese del giudizio, nella misura di 1/3, vanno poste a carico della e si CP_1 liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014);
b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c. dell'attività in concreto svolta.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 18.10.2025, vanno definitivamente poste a carico delle parti, ciascuna per la quota di metà, trattandosi di attività svolta nel comune interesse delle stesse e dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica del decreto n. cronol. 6009/2021 del 07/07/2021 del Tribunale di Rovigo, così provvede:
11 DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla domanda Parte_1
(20.1.2025), a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli e , la somma di euro 350,00 euro (150,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, come specificate nel decreto n. cronol. 6009/2021 del 07/07/2021;
DISPONE che l'assegno universale unico, relativo a e a , corrisposto dall' , Per_1 Per_2 CP_4 venga percepito per intero da anche in assenza del consenso di CP_1 Pt_1
;
[...]
DISPONE che le parti provvedano, entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza, all'attivazione di un percorso di sostegno al minore , mediante la concordata individuazione Per_1 di un professionista ovvero, in caso di mancato accordo, presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
RIGETTA le altre domande della resistente;
DICHIARA compensate le spese di lite nella misura di 2/3;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
di 1/3 delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.771,00 (1/3 di 5.314,00) Parte_1 per compensi per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge
PONE definitivamente a carico delle parti, ciascuna per la quota di metà, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 18.10.2025.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 18.10.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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