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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 971/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. RENATO
ANDREANO (cod. fisc. ) del Foro di Foggia e dall'avv. MASSIMO DI CodiceFiscale_2
BELLO (C.F.: del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato nello studio C.F._3
legale di quest'ultimo in Firenze, via Magenta n. 60;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede in PA P.IVA_1
Viareggio (Lucca), via del Signore n. 26, rappresentata dal liquidatore pro tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. GIUSEPPE BORELLI del Foro di Cremona, con Studio in Cremona, via Pettinari 7;
CONVENUTO/OPPOSTO
e con
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_2 C.F._4
(BS), via Raffaello Sanzio n.10, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
MASSIMO DI BELLO (cod. fisc. del Foro di Firenze, e dall'Avv. RENATO C.F._3
ANDREANO (cod. fisc. ), del Foro di Foggia, elettivamente domiciliata nello C.F._5
studio legale del primo, in Firenze, via Magenta n. 25;
INTERVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_1
comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 17/5/2024 da parte di PA
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Cremona,
[...]
ogni contraria eccezione, deduzione e/o istanza reiette, in accoglimento della presente opposizione, promossa ai sensi dell'art. 615, primo comma, e dell'art. 617, primo comma, c.p.c., in relazione alle motivazioni rassegnate nel presente atto, secondo l'ordine logico di loro giuridica rilevanza, NEL
MERITO: [1] accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla società Parte_1
- in ragione della nullità della notifica dell'atto PA di compravendita 9.12.2020 per rogito notaio di RO (rep. n. 34656 – racc. Persona_1
26374) e del pedissequo atto di precetto;
- in ragione della nullità, inefficacia dell'atto di precetto de quo non preceduto dalla notifica di valido e idoneo titolo esecutivo, in particolare per illegittima ed abusiva attribuzione di efficacia esecutiva al ridetto atto di compravendita in relazione al preteso credito azionato per imposta sul valore aggiunto, non certo, né liquido e né esigibile e, dunque, per difetto di titolo esecutivo, non essendo il detto atto stragiudiziale di cessione, formato in esemplare non conforme all'originale, idoneo a conferire esecutività all'obbligazione di versamento dell'IVA, ricadente sulla sola parte cedente;
- per inesigibilità ed esclusione della rivalsa della relativa imposta nei confronti del sig. (e della sig.ra , altra cessionaria), Parte_1 CP_2
incombente sulla medesima società cedente previa, ove occorra anche incidenter tantum, declaratoria di inapplicabilità del regime IVA all'operazione contrattuale de qua, sostanzialmente riconducibile a dazione di bene in cambio del pagamento dei debiti gravanti sul bene stesso e, dunque, privo del carattere di onerosità e di corrispettività, presupposto dell'assoggettabilità della detta operazione all'IVA; - in ragione, infine, dell'exceptio doli per condotta fraudolenta ed in conflitto di interessi dell'allora legale rappresentante della società intimante al momento dell'operazione contrattuale, incaricato dall'ignaro opponente di curare l'operazione di acquisizione delle unità immobiliari dalla propria società odierna intimante, nonché per il carattere abusivo ed illegittimo dell'infondata e temeraria iniziativa esecutiva intrapresa dalla società intimante a tutela di interesse personale della sua socia e precedente legale rappresentante;
[2] in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riconosciuta efficacia esecutiva del detto atto di compravendita e dunque di sussistenza di valido titolo esecutivo e dell'atto di precetto in capo alla società intimante, accertare e dichiarare dovuta dal sig.
l'importo precettato nella sola misura della metà, e dunque nel solo importo di € Parte_1
18.286,6, non essendo applicabile in via di rivalsa il regime di solidarietà passiva sulla somma portata
pagina 2 di 8 nell'atto di precetto notificato;
[3] vittoria di spese e compensi del giudizio, con riconoscimento del rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, come per legge, da attribuirsi allo scrivente difensore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. ed in particolare, IN VIA PRELIMINARE sia accolta, anche inaudita altera parte, ricorrendone i gravi motivi, l'istanza incidentale di sospensione della pretesa efficacia esecutiva del titolo azionato con il suddetto precetto nei confronti del sig.
(e della sig.ra ), poiché l'opposizione – per le argomentazioni sopra Parte_1 CP_2
svolte e qui richiamate – è fondata e poiché non sussiste, a carico della Società intimante, grave pregiudizio nel ritardo, motivato dalle seguenti ragioni: i. gli argomenti a sostegno della liberazione del Sig. dalla pretesa debenza dell'imposta sono provati da documenti ed Parte_1
afferiscono a circostanze che danno vita ad una presunzione, sia pure relativa, di fondatezza dell'opposizione e del diritto dell'attore opponente a non vedersi vincolato ad una obbligazione (già preclusa) azionata in base ad un titolo alla quale controparte ha attribuito arbitrariamente efficacia esecutiva e/o comunque comportante il pericolo di insolvenza della Società intimante tutt'ora in liquidazione nell'eventuale recupero da parte del medesimo sig. ii. il diritto azionato dalla Parte_1
Società intimante, per le ragioni rassegnate, non appare procedibile ad esecuzione, sia in ragione della dedotta sopravvenuta inesigibilità dell'obbligazione per esclusione della rivalsa, ormai tardiva, sia in ragione dell'abusività dell'iniziativa de qua, posta in essere dalla società intimante in collusione con la sig.ra sua socia e già legale rappresentante;
iii. non sussiste pregiudizio che Parte_2
deriverebbe alla Società intimante da una ulteriore dilazione dei tempi di recupero delle ridette somme;
iv. il ritardo non comporterebbe, senza dubbio, maggior pericolo di insolvenza e/o potrebbe causare il mancato soddisfo di quanto, nella denegata ipotesi, eventualmente dovuto. Per tale motivo il sig. è disponibile a prestare CAUZIONE nell'importo precettato a cui la S.V. Parte_1
Ill.ma, se ritenuto, vorrà eventualmente subordinare la concessione della chiesta urgente sospensiva”.
Si è costituita in giudizio la convenuta , in persona del PA
liquidatore pro tempore, chiedendo (con conclusioni aggiornate alla memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Lucca, od in subordine, del Tribunale di RO. - nel merito rigettare l'opposizione proposta dal
nei confronti dell'atto di precetto di cui è causa, in quanto irritualmente proposta Parte_1
nella forma ed infondata nel merito. - Spese e compensi di causa rifusi”.
pagina 3 di 8 In corso di causa, parte opponente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696
e 696 bis c.p.c. (rubricato al n. 908-1/2023 RG), ai fini dell' espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 23/7/2024, resa nel subprocedimento cautelare n. 971-1/2024 RG, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell' l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto.
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice, respinte le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Nelle more, è intervenuta ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c. formulando le seguenti CP_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • ammettere l'intervento ad adiuvandum della Sig.ra nel presente procedimento;
• in CP_2
accoglimento dell'opposizione già proposta dal Sig. e per i motivi ivi dedotti, ai Parte_1
quali l'interveniente integralmente si associa: a) confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, già disposta con provvedimento del 23.7.2024; b) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'atto di compravendita del 9.12.2020 a rogito notaio
[...]
di RO (rep. n. 34656 – racc. 26374), per difetto di conformità ex art. 475 c.p.c. e per Persona_1
l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e dunque inidoneo ad acquisire efficacia esecutiva;
c) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato al Sig.
[...]
in data 17.5.2024, nonché l'insussistenza del diritto della società opposta di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata sulla base del suddetto titolo;
d) accertare, in subordine, che le somme richieste non sono dovute nella loro interezza, poiché l'obbligazione (ove anche fosse solidale all'esterno nei confronti del Fisco) non è solidale in sede di rivalsa, e quindi tenuti i cessionari solo pro quota;
• con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con riconoscimento del rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, come per legge, da attribuirsi ai procuratori costituiti, antistatari”
In data 17/6/2025, il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione svolta da merita accoglimento, per le ragioni che seguono. Parte_1
La ha notificato il precetto impugnato, unitamente al titolo esecutivo PA costituito dall'atto di compravendita stipulato in data 9/12/2020, per intimare il pagamento dell'IVA pari al 10% del prezzo di compravendita.
pagina 4 di 8 In via preliminare, deve ribadirsi ed affermarsi la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c. quale luogo in cui è stato notificato il precetto, in assenza dell'indicazione del giudice competente per l'esecuzione.
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n. 1327;
Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, va in questa sede affrontata unicamente l'eccezione riguardante la mancanza di conformità all'originale del titolo esecutivo notificato (con conseguente assenza della corretta attestazione notarile di conformità), in quanto l'accoglimento della eccezione suddetta è già idoneo ad ottenere l'accoglimento integrale dell'opposizione, con funzione assorbente degli ulteriori motivi di censura, che non necessitano quindi di essere esaminati in questa sede.
Ai sensi del nuovo combinato disposto degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c. è titolo esecutivo l'atto ricevuto da Notaio se rilasciato in copia attestata conforme all'originale, e tale copia deve essere notificata al debitore unitamente al precetto.
Quanto alle formalità oggi richieste come sostitutive della precedente spedizione in forma esecutiva bisogna invero distinguere: a) l'ipotesi in cui l'esecuzione sia avviata in virtù di sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, in cui, ai sensi dell'art. 16, comma 9 bis del d.l. 179/2012, il creditore
(o meglio il procuratore) estrarrà dal fascicolo telematico la copia autentica (senza alcun intervento del cancelliere), attestando che quella copia equivale all'originale in quanto estratta con le modalità di cui al menzionato art. 16; b) l'ipotesi in cui l'esecuzione sia avviata in virtù di atto pubblico, in cui invece permane l'obbligo del creditore di richiedere al Notaio o ad altro pubblico ufficiale che lo abbia redatto di rilasciare la copia conforme del titolo esecutivo recante la sottoscrizione di chi lo ha formato (v. anche l'art. 153 disp. att. c.p.c., secondo cui le copie degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, infatti, devono essere munite “del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene
pagina 5 di 8 l'ufficiale pubblico”, il che esclude la possibilità che la parte, quando previsto, possa attestare la conformità di un titolo all'originale, al fine di procedere esecutivamente).
Nel caso di specie, la società opposta ha ottenuto tale attestazione da parte del Notaio in data 2/5/2024, ma appare abbia notificato un atto che non corrisponde a quello di cui il Notaio ha attestato la conformità: nella attestazione notarile infatti si legge che la copia certificata è composta da 10 pagine, laddove invece la copia notificata è composta da 13 pagine.
Tale assenza di conformità è stata peraltro tempestivamente eccepita dal sin dall'atto di Parte_1
opposizione, ed è stata altresì sostanzialmente ammessa dalla società opposta, la quale: a) non ha depositato, come suo onere, copia autentica dell'atto notarile di 10 pagine cui il Notaio ha conferito attestazione di conformità; b) ha depositato in giudizio ulteriore copia – stavolta in formato digitale, con numero di pagine diverso dalla versione analogica – dell'atto notarile insieme alla copia
(analogica) della procura speciale e dell'attestazione energetica: tale produzione non è idonea affatto a fugare i dubbi sulla reale composizione dell'atto notarile originale che sarebbe composto, come attestato dal Notaio, da sole 10 pagine.
Vi è dunque incertezza sulla reale composizione dei fogli (10) sui quali è ricaduta l'attestazione notarile ottenuta, e dunque sulla conformità del titolo notificato a quello che ha ricevuto tale attestazione (si pensi all'ipotesi, ad esempio, che l'atto contenesse come allegati patti ulteriori tra le parti o altri documenti incidenti sul credito oggi azionato); di conseguenza, il titolo notificato non può dirsi aver ottenuto l'attestazione che lo qualifica titolo esecutivo.
Ai sensi della giurisprudenza (pronunciatasi in materia analoga a quella di specie, in cui è stato notificato un atto privo di attestazione di conformità) l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (v. Cass. ord. n.
32838/2021).
Il motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. è stato sollevato dall'opponente tempestivamente nei 20 giorni dalla notifica del titolo.
Peraltro, secondo altro orientamento l'opposizione in esame andrebbe comunque più correttamente sul punto qualificata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. in quanto volta a contestare l'inesistenza del titolo esecutivo, ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva (v. Cass. n. 3967/2019, secondo cui inoltre la conoscenza del titolo esecutivo eventualmente pagina 6 di 8 comunque avuta dal debitore prima della notifica non basta a sanare ai sensi dell'art. 156 comma 3
c.p.c. il vizio dell'omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, in quanto non è questa la finalità dell'adempimento imposto dall'art. 475 c.p.c. – nella precedente formulazione ma applicabile all'attestazione notarile ora richiesta, la cui finalità tutt'oggi deve ritenersi sempre quella della verifica dell'esigibilità del credito portato dal titolo, dell'esistenza di una norma che conferisca all'atto la qualifica di titolo esecutivo, dell'individuazione della parte che ha diritto ad utilizzare il titolo
– ed inoltre non produce alcun effetto sanante la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi volta a far valere il predetto vizio formale, qualora come nel caso di specie sia dedotto un effettivo pregiudizio derivante dall'omissione della formalità: in questo caso, l'impossibilità per il debitore di individuare con certezza la completa composizione del titolo azionato, alla redazione del quale non ha partecipato personalmente).
Ciò comporta l'inefficacia del precetto notificato (in quanto non è stato all'evidenza accompagnato dalla notifica della copia attestata come conforme all'originale del titolo), in assorbimento degli ulteriori motivi.
Deve infine dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum svolto nel presente processo dal terzo in quanto avvenuto – in violazione del disposto dell'art. 268 comma 1 c.p.c. – CP_2
dopo il provvedimento del giudice che ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
Rimangono a carico di e quindi vanno dichiarate irripetibili, le spese per l'intervento CP_2
tardivo dichiarato inammissibile (e ciò in quanto l'intervento – meramente ad adiuvandum e peraltro prima facie inammissibile – non ha comportato per la parte opposta alcun supplemento concreto dell'attività difensiva già svolta contro ). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 971/2024 R.G., così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto DICHIARA l'inefficacia del Parte_1
precetto notificato in data 17/5/2025 da PA
pagina 7 di 8 CONDANNA La a rifondere A le spese del presente PA Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 545,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro
6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Renato Andreano e Di Bello Massimo, dichiaratisi antistatari.
DICHIARA irripetibili le spese per l'intervento di CP_2
Così deciso in Cremona, il 15 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 971/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. RENATO
ANDREANO (cod. fisc. ) del Foro di Foggia e dall'avv. MASSIMO DI CodiceFiscale_2
BELLO (C.F.: del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato nello studio C.F._3
legale di quest'ultimo in Firenze, via Magenta n. 60;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede in PA P.IVA_1
Viareggio (Lucca), via del Signore n. 26, rappresentata dal liquidatore pro tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. GIUSEPPE BORELLI del Foro di Cremona, con Studio in Cremona, via Pettinari 7;
CONVENUTO/OPPOSTO
e con
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_2 C.F._4
(BS), via Raffaello Sanzio n.10, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
MASSIMO DI BELLO (cod. fisc. del Foro di Firenze, e dall'Avv. RENATO C.F._3
ANDREANO (cod. fisc. ), del Foro di Foggia, elettivamente domiciliata nello C.F._5
studio legale del primo, in Firenze, via Magenta n. 25;
INTERVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_1
comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 17/5/2024 da parte di PA
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Cremona,
[...]
ogni contraria eccezione, deduzione e/o istanza reiette, in accoglimento della presente opposizione, promossa ai sensi dell'art. 615, primo comma, e dell'art. 617, primo comma, c.p.c., in relazione alle motivazioni rassegnate nel presente atto, secondo l'ordine logico di loro giuridica rilevanza, NEL
MERITO: [1] accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla società Parte_1
- in ragione della nullità della notifica dell'atto PA di compravendita 9.12.2020 per rogito notaio di RO (rep. n. 34656 – racc. Persona_1
26374) e del pedissequo atto di precetto;
- in ragione della nullità, inefficacia dell'atto di precetto de quo non preceduto dalla notifica di valido e idoneo titolo esecutivo, in particolare per illegittima ed abusiva attribuzione di efficacia esecutiva al ridetto atto di compravendita in relazione al preteso credito azionato per imposta sul valore aggiunto, non certo, né liquido e né esigibile e, dunque, per difetto di titolo esecutivo, non essendo il detto atto stragiudiziale di cessione, formato in esemplare non conforme all'originale, idoneo a conferire esecutività all'obbligazione di versamento dell'IVA, ricadente sulla sola parte cedente;
- per inesigibilità ed esclusione della rivalsa della relativa imposta nei confronti del sig. (e della sig.ra , altra cessionaria), Parte_1 CP_2
incombente sulla medesima società cedente previa, ove occorra anche incidenter tantum, declaratoria di inapplicabilità del regime IVA all'operazione contrattuale de qua, sostanzialmente riconducibile a dazione di bene in cambio del pagamento dei debiti gravanti sul bene stesso e, dunque, privo del carattere di onerosità e di corrispettività, presupposto dell'assoggettabilità della detta operazione all'IVA; - in ragione, infine, dell'exceptio doli per condotta fraudolenta ed in conflitto di interessi dell'allora legale rappresentante della società intimante al momento dell'operazione contrattuale, incaricato dall'ignaro opponente di curare l'operazione di acquisizione delle unità immobiliari dalla propria società odierna intimante, nonché per il carattere abusivo ed illegittimo dell'infondata e temeraria iniziativa esecutiva intrapresa dalla società intimante a tutela di interesse personale della sua socia e precedente legale rappresentante;
[2] in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riconosciuta efficacia esecutiva del detto atto di compravendita e dunque di sussistenza di valido titolo esecutivo e dell'atto di precetto in capo alla società intimante, accertare e dichiarare dovuta dal sig.
l'importo precettato nella sola misura della metà, e dunque nel solo importo di € Parte_1
18.286,6, non essendo applicabile in via di rivalsa il regime di solidarietà passiva sulla somma portata
pagina 2 di 8 nell'atto di precetto notificato;
[3] vittoria di spese e compensi del giudizio, con riconoscimento del rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, come per legge, da attribuirsi allo scrivente difensore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. ed in particolare, IN VIA PRELIMINARE sia accolta, anche inaudita altera parte, ricorrendone i gravi motivi, l'istanza incidentale di sospensione della pretesa efficacia esecutiva del titolo azionato con il suddetto precetto nei confronti del sig.
(e della sig.ra ), poiché l'opposizione – per le argomentazioni sopra Parte_1 CP_2
svolte e qui richiamate – è fondata e poiché non sussiste, a carico della Società intimante, grave pregiudizio nel ritardo, motivato dalle seguenti ragioni: i. gli argomenti a sostegno della liberazione del Sig. dalla pretesa debenza dell'imposta sono provati da documenti ed Parte_1
afferiscono a circostanze che danno vita ad una presunzione, sia pure relativa, di fondatezza dell'opposizione e del diritto dell'attore opponente a non vedersi vincolato ad una obbligazione (già preclusa) azionata in base ad un titolo alla quale controparte ha attribuito arbitrariamente efficacia esecutiva e/o comunque comportante il pericolo di insolvenza della Società intimante tutt'ora in liquidazione nell'eventuale recupero da parte del medesimo sig. ii. il diritto azionato dalla Parte_1
Società intimante, per le ragioni rassegnate, non appare procedibile ad esecuzione, sia in ragione della dedotta sopravvenuta inesigibilità dell'obbligazione per esclusione della rivalsa, ormai tardiva, sia in ragione dell'abusività dell'iniziativa de qua, posta in essere dalla società intimante in collusione con la sig.ra sua socia e già legale rappresentante;
iii. non sussiste pregiudizio che Parte_2
deriverebbe alla Società intimante da una ulteriore dilazione dei tempi di recupero delle ridette somme;
iv. il ritardo non comporterebbe, senza dubbio, maggior pericolo di insolvenza e/o potrebbe causare il mancato soddisfo di quanto, nella denegata ipotesi, eventualmente dovuto. Per tale motivo il sig. è disponibile a prestare CAUZIONE nell'importo precettato a cui la S.V. Parte_1
Ill.ma, se ritenuto, vorrà eventualmente subordinare la concessione della chiesta urgente sospensiva”.
Si è costituita in giudizio la convenuta , in persona del PA
liquidatore pro tempore, chiedendo (con conclusioni aggiornate alla memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Lucca, od in subordine, del Tribunale di RO. - nel merito rigettare l'opposizione proposta dal
nei confronti dell'atto di precetto di cui è causa, in quanto irritualmente proposta Parte_1
nella forma ed infondata nel merito. - Spese e compensi di causa rifusi”.
pagina 3 di 8 In corso di causa, parte opponente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696
e 696 bis c.p.c. (rubricato al n. 908-1/2023 RG), ai fini dell' espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 23/7/2024, resa nel subprocedimento cautelare n. 971-1/2024 RG, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell' l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto.
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice, respinte le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Nelle more, è intervenuta ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c. formulando le seguenti CP_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • ammettere l'intervento ad adiuvandum della Sig.ra nel presente procedimento;
• in CP_2
accoglimento dell'opposizione già proposta dal Sig. e per i motivi ivi dedotti, ai Parte_1
quali l'interveniente integralmente si associa: a) confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, già disposta con provvedimento del 23.7.2024; b) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'atto di compravendita del 9.12.2020 a rogito notaio
[...]
di RO (rep. n. 34656 – racc. 26374), per difetto di conformità ex art. 475 c.p.c. e per Persona_1
l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e dunque inidoneo ad acquisire efficacia esecutiva;
c) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato al Sig.
[...]
in data 17.5.2024, nonché l'insussistenza del diritto della società opposta di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata sulla base del suddetto titolo;
d) accertare, in subordine, che le somme richieste non sono dovute nella loro interezza, poiché l'obbligazione (ove anche fosse solidale all'esterno nei confronti del Fisco) non è solidale in sede di rivalsa, e quindi tenuti i cessionari solo pro quota;
• con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con riconoscimento del rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, come per legge, da attribuirsi ai procuratori costituiti, antistatari”
In data 17/6/2025, il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione svolta da merita accoglimento, per le ragioni che seguono. Parte_1
La ha notificato il precetto impugnato, unitamente al titolo esecutivo PA costituito dall'atto di compravendita stipulato in data 9/12/2020, per intimare il pagamento dell'IVA pari al 10% del prezzo di compravendita.
pagina 4 di 8 In via preliminare, deve ribadirsi ed affermarsi la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c. quale luogo in cui è stato notificato il precetto, in assenza dell'indicazione del giudice competente per l'esecuzione.
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n. 1327;
Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, va in questa sede affrontata unicamente l'eccezione riguardante la mancanza di conformità all'originale del titolo esecutivo notificato (con conseguente assenza della corretta attestazione notarile di conformità), in quanto l'accoglimento della eccezione suddetta è già idoneo ad ottenere l'accoglimento integrale dell'opposizione, con funzione assorbente degli ulteriori motivi di censura, che non necessitano quindi di essere esaminati in questa sede.
Ai sensi del nuovo combinato disposto degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c. è titolo esecutivo l'atto ricevuto da Notaio se rilasciato in copia attestata conforme all'originale, e tale copia deve essere notificata al debitore unitamente al precetto.
Quanto alle formalità oggi richieste come sostitutive della precedente spedizione in forma esecutiva bisogna invero distinguere: a) l'ipotesi in cui l'esecuzione sia avviata in virtù di sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, in cui, ai sensi dell'art. 16, comma 9 bis del d.l. 179/2012, il creditore
(o meglio il procuratore) estrarrà dal fascicolo telematico la copia autentica (senza alcun intervento del cancelliere), attestando che quella copia equivale all'originale in quanto estratta con le modalità di cui al menzionato art. 16; b) l'ipotesi in cui l'esecuzione sia avviata in virtù di atto pubblico, in cui invece permane l'obbligo del creditore di richiedere al Notaio o ad altro pubblico ufficiale che lo abbia redatto di rilasciare la copia conforme del titolo esecutivo recante la sottoscrizione di chi lo ha formato (v. anche l'art. 153 disp. att. c.p.c., secondo cui le copie degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, infatti, devono essere munite “del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene
pagina 5 di 8 l'ufficiale pubblico”, il che esclude la possibilità che la parte, quando previsto, possa attestare la conformità di un titolo all'originale, al fine di procedere esecutivamente).
Nel caso di specie, la società opposta ha ottenuto tale attestazione da parte del Notaio in data 2/5/2024, ma appare abbia notificato un atto che non corrisponde a quello di cui il Notaio ha attestato la conformità: nella attestazione notarile infatti si legge che la copia certificata è composta da 10 pagine, laddove invece la copia notificata è composta da 13 pagine.
Tale assenza di conformità è stata peraltro tempestivamente eccepita dal sin dall'atto di Parte_1
opposizione, ed è stata altresì sostanzialmente ammessa dalla società opposta, la quale: a) non ha depositato, come suo onere, copia autentica dell'atto notarile di 10 pagine cui il Notaio ha conferito attestazione di conformità; b) ha depositato in giudizio ulteriore copia – stavolta in formato digitale, con numero di pagine diverso dalla versione analogica – dell'atto notarile insieme alla copia
(analogica) della procura speciale e dell'attestazione energetica: tale produzione non è idonea affatto a fugare i dubbi sulla reale composizione dell'atto notarile originale che sarebbe composto, come attestato dal Notaio, da sole 10 pagine.
Vi è dunque incertezza sulla reale composizione dei fogli (10) sui quali è ricaduta l'attestazione notarile ottenuta, e dunque sulla conformità del titolo notificato a quello che ha ricevuto tale attestazione (si pensi all'ipotesi, ad esempio, che l'atto contenesse come allegati patti ulteriori tra le parti o altri documenti incidenti sul credito oggi azionato); di conseguenza, il titolo notificato non può dirsi aver ottenuto l'attestazione che lo qualifica titolo esecutivo.
Ai sensi della giurisprudenza (pronunciatasi in materia analoga a quella di specie, in cui è stato notificato un atto privo di attestazione di conformità) l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (v. Cass. ord. n.
32838/2021).
Il motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. è stato sollevato dall'opponente tempestivamente nei 20 giorni dalla notifica del titolo.
Peraltro, secondo altro orientamento l'opposizione in esame andrebbe comunque più correttamente sul punto qualificata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. in quanto volta a contestare l'inesistenza del titolo esecutivo, ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva (v. Cass. n. 3967/2019, secondo cui inoltre la conoscenza del titolo esecutivo eventualmente pagina 6 di 8 comunque avuta dal debitore prima della notifica non basta a sanare ai sensi dell'art. 156 comma 3
c.p.c. il vizio dell'omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, in quanto non è questa la finalità dell'adempimento imposto dall'art. 475 c.p.c. – nella precedente formulazione ma applicabile all'attestazione notarile ora richiesta, la cui finalità tutt'oggi deve ritenersi sempre quella della verifica dell'esigibilità del credito portato dal titolo, dell'esistenza di una norma che conferisca all'atto la qualifica di titolo esecutivo, dell'individuazione della parte che ha diritto ad utilizzare il titolo
– ed inoltre non produce alcun effetto sanante la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi volta a far valere il predetto vizio formale, qualora come nel caso di specie sia dedotto un effettivo pregiudizio derivante dall'omissione della formalità: in questo caso, l'impossibilità per il debitore di individuare con certezza la completa composizione del titolo azionato, alla redazione del quale non ha partecipato personalmente).
Ciò comporta l'inefficacia del precetto notificato (in quanto non è stato all'evidenza accompagnato dalla notifica della copia attestata come conforme all'originale del titolo), in assorbimento degli ulteriori motivi.
Deve infine dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum svolto nel presente processo dal terzo in quanto avvenuto – in violazione del disposto dell'art. 268 comma 1 c.p.c. – CP_2
dopo il provvedimento del giudice che ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
Rimangono a carico di e quindi vanno dichiarate irripetibili, le spese per l'intervento CP_2
tardivo dichiarato inammissibile (e ciò in quanto l'intervento – meramente ad adiuvandum e peraltro prima facie inammissibile – non ha comportato per la parte opposta alcun supplemento concreto dell'attività difensiva già svolta contro ). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 971/2024 R.G., così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto DICHIARA l'inefficacia del Parte_1
precetto notificato in data 17/5/2025 da PA
pagina 7 di 8 CONDANNA La a rifondere A le spese del presente PA Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 545,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro
6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Renato Andreano e Di Bello Massimo, dichiaratisi antistatari.
DICHIARA irripetibili le spese per l'intervento di CP_2
Così deciso in Cremona, il 15 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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