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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dr. Enrico Legnini Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1717 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Maria Carmela Infurna, giusta procura in atti attrice
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dall'avv. Antonio Maida, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025.
DEL P.M.; visto del 30 luglio 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 luglio 2024, pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 9 giugno 2012, contratto matrimonio con Per_
, dalla cui unione sono nate due figlie, e Controparte_1 Per_2
entrambe minorenni, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convi- venza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente a quando i coniugi avevano sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 in data 1 dicembre
2022, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 2 dicembre
2022.
Inoltre, la medesima ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori, collocate presso il proprio domicilio, nonché di disporre l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento delle figlie, CP_1
corrispondendole un assegno 1000,00, oltre al 100 % delle spese straor- dinarie e di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della stessa di € 400,00.
Costituitosi con comparsa depositata il 30 novembre 2024, CP_1
non si è opposto alla domanda principale e alla conferma
[...]
dell'affidamento condiviso delle minori, ma ha contestato l'importo ri- chiesto a titolo di mantenimento delle figlie, nonché la domanda di as-
- 2 - segno divorzile formulata dalla . Pt_1
Nelle more del giudizio con istanza congiunta, depositata in data 30 maggio 2025, le parti hanno chiesto il mutamento del rito, insistendo per la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Giudice delegato, preso atto della richiesta di muramento del rito, all'udienza dell'8 luglio 2025 ha posto la causa in decisione.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sus- sistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono en- trambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta sotto- scrizione dell'accordo di negoziazione assistita di separazione in data 1 dicembre 2022, autorizzato dal P.M. in data 2 dicembre 2022.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate nell'accordo sottoscritto il 26 maggio 2025 e depositato il 30 maggio
2025, non sono in contrasto con gli interessi delle minori, né con norme di rango superiore: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- 3 - concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
09/06/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Butera -
Anno 2012, Parte II, Serie A, N. 2; Per_ Per_ 2) Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa di proprietà della stessa, sita in
Agrigento nella via Vittorio Emanuele Orlando n.1;
3) Disporre a carico di un assegno mensile di euro 600,00 ( Controparte_1
euro seicento/00) con decorrenza dalla data della domanda, a titolo di concorso al Per_ Per_ mantenimento delle figlie e , da versarsi in via anticipata entro il giorno
10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Disporre che il nel limite temporale massimo di un anno decorrente CP_1
dalla data della cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvederà al pagamen- Per_ Per_ to del 100 % delle spese straordinarie in favore delle figlie e ( tra cui – a titolo meramente esemplificativo – spese medico-sanitarie, spese per ripetizio- ni/insegnanti privati, spese per l'attività sportiva/danza, spese scolastiche, spese per organizzazione di ricevimenti/feste per le figlie nonché i compleanni dei compagnetti, ecc.)
Al termine di tale periodo le spese saranno ripartite nella misura del 50 % tra
i genitori.
Il in ogni caso, si impegna a sostenere integralmente le spese ( o a rim- CP_1
borsarle alla relative alla Baby sitter per le figli per n.2 volte a settimana Pt_1
Per_ almeno fino a quando non compirà 12 anni, nonché a corrispondere alla Pt_2
suto un contributo per la spesa del carburante pari ad € 100,00 mensili per gli spo- stamenti delle figlie dall'abitazione della nonna paterna a quella propria e viceversa (
Grotte -Agrigento).
- 4 - Il si impegna altresì a sostenere integralmente le spese ( o a rimborsarle CP_1
alla relativamente al Grest estivo per le figlie per un periodo massimo di n. Pt_1
2 settimane all'anno.
Fermo restando quanto sopra indicato, le parti, sempre su concorde loro decisio- ne si impegnano in ogni caso ad assicurare alle proprie figlie il proseguimento delle attività aventi carattere sociale, didattico e ludico idonee a garantire il corretto svilup- po psico fisico;
5) Disporre che l'assegno unico in favore delle figlie erogato dall' venga CP_2
percepito integralmente e dunque nella misura del 100 % dalla sig.ra Pt_1
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, dichiarare che:
- il potrà vedere e tenere con sé le figlie, a settimane alterne, nei week- CP_1
end a partire dal giovedì all'uscita di scuola;
Per_ Per_
- ad anni alterni, le figlie e trascorreranno il padre il periodo del
Natale ( dal 24 al 30 dicembre ) e l'anno successivo il periodo da Capodanno all'Epifania ( dal 31 dicembre al 6 gennaio); Per_ Per_
- ad anni alterni, le figlie e trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedi dell'Angelo; Per_
-durante il periodo estivo, dopo la fine delle attività scolastiche, le figlie e Per_
trascorreranno con il padre quattro ( 4) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 5 giugno di ogni anno, e salvo in ogni caso il diritto all'integrale assegno di mantenimento nei confronti delle minori anche durante il pe- riodo di permanenza delle stesse con il padre;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il cri- terio dell'alternanza annuale.
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di
- 5 - Stato Civile del Comune di Butera perché provveda alle annotazioni ed ulteriori in- combenze di legge” ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Butera il
9 giugno 2012 da e , trascritto nei re- Parte_1 Controparte_1
gistri degli atti di matrimonio del Comune di Butera al n. 2, parte II, se- rie A, dell'anno 2012 alle condizioni di cui all'accordo del 26 maggio
2025, depositato il 30 maggio 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dr. Enrico Legnini Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1717 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Maria Carmela Infurna, giusta procura in atti attrice
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dall'avv. Antonio Maida, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025.
DEL P.M.; visto del 30 luglio 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 luglio 2024, pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 9 giugno 2012, contratto matrimonio con Per_
, dalla cui unione sono nate due figlie, e Controparte_1 Per_2
entrambe minorenni, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convi- venza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente a quando i coniugi avevano sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 in data 1 dicembre
2022, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 2 dicembre
2022.
Inoltre, la medesima ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori, collocate presso il proprio domicilio, nonché di disporre l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento delle figlie, CP_1
corrispondendole un assegno 1000,00, oltre al 100 % delle spese straor- dinarie e di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della stessa di € 400,00.
Costituitosi con comparsa depositata il 30 novembre 2024, CP_1
non si è opposto alla domanda principale e alla conferma
[...]
dell'affidamento condiviso delle minori, ma ha contestato l'importo ri- chiesto a titolo di mantenimento delle figlie, nonché la domanda di as-
- 2 - segno divorzile formulata dalla . Pt_1
Nelle more del giudizio con istanza congiunta, depositata in data 30 maggio 2025, le parti hanno chiesto il mutamento del rito, insistendo per la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Giudice delegato, preso atto della richiesta di muramento del rito, all'udienza dell'8 luglio 2025 ha posto la causa in decisione.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sus- sistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono en- trambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta sotto- scrizione dell'accordo di negoziazione assistita di separazione in data 1 dicembre 2022, autorizzato dal P.M. in data 2 dicembre 2022.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate nell'accordo sottoscritto il 26 maggio 2025 e depositato il 30 maggio
2025, non sono in contrasto con gli interessi delle minori, né con norme di rango superiore: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- 3 - concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
09/06/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Butera -
Anno 2012, Parte II, Serie A, N. 2; Per_ Per_ 2) Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa di proprietà della stessa, sita in
Agrigento nella via Vittorio Emanuele Orlando n.1;
3) Disporre a carico di un assegno mensile di euro 600,00 ( Controparte_1
euro seicento/00) con decorrenza dalla data della domanda, a titolo di concorso al Per_ Per_ mantenimento delle figlie e , da versarsi in via anticipata entro il giorno
10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Disporre che il nel limite temporale massimo di un anno decorrente CP_1
dalla data della cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvederà al pagamen- Per_ Per_ to del 100 % delle spese straordinarie in favore delle figlie e ( tra cui – a titolo meramente esemplificativo – spese medico-sanitarie, spese per ripetizio- ni/insegnanti privati, spese per l'attività sportiva/danza, spese scolastiche, spese per organizzazione di ricevimenti/feste per le figlie nonché i compleanni dei compagnetti, ecc.)
Al termine di tale periodo le spese saranno ripartite nella misura del 50 % tra
i genitori.
Il in ogni caso, si impegna a sostenere integralmente le spese ( o a rim- CP_1
borsarle alla relative alla Baby sitter per le figli per n.2 volte a settimana Pt_1
Per_ almeno fino a quando non compirà 12 anni, nonché a corrispondere alla Pt_2
suto un contributo per la spesa del carburante pari ad € 100,00 mensili per gli spo- stamenti delle figlie dall'abitazione della nonna paterna a quella propria e viceversa (
Grotte -Agrigento).
- 4 - Il si impegna altresì a sostenere integralmente le spese ( o a rimborsarle CP_1
alla relativamente al Grest estivo per le figlie per un periodo massimo di n. Pt_1
2 settimane all'anno.
Fermo restando quanto sopra indicato, le parti, sempre su concorde loro decisio- ne si impegnano in ogni caso ad assicurare alle proprie figlie il proseguimento delle attività aventi carattere sociale, didattico e ludico idonee a garantire il corretto svilup- po psico fisico;
5) Disporre che l'assegno unico in favore delle figlie erogato dall' venga CP_2
percepito integralmente e dunque nella misura del 100 % dalla sig.ra Pt_1
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, dichiarare che:
- il potrà vedere e tenere con sé le figlie, a settimane alterne, nei week- CP_1
end a partire dal giovedì all'uscita di scuola;
Per_ Per_
- ad anni alterni, le figlie e trascorreranno il padre il periodo del
Natale ( dal 24 al 30 dicembre ) e l'anno successivo il periodo da Capodanno all'Epifania ( dal 31 dicembre al 6 gennaio); Per_ Per_
- ad anni alterni, le figlie e trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedi dell'Angelo; Per_
-durante il periodo estivo, dopo la fine delle attività scolastiche, le figlie e Per_
trascorreranno con il padre quattro ( 4) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 5 giugno di ogni anno, e salvo in ogni caso il diritto all'integrale assegno di mantenimento nei confronti delle minori anche durante il pe- riodo di permanenza delle stesse con il padre;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il cri- terio dell'alternanza annuale.
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di
- 5 - Stato Civile del Comune di Butera perché provveda alle annotazioni ed ulteriori in- combenze di legge” ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Butera il
9 giugno 2012 da e , trascritto nei re- Parte_1 Controparte_1
gistri degli atti di matrimonio del Comune di Butera al n. 2, parte II, se- rie A, dell'anno 2012 alle condizioni di cui all'accordo del 26 maggio
2025, depositato il 30 maggio 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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