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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2025, n. 35449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35449 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento nei confronti di EN AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2025 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serao D'Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a MA EN la pena di mesi dieci di reclusione in relazione a due delitti di evasione posti in continuazione tra loro, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale. f\( Penale Sent. Sez. 6 Num. 35449 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 02/10/2025 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari per violazione di legge, in quanto la pena sarebbe illegale, perché l'aumento per la continuazione è inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod. proc. pen. che prevede, per l'ipotesi in cui i reati in continuazione siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. pen, che l'aumento di pena non possa essere inferiore a un terzo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che, se i reati posti in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., «l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Le Sezioni unite hanno precisato che tale limite opera anche quando il giudice consideri la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, PG in proc. Filosofi, Rv. 267044 - 01), in quanto l' aggravante è riconosciuta e applicata non soltanto quando è produttiva del suo effetto tipico di aumento dell'entità della pena, ma anche quando, in applicazione dell'art. 69 cod. pen., si determinino altri effetti, quali la neutralizzazione di una circostanza attenuante concorrente. 3. Nel caso di specie il Tribunale ha inflitto per il delitto di evasione contestato al capo a), ritenuto più grave, la pena di anni uno di reclusione e, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ha aumentato la pena di mesi tre di reclusione per la continuazione con il reato di evasione contestato al capo b), così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi tre di reclusione, poi ridotta per il rito a mesi dieci di reclusione. 2 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari per violazione di legge, in quanto la pena sarebbe illegale, perché l'aumento per la continuazione è inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod. proc. pen. che prevede, per l'ipotesi in cui i reati in continuazione siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. pen, che l'aumento di pena non possa essere inferiore a un terzo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che, se i reati posti in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., «l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Le Sezioni unite hanno precisato che tale limite opera anche quando il giudice consideri la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, PG in proc. Filosofi, Rv. 267044 - 01), in quanto l' aggravante è riconosciuta e applicata non soltanto quando è produttiva del suo effetto tipico di aumento dell'entità della pena, ma anche quando, in applicazione dell'art. 69 cod. pen., si determinino altri effetti, quali la neutralizzazione di una circostanza attenuante concorrente. 3. Nel caso di specie il Tribunale ha inflitto per il delitto di evasione contestato al capo a), ritenuto più grave, la pena di anni uno di reclusione e, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ha aumentato la pena di mesi tre di reclusione per la continuazione con il reato di evasione contestato al capo b), così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi tre di reclusione, poi ridotta per il rito a mesi dieci di reclusione. 2 L'aumento di pena per il reato satellite, quindi, è stato operato in misura inferiore ad un terzo. 4. Ciò premesso, va rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena solo per i motivi tassativamente previsti, tra cui l'illegalità della pena. Secondo le Sezioni unite per pena illegale si deve intendere: a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale;
b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali (Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli). La previsione di legge violata (art. 81, comma 4, cod. pen. ) non incide sulla pena astrattamente prevista per la fattispecie in esame ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio - in concreto - nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione, sicché il procedimento determinativo, pur erroneo, non rientra nelle ipotesi di pena illegale (Sez. 1, Ordinanza n. 18772 del 25/01/2023, PG C/ Pontis, Rv. 284436-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/10/20205
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serao D'Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a MA EN la pena di mesi dieci di reclusione in relazione a due delitti di evasione posti in continuazione tra loro, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale. f\( Penale Sent. Sez. 6 Num. 35449 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 02/10/2025 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari per violazione di legge, in quanto la pena sarebbe illegale, perché l'aumento per la continuazione è inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod. proc. pen. che prevede, per l'ipotesi in cui i reati in continuazione siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. pen, che l'aumento di pena non possa essere inferiore a un terzo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che, se i reati posti in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., «l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Le Sezioni unite hanno precisato che tale limite opera anche quando il giudice consideri la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, PG in proc. Filosofi, Rv. 267044 - 01), in quanto l' aggravante è riconosciuta e applicata non soltanto quando è produttiva del suo effetto tipico di aumento dell'entità della pena, ma anche quando, in applicazione dell'art. 69 cod. pen., si determinino altri effetti, quali la neutralizzazione di una circostanza attenuante concorrente. 3. Nel caso di specie il Tribunale ha inflitto per il delitto di evasione contestato al capo a), ritenuto più grave, la pena di anni uno di reclusione e, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ha aumentato la pena di mesi tre di reclusione per la continuazione con il reato di evasione contestato al capo b), così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi tre di reclusione, poi ridotta per il rito a mesi dieci di reclusione. 2 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari per violazione di legge, in quanto la pena sarebbe illegale, perché l'aumento per la continuazione è inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod. proc. pen. che prevede, per l'ipotesi in cui i reati in continuazione siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. pen, che l'aumento di pena non possa essere inferiore a un terzo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che, se i reati posti in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., «l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Le Sezioni unite hanno precisato che tale limite opera anche quando il giudice consideri la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, PG in proc. Filosofi, Rv. 267044 - 01), in quanto l' aggravante è riconosciuta e applicata non soltanto quando è produttiva del suo effetto tipico di aumento dell'entità della pena, ma anche quando, in applicazione dell'art. 69 cod. pen., si determinino altri effetti, quali la neutralizzazione di una circostanza attenuante concorrente. 3. Nel caso di specie il Tribunale ha inflitto per il delitto di evasione contestato al capo a), ritenuto più grave, la pena di anni uno di reclusione e, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ha aumentato la pena di mesi tre di reclusione per la continuazione con il reato di evasione contestato al capo b), così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi tre di reclusione, poi ridotta per il rito a mesi dieci di reclusione. 2 L'aumento di pena per il reato satellite, quindi, è stato operato in misura inferiore ad un terzo. 4. Ciò premesso, va rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena solo per i motivi tassativamente previsti, tra cui l'illegalità della pena. Secondo le Sezioni unite per pena illegale si deve intendere: a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale;
b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali (Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli). La previsione di legge violata (art. 81, comma 4, cod. pen. ) non incide sulla pena astrattamente prevista per la fattispecie in esame ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio - in concreto - nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione, sicché il procedimento determinativo, pur erroneo, non rientra nelle ipotesi di pena illegale (Sez. 1, Ordinanza n. 18772 del 25/01/2023, PG C/ Pontis, Rv. 284436-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/10/20205