Ordinanza collegiale 22 novembre 2021
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 29 marzo 2022
Sentenza 8 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/07/2022, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2022
N. 01179/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2021, proposto da
Techin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Resa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Marina Militare - Direzione Genio Militare Taranto Marigenimil e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
NI TO (in proprio e quale capogruppo del R.T.P. costituito con ing. Nicola Marzullo, dott. geol. Giovanni Battista Melchiorre e P3 Ingegneria S.r.l.), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via F.S. Abbrescia, n. 83/B;
per l'annullamento,
previa sospensione e/o concessione di idoneo provvedimento cautelare,
a) dell'ordine del giorno n. 59 del 17.12.2020, di cui non si dispone copia, con cui la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ha nominato i componenti della Commissione tecnica;
b) del verbale per la valutazione dell'offerta tecnica del 28.12.2020 e dei relativi allegati;
c) del verbale di gara n. 1 del 04.01.2021, relativo alla procedura negoziata n. 78/2020 indetta dalla Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, con cui la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara d'appalto in favore del costituendo R.T.P. Ing. NI TO, P3 Ingegneria S.r.l., geol. Melchiorre ed Ing. Nicola Marzullo;
d) del verbale di gara n. 2 del 05.01.2021, relativo alla suddetta procedura negoziata, con cui la Commissione giudicatrice, dopo aver effettuato una presunta verifica a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, ha confermato la proposta di aggiudicazione al costituendo R.T.P. Ing. NI TO ed altri, con in calce la nota di approvazione a firma del Direttore della predetta Direzione;
e) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto e consequenziale;
e per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more, eventualmente, stipulato tra il Ministero della Difesa - Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ed il R.T.P. Ing. NI TO, P3 Ingegneria S.r.l., geol. Melchiorre ed Ing. Nicola Marzullo,
nonché per la condanna della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto - Ministero della Difesa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Marina Militare - Direzione Genio Militare Taranto Marigenimil, del R.T.P. controinteressato e del Ministero della Difesa;
Viste le ordinanze istruttorie della Sezione n. 1692/2021, n. 253/2022 e n. 528/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. R. Resa e avv.to G. Spinelli, in sostituzione dell'avv.to A. Deramo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente (seconda classificata con punti 82,0450, di cui 57,4295 per l’offerta tecnica, nella graduatoria finale della procedura negoziata n. 78/2020 per l’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva comprensiva di PSC relativa ai “Lavori di potenziamento delle cabine elettriche nnrr. 3 e 5”- ST LI), con ricorso notificato il 18/06/2021 e depositato in giudizio il 24/06/2021, impugna l'ordine del giorno n. 59 del 17.12.2020, con cui la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ha nominato i componenti della Commissione tecnica, il verbale per la valutazione dell'offerta tecnica del 28.12.2020 e i relativi allegati, il verbale di gara n. 1 del 04.01.2021, relativo alla procedura negoziata n. 78/2020 indetta dalla Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, con cui la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara d'appalto in favore del costituendo R.T.P. Ing. NI TO, P3 Ingegneria S.r.l., geol. Melchiorre ed Ing. Nicola Marzullo, e il verbale di gara n. 2 del 05.01.2021, relativo alla suddetta procedura negoziata, con cui la Commissione giudicatrice ha confermato la proposta di aggiudicazione al predetto R.T.P. controinteressato (prima classificata nella graduatoria fiale della procedura de qua con punti 89,9115, di cui 72,9420 per l’offerta tecnica), nonchè ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto e consequenziale. Chiede, altresì, la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more, eventualmente, stipulato tra il Ministero della Difesa- Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ed il R.T.P. controinteressato, nonché la condanna della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto - Ministero della Difesa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. In limine .
2. Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 dell’11.02.1929 e ss.mm.ii., dei DD.MM. del 10.04.1985 e 12.12.1987, nonché dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione del principio del giusto procedimento e della par condicio tra i concorrenti. Incompetenza. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta ingiustizia.
3. Violazione e falsa applicazione dei criteri previsti nella lex specialis. Violazione del principio del giusto procedimento, della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta ingiustizia. Invalidità derivata.
4. Violazione e falsa applicazione dei criteri previsti nella lex specialis . Violazione del principio del giusto procedimento, della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta ingiustizia. Invalidità derivata.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 25/06/2021, si è costituito in giudizio l’Ing. NI TO, in proprio e quale capogruppo del R.T.P. controinteressato, depositando un atto di costituzione per resistere all’avverso gravame, chiedendone il rigetto perché inammissibile ed infondato.
Il 29/06/2021, si sono costituiti in giudizio la Marina Militare - Direzione genio militare Taranto Marigenimil e il Ministero della Difesa, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 30/06/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto della causa ex D.L. n. 20/2020 e D.L. n. 137/2020.
Il 02/07/2021, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva per la fase cautelare, evidenziando la intempestività e comunque l’infondatezza del ricorso, nonché l’avvenuta stipula del contratto in data 4.6.2021, insistendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
In pari data 02/07/2021, anche il Ministero della Difesa ha depositato una memoria difensiva, eccependo la tardività del ricorso e la sua infondatezza, insistendo per il rigetto dell’istanza cautelare proposta.
Il 03/07/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per brevemente replicare alle memorie depositate dal R.T.P. controinteressato e dalla P.A. resistente.
Nella Camera di Consiglio del 06/07/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il difensore della Società ricorrente, su invito del Presidente di questa Sezione in tal senso, ha chiesto l'abbinamento al merito dell'istanza cautelare, il difensore del controinteressato nulla ha osservato, quindi il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari e la fissazione della causa nel merito all'udienza pubblica del 17 novembre 2021.
Il 29/10/2021, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, ha insistito sulla eccezione di irricevibilità dell’avverso ricorso, nonché sulla infondatezza dei motivi di gravame, insistendo, quindi, per il rigetto dello stesso.
Il 06/11/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per replicare alle eccezioni sollevate dal R.T.P. controinteressato con la memoria del 29.10.2021, insistendo per l’accoglimento del ricorso e, conseguentemente, per la condanna dell’Amministrazione dei danni subiti dalla ricorrente quantificati in €. 17.753,06, o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, anche in via equitativa, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi moratori come per legge.
Il 12/11/2021, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione.
Ad esito della pubblica udienza del 17/11/2021, con ordinanza istruttoria del 22/11/2021 n. 1692, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva matura per la decisione di merito, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere (e, in particolare, al fine di valutare la fondatezza o meno del terzo e del quarto motivo di gravame), disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Sezione Elettronica di Taranto, o suo delegato dell’Ordine, al fine di accertare e di illustrare nel dettaglio:
0) se è vero che il servizio n. 2 dichiarato dal R.T.I. controinteressato con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA A “Valutazione dei servizi analoghi svolti” della Lettera d’invito, sub criterio A1. (“la qualità progettuale nel settore dell’adeguamento/manutenzione cabine MT e stazioni AT”), si riferisce ad un impianto a Bassa Tensione - BT (asseritamente non pertinente all’oggetto di gara e non valutabile dalla Commissione esaminatrice), come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 3.1) del ricorso, ovvero ad opere di media e bassa tensione, come in tesi del R.T.P. controinteressato;
1) se è vero che il R.T.P. controinteressato, con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA B “Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici” della Lettera d’invito, sub criterio B1.3 (“tecnica e tecnologia dei sistemi di alimentazione per l’energia elettrica…”), “ha semplicemente riportato il titolo del sub criterio di valutazione senza svilupparne i contenuti”, come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 4.2) del ricorso, o se, invece, il R.T.P. controinteressato, nella sua proposta migliorativa, ha unificato i due punti B1.3 e B1.4 (“tipologia degli impianti, nell’ottica della contabilizzazione dei consumi energetici, della riduzione dei costi di gestione e nella semplicità di manutenzione”), “perché le soluzioni tecniche e tecnologiche sono uniche per gli stessi”, come asserito dal medesimo controinteressato nelle proprie difese;
2) se è vero che il R.T.P. controinteressato, con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA B “Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici”, sub criterio B2.2. (“gestione ambientale dei materiali utilizzati: le soluzioni tecnologiche e la scelta dei materiali devono ottimizzare i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente in termini di sostenibilità
ambientale”), “ha omesso di riportare nella propria relazione le eventuali soluzioni tecnologiche, né ha indicato l’utilizzo dei materiali e indicato quale procedura debba essere attuata per la gestione del materiale per garantire i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente”, limitandosi a ricopiare la normativa dei Criteri Ambientali Minimi, come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 4.3.1) del ricorso e, in particolare, se è vero che “non ha presentato il “PIANO DI DISASSEMBLAGGIO”” e che lo stesso fosse “necessario per una corretta immissione del materiale utilizzato nel circuito del riciclo”, come precisato nella memoria difensiva di parte ricorrente del 03/07/2021 ”, fissando per il compimento della Verificazione il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la trattazione della causa alla udienza pubblica del 22 Marzo 2022.
Il 18/01/2022, l’Ing. Patronelli Giovanni, in qualità di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, nominato Verificatore giusta ordinanza collegiale n. 1692/2021, ha depositato in giudizio un’istanza recante in oggetto “ Richiesta proroga termini Verificazione su ricorso 954-2021 e nomina delegato ”, con la quale ha comunicato che il Verificatore delegato è l’ing. Giovanni Laterza, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, e, contestualmente, ha chiesto una proroga del termine di 45 giorni per il deposito della relazione finale di Verificazione da parte del delegato Ing. Giovanni Laterza.
Il 20/01/2022, si è costituita nel presente giudizio quale “nuovo difensore” di parte ricorrente l’Avv. Maria Rosaria Resa, in ragione dell’intervenuta rinuncia al mandato professionale da parte del precedente difensore Avv. Fabrizio Cecinato, depositando una memoria di costituzione, nella quale ha richiamato integralmente tutte le difese, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni svolte dal precedente difensore.
Ad esito della Camera di Consiglio dell’08/02/2022, con ordinanza collegiale n. 253 dell’11/02/2022, questa Sezione, ritenuti “ sussistenti, nel caso di specie, le condizioni di legge per l’accoglimento della suddetta richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento della Verificazione presentata in data 18 Gennaio 2021 dal Verificatore nominato con l’ordinanza istruttoria n. 1692 del 22/11/2021 ”, ha accordato al Verificatore delegato Ing. Giovanni Laterza, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, l’ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale di Verificazione, come da ordinanza istruttoria n. 1692/2021, confermando per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza pubblica di merito del 22 Marzo 2022.
Il 04/03/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio, chiedendo il differimento dell’udienza fissata per il giorno 22.03.2022 ad altra udienza pubblica, onde consentire alle parti di esaminare le risultanze della Verificazione e predisporre le memorie conclusive.
L’11/03/2022, il Verificatore delegato ing. Giovanni Laterza ha depositato in giudizio una richiesta di ulteriore proroga dei termini per la Verificazione in cui ha chiesto una proroga dei termini di 30 giorni (a decorrere dal 27/03/2022) per la consegna della relazione finale della Verificazione in questione.
Il 21/03/2022, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio note di udienza, in cui ha dichiarato di associarsi alla istanza di rinvio formulata dalla ricorrente, stante la Verificazione ancora in corso.
Alla pubblica udienza del 22/03/2022, il Presidente di questa Sezione, rilevato che non risultava depositata la relazione di Verificazione e vista l'istanza di rinvio delle parti, ha disposto che la causa passasse in decisione ai fini della valutazione della richiesta di ulteriore proroga presentata dal Verificatore.
Ad esito della pubblica udienza del 22/03/2022, con ordinanza collegiale n. 528 del 29/03/2022, questa Sezione, ritenuti “ sussistenti, nel caso di specie, le condizioni di legge per l’accoglimento della suddetta richiesta di ulteriore proroga del termine fissato per l’espletamento della Verificazione presentata in data 11 Marzo 2022 dal Verificatore delegato ing. Giovanni Laterza ”, ha accordato al Verificatore delegato Ing. Giovanni Laterza, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale di Verificazione, come da ordinanza istruttoria n. 1692/2021, rinviando per l’ulteriore trattazione della causa all’udienza pubblica di merito del 21 Giugno 2022.
Il 22/04/2022, il Verificatore nominato e delegato ing. Giovanni Laterza ha depositato in giudizio la relazione di Verificazione, con relativi allegati.
Il 01/06/2022, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., nella quale, evidenziando che dalla relazione di Verificazione depositata in giudizio il 22.4.2022, “ emerge in maniera evidente la infondatezza delle censure dedotte dalla controparte ”, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il 03/06/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., rilevando “ che il verificatore ha risposto positivamente a tutti e tre i quesiti posti da codesto Ecc.mo TAR, riconoscendo, quindi, la fondatezza del ricorso introduttivo e l’inadeguatezza dell’offerta tecnica del RTP ing. NI ”, ma ritenendo inammissibili e infondate le ulteriori considerazioni riportate dal Verificatore nella relazione finale, che, asseritamente, “ non solo esulano dai quesiti posti dal Giudice, ma rappresentano una valutazione del tutto personale ed interpretativa della volontà espressa dalla Commissione di gara ” e, insistendo, dunque, per l’accoglimento del ricorso.
Il 10/06/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alle deduzioni esposte con memoria ex art. 73 c.p.a. dal R.T.P. controinteressato, nonché a quanto argomentato dal Verificatore nella relazione finale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 21/06/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è sicuramente infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto, potendosi prescindere (per ragioni di economica processuale) da ogni questione sull’eccezione di irricevibilità del gravame (che, peraltro, appare tempestivo anche considerato l’accesso gli atti del 19 maggio 2021) sollevata dal R.T.P. controinteressato.
1. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta - in via principale - l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice perché formata anche da un Geometra, asseritamente privo della necessaria competenza tecnica a ricoprire l’incarico di membro della Commissione giudicatrice della gara ufficiosa de qua , poiché, da un lato, in base alla normativa applicabile, carente di competenza “ ad eseguire la progettazione in materia di impiantistica elettrica (e ancor più di Media Tensione), soprattutto nel caso in cui tali opere attengono a costruzioni di particolare importanza o ad opere pubbliche, come nel caso di specie, atteso che l’entità strutturale di dette opere necessita, da parte del professionista, di una elevata conoscenza di regole tecniche ” e, dall’altro lato, carente “ di una specifica esperienza nel settore cui si riferisce l’appalto, non avendo lo stesso maturato una adeguata esperienza pluriennale ”, richiesta dall’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
Il motivo è infondato.
Osserva, infatti, il Tribunale che la qualifica di “esperto” richiesta dall’art. 77, I comma, del D. Lvo. n. 50/2016 e ss.mm. (secondo il quale “ Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ”) non richiede necessariamente il possesso del diploma di laurea, anche allorquando le opere o i servizi da affidare siano di competenza di ingegneri, in quanto, pur essendo il possesso della laurea un elemento astrattamente idoneo a garantire la competenza tecnica, ciò non esclude che la qualifica di “esperto” possa desumersi dagli incarichi svolti, indicativi di una esperienza acquisita sul campo (in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, 2.2.2015, n. 473) e che, nella specie, il Geometra in questione - come si evince per tabulas dal curriculum in atti - dal 2018 è Sottufficiale addetto all’Ufficio Tecnico del Servizio Infrastrutture presso ST di LI (ossia all’Ufficio che dovrà gestire le opere oggetto di gara), con documentata ed adeguata esperienza/competenza specifica sul campo.
2. - Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dei criteri previsti nella lex specialis per la valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti, contestando le preferenze espresse dalla Commissione esaminatrice, che, in tesi di parte ricorrente, “ sono viziate da oggettivi errori, illogicità e contraddittorietà ”. In particolare, deduce la violazione e falsa applicazione:
- del Sub Criterio A1), poiché, nella valutazione dei tre servizi affini di progettazione svolti ed allegati dalle parti in causa, la Commissione giudicatrice non si è avveduta che, mentre la ricorrente ha presentato tre servizi di cui 2 relativi a cabine di Media Tensione e 1 ad un impianto di Alta Tensione, il R.T.P. controinteressato ha presentato solo 2 servizi relativi a cabine di Media Tensione e 1 inerente ad un impianto a Bassa Tensione (asseritamente non valutabile), assegnando a quest’ultimo (nel confronto a coppie) 3 punti e 1 solo alla ricorrente;
- dei Sub Criteri A1) e A2), poiché, nella valutazione dei servizi analoghi svolti, la Commissione giudicatrice ha erroneamente esaminato e valutato anche il servizio 3 allegato dal R.T.P. controinteressato, pur essendo lo stesso stato svolto, però, da altri e diversi professionisti (in quanto la Società P3 Ingegneria S.r.l., di cui l’ing. TO NI era progettista e direttore tecnico, era solo collaboratore esperto dell’affidatario, ma non firmatario del progetto), sicché, complessivamente, al R.T.P. controinteressato andavano decurtati punti 6 (di cui n. 3 punti per il sub criterio A1 e n. 3 punti per il sub criterio A2) e alla Società ricorrente andavano assegnati non meno di punti 6 (di cui n. 3 punti per il sub criterio A1 e n. 3 punti per il sub criterio A2);
- del Sub-Criterio B.1) (“ Proposte tecniche relative all’individuazione di soluzioni progettuali migliorative per gli impianti ”), poichè il R.T.P. controinteressato ha prospettato due distinte e alternative soluzioni tecniche migliorative, ossia la realizzazione di un manufatto prefabbricato o di una tettoia, integranti, sul punto, un’offerta indeterminata e/o condizionata, che doveva, quindi, portare all’esclusione del R.T.P. controinteressato o comunque alla mancata assegnazione di alcuna preferenza all’offerta tecnica dello stesso;
- del Sub criterio B1.3) (“ tecnica e tecnologia dei sistemi di alimentazione per l’energia elettrica ”), poichè il R.T.P. controinteressato ha riportato il titolo del sub criterio di valutazione senza svilupparne i contenuti, totalizzando inspiegabilmente n. 6 punti, che, invece, andavano attribuiti alla ricorrente e decurtati al R.T.P. controinteressato;
- del sub criterio B2.2.) (“ gestione ambientale dei materiali utilizzati: le soluzioni tecnologiche e la scelta dei materiali devono ottimizzare i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente in termini di sostenibilità ambientale ”), poiché il R.T.P. controinteressato ha omesso di riportare nella propria relazione le eventuali soluzioni tecnologiche, né ha indicato l’utilizzo dei materiali e indicato quale procedura debba essere attuata per la gestione del materiale per garantire i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente, limitandosi a ricopiare la normativa dei Criteri Ambientali Minimi, e non ha presentato il “PIANO DI DISASSEMBLAGGIO”.
Anche le predette articolate censure (formulate in via subordinata dalla parte ricorrente) debbono essere disattese, in quanto, anzitutto, impingono inammissibilmente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione aggiudicatrice, senza riuscire a dimostrarne la manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza.
Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, “ la valutazione delle offerte (…) nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655) ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione V, 14/05/2018, n. 2853).
Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, non si ravvisano aspetti di manifesta irragionevolezza o di erroneità nella decisione (discrezionale e insindacabile) assunta dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla valutazione concreta operata in relazione ai predetti sub-criteri, nell’ambito della discrezionalità tecnica che le compete in materia (specie in tema di confronto a coppie), anche alla stregua delle conclusioni (corrette e pienamente condivisibili) rassegnate nella relazione finale di Verificazione, depositata in giudizio il 22/04/2022, dal Verificatore delegato Ing. Giovanni Laterza, nominato con ordinanza istruttoria n. 1692/2021 di questa Sezione, proprio al fine “ di valutare la fondatezza o meno del terzo e del quarto motivo di gravame ”, con riferimento alle censure più suggestive formulate da parte ricorrente in ordine ai sub criteri A1, B.1.3. e B.2.2..
In particolare:
- con riferimento al quesito n. 0) - “ se è vero che il servizio n. 2 dichiarato dal R.T.I. controinteressato con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA A “Valutazione dei servizi analoghi svolti” della Lettera d’invito, sub criterio A1. (“la qualità progettuale nel settore dell’adeguamento/manutenzione cabine MT e stazioni AT”), si riferisce ad un impianto a Bassa Tensione - BT (asseritamente non pertinente all’oggetto di gara e non valutabile dalla Commissione esaminatrice), come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 3.1) del ricorso, ovvero ad opere di media e bassa tensione, come in tesi del R.T.P. controinteressato ” -, il Verificatore ha concluso che « Il servizio n°2 dichiarato dal r.t.p. controinteressato con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA A “Valutazione dei servizi analoghi svolti” della Lettera d’invito, sub criterio A1. (“la qualità progettuale nel settore dell’adeguamento/manutenzione cabine MT e stazioni AT”), si riferisce ad un impianto a bassa tensione (come sostenuto dalla ricorrente), da considerarsi pertinente all’oggetto di gara e valutabile dalla Commissione esaminatrice (difformemente da quanto sostenuto dalla ricorrente), e comunque connesso strettamente ad opere di media tensione (come in tesi della controinteressata) ed affine all’oggetto dell’affidamento ».
- con riferimento al quesito n. 1) - “ se è vero che il R.T.P. controinteressato, con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA B “Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici” della Lettera d’invito, sub criterio B1.3 (“tecnica e tecnologia dei sistemi di alimentazione per l’energia elettrica…”), “ha semplicemente riportato il titolo del sub criterio di valutazione senza svilupparne i contenuti”, come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 4.2) del ricorso, o se, invece, il R.T.P. controinteressato, nella sua proposta migliorativa, ha unificato i due punti B1.3 e B1.4 (“tipologia degli impianti, nell’ottica della contabilizzazione dei consumi energetici, della riduzione dei costi di gestione e nella semplicità di manutenzione”), “perché le soluzioni tecniche e tecnologiche sono uniche per gli stessi”, come asserito dal medesimo controinteressato nelle proprie difese ” -, il Verificatore ha concluso che « è vero che il r.t.p. controinteressato, con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA B “Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici” della Lettera d’invito, sub criterio B1.3 (“tecnica e tecnologia dei sistemi di alimentazione per l’energia elettrica…”), ha riportato il titolo del sub criterio di valutazione senza svilupparne i contenuti, in maniera conforme al fatto che le proposte da formulare devono riguardare aspetti possibili ed in linea con lo studio di fattibilità, dovendo la valutazione essere assegnata sul complesso degli elementi proposti nel sub criterio. Per quanto attiene invece la seconda parte del quesito, il r.t.p. controinteressato, nella sua proposta migliorativa, ha unificato i due punti B1.3 (“tecnica e tecnologia dei sistemi di alimentazione per l’energia elettrica…”) e B1.4 (“tipologia degli impianti, nell’ottica della contabilizzazione dei consumi energetici, della riduzione dei costi di gestione e nella semplicità di manutenzione”), e sostiene in maniera parzialmente condivisibile che le soluzioni tecniche e tecnologiche sono uniche per i due punti b1.3 e b1.4 dal momento che la definizione degli impianti elettrici risiede nella singolarità di ciascuna delle soluzioni tecniche, tecnologiche e tipologiche che vi contribuiscono »;
- con riferimento al quesito n. 2) - “ se è vero che il R.T.P. controinteressato, con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA B “Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici”, sub criterio B2.2. (“gestione ambientale dei materiali utilizzati: le soluzioni tecnologiche e la scelta dei materiali devono ottimizzare i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente in termini di sostenibilità ambientale”), “ha omesso di riportare nella propria relazione le eventuali soluzioni tecnologiche, né ha indicato l’utilizzo dei materiali e indicato quale procedura debba essere attuata per la gestione del materiale per garantire i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente”, limitandosi a ricopiare la normativa dei Criteri Ambientali Minimi, come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 4.3.1) del ricorso e, in particolare, se è vero che “non ha presentato il “PIANO DI DISASSEMBLAGGIO”” e che lo stesso fosse “necessario per una corretta immissione del materiale utilizzato nel circuito del riciclo”, come precisato nella memoria difensiva di parte ricorrente del 03/07/2021 ”-, il Verificatore ha concluso che « E’ vero che il r.t.p. controinteressato, con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA B “Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici”, sub criterio B2.2 (“gestione ambientale dei materiali utilizzati: le soluzioni tecnologiche e la scelta dei materiali devono ottimizzare i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente in termini di sostenibilità ambientale”), ha omesso di riportare nella propria relazione le eventuali soluzioni tecnologiche, non ha indicato l’utilizzo dei materiali e non ha indicato le procedure da attuare per la gestione del materiale per garantire i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente, e si è limitato a riportare le indicazioni guida dei decreti sui criteri ambientali minimi per ridurre l’impatto ambientale, dal progetto alla costruzione. Infine, la controinteressata non ha presentato il piano di disassemblaggio in quanto non richiesto dal criterio b2 dal momento che trattasi di documento da allegarsi alla progettazione esecutiva in casi specifici e non attinenti all’oggetto della gara di che trattasi ».
Preliminarmente, devono essere respinti i rilievi critici, sotto il profilo della ammissibilità, nei confronti della relazione finale di Verificazione, sollevati dalla parte ricorrente con la memoria difensiva prodotta successivamente al deposito della stessa, nella quale afferma che “ il tecnico incaricato dal TAR ha - di fatto - confuso l’incarico di verificatore conferitogli dal TAR con quello (diverso) di consulente tecnico, in quanto oltre ad effettuare le dovute “verifiche” e rispondere ai quesiti, si è anche spinto in valutazioni non richieste dal TAR, peraltro facendo considerazioni personali, non tecniche e fuori contesto, oltreché infondate ”.
Osserva, infatti, il Collegio che l’art. 66 del Codice del processo amministrativo non limita in alcun modo l’attività del Verificatore a “mere “ verificazioni”, ossia accertamenti di fatti, di natura non valutativa ”, come in tesi di parte ricorrente, e che, pertanto, gli accertamenti (tecnici) di natura valutativa non sono riservati alla sola Consulenza Tecnica d’Ufficio di cui all’art. 67 c.p.a.. In realtà, ciò che distingue la Verificazione dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio è il fatto che, ai sensi dell’art. 19 c.p.a., “ La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche ” e che, di conseguenza, solo per il Consulente Tecnico d’Ufficio è previsto, dall’art. 67, comma 4, c.p.a. il giuramento “ reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile ”.
Pertanto, nella fattispecie di causa, devono ritenersi ammissibili le (contestate) considerazioni riportate dal Verificatore nella relazione finale, fermo restando la non “ vincolatività dei giudizi valutativi del verificatore sulla autonomia della cognizione del giudice amministrativo ” (come in tesi di parte ricorrente), essendo gli stessi soggetti al libero apprezzamento del Giudice.
Ciò premesso, come sopra anticipato, anche dalle sopra riportate conclusioni rassegnate dal Verificatore nella relazione finale di Verificazione emerge la infondatezza del terzo e del quarto motivo di gravame, che, in ogni caso, non superano la c.d. prova di resistenza, atteso il distacco di oltre 7 punti tra il punteggio complessivamente conseguito dall’offerta del R.T.P. controinteressato rispetto a quello della ricorrente nella graduatoria finale di merito della procedura de qua (avendo, peraltro, il R.T.P. controinteressato conseguito un punteggio, per quel che concerne l’offerta tecnica, pari a 72,9420 punti, di gran lunga superiore a quello attribuito alla Società ricorrente, pari a 57,4295 punti). Infatti:
- in ordine al sub criterio A1 (quesito n. 0), risulta che (anche) il servizio n° 2 dichiarato dal R.T.P. controinteressato, pur riferendosi ad un impianto a bassa tensione, fosse da considerarsi pertinente e affine all’oggetto di gara e valutabile dalla Commissione esaminatrice e comunque connesso strettamente ad opere di media tensione, sulla base di una indagine complessiva sul servizio in questione, anche in relazione a quanto richiesto dalla lettera di invito che, proprio in relazione alla scheda A (“ Valutazione dei servizi analoghi svolti ”), precisa: “ rimane inteso che il Concorrente ha totale facoltà di presentare 1, 2 o 3 servizi eseguiti, ma non nessun servizio.
Per ciascun servizio la Commissione Valutatrice esaminerà i seguenti aspetti relativi alla professionalità ed adeguatezza dell’offerta:
- Sub Criterio A1: la qualità progettuale nel settore dell’adeguamento/manutenzione cabine MT e stazioni AT;
- Sub Criterio A2: la qualità progettuale e compositiva delle opere riguardanti l’impiantistica elettrica. “ Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione (e quindi le schede compilate) consenta di stimare per più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, a dimostrazione della avvenuta esecuzione da parte dello stesso di servizi di ingegneria e architettura meglio rispondente sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante, il tutto volto ad ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita ”;
- in ordine al sub criterio B.1.3 (quesito n. 1), risulta che il R.T.P. controinteressato, pur avendo riportato nella scheda B solo il titolo del sub criterio di valutazione, ha inserito nella proposta migliorativa i due punti B.1.3. e B.1.4, sostenendo (in maniera parzialmente condivisibile) che le soluzioni tecniche e tecnologiche sono uniche per i due punti;
- in ordine al sub criterio B.2. (quesito n. 2), risulta che il R.T.P. controinteressato non ha presentato il piano di disassemblaggio, ma che lo stesso non era richiesto dal criterio in questione dal momento che trattasi di documento da allegarsi alla progettazione esecutiva in casi specifici e non attinenti all’oggetto della gara di che trattasi.
Non si ravvisano aspetti di manifesta irragionevolezza o di erroneità nella decisione (discrezionale e insindacabile) assunta dalla Commissione giudicatrice, nell’ambito della discrezionalità tecnica che le compete in materia, neppure con riferimento alle valutazioni operate in ordine ai sub criteri A.1)/A.2), in relazione al servizio 3 allegato dal R.T.P. controinteressato, e del sub criterio B.1.), anche considerato che:
- da un lato, come risulta dalla scheda A (“ Valutazione dei servizi analoghi svolti ”) della lettera di invito, il concorrente poteva allegare anche un solo servizio per comprovare la propria professionalità, sicché dalla eventuale non valutabilità del servizio in questione non potrebbe derivare l’esclusione della offerta, né vi è alcuna prova che tale servizio abbia concorso in maniera decisiva alla valutazione di “prevalenza” del R.T.P. deducente, espressa dai commissari, il cui giudizio appare fondato su una considerazione complessiva della professionalità espressa dal R.T.P. e non su di una valutazione “atomistica” del singolo servizio, e, dall’altro lato, l’attività di consulenza sicuramente attuata dalla P3 Ingegneria/Ing. TO NI in favore dell’affidatario come collaboratori esperti in elettrotecnica non pare possa integrare un subappalto;
- in ordine al sub criterio B.1., la “ soluzione alternativa, da sviluppare e presentare in fase di progettazione esecutiva, che dovrà essere valutata più approfonditamente ed eventualmente condivisa con la stazione appaltante, che prevede: - la realizzazione di un manufatto prefabbricato o una tettoia, in prosecuzione della cabina esistente, sul lato opposto a quello attualmente occupato dai gruppi elettrogeni da 250kVA, per l’alloggiamento dei gruppi elettrogeni da 500kVA provenienti dalla cabina n.5 ” non integra un’offerta indeterminata e/o condizionata del R.T.P. controinteressato, poiché (in disparte ogni altra considerazione) trattasi di una mera proposta migliorativa del progetto di fattibilità a base di gara da sviluppare in fase di progettazione esecutiva.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso deve, quindi, essere respinto, ivi inclusa la domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto nelle more stipulato e la domanda risarcitoria, in forma specifica e per equivalente (non sussistendo l’illegittimità dell’azione amministrativa).
4. - Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali (anche considerata la complessità della causa), ivi incluse le spese e competenze della disposta Verificazione, che vanno poste a carico delle parti in solido (nella misura di 1/3 - un terzo - ciascuna nei rapporti interni) e che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 30 maggio 2002 (pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, incluse quelle della disposta Verificazione che sono poste a carico di ciascuna delle parti in solido (nella misura di 1/3 - un terzo - ciascuna nei rapporti interni) e vengono liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del Verificatore delegato Ing. Giovanni Laterza, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto.
Si comunichi alle parti e al Verificatore delegato Ing. Giovanni Laterza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO