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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1658/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Furchì (PEC: Parte_1
, Email_1
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 cello Luparella (PEC: Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Gianfranco Esposito (PEC: E
) Email_3
RESISTENTE e
in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dirigente dott. Massimiliano Mura (PEC: t) Email_5
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/9/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di avere ricevuto, il 7.7.2025, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202500000374000, con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 133.271,99, cui sono sottese: la cartella n.
1 13920190002554151000 e gli avvisi di addebito n. 43920160000024391000; 43920160000545090000; 43920170000133853000; 43920180000056608000; 43920180000699520000; 43920190000185975000; 43920190000759848000; 43920210000162485000; 43920220000093530000; 43920220000831664000; 43920230000231902000; 43920240000355512000. A fondamento dell'opposizione proposta eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullita e/o illegittimita e/o infondatezza e/o privare di efficacia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139 76202500000374000 e con essa le relative cartelle/avvisi e ruoli quali atti prodromici all'atto esecutivo e titoli esecutivi per tutto quanto esposto in narrativa e pertanto non dovuta la somma di € 58.710,23 e/o di quella minore che risultera in corso di causa;
Riconoscere e dichiarare, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione mediante ruolo in capo all sede di Vibo Valentia ed in CP_2 capo all , Agente per la riscossione per la Provincia di Controparte_4
ViboVale to in narrativa ed per i motivi ivi esposti;
Riconoscere e dichiarare, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione mediante ruolo in capo ed in capo all Parte_2 Controparte_1
, Agente per la riscossione per la Provincia di Vibo Valentia, in relazione alle cartelle in
[...]
d per i motivi ivi esposti;
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio l l' CP_2 Controparte_3
– i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva – e l
[...] [...]
, contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_4 con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'atto impugnato in via principale, anche in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi al riguardo che, vertendosi in materia di sanzioni amministrative sottese alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981, l'istituto della prescrizione soggiace al termine quinquennale.
4. Così, infatti, l'art. 28 della Legge summenzionata: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Per l'interruzione, pertanto, l'articolo predetto rimanda alle disposizioni del codice civile, in virtù delle quali, ogni atto equivalente alla messa in mora del debitore deve considerarsi utile a interrompere il quinquennio previsto.
2 5. Inoltre, anche in materia di contributi previdenziali il termine prescrizionale è pari a cinque anni. Ed infatti, a norma dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. Il ha dedotto e documentato la validità della notifica (il 30.12.2019) presso la CP_5
Casa comunale della cartella di pagamento n. 13920190002554151000, ma per essa ha mancato di documentare le intimazioni asseritamente ricomprendenti la suddetta cartella.
7.L'Ente di previdenza, altresì, ha dedotto e documentato la valida notifica di tutti gli avvisi di addebito richiamati dall'atto impugnato. Gli avvisi di addebito impugnati, infatti, sono state notificate nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000024391000 è stato notificato l'8.4.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000545090000 è stato notificato il 27.10.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000133853000 è stato notificato il 2.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000056608000 è stato notificato il 26.6.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000699520000 è stato notificato il 31.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000185975000 è stato notificato il 1.8.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000759848000 è stato notificato 16.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920210000162485000 è stato notificato il 23.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000093530000 è stato notificato il 9.9.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000831664000 è stato notificato il 19.1.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000231902000 è stato notificato il 29.11.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920240000355512000 è stato notificato l'8.11.2024.
3 8. Peraltro, la notifica dell'avviso a persona di famiglia disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
7.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
7.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso,
4 in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
7.3. Né tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
8. Il Concessionario della riscossione, sebbene abbia prodotto le ricevute di notifica di talune richieste di pagamento, intimazioni asseritamente ricomprendenti gli atti di pagamento sottesi alla comunicazione preventiva oggetto di impugnazione, ha omesso di documentarne il contenuto. Pertanto, non può ammettersi il rilievo interruttivo delle richieste di pagamento documentate.
9. Ne discende in parte la declaratoria della prescrizione dei crediti, estinti a seguito del decorso del termine quinquennale, ricompresi nella cartella n. 13920190002554151000 e negli avvisi di addebito n. 43920160000024391000, 43920160000545090000, 43920170000133853000, 43920180000056608000, 43920180000699520000 e 43920190000185975000. 9. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il quinquennio sarebbe comunque decorso.
5 10. Per le poste richiamate dai restanti avvisi di addebito, occorre dichiarare il rigetto della domanda poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito (43920190000759848000, notificato il 16.12.2019 e per il quale trovano applicazione i predetti termini COVID, 43920210000162485000 notificato il 23.11.2021, 43920220000093530000 notificato in data 9.9.22022, 43920220000831664000 notificato il 19.1.2023, 43920230000231902000 notificato il 29.11.2023 e 43920240000355512000 notificato in data 8.11.2024) a quella di notifica dell'atto opposto (7.7.2025), non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
11. Per le suddette ragioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, stante l'intervenuta estinzione dei crediti per prescrizione, nei limiti di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati dalla cartella avente n. 13920190002554151000 e dagli avvisi di addebito n. 43920160000024391000, 43920160000545090000, 43920170000133853000, 43920180000056608000, 43920180000699520000, 43920190000185975000, e 43920190000759848000.
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 27/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Furchì (PEC: Parte_1
, Email_1
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 cello Luparella (PEC: Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Gianfranco Esposito (PEC: E
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RESISTENTE e
in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dirigente dott. Massimiliano Mura (PEC: t) Email_5
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/9/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di avere ricevuto, il 7.7.2025, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202500000374000, con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 133.271,99, cui sono sottese: la cartella n.
1 13920190002554151000 e gli avvisi di addebito n. 43920160000024391000; 43920160000545090000; 43920170000133853000; 43920180000056608000; 43920180000699520000; 43920190000185975000; 43920190000759848000; 43920210000162485000; 43920220000093530000; 43920220000831664000; 43920230000231902000; 43920240000355512000. A fondamento dell'opposizione proposta eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullita e/o illegittimita e/o infondatezza e/o privare di efficacia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139 76202500000374000 e con essa le relative cartelle/avvisi e ruoli quali atti prodromici all'atto esecutivo e titoli esecutivi per tutto quanto esposto in narrativa e pertanto non dovuta la somma di € 58.710,23 e/o di quella minore che risultera in corso di causa;
Riconoscere e dichiarare, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione mediante ruolo in capo all sede di Vibo Valentia ed in CP_2 capo all , Agente per la riscossione per la Provincia di Controparte_4
ViboVale to in narrativa ed per i motivi ivi esposti;
Riconoscere e dichiarare, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione mediante ruolo in capo ed in capo all Parte_2 Controparte_1
, Agente per la riscossione per la Provincia di Vibo Valentia, in relazione alle cartelle in
[...]
d per i motivi ivi esposti;
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio l l' CP_2 Controparte_3
– i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva – e l
[...] [...]
, contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_4 con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'atto impugnato in via principale, anche in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi al riguardo che, vertendosi in materia di sanzioni amministrative sottese alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981, l'istituto della prescrizione soggiace al termine quinquennale.
4. Così, infatti, l'art. 28 della Legge summenzionata: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Per l'interruzione, pertanto, l'articolo predetto rimanda alle disposizioni del codice civile, in virtù delle quali, ogni atto equivalente alla messa in mora del debitore deve considerarsi utile a interrompere il quinquennio previsto.
2 5. Inoltre, anche in materia di contributi previdenziali il termine prescrizionale è pari a cinque anni. Ed infatti, a norma dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. Il ha dedotto e documentato la validità della notifica (il 30.12.2019) presso la CP_5
Casa comunale della cartella di pagamento n. 13920190002554151000, ma per essa ha mancato di documentare le intimazioni asseritamente ricomprendenti la suddetta cartella.
7.L'Ente di previdenza, altresì, ha dedotto e documentato la valida notifica di tutti gli avvisi di addebito richiamati dall'atto impugnato. Gli avvisi di addebito impugnati, infatti, sono state notificate nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000024391000 è stato notificato l'8.4.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000545090000 è stato notificato il 27.10.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000133853000 è stato notificato il 2.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000056608000 è stato notificato il 26.6.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000699520000 è stato notificato il 31.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000185975000 è stato notificato il 1.8.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000759848000 è stato notificato 16.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920210000162485000 è stato notificato il 23.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000093530000 è stato notificato il 9.9.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000831664000 è stato notificato il 19.1.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000231902000 è stato notificato il 29.11.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920240000355512000 è stato notificato l'8.11.2024.
3 8. Peraltro, la notifica dell'avviso a persona di famiglia disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
7.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
7.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso,
4 in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
7.3. Né tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
8. Il Concessionario della riscossione, sebbene abbia prodotto le ricevute di notifica di talune richieste di pagamento, intimazioni asseritamente ricomprendenti gli atti di pagamento sottesi alla comunicazione preventiva oggetto di impugnazione, ha omesso di documentarne il contenuto. Pertanto, non può ammettersi il rilievo interruttivo delle richieste di pagamento documentate.
9. Ne discende in parte la declaratoria della prescrizione dei crediti, estinti a seguito del decorso del termine quinquennale, ricompresi nella cartella n. 13920190002554151000 e negli avvisi di addebito n. 43920160000024391000, 43920160000545090000, 43920170000133853000, 43920180000056608000, 43920180000699520000 e 43920190000185975000. 9. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il quinquennio sarebbe comunque decorso.
5 10. Per le poste richiamate dai restanti avvisi di addebito, occorre dichiarare il rigetto della domanda poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito (43920190000759848000, notificato il 16.12.2019 e per il quale trovano applicazione i predetti termini COVID, 43920210000162485000 notificato il 23.11.2021, 43920220000093530000 notificato in data 9.9.22022, 43920220000831664000 notificato il 19.1.2023, 43920230000231902000 notificato il 29.11.2023 e 43920240000355512000 notificato in data 8.11.2024) a quella di notifica dell'atto opposto (7.7.2025), non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
11. Per le suddette ragioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, stante l'intervenuta estinzione dei crediti per prescrizione, nei limiti di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati dalla cartella avente n. 13920190002554151000 e dagli avvisi di addebito n. 43920160000024391000, 43920160000545090000, 43920170000133853000, 43920180000056608000, 43920180000699520000, 43920190000185975000, e 43920190000759848000.
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 27/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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