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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1404/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 12559/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002127681048264949 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1370/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA EN ha proposto ricorso in riassunzione - a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno la quale dichiarava la propria incompetenza territoriale - avverso comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo e contestuale intimazione ad adempiere n.20230002127681048264949, notificata a mezzo del servizio postale in data 17.05.2024, dell'importo complessivo pari ad Euro 494,48 e convenuto, quindi, gli enti resistenti al fine di sentir accertarne e dichiararne la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto di non aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato (di cui era venuto a conoscenza nel corso di un occasionale controllo su strada) nonchè la decadenza e prescrizione del credito azionato e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Municipia spa eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica degli atti presupposti di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
E' infatti dimostrato in atti come non vi sia prova della rituale notifica dell' atto prodromico a quello atto impugnato ovvero il preavviso di fermo.
Si condivide sul punto l'orientamento dominante della SC che, in particolare con sentenza n. 16412/2007 ha stabilito il seguente principio di diritto:
«La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà e l'onere di chiamare in causa l'ente creditore».
Il ricorso è pertanto fondato
Spese compensate atteso l'accoglimento per motivi estranei al merito.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 12559/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002127681048264949 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1370/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA EN ha proposto ricorso in riassunzione - a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno la quale dichiarava la propria incompetenza territoriale - avverso comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo e contestuale intimazione ad adempiere n.20230002127681048264949, notificata a mezzo del servizio postale in data 17.05.2024, dell'importo complessivo pari ad Euro 494,48 e convenuto, quindi, gli enti resistenti al fine di sentir accertarne e dichiararne la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto di non aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato (di cui era venuto a conoscenza nel corso di un occasionale controllo su strada) nonchè la decadenza e prescrizione del credito azionato e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Municipia spa eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica degli atti presupposti di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
E' infatti dimostrato in atti come non vi sia prova della rituale notifica dell' atto prodromico a quello atto impugnato ovvero il preavviso di fermo.
Si condivide sul punto l'orientamento dominante della SC che, in particolare con sentenza n. 16412/2007 ha stabilito il seguente principio di diritto:
«La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà e l'onere di chiamare in causa l'ente creditore».
Il ricorso è pertanto fondato
Spese compensate atteso l'accoglimento per motivi estranei al merito.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE