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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19520/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19520/2025 v.g. promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
OG TI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARENA RAFFAELA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in TORINO il 11/01/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00057parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.05.2006 e l'8.09.2011. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10.02.2016. Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio minore alla madre, presso la di lei con residenza principale Per_2 presso la madre.
DISPONE che il figlio minore può incontrare il padre liberamente prendendo contatti Per_2 direttamente con lo stesso e previo accordo con la madre, considerata l'età del minore.
DISPONE a carico del Sig. assegno mensile dell'importo di euro 250,00, di cui euro 200,00 CP_1 a titolo di mantenimento per il solo figlio minorenne ed €. 50 a titolo di arretrati maturati a Per_2 tutto il 30.6.2025, con decorrenza dal mese di luglio 2025, somma da corrispondere alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, sino a quando il figlio non avrà raggiunto
[...] Per_2
l'indipendenza economica e sino a quando non sarà stato saldato l'importo dovuto per gli arretrati maturati al 30.6.2025. Importo omnicomprensivo anche delle spese straordinarie.
DÀ ATTO che la madre si impegna a comunicare immediatamente al padre la raggiunta indipendenza economica del figlio . Per_2
DÀ ATTO dell'accordo intercorso tra le parti con scrittura privata allegata sub documento n. 5, per il pagamento degli assegni di mantenimento arretrati per i figli, calcolati sino alla data delli 30.6.2025. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19520/2025 v.g. promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
OG TI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARENA RAFFAELA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in TORINO il 11/01/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00057parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.05.2006 e l'8.09.2011. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10.02.2016. Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio minore alla madre, presso la di lei con residenza principale Per_2 presso la madre.
DISPONE che il figlio minore può incontrare il padre liberamente prendendo contatti Per_2 direttamente con lo stesso e previo accordo con la madre, considerata l'età del minore.
DISPONE a carico del Sig. assegno mensile dell'importo di euro 250,00, di cui euro 200,00 CP_1 a titolo di mantenimento per il solo figlio minorenne ed €. 50 a titolo di arretrati maturati a Per_2 tutto il 30.6.2025, con decorrenza dal mese di luglio 2025, somma da corrispondere alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, sino a quando il figlio non avrà raggiunto
[...] Per_2
l'indipendenza economica e sino a quando non sarà stato saldato l'importo dovuto per gli arretrati maturati al 30.6.2025. Importo omnicomprensivo anche delle spese straordinarie.
DÀ ATTO che la madre si impegna a comunicare immediatamente al padre la raggiunta indipendenza economica del figlio . Per_2
DÀ ATTO dell'accordo intercorso tra le parti con scrittura privata allegata sub documento n. 5, per il pagamento degli assegni di mantenimento arretrati per i figli, calcolati sino alla data delli 30.6.2025. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.