Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 603
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta normativa

    La Corte rileva che è intervenuta una nuova normativa (art. 3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146) che, introducendo il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 20.9.1973, n. 602, stabilisce come regola generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. L'impugnazione è ammessa solo in casi specifici (pregiudizio per procedure di appalto, riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, perdita di benefici con la P.A.) che non ricorrono nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha confermato l'applicabilità della norma ai processi pendenti e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Nel presente giudizio di appello, nessun interesse ad agire in base al citato comma 4 bis è stato dimostrato o dedotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 603
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 603
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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