TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Paola, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento;
situazione di handicap grave”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.04.2025 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è parzialmente fondata e non necessita di ulteriori indagini istruttorie. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che l'assistibile risulta affetta da infermità che non sono tali da determinare un complesso patologico utile a dare luogo al diritto all'indennità di accompagnamento. Sotto tale profilo, il dott. CTU nominato nella suddetta fase, dopo Persona_1 aver del tutto significativamente rilevato: “Dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta e dall' esame obiettivo condotto in sede di visita peritale si evince che le forme patologiche che attualmente affliggono l' attrice sig.ra , Parte_1 possono sostanzialmente considerarsi le stesse già valutate nel precedente accertamento di verifica da parte della Commissione Medica di Legnano del 16 / 05 / 2024 nella cui seduta le è stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 100 % senza I.A. in quanto affetta da menomazioni croniche ed inemendabili con i comuni presidi terapeutici, ma ritenute di entità tale da non impedire l' autonomia personale nei comuni atti di vita quotidiana, valutazione dal sottoscritto ritenuta congrua per lo stato patologico all' epoca presente” ha in termini convincenti concluso nel senso di riconoscere “un grado di invalidità pari al 100 % senza necessità di accompagnamento”, nonché “i requisiti per il riconoscimento dello stato di handicap codificato dalla legge 104 / 92 art. 3 comma 3 dal mese di giugno 2024 ( duemila ventiquattro )”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo (difettando, peraltro, nuova documentazione sanitaria eventualmente utile a evidenziare un potenziale aggravamento della condizione di salute dell'assistibile), possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. L'esito parzialmente favorevole dell'accertamento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 29.04.2025, da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara che si trova nella condizione sanitaria di invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) senza necessità di accompagnamento e di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.n. 104/92 da giugno 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle spese di consulenza tecnica, CP_1 già liquidate con separato decreto. Lecce, 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Paola, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento;
situazione di handicap grave”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.04.2025 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è parzialmente fondata e non necessita di ulteriori indagini istruttorie. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che l'assistibile risulta affetta da infermità che non sono tali da determinare un complesso patologico utile a dare luogo al diritto all'indennità di accompagnamento. Sotto tale profilo, il dott. CTU nominato nella suddetta fase, dopo Persona_1 aver del tutto significativamente rilevato: “Dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta e dall' esame obiettivo condotto in sede di visita peritale si evince che le forme patologiche che attualmente affliggono l' attrice sig.ra , Parte_1 possono sostanzialmente considerarsi le stesse già valutate nel precedente accertamento di verifica da parte della Commissione Medica di Legnano del 16 / 05 / 2024 nella cui seduta le è stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 100 % senza I.A. in quanto affetta da menomazioni croniche ed inemendabili con i comuni presidi terapeutici, ma ritenute di entità tale da non impedire l' autonomia personale nei comuni atti di vita quotidiana, valutazione dal sottoscritto ritenuta congrua per lo stato patologico all' epoca presente” ha in termini convincenti concluso nel senso di riconoscere “un grado di invalidità pari al 100 % senza necessità di accompagnamento”, nonché “i requisiti per il riconoscimento dello stato di handicap codificato dalla legge 104 / 92 art. 3 comma 3 dal mese di giugno 2024 ( duemila ventiquattro )”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo (difettando, peraltro, nuova documentazione sanitaria eventualmente utile a evidenziare un potenziale aggravamento della condizione di salute dell'assistibile), possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. L'esito parzialmente favorevole dell'accertamento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 29.04.2025, da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara che si trova nella condizione sanitaria di invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) senza necessità di accompagnamento e di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.n. 104/92 da giugno 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle spese di consulenza tecnica, CP_1 già liquidate con separato decreto. Lecce, 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma