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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. e partita iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli (c.f. Parte_2
) e IE GI (c.f. ) con domicilio digitale agli indirizzi di C.F._1 C.F._2 posta elettronica certificata: - Email_1 Email_2
Attore
E
– (c.f. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f. P.IVA_3
(c.f.: rappresentata e difesa dagli Avvocati Gaetano ES Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. e IO IO ES (c.f. ) con domicilio digitale CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 agli indirizzi di posta elettronica certificata: – Email_3
Email_4
Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle causali illustrate e sulla scorta degli accertamenti e delle declaratorie a tal fine necessarie:
1) accertare e dichiarare:
i. il mancato rispetto delle regole procedurali previste dall'art. 108, d.l.gs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
pagina 1 di 20 ii. l'insussistenza dei presupposti legittimanti la risoluzione e, “in primis”, l'inadempimento dell'attrice in quanto i lavori non erano realizzabili secondo le prescrizioni progettuali;
iii. l'illegittimità della sospensione per violazione delle tempistiche ex art. 107, d.l.gs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
e, per l'effetto, disapplicare ai sensi dell'art. 5, legge n. 2248/1865 All E il provvedimento di risoluzione contrattuale adottato con la determina dirigenziale del 2 gennaio 2024, n. 1;
2) accertare e dichiarare, per le medesime causali sub. i); sub. ii); sub. iii); sopra esposte, la responsabilità del committente pubblico e, per l'effetto, dichiarare ex art. 1460 c.c. la risoluzione del contratto sottoscritto “inter partes”in danno dell'
[...]
Controparte_1
3) accertare e dichiarare, l'eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. del quadro economico dell'appalto conseguenzialmente alle causa di forza maggiore individuate nel COVID-19 e nel conflitto bellico ucraino – russo e, per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in danno del committente convenuto;
4) accertare e dichiarare, per le causali sub. i); sub. ii); sub. iii); sopra esposte, nonché per l'eccessiva onerosità ex art. 1467
c.c. il diritto dell'attrice al riconoscimento del risarcimento danno quantificato secondo le riserve esplicate nello stato di consistenza dei lavori del 7 febbraio 2024 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento Controparte_1 di:
i. € 310.990.34 in accoglimento della riserva n. 1, così ripartita:
1.A.) Spese generali = € 118.602,09; 1.B.) Oneri della sicurezza = € 64.583,56; 1.C. Mancato guadagno e percezione dell'utile = € € 23.690,22 - € 34.563,15; 1.D. = €
51.831.72 per il danno curriculare;
1.E. = € 17.719,60 a titolo di perdita di “chance”;
ii. € 39.966,95 in accoglimento della riserva n. 2;
iii. € 70.878,43 in accoglimento della riserva n. 3;
o del diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche – se del caso – in via equitativa ex art. 1226 c.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c., a decorrere pro quota al più tardi dalla data di sottoscrizione con riserva dello stato di consistenza dei lavori.
Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa. Controparte_1
Si insiste nell'indefettibile ammissione della C.T.U. richiesta con la citazione e la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., nonché con l'istanza ex art. 177 c.p.c. poiché la controversia è incentrata su elementi tecnici ingegneristici che richiedono il vaglio di un professionista di comprovata esperienza.
Nello specifico, gli elementi tecnici su cui si basa l'odierno procedimento concernono, in estrema sintesi, l'accertamento degli errori progettuali per cui è causa.
Controparte_1
“Respingersi le domande tutte ex adverso proposte. Con vittoria delle spese di lite”
pagina 2 di 20
Controparte_2
Piaccia al Giudice Unico del Tribunale:
a) accertare e dichiarare che nel caso di accertata fondatezza delle domande attrici le polizze non possono essere escusse;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di regresso della istante ai sensi dell'art. 1950 c.c., dell'art. 3 delle
Condizioni Generali di polizza e della coobbligazione, per il caso in cui la stessa effettui qualsivoglia esborso, con ogni conseguenziale pronuncia di condanna.
c) accertare e dichiarare il diritto della di essere liberata dalle due polizze e per il caso di Controparte_2 inadempimento condannare la società attrice alla costituzione di idonea cauzione reale, nonché al risarcimento dei danni. d) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 13 L. 247.2012 CPA ed IVA secondo legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha convenuto in giudizio e Parte_3 Controparte_1 [...]
esponendo che, con contratto di appalto del 29 luglio 2022, l Controparte_2 Controparte_1 le affidava i lavori per la “Ricostruzione di ex edificio rurale già recuperato ad uso bivacco, distrutto da
[...] incendio, sito ad Alpe Vald (Comune di S. Maria Maggiore)”, per un importo di € 354.392,16 e che con determina dirigenziale n. 1 del 2 gennaio 2024, l'ente risolveva il contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 d.l.gs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti motivi:
- esecuzione, dalla consegna dei lavori alla sospensione degli stessi, di lavorazioni equivalenti al 15% circa del valore contrattuale e parzialmente in difformità al progetto (mancata planarità delle fondazioni accertata con rilievo tacheometrico);
- mancata ripresa dei lavori e inottemperanza agli ordini di servizio;
- mancato avvio delle lavorazioni d'officina funzionali alla realizzazione delle componenti strutturali della nuova costruzione;
- per non avere, l'impresa appaltatrice, affrontato e gestito gli aspetti logistici specificamente posti dal lavoro in montagna, con cognizione chiara delle difficoltà del luogo, degli apprestamenti di sua responsabilità necessari a superarle, dei vincoli di accessibilità del cantiere e del coordinamento da attuare tra pluralità di lavorazioni previste dal progetto e attività dell'elicottero.
A seguito della risoluzione, l'ente escuteva la polizza per l'anticipazione contrattuale e la polizza definitiva, nn. 1027443214 e 1027444992, per complessivi € 120.403,73. In data 7 febbraio 2024 le parti redigevano lo stato di consistenza dei lavori sottoscritto con riserva. In particolare, con le riserve apposte sul verbale di consistenza, richiamata l'illegittima prosecuzione della sospensione dei lavori, rivendicava: i danni patiti a causa della sottoproduzione di cantiere correlata all'inefficace impiego della propria organizzazione produttiva e all'anomalo svolgimento dei lavori durante l'intero processo esecutivo di appalto, nonché la mancata contabilizzazione dei noleggi e i maggiori oneri per riequilibrare il sinallagma contrattuale. Tanto premesso, ha esposto che il provvedimento di risoluzione adottato dall'ente convenuto è illegittimo, in quanto, alla luce della cronistoria degli antefatti di causa, quale risultante dalle comunicazioni intercorse tra le parti, elencate in citazione, nessun grave inadempimento poteva essere a sé imputato, essendo, configurabile un grave inadempimento della stazione appaltante. In particolare, ha allegato i seguenti gravi inadempimenti dell' Controparte_1
pagina 3 di 20 - violazione dell'art. 108, d.l.gs. n. 50/2016 ss.mm.ii., non essendo stato rispettato l'iter prescritto dalla norma;
- protrazione eccessiva della sospensione dei lavori, oltre i limiti normativi;
sul punto ha esposto che l'art. 107, comma 2 c.c.p. prevede che qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque, quando superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, la sospensione dei lavori era durata 210 giorni, ovvero 30 giorni in più rispetto il termine di ultimazione dei lavori pattuito in 180 giorni;
- incompletezza del progetto fornito dall'ente committente con specifico riferimento alle lavorazioni impiantistiche, motivo per il quale era stata costretta a richiedere l'adozione di apposita perizia di variante di adeguamento progettuale degli impianti, risultando gli impianti incoerenti rispetto al quadro normativo vigente;
- inadempimento dell'obbligo di revisione del quadro economico dell'appalto per riequilibrare il sinallagma contrattuale;
sul punto ha esposto che: il quadro economico dell'appalto era stato redatto sulla base dei prezzari antecedenti il COVID-19 e il conflitto bellico ucraino – russo, eventi questi ultimi che avevano inciso significativamente sul valore dei materiali;
in particolare, i materiali maggiormente utilizzati dall'appaltatrice - come l'acciaio, il cemento, il rame, le strutture in legno - avevano subito un incremento medio del 150% rispetto al prezzo indicato nel computo metrico dell'appalto; analogamente era accaduto per il costo dell'elicottero, quale unico mezzo di locomozione per raggiungere il cantiere, come risultante dal confronto tra il computo metrico e i costi contabilizzati con il 2 S.A.L.; l'art. 106, comma 1, lett. c), D.l.gs. n. 50/2016, modificato dall'art. 7, D.L. 30 aprile 2022 n. 36, prevede l'onere a carico della stazione appaltante di adeguare i corrispettivi contrattuali alle
“circostanze impreviste e imprevedibili” e l'ANAC con delibera del 11 maggio 2022 n. 227 aveva osservato che i predetti eventi sono ascrivibili a cause di forza maggiore;
il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto “aiuti”) e l'art. 7, commi 2-ter e quater del d.l. 36/2022, prevedono l'obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nel 2022 (poi esteso anche al 2023 dalla L. n. 197/2022) sulla base dell'aggiornamento dei prezziari regionali adottando, eventualmente, apposita perizia di variante per rincaro materiali ex art. 106, comma 1, lett. c) c.c.p.; in ogni caso, la committente pubblica, in conformità agli obblighi di correttezza e buona fede e al dovere di cooperazione, avrebbe dovuto rilevare che la valutazione di sostenibilità e remuneratività condotta in sede di verifica di congruità dell'offerta era riferita ad un contesto non più attuale per effetto dell'inattualità dei prezzi utilizzati, con conseguente necessità di procedere al riequilibrio contrattuale. Ha chiesto, pertanto, accertare e dichiarare anche la risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente convenuto ovvero eccessiva onerosità sopravvenuta. In punto di danni, ha esposto che, in ragione degli inadempimenti dell'ente e dell'illegittimo provvedimento di risoluzione contrattuale, ha patito i seguenti danni, riportati sullo stato di consistenza dei lavori del 7 febbraio 2024 iscritti con la riserva n. 1:
pagina 4 di 20 - maggiori spese generali, quantificate in complessivi € 118.602,09, in ragione dell'importo giornaliero di € 412,7 moltiplicato per 449 giorni, intercorsi tra la sospensione dei lavori in data 24.11.2022 e la data di apposizione della riserva;
- maggiori oneri per la sicurezza, quantificati in € 64.583,56, in ragione dell'importo contrattuale medio giornaliero di € 144,44 moltiplicato per 449 giorni, intercorsi tra la sospensione dei lavori in data 24.11.2022 e la data di apposizione della riserva;
- mancato guadagno quantificato in € 23.690,22, corrispondente a quattro quinti dell'importo contrattuale residuo;
- danno curricolare quantificato in € 51.831.72, corrispondente al 20% del danno sopportato a causa dell'anomalo andamento dei lavori;
- perdita di chances, quantificata in € 17.719,60, pari al 5% dell'importo contrattuale. iscritti con la riserva n. 2 e pari a € 39.966,95, per non avere l'ente riconosciuto il costo del noleggio delle attrezzature presenti in cantiere, dalla data di sospensione dei lavori sino all'esplicitazione delle riserve;
iscritti con la riserva n. 3, per l'importo di € 70.878,43, avendo diritto al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per l'innalzamento dei prezzi applicati per i materiali e per il trasporto dei medesimi con elicottero, quantificato nel 20% del corrispettivo contrattuale. 2. Con ricorso cautelare in corso in causa, depositato in data 13.5.2024, l'attrice ha chiesto inibirsi alla il pagamento all' Controparte_2 Controparte_1
- in forza della polizza fideiussoria n. n. 1027444992 a garanzia della restituzione dell'anticipazione, in via principale, della intera somma richiesta dall' pari all'importo di € Controparte_1
63.271,73 in ragione dei lavori eseguiti e degli oneri della sicurezza sostenuti durante la sospensione illegittima dei lavori, in via subordinata, dell'importo eccedente € 61.531,44, pari al valore dei lavori già eseguiti risultanti dal primo e secondo SAL;
- in forza della polizza n. 1027443214 a garanzia dei danni, dell'intero importo richiesto dall'
[...]
per mancanza di prova del pregiudizio subito e le spese sostenute Controparte_1 conseguenzialmente alla risoluzione del contratto. L' si è costituito per il procedimento cautelare con comparsa in data Controparte_1
30.4.2024 (reiterata in data 6.5.2024). Con ordinanza in data 20.6.2025 l'istanza cautelare è stata rigettata. 3. In data 18.7.2024 si è costituito nel giudizio a cognizione piena l che ha Controparte_1 argomentato, ripercorrendo tutte le comunicazioni intercorse tra le parti, che:
- il termine di quarantacinque giorni di sospensione dovuto alle condizioni climatiche scadeva il 07.01.2023, ma a quella data non era possibile riprendere i lavori;
il termine massimo di sospensione di sei mesi sarebbe scaduto il 24.05.2023, ma già in data 05.04.2023 il RUP segnalava al DL e per conoscenza all'appaltatore, l'imminente messa in funzione dell'acquedotto di Alpe Vald da parte dei Carabinieri Forestali e richiedeva, entro e non oltre i successivi 7 gg, la trasmissione del cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni ancora da eseguire da parte dell'impresa, di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) del DM 7 marzo 2018, n. 49 e all'art. 32 del CSA, verificato dal DL;
a fronte di numerose richieste del RUP, l'appaltatore non aveva fornito il cronoprogramma aggiornato delle Contr opere, in un primo momento, adducendo la necessità di verifiche in cantiere e d'incontro con e DL e, successivamente, per un ritardo negli accordi con il fornitore della carpenteria lignea;
infine, il programma trasmesso dall'impresa con la PEC del 19.06.2023 risultava non dettagliato, distribuito su due anni e dunque ben oltre i termini contrattuali, privo di riscontro in merito pagina 5 di 20 all'effettivo avvio delle forniture (ordinativi) e alle motivazioni a sostegno della proposta dilatazione dei tempi contrattuali;
- la richiesta dell'appaltatore di una revisione dei prezzi non era stata accolta per l'anno 2022, ma era stata accolta per i costi ancora da sostenere nel 2023; infatti per il 2022 la revisione non poteva essere accordata, in quanto a luglio 2022 i lavori per la ricostruzione del fabbricato di Vald non erano nemmeno stati avviati;
inoltre, alla data del 26.6.2023 non era pervenuta alcuna richiesta di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) per la compensazione dei costi sostenuti nel 2022; in merito ai costi ancora da sostenere, a partire dall'anno successivo a quello di presentazione dell'offerta, con PEC del 09.03.2023 era stata garantita all'appaltatore l'applicazione della compensazione dei prezzi a partire dai SAL contabilizzati nell'anno solare 2023, sebbene condizionata all'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma;
la stazione appaltante, invero, non aveva considerato un mero “adeguamento del prezzario del contratto d'appalto”, bensì l'adozione di variante sulla scorta di precisi e concreti elementi forniti dall'appaltatore in relazione alla complessiva organizzazione delle lavorazioni, che tuttavia mai erano stati forniti. Ha aggiunto che all'incontro del 26.07.2023, convocato in esito alla proposta di risoluzione bonaria avanzata dall'impresa, la proposta della stessa impresa era stata di riprendere i lavori, non di addivenire alla risoluzione del contratto;
a seguito della riunione, l'appaltatore aveva trasmesso un sintetico programma dei lavori, difforme rispetto a quanto concordato nell'incontro - nel corso del quale era stato concordato il completamento dell'edificio al rustico entro l'anno 2023 - condizionato all'adeguamento prezzi voli elicottero, aggiornamento prezzi, redazione di variante per aggiornamento progetto, senza produrre alcun elemento conoscitivo utile per la redazione di una variante di aggiornamento del progetto;
successivamente, l'impresa non aveva più ripreso i lavori, non ottemperando a quanto richiesto con l'ordine di servizio n. 2 del 17.08.2023 e all'ordine di servizio n. 3 del 24.10.2023 con cui gli era stata ordinata la ripresa dei lavori. In relazione alla dedotta violazione dell'art. 108 ha esposto che con pec del 19.12.2023 l'appaltatrice era stata convocata sia ai sensi dell'art. 108, comma 4, ultimo periodo che ai sensi dell'art. 108, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, stante la coincidenza delle circostanze da accertarsi in contraddittorio con l'appaltatore, in ragione della mancata esecuzione di lavori a far data dal verbale di ripresa del 26.06.2023. Ha di seguito contestato i conteggi effettuati dalla società attrice e ha concluso per il rigetto della domanda. 4. Con comparsa di costituzione – intervento – riconvenzionale depositata in data 18.7.2024, si è costituita la che ha esposto di essere stata convenuta senza la formulazione di specifiche domande Controparte_2 nei propri confronti, ma di aver rilasciato a favore dell'ente una polizza ai sensi dell'art. 35 comma 18 Dlgs. 50.2016 a garanzia del buon fine della anticipazione erogata e una polizza ai sensi dell'art. 124 del DPR 5.10.2010 n. 207 comma 2, c.d. definitiva, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Verbania ai sensi dell'art. 3 lett. f - Dlgs. 168.2003 in favore della sezione specializzata, Tribunale delle Imprese presso il Tribunale Milano, trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici. In punto di fatto ha esposto che la polizza n. 1027443214, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, era stata progressivamente svincolata, in ragione delle lavorazioni eseguite dall'impresa, mentre la polizza emessa a garanzia del buon fine della anticipazione era operante solo per la parte di anticipazione non recuperata. Ha esposto che la garanzia è riconducibile allo schema della fideiussione, per cui ha chiesto di accertare che:
- nel caso di accertata fondatezza delle domande attrici, le polizze non possono essere escusse;
pagina 6 di 20 - ai sensi dell'art. 1950 c.c. sussiste il diritto di regresso dell'assicurazione nei confronti dell'attrice;
- stante l'applicabilità dell'art. 1953 c.c. rafforzato dall'art. 4 delle condizioni di polizza ed avendo il creditore messo in mora l'impresa, sussiste il diritto dell'assicurazione all'accertamento e alla dichiarazione che ha diritto di essere liberata dalle due polizze e, per il caso Controparte_2 di inadempimento, ha chiesto condannare la società attrice alla costituzione di idonea cauzione reale, nonché al risarcimento dei danni. Contr 5. Confermata l'udienza fissata in citazione, la nella memoria primo termine ha precisato l'eccezione di incompetenza, indicando come competente il Tribunale delle Imprese presso il Tribunale Torino. L'ente , nella memoria primo termine, con riguardo alla polizza per l'anticipazione, ha confermato CP_1
l'avvenuto parziale recupero dell'anticipazione al momento della liquidazione del secondo SAL, ma ha contestato i conteggi esposti dall'assicurazione, esponendo:
- di aver corrisposto all'impresa l'importo di € 70.878,43 a titolo di anticipazione;
- di aver potuto recuperare, ai sensi dell'art. 35, comma 18 D.Lgs. n. 50/2016, dalla liquidazione dei lavori eseguiti solo il 10% del corrispettivo per le opere contabilizzate con i SAL (pari € 54.097,26) e dunque solo l'importo di € 10.819,45 e di aver, pertanto, corrisposto all'impresa l'ulteriore importo per l'esecuzione delle opere di € 43.007,32;
- di avere pertanto diritto alla restituzione dell'importo di € 64.426,55 (€ 70.878,43 - € 10.819,45 = € 60.058,98 quale quota residua di anticipazione oltre interessi legali). Con riguardo alla polizza definitiva ha confermato l'automatica riduzione percentuale della polizza, precisando che il valore ancora assicurato escutibile dal è pari a € 47.921,68 derivante dalla riduzione CP_1 Pers della somma garantita (€ 57.132,00) in misura proporzionale (12,14%) a quanto liquidato con i (€ 29.056,88). Ha precisato che dopo l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare l'ente non ha dato corso a solleciti nei Contr confronti di che alcuna somma era stata ancora incamerata dal a valere sulle citate polizze. CP_1
5.1. All'udienza del 8.11.2024, rigettata l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla parte attrice, in quanto di natura esplorativa, “non essendo stati evidenziati, né potendosi evincere dagli atti di causa, i profili in relazione ai quali sussista la necessità di un approfondimento istruttorio di carattere tecnico”, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. per il 16.9.2025, con i termini di cui ai numeri 1 e 2 all'art. 189 c.p.c., sino al 17.6. 2024 per il deposito delle note scritte di cui al n. 1 e sino al 17.7.2024 per il deposito della comparsa conclusionale di cui al n.
2. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte. 5.2. Con istanza in data 23.5.2025 la parte attrice ha chiesto revocarsi l'ordinanza di fissazione dell'udienza per la discussione orale, chiedendo demandarsi ad un CTU l'accertamento: i. delle cause di sospensione dei lavori e la loro legittimità, unitamente all'effettiva cessazione delle fattispecie di sospensione delle opere;
ii. le circostanze che hanno effettivamente impedito la ripresa dei lavori con indicazione delle responsabilità attribuibili alle parti contendenti;
iii. con obiettività ed equità, la conformità dei lavori di impiantistica alla normativa vigente all'epoca dei fatti e, conseguentemente, vagliare se il progetto esecutivo, in particolare la relazione sugli impianti, preveda la realizzazione di un impianto conforme alla normativa di settore;
iv. sotto connesso profilo a quello che precede, se sussistano i presupposti per l'adozione della perizia di variante ex art. 106, c.1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. giustificata dal rinnovato quadro normativo applicabile agli interventi tecnici;
v. infine, la congruità del quadro economico dell'appalto ai prezzi correnti soprattutto relativamente al costo dell'elicottero. Rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza, è stata confermata l'udienza del 16.9.2025 fissata per la discussione e la rimessione in decisione.
pagina 7 di 20 6. Sull'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle imprese L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Verbania per essere competente il Tribunale delle Imprese di Contr Torino, formulata dalla va rigettata. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett f) del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti in materia di “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”. Nel caso di specie, il bando del 7.4.2022 prevedeva per la ricostruzione dell'ex edificio rurale sito ad Alpe Vald un importo complessivo di € 470.500,00 di cui € 445.500,00 a base d'asta ed € 26.000,00 quali oneri per la sicurezza. Trattasi, pertanto, di appalto che non ha rilevanza comunitaria, in quanto di valore inferiore a € 5.225.000, soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori pubblici prevista dall'art. 35 comma 1 del d.lgs 50/2016, vigente all'epoca del bando.
7. Sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del
[...]
[...] ha proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento Controparte_4 dell' deducendo i seguenti gravi inadempimenti dell'Ente Parco: CP_1
1. la sospensione illegittima oltre i limiti normativi;
2. l'incompletezza del progetto con riferimento alle lavorazioni impiantistiche;
3. l'inadempimento dell'obbligo di revisione del quadro economico dell'appalto per riequilibrare il sinallagma contrattuale;
4. la violazione dell'art. 108, d.l.gs. n. 50/2016. 7.1. L'attrice ha argomentato che l'art. 107, comma 2 c.c.p. prevede che, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, la sospensione dei lavori era durata 210 giorni, ovvero 30 giorni in più rispetto il termine di ultimazione dei lavori pattuito in 180 giorni. Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti emergono i seguenti elementi:
- la sospensione dei lavori era stata disposta in data 24.11.2022 a causa delle avverse condizioni climatiche in periodo invernale ad una quota di 1.400 metri (doc. 13 ); CP_1
- alla data della sospensione l'impresa aveva maturato ritardi rispetto al cronoprogramma: come si legge nel provvedimento di risoluzione, non contestato sul punto: “l'appaltatore, dalla consegna dei lavori (05.08.2022) alla sospensione n. 1 (24.11.2022) aveva utilizzato 111 (centoundici) giorni contrattuali per realizzare lavorazioni equivalenti al 15% circa del valore contrattuale, parte delle quali eseguite in difformità al progetto (mancata planarità delle fondazioni accertata con rilievo tacheometrico)”;
- in data 5.4.2023 il RUP aveva comunicato la cessazione della causa di sospensione e richiesto all'impresa la trasmissione del cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni ancora da eseguire da parte dell'impresa (doc. 16 ); CP_1
- in data 26.04.2023 (circostanza allegata dall'ente convenuto e rimasta incontestata) si era tenuto un incontro a mezzo videoconferenza - alla presenza della Dirigente dell'Ente, del RUP, del DL, dell'Appaltatore e del Direttore Tecnico del medesimo – nel corso del quale emergeva quanto segue: pagina 8 di 20 a) errata esecuzione delle fondazioni in calcestruzzo (assenza di planarità, accertata con rilievo tacheometrico), valutata rimediabile dal DL, a condizione di adottare - nell'esecuzione dell'ancoraggio di ciascun elemento della carpenteria metallica di sostegno del piano primo - soluzione progressivamente correttiva dello scarto di 25-30 cm registrato lungo lo sviluppo delle fondazioni;
b) stato ancora interlocutorio dell'individuazione delle maestranze e dei fornitori da parte dell'impresa, con particolare riferimento alla carpenteria metallica (a seguito d'interruzione dell'interlocuzione con fornitore precedentemente contattato), alla struttura in legno e alla copertura in piode;
nulla si diceva in merito agli impianti previsti dal progetto. Inoltre, all'incontro emergeva: la disponibilità dell'impresa alla ripresa dei lavori, indicativamente a fine giugno 2023, subordinata alla:
- adozione di variante per l'aggiornamento dei prezzi del progetto al Prezzario Regione Piemonte – Marzo 2022, adottato con D.G.R. n.
5-4722 del 04.03.2022 (B.U. n. 10 so. n. 3 del 10.03.20), in data precedente all'avvio della gara d'appalto dei lavori;
- rimodulazione dei tempi d'intervento dell'elicottero, in ragione di vincoli di carico per l'effettuazione del lavoro aereo necessario al trasporto e alla posa delle strutture del fabbricato;
la disponibilità dell'Ente Parco alla valutazione delle pretese dell'impresa condizionata alla previa:
- presentazione, entro la prima decade di maggio, del già richiesto programma dettagliato dei lavori, conforme al cronoprogramma di progetto e rispettoso del vincolo di ricostruzione del rifugio di Alpe Vald entro l'anno, vincolante per la liquidazione del saldo del risarcimento riconosciuto da
[...]
(€ 160.440,00); CP_5
- trasmissione di elementi di riscontro dell'avvio degli ordinativi delle forniture e dell'ingaggio delle maestranze;
- concreta illustrazione dell'operatività prevista e delle rotazioni di elicottero ipotizzate per le lavorazioni, volta a circostanziare la richiesta di rimodulazione dei tempi d'intervento dell'elicottero e a motivare l'eventuale assunzione di variante;
- in data 08.05.2023 (doc. 17 ), l'impresa, tramite il direttore tecnico, informava il DL, CP_1
RUP e il Dirigente dell'Ente di un ritardo negli accordi con il fornitore della carpenteria lignea, confermando l'impegno dell'appaltatore ad un tempestivo aggiornamento e al conseguente invio del richiesto programma dettagliato dei lavori;
- in data 19.06.2023 l'impresa contestava la legittimità della sospensione dei lavori in quanto disposta in relazione ad un evento prevedibile e proponeva, quale condizione per la prosecuzione dell'opera, di poter eseguire le strutture in ferro legno e tetto in piode entro il mese di ottobre e di poter riprendere i lavori nel mese di maggio/giugno 2024 (doc. 18 ); CP_1
- in data 24.6.2023 (doc. 19 ) il RUP chiedeva l'immediata ripresa dei lavori, respingendo CP_1 ogni addebito di responsabilità;
- con verbale in data 26.6.2023 (doc. 20 ) il direttore dei lavori disponeva la ripresa dei CP_1 lavori indicando quale termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 3.9.2023; pagina 9 di 20 - con successivo O.d.S. n. 1 del 28.06.2023 (doc. 21 ), il direttore dei lavori ordinava CP_1 all'impresa la trasmissione del programma dettagliato delle lavorazioni restanti entro i successivi 5 giorni e l'esecuzione dei voli di accesso al cantiere secondo la traiettoria prescritta dal , CP_1 rinviando a successiva verifica l'eventuale necessità di compensazione dei maggiori costi di elicottero conseguenti alla prescrizione formulata;
- a seguito di comunicazioni dell'attrice, con cui minacciava in caso di mancata risoluzione bonaria di agire per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Ente in ragione della prevedibilità Contr della causa di sospensione, con pec in data 14.7.2023 il chiedeva all'appaltatore – ponendo in copia – la restituzione dell'anticipazione. Controparte_2
Orbene, a fronte delle citate circostanze, l'inadempimento dell'attrice è documentale. L'attrice già aveva maturato un ritardo alla data della sospensione (circostanza incontestata), né si evidenziano profili di illegittimità della sospensione dei lavori sino al mese di aprile. L'illegittimità della sospensione, contestata in un primo momento dall'attrice con la comunicazione in data 19.6.2023 e con le successive lettere di “messa in mora”, non è stata dedotta con l'atto di citazione, in cui l'attrice ha lamentato esclusivamente la illegittimità della protrazione della durata di sospensione dei lavori e la illegittimità “sopravvenuta” della sospensione. In ogni caso, la contestazione della legittimità della sospensione, formulata dall'attrice con le lettere di contestazione del 19.6.2023 e successive, era infondata, essendo evidente che trattavasi di sospensione necessaria, in ragione delle condizioni climatiche che rendevano impossibile il lavoro in montagna, già considerata nel capitolato speciale di appalto (34 comma 2 capitolato speciale di appalto e doc. 24 dell'ente convenuto). Con riguardo al comportamento dell'attrice nel mese di aprile, va osservato, in linea generale, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale “ In tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione é quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 18897 del 11/09/2020). Il principio si ritiene applicabile anche nel caso di specie, laddove viene in rilievo un ritardo nella ripresa dei lavori a seguito della sospensione, tenuto conto dell'espressa previsione contenuta nell'art. 107 del codice appalti all'epoca vigente, il quale prevede che: “Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi” e della previsione contenuta nell'art. 33 punto 1 del capitolato speciale, in forza della quale: “Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili all'amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto”. Orbene, nel caso di specie, l'impresa al momento della comunicazione della cessazione della causa di sospensione (riapertura dell'acquedotto di Alpe Vald comunicatale in data 5.4.2023) non ha chiesto di recedere dal contratto senza indennità per superamento del periodo di massimo di sospensione, né risulta pagina 10 di 20 che l'ente convenuto abbia imposto la prosecuzione dei lavori, essendo piuttosto emersa la disponibilità dell'impresa a riprendere i lavori nel mese di giugno (accettata dall'ente). Per questo motivo, anche la mancata adozione di un provvedimento formale di ripresa dei lavori non è CP_ imputabile all convenuto. Invero, l'adozione del provvedimento formale di ripresa dei lavori avrebbe richiesto una rideterminazione del programma dei lavori, in conformità all'art. 107, il quale al comma 3 prevede che, cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e “indica il nuovo termine contrattuale”, sicché, a fronte del mancato invio del cronoprogramma, il RUP non avrebbe mai potuto indicare la data di ultimazione dei lavori al momento della relativa ripresa. La deduzione dell'attrice in forza della quale il RUP avrebbe potuto fare riferimento all'originario cronoprogramma è infondata. Già prima della sospensione l'impresa aveva maturato ritardi rispetto al predetto cronoprogramma (come si legge nel provvedimento di risoluzione, “l'appaltatore, dalla consegna dei lavori (05.08.2022) alla sospensione n. 1 (24.11.2022) aveva utilizzato 111 (centoundici) giorni contrattuali per realizzare lavorazioni equivalenti al 15% circa del valore contrattuale, parte delle quali eseguite in difformità al progetto (mancata planarità delle fondazioni accertata con rilievo tacheometrico”) e nel presente giudizio l'attrice ha osservato che i predetti ritardi avrebbero potuto essere recuperati nel corso delle lavorazioni fermo il termine finale di completamento dei lavori pattuito. Ciò posto, tenuto conto del ritardo già maturato, giammai sarebbe stato realistico il riferimento, al momento della ripresa dei lavori, al cronoprogramma iniziale;
inoltre, tenuto conto della possibilità (affermata da parte attrice) di recuperare il ritardo, non si vede per quale motivo non siano state indicate all'ente convenuto le modalità con cui ciò sarebbe avvenuto, utilizzando il tempo “contrattuale” rimanente, attraverso la formulazione di un cronoprogramma aggiornato. Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'impresa, non avrebbe potuto recupere il ritardo, tanto che il successivo programma inviato dall'impresa con pec del 19.06.2023 confermava la impossibilità per l'attrice di concludere i lavori nel termine previsto di 180 giorni, avendo l'attrice proposto di concludere i lavori nel secondo semestre del 2024. A ciò va aggiunto che, all'incontro del mese di aprile, l'attrice aveva prospettato l'adozione di una variante di aggiornamento prezzi ma, pur a fronte della disponibilità manifestata dall'ente, non ha ottemperato alla richiesta del RUP di trasmissione degli elementi di riscontro dell'avvio degli ordinativi delle forniture e dell'ingaggio delle maestranze e di una “concreta illustrazione dell'operatività prevista e delle rotazioni di elicottero ipotizzate per le lavorazioni, volta a circostanziare la richiesta di rimodulazione dei tempi d'intervento dell'elicottero e a motivare l'eventuale assunzione di variante”. Infine, l'impresa non ha sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 26.6.2023. È, dunque, documentale che la parte attrice, al venire meno della causa della sospensione dei lavori, avesse manifestato la volontà di prosecuzione dei lavori, che non fosse in grado, tuttavia, di rispettare i termini contrattuali e che, per questo motivo, avesse sostanzialmente abbandonato il cantiere, condizionando la prosecuzione dei lavori al rispetto delle tempistiche, da sé unilateralmente determinate in violazione del termine contrattuale con sostanziale riconoscimento della propria morosità. 7.2. È infondata anche l'ulteriore doglianza di parte attrice relativa all'impossibilità di riprendere i lavori per gli errori progettuali relativi agli impianti. Riprendendo la cronologia degli eventi, è incontestato che al successivo incontro del 26.07.2023 – destinato ad una risoluzione bonaria della controversia sollecitata dalla medesima impresa appaltatrice - l'attrice aveva proposto all' di riprendere i lavori e che nel corso dell'incontro le parti avevano CP_1 concordato di completare l'edificio al rustico entro l'anno 2023 in modo da consentire all'ente di percepire pagina 11 di 20 l'indennizzo dalla È, inoltre, incontestato che l'impresa avrebbe dovuto trasmettere in tempi brevi CP_6 il proprio programma, “coerente con le intese raggiunte”. Tuttavia, l'impresa con successiva comunicazione del 8.08.2023, ancora una volta:
- proponeva un programma generico e peggiorativo rispetto a quello proposto in precedenza con comunicazione del 19.06.2023, rinviando il montaggio della struttura in legno, completa di tetto e piode al mese di aprile 2024;
- subordinava la ripresa dei lavori “all' adeguamento prezzi voli elicottero, aggiornamento prezzi, redazione di variante per aggiornamento progetto”. Il direttore dei lavori non accettava il cronoprogramma proposto, in quanto sulla base delle indagini eseguite e degli accordi raggiunti, sarebbe stato possibile realizzare al rustico il fabbricato entro il 2023. Pertanto, formulava l'ordine di servizio n. 2 del 17.08.2023 (Allegato 30), ordinando all'impresa appaltatrice di:
- rivedere il cronoprogramma delle lavorazioni, disponendo che fosse opportunamente dettagliato, che fosse prevista l'esecuzione delle opere relative alla carpenteria metallica, alla struttura in legno e alla copertura entro l'anno 2023 e che ne fosse trasmessa copia al DL e al RUP entro il 30.08.2023;
- di trasmettere i disegni di officina, le documentazioni e certificazioni previste dal capitolato speciale di appalto per le verifiche degli elementi strutturali metallici;
- la ripresa delle lavorazioni propedeutiche alla posa della carpenteria metallica e il deposito degli elementi di carpenteria metallica in area limitrofa al cantiere;
- di fornire i contratti di subappalto per la realizzazione della struttura lignea e della copertura. Con il medesimo ordine di servizio comunicava che il raggiungimento del cantiere a mezzo elicottero non era più soggetto a rotte specifiche con decadenza della prescrizione imposta con ordine di servizio n. 1 relativamente alle rotte. In seguito:
- l'attrice formulava cronoprogramma in data 1.9.2023, coerente con l'accordo e con le richieste dell'ente, accettato da quest'ultimo in data 5.9.2025 (doc. 31 e 32 ); CP_1
- l'attrice trasmetteva al direttore dei lavori i disegni della carpenteria metallica, ma il direttore dei lavori con comunicazione in data 15.9.2023 (doc. 34 di parte convenuta) rilevava la insufficienza della generica indicazione “getto di livellamento” a risolvere il problema della non planarità delle fondazioni, esponeva la necessità, in ogni caso, di procedere ad una verifica statica delle colonne e di indicare il prodotto che sarebbe stato utilizzato per il getto di livellamento per le necessarie verifiche ed evidenziava la mancanza delle indicazioni e dei dettagli dei collegamenti. Inoltre, in considerazione della richiesta di subappalto, segnalava la necessità di provvedere all'invio del POS della subappaltatrice;
- con comunicazione del 22.9.2023 (doc. 37 parte convenuta) l'attrice, a mezzo dei propri legali, nel contestare il contenuto del cronoprogramma da sé proposto, evidenziava per la prima volta: “nulla si dice in ordine alla redazione della necessaria perizia di variante, con particolare riferimento agli impianti che, come previsto in progetto sono irrealizzabili”;
- nella relazione del direttore dei lavori del 25.9.2023 (doc. 38 di parte convenuta) si legge: 1) È errato quanto indicato al settimo capoverso: il cronoprogramma presentato dall'avv. Gazzarra in data 01.09.2023, COMPRENDE TUTTE le lavorazioni in copertura, anche quelle accessorie, nello specifico il manto in piode e le lattonerie. Non si capisce come possa negare tale evidenza assolutamente chiara ed inequivocabile.
pagina 12 di 20 2) In merito alla necessità di predisporre una perizia di variante “con particolare riferimento agli impianti”, è la prima volta che ne sento parlare, considerando anche tutti i colloqui informali intrattenuti con l'Appaltatore e con tutti i sui rappresentanti. Non ho idea a cosa si riferisca, quali impianti e perché necessitino di una variante.
3) In merito alla fornitura della carpenteria metallica e della sua messa in produzione, si ricorda che il sottoscritto, con PEC del 15.09.2023, ha richiesto tutta una serie di integrazioni/approfondimenti tecnici agli elaborati grafici ricevuti il giorno precedente dall'Appaltatore. Manca la definizione chiara di come verrà risolto l'errore della non planarità delle fondazioni.
- nella successiva relazione del direttore dei lavori del 10.10.2023 (doc. 41 di parte convenuta) ancora si legge: In merito alla richiesta della necessità di predisporre una perizia di variante relativa agli impianti
“che così come progettati sono irrealizzabili”, si ribadisce quanto già indicato nella relazione del 25.09.2023; non mi sono mai state effettuate obiezioni, nemmeno verbali, sugli impianti. Non so a quali impianti si stia riferendo l'Avvocato, tengo a precisare che sono previsti i seguenti impianti: impianto fotovoltaico, impianto di illuminazione interna, impianto di raccolta e stoccaggio delle acque, impianto idrico sanitario, impianto di depurazione delle acque di scarico. La mancanza di qualsivoglia indicazione sulla tipologia dell'impianto e sulla ipotetica carenza o irrealizzabilità non consente alcuna considerazione costruttiva. Ricordo, in ogni caso, che la realizzazione degli impianti, per la stragrande maggioranza, è demandata successivamente alla realizzazione delle opere al rustico;
pertanto, anche nel caso in cui fosse necessario apporre eventuali modifiche agli stessi (cosa che comunque non credo necessaria), ci sarebbe tutto il tempo per prevederle ed attuarle;
- con ordine di servizio n. 3 del 24.10.2023 (Allegato 43) il direttore dei lavori metteva in mora l'appaltatore ai sensi dell'art. 107, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ordinando di inviare entro il giorno 26.10, i disegni di officina debitamente corretti, contenenti tutti i dettagli costruttivi relativi alla carpenteria metallica, le documentazioni/certificazioni previste dal CSA in merito agli elementi strutturali metallici, per le dovute verifiche;
il deposito di tutti gli elementi di carpenteria metallica in area limitrofa al cantiere, pronti ad essere elitrasportati in cantiere entro il 03.11, dandone comunicazione al sottoscritto D.L, al fine di consentire la verifica degli elementi stessi prima del loro elitrasporto in quota;
di riprendere le lavorazioni in cantiere entro due giorni dalla comunicazione del D.L. di conferma della regolarità dei materiali depositati. Tanto premesso, l'attrice non ha in alcun modo indicato per quale motivo non aveva rappresentato le lamentate carenze progettuali, né all'incontro del mese di aprile, né nelle comunicazioni precedenti con cui minacciava di agire per la risoluzione del contratto, né al successivo incontro del mese di luglio, né nelle comunicazioni successive al predetto incontro. Invero, la contestazione relativa agli impianti è stata formulata dall'attrice solo a seguito delle richieste che le erano state rivolte dal direttore dei lavori in data 15.9.2023 con riguardo al getto di livellamento e ai disegni di dettaglio, la cui correttezza non è stata in alcun modo contestata dall'attrice né in sede stragiudiziale, né nel presente giudizio. Sotto altro profilo, il direttore dei lavori per ben due volte ha relazionato al RUP che le richieste dell'attrice non evidenziavano alcun elemento specifico, e ciò è avvenuto anche nel presente giudizio. L'attrice ha indicato le carenze progettuali impeditive della ripresa dei lavori solo con l'istanza in data 23.5.2025, nonostante il rilievo della carenza di allegazioni specifiche fosse stato formulato già con l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare. A prescindere dalla tardività e, quindi, dalla inammissibilità dell'allegazione, le carenze progettuali indicate dall'attrice sono: ➢ lo schema elettrico era privo del circuito delle prese e degli interruttori differenziali di qualsiasi natura;
pagina 13 di 20 ➢ è prescritto l'uso del PLC ma non le modalità di utilizzo e gestione;
➢ gli schemi elettrici erano vetusti e richiedevano una totale sostituzione. L'attrice non ha in alcun modo spiegato per quale motivo le citate carenze progettuali precludessero l'esecuzione dei lavori e la predisposizione del relativo cronoprogramma. Sulla base della documentazione in atti, va invero escluso le citate carenze progettuali – pur ove sussistenti - precludessero la prosecuzione dei lavori o il completamento dell'edificio al rustico, in quanto sulla base del cronoprogramma del 1.9.2023 elaborato dalla medesima parte attrice gli impianti avrebbero dovuto essere realizzati solo dopo il completamento della struttura in carpenteria, delle opere murarie e del montaggio della struttura in legno. Infine, è documentale che l'impresa non aveva fornito le integrazioni richieste dal direttore dei lavori in merito alla carpenteria metallica e alla risoluzione del problema delle fondazioni, sicché va in ogni caso escluso che i citati errori progettuali abbiano avuto una incidenza causale sulla mancata ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, quantomeno al rustico, entro il 30.11.2023. 7.3. In ordine al mancato adeguamento dei prezzi, le doglianze di parte attrice sono infondate. L'attrice ha argomentato che il quadro economico dell'appalto era stato redatto sulla base dei prezzari antecedenti il COVID-19 e il conflitto bellico ucraino – russo che avevano inciso significativamente sul valore dei materiali;
in particolare, i materiali maggiormente utilizzati dall'appaltatrice, come l'acciaio, il cemento, il rame, le strutture in legno avevano subito un incremento medio del 150% rispetto al prezzo indicato nel computo metrico dell'appalto; analogamente era accaduto per il costo dell'elicottero, quale unico mezzo di locomozione per raggiungere il cantiere, come risultante dal confronto tra il computo metrico e i costi contabilizzati con il 2 Per_1
Ciò posto, gli argomenti di parte attrice volti a configurare un obbligo in capo all'ente convenuto di procedere ad un riequilibrio contrattuale non possono essere accolti. In primo luogo, non può essere accolta la deduzione di parte attrice, in forza della quale l'ente avrebbe dovuto procedere ad una modifica dei corrispettivi previsti in contratto in conformità agli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. L'attrice nel momento in cui ha formulato la propria offerta aveva, invero, tutti gli elementi a disposizione per valutare la congruità del valore economico dell'offerta formulata e del relativo ribasso, laddove le modifiche dei corrispettivi in corso d'opera sono subordinate alla ricorrenza di sopravvenienze disciplinate dalla legge. Ciò posto, nel caso di specie, la modifica dei prezzi previsti nel progetto con adeguamento al prezziario
Regionale Piemonte del 2022 è disciplinata con il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) ed, in particolare, il quale prevede all'art. 29: comma 1, lett. b): “per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”; comma 2 prevede: L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo pagina 14 di 20 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre; comma 4 che “A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma”. CP_ Nel caso di specie, l convenuto ha argomentato che l'attrice era decaduta dalla compensazione con riguardo ai lavori contabilizzati nel 2022, non avendo formulato istanza di compensazione, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, evidenziando, altresì, la inapplicabilità nel caso di specie della citata disposizione normativa, tenuto conto che il decreto di cui al comma 2 era stato pubblicato in data 12 maggio 2022 e che l'adeguamento avrebbe dovuto riguardare lavori eseguiti a quella data, nel rispetto del cronoprogramma, mentre, nel caso di specie, a luglio del 2022 i lavori non risultavano ancora iniziati. La valutazione compiuta dall'ente convenuto va confermata, dovendosi, in ogni caso osservare che la violazione del cronoprogramma da parte dell'impresa con riguardo al 2022 è incontestata e che il comma 5 della citata disposizione esclude dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno in cui è presentata l'offerta, motivo per cui, in ogni caso, l'adeguamento dei prezzi richiesto dall'attrice non risultava dovuto (cfr. sul punto nota del 9.3.2022 del Responsabile Unico del Procedimento doc. 22 di parte attrice). Sempre con riguardo ai lavori eseguiti nel 2022, non avrebbe potuto essere applicato neppure l'art. 26 del 50/2022 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”) convertito in legge n. 91/2022. La norma citata, in deroga all'art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016, prevede al comma 1, la revisione obbligatoria dei prezzi con riguardo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”), mentre, nel caso di specie, il termine di presentazione dell'offerta fissato nel bando scadeva il 29.4.2022 e, dunque, si tratta di fattispecie esclusa dall'applicazione della norma citata. Diversamente da quanto dedotto da parte attrice, il comma 6 bis neppure era applicabile, trattandosi di previsione che estende la previsione dell'obbligo di applicare i prezzi aggiornati di cui al comma 1 anche ai lavori contabilizzati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, come si evince dalla circostanza che fa riferimento, come il comma 1, “alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025”. pagina 15 di 20 Era, invece, applicabile il comma 6-ter della citata disposizione, il quale prevede l'applicazione del comma 6-bis citato, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di “offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023”, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”. Infine, pur volendosi applicabile nel caso di specie l'art. 7, comma 2-quater del D.L. 36/2022, la modifica del corrispettivo, non configurava un obbligo a carico della stazione appaltante, essendo in ogni caso subordinata all'adozione di una variante. Il comma 2 ter prevede: L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. il comma 2-quater prevede: “Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali”. È, dunque, evidente che la modifica dei prezzi, in questo caso, è subordinata all'adozione di una variante, (come si evince dal richiamo all'art. 106 del codice dei contratti pubblici all'epoca vigente), che non è in linea generale obbligatoria (come si evince dalla circostanza che l'art. 106 dei contratti pubblici prevede che i contratti pubblici “possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento”) e che, ulteriormente, in caso di aumento dei costi dei materiali, deve assicurare risparmi da utilizzare in compensazione dell'aumento dei costi dei materiali. Ciò posto, non si ravvisa alcun inadempimento dell'ente convenuto, stante la formulazione da parte attrice della propria offerta quando erano già conoscibili i prezzi del 2021, la non applicabilità delle misure di riequilibrio citate dall'attrice per il 2022 e la garanzia più volte reiterata dall'ente all'impresa circa l'applicazione dell'art. 26 comma 6 ter del 50/2022 della citata disposizione normativa ai lavori contabilizzati nel 2023, la disponibilità dell'Ente convenuto a valutare una perizia in variante e la impossibilità di predisporre la perizia per la mancata programmazione dei lavori da parte dell'attrice. In ogni caso, quand'anche l'ente convenuto avesse violato una delle citate disposizioni normative, tenuto conto che l'impresa aveva già ottenuto un'anticipazione pari al corrispondente al 15,2648% della spesa complessiva e aveva eseguito lavori pari al 15%, le maggiori pretese economiche dell'attrice giammai potevano legittimare il rifiuto da parte attrice di prosecuzione dei lavori, potendo essere fatte valere con lo strumento delle riserve. 7.4. In relazione alla violazione dell'art. 108, l'attrice ha esposto che l ha violato il comma 3 CP_1 della citata disposizione normativa, il quale prevede che il direttore dei lavori o il responsabile unico del procedimento, formulati gli addebiti all'appaltatore, gli assegni quindici giorni per le proprie controdeduzioni. La doglianza, comunque inidonea a incidere sulla legittimità della risoluzione del contratto disposta dall'ente convenuto - che valutata solo in ragione della ricorrenza del presupposto dell'inadempimento grave dell'attrice, avendo il giudizio ad oggetto non il provvedimento amministrativo ma il rapporto contrattuale - è infondata. Per quanto risulta dalla documentazione in atti:
- con ordine di servizio n. 3 del 24.10.2023 (doc. 43 di parte convenuta) è stata formulata la contestazione e la messa in mora;
il direttore dei lavori ha messo in mora l'appaltatore ai sensi pagina 16 di 20 dell'art. 107, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ordinando l'invio, entro 2 gg, dei disegni d'officina aggiornati come richiesto con PEC del 15.09.2023; il deposito degli elementi di carpenteria metallica in luogo limitrofo al cantiere entro il 03.11.2023 e, quindi, entro 10 gg dall'O.d.S. n. 3; la ripresa delle lavorazioni in cantiere entro due giorni dalla conferma della DL della regolarità dei materiali depositati, pertanto entro e non oltre 12 giorni dall'O.d.S. n. 3;
- in data 28.12.2023 (allegato 47 di parte convneuta), il RUP ha formulato alla Dirigente dell'Ente Parco la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento, trasmessa p.c. al DL, Arch.
Parte_4
- con successiva PEC in data 29.12.2023 (allegato 48 di parte convenuta), la dirigente dell'Ente ha respinto le contestazioni dell'impresa esposte con la pec del 18.12.2023 e ha comunicato l'intenzione di risolvere il contratto, convocando sopralluogo presso il cantiere di Alpe Vald per il giorno 18.01.2024, allo scopo di acquisire, per il tramite del DL e alla presenza del RUP, lo stato di consistenza dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1 del 02.01.2024 (allegato 49 di parte conveneuta), 'Ente Parco ha risolto il contratto. La motivazione posta a fondamento del provvedimento di risoluzione risulta essere: al punto 1), la mancata ripresa dei lavori in cantiere;
al punto 2), non aver mai avviato le lavorazioni d'officina funzionali alla realizzazione delle componenti strutturali della nuova costruzione. Si legge nel provvedimento
“ATTESTATI l'indisponibilità dell'appaltatore a realizzare i lavori di ricostruzione dell'edificio di Alpe Vald, il grave ritardo e il sostanziale inadempimento delle pattuizioni contrattuali”. Le citate motivazioni sono riconducibili al disposto dell'art. 108 comma 4 , il quale prevede: “Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Anche l'iter esposto risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 108 comma 4, tenuto conto dell'espressa assegnazione del termine all'attrice con l'ordine di servizio n. 3 del 24.10.2023 e della fissazione del sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza con la comunicazione del 29.12.2023. Alla luce di quanto suddetto, va rigettata la domanda di accertamento della risoluzione per fatto e colpa dell'ente convenuto e le consequenziali domande di risarcimento del danno. 8. La domanda di accertamento della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta va rigettata. Sul punto, deve osservarsi, conformemente a quanto già dedotto dall'ente convenuto nella comparsa di costituzione, che al momento della presentazione dell'offerta nell'aprile del 2022 l'aumento dei prezzi verificatisi in precedenza era già conoscibile dall'attrice, motivo per cui, in relazione ai lavori contabilizzati nel 2022, l'aumento dei prezzi non rappresentava una sopravvenienza rilevante, né in relazione alla possibilità di adottare una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c., né in relazione alla possibilità da parte attrice di agire per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. E, invero, sotto il primo profilo, non risulta che l'attrice nel periodo gennaio-giugno 2023 abbia proposto una variante in relazione ai prezzi, né che abbia fornito all'ente convenuto gli elementi utili per la redazione della variante, quali il cronoprogramma dei lavori e l'organizzazione delle lavorazioni;
sotto il secondo profilo, non risulta che l'attrice abbia chiesto di sciogliersi dal contratto, laddove è invece incontestato che abbia richiesto in ogni occasione la prosecuzione dell'appalto, pur essendo a conoscenza, sin dal mese di pagina 17 di 20 marzo del 2023, dell'impossibilità di un adeguamento dei prezzi con riguardo alle lavorazioni svolte del 2022 (cfr. doc. 22 di parte attrice, nota della stazione appaltante revisione prezzi). A ciò va aggiunto che l'attrice non ha neppure specificato da quale dato ha desunto l'incidenza dell'aumento dei costi in rapporto all'intero contratto e che i calcoli effettuati dall'attrice in merito ai costi per l'elicottero sono del tutto inattendibili, non essendo in alcun modo chiarito come dovrebbe desumersi il rincaro del prezzo dell'elicottero dal confronto tra quanto liquidato nei SAL e i valori indicati in contratto.
9. Stante il rigetto delle domande di risoluzione per inadempimento e per eccessiva onerosità sopravvenuta proposte dall'attrice, vanno rigettate le consequenziali domande di risarcimento del danno, dovendosi osservare sul punto che le predette domande sono state proposte dalla parte attrice in via CP_ consequenziale 1. ai dedotti inadempimenti dell convenuto 2. alla eccessiva onerosità sopravvenuta, e che, in ogni caso, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non dà diritto ad un risarcimento del danno. Contro
10. Sulle domande riconvenzionali proposte dall Contr La a chiesto: a) accertare e dichiarare che nel caso di accertata fondatezza delle domande attrici le polizze non possono essere escusse;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di regresso della istante ai sensi dell'art. 1950 c.c., dell'art. 3 delle Condizioni Generali di polizza e della coobbligazione, per il caso in cui la stessa effettui qualsivoglia esborso, con ogni conseguenziale pronuncia di condanna. c) accertare e dichiarare il diritto della di essere liberata dalle due polizze e per il Controparte_2 caso di inadempimento condannare la società attrice alla costituzione di idonea cauzione reale, nonché al risarcimento dei danni. 10.1. La domanda di cui al punto a) va rigettata. I contratti in atti prevedono l'obbligo di pagamento a prima richiesta (art 4 delle polizze prodotte da parte attrice in allegato al ricorso cautelare in data 13.3.2024). Dal citato obbligo discende che l' può escutere la polizza a prescindere dalla fondatezza delle CP_1 eccezioni svolte dall'attrice, in quanto l'eventuale fondatezza delle eccezioni Parte_3 Contr mosse da quest'ultima legittimano esclusivamente una pretesa restitutoria dell' ei confronti dell' CP_1
, come espressamente previsto dall'art. 4 ultimo comma delle polizze citate (“Resta salva l'azione di
[...] ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)”, nonché sulla base della disciplina generale della fideiussione solve et repete (cfr. Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 “9.5. Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito (il più delle volte mediante il cosiddetto "conteggio automatico" a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilità di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante ne' di
pagina 18 di 20 eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007”). Discende che l'esigibilità delle somme di cui alle polizze non è subordinata alla dimostrazione da parte Contr dell'Ente delle proprie ragioni nei confronti della spettando a quest'ultima eventuale azione per la ripetizione, laddove la prestazione risulti non dovuta. Discende il rigetto della domanda sub a. 10.2. In relazione alla domanda di accertamento del diritto di regresso nei confronti dell'impresa non vi è Contr interesse ad agire della non avendo l'attrice contestato il diritto di regresso, che anzi ha posto a Contr fondamento del ricorso cautelare, ed essendo il diritto di regresso della nei confronti dell'attrice previsto espressamente dalle condizioni generali delle polizze. In ogni caso, la domanda di condanna condizionata della e a titolo di regresso Parte_1 Parte_1 non può essere accolta. Sul punto, giova richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19895 del 06/10/2015) in forza del quale “Qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed in inequivocità dell'elemento condizionante”. Contr Nel caso di specie, non ricorre l'inequivocità dell'elemento condizionante, tenuto conto che la on ha corrisposto alcunché all , né ha dichiarato di voler corrispondere alcunché, né ha dichiarato CP_1
l'importo che corrisponderà all' all'esito del presente giudizio e la polizza a valere della quale è CP_1 conteggiato l'importo, e ulteriormente, che non è stata proposta, né in questo giudizio, né in altro giudizio, Contr alcuna domanda dall di accertamento delle somme dovute dalla o di condanna al CP_1 Contr pagamento da parte della
10.3. Va, infine, rigettata la domanda di condanna dell'attrice alla liberazione del garante o alla Contr costituzione di una cauzione ai sensi dell'art. 1953 c.c., non essendo stata convenuta la per il pagamento (n. 1), non essendo l'impresa attrice insolvente (n. 2), non vendo in rilievo un'obbligazione con un termine (n.3), né ricorrendo i presupposti temporali e quelli relativi alla natura dell'obbligazione previsti dal n. 4 della citata norma. Non ricorrono neppure i presupposti di cui all'art. 4 della polizza, non risultando protesti o altre manifestazioni di insolvenza dell'attrice, né la liquidazione o trasformazione della società, né la cessione di azienda o di un ramo di azienda, né l'inadempienza dell'attrice al pagamento di premi o al rimborso di Contr qualsiasi altro credito nei confronti della
11. Le spese di lite nei rapporti tra e l' Parte_1 Controparte_1 sono a carico dell'attrice per il principio della soccombenza. Le stesse si liquidano in dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta, con applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale del giudizio cautelare in corso di causa e per tutte le fasi del giudizio di merito. Contr Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la ono integralmente compensate, tenuto conto, da una Contr parte, del coinvolgimento della in causa in assenza di qualsivoglia domanda di parte attrice nei Contr Contr confronti di , dall'altra, della soccombenza della ulle domande riconvenzionali proposte nei confronti dell'attrice.
P.Q.M.
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1 Contr
2. Rigetta le domande proposte da . Controparte_2
pagina 19 di 20 3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida: per il giudizio cautelare in corso di causa in € 7.797,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e iva come per legge e per il giudizio a cognizione piena in € 22.457,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e iva come per legge.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
Verbania, 16.9.2024
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. e partita iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli (c.f. Parte_2
) e IE GI (c.f. ) con domicilio digitale agli indirizzi di C.F._1 C.F._2 posta elettronica certificata: - Email_1 Email_2
Attore
E
– (c.f. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f. P.IVA_3
(c.f.: rappresentata e difesa dagli Avvocati Gaetano ES Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. e IO IO ES (c.f. ) con domicilio digitale CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 agli indirizzi di posta elettronica certificata: – Email_3
Email_4
Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle causali illustrate e sulla scorta degli accertamenti e delle declaratorie a tal fine necessarie:
1) accertare e dichiarare:
i. il mancato rispetto delle regole procedurali previste dall'art. 108, d.l.gs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
pagina 1 di 20 ii. l'insussistenza dei presupposti legittimanti la risoluzione e, “in primis”, l'inadempimento dell'attrice in quanto i lavori non erano realizzabili secondo le prescrizioni progettuali;
iii. l'illegittimità della sospensione per violazione delle tempistiche ex art. 107, d.l.gs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
e, per l'effetto, disapplicare ai sensi dell'art. 5, legge n. 2248/1865 All E il provvedimento di risoluzione contrattuale adottato con la determina dirigenziale del 2 gennaio 2024, n. 1;
2) accertare e dichiarare, per le medesime causali sub. i); sub. ii); sub. iii); sopra esposte, la responsabilità del committente pubblico e, per l'effetto, dichiarare ex art. 1460 c.c. la risoluzione del contratto sottoscritto “inter partes”in danno dell'
[...]
Controparte_1
3) accertare e dichiarare, l'eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. del quadro economico dell'appalto conseguenzialmente alle causa di forza maggiore individuate nel COVID-19 e nel conflitto bellico ucraino – russo e, per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in danno del committente convenuto;
4) accertare e dichiarare, per le causali sub. i); sub. ii); sub. iii); sopra esposte, nonché per l'eccessiva onerosità ex art. 1467
c.c. il diritto dell'attrice al riconoscimento del risarcimento danno quantificato secondo le riserve esplicate nello stato di consistenza dei lavori del 7 febbraio 2024 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento Controparte_1 di:
i. € 310.990.34 in accoglimento della riserva n. 1, così ripartita:
1.A.) Spese generali = € 118.602,09; 1.B.) Oneri della sicurezza = € 64.583,56; 1.C. Mancato guadagno e percezione dell'utile = € € 23.690,22 - € 34.563,15; 1.D. = €
51.831.72 per il danno curriculare;
1.E. = € 17.719,60 a titolo di perdita di “chance”;
ii. € 39.966,95 in accoglimento della riserva n. 2;
iii. € 70.878,43 in accoglimento della riserva n. 3;
o del diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche – se del caso – in via equitativa ex art. 1226 c.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c., a decorrere pro quota al più tardi dalla data di sottoscrizione con riserva dello stato di consistenza dei lavori.
Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa. Controparte_1
Si insiste nell'indefettibile ammissione della C.T.U. richiesta con la citazione e la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., nonché con l'istanza ex art. 177 c.p.c. poiché la controversia è incentrata su elementi tecnici ingegneristici che richiedono il vaglio di un professionista di comprovata esperienza.
Nello specifico, gli elementi tecnici su cui si basa l'odierno procedimento concernono, in estrema sintesi, l'accertamento degli errori progettuali per cui è causa.
Controparte_1
“Respingersi le domande tutte ex adverso proposte. Con vittoria delle spese di lite”
pagina 2 di 20
Controparte_2
Piaccia al Giudice Unico del Tribunale:
a) accertare e dichiarare che nel caso di accertata fondatezza delle domande attrici le polizze non possono essere escusse;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di regresso della istante ai sensi dell'art. 1950 c.c., dell'art. 3 delle
Condizioni Generali di polizza e della coobbligazione, per il caso in cui la stessa effettui qualsivoglia esborso, con ogni conseguenziale pronuncia di condanna.
c) accertare e dichiarare il diritto della di essere liberata dalle due polizze e per il caso di Controparte_2 inadempimento condannare la società attrice alla costituzione di idonea cauzione reale, nonché al risarcimento dei danni. d) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 13 L. 247.2012 CPA ed IVA secondo legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha convenuto in giudizio e Parte_3 Controparte_1 [...]
esponendo che, con contratto di appalto del 29 luglio 2022, l Controparte_2 Controparte_1 le affidava i lavori per la “Ricostruzione di ex edificio rurale già recuperato ad uso bivacco, distrutto da
[...] incendio, sito ad Alpe Vald (Comune di S. Maria Maggiore)”, per un importo di € 354.392,16 e che con determina dirigenziale n. 1 del 2 gennaio 2024, l'ente risolveva il contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 d.l.gs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti motivi:
- esecuzione, dalla consegna dei lavori alla sospensione degli stessi, di lavorazioni equivalenti al 15% circa del valore contrattuale e parzialmente in difformità al progetto (mancata planarità delle fondazioni accertata con rilievo tacheometrico);
- mancata ripresa dei lavori e inottemperanza agli ordini di servizio;
- mancato avvio delle lavorazioni d'officina funzionali alla realizzazione delle componenti strutturali della nuova costruzione;
- per non avere, l'impresa appaltatrice, affrontato e gestito gli aspetti logistici specificamente posti dal lavoro in montagna, con cognizione chiara delle difficoltà del luogo, degli apprestamenti di sua responsabilità necessari a superarle, dei vincoli di accessibilità del cantiere e del coordinamento da attuare tra pluralità di lavorazioni previste dal progetto e attività dell'elicottero.
A seguito della risoluzione, l'ente escuteva la polizza per l'anticipazione contrattuale e la polizza definitiva, nn. 1027443214 e 1027444992, per complessivi € 120.403,73. In data 7 febbraio 2024 le parti redigevano lo stato di consistenza dei lavori sottoscritto con riserva. In particolare, con le riserve apposte sul verbale di consistenza, richiamata l'illegittima prosecuzione della sospensione dei lavori, rivendicava: i danni patiti a causa della sottoproduzione di cantiere correlata all'inefficace impiego della propria organizzazione produttiva e all'anomalo svolgimento dei lavori durante l'intero processo esecutivo di appalto, nonché la mancata contabilizzazione dei noleggi e i maggiori oneri per riequilibrare il sinallagma contrattuale. Tanto premesso, ha esposto che il provvedimento di risoluzione adottato dall'ente convenuto è illegittimo, in quanto, alla luce della cronistoria degli antefatti di causa, quale risultante dalle comunicazioni intercorse tra le parti, elencate in citazione, nessun grave inadempimento poteva essere a sé imputato, essendo, configurabile un grave inadempimento della stazione appaltante. In particolare, ha allegato i seguenti gravi inadempimenti dell' Controparte_1
pagina 3 di 20 - violazione dell'art. 108, d.l.gs. n. 50/2016 ss.mm.ii., non essendo stato rispettato l'iter prescritto dalla norma;
- protrazione eccessiva della sospensione dei lavori, oltre i limiti normativi;
sul punto ha esposto che l'art. 107, comma 2 c.c.p. prevede che qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque, quando superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, la sospensione dei lavori era durata 210 giorni, ovvero 30 giorni in più rispetto il termine di ultimazione dei lavori pattuito in 180 giorni;
- incompletezza del progetto fornito dall'ente committente con specifico riferimento alle lavorazioni impiantistiche, motivo per il quale era stata costretta a richiedere l'adozione di apposita perizia di variante di adeguamento progettuale degli impianti, risultando gli impianti incoerenti rispetto al quadro normativo vigente;
- inadempimento dell'obbligo di revisione del quadro economico dell'appalto per riequilibrare il sinallagma contrattuale;
sul punto ha esposto che: il quadro economico dell'appalto era stato redatto sulla base dei prezzari antecedenti il COVID-19 e il conflitto bellico ucraino – russo, eventi questi ultimi che avevano inciso significativamente sul valore dei materiali;
in particolare, i materiali maggiormente utilizzati dall'appaltatrice - come l'acciaio, il cemento, il rame, le strutture in legno - avevano subito un incremento medio del 150% rispetto al prezzo indicato nel computo metrico dell'appalto; analogamente era accaduto per il costo dell'elicottero, quale unico mezzo di locomozione per raggiungere il cantiere, come risultante dal confronto tra il computo metrico e i costi contabilizzati con il 2 S.A.L.; l'art. 106, comma 1, lett. c), D.l.gs. n. 50/2016, modificato dall'art. 7, D.L. 30 aprile 2022 n. 36, prevede l'onere a carico della stazione appaltante di adeguare i corrispettivi contrattuali alle
“circostanze impreviste e imprevedibili” e l'ANAC con delibera del 11 maggio 2022 n. 227 aveva osservato che i predetti eventi sono ascrivibili a cause di forza maggiore;
il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto “aiuti”) e l'art. 7, commi 2-ter e quater del d.l. 36/2022, prevedono l'obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nel 2022 (poi esteso anche al 2023 dalla L. n. 197/2022) sulla base dell'aggiornamento dei prezziari regionali adottando, eventualmente, apposita perizia di variante per rincaro materiali ex art. 106, comma 1, lett. c) c.c.p.; in ogni caso, la committente pubblica, in conformità agli obblighi di correttezza e buona fede e al dovere di cooperazione, avrebbe dovuto rilevare che la valutazione di sostenibilità e remuneratività condotta in sede di verifica di congruità dell'offerta era riferita ad un contesto non più attuale per effetto dell'inattualità dei prezzi utilizzati, con conseguente necessità di procedere al riequilibrio contrattuale. Ha chiesto, pertanto, accertare e dichiarare anche la risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente convenuto ovvero eccessiva onerosità sopravvenuta. In punto di danni, ha esposto che, in ragione degli inadempimenti dell'ente e dell'illegittimo provvedimento di risoluzione contrattuale, ha patito i seguenti danni, riportati sullo stato di consistenza dei lavori del 7 febbraio 2024 iscritti con la riserva n. 1:
pagina 4 di 20 - maggiori spese generali, quantificate in complessivi € 118.602,09, in ragione dell'importo giornaliero di € 412,7 moltiplicato per 449 giorni, intercorsi tra la sospensione dei lavori in data 24.11.2022 e la data di apposizione della riserva;
- maggiori oneri per la sicurezza, quantificati in € 64.583,56, in ragione dell'importo contrattuale medio giornaliero di € 144,44 moltiplicato per 449 giorni, intercorsi tra la sospensione dei lavori in data 24.11.2022 e la data di apposizione della riserva;
- mancato guadagno quantificato in € 23.690,22, corrispondente a quattro quinti dell'importo contrattuale residuo;
- danno curricolare quantificato in € 51.831.72, corrispondente al 20% del danno sopportato a causa dell'anomalo andamento dei lavori;
- perdita di chances, quantificata in € 17.719,60, pari al 5% dell'importo contrattuale. iscritti con la riserva n. 2 e pari a € 39.966,95, per non avere l'ente riconosciuto il costo del noleggio delle attrezzature presenti in cantiere, dalla data di sospensione dei lavori sino all'esplicitazione delle riserve;
iscritti con la riserva n. 3, per l'importo di € 70.878,43, avendo diritto al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per l'innalzamento dei prezzi applicati per i materiali e per il trasporto dei medesimi con elicottero, quantificato nel 20% del corrispettivo contrattuale. 2. Con ricorso cautelare in corso in causa, depositato in data 13.5.2024, l'attrice ha chiesto inibirsi alla il pagamento all' Controparte_2 Controparte_1
- in forza della polizza fideiussoria n. n. 1027444992 a garanzia della restituzione dell'anticipazione, in via principale, della intera somma richiesta dall' pari all'importo di € Controparte_1
63.271,73 in ragione dei lavori eseguiti e degli oneri della sicurezza sostenuti durante la sospensione illegittima dei lavori, in via subordinata, dell'importo eccedente € 61.531,44, pari al valore dei lavori già eseguiti risultanti dal primo e secondo SAL;
- in forza della polizza n. 1027443214 a garanzia dei danni, dell'intero importo richiesto dall'
[...]
per mancanza di prova del pregiudizio subito e le spese sostenute Controparte_1 conseguenzialmente alla risoluzione del contratto. L' si è costituito per il procedimento cautelare con comparsa in data Controparte_1
30.4.2024 (reiterata in data 6.5.2024). Con ordinanza in data 20.6.2025 l'istanza cautelare è stata rigettata. 3. In data 18.7.2024 si è costituito nel giudizio a cognizione piena l che ha Controparte_1 argomentato, ripercorrendo tutte le comunicazioni intercorse tra le parti, che:
- il termine di quarantacinque giorni di sospensione dovuto alle condizioni climatiche scadeva il 07.01.2023, ma a quella data non era possibile riprendere i lavori;
il termine massimo di sospensione di sei mesi sarebbe scaduto il 24.05.2023, ma già in data 05.04.2023 il RUP segnalava al DL e per conoscenza all'appaltatore, l'imminente messa in funzione dell'acquedotto di Alpe Vald da parte dei Carabinieri Forestali e richiedeva, entro e non oltre i successivi 7 gg, la trasmissione del cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni ancora da eseguire da parte dell'impresa, di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) del DM 7 marzo 2018, n. 49 e all'art. 32 del CSA, verificato dal DL;
a fronte di numerose richieste del RUP, l'appaltatore non aveva fornito il cronoprogramma aggiornato delle Contr opere, in un primo momento, adducendo la necessità di verifiche in cantiere e d'incontro con e DL e, successivamente, per un ritardo negli accordi con il fornitore della carpenteria lignea;
infine, il programma trasmesso dall'impresa con la PEC del 19.06.2023 risultava non dettagliato, distribuito su due anni e dunque ben oltre i termini contrattuali, privo di riscontro in merito pagina 5 di 20 all'effettivo avvio delle forniture (ordinativi) e alle motivazioni a sostegno della proposta dilatazione dei tempi contrattuali;
- la richiesta dell'appaltatore di una revisione dei prezzi non era stata accolta per l'anno 2022, ma era stata accolta per i costi ancora da sostenere nel 2023; infatti per il 2022 la revisione non poteva essere accordata, in quanto a luglio 2022 i lavori per la ricostruzione del fabbricato di Vald non erano nemmeno stati avviati;
inoltre, alla data del 26.6.2023 non era pervenuta alcuna richiesta di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) per la compensazione dei costi sostenuti nel 2022; in merito ai costi ancora da sostenere, a partire dall'anno successivo a quello di presentazione dell'offerta, con PEC del 09.03.2023 era stata garantita all'appaltatore l'applicazione della compensazione dei prezzi a partire dai SAL contabilizzati nell'anno solare 2023, sebbene condizionata all'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma;
la stazione appaltante, invero, non aveva considerato un mero “adeguamento del prezzario del contratto d'appalto”, bensì l'adozione di variante sulla scorta di precisi e concreti elementi forniti dall'appaltatore in relazione alla complessiva organizzazione delle lavorazioni, che tuttavia mai erano stati forniti. Ha aggiunto che all'incontro del 26.07.2023, convocato in esito alla proposta di risoluzione bonaria avanzata dall'impresa, la proposta della stessa impresa era stata di riprendere i lavori, non di addivenire alla risoluzione del contratto;
a seguito della riunione, l'appaltatore aveva trasmesso un sintetico programma dei lavori, difforme rispetto a quanto concordato nell'incontro - nel corso del quale era stato concordato il completamento dell'edificio al rustico entro l'anno 2023 - condizionato all'adeguamento prezzi voli elicottero, aggiornamento prezzi, redazione di variante per aggiornamento progetto, senza produrre alcun elemento conoscitivo utile per la redazione di una variante di aggiornamento del progetto;
successivamente, l'impresa non aveva più ripreso i lavori, non ottemperando a quanto richiesto con l'ordine di servizio n. 2 del 17.08.2023 e all'ordine di servizio n. 3 del 24.10.2023 con cui gli era stata ordinata la ripresa dei lavori. In relazione alla dedotta violazione dell'art. 108 ha esposto che con pec del 19.12.2023 l'appaltatrice era stata convocata sia ai sensi dell'art. 108, comma 4, ultimo periodo che ai sensi dell'art. 108, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, stante la coincidenza delle circostanze da accertarsi in contraddittorio con l'appaltatore, in ragione della mancata esecuzione di lavori a far data dal verbale di ripresa del 26.06.2023. Ha di seguito contestato i conteggi effettuati dalla società attrice e ha concluso per il rigetto della domanda. 4. Con comparsa di costituzione – intervento – riconvenzionale depositata in data 18.7.2024, si è costituita la che ha esposto di essere stata convenuta senza la formulazione di specifiche domande Controparte_2 nei propri confronti, ma di aver rilasciato a favore dell'ente una polizza ai sensi dell'art. 35 comma 18 Dlgs. 50.2016 a garanzia del buon fine della anticipazione erogata e una polizza ai sensi dell'art. 124 del DPR 5.10.2010 n. 207 comma 2, c.d. definitiva, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Verbania ai sensi dell'art. 3 lett. f - Dlgs. 168.2003 in favore della sezione specializzata, Tribunale delle Imprese presso il Tribunale Milano, trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici. In punto di fatto ha esposto che la polizza n. 1027443214, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, era stata progressivamente svincolata, in ragione delle lavorazioni eseguite dall'impresa, mentre la polizza emessa a garanzia del buon fine della anticipazione era operante solo per la parte di anticipazione non recuperata. Ha esposto che la garanzia è riconducibile allo schema della fideiussione, per cui ha chiesto di accertare che:
- nel caso di accertata fondatezza delle domande attrici, le polizze non possono essere escusse;
pagina 6 di 20 - ai sensi dell'art. 1950 c.c. sussiste il diritto di regresso dell'assicurazione nei confronti dell'attrice;
- stante l'applicabilità dell'art. 1953 c.c. rafforzato dall'art. 4 delle condizioni di polizza ed avendo il creditore messo in mora l'impresa, sussiste il diritto dell'assicurazione all'accertamento e alla dichiarazione che ha diritto di essere liberata dalle due polizze e, per il caso Controparte_2 di inadempimento, ha chiesto condannare la società attrice alla costituzione di idonea cauzione reale, nonché al risarcimento dei danni. Contr 5. Confermata l'udienza fissata in citazione, la nella memoria primo termine ha precisato l'eccezione di incompetenza, indicando come competente il Tribunale delle Imprese presso il Tribunale Torino. L'ente , nella memoria primo termine, con riguardo alla polizza per l'anticipazione, ha confermato CP_1
l'avvenuto parziale recupero dell'anticipazione al momento della liquidazione del secondo SAL, ma ha contestato i conteggi esposti dall'assicurazione, esponendo:
- di aver corrisposto all'impresa l'importo di € 70.878,43 a titolo di anticipazione;
- di aver potuto recuperare, ai sensi dell'art. 35, comma 18 D.Lgs. n. 50/2016, dalla liquidazione dei lavori eseguiti solo il 10% del corrispettivo per le opere contabilizzate con i SAL (pari € 54.097,26) e dunque solo l'importo di € 10.819,45 e di aver, pertanto, corrisposto all'impresa l'ulteriore importo per l'esecuzione delle opere di € 43.007,32;
- di avere pertanto diritto alla restituzione dell'importo di € 64.426,55 (€ 70.878,43 - € 10.819,45 = € 60.058,98 quale quota residua di anticipazione oltre interessi legali). Con riguardo alla polizza definitiva ha confermato l'automatica riduzione percentuale della polizza, precisando che il valore ancora assicurato escutibile dal è pari a € 47.921,68 derivante dalla riduzione CP_1 Pers della somma garantita (€ 57.132,00) in misura proporzionale (12,14%) a quanto liquidato con i (€ 29.056,88). Ha precisato che dopo l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare l'ente non ha dato corso a solleciti nei Contr confronti di che alcuna somma era stata ancora incamerata dal a valere sulle citate polizze. CP_1
5.1. All'udienza del 8.11.2024, rigettata l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla parte attrice, in quanto di natura esplorativa, “non essendo stati evidenziati, né potendosi evincere dagli atti di causa, i profili in relazione ai quali sussista la necessità di un approfondimento istruttorio di carattere tecnico”, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. per il 16.9.2025, con i termini di cui ai numeri 1 e 2 all'art. 189 c.p.c., sino al 17.6. 2024 per il deposito delle note scritte di cui al n. 1 e sino al 17.7.2024 per il deposito della comparsa conclusionale di cui al n.
2. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte. 5.2. Con istanza in data 23.5.2025 la parte attrice ha chiesto revocarsi l'ordinanza di fissazione dell'udienza per la discussione orale, chiedendo demandarsi ad un CTU l'accertamento: i. delle cause di sospensione dei lavori e la loro legittimità, unitamente all'effettiva cessazione delle fattispecie di sospensione delle opere;
ii. le circostanze che hanno effettivamente impedito la ripresa dei lavori con indicazione delle responsabilità attribuibili alle parti contendenti;
iii. con obiettività ed equità, la conformità dei lavori di impiantistica alla normativa vigente all'epoca dei fatti e, conseguentemente, vagliare se il progetto esecutivo, in particolare la relazione sugli impianti, preveda la realizzazione di un impianto conforme alla normativa di settore;
iv. sotto connesso profilo a quello che precede, se sussistano i presupposti per l'adozione della perizia di variante ex art. 106, c.1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. giustificata dal rinnovato quadro normativo applicabile agli interventi tecnici;
v. infine, la congruità del quadro economico dell'appalto ai prezzi correnti soprattutto relativamente al costo dell'elicottero. Rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza, è stata confermata l'udienza del 16.9.2025 fissata per la discussione e la rimessione in decisione.
pagina 7 di 20 6. Sull'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle imprese L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Verbania per essere competente il Tribunale delle Imprese di Contr Torino, formulata dalla va rigettata. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett f) del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti in materia di “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”. Nel caso di specie, il bando del 7.4.2022 prevedeva per la ricostruzione dell'ex edificio rurale sito ad Alpe Vald un importo complessivo di € 470.500,00 di cui € 445.500,00 a base d'asta ed € 26.000,00 quali oneri per la sicurezza. Trattasi, pertanto, di appalto che non ha rilevanza comunitaria, in quanto di valore inferiore a € 5.225.000, soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori pubblici prevista dall'art. 35 comma 1 del d.lgs 50/2016, vigente all'epoca del bando.
7. Sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del
[...]
[...] ha proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento Controparte_4 dell' deducendo i seguenti gravi inadempimenti dell'Ente Parco: CP_1
1. la sospensione illegittima oltre i limiti normativi;
2. l'incompletezza del progetto con riferimento alle lavorazioni impiantistiche;
3. l'inadempimento dell'obbligo di revisione del quadro economico dell'appalto per riequilibrare il sinallagma contrattuale;
4. la violazione dell'art. 108, d.l.gs. n. 50/2016. 7.1. L'attrice ha argomentato che l'art. 107, comma 2 c.c.p. prevede che, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, la sospensione dei lavori era durata 210 giorni, ovvero 30 giorni in più rispetto il termine di ultimazione dei lavori pattuito in 180 giorni. Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti emergono i seguenti elementi:
- la sospensione dei lavori era stata disposta in data 24.11.2022 a causa delle avverse condizioni climatiche in periodo invernale ad una quota di 1.400 metri (doc. 13 ); CP_1
- alla data della sospensione l'impresa aveva maturato ritardi rispetto al cronoprogramma: come si legge nel provvedimento di risoluzione, non contestato sul punto: “l'appaltatore, dalla consegna dei lavori (05.08.2022) alla sospensione n. 1 (24.11.2022) aveva utilizzato 111 (centoundici) giorni contrattuali per realizzare lavorazioni equivalenti al 15% circa del valore contrattuale, parte delle quali eseguite in difformità al progetto (mancata planarità delle fondazioni accertata con rilievo tacheometrico)”;
- in data 5.4.2023 il RUP aveva comunicato la cessazione della causa di sospensione e richiesto all'impresa la trasmissione del cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni ancora da eseguire da parte dell'impresa (doc. 16 ); CP_1
- in data 26.04.2023 (circostanza allegata dall'ente convenuto e rimasta incontestata) si era tenuto un incontro a mezzo videoconferenza - alla presenza della Dirigente dell'Ente, del RUP, del DL, dell'Appaltatore e del Direttore Tecnico del medesimo – nel corso del quale emergeva quanto segue: pagina 8 di 20 a) errata esecuzione delle fondazioni in calcestruzzo (assenza di planarità, accertata con rilievo tacheometrico), valutata rimediabile dal DL, a condizione di adottare - nell'esecuzione dell'ancoraggio di ciascun elemento della carpenteria metallica di sostegno del piano primo - soluzione progressivamente correttiva dello scarto di 25-30 cm registrato lungo lo sviluppo delle fondazioni;
b) stato ancora interlocutorio dell'individuazione delle maestranze e dei fornitori da parte dell'impresa, con particolare riferimento alla carpenteria metallica (a seguito d'interruzione dell'interlocuzione con fornitore precedentemente contattato), alla struttura in legno e alla copertura in piode;
nulla si diceva in merito agli impianti previsti dal progetto. Inoltre, all'incontro emergeva: la disponibilità dell'impresa alla ripresa dei lavori, indicativamente a fine giugno 2023, subordinata alla:
- adozione di variante per l'aggiornamento dei prezzi del progetto al Prezzario Regione Piemonte – Marzo 2022, adottato con D.G.R. n.
5-4722 del 04.03.2022 (B.U. n. 10 so. n. 3 del 10.03.20), in data precedente all'avvio della gara d'appalto dei lavori;
- rimodulazione dei tempi d'intervento dell'elicottero, in ragione di vincoli di carico per l'effettuazione del lavoro aereo necessario al trasporto e alla posa delle strutture del fabbricato;
la disponibilità dell'Ente Parco alla valutazione delle pretese dell'impresa condizionata alla previa:
- presentazione, entro la prima decade di maggio, del già richiesto programma dettagliato dei lavori, conforme al cronoprogramma di progetto e rispettoso del vincolo di ricostruzione del rifugio di Alpe Vald entro l'anno, vincolante per la liquidazione del saldo del risarcimento riconosciuto da
[...]
(€ 160.440,00); CP_5
- trasmissione di elementi di riscontro dell'avvio degli ordinativi delle forniture e dell'ingaggio delle maestranze;
- concreta illustrazione dell'operatività prevista e delle rotazioni di elicottero ipotizzate per le lavorazioni, volta a circostanziare la richiesta di rimodulazione dei tempi d'intervento dell'elicottero e a motivare l'eventuale assunzione di variante;
- in data 08.05.2023 (doc. 17 ), l'impresa, tramite il direttore tecnico, informava il DL, CP_1
RUP e il Dirigente dell'Ente di un ritardo negli accordi con il fornitore della carpenteria lignea, confermando l'impegno dell'appaltatore ad un tempestivo aggiornamento e al conseguente invio del richiesto programma dettagliato dei lavori;
- in data 19.06.2023 l'impresa contestava la legittimità della sospensione dei lavori in quanto disposta in relazione ad un evento prevedibile e proponeva, quale condizione per la prosecuzione dell'opera, di poter eseguire le strutture in ferro legno e tetto in piode entro il mese di ottobre e di poter riprendere i lavori nel mese di maggio/giugno 2024 (doc. 18 ); CP_1
- in data 24.6.2023 (doc. 19 ) il RUP chiedeva l'immediata ripresa dei lavori, respingendo CP_1 ogni addebito di responsabilità;
- con verbale in data 26.6.2023 (doc. 20 ) il direttore dei lavori disponeva la ripresa dei CP_1 lavori indicando quale termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 3.9.2023; pagina 9 di 20 - con successivo O.d.S. n. 1 del 28.06.2023 (doc. 21 ), il direttore dei lavori ordinava CP_1 all'impresa la trasmissione del programma dettagliato delle lavorazioni restanti entro i successivi 5 giorni e l'esecuzione dei voli di accesso al cantiere secondo la traiettoria prescritta dal , CP_1 rinviando a successiva verifica l'eventuale necessità di compensazione dei maggiori costi di elicottero conseguenti alla prescrizione formulata;
- a seguito di comunicazioni dell'attrice, con cui minacciava in caso di mancata risoluzione bonaria di agire per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Ente in ragione della prevedibilità Contr della causa di sospensione, con pec in data 14.7.2023 il chiedeva all'appaltatore – ponendo in copia – la restituzione dell'anticipazione. Controparte_2
Orbene, a fronte delle citate circostanze, l'inadempimento dell'attrice è documentale. L'attrice già aveva maturato un ritardo alla data della sospensione (circostanza incontestata), né si evidenziano profili di illegittimità della sospensione dei lavori sino al mese di aprile. L'illegittimità della sospensione, contestata in un primo momento dall'attrice con la comunicazione in data 19.6.2023 e con le successive lettere di “messa in mora”, non è stata dedotta con l'atto di citazione, in cui l'attrice ha lamentato esclusivamente la illegittimità della protrazione della durata di sospensione dei lavori e la illegittimità “sopravvenuta” della sospensione. In ogni caso, la contestazione della legittimità della sospensione, formulata dall'attrice con le lettere di contestazione del 19.6.2023 e successive, era infondata, essendo evidente che trattavasi di sospensione necessaria, in ragione delle condizioni climatiche che rendevano impossibile il lavoro in montagna, già considerata nel capitolato speciale di appalto (34 comma 2 capitolato speciale di appalto e doc. 24 dell'ente convenuto). Con riguardo al comportamento dell'attrice nel mese di aprile, va osservato, in linea generale, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale “ In tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione é quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 18897 del 11/09/2020). Il principio si ritiene applicabile anche nel caso di specie, laddove viene in rilievo un ritardo nella ripresa dei lavori a seguito della sospensione, tenuto conto dell'espressa previsione contenuta nell'art. 107 del codice appalti all'epoca vigente, il quale prevede che: “Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi” e della previsione contenuta nell'art. 33 punto 1 del capitolato speciale, in forza della quale: “Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili all'amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto”. Orbene, nel caso di specie, l'impresa al momento della comunicazione della cessazione della causa di sospensione (riapertura dell'acquedotto di Alpe Vald comunicatale in data 5.4.2023) non ha chiesto di recedere dal contratto senza indennità per superamento del periodo di massimo di sospensione, né risulta pagina 10 di 20 che l'ente convenuto abbia imposto la prosecuzione dei lavori, essendo piuttosto emersa la disponibilità dell'impresa a riprendere i lavori nel mese di giugno (accettata dall'ente). Per questo motivo, anche la mancata adozione di un provvedimento formale di ripresa dei lavori non è CP_ imputabile all convenuto. Invero, l'adozione del provvedimento formale di ripresa dei lavori avrebbe richiesto una rideterminazione del programma dei lavori, in conformità all'art. 107, il quale al comma 3 prevede che, cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e “indica il nuovo termine contrattuale”, sicché, a fronte del mancato invio del cronoprogramma, il RUP non avrebbe mai potuto indicare la data di ultimazione dei lavori al momento della relativa ripresa. La deduzione dell'attrice in forza della quale il RUP avrebbe potuto fare riferimento all'originario cronoprogramma è infondata. Già prima della sospensione l'impresa aveva maturato ritardi rispetto al predetto cronoprogramma (come si legge nel provvedimento di risoluzione, “l'appaltatore, dalla consegna dei lavori (05.08.2022) alla sospensione n. 1 (24.11.2022) aveva utilizzato 111 (centoundici) giorni contrattuali per realizzare lavorazioni equivalenti al 15% circa del valore contrattuale, parte delle quali eseguite in difformità al progetto (mancata planarità delle fondazioni accertata con rilievo tacheometrico”) e nel presente giudizio l'attrice ha osservato che i predetti ritardi avrebbero potuto essere recuperati nel corso delle lavorazioni fermo il termine finale di completamento dei lavori pattuito. Ciò posto, tenuto conto del ritardo già maturato, giammai sarebbe stato realistico il riferimento, al momento della ripresa dei lavori, al cronoprogramma iniziale;
inoltre, tenuto conto della possibilità (affermata da parte attrice) di recuperare il ritardo, non si vede per quale motivo non siano state indicate all'ente convenuto le modalità con cui ciò sarebbe avvenuto, utilizzando il tempo “contrattuale” rimanente, attraverso la formulazione di un cronoprogramma aggiornato. Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'impresa, non avrebbe potuto recupere il ritardo, tanto che il successivo programma inviato dall'impresa con pec del 19.06.2023 confermava la impossibilità per l'attrice di concludere i lavori nel termine previsto di 180 giorni, avendo l'attrice proposto di concludere i lavori nel secondo semestre del 2024. A ciò va aggiunto che, all'incontro del mese di aprile, l'attrice aveva prospettato l'adozione di una variante di aggiornamento prezzi ma, pur a fronte della disponibilità manifestata dall'ente, non ha ottemperato alla richiesta del RUP di trasmissione degli elementi di riscontro dell'avvio degli ordinativi delle forniture e dell'ingaggio delle maestranze e di una “concreta illustrazione dell'operatività prevista e delle rotazioni di elicottero ipotizzate per le lavorazioni, volta a circostanziare la richiesta di rimodulazione dei tempi d'intervento dell'elicottero e a motivare l'eventuale assunzione di variante”. Infine, l'impresa non ha sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 26.6.2023. È, dunque, documentale che la parte attrice, al venire meno della causa della sospensione dei lavori, avesse manifestato la volontà di prosecuzione dei lavori, che non fosse in grado, tuttavia, di rispettare i termini contrattuali e che, per questo motivo, avesse sostanzialmente abbandonato il cantiere, condizionando la prosecuzione dei lavori al rispetto delle tempistiche, da sé unilateralmente determinate in violazione del termine contrattuale con sostanziale riconoscimento della propria morosità. 7.2. È infondata anche l'ulteriore doglianza di parte attrice relativa all'impossibilità di riprendere i lavori per gli errori progettuali relativi agli impianti. Riprendendo la cronologia degli eventi, è incontestato che al successivo incontro del 26.07.2023 – destinato ad una risoluzione bonaria della controversia sollecitata dalla medesima impresa appaltatrice - l'attrice aveva proposto all' di riprendere i lavori e che nel corso dell'incontro le parti avevano CP_1 concordato di completare l'edificio al rustico entro l'anno 2023 in modo da consentire all'ente di percepire pagina 11 di 20 l'indennizzo dalla È, inoltre, incontestato che l'impresa avrebbe dovuto trasmettere in tempi brevi CP_6 il proprio programma, “coerente con le intese raggiunte”. Tuttavia, l'impresa con successiva comunicazione del 8.08.2023, ancora una volta:
- proponeva un programma generico e peggiorativo rispetto a quello proposto in precedenza con comunicazione del 19.06.2023, rinviando il montaggio della struttura in legno, completa di tetto e piode al mese di aprile 2024;
- subordinava la ripresa dei lavori “all' adeguamento prezzi voli elicottero, aggiornamento prezzi, redazione di variante per aggiornamento progetto”. Il direttore dei lavori non accettava il cronoprogramma proposto, in quanto sulla base delle indagini eseguite e degli accordi raggiunti, sarebbe stato possibile realizzare al rustico il fabbricato entro il 2023. Pertanto, formulava l'ordine di servizio n. 2 del 17.08.2023 (Allegato 30), ordinando all'impresa appaltatrice di:
- rivedere il cronoprogramma delle lavorazioni, disponendo che fosse opportunamente dettagliato, che fosse prevista l'esecuzione delle opere relative alla carpenteria metallica, alla struttura in legno e alla copertura entro l'anno 2023 e che ne fosse trasmessa copia al DL e al RUP entro il 30.08.2023;
- di trasmettere i disegni di officina, le documentazioni e certificazioni previste dal capitolato speciale di appalto per le verifiche degli elementi strutturali metallici;
- la ripresa delle lavorazioni propedeutiche alla posa della carpenteria metallica e il deposito degli elementi di carpenteria metallica in area limitrofa al cantiere;
- di fornire i contratti di subappalto per la realizzazione della struttura lignea e della copertura. Con il medesimo ordine di servizio comunicava che il raggiungimento del cantiere a mezzo elicottero non era più soggetto a rotte specifiche con decadenza della prescrizione imposta con ordine di servizio n. 1 relativamente alle rotte. In seguito:
- l'attrice formulava cronoprogramma in data 1.9.2023, coerente con l'accordo e con le richieste dell'ente, accettato da quest'ultimo in data 5.9.2025 (doc. 31 e 32 ); CP_1
- l'attrice trasmetteva al direttore dei lavori i disegni della carpenteria metallica, ma il direttore dei lavori con comunicazione in data 15.9.2023 (doc. 34 di parte convenuta) rilevava la insufficienza della generica indicazione “getto di livellamento” a risolvere il problema della non planarità delle fondazioni, esponeva la necessità, in ogni caso, di procedere ad una verifica statica delle colonne e di indicare il prodotto che sarebbe stato utilizzato per il getto di livellamento per le necessarie verifiche ed evidenziava la mancanza delle indicazioni e dei dettagli dei collegamenti. Inoltre, in considerazione della richiesta di subappalto, segnalava la necessità di provvedere all'invio del POS della subappaltatrice;
- con comunicazione del 22.9.2023 (doc. 37 parte convenuta) l'attrice, a mezzo dei propri legali, nel contestare il contenuto del cronoprogramma da sé proposto, evidenziava per la prima volta: “nulla si dice in ordine alla redazione della necessaria perizia di variante, con particolare riferimento agli impianti che, come previsto in progetto sono irrealizzabili”;
- nella relazione del direttore dei lavori del 25.9.2023 (doc. 38 di parte convenuta) si legge: 1) È errato quanto indicato al settimo capoverso: il cronoprogramma presentato dall'avv. Gazzarra in data 01.09.2023, COMPRENDE TUTTE le lavorazioni in copertura, anche quelle accessorie, nello specifico il manto in piode e le lattonerie. Non si capisce come possa negare tale evidenza assolutamente chiara ed inequivocabile.
pagina 12 di 20 2) In merito alla necessità di predisporre una perizia di variante “con particolare riferimento agli impianti”, è la prima volta che ne sento parlare, considerando anche tutti i colloqui informali intrattenuti con l'Appaltatore e con tutti i sui rappresentanti. Non ho idea a cosa si riferisca, quali impianti e perché necessitino di una variante.
3) In merito alla fornitura della carpenteria metallica e della sua messa in produzione, si ricorda che il sottoscritto, con PEC del 15.09.2023, ha richiesto tutta una serie di integrazioni/approfondimenti tecnici agli elaborati grafici ricevuti il giorno precedente dall'Appaltatore. Manca la definizione chiara di come verrà risolto l'errore della non planarità delle fondazioni.
- nella successiva relazione del direttore dei lavori del 10.10.2023 (doc. 41 di parte convenuta) ancora si legge: In merito alla richiesta della necessità di predisporre una perizia di variante relativa agli impianti
“che così come progettati sono irrealizzabili”, si ribadisce quanto già indicato nella relazione del 25.09.2023; non mi sono mai state effettuate obiezioni, nemmeno verbali, sugli impianti. Non so a quali impianti si stia riferendo l'Avvocato, tengo a precisare che sono previsti i seguenti impianti: impianto fotovoltaico, impianto di illuminazione interna, impianto di raccolta e stoccaggio delle acque, impianto idrico sanitario, impianto di depurazione delle acque di scarico. La mancanza di qualsivoglia indicazione sulla tipologia dell'impianto e sulla ipotetica carenza o irrealizzabilità non consente alcuna considerazione costruttiva. Ricordo, in ogni caso, che la realizzazione degli impianti, per la stragrande maggioranza, è demandata successivamente alla realizzazione delle opere al rustico;
pertanto, anche nel caso in cui fosse necessario apporre eventuali modifiche agli stessi (cosa che comunque non credo necessaria), ci sarebbe tutto il tempo per prevederle ed attuarle;
- con ordine di servizio n. 3 del 24.10.2023 (Allegato 43) il direttore dei lavori metteva in mora l'appaltatore ai sensi dell'art. 107, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ordinando di inviare entro il giorno 26.10, i disegni di officina debitamente corretti, contenenti tutti i dettagli costruttivi relativi alla carpenteria metallica, le documentazioni/certificazioni previste dal CSA in merito agli elementi strutturali metallici, per le dovute verifiche;
il deposito di tutti gli elementi di carpenteria metallica in area limitrofa al cantiere, pronti ad essere elitrasportati in cantiere entro il 03.11, dandone comunicazione al sottoscritto D.L, al fine di consentire la verifica degli elementi stessi prima del loro elitrasporto in quota;
di riprendere le lavorazioni in cantiere entro due giorni dalla comunicazione del D.L. di conferma della regolarità dei materiali depositati. Tanto premesso, l'attrice non ha in alcun modo indicato per quale motivo non aveva rappresentato le lamentate carenze progettuali, né all'incontro del mese di aprile, né nelle comunicazioni precedenti con cui minacciava di agire per la risoluzione del contratto, né al successivo incontro del mese di luglio, né nelle comunicazioni successive al predetto incontro. Invero, la contestazione relativa agli impianti è stata formulata dall'attrice solo a seguito delle richieste che le erano state rivolte dal direttore dei lavori in data 15.9.2023 con riguardo al getto di livellamento e ai disegni di dettaglio, la cui correttezza non è stata in alcun modo contestata dall'attrice né in sede stragiudiziale, né nel presente giudizio. Sotto altro profilo, il direttore dei lavori per ben due volte ha relazionato al RUP che le richieste dell'attrice non evidenziavano alcun elemento specifico, e ciò è avvenuto anche nel presente giudizio. L'attrice ha indicato le carenze progettuali impeditive della ripresa dei lavori solo con l'istanza in data 23.5.2025, nonostante il rilievo della carenza di allegazioni specifiche fosse stato formulato già con l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare. A prescindere dalla tardività e, quindi, dalla inammissibilità dell'allegazione, le carenze progettuali indicate dall'attrice sono: ➢ lo schema elettrico era privo del circuito delle prese e degli interruttori differenziali di qualsiasi natura;
pagina 13 di 20 ➢ è prescritto l'uso del PLC ma non le modalità di utilizzo e gestione;
➢ gli schemi elettrici erano vetusti e richiedevano una totale sostituzione. L'attrice non ha in alcun modo spiegato per quale motivo le citate carenze progettuali precludessero l'esecuzione dei lavori e la predisposizione del relativo cronoprogramma. Sulla base della documentazione in atti, va invero escluso le citate carenze progettuali – pur ove sussistenti - precludessero la prosecuzione dei lavori o il completamento dell'edificio al rustico, in quanto sulla base del cronoprogramma del 1.9.2023 elaborato dalla medesima parte attrice gli impianti avrebbero dovuto essere realizzati solo dopo il completamento della struttura in carpenteria, delle opere murarie e del montaggio della struttura in legno. Infine, è documentale che l'impresa non aveva fornito le integrazioni richieste dal direttore dei lavori in merito alla carpenteria metallica e alla risoluzione del problema delle fondazioni, sicché va in ogni caso escluso che i citati errori progettuali abbiano avuto una incidenza causale sulla mancata ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, quantomeno al rustico, entro il 30.11.2023. 7.3. In ordine al mancato adeguamento dei prezzi, le doglianze di parte attrice sono infondate. L'attrice ha argomentato che il quadro economico dell'appalto era stato redatto sulla base dei prezzari antecedenti il COVID-19 e il conflitto bellico ucraino – russo che avevano inciso significativamente sul valore dei materiali;
in particolare, i materiali maggiormente utilizzati dall'appaltatrice, come l'acciaio, il cemento, il rame, le strutture in legno avevano subito un incremento medio del 150% rispetto al prezzo indicato nel computo metrico dell'appalto; analogamente era accaduto per il costo dell'elicottero, quale unico mezzo di locomozione per raggiungere il cantiere, come risultante dal confronto tra il computo metrico e i costi contabilizzati con il 2 Per_1
Ciò posto, gli argomenti di parte attrice volti a configurare un obbligo in capo all'ente convenuto di procedere ad un riequilibrio contrattuale non possono essere accolti. In primo luogo, non può essere accolta la deduzione di parte attrice, in forza della quale l'ente avrebbe dovuto procedere ad una modifica dei corrispettivi previsti in contratto in conformità agli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. L'attrice nel momento in cui ha formulato la propria offerta aveva, invero, tutti gli elementi a disposizione per valutare la congruità del valore economico dell'offerta formulata e del relativo ribasso, laddove le modifiche dei corrispettivi in corso d'opera sono subordinate alla ricorrenza di sopravvenienze disciplinate dalla legge. Ciò posto, nel caso di specie, la modifica dei prezzi previsti nel progetto con adeguamento al prezziario
Regionale Piemonte del 2022 è disciplinata con il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) ed, in particolare, il quale prevede all'art. 29: comma 1, lett. b): “per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”; comma 2 prevede: L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo pagina 14 di 20 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre; comma 4 che “A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma”. CP_ Nel caso di specie, l convenuto ha argomentato che l'attrice era decaduta dalla compensazione con riguardo ai lavori contabilizzati nel 2022, non avendo formulato istanza di compensazione, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, evidenziando, altresì, la inapplicabilità nel caso di specie della citata disposizione normativa, tenuto conto che il decreto di cui al comma 2 era stato pubblicato in data 12 maggio 2022 e che l'adeguamento avrebbe dovuto riguardare lavori eseguiti a quella data, nel rispetto del cronoprogramma, mentre, nel caso di specie, a luglio del 2022 i lavori non risultavano ancora iniziati. La valutazione compiuta dall'ente convenuto va confermata, dovendosi, in ogni caso osservare che la violazione del cronoprogramma da parte dell'impresa con riguardo al 2022 è incontestata e che il comma 5 della citata disposizione esclude dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno in cui è presentata l'offerta, motivo per cui, in ogni caso, l'adeguamento dei prezzi richiesto dall'attrice non risultava dovuto (cfr. sul punto nota del 9.3.2022 del Responsabile Unico del Procedimento doc. 22 di parte attrice). Sempre con riguardo ai lavori eseguiti nel 2022, non avrebbe potuto essere applicato neppure l'art. 26 del 50/2022 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”) convertito in legge n. 91/2022. La norma citata, in deroga all'art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016, prevede al comma 1, la revisione obbligatoria dei prezzi con riguardo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”), mentre, nel caso di specie, il termine di presentazione dell'offerta fissato nel bando scadeva il 29.4.2022 e, dunque, si tratta di fattispecie esclusa dall'applicazione della norma citata. Diversamente da quanto dedotto da parte attrice, il comma 6 bis neppure era applicabile, trattandosi di previsione che estende la previsione dell'obbligo di applicare i prezzi aggiornati di cui al comma 1 anche ai lavori contabilizzati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, come si evince dalla circostanza che fa riferimento, come il comma 1, “alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025”. pagina 15 di 20 Era, invece, applicabile il comma 6-ter della citata disposizione, il quale prevede l'applicazione del comma 6-bis citato, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di “offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023”, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”. Infine, pur volendosi applicabile nel caso di specie l'art. 7, comma 2-quater del D.L. 36/2022, la modifica del corrispettivo, non configurava un obbligo a carico della stazione appaltante, essendo in ogni caso subordinata all'adozione di una variante. Il comma 2 ter prevede: L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. il comma 2-quater prevede: “Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali”. È, dunque, evidente che la modifica dei prezzi, in questo caso, è subordinata all'adozione di una variante, (come si evince dal richiamo all'art. 106 del codice dei contratti pubblici all'epoca vigente), che non è in linea generale obbligatoria (come si evince dalla circostanza che l'art. 106 dei contratti pubblici prevede che i contratti pubblici “possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento”) e che, ulteriormente, in caso di aumento dei costi dei materiali, deve assicurare risparmi da utilizzare in compensazione dell'aumento dei costi dei materiali. Ciò posto, non si ravvisa alcun inadempimento dell'ente convenuto, stante la formulazione da parte attrice della propria offerta quando erano già conoscibili i prezzi del 2021, la non applicabilità delle misure di riequilibrio citate dall'attrice per il 2022 e la garanzia più volte reiterata dall'ente all'impresa circa l'applicazione dell'art. 26 comma 6 ter del 50/2022 della citata disposizione normativa ai lavori contabilizzati nel 2023, la disponibilità dell'Ente convenuto a valutare una perizia in variante e la impossibilità di predisporre la perizia per la mancata programmazione dei lavori da parte dell'attrice. In ogni caso, quand'anche l'ente convenuto avesse violato una delle citate disposizioni normative, tenuto conto che l'impresa aveva già ottenuto un'anticipazione pari al corrispondente al 15,2648% della spesa complessiva e aveva eseguito lavori pari al 15%, le maggiori pretese economiche dell'attrice giammai potevano legittimare il rifiuto da parte attrice di prosecuzione dei lavori, potendo essere fatte valere con lo strumento delle riserve. 7.4. In relazione alla violazione dell'art. 108, l'attrice ha esposto che l ha violato il comma 3 CP_1 della citata disposizione normativa, il quale prevede che il direttore dei lavori o il responsabile unico del procedimento, formulati gli addebiti all'appaltatore, gli assegni quindici giorni per le proprie controdeduzioni. La doglianza, comunque inidonea a incidere sulla legittimità della risoluzione del contratto disposta dall'ente convenuto - che valutata solo in ragione della ricorrenza del presupposto dell'inadempimento grave dell'attrice, avendo il giudizio ad oggetto non il provvedimento amministrativo ma il rapporto contrattuale - è infondata. Per quanto risulta dalla documentazione in atti:
- con ordine di servizio n. 3 del 24.10.2023 (doc. 43 di parte convenuta) è stata formulata la contestazione e la messa in mora;
il direttore dei lavori ha messo in mora l'appaltatore ai sensi pagina 16 di 20 dell'art. 107, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ordinando l'invio, entro 2 gg, dei disegni d'officina aggiornati come richiesto con PEC del 15.09.2023; il deposito degli elementi di carpenteria metallica in luogo limitrofo al cantiere entro il 03.11.2023 e, quindi, entro 10 gg dall'O.d.S. n. 3; la ripresa delle lavorazioni in cantiere entro due giorni dalla conferma della DL della regolarità dei materiali depositati, pertanto entro e non oltre 12 giorni dall'O.d.S. n. 3;
- in data 28.12.2023 (allegato 47 di parte convneuta), il RUP ha formulato alla Dirigente dell'Ente Parco la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento, trasmessa p.c. al DL, Arch.
Parte_4
- con successiva PEC in data 29.12.2023 (allegato 48 di parte convenuta), la dirigente dell'Ente ha respinto le contestazioni dell'impresa esposte con la pec del 18.12.2023 e ha comunicato l'intenzione di risolvere il contratto, convocando sopralluogo presso il cantiere di Alpe Vald per il giorno 18.01.2024, allo scopo di acquisire, per il tramite del DL e alla presenza del RUP, lo stato di consistenza dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1 del 02.01.2024 (allegato 49 di parte conveneuta), 'Ente Parco ha risolto il contratto. La motivazione posta a fondamento del provvedimento di risoluzione risulta essere: al punto 1), la mancata ripresa dei lavori in cantiere;
al punto 2), non aver mai avviato le lavorazioni d'officina funzionali alla realizzazione delle componenti strutturali della nuova costruzione. Si legge nel provvedimento
“ATTESTATI l'indisponibilità dell'appaltatore a realizzare i lavori di ricostruzione dell'edificio di Alpe Vald, il grave ritardo e il sostanziale inadempimento delle pattuizioni contrattuali”. Le citate motivazioni sono riconducibili al disposto dell'art. 108 comma 4 , il quale prevede: “Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Anche l'iter esposto risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 108 comma 4, tenuto conto dell'espressa assegnazione del termine all'attrice con l'ordine di servizio n. 3 del 24.10.2023 e della fissazione del sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza con la comunicazione del 29.12.2023. Alla luce di quanto suddetto, va rigettata la domanda di accertamento della risoluzione per fatto e colpa dell'ente convenuto e le consequenziali domande di risarcimento del danno. 8. La domanda di accertamento della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta va rigettata. Sul punto, deve osservarsi, conformemente a quanto già dedotto dall'ente convenuto nella comparsa di costituzione, che al momento della presentazione dell'offerta nell'aprile del 2022 l'aumento dei prezzi verificatisi in precedenza era già conoscibile dall'attrice, motivo per cui, in relazione ai lavori contabilizzati nel 2022, l'aumento dei prezzi non rappresentava una sopravvenienza rilevante, né in relazione alla possibilità di adottare una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c., né in relazione alla possibilità da parte attrice di agire per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. E, invero, sotto il primo profilo, non risulta che l'attrice nel periodo gennaio-giugno 2023 abbia proposto una variante in relazione ai prezzi, né che abbia fornito all'ente convenuto gli elementi utili per la redazione della variante, quali il cronoprogramma dei lavori e l'organizzazione delle lavorazioni;
sotto il secondo profilo, non risulta che l'attrice abbia chiesto di sciogliersi dal contratto, laddove è invece incontestato che abbia richiesto in ogni occasione la prosecuzione dell'appalto, pur essendo a conoscenza, sin dal mese di pagina 17 di 20 marzo del 2023, dell'impossibilità di un adeguamento dei prezzi con riguardo alle lavorazioni svolte del 2022 (cfr. doc. 22 di parte attrice, nota della stazione appaltante revisione prezzi). A ciò va aggiunto che l'attrice non ha neppure specificato da quale dato ha desunto l'incidenza dell'aumento dei costi in rapporto all'intero contratto e che i calcoli effettuati dall'attrice in merito ai costi per l'elicottero sono del tutto inattendibili, non essendo in alcun modo chiarito come dovrebbe desumersi il rincaro del prezzo dell'elicottero dal confronto tra quanto liquidato nei SAL e i valori indicati in contratto.
9. Stante il rigetto delle domande di risoluzione per inadempimento e per eccessiva onerosità sopravvenuta proposte dall'attrice, vanno rigettate le consequenziali domande di risarcimento del danno, dovendosi osservare sul punto che le predette domande sono state proposte dalla parte attrice in via CP_ consequenziale 1. ai dedotti inadempimenti dell convenuto 2. alla eccessiva onerosità sopravvenuta, e che, in ogni caso, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non dà diritto ad un risarcimento del danno. Contro
10. Sulle domande riconvenzionali proposte dall Contr La a chiesto: a) accertare e dichiarare che nel caso di accertata fondatezza delle domande attrici le polizze non possono essere escusse;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di regresso della istante ai sensi dell'art. 1950 c.c., dell'art. 3 delle Condizioni Generali di polizza e della coobbligazione, per il caso in cui la stessa effettui qualsivoglia esborso, con ogni conseguenziale pronuncia di condanna. c) accertare e dichiarare il diritto della di essere liberata dalle due polizze e per il Controparte_2 caso di inadempimento condannare la società attrice alla costituzione di idonea cauzione reale, nonché al risarcimento dei danni. 10.1. La domanda di cui al punto a) va rigettata. I contratti in atti prevedono l'obbligo di pagamento a prima richiesta (art 4 delle polizze prodotte da parte attrice in allegato al ricorso cautelare in data 13.3.2024). Dal citato obbligo discende che l' può escutere la polizza a prescindere dalla fondatezza delle CP_1 eccezioni svolte dall'attrice, in quanto l'eventuale fondatezza delle eccezioni Parte_3 Contr mosse da quest'ultima legittimano esclusivamente una pretesa restitutoria dell' ei confronti dell' CP_1
, come espressamente previsto dall'art. 4 ultimo comma delle polizze citate (“Resta salva l'azione di
[...] ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)”, nonché sulla base della disciplina generale della fideiussione solve et repete (cfr. Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 “9.5. Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito (il più delle volte mediante il cosiddetto "conteggio automatico" a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilità di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante ne' di
pagina 18 di 20 eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007”). Discende che l'esigibilità delle somme di cui alle polizze non è subordinata alla dimostrazione da parte Contr dell'Ente delle proprie ragioni nei confronti della spettando a quest'ultima eventuale azione per la ripetizione, laddove la prestazione risulti non dovuta. Discende il rigetto della domanda sub a. 10.2. In relazione alla domanda di accertamento del diritto di regresso nei confronti dell'impresa non vi è Contr interesse ad agire della non avendo l'attrice contestato il diritto di regresso, che anzi ha posto a Contr fondamento del ricorso cautelare, ed essendo il diritto di regresso della nei confronti dell'attrice previsto espressamente dalle condizioni generali delle polizze. In ogni caso, la domanda di condanna condizionata della e a titolo di regresso Parte_1 Parte_1 non può essere accolta. Sul punto, giova richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19895 del 06/10/2015) in forza del quale “Qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed in inequivocità dell'elemento condizionante”. Contr Nel caso di specie, non ricorre l'inequivocità dell'elemento condizionante, tenuto conto che la on ha corrisposto alcunché all , né ha dichiarato di voler corrispondere alcunché, né ha dichiarato CP_1
l'importo che corrisponderà all' all'esito del presente giudizio e la polizza a valere della quale è CP_1 conteggiato l'importo, e ulteriormente, che non è stata proposta, né in questo giudizio, né in altro giudizio, Contr alcuna domanda dall di accertamento delle somme dovute dalla o di condanna al CP_1 Contr pagamento da parte della
10.3. Va, infine, rigettata la domanda di condanna dell'attrice alla liberazione del garante o alla Contr costituzione di una cauzione ai sensi dell'art. 1953 c.c., non essendo stata convenuta la per il pagamento (n. 1), non essendo l'impresa attrice insolvente (n. 2), non vendo in rilievo un'obbligazione con un termine (n.3), né ricorrendo i presupposti temporali e quelli relativi alla natura dell'obbligazione previsti dal n. 4 della citata norma. Non ricorrono neppure i presupposti di cui all'art. 4 della polizza, non risultando protesti o altre manifestazioni di insolvenza dell'attrice, né la liquidazione o trasformazione della società, né la cessione di azienda o di un ramo di azienda, né l'inadempienza dell'attrice al pagamento di premi o al rimborso di Contr qualsiasi altro credito nei confronti della
11. Le spese di lite nei rapporti tra e l' Parte_1 Controparte_1 sono a carico dell'attrice per il principio della soccombenza. Le stesse si liquidano in dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta, con applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale del giudizio cautelare in corso di causa e per tutte le fasi del giudizio di merito. Contr Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la ono integralmente compensate, tenuto conto, da una Contr parte, del coinvolgimento della in causa in assenza di qualsivoglia domanda di parte attrice nei Contr Contr confronti di , dall'altra, della soccombenza della ulle domande riconvenzionali proposte nei confronti dell'attrice.
P.Q.M.
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1 Contr
2. Rigetta le domande proposte da . Controparte_2
pagina 19 di 20 3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida: per il giudizio cautelare in corso di causa in € 7.797,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e iva come per legge e per il giudizio a cognizione piena in € 22.457,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e iva come per legge.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
Verbania, 16.9.2024
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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