TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/10/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1744 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Marco Lungarini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Matteo Santini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente
NONCHÈ
Avv. in qualità di curatore speciale di , nata a [...] CP_2 Persona_1
Castellana (RM) il 13.12.2009, giusta ordinanza di nomina depositata il 18 luglio
2022, rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio. Conclusioni
All'udienza cartolare del 11 settembre 2025 il Curatore Speciale precisava le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio invitando i difensori delle parti a pronunciarsi in merito alla eventuale rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento, essendo già state depositate le comparse conclusionali ed essendo stato fissato il giudizio dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di MA per l'udienza del 21 ottobre 2025.
Con note depositate telematicamente in data 3.9.2025 l'Avv. Matteo Santini, difensore della sig.ra deceduta in data 1.4.2025, deduceva che “a seguito CP_1 del decesso della sig.ra quale parte processuale nel procedimento in epigrafe, lo CP_1 scrivente difensore, esaurito il proprio mandato, preso atto della delicate e complesse vicende che hanno interessato la minore , rappresenta di rimettersi a qualsivoglia intervento Persona_1 verrà assunto a tutela della minore”.
Con note depositate telematicamente il 15 settembre 2025 l'avv. Lungarini, difensore del sig. , dichiarava di rinunciare espressamente ai termini di cui ER1 all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.06.2020, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 15.03.1997 con
[...] in Sassari, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune CP_1 nell'anno 1997, atto n. 44, parte 1;
- che dalla loro unione nasceva la figlia (13.12.2009); ER1
- che in data 16.01.2020 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro,
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, disciplina del diritto di visita paterno, la corresponsione di un mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori in favore della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di essere Brigadiere Capo presso la Guardia di Finanza a MA e di percepire un reddito mensile medio di € 1.800,00;
- che la era un medico, titolare di partita IVA, percepiva una CP_1 pensione di invalidità ed era proprietaria di un immobile;
2 - che dopo la separazione era stato costretto a trasferirsi presso i propri genitori in MA, mentre la era rimasta a vivere nella casa coniugale;
CP_1
- che la moglie attuava comportamenti che costituivano un ostacolo al regolare e costante rapporto padre-figlia.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio, disciplinare il regime di affidamento più opportuno per la minore e disporsi la corresponsione di un mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori in favore della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 15.01.2021 si costituiva in giudizio la CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- di essere una libera professionista, di versare euro 950,00 mensili per la locazione dell'immobile di abitazione ed euro 868,00 mensili per taluni finanziamenti;
- di non essere proprietaria di alcun bene immobile, avendo alienato l'immobile di proprietà sito in Cerveteri nel mese di agosto 2020;
- che il percepiva una retribuzione lavorativa di euro 2.500/3.000,00 ER1 mensili e nel mese di marzo 2020 aveva acquistato un immobile;
- che il aveva sempre spontaneamente versato un contributo al ER1 mantenimento della figlia , salvo poi interromperlo nel mese di novembre 2020 ER1 con l'acuirsi della conflittualità con la resistente;
- di essersi sempre fatta carico autonomamente di ogni necessità della minore;
- che il padre vedeva la figlia solo nei weekend indicati in sede di separazione, durante i quali teneva la minore in una stanza di albergo e non collaborava nella gestione quotidiana della stessa, motivo per cui la madre era stata costretta ad assumere una babysitter per euro 600,00 mensili;
- di non avere mai ostacolato il rapporto padre figlia.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il , l'affidamento condiviso della figlia ER1 ER1 con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno, ponendo a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della stessa per la figlia di ER1 euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 26.01.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, confermava i provvedimenti provvisori
3 emessi in sede di separazione anche considerando che le parti avevano raggiunto un accordo nel mese di gennaio 2020 e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 11.02.2021 parte ricorrente depositava un'istanza in cui rappresentava che dal registro elettronico della figlia minore risultava che la stessa non ER1 frequentava la scuola con continuità dall'8 gennaio 2021 ed aveva accumulato numerose assenze che rischiavano di pregiudicarne l'anno scolastico e, pertanto, richiedeva che venissero incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti al fine di monitorare e coadiuvare il nucleo familiare materno.
Con decreto del 01.03.2021 il Giudice fissava per la trattazione dell'istanza l'udienza del 25.03.2021 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 25.03.21, lette le note d'udienza del 16.03.2021 con cui parte ricorrente insisteva affinchè venissero incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di monitorare e coadiuvare il nucleo familiare materno e le note del 20.03.2021 con cui parte resistente rappresentava che i genitori erano riusciti a concordare il trasferimento della minore dalla scuola Pio XI alla Scuola media
Statale Albio Tibullo, ove la minore risultava iscritta e che frequentava regolarmente e con maggiore interesse e stimolo rispetto al precedente istituto scolastico, il Giudice rigettava l'istanza e confermava l'udienza di prima comparizione fissata per la data del 12.05.2021.
Con ordinanza del 22.04.2021, letta l'istanza depositata dalla resistente in data 12.04.2021 e la nota del 13.04.2021 con cui il procuratore del ricorrente depositava copia di un verbale della scuola Media Statale Albio Tibullo con il quale si dava atto delle difficoltà della di portare la figlia a scuola e che CP_1 ER1 non frequentava da diversi giorni l'istituto scolastico il Giudice, ad integrazione e modifica della precedente ordinanza del 25.03.2021, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti del Tribunale e confermava l'udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 12.05.2021.
All'udienza del 12.05.2021 rilevato che le parti dichiaravano che i Servizi
Sociali di MA Municipio VII si erano attivati con incontri presso il padre e la madre e che erano in calendario ulteriori incontri con la minore, che parte
4 ricorrente richiedeva che venisse disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali ER1 territorialmente competenti per incapacità della madre di esercitare la propria potestà genitoriale mentre parte resistente si opponeva alla richiesta di affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti e richiedeva che la minore venisse presa in carico per un percorso di sostegno psicologico presso l'ASL territorialmente competente, che la aveva dichiarato di aver portato la CP_1 figlia al Centro Sole a MA nonché al centro di psichiatria infantile Ospedale
Bambin Gesù di MA e di avere anche iniziato un percorso con uno psicoterapeuta con un professionista privato, il dott. , che aveva suggerito ER2 sedute congiunte con la madre per preparare il terreno per potere fare riprendere ad la frequentazione della scuola a settembre atteso che la minore stava ER1 avendo attacchi di panico per le interrogazioni, che il padre negava il proprio sostegno per la figlia e che non voleva vedere il padre, che il aveva ER1 ER1 rappresentato di non essere d'accordo con il modello di vita della madre e riteneva che fosse opportuno prendere un'abitazione dove risiedesse mentre i genitori ER1 potessero alternarsi per stare con la minore, il Giudice riservava la decisione.
In data 14.05.21 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui rappresentavano che in data 26.03.2021 la Procura della Repubblica di MA presso il Tribunale per i Minorenni di MA aveva richiesto un'indagine socio- ambientale sul nucleo familiare e che tale indagine era in fase di ultimazione da parte degli assistenti sociali.
Con ordinanza del 21.06.2021 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.05.2021, in attesa del deposito della relazione dei Servizi Sociali, confermava i provvedimenti emessi con il decreto del 21.04.2021, rigettava la richiesta di affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti effettuata da parte del ricorrente, confermava la richiesta ai Servizi Sociali di MA
Municipio VII territorialmente competenti di trasmettere un relazione da cui risultasse l'esito dell'indagine socio-ambientale sul nucleo familiare materno e paterno, invitava le parti a sottoporre la figlia ad un percorso di psicoterapia ER1 individuale presso l'ASL territorialmente competente previa concertazione con i
Servizi Sociali di MA Municipio VII o presso un professionista privato di fiducia,
e ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare previa concertazione con i Servizi Sociali di MA Municipio VII, ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti del Tribunale al fine di garantire la
5 frequentazione scolastica della minore ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 10.11.2021.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
In data 14.09.2021 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1744/2020 sub 1), con il quale la CP_1 richiedeva l'autorizzazione all'iscrizione della figlia minore presso la Scuola privata
Manzoni ANAC di MA e, per l'effetto, ordinare al di versare la propria ER1 quota di iscrizione ed i ratei per l'anno scolastico 2021-2022.
Tale istanza veniva accolta e il Giudice ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti del Tribunale, incaricava il Servizio Sociale del Comune di MA
Municipio VII di vigilare sull'attuazione del presente provvedimento e sulla frequentazione scolastica della minore trasmettendo una relazione al Tribunale entro il 30.10.2021 e confermava l'udienza per gli incombenti fissati e la comparizione delle parti per la data del 10.11.2021.
In data 28.10.21 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano:
- che non era stato possibile effettuare i colloqui con il e lo stesso ER1 aveva richiesto di essere seguito da un altro operatore;
- che dai colloqui con la era emersa un'incapacità della madre di CP_1 gestire gli agiti della figlia e che persisteva la conflittualità tra i coniugi;
- che era stata richiesta una a valutazione/presa in carico della minore presso il TSMREE territorialmente competente ma che la stessa si era rifiutata di presentarsi al primo appuntamento e anche successivamente non si era presentata ai colloqui fissati alla ASL;
- che aveva cambiato scuola e risultava iscritta presso l'istituto paritario ER1
“Centro Studi di MA – Manzoni A.N.A.C.” sito in MA ma che non aveva mai frequentato;
- che non era stato possibile attivare alcun intervento di sostegno per il nucleo familiare, mentre dai colloqui e dal confronto con il si era evidenziata la Pt_2 necessità di un progetto mirato per la minore stante le sue difficoltà.
In data 04.11.2021 veniva depositata la relazione del TSMREE in cui si dava atto che non era stato possibile effettuare una valutazione diagnostica della minore, che vi erano rischi di strutturazione di un disturbo psicopatologico, che le capacità
6 contenitive dei genitori apparivano totalmente inefficaci e che, data la criticità e la persistenza della chiusura di , ritenevano urgente attivare per la minore un ER1 aiuto specialistico domiciliare e per i genitori un intervento che favorisse una maggiore consapevolezza delle condotte pregiudizievoli che stavano ponendo in essere ai danni della figlia.
All'udienza del 10.11.2021, rilevato che la resistente rappresentava che la figlia non stava frequentando la scuola, che vi era stata una visita domiciliare da parte dei Servizi Sociali e un'altra visita di una psicologa e dello psichiatra ma che la figlia non aveva voluto proseguire, che il difensore di parte resistente richiedeva l'attivazione del servizio domiciliare di natura psichiatrica per ed insisteva ER1 nelle proprie richieste istruttorie, mentre il difensore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, il Giudice riservava la decisione.
In data 09.12.2021 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1744/2020 sub 2), con il quale la resistente richiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali ai sensi dell'art. 709 ult. c.
c.p.c. con richiesta di disporre l'affidamento esclusivo della minore Persona_1 alla madre, ed in subordine, stante l'urgenza rappresentata dalla necessità di provvedere al cambio di residenza della minore, in difetto di consenso manifestato dal padre, che il Giudice autorizzi il trasferimento della minore presso l'anagrafe dei residenti nel Comune di MA alla Piazza Domenico Savio n. 20 ai fini della assegnazione al Servizio Sanitario Nazionale Locale.
In data 16.12.2021 e in data 03.01.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto di essere riusciti a svolgere soltanto un colloquio madre-minore in cui si era resa disponibile ad un appuntamento presso il ER1
TSMREE ma di non aver potuto programmare tale intervento in quanto in data
13.12.2021 si era recata con la nonna e la zia materna in Sardegna e che non ER1 era stato possibile effettuare il colloquio con i genitori della minore in quanto la non si era presentata. CP_1
Con ordinanza del 10.01.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2021, disponeva una C.T.U. psicologica volta a valutare la capacità genitoriale delle parti, verificare la condizione psicologica e ad ascoltare la minore nominando quale consulente di ufficio la dott.ssa . Persona_3
Con decreto del 10.01.2022 emesso nella causa RGNR 1744-2/2020 il
Giudice autorizzava il trasferimento della minore presso l'anagrafe dei residenti nel
7 Comune di MA alla Piazza Domenico Savio n. 20 ai fini della assegnazione al
Servizio Sanitario Nazionale Locale, anche in mancanza del consenso del padre, riservava la decisione in merito alla modifica dei provvedimenti presidenziali all'esito dell'istruttoria e rinviava per la trattazione all'udienza del 11.05.2022.
In data 28.02.2022 il Giudice disponeva la riunione del procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1744/2020 sub 2) con il fascicolo principale
RGNR 1744/2020.
In data 02.03.2022 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
In data 28.03.2022 parte resistente rappresentava di avere depositato in data
07.12.2021 ricorso ex art. 709 ter c.p.c. con cui richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia.
Con decreto del 29.03.2022 il Giudice, letta l'istanza depositata dalla CTU dott.ssa in data 23.03.2022 con cui era stata richiesta una proroga della ER3
CTU per 60 giorni nonché la fissazione di un'udienza interlocutoria, in quanto sussisteva una elevata conflittualità tra le parti ed una condizione di possibile rischio psicologico per la figlia minore e letta l'istanza depositata in data 08.03.2022 con cui la resistente richiedeva disporre la rimessione in termini per la nomina del
Consulente Tecnico di Parte, fissava udienza in data 08.04.2022 disponendo la convocazione della CTU, dell'assistente sociale dott.ssa Servizi Persona_4
Sociali del comune di MA Municipio MA VII e della psicologa del TSMREE dott.ssa ER5
Con decreto del 07.04.2022 il Giudice, letta la comunicazione trasmessa in data 07.04.2022 dalla CTU dott.ssa con cui rappresentava di essere positiva ER3 al Covid 19 e pertanto di essere impossibilitata a presenziare all'udienza del
08.04.2022, rinviava l'udienza dell'08.04.2022 all'udienza del 22.04.2022.
All'udienza del 22.04.2022, rilevato che la CTU dott.ssa ER3 rappresentava di aver ascoltato la minore e che vi era un problema di dispersione scolastica, che la resistente riferiva di aver sporto denuncia nei confronti del marito dopo aver ricevuto delle minacce, di essersi rivolta ad un centro antiviolenza e che la figlia si stava preparando per sostenere degli esami per la prima e la seconda media, che la dott.ssa rappresentava che non era stato possibile attivare ER5 un intervento psicoterapeutico per la quale aveva riportato una situazione di ER1
8 miglioramento dei rapporti con la madre ed un rifiuto di vedere il padre, il Giudice autorizzava la nomina del CTP di parte resistente e rinviava all'udienza dell'11.05.2022 per esame del progetto elaborato dalla CTU di intesa con i servizi sociali e l'equipe del e per la decisione in merito ai provvedimenti Pt_2 provvisori da adottare.
All'udienza dell'11.05.2022, rilevato che la CTU dott.ssa depositava ER3 in udienza il progetto di intervento per le parti rappresentando che “a causa delle dinamiche disfunzionali e patologiche riscontrate all'interno del nucleo in oggetto, dinamiche che hanno al centro una difficoltà separativa principalmente in capo alla coppia genitoriale. Tali ER aspetti finiscono per incidere sul benessere psicofisico della minore , la quale ormai non va più a scuola e trascorre la maggior parte del tempo in casa, salvo studiare, per quanto viene riferito, per gli esami che svolgerà dal 16 al 20 maggio” e dunque rassegnava le seguenti ER conclusioni: “1) che venga trovata una struttura semiresidenziale che possa accogliere per un orario giornaliero lungo, dalla mattina almeno fino alle ore 16. Tale istituto, su richiesta del prof. che segnala due diverse fedi religiose dei genitori, dovrà avere quanto meno la Persona_6
ER caratteristica di essere laico;
2) che tale struttura abbia lo scopo, oltre che di accogliere , anche di salvaguardare il regolare svolgimento del diritto di visita paterno, in modo tale che la casa della ER sig.ra dove continuerà a vivere, non diventi terreno condiviso e dunque di scontro;
CP_1
3) nominare un tutore e un curatore speciale per la minore, in modo che possa essere mediata la relazione genitoriale e che la sig.ra possa essere alleviata dal peso della patologia CP_1 relazionale, potendo esprimere le sue richieste ad un soggetto riconosciuto che possa ascoltare le motivazioni dell'uno e dell'altro genitore;
4) che entrambi i genitori svolgano una visita psichiatrica presso un professionista privato visti i tempi ristretti e l'urgenza dell'intervento. A tale scopo la scrivente potrebbe suggerire all'Ill.mo Giudice il nome di un professionista;
5) che la minore intraprenda primariamente un approfondimento psicodiagnostico al fine di approfondire il livello
e le principali aree di sofferenza psicologica e, in seguito a tale valutazione, un percorso di psicoterapia;
6) che il corpo peritale possa, in raccordo con il servizio sociale, fungere da organo di controllo per i prossimi 6 mesi in seguito ai quali, se la situazione sarà rientrata e il nucleo avrà trovato un equilibrio, ciascuno potrà riprendere il proprio percorso di vita”. Il Giudice, letta la relazione depositata dal CTU e sentiti i difensori delle parti, riservava la decisione.
Con ordinanza del 14.07.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.05.2022 e a parziale modifica ed integrazione dei vigenti provvedimenti, disponeva la limitazione delle parti dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , disponeva l'affidamento di ai Servizi Sociali ER1 ER1 del comune di MA Municipio VII con collocamento prevalente presso la madre, 9 con possibilità di adozione di decisioni anche in merito alla scuola, salute e altre decisioni straordinarie per la minore, nominava quale Curatore Speciale della minore l'avv. incaricava i Servizi Sociali affidatari di individuare una CP_2 struttura semiresidenziale che potesse accogliere per un orario giornaliero ER1 lungo, dalla mattina almeno fino alle ore 16, in località non distante dall'abitazione della madre collocataria, preferibilmente laica, invitava le parti a collaborare nell'attuazione del progetto elaborato dalla dott.ssa , concedeva termine alla ER3
CTU per il deposito della relazione di consulenza entro il 10.12.2022 e rinviava la causa per esame della relazione dei Servizi sociali e della CTU all'udienza del
14.12.2022.
Con decreto del 04.10.2022, letta l'istanza depositata in data 20.09.2022 dalla
CTU dott.ssa la quale richiedeva la nomina urgente di un Tutore per la ER3 minore , richiesta resa necessaria e non più prorogabile, ad avviso del Persona_1
CTU, a causa dell'elevata conflittualità tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
accentuata dalle continue richieste avanzate dal padre della minore CP_1 tramite mail o all'interno della consulenza a cui né la scrivente CTU, né il curatore, né tantomeno il Servizio Sociale riescono a dare seguito, il Collegio, ad integrazione e modifica dell'ordinanza emessa il 14.07.2022, nominava Tutore della minore il
Sindaco pro tempore del Comune di MA, con facoltà di adottare le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e confermava il rinvio della causa all'udienza del 14.12.2022 per esame della relazione dei Servizi Sociali e della CTU.
In data 24.10.2022 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale della minore.
Con CTU depositata in data 09.12.2022 la dott.ssa ha Persona_3 dedotto che, in seguito all'adozione dei provvedimenti di sospensione della potestà genitoriale dei genitori e di nomina del Curatore speciale, nonché da ultimo, del
Tutore individuato nel Sindaco di MA , le parti hanno continuato a tenere condotte che devono essere stigmatizzate per i motivi indicati dalla consulente nell'elaborato peritale depositato il 9 dicembre 2022: “Come esito della nomina di tutore
e curatore, i genitori hanno reagito in maniera diversa: da una parte la sig.ra ha avuto CP_1
ER difficoltà ad accettare che il miglioramento della situazione, esitato in un ritorno a scuola di , passasse per la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi. D'altra parte, il sig.
ha seguito passivamente le vicende relative alla genitorialità, compresa cioè la sospensione, ER1 concentrandosi unicamente sul mettere nel mondo esterno responsabilità e colpe, mai mettendosi in 10 prima persona in discussione. Di rilievo è l'atteggiamento del sig. nei confronti del corpo ER1 peritale, spesso squalificato come emerge dai colloqui, riportati nella seconda parte del presente elaborato, o nelle mail. Un esempio è il duro attacco che il sig. indirizza al CTP della ER1 sig.ra definendolo “segretario della dott.ssa e sminuendone la preoccupazione CP_1 CP_1 per l'impatto che i continui interventi della polizia avrebbero potuto avere sulla minore. Questa difficoltà ad assumersi la responsabilità è apparsa, seppur in misura diversa, in capo ad entrambi
i genitori, se non altro perché, al loro arrivo, nessuno dei due aveva intrapreso quei percorsi che servivano per cercare di apportare un miglioramento nel benessere psicologico primariamente di ER
. Anche il fatto che di comune accordo entrambi avessero 'abbandonato' la precedente CTU la dice lunga sulla scarsa fiducia che entrambi nutrono nei confronti dei professionisti che li hanno aiutati e li aiutano. Se però da una parte la sig.ra è stata capace di lasciare uno spazio CP_1 di apertura e manovra, seppur faticosamente, per gli operatori, ciò non è valso invece per il sig.
. Egli ha sin da subito mostrato una sospettosità diffusa nei confronti degli operatori e uno ER1 scarso rispetto del contesto istituzionale nel quale si muoveva: basti pensare alla molteplicità di mail girate direttamente alla scrivente senza nemmeno coinvolgere il suo avvocato, nonostante i molteplici rimproveri della scrivente in questo senso, o al fatto che ha finito per mettere in conoscenza delle mail che riguardavano le operazioni peritali, e quindi un lavoro enorme che è ER stato fatto per la salute psicologica di , anche la questura di MA, senza avere una minima consapevolezza di ciò che questo potesse significare per la figlia…. Parallelamente alle operazioni peritali i servizi sociali, in particolare nella persona del dott. , hanno lavorato al Persona_7 fine di mettere in atto il progetto redatto in CTU, trovando però non poche complicazioni. Ad esempio, si era proposto di far svolgere la frequentazione padre -figlia presso un appartamento ER pedagogico che il servizio sociale aveva rintracciato, un luogo cioè dove il sig. e ER1 avrebbero potuto condividere del tempo insieme, fare i compiti ecc. visto l'arrivo dell'inverno e la difficoltà del padre a pensare creativamente a modalità alternative dove poter svolgere tali incontri ER (libreria, parco, centro commerciale ecc.). All'appuntamento organizzato dal dott. al fine ER di far visionare al nucleo familiare la struttura, si rifiutava di andare, né la madre riusciva
a convincerla, dovendo telefonare all'assistente sociale all'ultimo momento per disdire …”.
In merito alla capacità genitoriale ed al profilo personologico della sig.ra così ha concluso la CTU: “Da un punto di vista personologico si osserva un CP_1 pensiero piuttosto rigido e la difficoltà di fidarsi e affidarsi alle istituzioni che si stanno prendendo cura del nucleo familiare. I movimenti confusivi e confondenti testati dalla scrivente nei vari incontri
(la signora non ha spesso compreso se dovesse venire in presenza o svolgere il colloquio da remoto;
non ha accettato di presentarsi a studio nell'ultimo incontro per poi giungere in presenza;
sempre nell'ultimo incontro, incoraggiata a lasciare lo studio dall'altra stanza prima del sig. , ER1
11 rimaneva per circa venti minuti, anche dopo che il sig. era uscito) e dagli altri operatori ER1
(assistente sociale, tutore) testimoniano una difficoltà a partecipare attivamente e fattivamente agli interventi proposti, se non attraverso una forte ambivalenza. Nonostante questo, va riconosciuto alla signora un grande sforzo nell'accettare quella che rappresenta una ferita narcisistica del suo
Sé genitoriale, ferita che ha però rischiato, e rischia ora che la CTU volge al suo termine, di offuscare i reali bisogni della minore in quanto la signora sembra non aver ben compreso l'aiuto che potrebbe provenire dai professionisti coinvolti in questa fase di sospensione della responsabilità ER genitoriale. Si vuole dire cioè che se da una parte riconosce i miglioramenti di , dall'altra non riesce ad accettare il motore di tali miglioramenti ovvero la presenza di una rete compatta che l'ha sostenuta e la sostiene, o sostiene entrambe dovremmo dire, dovendo gioco forza sostituirsi a lei da un punto di vista formale in termini di affidamento. All'interno della valutazione, pertanto, emerge una rappresentazione dell'altro scarsamente integrata, altro che può essere persecutore, ma anche salvatore. Non è solo il caso dei servizi sociali e delle altre figure istituzionali, ma anche del sig. Questa 'doppia modalità' lascia intravedere come la signora si aspetti da un altro CP_3 minacciante quale percepisce il sig. , un sostegno e un aiuto in tema di genitorialità. ER1
All'interno della valutazione psichiatrica, la dott.ssa NON riscontra criteri che ER8 segnalino una psicopatologia come da DSM-5, ma segnala come: “(…) il piano affettivo risultava
a tratti ipoespresso, ma in assenza di elementi di scarsa empatia o di carenza di aspetti introspettivi
(…)” e “(…) L'affettività, per quanto talora coartata, appariva tendente verso le basse polarità, congruamente alle vicende personali descritte (…)”. In effetti, la sig.ra attribuisce molto CP_1 alla malattia che ha dovuto affrontare, anche in termini di scelte fatte, o agite, nell'ambito familiare, come ad esempio quella di spostarsi a MA per avere un maggiore supporto da parte del sig. ”. ER1
Con riferimento al profilo personologico del sig. così si è espressa la ER1 dott.ssa : “Il sig. non ha svolto alcun sostegno psicologico o alla ER3 Parte_1 genitorialità come era stato suggerito nella precedente CTU. Solo nell'ultimo incontro riporta quattro attestazioni di presenza presso un consultorio. Ne consegue naturalmente che nessuno dei tratti patologici che ne costituiscono la personalità abbia subito modificazioni in senso positivo o quanto meno in termini di consapevolezza. Ciò che invece risulta dal percorso di consulenza è la presenza reiterata di tratti di controllo dell'altro, come meglio si descriverà in merito alla relazione ER con la sig.ra e con la minore , nonché quei tratti ossessivi di cui già si è parlato nei CP_1 precedenti elaborati, entrambi assolutamente egosintonici. Tali tratti lo portano a porre la sua attenzione in modo esclusivo sulla ricostruzione certosina e logica dei fatti, della documentazione, con focalizzazione esclusiva sulla Legge, le regole, gli aspetti formali. Da tutti questi discorsi le emozioni e gli affetti sono completamente tagliati fuori, né l'altro trova un posto a livello di
12 rappresentazione nella sua mente. L'attenzione al piccolo dettaglio è totale, a discapito del contesto
e della complessità della situazione, e da ciò ha origine un pensiero rigido, non negoziabile;
non avendo in sé la rappresentazione dell'altro come di qualcuno che può avere bisogni e desideri diversi da lui, il sig. non apre minimamente alla possibilità di accedere ad una posizione terza, ER1 negoziata, dunque nuova …Per quanto concerne uno spazio fisico e ambientale idoneo alla ER frequentazione con , questo non sussiste a parere di chi scrive né da un punto di vista concreto ER (il sig. non ha al momento un'abitazione o uno spazio dove accogliere , neanche a ER1 quanto pare presso l'abitazione dei nonni paterni), né da un punto di vista psicologico. Infatti, nella sua mente non si ravvede uno spazio affettivo dove accogliere la figlia, che al momento viene utilizzata come strumento di triangolazione nelle dinamiche conflittuali con la madre”.
La dott.ssa ha anche evidenziato che le condotte dei genitori, ed in ER3 particolare del Sig. , incidono negativamente sul benessere della figlia ER1 minore, la quale viene triangolata e coinvolta nelle dinamiche dei genitori, tanto da rimanerne invischiata e vittima. Così, sul punto, si esprime la CTU: “Lo spazio fisico ER che egli vorrebbe sfruttare per frequentare è quello della casa materna, a dimostrazione di come egli non abbia ancora elaborato la separazione, né riesca a percepire al proprio interno la necessità di rispettare lo spazio dell'altro, fisico, psicologico, identitario. Rispetto a tale abitazione, si vuole comunque ricordare che la sig.ra ha permesso all'ex marito di accedervi fino all'episodio del calcio al gatto, avvenuto già dopo il trasferimento a MA di madre e figlia e dunque molto tempo dopo la separazione… Tutti quelli citati sono esempi di quanto la relazione patogena dei genitori incide in modo feroce sulla mente della minore, che non riesce se non con grande fatica e con l'aiuto di una rete psico -sociale forte come quella che si è trovata ad avere in CTU ad emergere rispetto al pensiero paterno e a quello materno che al momento risultano per lei soffocanti. Si parla di relazione patogena in quanto, nonostante la sig.ra se ne sia molto risentita, entrambi CP_1
i genitori faticano a separarsi psichicamente, il che non significa che su un piano di realtà non siano divorziati, quanto piuttosto che in qualche modo ciascuno necessita dell'altro per andare avanti soprattutto, in questo momento, come genitori, fosse anche all'interno di una relazione fortemente patogena e patologizzante la minore. D'altra parte la stessa sig.ra ha descritto CP_1 la relazione con il sig. , nel passato, come una relazione di dipendenza più che di amore. ER1
Ciò che per il momento ci limitiamo ad affermare è che la coppia genitoriale presenta un livello di confusività estremo e patologico, dove tutto cambia affinchè nulla cambi, dove le rappresentazioni ER dell'altro sono scarsamente integrate e che finisce per ricadere sulla salute psicologica di , la cui stessa mente è scarsamente integrata, ovvero scissa, divisa in due tra il desiderio di aprirsi e quello di chiudersi, tra il pensiero paterno e quello materno. Di fatto, entrambi i signori presentano come detto aspetti di scissione, rappresentazioni dell'altro come salvatore -persecutore, espulsivo -
13 inclusivo, insomma secondo una dinamica dentro o fuori, tutto o niente… In sintesi, si riconosce un'incapacità da parte di entrambi i genitori (più del sig. , quanto meno come parte attiva) ER1
ER di preservare dal conflitto emotivo genitoriale e di riconoscerne i bisogni emotivi, al punto che la chiusura messa in atto dalla minore rappresenta quella stessa chiusura che i genitori applicano verso un pensiero altro, nuovo, diverso…. È giusto fare a questo punto un distinguo, dal momento che se per il sig. tale incapacità si presenta al momento come estremizzata e ER1 assume toni violenti (vedasi il contenuto dei messaggi inviati alla figlia e letti dalla stessa in occasione del colloquio dell'08/03/2022), la sig.ra è stata capace seppur con un'estrema CP_1 fatica (almeno per il momento) di riconoscere la necessità di far subentrare in questa confusione un terzo, rappresentato dalle istituzioni, che potesse rimettere ordine all'interno di una relazione, CP compresa quella genitoriale, dove era rimasta schiacciata dagli elevati livelli di controllo posti in essere dal sig. . Nonostante l'evidente miglioramento che l'inserimento di figure quali ER1 tutore e curatore, servizi sociali e CTU, ha comportato, la sig.ra continua a percepire la CP_1 sospensione della responsabilità genitoriale come un fallimento, un non poter più fare la madre, ER anziché come un aiuto fondamentale e necessario per e anche per lei stessa. In questo senso si vuole dire che anche la signora appare al momento molto centrata sui suoi bisogni narcisistici di brava madre, anziché fidarsi e affidarsi ad una istituzione che è intervenuta cercando di salvare una situazione ormai giunta all'estremo… In ogni caso, entrambi i genitori, in una maniera o nell'altra, triangolano la figlia schiacciandola all'interno di un conflitto che non dovrebbe riguardarla direttamente o comunque avere un simile impatto sulla sua salute psichica. Entrambi, descrivendo il rapporto con l'altro genitore, risultano svalutanti, preoccupati e finiscono per riempire ER
delle emozioni rabbiose che provano l'uno verso l'altra, parlando liberamente e senza filtri
e finendo per sfinire e bloccare la figlia. Un esempio lampante di ciò proviene dalla testimonianza stessa della minore, la quale ricorda le furenti liti quando i genitori stavano insieme, nonché il fatto che viene messa in mezzo ai messaggi e alle mail scambiate dai genitori. Nessuno dei due ER genitori, in sostanza, riesce a preservare dal conflitto”; infine, con specifico riferimento alla ER situazione attuale di , così ha concluso la dott.ssa : “Questa condizione psicologica ER3
ER di appare risalente nella misura in cui la minore ha rimosso alcune parti della sua vita familiare infantile, dove ricorda solamente che i genitori litigavano, non riuscendo ad evocare attraverso la memoria episodica precisi momenti di felicità e condivisione, un atteggiamento mentale tipico di stili di attaccamento patologici, dove la memoria diviene vaga e generale, astratta, senza possibilità di accedere né all'episodio che ha scatenato le angosce passate e attuali, né alle emozioni ER in quel momento sperimentate. è una ragazzina molto sorridente, un sorriso utilizzato come difesa rigida rispetto a tali emozioni, che preferisce nascondere e dimenticare, salvo poi metterle in atto attraverso i sintomi. La sua mente, come detto, presenta caratteri di scissione, di
14 funzionamento secondo una modalità tutto o nulla. La ragazza, infatti, pur criticandoli, ha finito per identificarsi con i meccanismi difensivi genitoriali, in particolar modo paterni, se pensiamo ai comportamenti descritti dalla madre che la vedono farsi la doccia tre volte al giorno, trascorrere ER molto tempo a lavarsi i capelli ecc. Quando nel colloquio con la scrivente , in riferimento ai messaggi del padre, afferma che “sono solo parole”, sta mettendo in atto una separazione tra ciò che accade all'esterno e ciò che questo le suscita a livello emotivo. Sta cioè distanziandosi da emozioni per lei dolorose, che possono venire espresse solo attraverso il sintomo. C'è poi da considerare l'aspetto evolutivo della minore, vale a dire la fase di vita in cui ella si trova e che il padre non riesce a rispettare, presentandosi ad esempio all'uscita di scuola. È una fase, quella della pre-adolescenza, caratterizzata dalla rivisitazione della propria infanzia e dall'avvicinamento al mondo adulto, dove il rapporto con i pari si intensifica a discapito di quello con gli oggetti genitoriali. È questo il periodo più delicato per l'insorgenza di psicopatologia, motivo ER per cui è più che urgente che cominci un percorso psicoterapeutico. È una fase, quella che sta vivendo la minore, in cui l'attenzione al corpo riveste un'importanza capitale, diventando fondamentale l'accettazione di sè e dei cambiamenti del proprio corpo e delle proprie sensazioni ER corporee. Pur essendo una dodicenne ha le fattezze di una donna, come se l'aspetto esteriore si fosse prematuramente sviluppato a svantaggio del proprio mondo interno, che ad oggi appare impoverito;
In considerazione di questo quadro complesso e delicato, la CTU ha suggerito i seguenti percorsi per le parti e per : “Pertanto, è impensabile in questo momento ER1 intraprendere un'altra strada che non sia quella del terzo istituzionale che possa garantire il ER proseguo della frequentazione scolastica di e un percorso di psicoterapia. Si è osservato come ER siano dunque necessarie se non vitali da un punto di vista psicologico per le figure nominate dall'Ill.mo Giudice quali tutore e curatore. Fondamentale inoltre la presenza dei servizi sociali, rispetto ai quali, specialmente per il sig. come emerso dall'ultimo incontro, sembra esserci ER1 uno spiraglio per stabilire un'alleanza. Si ripropone, sperando questa volta in un esito diverso, la necessità e il caloroso suggerimento di una psicoterapia per entrambi i genitori e di un percorso di sostegno alla genitorialità. Pertanto, visto che il sig. attesta di aver iniziato dei colloqui, ER1 si auspica che egli continui, così come che la sig.ra intraprenda un tale percorso. Il CP_1
ER desiderio di di frequentare il padre, desiderio presente come testimoniato dalla minore, è minato dalla conflittualità e dalle modalità con cui essa si esplicita tra i genitori, in particolare dalla violenza espressa da parte del sig. . Per quanto riguarda i tempi di frequentazione ER1 padre -figlia, dunque, non si può fare altro che proporre una frequentazione 'guidata' da un terzo
(ad esempio un operatore sismif) che possa avvenire presso gli spazi proposti dal servizio sociale come l'appartamento pedagogico, ma siamo ancora una volta costretti a redarguire il sig. ER1
15 ER dal mettere in atto azioni o minacce che possano minare sia la fiducia di che il suo piacere nello stare insieme al padre. È da questo che dipenderà la frequentazione, e da null'altro. Pertanto, se tali modalità verranno riproposte, l'unica strada è l'interruzione della frequentazione, che al di ER là delle proposte della scrivente sarà la stessa ad agire come sta già facendo…”.
All'udienza del 14.12.2022 sono comparse le parti personalmente, i difensori delle stesse nonché il Curatore Speciale avv. d il CTU dott.ssa e CP_2 ER3 si è valutata la possibilità, in contraddittorio, in merito alla questione della necessità che possa riprendere la frequentazione scolastica che il Tutore si attivi al fine ER1 di ottenere le credenziali per garantire, fin quando non sarà disponibile a ER1 riprendere la scuola in presenza, la eventuale partecipazione a distanza ed accedere al registro elettronico e contestualmente si adoperi affinchè riprenda la scuola ER1 con una persona del Servizio Sociale che prenda in carico la situazione e la possa sostenere negli accompagnamenti presso l'istituto scolastico, ritenendo preferibile tale modalità rispetto ad un intervento dei genitori finora inefficace ed anche deleterio.
All'esito dell'udienza il Giudice invitava il Tutore a sollecitare con urgenza il rilascio delle credenziali per accedere al registro elettronico nell'interesse della minore e concedeva termine alle parti un termine per il deposito di note autorizzate e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Con decreto del 13.01.2023 il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2022, a parziale modifica ed integrazione dei vigenti provvedimenti che per il resto ha confermato integralmente, ha disposto nei seguenti termini:
1) Conferma la sospensione della potestà genitoriale delle parti nonché la nomina del Tutore in persona del Sindaco di MA;
2) Dispone che il Tutore si attivi al fine di ottenere le credenziali per garantire, fin quando non sarà disponibile a riprendere la scuola in presenza, ER1 la eventuale partecipazione a distanza ed accedere al registro elettronico e contestualmente si adoperi affinchè riprenda la scuola con una persona del ER1
Servizio Sociale che prenda in carico la situazione e la possa sostenere negli accompagnamenti presso l'istituto scolastico;
3) Invita le parti a fornire un sostegno psicologico alla figlia da ER1 svolgersi presso il o tramite un professionista privato di intesa con il CP_4
Tutore, il Curatore speciale ed i Servizi Sociali del Comune di MA Municipio
XII; 16 4) Invita la sig.ra ad intraprendere un percorso di psicoterapia CP_1 individuale ed il sig. a proseguire il percorso di psicoterapia individuale ER1 già intrapreso ed entrambi ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità rivolgendosi a tal fine al Consultorio presso la Asl territorialmente competente in ragione della rispettiva residenza o a professionisti privati di intesa con il Tutore, il Curatore speciale ed i Servizi Sociali affidatari;
5) Dispone che gli incontri padre figlia vengano effettuati in forma protetta una volta la settimana mediante frequentazione 'guidata' da un terzo (ad esempio un operatore sismif) che possa avvenire presso gli spazi proposti dal servizio sociale come l'appartamento pedagogico, con possibilità di eventuale graduale incremento nel rispetto della volontà della minore e laddove il Sig.
dimostri volontà di collaborazione seria e costante;
ER1
6) Dispone che le parti consegnino al Tutore ed ai Servizi Sociali affidatari copia della CTU;
7) Dispone che il presente provvedimento venga letto e adeguatamente spiegato alla figlia da parte del Curatore Speciale nominato dal Tribunale, ER1
Avv. astenendosi i genitori dal farne prendere cognizione alla CP_2 minore;
8) Dispone che i Servizi Sociali del comune di MA Municipio VII depositino una relazione aggiornata entro il 5 giugno 2023 in merito ai percorsi disposti dal Tribunale per le parti e per la minore nonché e si attivino al fine di individuare un operatore ed un luogo terzo dove svolgere gli incontri tra il padre e la figlia verificando l'andamento degli stessi, segnalando con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per lo stesso;
9) Invita le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a collaborare nell'interesse della figlia ed in particolare il Sig. dall'astenersi a porre in essere condotte ER1 che possano essere pregiudizievoli per rispettando i provvedimenti del ER1
Tribunale anche in merito alle modalità di incontro con la stessa;
10) rinvia la causa per esame della relazione dei Servizi sociali all'udienza del 21.06.2023.
In data 31.01.2023 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1744/2020 sub 3), con il quale la CP_1 richiedeva disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia superiore ad euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. ER1
17 Con decreto del 20.02.2023 il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 14.04.2023.
Con decreto del 03.02.2023 il Giudice, lette le relazioni depositate dal Tutore
Delegato dal Sindaco di MA in data 18.01.2023 e 02.02.2023, rilevata la necessità di disporre una udienza straordinaria con convocazione del Tutore, del Curatore
Speciale, delle parti e dei loro difensori per definire delle strategie da realizzare nell'interesse della minore che non stava frequentando la scuola e Persona_1 manifestava ulteriori difficoltà e problematiche su cui hanno relazionato il Tutore, fissava udienza straordinaria per la data del 08.02.2023.
In data 07.02.2023 la CTU dott.ssa trasmetteva una nota con cui ER3 proponeva, qualora non si fosse proceduto da parte dei soggetti coinvolti all'attuazione del progetto, un intervento sanitario presso i reparti di neuropsichiatria infantile dell' o, in alternativa, del Controparte_5
Controparte_6
All'udienza del 08.02.2023 erano presenti le parti, i loro difensori, il Curatore
Speciale avv. e la dott.ssa Cristina Clabassi, delegato dal tutore CP_2
Sindaco di MA, la quale ha relazionato in merito alla situazione della minore e degli interventi realizzati sinora e che potrebbero essere predisposti nel suo ER1 interesse nei seguenti termini:
- di avere inviato richiesta alla scuola frequentata da – in ER1 considerazione del rilevante numero di assenze accumulato dalla ragazza che frequenta la terza media - di attivare la DAD e che con il Direttore Scolastico si sono valutate diverse possibilità, tra cui anche la possibilità di fare esami da privatista (il genitore deve dichiarare di avere i requisiti per istruire da solo o con insegnanti il proprio figlio o deve individuare una scuola privata);
- di avere incaricato i Servizi Sociali per l'educatore e che il Servizio Tes_1
Sociale ha fatto la richiesta ma ha comunicato che i tempi non sono preventivabili.
In tale udienza le parti hanno dichiarato di stare effettuando i percorsi di sostegno psicologico prescritti dal Tribunale e la madre della minore, sig.ra genitore collocatario, ha dichiarato che già lo scorso anno ha CP_1 ER1 sostenuto l'esame da privatista con l'ausilio di insegnanti privati ed è stata ammessa alla terza media, che dal 1 gennaio 2023 non vuole uscire di casa, di lavorare su turni di 12 giorni mensili per 12 ore in ospedale e che, quando non è in casa, ER1 sta con una baby sitter, che dopo la morte di un gattino per soffocamento ER1
18 ha avuto problemi di alimentazione e deglutizione in via attuale di superamento, che a suo avviso sarebbe necessaria una valutazione psicodiagnostica domiciliare;
inoltre, era emerso che gli incontri padre figlia in ambiente protetto disposti dal
Tribunale non stavano avvenendo, in quanto non usciva di casa e che, ER1 pertanto, propedeutico alla loro ripresa era l'attivazione di una valutazione psicodiagnostica della minore e che venisse intrapreso un percorso farmacologico e di sostegno psicologico e che, in tal senso, il Tutore dovrà intraprendere tutte le iniziative possibili affinché venga sottoposta a valutazione medica. ER1
All'esito dell'udienza il Giudice istruttore invitava il Tutore a prendere immediati contatti nuovamente con il dirigente scolastico al fine di verificare le iniziative maggiormente opportune al fine di consentire alla minore di potere ER1 frequentare mediante didattica a distanza o eventualmente mediante l'istruzione parentale prendendo le iniziative necessarie al fine di non farle perdere l'anno scolastico e riservava la decisione al Collegio per gli ulteriori provvedimenti da adottare nell'interessa della minore in materia di salute e di istruzione.
In data 21.02.2023 il Tutore depositava una relazione in cui rappresentava che erano stati presi contatti con la scuola per l'attivazione della DAD anche se frequentava in maniera incostante e che era stata contattata anche la pediatra ER1 dott.ssa la quale aveva aperto una cartella sanitaria in data Persona_9
20.01.2023 per i necessari interventi di cura, la quale tuttora non ha risolto le sue difficoltà di frequentazione e di apertura all'esterno.
Con ordinanza del 13.03.2023 il Collegio, letti gli atti e la documentazione prodotta, confermava i provvedimenti vigenti tra le parti adottati nell'interesse della minore, e rinviava la causa all'udienza del 31.03.2023 per l'audizione della minore con l'ausilio della dott.ssa . ER3
Veniva sentita la figlia all'udienza del 31.03.2023 con l'assistenza della ER1
ER CTU dott.ssa , la quale dichiarava: “Mi chiamo e sono nata il Persona_3
13 dicembre 2009 a Civita Castellana in provincia di Viterbo. Ora abito a MA in piazza
San Domenico Savio n. 20 zona Furio Camillo. E' un quartiere che mi piace. Ho abitato a
Cerveteri da quando avevo tre anni fino a tre anni fa. Anche lì non stavo male. Io abito con mia mamma che fa la dottoressa. Quando sono venuta a MA ero contenta di cambiare città. A
Cerveteri avevo finito le scuole elementari e la prima media l'ho cominciata a MA. Non faccio sport. In passato ho fatto nuoto ed arti marziali ma quando stavo a Cerveteri ed andavo fare sport a Ladispoli. In questo periodo non mi và di fare sport. Non vedo mio padre da mesi. L'ho
19 deciso io di non vederlo. Ho deciso di non vederlo perché mi faceva soffrire e stare male. Mi fa soffrire quello che dice. Tira sempre fuori l'argomento della separazione ed è monotematico. Se la prende con mamma. A volte dice che le vuole bene ed a volte la insulta. Ho provato a dire a mio padre circa 200 volte ed anche di più che non doveva farmi queste recriminazioni, che io non
c'entravo non volevo essere messa in mezzo ai litigi con mamma. Lui fa come se non avessi detto nulla. Nonostante questo, io so che lui mi vuole bene. Noi ci scriviamo, lui scrive a me e io scrivo
a lui. In realtà scrivermi con lui non mi fa soffrire meno che vederlo, anzi forse al contrario. Infatti anche scrivendo lui insiste con mamma e con le recriminazioni e non cambia nulla. Per me sarebbe importante che mamma e PÀ avessero un rapporto civile e comunque collaborativo e che non litigassero sempre così da pensare a me e non sempre alle loro liti. Perché così facendo PÀ non mi ascolta. A.D.R.: Da mamma riesco a sentirmi ascoltata… ma dipende. Lei ci prova ma non sempre mi sento compresa. Non ho altre persone con cui parlare. Ho una mia amica e con lei a volte esco, come a dicembre ma non le parlo di queste cose. Io parlo al telefono con la mia nonna materna e con la zia che stanno a Sassari. Con i nonni paterni non riesco ad avere un rapporto loro mi cercano ma non riesco. Sto studiando per fare l'esame della terza media. Devo fare le prove invalsi il 18 aprile e l'esame a giugno. Ora sto facendo italiano, inglese e matematica e se passo i test mi preparerò per le altre materie. Non ho dei professori che mi aiutano in questa fase. Se ho bisogno di spiegazioni chiedo a mamma e faccio ricerche. Quando ci vedevamo PÀ mi aiutava con la matematica. Quest'anno ho iniziato la terza media alla di via Camilla ed ho Pt_3 frequentato fino a fine novembre. Dopo mi pesava e non sono più andata. Nessun problema con
i professori e con i compagni. Non ce la facevo a seguire gli orari ed i ritmi dello studio e non dormivo bene. Che non sono andata a scuola non c'entra in via diretta con mamma e PÀ. Mi pesa svegliarmi la mattina presto ed ho sonno anche se vado a dormire presto. Per il mangiare mangio tutto e bene. Se passo l'esame di terza media devo ancora scegliere le superiori ma vorrei continuare a studiare. E' vero che ho fatto un incontro con i medici della ASL e che ad altri non sono voluta andare. Quel giorno non me la sentivo. Non ho pensato molto al futuro se non a questo esame. La mia volontà è di vivere con mamma. Mi trovo bene con lei. Purtroppo a me pesano molto gli atteggiamenti, le liti dei genitori ed in special modo quello che mi ha detto mio padre. Un poco di tempo addietro mi ha scritto su whatsapp che lui vuole andare a maggio in
Svizzera e vuole fare il suicidio assistito. In questo momento non lo voglio vedere per questo motivo”. A questo punto comincia a piangere. Viene ripresa l'audizione della ER1 minore che dichiara: “Mi piace la musica metal e suonare la chitarra”.
All'esito dell'audizione il Collegio revocava l'udienza fissata per il 14.04.2023 nella causa n. 1744-3/2020, disponeva l'archiviazione di tale procedimento ed a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, condannava il padre Controparte_7
[.. a corrispondere a favore della madre un assegno mensile di euro 300 CP_1 per il mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ciascun mese con ER1 aggiornamento Istat a far data dal mese di aprile 2023, rinnovava il mandato al
Tutore per avviare ogni intervento di tutela della minore assicurando con ogni urgenza la diagnosi ed il sostegno psichiatrico di intesa con la ASL ed anche iniziando a valutare ipotesi di sistemazione della minore in una casa famiglia che possa essere adeguata, per località, tipo di intervento e di tutela in collaborazione con il Servizio Sociale, disponeva l'attivazione a cura del Tutore e del Servizio
Sociale del servizio di educativa domiciliare che valga a costituire per la stessa un sostegno ed un momento di socialità al di fuori della famiglia, riservava l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e riservava al Collegio la decisione in merito alle ulteriori richieste delle parti.
In data 02.05.2023 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, il Giudice delegato disponeva rimettersi la causa sul ruolo, confermava i provvedimenti emessi all'udienza del 31.03.2023, rigettava le ulteriori richieste delle parti, incaricava il Tutore delegato dal Sindaco di MA ed i Servizi Sociali del Comune di MA Municipio VII di depositare entro il 20 giugno 2023 una relazione in merito alla situazione scolastica della minore ed all'esito degli interventi a sua tutela finalizzati ad una diagnosi psicodiagnostica di e ad assicurarle un sostegno ER1 psichiatrico di intesa con l'A.S.L., alla individuazione di strutture per l'eventuale collocamento della minore in una casa famiglia e con riferimento al servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna al fine di favorire una socialità all'esterno del nucleo familiare ed accertare le abitudini quotidiane della minore
(figure di riferimento presenti in casa per accudimento e sostegno allo studio etc.)
e l'adeguatezza dell'habitat domestico dove la stessa risiede, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore e rinviava la causa all'udienza del 28.06.2023 per esame della elazione del Tutore e dei Servizi
Sociali del Comune di MA Municipio VII con convocazione per tale udienza del
Tutore delegato dal Sindaco di MA per fornire ulteriori aggiornamenti.
Con decreto del 13.06.2023 il Giudice, letta la relazione depositata in data
07.06.2023 dal Tutore in cui deduceva di non poter presenziare all'udienza del
28.06.2023 e considerato che dalla relazione non emergeva l'esito degli accertamenti effettuati in merito all'esito degli interventi a tutela di finalizzati ER1 ad una diagnosi psicodiagnostica e ad assicurarle un sostegno psichiatrico di intesa 21 con l'A.S.L., alla individuazione di strutture per l'eventuale collocamento della minore in una casa famiglia e con riferimento al servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna al fine di favorire una socialità all'esterno del nucleo familiare ed accertare le abitudini quotidiane della minore (figure di riferimento presenti in casa per accudimento e sostegno allo studio etc.) e l'adeguatezza dell'habitat domestico dove la stessa risiede, disponeva l'integrazione della relazione con le indicazioni indicate dal Tribunale con ordinanza del 02.05.2023 e rinviava la causa all'udienza del 30.06.2023 disponendo la comparizione del Tutore delegato.
In data 14.06.2023 il ricorrente revocava il mandato al proprio difensore.
In data 15.06.2023 il Tutore delegato depositava una nota in cui rappresentava di non poter presenziare personalmente all'udienza collegiale fissata per il giorno 30.06.2023 per precedenti impegni.
Con decreto del 15.06.2023 il Giudice, ad integrazione del decreto emesso in data 13.06.2023, disponeva la comparizione all'udienza del 30.06.2023 oltre che del
Tutore delegato dal Sindaco di MA, anche dei Servizi sociali del comune di MA
Municipio VII, in persona del dott. o eventualmente altro assistente sociale ER7 che possa relazionare.
In data 27.06.2023 i Servizi Sociali del Comune di MA Municipio VII depositavano una relazione in cui rappresentavano:
- che la minore non si era mai resa disponibile ad effettuare gli incontri con il padre presso l'Appartamento Pedagogico;
- che in data 13.04.2023 il Tutore delegato rappresentava di aver ricevuto una pec dal in cui gli rappresentava che, tramite messaggi Whatsapp, la figlia ER1
aveva richiesto di vederlo il giorno successivo per studiare matematica ER1 insieme, ma che tale incontro non si era potuto svolgere a causa della mancata disponibilità dell'Appartamento Pedagogico;
- che era stato attivato un progetto di Mediazione Educativa che prevedeva la presenza di un Educatore Professionale per due volte a settimana, per due ore ciascuna;
- che le parti e la figlia avevano mostrato di aderire ai progetti proposti, ER1 anche se la minore aveva comunicato di non volere vedere il padre al momento;
- che per quanto riguardava l'individuazione di una struttura per l'eventuale collocamento della minore in una casa famiglia, si era raccolta la disponibilità
22 dell'Associazione “Domus Bernadette” Onlus, ente gestore del Gruppo
Appartamento omonimo sito in MA che, qualora il collocamento si rendesse inevitabile, provvederà in accordo con i Servizi ad un progetto di inserimento della ragazza in considerazione della disponibilità del momento;
- che in merito alla situazione psicologica e al percorso presso il TSMREE si era registrato un positivo cambiamento nella disponibilità di al percorso, che ER1 si recava agli appuntamenti e mostrava una forte apertura alla relazione;
- che i Servizi Sociali si erano attivati per individuare un terapeuta che potesse prendere in carico , stante l'intenzione della e della figlia di cambiare ER1 CP_1 domicilio, cosa che avrebbe comportato un cambio di Municipio e di Distretto
Sanitario di competenza;
- che il , sebbene comportandosi, almeno formalmente, in maniera ER1 collaborativa con il Servizio Sociale, aveva scritto ad alcune trasmissioni televisive ed alcune autorità, tra cui la Presidente del Consiglio dei Ministri, allegando il decreto e un'ordinanza del Tribunale di gennaio e aprile 2023, nonché una mail del dott. in cui comunicava la conclusione del progetto “Genitori in Crescita” ER7 con conseguente indisponibilità dell'Appartamento Pedagogico e l'invio, per gli ER1 incontri protetti, al Centro Famiglie di II Livello di Via lamentando che l'impossibilità di vedere la figlia fosse riconducibile a carenze strutturali del
Municipio;
- che il esprimeva delle difficoltà all'adesione al percorso ritenendo di ER1 non essere in grado di recuperare la genitorialità sospesa, accettando tuttavia il percorso presso il Consultorio Familiare per il sostegno alla genitorialità e prendendo accordi per il primo appuntamento.
All'udienza del 30.06.2023, rilevato che i Servizi Sociali dichiaravano che ER1 stava effettuando il percorso psicologico e gli incontri presso il ma che Pt_2 trattandosi di una fase di valutazione non era ancora stata impostata una eventuale terapia farmacologica, che era stato effettuato in data 28.06.2023 un incontro padre-figlia di un'ora presso i locali del Centro Famiglia del Municipio VII alla presenza dell'educatore, che la aveva acquistato una casa in altra zona e CP_1 che era stato attivato un servizio di educativa domiciliare, il Giudice confermava i provvedimenti vigenti, invitava il a munirsi di un nuovo difensore entro la ER1 successiva udienza, richiedeva al Tutore delegato ed ai Servizi Sociali del comune di MA Municipio VII (o eventualmente i Municipio che lo sostituirà sulla base della residenza ella minore) di depositare entro il 10 gennaio 2024 una relazione
23 aggiornata in merito alla situazione scolastica della minore ed alla prosecuzione del sostegno psichiatrico e psicologico all'esito della valutazione psicodiagnostica di intesa con l'A.S.L., con prosecuzione del servizio di educativa domiciliare, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia, richiedeva al difensore della di comunicare immediatamente eventuali CP_1 modifiche di domicilio e/o di residenza della minore e rinviava per nuovo esame e per eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.01.2024 disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
Venivano depositate diverse relazioni del Tutore delegato dal Comune di MA
e dei Servizi Sociali nei mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre 2023 a mezzo delle quali veniva notiziato il Tribunale in merito all'iscrizione scolastica di ER1 presso l'Istituto Informatico ENGIM San Paolo Via T.C. Onesti n. 5 in MA e veniva riferito un episodio in cui il padre si sarebbe recato a prendere la figlia a scuola, senza preventivamente informare il Tutore delegato e/o i Servizi Sociali affidatari.
Con decreto del 29.12.2023 il Giudice disponeva il differimento dell'udienza prevista per il 19.01.2024 alla data del 23.02.2024 per motivi di congedo ordinario.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2024 venivano depositate dal Tutore delegato e dai Servizi Sociali delle relazioni dalle quali emergeva:
- che la e la figlia si erano trasferite nella nuova residenza nel mese CP_1 di gennaio, con conseguente modifica del Municipio territorialmente competente;
- che aveva richiesto di potere frequentare liberamente il padre;
ER1
- che dalla relazione del TSMREE risultava un miglioramento della situazione di , sebbene l'equilibrio raggiunto risultasse precario e necessitasse di un ER1 intervento psicoterapico, confermando il quadro diagnostico di “Disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi e depressi” e tratti di personalità evitanti, narcisistici e dipendenti a rischio di strutturazione patologica;
- che aveva intrapreso il percorso per diventare Operatore Informatico ER1 in ambiente Cyber Security con molto entusiasmo, frequentava con assiduità e impegno le lezioni, aveva raggiunto gli obiettivi richiesti e frequentava i compagni;
- che le parti avevano seguito il percorso di sostegno alla genitorialità in modalità disgiunta presso il Consultorio Familiare territorialmente competente –
; Controparte_8
24 - che dalla relazione del Servizio di Mediazione educativa e delle relazioni –
Progetto Cerniera, relativa al periodo giugno-ottobre 2023, risultava che era stato effettuato in media un incontro a settimana destinato agli incontri padre-figlia per venire incontro alla richiesta di , che erano stati svolti 17 incontri da un'ora ER1 ciascuno e che il rapporto tra i due risultava più collaborativo;
- che gli incontri protetti padre-figlia si erano interrotti alla fine del mese di ottobre 2023 e, atteso il trasferimento della figlia in altro Municipio e la resistenza di ad incontrare l'equipe del Centro Famiglie di II livello di Via Kenia, non ER1 era stato possibile riprendere la frequentazione.
All'udienza del 23.02.2024, rilevato che il Curatore Speciale rappresentava che la non aveva provveduto a comunicare il cambio di residenza e che CP_1 per tale motivo i Servizi Sociali non avevano potuto effettuare il passaggio di consegna, il Giudice disponeva la presa in carico da parte del Servizio Sociale del
Comune di MA Municipio IX e dell'ASL territorialmente competente in base alla nuova residenza della sig.ra e della figlia minorenne , per la CP_1 ER1 prosecuzione del percorso neuropsichiatrico della minore e degli ulteriori interventi a sostegno della figlia, come da provvedimenti vigenti, poneva a carico del Tutore
l'onere di garantire il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna nonché gli incontri padre figlia liberalizzati con cadenza di due volte la settimana, salvo diverso accordo, preferibilmente il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore
21,00 ed il sabato dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nel rispetto della volontà della figlia e con monitoraggio dei Servizi Sociali del comune di MA municipio IX, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore e rinviava per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.10.2024.
Nei mesi successivi venivano depositate diverse relazioni dei Servizi Sociali del Comune di MA Municipio IX dalle quali emergeva:
- che la minore aveva effettuato 185 ore di assenza da scuola e, pertanto, si era concertato con l'Istituto la predisposizione di un piano personalizzato di studio a fronte dell'aumento delle ore di assenza;
- che in data 18.04.2024 era stata effettuata una visita domiciliare presso l'abitazione della resistente e della figlia in cui si era instaurato un rapporto significativo con in un clima di collaborazione e fiducia;
ER1
25 - che era stata effettuata una riunione di rete da remoto con l'Assistente Sociale dott.ssa e la psicologa dott.ssa e con il ER11 Parte_4
Tutore dott.ssa Clabassi in data 19.07.2024, nonché un colloquio telefonico con il e dei colloqui individuali con la e con , la quale aveva ER1 CP_1 ER1 comunicato di non volere l'attivazione del ma di voler proseguire il percorso Tes_1 presso il Parte_4
All'udienza del 04.10.2024 le parti si riportavano alle proprie conclusioni e richiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed in particolare il difensore della resistente richiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per ad euro 350,00 mensili nonché disporsi l'affidamento esclusivo alla madre, ER1 mentre il Curatore Speciale richiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia ai genitori con prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali. All'esito della precisazione delle conclusioni il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti e al Curatore Speciale i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
In data 25.03.2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto:
- che in data 10.03.2025 la minore, a seguito di una crisi avvenuta a scuola, era stata condotta dal personale del 118 in Pronto Soccorso e ricoverata presso il reparto di NPI dell'OPBG, che dal colloquio telefonico con il medico era emerso che era affetta da disturbo dell'umore e disturbo d'ansia generalizzato e le ER1 era stata prescritta una terapia farmacologica (Aripipranzolo 5 mg);
- che in data 18.03.2025 la minore non si era presentata presso il TSMREE per la visita neuropsichiatrica;
- che aveva effettuato un numero talmente elevato di assenze scolastiche ER1 da non consentire il passaggio all'anno successivo;
- che permaneva un'elevata conflittualità tra le parti.
In data 01.04.2025 il difensore della resistente depositava una nota in cui comunicava il decesso della avvenuto in data 01.04.2025. CP_1
In data 02.04.2025 il Tutore delegato depositava una annotazione in cui deduceva che era stata temporaneamente collocata in via di urgenza ER1 presso il padre che si era dichiarato disponibile, ma che il giorno successivo, a seguito di un allontanamento di casa di e rientro la sera, il aveva ER1 ER1
26 dichiarato di non essere in grado di prendersene cura e deduceva che la zia materna, sig.ra , residente a Sassari, aveva dichiarato di essere Persona_12 disponibile a prendere con sé la nipote.
In data 03.04.2025 il Curatore Speciale della minore depositava un'istanza richiedendo di fissare una udienza al fine di disporre interventi a tutela della minore atteso che il padre, , aveva dichiarato di non essere in Parte_1 grado di prendersi cura della figlia ed aveva successivamente richiesto il collocamento presso una casa-famiglia.
Con decreto del 05.04.2025 il Giudice, lette le note depositate dal Curatore
Speciale e dal Tutore delegato, disponeva la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di udienza per la data del 09.04.2025 disponendo la convocazione del
Tutore, del Curatore Speciale avv. oltre che dei difensori delle CP_2 parti al fine di disporre interventi urgenti a sostegno della minore.
All'udienza del 09.04.2025 comparivano i difensori delle parti, il ricorrente personalmente, il nonno paterno della minore e il Curatore Speciale della minore e, rilevato che il dichiarava di essere disponibile al collocamento presso ER1 di lui della figlia, il Giudice richiedeva una relazione di aggiornamento al Tutore
Delegato dal Sindaco del comune di MA ed ai servizi sociali del Municipio
VII - territorialmente competenti in base alla residenza del sig. e del ER1 nonno paterno temporaneamente collocatari della minore -, invitava il Curatore
Speciale a prendere contatti con anche al fine di valutare la necessità di ER1 disporne eventuale audizione in udienza e rinviava all'udienza del 21.05.2025 disponendo la convocazione del Tutore e degli assistenti sociali.
In data 06.05.2025 il Tutore delegato depositava una annotazione in cui rappresentava:
- che in data 10.04.2025 aveva svolto un colloquio con la minore, unitamente all'assistente sociale del Municipio MA IX, la Testimone_2 quale aveva raccontato di trovarsi bene a casa del nonno e di non voler andare a vivere presso il padre per le eccessive e rigide richieste dello stesso relative all'igiene;
- che il padre aveva riferito di non condividere la terapia farmacologica prescritta dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e di aver suggerito alla figlia di assumere, al bisogno, il farmaco Gabapentin, a suo dire privo di controindicazioni;
inoltre, lo stesso si era dimostrato disponibile ad occuparsi
27 della figlia, si era attivato per formalizzare l'aggiornamento di residenza e aveva richiesto un appuntamento per presso il;
ER1 Pt_2
- che in data 28.04.2025 aveva avuto un colloquio telefonico con la minore in cui la stessa le aveva riferito di un episodio in cui il padre l'avrebbe picchiata mentre il nonno la teneva ferma per essere rientrata a casa in tarda sera e le aveva manifestato la volontà di essere inserita in una casa famiglia, richiesta comunicata anche al Curatore Speciale;
- che in data 02.05.2025 il comunicava ed inoltrava denuncia di ER1 allontanamento volontario della minore avvenuto in data 30.04.2025;
- che in data 05.05.2025 la Legione Carabinieri Lazione Stazione di MA
Acilia aveva comunicato l'inserimento di presso la casa famiglia “E-go” ER1 sita a Ceccano (FR);
- che gli accertamenti relativi all'eredità della minore e, di conseguenza, all'eventuale gestione patrimoniale, erano estremamente complessi e riteneva indispensabile la nomina di un curatore patrimoniale.
In data 06.05.2025 veniva depositata una relazione da parte della Casa- famiglia “E-go” in cui rappresentavano di aver sporto denuncia di allontanamento per , la quale si era allontanata dalla struttura poco dopo ER1 essere stata accolta e non vi aveva fatto ritorno.
In data 08.05.2025 il Giudice, rilevata la necessità di procedere all'audizione della minore, ne disponeva la convocazione all'udienza del
21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025 comparivano il ricorrente, i difensori delle parti, il Curatore Speciale della minore, il Tutore delegato nonché le dott.sse
[...]
e per la Casa Famiglia Centro Italia di San NI EA le CP_9 CP_10 quali dichiaravano che si era allontanata dalla casa famiglia ER1 volontariamente il pomeriggio precedente ed era ancora in fase di ricerca da parte delle l Tutore rappresentava che da un confronto con la ASL e Pt_5 gli assistenti sociali era emersa la necessità di individuare una struttura socio - educativa o con equipe maggiormente strutturata dal momento che era stata prescritta una terapia farmacologica per dal Bambin Gesù che non ER1 ER1 stava seguendo, che era risultata positiva ai controlli sulla cannabis e che non stava andando a scuola per difficoltà logistiche e probabilmente avrebbe perso
28 l'anno e ribadiva la necessità di nominare un difensore per le questioni relative all'eredità.
All'esito dell'udienza il Giudice richiedeva al Tutore ed agli assistenti sociali territorialmente competenti di fare sottoporre a Persona_1 valutazione presso il , propedeutica al fine di individuare una struttura Pt_2 maggiormente adeguata per le esigenze di anche in relazione alla sua ER1 attuale condizione clinica psicologica e psichiatrica nonché di individuare la predetta struttura che fosse maggiormente compatibile con le esigenze scolastiche e amicali della minore, disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento entro il 20 luglio 2025 e il 20 ottobre 2025, la presa in carico con urgenza da parte del dell di al fine di una Pt_2 Parte_4 Persona_1 valutazione aggiornata della sua condizione clinica, in quanto propedeutica al fine della collocazione in struttura definitiva della minore, disponeva che ER1 rimanesse provvisoriamente collocata presso la casa famiglia di San NI
EA (o in altra struttura da individuare a cura del Tutore) in attesa di inserimento nella struttura definitiva, disponeva incontri in struttura anche in forma protetta tra il padre e la figlia una volta alla settimana e rinviava la causa all'udienza del 05.11.2025 per decisione con convocazione del tutore e degli assistenti sociali ed assegnazione ai difensori delle parti ed al curatore ER13 dei termini per deposito di comparse conclusionali, in considerazione dell'avvenuto decesso della CP_1
In data 09.06.2025 e in data 23.07.2025 i Servizi Sociali depositavano delle relazioni in cui davano atto che aveva compiuto atti che potevano recare ER1 pregiudizio per sé stessa e per gli ospiti della struttura e che in data 21.7.2025 era stata anche ricoverata in pronto soccorso in stato di agitazione psicomotoria e in possesso di un coltello e che inoltre la minore stava facendo uso di sostanze stupefacenti.
Il Curatore Speciale in data 25.07.2025 depositava una l'istanza di anticipazione dell'udienza depositata al fine di disporre l'immediato ricovero di in una struttura socio-sanitaria adatta alle sue condizioni Persona_1 psicologiche e psichiatriche nonché la decisione della causa, anche ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c., rilevato che la casa famiglia “ Centro Italia” non era ritenuta adeguata e che era stato instaurato, su ricorso proposto dal P.M.M. un giudizio ex art. 330 c.c. - 473 bis 13 c.p.c., presso il Tribunale per i Minorenni di MA la cui prossima udienza era stata fissata per la data del 21.10.2025. 29 Con decreto del 29.07.2025 il Giudice delegato, in accoglimento della suddetta istanza, anticipava l'udienza ai sensi dell'art. 189 c.p.c. alla data del
11.09.2025 con convocazione del Tutore, degli assistenti sociali competenti, del
Curatore Speciale e dei difensori delle parti sollecitando il Tutore e gli assistenti sociali a dare esecuzione ai provvedimenti provvisori a tutela della minore emessi all'udienza del 21.5.2025.
Motivi della decisione
La delicatezza e complessità del giudizio sopra rappresentato, ha richiesto un costante e continuo monitoraggio del nucleo familiare e soprattutto la realizzazione di interventi a sostegno della minore disposti in corso di giudizio e iniziati e proseguiti dal Tutore Sindaco di MA e dagli assistenti sociali territorialmente competenti, sebbene la gravità della situazione – unitamente al recente decesso della sig.ra - non abbia consentito di determinare un CP_1 miglioramento stabile della condizione di . Infatti, come sopra descritto, ER1 ci sono state fasi di relativa collaborazione dei genitori – nonostante le loro acclarate incapacità genitoriali – e di adesione di alle valutazioni ER1 psicologiche e psichiatriche presso le struttura territoriali competenti al fine di individuare terapie non solo di sostegno psicologico ma anche eventualmente farmacologiche a suo sostegno e per fini di cura, ed altre fasi in cui c'è stato un regresso della condizione di IA con mancata adesione alle terapie e sofferenza manifestata in corso di giudizio.
Il Collegio preliminarmente rileva che il Curatore Speciale della minore
, Avv. ha rinunciato ai termini di cui all'art. 190 Persona_1 CP_2
c.p.c. ed anche i difensori delle parti, come sopra riportato, hanno espressamente dichiarato di rinunciare ai termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Va evidenziato, inoltre, che già le memorie conclusive erano state depositate e che la causa era stata rimessa sul ruolo in quanto il difensore della aveva comunicato il decesso della propria CP_1 assistita (in seguito documentato con il deposito del certificato di decesso da parte del Curatore Speciale) e gli enti istituzionali preposti alla tutela della minore avevano richiesto interventi per la provvisoria tutela della medesima.
All'udienza del 11 settembre 2025 il curatore Speciale della minore ha evidenziato che è stato instaurato un procedimento a tutela di , tuttora ER1
30 minorenne, con udienza fissata per la data del 21 ottobre 2025 ed ha richiesto dichiararsi la definizione della causa e la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio rileva che, con riferimento al decesso di una parte nel giudizio di separazione e divorzio, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità:
“La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale
o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa
e non ancora passata in giudicato” (cfr. Cass. n. 26489 del 08/11/2017).
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, in caso di sentenza parziale di divorzio emessa in corso di causa e successivo decesso di una delle parti del giudizio, come nel caso oggetto della presente causa di divorzio, “la pronuncia della sentenza sullo status è prassi invalsa, allo scopo di permettere un rapido riacquisto dello stato libero;
e, però, una volta venuta meno una delle due parti del giudizio, avendo questo ad oggetto una situazione soggettiva personalissima ed intrasmissibile, nulla più resta da accertare circa il primigenio oggetto, ovvero il rapporto coniugale, nemmeno con riguardo ad eventuali domande accessorie, che possono proporsi unicamente verso un coniuge ancora in vita” (cfr.,
Cass. 11 novembre 2021, n. 33346; Cass. 2 dicembre 2019, n. 31358; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; in tema di separazione, Cass. 12 dicembre 2017, n.
29669; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 26 luglio 2013, n. 18130; Cass.
20 novembre 2008, n. 27556; Cass. 27 aprile 2006, n. 9689; Cass. 4 aprile 1997,
n. 2944; Cass. 3 febbraio 1990, n. 740; Cass. 18 marzo 1982, n. 1757; Cass. 29 gennaio 1980, n. 661).
Ciò nondimeno, il Collegio non può esimersi dal rilevare che di recente la
Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza a Sezioni Unite, su tale questione, in considerazione di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, statuendo nel senso che: “In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.” (vedi Cass. n. 20494 del 24/06/2022).
Nel caso oggetto di tale sentenza, veniva in rilievo il diritto della moglie di vedersi riconosciuto il diritto all'assegno divorzile per il periodo successivo alla emissione della sentenza parziale di divorzio, anche ai fini della possibilità di 31 percepire la propria quota di TFR spettante al coniuge deceduto. La Cassazione, ha ritenuto che in tal caso sussistesse il diritto ad ottenere una pronuncia nei confronti degli eredi.
Il Tribunale rileva che tale questione, tuttavia, esula dal presente giudizio in quanto la morte della resistente è intervenuta dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, ed il Collegio ha ritenuto non di dover riaprire la fase istruttoria della causa ma esclusivamente, su richiesta del Tutore e del Curatore speciale di , di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della ER1 figlia, considerato che la medesima risultava collocata presso l'abitazione materna e occorreva prendere decisioni per il suo collocamento, presso l'abitazione paterna, di familiari o in casa famiglia.
Inoltre vanno evidenziati due aspetti ulteriori che fanno propendere il
Tribunale per la mancanza dei presupposti per disporre la interruzione del processo: la mancanza di comunicazione o notifica formale da parte del difensore della sig.ra che ha esclusivamente inteso notiziare il CP_1
Collegio ma non ha avanzato ulteriori richieste e il mancato riconoscimento di un assegno divorzile per la resistente, deceduta il 1.4.2025, con conseguente mancanza di diritti ereditari da esercitare da parte di eventuali eredi.
Dunque, la causa può essere definita, come richiesto dal Curatore Speciale, con conferma dei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa, anche al fine di consentire al Tribunale per i Minorenni di MA – sede maggiormente adeguata per emettere provvedimenti finalizzati alla tutela di IA – di istruire il procedimento iscritto da parte del PMM di MA.
In merito ai provvedimenti in materia di affidamento e collocamento della minore, deve rilevarsi che, mentre il difensore del ricorrente ha richiesto la conferma della nomina del Tutore e della presa in carico da parte degli assistenti sociali per la prosecuzione degli interventi a tutela della figlia, invece il difensore della resistente (deceduta) ha richiesto la revoca della nomina degli assistenti sociali e del Curatore con affidamento esclusivo della figlia alla madre ER13
(deceduta) ed infine il Curatore ha concluso richiedendo la revoca della ER13
Tutela con la prosecuzione dell'incarico dato ai Servizi Sociali del IX municipio e del percorso intrapreso dalla minore presso il il Parte_4 costante monitoraggio tra i Servizi Sociali e la ASL che dovranno riferire
32 immediatamente al Tribunale ogni paventata situazione pregiudizievole per la minore sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare.
All'udienza dell'11 settembre 2025 tenutasi alla presenza del sig. , del ER1
Curatore Speciale avv. e del dott. assistente sociale che si è CP_2 ER7 occupato della minore nel corso del procedimento, il Curatore ha ER13 aggiornato il Tribunale rappresentando che vi è stata una riunione il 9 settembre
2025 di rete anche con il Tutore ed il Curatore in cui è stato ER13 rappresentata ad la possibilità di trasferimento ad una struttura in ER1 provincia di MA a Rocca di Papa che aveva dato la disponibilità a conoscerla per valutare l'eventuale accoglienza ma tuttavia - che vi ha partecipato in ER1 call - ha comunicato di rifiutare l'inserimento nella nuova struttura preferendo rimanere a Rieti nella impossibilità di essere trasferita attualmente a MA. Va evidenziato che l'anticipazione della udienza è stata determinata dalla circostanza per cui aveva posto delle condotte gravi, oltre ad essere ER1 scappata dalla struttura presso cui era collocata, anche aggredendo gli operatori con un coltello e ponendo in essere danneggiamenti che ne hanno richiesto un ricovero in pronto soccorso.
L'avv. a dichiarato in udienza che è stata convinta a far fare CP_2 ER1 una valutazione al TSMREE e intraprendere un percorso di psicoterapia ed infine ha rappresentato perplessità ad incontri con il padre sentendosi condizionata ed in colpa con il genitore. Il dott. assistente sociale che si è ER7 occupato in corso del giudizio di , ha dichiarato in udienza che il padre ER1 della minore ha fatto istanza allegando documentazione medica per rappresentare la impossibilità di recarsi a Rieti per incontrare la figlia ed ha rilevato che gli operatori della struttura hanno dichiarato che potrebbero accompagnare due giorni mensili per recarsi a MA presso il Municipio ER1
VII in quanto disponibili a fare incontrare il sig. con la figlia. All'esito ER1 dell'udienza il Giudice, pertanto, preso atto della rinuncia del Curatore Speciale presente al deposito di comparse conclusionali – cui si è aggiunta un seguito quella dei difensori delle parti – ha disposto, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, che il padre possa incontrare due giorni mensili a ER1
MA preso il municipio VII alla presenza degli operatori del progetto appartamento Pedagogico.
Il Collegio ritiene che, alla luce di tali considerazioni, debba essere confermata la nomina del Tutore provvisorio individuato nel Sindaco pro tempore 33 del comune di MA con prosecuzione della presa in carico e monitoraggio da parte dei Servizi sociali del comune di MA Municipio VII. Tale decisione è determinata non solo dall'esito della consulenza tecnica che ha dato conto della incapacità genitoriale del ma anche dalle condotte tenute a seguito del ER1 decesso della da padre, presso cui era collocata che, come detto, CP_1 ER1 non sono state adeguate ed anzi sono state potenzialmente pregiudizievoli per la figlia e tali da far ritenere che non vi siamo i presupposti per la reintegrazione del medesimo nella capacità genitoriale.
In merito al collocamento della figlia minore, non può che essere confermato il collocamento presso la Casa Famiglia di San NI EA, in attesa di individuare – come già disposto in corso di causa dal giudice delegato – una struttura maggiormente adeguata per la condizione clinica di e, laddove ER1 possibile, vicina a MA più adeguata per consentire una continuità con la rete scolastica ed amicale di e la prosecuzione in struttura di eventuali terapie ER1 per la minore, tuttora in condizione di difficoltà e sofferenza. In caso di ulteriori gravi manifestazioni nei confronti degli operatori della struttura si dovrà valutare una struttura socio sanitaria ad altra intensità, come richiesto dal Curatore
Speciale,
Dovranno proseguire gli interventi a sostegno di , sia sotto il profilo ER1 del sostegno psicologico che della necessità di sottoposizione della minore ad una valutazione presso il al fine di individuare le terapie Pt_2 maggiormente adeguate. Le modalità di frequentazione del padre con la figlia dovranno essere confermate in via provvisoria secondo quanto disposto alla udienza di precisazione delle conclusioni
In merito alle statuizioni economiche già era stata dichiarata l'autonomia economica delle parti.
Deve essere disposto il mantenimento a carico del padre a favore della figlia con un assegno di euro 400,00 mensili da corrispondere al Tutore per le esigenze ordinarie della figlia considerato l'aumento delle esigenze di che, a breve, ER1 raggiungerà l'età di 16 anni, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Deve essere disposto, a seguito del decesso della che le spese CP_1 straordinarie siano sostenute al 100% a carico del secondo le ER1 disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
34 Le spese per la CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico delle parti in quote eguali.
Le spese di lite e gli onorari a favore del Curatore Speciale avv. CP_2 devono essere calcolate sulla base della tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di rilevante complessità; che l'importo dei compensi deve essere commisurato alla attività professionale svolta dal difensore e, tenuto conto della durata della causa e della complessità della controversa tra i valori minimi ed i medi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), liquidato in complessivi € 11.600,00 deve essere ridotto della metà in applicazione dell'art. 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1744/2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di divorzio depositata il 2.5.2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) conferma la sospensione di (essendo deceduta Parte_1 [...]
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , CP_1 ER1 nata a [...] in data [...];
2) conferma la nomina quale tutore Tutore della minore il Sindaco pro tempore del Comune di MA. Dispone che, in particolare, il Tutore dovrà, tra l'altro:
- verificare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per la minore laddove la stessa vi consenta e previa ulteriore valutazione del
TSMREE;
- monitorare il percorso scolastico della minore, garantendo accesso alla prosecuzione degli studi laddove possibile o comunque verificando le volontà di sui percorsi da intraprendere;
ER1
- garantire la prosecuzione della frequentazione degli incontri del padre con la figlia nonché degli altri familiari dal lato paterno e materno, secondo le disposizioni già date in corso di causa e, da ultimo, alla udienza del 11 settembre
2025;
35 3) conferma la presa in carico e monitoraggio di da parte del Servizio ER1
Sociale di MA territorialmente competente in base alla residenza della minore
– in sinergia con il Servizio Sociale competente per il comune di San NI
EA o della struttura presso cui dovesse essere trasferita con ER1 segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ed in particolare al Tribunale per i
Minorenni di MA presso cui è stato iscritto un procedimento a tutela della minore, tempestivamente di eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia;
4) conferma il collocamento di presso la Casa Famiglia di San ER1
NI EA, disponendo che venga individuata una struttura maggiormente adeguata per IA ed in accordo con la medesima, anche ad una struttura sociosanitaria ad alta intensità laddove necessario e che il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo un calendario di incontri concordati con i
Servizi Sociali competenti e con gli operatori della struttura, ed in particolare due giorni mensili a MA preso il municipio VII alla presenza degli operatori del progetto appartamento Pedagogico;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento della figlia attraverso la ER1 corresponsione alla Tutore Sindaco pro tempore del comune di MA della somma di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza;
6) pone in via esclusiva a carico del padre le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti alla figlia secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
7) dichiara non luogo a provvedere sulle ulteriori domande delle parti per intervenuta cessazione della materia del contendere;
8) pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU già liquidati con separati decreti;
9) dispone la trasmissione della sentenza al Giudice tutelare del Tribunale di
Civitavecchia ed al Tribunale per i Minorenni di MA per le determinazioni di competenza.
10) pone la liquidazione del Curatore Speciale della minore a Persona_1 carico dell'erario, come disposto con separato decreto di liquidazione;
11) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria 36 Così deciso, in Civitavecchia il 25 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1744 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Marco Lungarini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Matteo Santini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente
NONCHÈ
Avv. in qualità di curatore speciale di , nata a [...] CP_2 Persona_1
Castellana (RM) il 13.12.2009, giusta ordinanza di nomina depositata il 18 luglio
2022, rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio. Conclusioni
All'udienza cartolare del 11 settembre 2025 il Curatore Speciale precisava le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio invitando i difensori delle parti a pronunciarsi in merito alla eventuale rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento, essendo già state depositate le comparse conclusionali ed essendo stato fissato il giudizio dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di MA per l'udienza del 21 ottobre 2025.
Con note depositate telematicamente in data 3.9.2025 l'Avv. Matteo Santini, difensore della sig.ra deceduta in data 1.4.2025, deduceva che “a seguito CP_1 del decesso della sig.ra quale parte processuale nel procedimento in epigrafe, lo CP_1 scrivente difensore, esaurito il proprio mandato, preso atto della delicate e complesse vicende che hanno interessato la minore , rappresenta di rimettersi a qualsivoglia intervento Persona_1 verrà assunto a tutela della minore”.
Con note depositate telematicamente il 15 settembre 2025 l'avv. Lungarini, difensore del sig. , dichiarava di rinunciare espressamente ai termini di cui ER1 all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.06.2020, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 15.03.1997 con
[...] in Sassari, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune CP_1 nell'anno 1997, atto n. 44, parte 1;
- che dalla loro unione nasceva la figlia (13.12.2009); ER1
- che in data 16.01.2020 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro,
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, disciplina del diritto di visita paterno, la corresponsione di un mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori in favore della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di essere Brigadiere Capo presso la Guardia di Finanza a MA e di percepire un reddito mensile medio di € 1.800,00;
- che la era un medico, titolare di partita IVA, percepiva una CP_1 pensione di invalidità ed era proprietaria di un immobile;
2 - che dopo la separazione era stato costretto a trasferirsi presso i propri genitori in MA, mentre la era rimasta a vivere nella casa coniugale;
CP_1
- che la moglie attuava comportamenti che costituivano un ostacolo al regolare e costante rapporto padre-figlia.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio, disciplinare il regime di affidamento più opportuno per la minore e disporsi la corresponsione di un mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori in favore della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 15.01.2021 si costituiva in giudizio la CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- di essere una libera professionista, di versare euro 950,00 mensili per la locazione dell'immobile di abitazione ed euro 868,00 mensili per taluni finanziamenti;
- di non essere proprietaria di alcun bene immobile, avendo alienato l'immobile di proprietà sito in Cerveteri nel mese di agosto 2020;
- che il percepiva una retribuzione lavorativa di euro 2.500/3.000,00 ER1 mensili e nel mese di marzo 2020 aveva acquistato un immobile;
- che il aveva sempre spontaneamente versato un contributo al ER1 mantenimento della figlia , salvo poi interromperlo nel mese di novembre 2020 ER1 con l'acuirsi della conflittualità con la resistente;
- di essersi sempre fatta carico autonomamente di ogni necessità della minore;
- che il padre vedeva la figlia solo nei weekend indicati in sede di separazione, durante i quali teneva la minore in una stanza di albergo e non collaborava nella gestione quotidiana della stessa, motivo per cui la madre era stata costretta ad assumere una babysitter per euro 600,00 mensili;
- di non avere mai ostacolato il rapporto padre figlia.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il , l'affidamento condiviso della figlia ER1 ER1 con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno, ponendo a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della stessa per la figlia di ER1 euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 26.01.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, confermava i provvedimenti provvisori
3 emessi in sede di separazione anche considerando che le parti avevano raggiunto un accordo nel mese di gennaio 2020 e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 11.02.2021 parte ricorrente depositava un'istanza in cui rappresentava che dal registro elettronico della figlia minore risultava che la stessa non ER1 frequentava la scuola con continuità dall'8 gennaio 2021 ed aveva accumulato numerose assenze che rischiavano di pregiudicarne l'anno scolastico e, pertanto, richiedeva che venissero incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti al fine di monitorare e coadiuvare il nucleo familiare materno.
Con decreto del 01.03.2021 il Giudice fissava per la trattazione dell'istanza l'udienza del 25.03.2021 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 25.03.21, lette le note d'udienza del 16.03.2021 con cui parte ricorrente insisteva affinchè venissero incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di monitorare e coadiuvare il nucleo familiare materno e le note del 20.03.2021 con cui parte resistente rappresentava che i genitori erano riusciti a concordare il trasferimento della minore dalla scuola Pio XI alla Scuola media
Statale Albio Tibullo, ove la minore risultava iscritta e che frequentava regolarmente e con maggiore interesse e stimolo rispetto al precedente istituto scolastico, il Giudice rigettava l'istanza e confermava l'udienza di prima comparizione fissata per la data del 12.05.2021.
Con ordinanza del 22.04.2021, letta l'istanza depositata dalla resistente in data 12.04.2021 e la nota del 13.04.2021 con cui il procuratore del ricorrente depositava copia di un verbale della scuola Media Statale Albio Tibullo con il quale si dava atto delle difficoltà della di portare la figlia a scuola e che CP_1 ER1 non frequentava da diversi giorni l'istituto scolastico il Giudice, ad integrazione e modifica della precedente ordinanza del 25.03.2021, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti del Tribunale e confermava l'udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 12.05.2021.
All'udienza del 12.05.2021 rilevato che le parti dichiaravano che i Servizi
Sociali di MA Municipio VII si erano attivati con incontri presso il padre e la madre e che erano in calendario ulteriori incontri con la minore, che parte
4 ricorrente richiedeva che venisse disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali ER1 territorialmente competenti per incapacità della madre di esercitare la propria potestà genitoriale mentre parte resistente si opponeva alla richiesta di affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti e richiedeva che la minore venisse presa in carico per un percorso di sostegno psicologico presso l'ASL territorialmente competente, che la aveva dichiarato di aver portato la CP_1 figlia al Centro Sole a MA nonché al centro di psichiatria infantile Ospedale
Bambin Gesù di MA e di avere anche iniziato un percorso con uno psicoterapeuta con un professionista privato, il dott. , che aveva suggerito ER2 sedute congiunte con la madre per preparare il terreno per potere fare riprendere ad la frequentazione della scuola a settembre atteso che la minore stava ER1 avendo attacchi di panico per le interrogazioni, che il padre negava il proprio sostegno per la figlia e che non voleva vedere il padre, che il aveva ER1 ER1 rappresentato di non essere d'accordo con il modello di vita della madre e riteneva che fosse opportuno prendere un'abitazione dove risiedesse mentre i genitori ER1 potessero alternarsi per stare con la minore, il Giudice riservava la decisione.
In data 14.05.21 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui rappresentavano che in data 26.03.2021 la Procura della Repubblica di MA presso il Tribunale per i Minorenni di MA aveva richiesto un'indagine socio- ambientale sul nucleo familiare e che tale indagine era in fase di ultimazione da parte degli assistenti sociali.
Con ordinanza del 21.06.2021 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.05.2021, in attesa del deposito della relazione dei Servizi Sociali, confermava i provvedimenti emessi con il decreto del 21.04.2021, rigettava la richiesta di affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti effettuata da parte del ricorrente, confermava la richiesta ai Servizi Sociali di MA
Municipio VII territorialmente competenti di trasmettere un relazione da cui risultasse l'esito dell'indagine socio-ambientale sul nucleo familiare materno e paterno, invitava le parti a sottoporre la figlia ad un percorso di psicoterapia ER1 individuale presso l'ASL territorialmente competente previa concertazione con i
Servizi Sociali di MA Municipio VII o presso un professionista privato di fiducia,
e ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare previa concertazione con i Servizi Sociali di MA Municipio VII, ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti del Tribunale al fine di garantire la
5 frequentazione scolastica della minore ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 10.11.2021.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
In data 14.09.2021 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1744/2020 sub 1), con il quale la CP_1 richiedeva l'autorizzazione all'iscrizione della figlia minore presso la Scuola privata
Manzoni ANAC di MA e, per l'effetto, ordinare al di versare la propria ER1 quota di iscrizione ed i ratei per l'anno scolastico 2021-2022.
Tale istanza veniva accolta e il Giudice ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti del Tribunale, incaricava il Servizio Sociale del Comune di MA
Municipio VII di vigilare sull'attuazione del presente provvedimento e sulla frequentazione scolastica della minore trasmettendo una relazione al Tribunale entro il 30.10.2021 e confermava l'udienza per gli incombenti fissati e la comparizione delle parti per la data del 10.11.2021.
In data 28.10.21 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano:
- che non era stato possibile effettuare i colloqui con il e lo stesso ER1 aveva richiesto di essere seguito da un altro operatore;
- che dai colloqui con la era emersa un'incapacità della madre di CP_1 gestire gli agiti della figlia e che persisteva la conflittualità tra i coniugi;
- che era stata richiesta una a valutazione/presa in carico della minore presso il TSMREE territorialmente competente ma che la stessa si era rifiutata di presentarsi al primo appuntamento e anche successivamente non si era presentata ai colloqui fissati alla ASL;
- che aveva cambiato scuola e risultava iscritta presso l'istituto paritario ER1
“Centro Studi di MA – Manzoni A.N.A.C.” sito in MA ma che non aveva mai frequentato;
- che non era stato possibile attivare alcun intervento di sostegno per il nucleo familiare, mentre dai colloqui e dal confronto con il si era evidenziata la Pt_2 necessità di un progetto mirato per la minore stante le sue difficoltà.
In data 04.11.2021 veniva depositata la relazione del TSMREE in cui si dava atto che non era stato possibile effettuare una valutazione diagnostica della minore, che vi erano rischi di strutturazione di un disturbo psicopatologico, che le capacità
6 contenitive dei genitori apparivano totalmente inefficaci e che, data la criticità e la persistenza della chiusura di , ritenevano urgente attivare per la minore un ER1 aiuto specialistico domiciliare e per i genitori un intervento che favorisse una maggiore consapevolezza delle condotte pregiudizievoli che stavano ponendo in essere ai danni della figlia.
All'udienza del 10.11.2021, rilevato che la resistente rappresentava che la figlia non stava frequentando la scuola, che vi era stata una visita domiciliare da parte dei Servizi Sociali e un'altra visita di una psicologa e dello psichiatra ma che la figlia non aveva voluto proseguire, che il difensore di parte resistente richiedeva l'attivazione del servizio domiciliare di natura psichiatrica per ed insisteva ER1 nelle proprie richieste istruttorie, mentre il difensore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, il Giudice riservava la decisione.
In data 09.12.2021 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1744/2020 sub 2), con il quale la resistente richiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali ai sensi dell'art. 709 ult. c.
c.p.c. con richiesta di disporre l'affidamento esclusivo della minore Persona_1 alla madre, ed in subordine, stante l'urgenza rappresentata dalla necessità di provvedere al cambio di residenza della minore, in difetto di consenso manifestato dal padre, che il Giudice autorizzi il trasferimento della minore presso l'anagrafe dei residenti nel Comune di MA alla Piazza Domenico Savio n. 20 ai fini della assegnazione al Servizio Sanitario Nazionale Locale.
In data 16.12.2021 e in data 03.01.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto di essere riusciti a svolgere soltanto un colloquio madre-minore in cui si era resa disponibile ad un appuntamento presso il ER1
TSMREE ma di non aver potuto programmare tale intervento in quanto in data
13.12.2021 si era recata con la nonna e la zia materna in Sardegna e che non ER1 era stato possibile effettuare il colloquio con i genitori della minore in quanto la non si era presentata. CP_1
Con ordinanza del 10.01.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2021, disponeva una C.T.U. psicologica volta a valutare la capacità genitoriale delle parti, verificare la condizione psicologica e ad ascoltare la minore nominando quale consulente di ufficio la dott.ssa . Persona_3
Con decreto del 10.01.2022 emesso nella causa RGNR 1744-2/2020 il
Giudice autorizzava il trasferimento della minore presso l'anagrafe dei residenti nel
7 Comune di MA alla Piazza Domenico Savio n. 20 ai fini della assegnazione al
Servizio Sanitario Nazionale Locale, anche in mancanza del consenso del padre, riservava la decisione in merito alla modifica dei provvedimenti presidenziali all'esito dell'istruttoria e rinviava per la trattazione all'udienza del 11.05.2022.
In data 28.02.2022 il Giudice disponeva la riunione del procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1744/2020 sub 2) con il fascicolo principale
RGNR 1744/2020.
In data 02.03.2022 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
In data 28.03.2022 parte resistente rappresentava di avere depositato in data
07.12.2021 ricorso ex art. 709 ter c.p.c. con cui richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia.
Con decreto del 29.03.2022 il Giudice, letta l'istanza depositata dalla CTU dott.ssa in data 23.03.2022 con cui era stata richiesta una proroga della ER3
CTU per 60 giorni nonché la fissazione di un'udienza interlocutoria, in quanto sussisteva una elevata conflittualità tra le parti ed una condizione di possibile rischio psicologico per la figlia minore e letta l'istanza depositata in data 08.03.2022 con cui la resistente richiedeva disporre la rimessione in termini per la nomina del
Consulente Tecnico di Parte, fissava udienza in data 08.04.2022 disponendo la convocazione della CTU, dell'assistente sociale dott.ssa Servizi Persona_4
Sociali del comune di MA Municipio MA VII e della psicologa del TSMREE dott.ssa ER5
Con decreto del 07.04.2022 il Giudice, letta la comunicazione trasmessa in data 07.04.2022 dalla CTU dott.ssa con cui rappresentava di essere positiva ER3 al Covid 19 e pertanto di essere impossibilitata a presenziare all'udienza del
08.04.2022, rinviava l'udienza dell'08.04.2022 all'udienza del 22.04.2022.
All'udienza del 22.04.2022, rilevato che la CTU dott.ssa ER3 rappresentava di aver ascoltato la minore e che vi era un problema di dispersione scolastica, che la resistente riferiva di aver sporto denuncia nei confronti del marito dopo aver ricevuto delle minacce, di essersi rivolta ad un centro antiviolenza e che la figlia si stava preparando per sostenere degli esami per la prima e la seconda media, che la dott.ssa rappresentava che non era stato possibile attivare ER5 un intervento psicoterapeutico per la quale aveva riportato una situazione di ER1
8 miglioramento dei rapporti con la madre ed un rifiuto di vedere il padre, il Giudice autorizzava la nomina del CTP di parte resistente e rinviava all'udienza dell'11.05.2022 per esame del progetto elaborato dalla CTU di intesa con i servizi sociali e l'equipe del e per la decisione in merito ai provvedimenti Pt_2 provvisori da adottare.
All'udienza dell'11.05.2022, rilevato che la CTU dott.ssa depositava ER3 in udienza il progetto di intervento per le parti rappresentando che “a causa delle dinamiche disfunzionali e patologiche riscontrate all'interno del nucleo in oggetto, dinamiche che hanno al centro una difficoltà separativa principalmente in capo alla coppia genitoriale. Tali ER aspetti finiscono per incidere sul benessere psicofisico della minore , la quale ormai non va più a scuola e trascorre la maggior parte del tempo in casa, salvo studiare, per quanto viene riferito, per gli esami che svolgerà dal 16 al 20 maggio” e dunque rassegnava le seguenti ER conclusioni: “1) che venga trovata una struttura semiresidenziale che possa accogliere per un orario giornaliero lungo, dalla mattina almeno fino alle ore 16. Tale istituto, su richiesta del prof. che segnala due diverse fedi religiose dei genitori, dovrà avere quanto meno la Persona_6
ER caratteristica di essere laico;
2) che tale struttura abbia lo scopo, oltre che di accogliere , anche di salvaguardare il regolare svolgimento del diritto di visita paterno, in modo tale che la casa della ER sig.ra dove continuerà a vivere, non diventi terreno condiviso e dunque di scontro;
CP_1
3) nominare un tutore e un curatore speciale per la minore, in modo che possa essere mediata la relazione genitoriale e che la sig.ra possa essere alleviata dal peso della patologia CP_1 relazionale, potendo esprimere le sue richieste ad un soggetto riconosciuto che possa ascoltare le motivazioni dell'uno e dell'altro genitore;
4) che entrambi i genitori svolgano una visita psichiatrica presso un professionista privato visti i tempi ristretti e l'urgenza dell'intervento. A tale scopo la scrivente potrebbe suggerire all'Ill.mo Giudice il nome di un professionista;
5) che la minore intraprenda primariamente un approfondimento psicodiagnostico al fine di approfondire il livello
e le principali aree di sofferenza psicologica e, in seguito a tale valutazione, un percorso di psicoterapia;
6) che il corpo peritale possa, in raccordo con il servizio sociale, fungere da organo di controllo per i prossimi 6 mesi in seguito ai quali, se la situazione sarà rientrata e il nucleo avrà trovato un equilibrio, ciascuno potrà riprendere il proprio percorso di vita”. Il Giudice, letta la relazione depositata dal CTU e sentiti i difensori delle parti, riservava la decisione.
Con ordinanza del 14.07.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.05.2022 e a parziale modifica ed integrazione dei vigenti provvedimenti, disponeva la limitazione delle parti dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , disponeva l'affidamento di ai Servizi Sociali ER1 ER1 del comune di MA Municipio VII con collocamento prevalente presso la madre, 9 con possibilità di adozione di decisioni anche in merito alla scuola, salute e altre decisioni straordinarie per la minore, nominava quale Curatore Speciale della minore l'avv. incaricava i Servizi Sociali affidatari di individuare una CP_2 struttura semiresidenziale che potesse accogliere per un orario giornaliero ER1 lungo, dalla mattina almeno fino alle ore 16, in località non distante dall'abitazione della madre collocataria, preferibilmente laica, invitava le parti a collaborare nell'attuazione del progetto elaborato dalla dott.ssa , concedeva termine alla ER3
CTU per il deposito della relazione di consulenza entro il 10.12.2022 e rinviava la causa per esame della relazione dei Servizi sociali e della CTU all'udienza del
14.12.2022.
Con decreto del 04.10.2022, letta l'istanza depositata in data 20.09.2022 dalla
CTU dott.ssa la quale richiedeva la nomina urgente di un Tutore per la ER3 minore , richiesta resa necessaria e non più prorogabile, ad avviso del Persona_1
CTU, a causa dell'elevata conflittualità tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
accentuata dalle continue richieste avanzate dal padre della minore CP_1 tramite mail o all'interno della consulenza a cui né la scrivente CTU, né il curatore, né tantomeno il Servizio Sociale riescono a dare seguito, il Collegio, ad integrazione e modifica dell'ordinanza emessa il 14.07.2022, nominava Tutore della minore il
Sindaco pro tempore del Comune di MA, con facoltà di adottare le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e confermava il rinvio della causa all'udienza del 14.12.2022 per esame della relazione dei Servizi Sociali e della CTU.
In data 24.10.2022 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale della minore.
Con CTU depositata in data 09.12.2022 la dott.ssa ha Persona_3 dedotto che, in seguito all'adozione dei provvedimenti di sospensione della potestà genitoriale dei genitori e di nomina del Curatore speciale, nonché da ultimo, del
Tutore individuato nel Sindaco di MA , le parti hanno continuato a tenere condotte che devono essere stigmatizzate per i motivi indicati dalla consulente nell'elaborato peritale depositato il 9 dicembre 2022: “Come esito della nomina di tutore
e curatore, i genitori hanno reagito in maniera diversa: da una parte la sig.ra ha avuto CP_1
ER difficoltà ad accettare che il miglioramento della situazione, esitato in un ritorno a scuola di , passasse per la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi. D'altra parte, il sig.
ha seguito passivamente le vicende relative alla genitorialità, compresa cioè la sospensione, ER1 concentrandosi unicamente sul mettere nel mondo esterno responsabilità e colpe, mai mettendosi in 10 prima persona in discussione. Di rilievo è l'atteggiamento del sig. nei confronti del corpo ER1 peritale, spesso squalificato come emerge dai colloqui, riportati nella seconda parte del presente elaborato, o nelle mail. Un esempio è il duro attacco che il sig. indirizza al CTP della ER1 sig.ra definendolo “segretario della dott.ssa e sminuendone la preoccupazione CP_1 CP_1 per l'impatto che i continui interventi della polizia avrebbero potuto avere sulla minore. Questa difficoltà ad assumersi la responsabilità è apparsa, seppur in misura diversa, in capo ad entrambi
i genitori, se non altro perché, al loro arrivo, nessuno dei due aveva intrapreso quei percorsi che servivano per cercare di apportare un miglioramento nel benessere psicologico primariamente di ER
. Anche il fatto che di comune accordo entrambi avessero 'abbandonato' la precedente CTU la dice lunga sulla scarsa fiducia che entrambi nutrono nei confronti dei professionisti che li hanno aiutati e li aiutano. Se però da una parte la sig.ra è stata capace di lasciare uno spazio CP_1 di apertura e manovra, seppur faticosamente, per gli operatori, ciò non è valso invece per il sig.
. Egli ha sin da subito mostrato una sospettosità diffusa nei confronti degli operatori e uno ER1 scarso rispetto del contesto istituzionale nel quale si muoveva: basti pensare alla molteplicità di mail girate direttamente alla scrivente senza nemmeno coinvolgere il suo avvocato, nonostante i molteplici rimproveri della scrivente in questo senso, o al fatto che ha finito per mettere in conoscenza delle mail che riguardavano le operazioni peritali, e quindi un lavoro enorme che è ER stato fatto per la salute psicologica di , anche la questura di MA, senza avere una minima consapevolezza di ciò che questo potesse significare per la figlia…. Parallelamente alle operazioni peritali i servizi sociali, in particolare nella persona del dott. , hanno lavorato al Persona_7 fine di mettere in atto il progetto redatto in CTU, trovando però non poche complicazioni. Ad esempio, si era proposto di far svolgere la frequentazione padre -figlia presso un appartamento ER pedagogico che il servizio sociale aveva rintracciato, un luogo cioè dove il sig. e ER1 avrebbero potuto condividere del tempo insieme, fare i compiti ecc. visto l'arrivo dell'inverno e la difficoltà del padre a pensare creativamente a modalità alternative dove poter svolgere tali incontri ER (libreria, parco, centro commerciale ecc.). All'appuntamento organizzato dal dott. al fine ER di far visionare al nucleo familiare la struttura, si rifiutava di andare, né la madre riusciva
a convincerla, dovendo telefonare all'assistente sociale all'ultimo momento per disdire …”.
In merito alla capacità genitoriale ed al profilo personologico della sig.ra così ha concluso la CTU: “Da un punto di vista personologico si osserva un CP_1 pensiero piuttosto rigido e la difficoltà di fidarsi e affidarsi alle istituzioni che si stanno prendendo cura del nucleo familiare. I movimenti confusivi e confondenti testati dalla scrivente nei vari incontri
(la signora non ha spesso compreso se dovesse venire in presenza o svolgere il colloquio da remoto;
non ha accettato di presentarsi a studio nell'ultimo incontro per poi giungere in presenza;
sempre nell'ultimo incontro, incoraggiata a lasciare lo studio dall'altra stanza prima del sig. , ER1
11 rimaneva per circa venti minuti, anche dopo che il sig. era uscito) e dagli altri operatori ER1
(assistente sociale, tutore) testimoniano una difficoltà a partecipare attivamente e fattivamente agli interventi proposti, se non attraverso una forte ambivalenza. Nonostante questo, va riconosciuto alla signora un grande sforzo nell'accettare quella che rappresenta una ferita narcisistica del suo
Sé genitoriale, ferita che ha però rischiato, e rischia ora che la CTU volge al suo termine, di offuscare i reali bisogni della minore in quanto la signora sembra non aver ben compreso l'aiuto che potrebbe provenire dai professionisti coinvolti in questa fase di sospensione della responsabilità ER genitoriale. Si vuole dire cioè che se da una parte riconosce i miglioramenti di , dall'altra non riesce ad accettare il motore di tali miglioramenti ovvero la presenza di una rete compatta che l'ha sostenuta e la sostiene, o sostiene entrambe dovremmo dire, dovendo gioco forza sostituirsi a lei da un punto di vista formale in termini di affidamento. All'interno della valutazione, pertanto, emerge una rappresentazione dell'altro scarsamente integrata, altro che può essere persecutore, ma anche salvatore. Non è solo il caso dei servizi sociali e delle altre figure istituzionali, ma anche del sig. Questa 'doppia modalità' lascia intravedere come la signora si aspetti da un altro CP_3 minacciante quale percepisce il sig. , un sostegno e un aiuto in tema di genitorialità. ER1
All'interno della valutazione psichiatrica, la dott.ssa NON riscontra criteri che ER8 segnalino una psicopatologia come da DSM-5, ma segnala come: “(…) il piano affettivo risultava
a tratti ipoespresso, ma in assenza di elementi di scarsa empatia o di carenza di aspetti introspettivi
(…)” e “(…) L'affettività, per quanto talora coartata, appariva tendente verso le basse polarità, congruamente alle vicende personali descritte (…)”. In effetti, la sig.ra attribuisce molto CP_1 alla malattia che ha dovuto affrontare, anche in termini di scelte fatte, o agite, nell'ambito familiare, come ad esempio quella di spostarsi a MA per avere un maggiore supporto da parte del sig. ”. ER1
Con riferimento al profilo personologico del sig. così si è espressa la ER1 dott.ssa : “Il sig. non ha svolto alcun sostegno psicologico o alla ER3 Parte_1 genitorialità come era stato suggerito nella precedente CTU. Solo nell'ultimo incontro riporta quattro attestazioni di presenza presso un consultorio. Ne consegue naturalmente che nessuno dei tratti patologici che ne costituiscono la personalità abbia subito modificazioni in senso positivo o quanto meno in termini di consapevolezza. Ciò che invece risulta dal percorso di consulenza è la presenza reiterata di tratti di controllo dell'altro, come meglio si descriverà in merito alla relazione ER con la sig.ra e con la minore , nonché quei tratti ossessivi di cui già si è parlato nei CP_1 precedenti elaborati, entrambi assolutamente egosintonici. Tali tratti lo portano a porre la sua attenzione in modo esclusivo sulla ricostruzione certosina e logica dei fatti, della documentazione, con focalizzazione esclusiva sulla Legge, le regole, gli aspetti formali. Da tutti questi discorsi le emozioni e gli affetti sono completamente tagliati fuori, né l'altro trova un posto a livello di
12 rappresentazione nella sua mente. L'attenzione al piccolo dettaglio è totale, a discapito del contesto
e della complessità della situazione, e da ciò ha origine un pensiero rigido, non negoziabile;
non avendo in sé la rappresentazione dell'altro come di qualcuno che può avere bisogni e desideri diversi da lui, il sig. non apre minimamente alla possibilità di accedere ad una posizione terza, ER1 negoziata, dunque nuova …Per quanto concerne uno spazio fisico e ambientale idoneo alla ER frequentazione con , questo non sussiste a parere di chi scrive né da un punto di vista concreto ER (il sig. non ha al momento un'abitazione o uno spazio dove accogliere , neanche a ER1 quanto pare presso l'abitazione dei nonni paterni), né da un punto di vista psicologico. Infatti, nella sua mente non si ravvede uno spazio affettivo dove accogliere la figlia, che al momento viene utilizzata come strumento di triangolazione nelle dinamiche conflittuali con la madre”.
La dott.ssa ha anche evidenziato che le condotte dei genitori, ed in ER3 particolare del Sig. , incidono negativamente sul benessere della figlia ER1 minore, la quale viene triangolata e coinvolta nelle dinamiche dei genitori, tanto da rimanerne invischiata e vittima. Così, sul punto, si esprime la CTU: “Lo spazio fisico ER che egli vorrebbe sfruttare per frequentare è quello della casa materna, a dimostrazione di come egli non abbia ancora elaborato la separazione, né riesca a percepire al proprio interno la necessità di rispettare lo spazio dell'altro, fisico, psicologico, identitario. Rispetto a tale abitazione, si vuole comunque ricordare che la sig.ra ha permesso all'ex marito di accedervi fino all'episodio del calcio al gatto, avvenuto già dopo il trasferimento a MA di madre e figlia e dunque molto tempo dopo la separazione… Tutti quelli citati sono esempi di quanto la relazione patogena dei genitori incide in modo feroce sulla mente della minore, che non riesce se non con grande fatica e con l'aiuto di una rete psico -sociale forte come quella che si è trovata ad avere in CTU ad emergere rispetto al pensiero paterno e a quello materno che al momento risultano per lei soffocanti. Si parla di relazione patogena in quanto, nonostante la sig.ra se ne sia molto risentita, entrambi CP_1
i genitori faticano a separarsi psichicamente, il che non significa che su un piano di realtà non siano divorziati, quanto piuttosto che in qualche modo ciascuno necessita dell'altro per andare avanti soprattutto, in questo momento, come genitori, fosse anche all'interno di una relazione fortemente patogena e patologizzante la minore. D'altra parte la stessa sig.ra ha descritto CP_1 la relazione con il sig. , nel passato, come una relazione di dipendenza più che di amore. ER1
Ciò che per il momento ci limitiamo ad affermare è che la coppia genitoriale presenta un livello di confusività estremo e patologico, dove tutto cambia affinchè nulla cambi, dove le rappresentazioni ER dell'altro sono scarsamente integrate e che finisce per ricadere sulla salute psicologica di , la cui stessa mente è scarsamente integrata, ovvero scissa, divisa in due tra il desiderio di aprirsi e quello di chiudersi, tra il pensiero paterno e quello materno. Di fatto, entrambi i signori presentano come detto aspetti di scissione, rappresentazioni dell'altro come salvatore -persecutore, espulsivo -
13 inclusivo, insomma secondo una dinamica dentro o fuori, tutto o niente… In sintesi, si riconosce un'incapacità da parte di entrambi i genitori (più del sig. , quanto meno come parte attiva) ER1
ER di preservare dal conflitto emotivo genitoriale e di riconoscerne i bisogni emotivi, al punto che la chiusura messa in atto dalla minore rappresenta quella stessa chiusura che i genitori applicano verso un pensiero altro, nuovo, diverso…. È giusto fare a questo punto un distinguo, dal momento che se per il sig. tale incapacità si presenta al momento come estremizzata e ER1 assume toni violenti (vedasi il contenuto dei messaggi inviati alla figlia e letti dalla stessa in occasione del colloquio dell'08/03/2022), la sig.ra è stata capace seppur con un'estrema CP_1 fatica (almeno per il momento) di riconoscere la necessità di far subentrare in questa confusione un terzo, rappresentato dalle istituzioni, che potesse rimettere ordine all'interno di una relazione, CP compresa quella genitoriale, dove era rimasta schiacciata dagli elevati livelli di controllo posti in essere dal sig. . Nonostante l'evidente miglioramento che l'inserimento di figure quali ER1 tutore e curatore, servizi sociali e CTU, ha comportato, la sig.ra continua a percepire la CP_1 sospensione della responsabilità genitoriale come un fallimento, un non poter più fare la madre, ER anziché come un aiuto fondamentale e necessario per e anche per lei stessa. In questo senso si vuole dire che anche la signora appare al momento molto centrata sui suoi bisogni narcisistici di brava madre, anziché fidarsi e affidarsi ad una istituzione che è intervenuta cercando di salvare una situazione ormai giunta all'estremo… In ogni caso, entrambi i genitori, in una maniera o nell'altra, triangolano la figlia schiacciandola all'interno di un conflitto che non dovrebbe riguardarla direttamente o comunque avere un simile impatto sulla sua salute psichica. Entrambi, descrivendo il rapporto con l'altro genitore, risultano svalutanti, preoccupati e finiscono per riempire ER
delle emozioni rabbiose che provano l'uno verso l'altra, parlando liberamente e senza filtri
e finendo per sfinire e bloccare la figlia. Un esempio lampante di ciò proviene dalla testimonianza stessa della minore, la quale ricorda le furenti liti quando i genitori stavano insieme, nonché il fatto che viene messa in mezzo ai messaggi e alle mail scambiate dai genitori. Nessuno dei due ER genitori, in sostanza, riesce a preservare dal conflitto”; infine, con specifico riferimento alla ER situazione attuale di , così ha concluso la dott.ssa : “Questa condizione psicologica ER3
ER di appare risalente nella misura in cui la minore ha rimosso alcune parti della sua vita familiare infantile, dove ricorda solamente che i genitori litigavano, non riuscendo ad evocare attraverso la memoria episodica precisi momenti di felicità e condivisione, un atteggiamento mentale tipico di stili di attaccamento patologici, dove la memoria diviene vaga e generale, astratta, senza possibilità di accedere né all'episodio che ha scatenato le angosce passate e attuali, né alle emozioni ER in quel momento sperimentate. è una ragazzina molto sorridente, un sorriso utilizzato come difesa rigida rispetto a tali emozioni, che preferisce nascondere e dimenticare, salvo poi metterle in atto attraverso i sintomi. La sua mente, come detto, presenta caratteri di scissione, di
14 funzionamento secondo una modalità tutto o nulla. La ragazza, infatti, pur criticandoli, ha finito per identificarsi con i meccanismi difensivi genitoriali, in particolar modo paterni, se pensiamo ai comportamenti descritti dalla madre che la vedono farsi la doccia tre volte al giorno, trascorrere ER molto tempo a lavarsi i capelli ecc. Quando nel colloquio con la scrivente , in riferimento ai messaggi del padre, afferma che “sono solo parole”, sta mettendo in atto una separazione tra ciò che accade all'esterno e ciò che questo le suscita a livello emotivo. Sta cioè distanziandosi da emozioni per lei dolorose, che possono venire espresse solo attraverso il sintomo. C'è poi da considerare l'aspetto evolutivo della minore, vale a dire la fase di vita in cui ella si trova e che il padre non riesce a rispettare, presentandosi ad esempio all'uscita di scuola. È una fase, quella della pre-adolescenza, caratterizzata dalla rivisitazione della propria infanzia e dall'avvicinamento al mondo adulto, dove il rapporto con i pari si intensifica a discapito di quello con gli oggetti genitoriali. È questo il periodo più delicato per l'insorgenza di psicopatologia, motivo ER per cui è più che urgente che cominci un percorso psicoterapeutico. È una fase, quella che sta vivendo la minore, in cui l'attenzione al corpo riveste un'importanza capitale, diventando fondamentale l'accettazione di sè e dei cambiamenti del proprio corpo e delle proprie sensazioni ER corporee. Pur essendo una dodicenne ha le fattezze di una donna, come se l'aspetto esteriore si fosse prematuramente sviluppato a svantaggio del proprio mondo interno, che ad oggi appare impoverito;
In considerazione di questo quadro complesso e delicato, la CTU ha suggerito i seguenti percorsi per le parti e per : “Pertanto, è impensabile in questo momento ER1 intraprendere un'altra strada che non sia quella del terzo istituzionale che possa garantire il ER proseguo della frequentazione scolastica di e un percorso di psicoterapia. Si è osservato come ER siano dunque necessarie se non vitali da un punto di vista psicologico per le figure nominate dall'Ill.mo Giudice quali tutore e curatore. Fondamentale inoltre la presenza dei servizi sociali, rispetto ai quali, specialmente per il sig. come emerso dall'ultimo incontro, sembra esserci ER1 uno spiraglio per stabilire un'alleanza. Si ripropone, sperando questa volta in un esito diverso, la necessità e il caloroso suggerimento di una psicoterapia per entrambi i genitori e di un percorso di sostegno alla genitorialità. Pertanto, visto che il sig. attesta di aver iniziato dei colloqui, ER1 si auspica che egli continui, così come che la sig.ra intraprenda un tale percorso. Il CP_1
ER desiderio di di frequentare il padre, desiderio presente come testimoniato dalla minore, è minato dalla conflittualità e dalle modalità con cui essa si esplicita tra i genitori, in particolare dalla violenza espressa da parte del sig. . Per quanto riguarda i tempi di frequentazione ER1 padre -figlia, dunque, non si può fare altro che proporre una frequentazione 'guidata' da un terzo
(ad esempio un operatore sismif) che possa avvenire presso gli spazi proposti dal servizio sociale come l'appartamento pedagogico, ma siamo ancora una volta costretti a redarguire il sig. ER1
15 ER dal mettere in atto azioni o minacce che possano minare sia la fiducia di che il suo piacere nello stare insieme al padre. È da questo che dipenderà la frequentazione, e da null'altro. Pertanto, se tali modalità verranno riproposte, l'unica strada è l'interruzione della frequentazione, che al di ER là delle proposte della scrivente sarà la stessa ad agire come sta già facendo…”.
All'udienza del 14.12.2022 sono comparse le parti personalmente, i difensori delle stesse nonché il Curatore Speciale avv. d il CTU dott.ssa e CP_2 ER3 si è valutata la possibilità, in contraddittorio, in merito alla questione della necessità che possa riprendere la frequentazione scolastica che il Tutore si attivi al fine ER1 di ottenere le credenziali per garantire, fin quando non sarà disponibile a ER1 riprendere la scuola in presenza, la eventuale partecipazione a distanza ed accedere al registro elettronico e contestualmente si adoperi affinchè riprenda la scuola ER1 con una persona del Servizio Sociale che prenda in carico la situazione e la possa sostenere negli accompagnamenti presso l'istituto scolastico, ritenendo preferibile tale modalità rispetto ad un intervento dei genitori finora inefficace ed anche deleterio.
All'esito dell'udienza il Giudice invitava il Tutore a sollecitare con urgenza il rilascio delle credenziali per accedere al registro elettronico nell'interesse della minore e concedeva termine alle parti un termine per il deposito di note autorizzate e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Con decreto del 13.01.2023 il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2022, a parziale modifica ed integrazione dei vigenti provvedimenti che per il resto ha confermato integralmente, ha disposto nei seguenti termini:
1) Conferma la sospensione della potestà genitoriale delle parti nonché la nomina del Tutore in persona del Sindaco di MA;
2) Dispone che il Tutore si attivi al fine di ottenere le credenziali per garantire, fin quando non sarà disponibile a riprendere la scuola in presenza, ER1 la eventuale partecipazione a distanza ed accedere al registro elettronico e contestualmente si adoperi affinchè riprenda la scuola con una persona del ER1
Servizio Sociale che prenda in carico la situazione e la possa sostenere negli accompagnamenti presso l'istituto scolastico;
3) Invita le parti a fornire un sostegno psicologico alla figlia da ER1 svolgersi presso il o tramite un professionista privato di intesa con il CP_4
Tutore, il Curatore speciale ed i Servizi Sociali del Comune di MA Municipio
XII; 16 4) Invita la sig.ra ad intraprendere un percorso di psicoterapia CP_1 individuale ed il sig. a proseguire il percorso di psicoterapia individuale ER1 già intrapreso ed entrambi ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità rivolgendosi a tal fine al Consultorio presso la Asl territorialmente competente in ragione della rispettiva residenza o a professionisti privati di intesa con il Tutore, il Curatore speciale ed i Servizi Sociali affidatari;
5) Dispone che gli incontri padre figlia vengano effettuati in forma protetta una volta la settimana mediante frequentazione 'guidata' da un terzo (ad esempio un operatore sismif) che possa avvenire presso gli spazi proposti dal servizio sociale come l'appartamento pedagogico, con possibilità di eventuale graduale incremento nel rispetto della volontà della minore e laddove il Sig.
dimostri volontà di collaborazione seria e costante;
ER1
6) Dispone che le parti consegnino al Tutore ed ai Servizi Sociali affidatari copia della CTU;
7) Dispone che il presente provvedimento venga letto e adeguatamente spiegato alla figlia da parte del Curatore Speciale nominato dal Tribunale, ER1
Avv. astenendosi i genitori dal farne prendere cognizione alla CP_2 minore;
8) Dispone che i Servizi Sociali del comune di MA Municipio VII depositino una relazione aggiornata entro il 5 giugno 2023 in merito ai percorsi disposti dal Tribunale per le parti e per la minore nonché e si attivino al fine di individuare un operatore ed un luogo terzo dove svolgere gli incontri tra il padre e la figlia verificando l'andamento degli stessi, segnalando con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per lo stesso;
9) Invita le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a collaborare nell'interesse della figlia ed in particolare il Sig. dall'astenersi a porre in essere condotte ER1 che possano essere pregiudizievoli per rispettando i provvedimenti del ER1
Tribunale anche in merito alle modalità di incontro con la stessa;
10) rinvia la causa per esame della relazione dei Servizi sociali all'udienza del 21.06.2023.
In data 31.01.2023 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1744/2020 sub 3), con il quale la CP_1 richiedeva disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia superiore ad euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. ER1
17 Con decreto del 20.02.2023 il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 14.04.2023.
Con decreto del 03.02.2023 il Giudice, lette le relazioni depositate dal Tutore
Delegato dal Sindaco di MA in data 18.01.2023 e 02.02.2023, rilevata la necessità di disporre una udienza straordinaria con convocazione del Tutore, del Curatore
Speciale, delle parti e dei loro difensori per definire delle strategie da realizzare nell'interesse della minore che non stava frequentando la scuola e Persona_1 manifestava ulteriori difficoltà e problematiche su cui hanno relazionato il Tutore, fissava udienza straordinaria per la data del 08.02.2023.
In data 07.02.2023 la CTU dott.ssa trasmetteva una nota con cui ER3 proponeva, qualora non si fosse proceduto da parte dei soggetti coinvolti all'attuazione del progetto, un intervento sanitario presso i reparti di neuropsichiatria infantile dell' o, in alternativa, del Controparte_5
Controparte_6
All'udienza del 08.02.2023 erano presenti le parti, i loro difensori, il Curatore
Speciale avv. e la dott.ssa Cristina Clabassi, delegato dal tutore CP_2
Sindaco di MA, la quale ha relazionato in merito alla situazione della minore e degli interventi realizzati sinora e che potrebbero essere predisposti nel suo ER1 interesse nei seguenti termini:
- di avere inviato richiesta alla scuola frequentata da – in ER1 considerazione del rilevante numero di assenze accumulato dalla ragazza che frequenta la terza media - di attivare la DAD e che con il Direttore Scolastico si sono valutate diverse possibilità, tra cui anche la possibilità di fare esami da privatista (il genitore deve dichiarare di avere i requisiti per istruire da solo o con insegnanti il proprio figlio o deve individuare una scuola privata);
- di avere incaricato i Servizi Sociali per l'educatore e che il Servizio Tes_1
Sociale ha fatto la richiesta ma ha comunicato che i tempi non sono preventivabili.
In tale udienza le parti hanno dichiarato di stare effettuando i percorsi di sostegno psicologico prescritti dal Tribunale e la madre della minore, sig.ra genitore collocatario, ha dichiarato che già lo scorso anno ha CP_1 ER1 sostenuto l'esame da privatista con l'ausilio di insegnanti privati ed è stata ammessa alla terza media, che dal 1 gennaio 2023 non vuole uscire di casa, di lavorare su turni di 12 giorni mensili per 12 ore in ospedale e che, quando non è in casa, ER1 sta con una baby sitter, che dopo la morte di un gattino per soffocamento ER1
18 ha avuto problemi di alimentazione e deglutizione in via attuale di superamento, che a suo avviso sarebbe necessaria una valutazione psicodiagnostica domiciliare;
inoltre, era emerso che gli incontri padre figlia in ambiente protetto disposti dal
Tribunale non stavano avvenendo, in quanto non usciva di casa e che, ER1 pertanto, propedeutico alla loro ripresa era l'attivazione di una valutazione psicodiagnostica della minore e che venisse intrapreso un percorso farmacologico e di sostegno psicologico e che, in tal senso, il Tutore dovrà intraprendere tutte le iniziative possibili affinché venga sottoposta a valutazione medica. ER1
All'esito dell'udienza il Giudice istruttore invitava il Tutore a prendere immediati contatti nuovamente con il dirigente scolastico al fine di verificare le iniziative maggiormente opportune al fine di consentire alla minore di potere ER1 frequentare mediante didattica a distanza o eventualmente mediante l'istruzione parentale prendendo le iniziative necessarie al fine di non farle perdere l'anno scolastico e riservava la decisione al Collegio per gli ulteriori provvedimenti da adottare nell'interessa della minore in materia di salute e di istruzione.
In data 21.02.2023 il Tutore depositava una relazione in cui rappresentava che erano stati presi contatti con la scuola per l'attivazione della DAD anche se frequentava in maniera incostante e che era stata contattata anche la pediatra ER1 dott.ssa la quale aveva aperto una cartella sanitaria in data Persona_9
20.01.2023 per i necessari interventi di cura, la quale tuttora non ha risolto le sue difficoltà di frequentazione e di apertura all'esterno.
Con ordinanza del 13.03.2023 il Collegio, letti gli atti e la documentazione prodotta, confermava i provvedimenti vigenti tra le parti adottati nell'interesse della minore, e rinviava la causa all'udienza del 31.03.2023 per l'audizione della minore con l'ausilio della dott.ssa . ER3
Veniva sentita la figlia all'udienza del 31.03.2023 con l'assistenza della ER1
ER CTU dott.ssa , la quale dichiarava: “Mi chiamo e sono nata il Persona_3
13 dicembre 2009 a Civita Castellana in provincia di Viterbo. Ora abito a MA in piazza
San Domenico Savio n. 20 zona Furio Camillo. E' un quartiere che mi piace. Ho abitato a
Cerveteri da quando avevo tre anni fino a tre anni fa. Anche lì non stavo male. Io abito con mia mamma che fa la dottoressa. Quando sono venuta a MA ero contenta di cambiare città. A
Cerveteri avevo finito le scuole elementari e la prima media l'ho cominciata a MA. Non faccio sport. In passato ho fatto nuoto ed arti marziali ma quando stavo a Cerveteri ed andavo fare sport a Ladispoli. In questo periodo non mi và di fare sport. Non vedo mio padre da mesi. L'ho
19 deciso io di non vederlo. Ho deciso di non vederlo perché mi faceva soffrire e stare male. Mi fa soffrire quello che dice. Tira sempre fuori l'argomento della separazione ed è monotematico. Se la prende con mamma. A volte dice che le vuole bene ed a volte la insulta. Ho provato a dire a mio padre circa 200 volte ed anche di più che non doveva farmi queste recriminazioni, che io non
c'entravo non volevo essere messa in mezzo ai litigi con mamma. Lui fa come se non avessi detto nulla. Nonostante questo, io so che lui mi vuole bene. Noi ci scriviamo, lui scrive a me e io scrivo
a lui. In realtà scrivermi con lui non mi fa soffrire meno che vederlo, anzi forse al contrario. Infatti anche scrivendo lui insiste con mamma e con le recriminazioni e non cambia nulla. Per me sarebbe importante che mamma e PÀ avessero un rapporto civile e comunque collaborativo e che non litigassero sempre così da pensare a me e non sempre alle loro liti. Perché così facendo PÀ non mi ascolta. A.D.R.: Da mamma riesco a sentirmi ascoltata… ma dipende. Lei ci prova ma non sempre mi sento compresa. Non ho altre persone con cui parlare. Ho una mia amica e con lei a volte esco, come a dicembre ma non le parlo di queste cose. Io parlo al telefono con la mia nonna materna e con la zia che stanno a Sassari. Con i nonni paterni non riesco ad avere un rapporto loro mi cercano ma non riesco. Sto studiando per fare l'esame della terza media. Devo fare le prove invalsi il 18 aprile e l'esame a giugno. Ora sto facendo italiano, inglese e matematica e se passo i test mi preparerò per le altre materie. Non ho dei professori che mi aiutano in questa fase. Se ho bisogno di spiegazioni chiedo a mamma e faccio ricerche. Quando ci vedevamo PÀ mi aiutava con la matematica. Quest'anno ho iniziato la terza media alla di via Camilla ed ho Pt_3 frequentato fino a fine novembre. Dopo mi pesava e non sono più andata. Nessun problema con
i professori e con i compagni. Non ce la facevo a seguire gli orari ed i ritmi dello studio e non dormivo bene. Che non sono andata a scuola non c'entra in via diretta con mamma e PÀ. Mi pesa svegliarmi la mattina presto ed ho sonno anche se vado a dormire presto. Per il mangiare mangio tutto e bene. Se passo l'esame di terza media devo ancora scegliere le superiori ma vorrei continuare a studiare. E' vero che ho fatto un incontro con i medici della ASL e che ad altri non sono voluta andare. Quel giorno non me la sentivo. Non ho pensato molto al futuro se non a questo esame. La mia volontà è di vivere con mamma. Mi trovo bene con lei. Purtroppo a me pesano molto gli atteggiamenti, le liti dei genitori ed in special modo quello che mi ha detto mio padre. Un poco di tempo addietro mi ha scritto su whatsapp che lui vuole andare a maggio in
Svizzera e vuole fare il suicidio assistito. In questo momento non lo voglio vedere per questo motivo”. A questo punto comincia a piangere. Viene ripresa l'audizione della ER1 minore che dichiara: “Mi piace la musica metal e suonare la chitarra”.
All'esito dell'audizione il Collegio revocava l'udienza fissata per il 14.04.2023 nella causa n. 1744-3/2020, disponeva l'archiviazione di tale procedimento ed a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, condannava il padre Controparte_7
[.. a corrispondere a favore della madre un assegno mensile di euro 300 CP_1 per il mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ciascun mese con ER1 aggiornamento Istat a far data dal mese di aprile 2023, rinnovava il mandato al
Tutore per avviare ogni intervento di tutela della minore assicurando con ogni urgenza la diagnosi ed il sostegno psichiatrico di intesa con la ASL ed anche iniziando a valutare ipotesi di sistemazione della minore in una casa famiglia che possa essere adeguata, per località, tipo di intervento e di tutela in collaborazione con il Servizio Sociale, disponeva l'attivazione a cura del Tutore e del Servizio
Sociale del servizio di educativa domiciliare che valga a costituire per la stessa un sostegno ed un momento di socialità al di fuori della famiglia, riservava l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e riservava al Collegio la decisione in merito alle ulteriori richieste delle parti.
In data 02.05.2023 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, il Giudice delegato disponeva rimettersi la causa sul ruolo, confermava i provvedimenti emessi all'udienza del 31.03.2023, rigettava le ulteriori richieste delle parti, incaricava il Tutore delegato dal Sindaco di MA ed i Servizi Sociali del Comune di MA Municipio VII di depositare entro il 20 giugno 2023 una relazione in merito alla situazione scolastica della minore ed all'esito degli interventi a sua tutela finalizzati ad una diagnosi psicodiagnostica di e ad assicurarle un sostegno ER1 psichiatrico di intesa con l'A.S.L., alla individuazione di strutture per l'eventuale collocamento della minore in una casa famiglia e con riferimento al servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna al fine di favorire una socialità all'esterno del nucleo familiare ed accertare le abitudini quotidiane della minore
(figure di riferimento presenti in casa per accudimento e sostegno allo studio etc.)
e l'adeguatezza dell'habitat domestico dove la stessa risiede, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore e rinviava la causa all'udienza del 28.06.2023 per esame della elazione del Tutore e dei Servizi
Sociali del Comune di MA Municipio VII con convocazione per tale udienza del
Tutore delegato dal Sindaco di MA per fornire ulteriori aggiornamenti.
Con decreto del 13.06.2023 il Giudice, letta la relazione depositata in data
07.06.2023 dal Tutore in cui deduceva di non poter presenziare all'udienza del
28.06.2023 e considerato che dalla relazione non emergeva l'esito degli accertamenti effettuati in merito all'esito degli interventi a tutela di finalizzati ER1 ad una diagnosi psicodiagnostica e ad assicurarle un sostegno psichiatrico di intesa 21 con l'A.S.L., alla individuazione di strutture per l'eventuale collocamento della minore in una casa famiglia e con riferimento al servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna al fine di favorire una socialità all'esterno del nucleo familiare ed accertare le abitudini quotidiane della minore (figure di riferimento presenti in casa per accudimento e sostegno allo studio etc.) e l'adeguatezza dell'habitat domestico dove la stessa risiede, disponeva l'integrazione della relazione con le indicazioni indicate dal Tribunale con ordinanza del 02.05.2023 e rinviava la causa all'udienza del 30.06.2023 disponendo la comparizione del Tutore delegato.
In data 14.06.2023 il ricorrente revocava il mandato al proprio difensore.
In data 15.06.2023 il Tutore delegato depositava una nota in cui rappresentava di non poter presenziare personalmente all'udienza collegiale fissata per il giorno 30.06.2023 per precedenti impegni.
Con decreto del 15.06.2023 il Giudice, ad integrazione del decreto emesso in data 13.06.2023, disponeva la comparizione all'udienza del 30.06.2023 oltre che del
Tutore delegato dal Sindaco di MA, anche dei Servizi sociali del comune di MA
Municipio VII, in persona del dott. o eventualmente altro assistente sociale ER7 che possa relazionare.
In data 27.06.2023 i Servizi Sociali del Comune di MA Municipio VII depositavano una relazione in cui rappresentavano:
- che la minore non si era mai resa disponibile ad effettuare gli incontri con il padre presso l'Appartamento Pedagogico;
- che in data 13.04.2023 il Tutore delegato rappresentava di aver ricevuto una pec dal in cui gli rappresentava che, tramite messaggi Whatsapp, la figlia ER1
aveva richiesto di vederlo il giorno successivo per studiare matematica ER1 insieme, ma che tale incontro non si era potuto svolgere a causa della mancata disponibilità dell'Appartamento Pedagogico;
- che era stato attivato un progetto di Mediazione Educativa che prevedeva la presenza di un Educatore Professionale per due volte a settimana, per due ore ciascuna;
- che le parti e la figlia avevano mostrato di aderire ai progetti proposti, ER1 anche se la minore aveva comunicato di non volere vedere il padre al momento;
- che per quanto riguardava l'individuazione di una struttura per l'eventuale collocamento della minore in una casa famiglia, si era raccolta la disponibilità
22 dell'Associazione “Domus Bernadette” Onlus, ente gestore del Gruppo
Appartamento omonimo sito in MA che, qualora il collocamento si rendesse inevitabile, provvederà in accordo con i Servizi ad un progetto di inserimento della ragazza in considerazione della disponibilità del momento;
- che in merito alla situazione psicologica e al percorso presso il TSMREE si era registrato un positivo cambiamento nella disponibilità di al percorso, che ER1 si recava agli appuntamenti e mostrava una forte apertura alla relazione;
- che i Servizi Sociali si erano attivati per individuare un terapeuta che potesse prendere in carico , stante l'intenzione della e della figlia di cambiare ER1 CP_1 domicilio, cosa che avrebbe comportato un cambio di Municipio e di Distretto
Sanitario di competenza;
- che il , sebbene comportandosi, almeno formalmente, in maniera ER1 collaborativa con il Servizio Sociale, aveva scritto ad alcune trasmissioni televisive ed alcune autorità, tra cui la Presidente del Consiglio dei Ministri, allegando il decreto e un'ordinanza del Tribunale di gennaio e aprile 2023, nonché una mail del dott. in cui comunicava la conclusione del progetto “Genitori in Crescita” ER7 con conseguente indisponibilità dell'Appartamento Pedagogico e l'invio, per gli ER1 incontri protetti, al Centro Famiglie di II Livello di Via lamentando che l'impossibilità di vedere la figlia fosse riconducibile a carenze strutturali del
Municipio;
- che il esprimeva delle difficoltà all'adesione al percorso ritenendo di ER1 non essere in grado di recuperare la genitorialità sospesa, accettando tuttavia il percorso presso il Consultorio Familiare per il sostegno alla genitorialità e prendendo accordi per il primo appuntamento.
All'udienza del 30.06.2023, rilevato che i Servizi Sociali dichiaravano che ER1 stava effettuando il percorso psicologico e gli incontri presso il ma che Pt_2 trattandosi di una fase di valutazione non era ancora stata impostata una eventuale terapia farmacologica, che era stato effettuato in data 28.06.2023 un incontro padre-figlia di un'ora presso i locali del Centro Famiglia del Municipio VII alla presenza dell'educatore, che la aveva acquistato una casa in altra zona e CP_1 che era stato attivato un servizio di educativa domiciliare, il Giudice confermava i provvedimenti vigenti, invitava il a munirsi di un nuovo difensore entro la ER1 successiva udienza, richiedeva al Tutore delegato ed ai Servizi Sociali del comune di MA Municipio VII (o eventualmente i Municipio che lo sostituirà sulla base della residenza ella minore) di depositare entro il 10 gennaio 2024 una relazione
23 aggiornata in merito alla situazione scolastica della minore ed alla prosecuzione del sostegno psichiatrico e psicologico all'esito della valutazione psicodiagnostica di intesa con l'A.S.L., con prosecuzione del servizio di educativa domiciliare, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia, richiedeva al difensore della di comunicare immediatamente eventuali CP_1 modifiche di domicilio e/o di residenza della minore e rinviava per nuovo esame e per eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.01.2024 disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
Venivano depositate diverse relazioni del Tutore delegato dal Comune di MA
e dei Servizi Sociali nei mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre 2023 a mezzo delle quali veniva notiziato il Tribunale in merito all'iscrizione scolastica di ER1 presso l'Istituto Informatico ENGIM San Paolo Via T.C. Onesti n. 5 in MA e veniva riferito un episodio in cui il padre si sarebbe recato a prendere la figlia a scuola, senza preventivamente informare il Tutore delegato e/o i Servizi Sociali affidatari.
Con decreto del 29.12.2023 il Giudice disponeva il differimento dell'udienza prevista per il 19.01.2024 alla data del 23.02.2024 per motivi di congedo ordinario.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2024 venivano depositate dal Tutore delegato e dai Servizi Sociali delle relazioni dalle quali emergeva:
- che la e la figlia si erano trasferite nella nuova residenza nel mese CP_1 di gennaio, con conseguente modifica del Municipio territorialmente competente;
- che aveva richiesto di potere frequentare liberamente il padre;
ER1
- che dalla relazione del TSMREE risultava un miglioramento della situazione di , sebbene l'equilibrio raggiunto risultasse precario e necessitasse di un ER1 intervento psicoterapico, confermando il quadro diagnostico di “Disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi e depressi” e tratti di personalità evitanti, narcisistici e dipendenti a rischio di strutturazione patologica;
- che aveva intrapreso il percorso per diventare Operatore Informatico ER1 in ambiente Cyber Security con molto entusiasmo, frequentava con assiduità e impegno le lezioni, aveva raggiunto gli obiettivi richiesti e frequentava i compagni;
- che le parti avevano seguito il percorso di sostegno alla genitorialità in modalità disgiunta presso il Consultorio Familiare territorialmente competente –
; Controparte_8
24 - che dalla relazione del Servizio di Mediazione educativa e delle relazioni –
Progetto Cerniera, relativa al periodo giugno-ottobre 2023, risultava che era stato effettuato in media un incontro a settimana destinato agli incontri padre-figlia per venire incontro alla richiesta di , che erano stati svolti 17 incontri da un'ora ER1 ciascuno e che il rapporto tra i due risultava più collaborativo;
- che gli incontri protetti padre-figlia si erano interrotti alla fine del mese di ottobre 2023 e, atteso il trasferimento della figlia in altro Municipio e la resistenza di ad incontrare l'equipe del Centro Famiglie di II livello di Via Kenia, non ER1 era stato possibile riprendere la frequentazione.
All'udienza del 23.02.2024, rilevato che il Curatore Speciale rappresentava che la non aveva provveduto a comunicare il cambio di residenza e che CP_1 per tale motivo i Servizi Sociali non avevano potuto effettuare il passaggio di consegna, il Giudice disponeva la presa in carico da parte del Servizio Sociale del
Comune di MA Municipio IX e dell'ASL territorialmente competente in base alla nuova residenza della sig.ra e della figlia minorenne , per la CP_1 ER1 prosecuzione del percorso neuropsichiatrico della minore e degli ulteriori interventi a sostegno della figlia, come da provvedimenti vigenti, poneva a carico del Tutore
l'onere di garantire il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna nonché gli incontri padre figlia liberalizzati con cadenza di due volte la settimana, salvo diverso accordo, preferibilmente il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore
21,00 ed il sabato dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nel rispetto della volontà della figlia e con monitoraggio dei Servizi Sociali del comune di MA municipio IX, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore e rinviava per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.10.2024.
Nei mesi successivi venivano depositate diverse relazioni dei Servizi Sociali del Comune di MA Municipio IX dalle quali emergeva:
- che la minore aveva effettuato 185 ore di assenza da scuola e, pertanto, si era concertato con l'Istituto la predisposizione di un piano personalizzato di studio a fronte dell'aumento delle ore di assenza;
- che in data 18.04.2024 era stata effettuata una visita domiciliare presso l'abitazione della resistente e della figlia in cui si era instaurato un rapporto significativo con in un clima di collaborazione e fiducia;
ER1
25 - che era stata effettuata una riunione di rete da remoto con l'Assistente Sociale dott.ssa e la psicologa dott.ssa e con il ER11 Parte_4
Tutore dott.ssa Clabassi in data 19.07.2024, nonché un colloquio telefonico con il e dei colloqui individuali con la e con , la quale aveva ER1 CP_1 ER1 comunicato di non volere l'attivazione del ma di voler proseguire il percorso Tes_1 presso il Parte_4
All'udienza del 04.10.2024 le parti si riportavano alle proprie conclusioni e richiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed in particolare il difensore della resistente richiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per ad euro 350,00 mensili nonché disporsi l'affidamento esclusivo alla madre, ER1 mentre il Curatore Speciale richiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia ai genitori con prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali. All'esito della precisazione delle conclusioni il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti e al Curatore Speciale i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
In data 25.03.2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto:
- che in data 10.03.2025 la minore, a seguito di una crisi avvenuta a scuola, era stata condotta dal personale del 118 in Pronto Soccorso e ricoverata presso il reparto di NPI dell'OPBG, che dal colloquio telefonico con il medico era emerso che era affetta da disturbo dell'umore e disturbo d'ansia generalizzato e le ER1 era stata prescritta una terapia farmacologica (Aripipranzolo 5 mg);
- che in data 18.03.2025 la minore non si era presentata presso il TSMREE per la visita neuropsichiatrica;
- che aveva effettuato un numero talmente elevato di assenze scolastiche ER1 da non consentire il passaggio all'anno successivo;
- che permaneva un'elevata conflittualità tra le parti.
In data 01.04.2025 il difensore della resistente depositava una nota in cui comunicava il decesso della avvenuto in data 01.04.2025. CP_1
In data 02.04.2025 il Tutore delegato depositava una annotazione in cui deduceva che era stata temporaneamente collocata in via di urgenza ER1 presso il padre che si era dichiarato disponibile, ma che il giorno successivo, a seguito di un allontanamento di casa di e rientro la sera, il aveva ER1 ER1
26 dichiarato di non essere in grado di prendersene cura e deduceva che la zia materna, sig.ra , residente a Sassari, aveva dichiarato di essere Persona_12 disponibile a prendere con sé la nipote.
In data 03.04.2025 il Curatore Speciale della minore depositava un'istanza richiedendo di fissare una udienza al fine di disporre interventi a tutela della minore atteso che il padre, , aveva dichiarato di non essere in Parte_1 grado di prendersi cura della figlia ed aveva successivamente richiesto il collocamento presso una casa-famiglia.
Con decreto del 05.04.2025 il Giudice, lette le note depositate dal Curatore
Speciale e dal Tutore delegato, disponeva la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di udienza per la data del 09.04.2025 disponendo la convocazione del
Tutore, del Curatore Speciale avv. oltre che dei difensori delle CP_2 parti al fine di disporre interventi urgenti a sostegno della minore.
All'udienza del 09.04.2025 comparivano i difensori delle parti, il ricorrente personalmente, il nonno paterno della minore e il Curatore Speciale della minore e, rilevato che il dichiarava di essere disponibile al collocamento presso ER1 di lui della figlia, il Giudice richiedeva una relazione di aggiornamento al Tutore
Delegato dal Sindaco del comune di MA ed ai servizi sociali del Municipio
VII - territorialmente competenti in base alla residenza del sig. e del ER1 nonno paterno temporaneamente collocatari della minore -, invitava il Curatore
Speciale a prendere contatti con anche al fine di valutare la necessità di ER1 disporne eventuale audizione in udienza e rinviava all'udienza del 21.05.2025 disponendo la convocazione del Tutore e degli assistenti sociali.
In data 06.05.2025 il Tutore delegato depositava una annotazione in cui rappresentava:
- che in data 10.04.2025 aveva svolto un colloquio con la minore, unitamente all'assistente sociale del Municipio MA IX, la Testimone_2 quale aveva raccontato di trovarsi bene a casa del nonno e di non voler andare a vivere presso il padre per le eccessive e rigide richieste dello stesso relative all'igiene;
- che il padre aveva riferito di non condividere la terapia farmacologica prescritta dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e di aver suggerito alla figlia di assumere, al bisogno, il farmaco Gabapentin, a suo dire privo di controindicazioni;
inoltre, lo stesso si era dimostrato disponibile ad occuparsi
27 della figlia, si era attivato per formalizzare l'aggiornamento di residenza e aveva richiesto un appuntamento per presso il;
ER1 Pt_2
- che in data 28.04.2025 aveva avuto un colloquio telefonico con la minore in cui la stessa le aveva riferito di un episodio in cui il padre l'avrebbe picchiata mentre il nonno la teneva ferma per essere rientrata a casa in tarda sera e le aveva manifestato la volontà di essere inserita in una casa famiglia, richiesta comunicata anche al Curatore Speciale;
- che in data 02.05.2025 il comunicava ed inoltrava denuncia di ER1 allontanamento volontario della minore avvenuto in data 30.04.2025;
- che in data 05.05.2025 la Legione Carabinieri Lazione Stazione di MA
Acilia aveva comunicato l'inserimento di presso la casa famiglia “E-go” ER1 sita a Ceccano (FR);
- che gli accertamenti relativi all'eredità della minore e, di conseguenza, all'eventuale gestione patrimoniale, erano estremamente complessi e riteneva indispensabile la nomina di un curatore patrimoniale.
In data 06.05.2025 veniva depositata una relazione da parte della Casa- famiglia “E-go” in cui rappresentavano di aver sporto denuncia di allontanamento per , la quale si era allontanata dalla struttura poco dopo ER1 essere stata accolta e non vi aveva fatto ritorno.
In data 08.05.2025 il Giudice, rilevata la necessità di procedere all'audizione della minore, ne disponeva la convocazione all'udienza del
21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025 comparivano il ricorrente, i difensori delle parti, il Curatore Speciale della minore, il Tutore delegato nonché le dott.sse
[...]
e per la Casa Famiglia Centro Italia di San NI EA le CP_9 CP_10 quali dichiaravano che si era allontanata dalla casa famiglia ER1 volontariamente il pomeriggio precedente ed era ancora in fase di ricerca da parte delle l Tutore rappresentava che da un confronto con la ASL e Pt_5 gli assistenti sociali era emersa la necessità di individuare una struttura socio - educativa o con equipe maggiormente strutturata dal momento che era stata prescritta una terapia farmacologica per dal Bambin Gesù che non ER1 ER1 stava seguendo, che era risultata positiva ai controlli sulla cannabis e che non stava andando a scuola per difficoltà logistiche e probabilmente avrebbe perso
28 l'anno e ribadiva la necessità di nominare un difensore per le questioni relative all'eredità.
All'esito dell'udienza il Giudice richiedeva al Tutore ed agli assistenti sociali territorialmente competenti di fare sottoporre a Persona_1 valutazione presso il , propedeutica al fine di individuare una struttura Pt_2 maggiormente adeguata per le esigenze di anche in relazione alla sua ER1 attuale condizione clinica psicologica e psichiatrica nonché di individuare la predetta struttura che fosse maggiormente compatibile con le esigenze scolastiche e amicali della minore, disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento entro il 20 luglio 2025 e il 20 ottobre 2025, la presa in carico con urgenza da parte del dell di al fine di una Pt_2 Parte_4 Persona_1 valutazione aggiornata della sua condizione clinica, in quanto propedeutica al fine della collocazione in struttura definitiva della minore, disponeva che ER1 rimanesse provvisoriamente collocata presso la casa famiglia di San NI
EA (o in altra struttura da individuare a cura del Tutore) in attesa di inserimento nella struttura definitiva, disponeva incontri in struttura anche in forma protetta tra il padre e la figlia una volta alla settimana e rinviava la causa all'udienza del 05.11.2025 per decisione con convocazione del tutore e degli assistenti sociali ed assegnazione ai difensori delle parti ed al curatore ER13 dei termini per deposito di comparse conclusionali, in considerazione dell'avvenuto decesso della CP_1
In data 09.06.2025 e in data 23.07.2025 i Servizi Sociali depositavano delle relazioni in cui davano atto che aveva compiuto atti che potevano recare ER1 pregiudizio per sé stessa e per gli ospiti della struttura e che in data 21.7.2025 era stata anche ricoverata in pronto soccorso in stato di agitazione psicomotoria e in possesso di un coltello e che inoltre la minore stava facendo uso di sostanze stupefacenti.
Il Curatore Speciale in data 25.07.2025 depositava una l'istanza di anticipazione dell'udienza depositata al fine di disporre l'immediato ricovero di in una struttura socio-sanitaria adatta alle sue condizioni Persona_1 psicologiche e psichiatriche nonché la decisione della causa, anche ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c., rilevato che la casa famiglia “ Centro Italia” non era ritenuta adeguata e che era stato instaurato, su ricorso proposto dal P.M.M. un giudizio ex art. 330 c.c. - 473 bis 13 c.p.c., presso il Tribunale per i Minorenni di MA la cui prossima udienza era stata fissata per la data del 21.10.2025. 29 Con decreto del 29.07.2025 il Giudice delegato, in accoglimento della suddetta istanza, anticipava l'udienza ai sensi dell'art. 189 c.p.c. alla data del
11.09.2025 con convocazione del Tutore, degli assistenti sociali competenti, del
Curatore Speciale e dei difensori delle parti sollecitando il Tutore e gli assistenti sociali a dare esecuzione ai provvedimenti provvisori a tutela della minore emessi all'udienza del 21.5.2025.
Motivi della decisione
La delicatezza e complessità del giudizio sopra rappresentato, ha richiesto un costante e continuo monitoraggio del nucleo familiare e soprattutto la realizzazione di interventi a sostegno della minore disposti in corso di giudizio e iniziati e proseguiti dal Tutore Sindaco di MA e dagli assistenti sociali territorialmente competenti, sebbene la gravità della situazione – unitamente al recente decesso della sig.ra - non abbia consentito di determinare un CP_1 miglioramento stabile della condizione di . Infatti, come sopra descritto, ER1 ci sono state fasi di relativa collaborazione dei genitori – nonostante le loro acclarate incapacità genitoriali – e di adesione di alle valutazioni ER1 psicologiche e psichiatriche presso le struttura territoriali competenti al fine di individuare terapie non solo di sostegno psicologico ma anche eventualmente farmacologiche a suo sostegno e per fini di cura, ed altre fasi in cui c'è stato un regresso della condizione di IA con mancata adesione alle terapie e sofferenza manifestata in corso di giudizio.
Il Collegio preliminarmente rileva che il Curatore Speciale della minore
, Avv. ha rinunciato ai termini di cui all'art. 190 Persona_1 CP_2
c.p.c. ed anche i difensori delle parti, come sopra riportato, hanno espressamente dichiarato di rinunciare ai termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Va evidenziato, inoltre, che già le memorie conclusive erano state depositate e che la causa era stata rimessa sul ruolo in quanto il difensore della aveva comunicato il decesso della propria CP_1 assistita (in seguito documentato con il deposito del certificato di decesso da parte del Curatore Speciale) e gli enti istituzionali preposti alla tutela della minore avevano richiesto interventi per la provvisoria tutela della medesima.
All'udienza del 11 settembre 2025 il curatore Speciale della minore ha evidenziato che è stato instaurato un procedimento a tutela di , tuttora ER1
30 minorenne, con udienza fissata per la data del 21 ottobre 2025 ed ha richiesto dichiararsi la definizione della causa e la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio rileva che, con riferimento al decesso di una parte nel giudizio di separazione e divorzio, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità:
“La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale
o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa
e non ancora passata in giudicato” (cfr. Cass. n. 26489 del 08/11/2017).
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, in caso di sentenza parziale di divorzio emessa in corso di causa e successivo decesso di una delle parti del giudizio, come nel caso oggetto della presente causa di divorzio, “la pronuncia della sentenza sullo status è prassi invalsa, allo scopo di permettere un rapido riacquisto dello stato libero;
e, però, una volta venuta meno una delle due parti del giudizio, avendo questo ad oggetto una situazione soggettiva personalissima ed intrasmissibile, nulla più resta da accertare circa il primigenio oggetto, ovvero il rapporto coniugale, nemmeno con riguardo ad eventuali domande accessorie, che possono proporsi unicamente verso un coniuge ancora in vita” (cfr.,
Cass. 11 novembre 2021, n. 33346; Cass. 2 dicembre 2019, n. 31358; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; in tema di separazione, Cass. 12 dicembre 2017, n.
29669; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 26 luglio 2013, n. 18130; Cass.
20 novembre 2008, n. 27556; Cass. 27 aprile 2006, n. 9689; Cass. 4 aprile 1997,
n. 2944; Cass. 3 febbraio 1990, n. 740; Cass. 18 marzo 1982, n. 1757; Cass. 29 gennaio 1980, n. 661).
Ciò nondimeno, il Collegio non può esimersi dal rilevare che di recente la
Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza a Sezioni Unite, su tale questione, in considerazione di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, statuendo nel senso che: “In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.” (vedi Cass. n. 20494 del 24/06/2022).
Nel caso oggetto di tale sentenza, veniva in rilievo il diritto della moglie di vedersi riconosciuto il diritto all'assegno divorzile per il periodo successivo alla emissione della sentenza parziale di divorzio, anche ai fini della possibilità di 31 percepire la propria quota di TFR spettante al coniuge deceduto. La Cassazione, ha ritenuto che in tal caso sussistesse il diritto ad ottenere una pronuncia nei confronti degli eredi.
Il Tribunale rileva che tale questione, tuttavia, esula dal presente giudizio in quanto la morte della resistente è intervenuta dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, ed il Collegio ha ritenuto non di dover riaprire la fase istruttoria della causa ma esclusivamente, su richiesta del Tutore e del Curatore speciale di , di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della ER1 figlia, considerato che la medesima risultava collocata presso l'abitazione materna e occorreva prendere decisioni per il suo collocamento, presso l'abitazione paterna, di familiari o in casa famiglia.
Inoltre vanno evidenziati due aspetti ulteriori che fanno propendere il
Tribunale per la mancanza dei presupposti per disporre la interruzione del processo: la mancanza di comunicazione o notifica formale da parte del difensore della sig.ra che ha esclusivamente inteso notiziare il CP_1
Collegio ma non ha avanzato ulteriori richieste e il mancato riconoscimento di un assegno divorzile per la resistente, deceduta il 1.4.2025, con conseguente mancanza di diritti ereditari da esercitare da parte di eventuali eredi.
Dunque, la causa può essere definita, come richiesto dal Curatore Speciale, con conferma dei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa, anche al fine di consentire al Tribunale per i Minorenni di MA – sede maggiormente adeguata per emettere provvedimenti finalizzati alla tutela di IA – di istruire il procedimento iscritto da parte del PMM di MA.
In merito ai provvedimenti in materia di affidamento e collocamento della minore, deve rilevarsi che, mentre il difensore del ricorrente ha richiesto la conferma della nomina del Tutore e della presa in carico da parte degli assistenti sociali per la prosecuzione degli interventi a tutela della figlia, invece il difensore della resistente (deceduta) ha richiesto la revoca della nomina degli assistenti sociali e del Curatore con affidamento esclusivo della figlia alla madre ER13
(deceduta) ed infine il Curatore ha concluso richiedendo la revoca della ER13
Tutela con la prosecuzione dell'incarico dato ai Servizi Sociali del IX municipio e del percorso intrapreso dalla minore presso il il Parte_4 costante monitoraggio tra i Servizi Sociali e la ASL che dovranno riferire
32 immediatamente al Tribunale ogni paventata situazione pregiudizievole per la minore sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare.
All'udienza dell'11 settembre 2025 tenutasi alla presenza del sig. , del ER1
Curatore Speciale avv. e del dott. assistente sociale che si è CP_2 ER7 occupato della minore nel corso del procedimento, il Curatore ha ER13 aggiornato il Tribunale rappresentando che vi è stata una riunione il 9 settembre
2025 di rete anche con il Tutore ed il Curatore in cui è stato ER13 rappresentata ad la possibilità di trasferimento ad una struttura in ER1 provincia di MA a Rocca di Papa che aveva dato la disponibilità a conoscerla per valutare l'eventuale accoglienza ma tuttavia - che vi ha partecipato in ER1 call - ha comunicato di rifiutare l'inserimento nella nuova struttura preferendo rimanere a Rieti nella impossibilità di essere trasferita attualmente a MA. Va evidenziato che l'anticipazione della udienza è stata determinata dalla circostanza per cui aveva posto delle condotte gravi, oltre ad essere ER1 scappata dalla struttura presso cui era collocata, anche aggredendo gli operatori con un coltello e ponendo in essere danneggiamenti che ne hanno richiesto un ricovero in pronto soccorso.
L'avv. a dichiarato in udienza che è stata convinta a far fare CP_2 ER1 una valutazione al TSMREE e intraprendere un percorso di psicoterapia ed infine ha rappresentato perplessità ad incontri con il padre sentendosi condizionata ed in colpa con il genitore. Il dott. assistente sociale che si è ER7 occupato in corso del giudizio di , ha dichiarato in udienza che il padre ER1 della minore ha fatto istanza allegando documentazione medica per rappresentare la impossibilità di recarsi a Rieti per incontrare la figlia ed ha rilevato che gli operatori della struttura hanno dichiarato che potrebbero accompagnare due giorni mensili per recarsi a MA presso il Municipio ER1
VII in quanto disponibili a fare incontrare il sig. con la figlia. All'esito ER1 dell'udienza il Giudice, pertanto, preso atto della rinuncia del Curatore Speciale presente al deposito di comparse conclusionali – cui si è aggiunta un seguito quella dei difensori delle parti – ha disposto, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, che il padre possa incontrare due giorni mensili a ER1
MA preso il municipio VII alla presenza degli operatori del progetto appartamento Pedagogico.
Il Collegio ritiene che, alla luce di tali considerazioni, debba essere confermata la nomina del Tutore provvisorio individuato nel Sindaco pro tempore 33 del comune di MA con prosecuzione della presa in carico e monitoraggio da parte dei Servizi sociali del comune di MA Municipio VII. Tale decisione è determinata non solo dall'esito della consulenza tecnica che ha dato conto della incapacità genitoriale del ma anche dalle condotte tenute a seguito del ER1 decesso della da padre, presso cui era collocata che, come detto, CP_1 ER1 non sono state adeguate ed anzi sono state potenzialmente pregiudizievoli per la figlia e tali da far ritenere che non vi siamo i presupposti per la reintegrazione del medesimo nella capacità genitoriale.
In merito al collocamento della figlia minore, non può che essere confermato il collocamento presso la Casa Famiglia di San NI EA, in attesa di individuare – come già disposto in corso di causa dal giudice delegato – una struttura maggiormente adeguata per la condizione clinica di e, laddove ER1 possibile, vicina a MA più adeguata per consentire una continuità con la rete scolastica ed amicale di e la prosecuzione in struttura di eventuali terapie ER1 per la minore, tuttora in condizione di difficoltà e sofferenza. In caso di ulteriori gravi manifestazioni nei confronti degli operatori della struttura si dovrà valutare una struttura socio sanitaria ad altra intensità, come richiesto dal Curatore
Speciale,
Dovranno proseguire gli interventi a sostegno di , sia sotto il profilo ER1 del sostegno psicologico che della necessità di sottoposizione della minore ad una valutazione presso il al fine di individuare le terapie Pt_2 maggiormente adeguate. Le modalità di frequentazione del padre con la figlia dovranno essere confermate in via provvisoria secondo quanto disposto alla udienza di precisazione delle conclusioni
In merito alle statuizioni economiche già era stata dichiarata l'autonomia economica delle parti.
Deve essere disposto il mantenimento a carico del padre a favore della figlia con un assegno di euro 400,00 mensili da corrispondere al Tutore per le esigenze ordinarie della figlia considerato l'aumento delle esigenze di che, a breve, ER1 raggiungerà l'età di 16 anni, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Deve essere disposto, a seguito del decesso della che le spese CP_1 straordinarie siano sostenute al 100% a carico del secondo le ER1 disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
34 Le spese per la CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico delle parti in quote eguali.
Le spese di lite e gli onorari a favore del Curatore Speciale avv. CP_2 devono essere calcolate sulla base della tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di rilevante complessità; che l'importo dei compensi deve essere commisurato alla attività professionale svolta dal difensore e, tenuto conto della durata della causa e della complessità della controversa tra i valori minimi ed i medi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), liquidato in complessivi € 11.600,00 deve essere ridotto della metà in applicazione dell'art. 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1744/2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di divorzio depositata il 2.5.2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) conferma la sospensione di (essendo deceduta Parte_1 [...]
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , CP_1 ER1 nata a [...] in data [...];
2) conferma la nomina quale tutore Tutore della minore il Sindaco pro tempore del Comune di MA. Dispone che, in particolare, il Tutore dovrà, tra l'altro:
- verificare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per la minore laddove la stessa vi consenta e previa ulteriore valutazione del
TSMREE;
- monitorare il percorso scolastico della minore, garantendo accesso alla prosecuzione degli studi laddove possibile o comunque verificando le volontà di sui percorsi da intraprendere;
ER1
- garantire la prosecuzione della frequentazione degli incontri del padre con la figlia nonché degli altri familiari dal lato paterno e materno, secondo le disposizioni già date in corso di causa e, da ultimo, alla udienza del 11 settembre
2025;
35 3) conferma la presa in carico e monitoraggio di da parte del Servizio ER1
Sociale di MA territorialmente competente in base alla residenza della minore
– in sinergia con il Servizio Sociale competente per il comune di San NI
EA o della struttura presso cui dovesse essere trasferita con ER1 segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ed in particolare al Tribunale per i
Minorenni di MA presso cui è stato iscritto un procedimento a tutela della minore, tempestivamente di eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia;
4) conferma il collocamento di presso la Casa Famiglia di San ER1
NI EA, disponendo che venga individuata una struttura maggiormente adeguata per IA ed in accordo con la medesima, anche ad una struttura sociosanitaria ad alta intensità laddove necessario e che il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo un calendario di incontri concordati con i
Servizi Sociali competenti e con gli operatori della struttura, ed in particolare due giorni mensili a MA preso il municipio VII alla presenza degli operatori del progetto appartamento Pedagogico;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento della figlia attraverso la ER1 corresponsione alla Tutore Sindaco pro tempore del comune di MA della somma di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza;
6) pone in via esclusiva a carico del padre le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti alla figlia secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
7) dichiara non luogo a provvedere sulle ulteriori domande delle parti per intervenuta cessazione della materia del contendere;
8) pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU già liquidati con separati decreti;
9) dispone la trasmissione della sentenza al Giudice tutelare del Tribunale di
Civitavecchia ed al Tribunale per i Minorenni di MA per le determinazioni di competenza.
10) pone la liquidazione del Curatore Speciale della minore a Persona_1 carico dell'erario, come disposto con separato decreto di liquidazione;
11) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria 36 Così deciso, in Civitavecchia il 25 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
37