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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2024, n. 42638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42638 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV TL nato il [...] avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di PADOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo 4_ /1;co- VA-Cv (241" _ -‘ pC1- t.ALk Ottia) udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42638 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Padova, con sentenza resa in data 11 gennaio 2024, ha rigettato l'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Giudice di Pace della medesima città che ha condannato la predetta per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. alla pena di C 600,00 di multa e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile liquidato in C 700,00. 2. Il difensore di fiducia dell'imputata ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il mancato rispetto del principio del contraddittorio per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non tempestiva l'istanza di trattazione orale e proceduto con il rito camerale non partecipato. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta esistenza della scriminante, anche putativa, del legittimo esercizio del diritto di critica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibile è il primo motivo. Ed invero, dalla lettura dell'incartamento processuale, accessibile in questa sede di legittimità essendo stato dedotto un errore in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che la richiesta di trattazione orale — come d'altronde viene indicato nella stessa sentenza — è stata avanzata il 21 dicembre 2023 per l'udienza dell'Il gennaio 2024 e, quindi, rispettando il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, stabilito a pena di decadenza dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Tribunale, dunque, erroneamente ha ritenuto la tardività dell'istanza avendo fatto riferimento non alla data di udienza, come prescritto dalla citata disposizione, ma alla data di notifica del decreto di citazione a giudizio. In tal modo è incorso in una nullità di ordine generale a regime intermedio (relativa all'intervento dell'imputato) che, in quanto tale, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria o le conclusioni scritte e che, ove all'esito di tale specifica deduzione, non risulti sanata, è anche deducibile con il ricorso per cassazione (così, in motivazione, Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, Belladonna, Rv. 285597 - 01). Orbene, come risulta dall'esame degli atti e come dichiarato dallo stesso difensore, tale eccezione è stata sollevata solo con il ricorso per cassazione (v. memoria dell'Il settembre 2024 in cui il difensore dell'imputato afferma che «è di solare evidenza che in alcun altro e precedente momento tale inosservanza di norma poteva essere sollevata» sicché non può che rilevarsi la tardività dell'eccezione proposta per la prima volta solo in questa sede di legittimità. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la carenza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive finalizzate a far valere la sussistenza dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica. Ed invero siffatto motivo è indeducibile in questa sede in quanto, ritenuto che la motivazione della sentenza qui impugnata sia tutt'altro che apparente avendo il giudice d'appello spiegato esaurientemente le ragioni per cui a suo avviso non è riscontrabile la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica, deve affermarsi che ogni altra doglianza, anche al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, indirizzata verso la motivazione, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace come fissati dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dííql'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a norma dei quali contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Ne deriva che non é applicabile, nel caso di specie, il principio recentemente affermato da Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, Amjad Naeem, Rv.281113, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace avendo il Tribunale, dopo essersi confrontato le censure proposte, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, giustificato il rigetto dell'appello. 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. 4. Nulla sulle spese di parte civile non avendo questa esplicato con la propria memoria scritta, con cui si è sostanzialmente limitata a chiedere il rigetto del ricorso, alcuna effettiva attività, diretta a contrastare l'avversa pretesa / a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Roma, 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo.. iSabeone () i )
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo 4_ /1;co- VA-Cv (241" _ -‘ pC1- t.ALk Ottia) udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42638 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Padova, con sentenza resa in data 11 gennaio 2024, ha rigettato l'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Giudice di Pace della medesima città che ha condannato la predetta per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. alla pena di C 600,00 di multa e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile liquidato in C 700,00. 2. Il difensore di fiducia dell'imputata ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il mancato rispetto del principio del contraddittorio per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non tempestiva l'istanza di trattazione orale e proceduto con il rito camerale non partecipato. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta esistenza della scriminante, anche putativa, del legittimo esercizio del diritto di critica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibile è il primo motivo. Ed invero, dalla lettura dell'incartamento processuale, accessibile in questa sede di legittimità essendo stato dedotto un errore in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che la richiesta di trattazione orale — come d'altronde viene indicato nella stessa sentenza — è stata avanzata il 21 dicembre 2023 per l'udienza dell'Il gennaio 2024 e, quindi, rispettando il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, stabilito a pena di decadenza dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Tribunale, dunque, erroneamente ha ritenuto la tardività dell'istanza avendo fatto riferimento non alla data di udienza, come prescritto dalla citata disposizione, ma alla data di notifica del decreto di citazione a giudizio. In tal modo è incorso in una nullità di ordine generale a regime intermedio (relativa all'intervento dell'imputato) che, in quanto tale, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria o le conclusioni scritte e che, ove all'esito di tale specifica deduzione, non risulti sanata, è anche deducibile con il ricorso per cassazione (così, in motivazione, Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, Belladonna, Rv. 285597 - 01). Orbene, come risulta dall'esame degli atti e come dichiarato dallo stesso difensore, tale eccezione è stata sollevata solo con il ricorso per cassazione (v. memoria dell'Il settembre 2024 in cui il difensore dell'imputato afferma che «è di solare evidenza che in alcun altro e precedente momento tale inosservanza di norma poteva essere sollevata» sicché non può che rilevarsi la tardività dell'eccezione proposta per la prima volta solo in questa sede di legittimità. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la carenza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive finalizzate a far valere la sussistenza dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica. Ed invero siffatto motivo è indeducibile in questa sede in quanto, ritenuto che la motivazione della sentenza qui impugnata sia tutt'altro che apparente avendo il giudice d'appello spiegato esaurientemente le ragioni per cui a suo avviso non è riscontrabile la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica, deve affermarsi che ogni altra doglianza, anche al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, indirizzata verso la motivazione, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace come fissati dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dííql'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a norma dei quali contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Ne deriva che non é applicabile, nel caso di specie, il principio recentemente affermato da Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, Amjad Naeem, Rv.281113, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace avendo il Tribunale, dopo essersi confrontato le censure proposte, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, giustificato il rigetto dell'appello. 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. 4. Nulla sulle spese di parte civile non avendo questa esplicato con la propria memoria scritta, con cui si è sostanzialmente limitata a chiedere il rigetto del ricorso, alcuna effettiva attività, diretta a contrastare l'avversa pretesa / a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Roma, 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo.. iSabeone () i )