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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1159/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
Ricorrente
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
Resistente-contumace con la seguente figlia: , nata a Persona_1
Pordenone (PN) il 03/02/2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. e cioè “
1 1) Disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre Persona_1
la quale potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre, tutte le decisioni di
maggior interesse per la minore (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la
scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo
del permesso di soggiorno per sé e per la figlia);
2) Disporre il collocamento della figlia minore presso la Persona_1
madre, ove conserverà anche la residenza anagrafica;
3) Disporre che il padre possa visitare la figlia minore esclusivamente presso i locali
del Servizio Sociale del Comune di Pordenone, alla presenza di un soggetto
facilitatore, con cadenza quindicinale (o mensile in caso di impedimenti dei soggetti
interessati) secondo il calendario che il Servizio Sociale avrà cura di predisporre e di
comunicare a entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze della minore, dei suoi
bisogni emotivi e nel superiore interesse della bambina;
4) Disporre che il signor corrisponda entro il giorno 15 di ogni mese CP_1
alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
l'importo mensile di € 300.00, da corrispondersi in forma tracciabile. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5) Disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie sostenute in favore della figlia, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pordenone;
6) Disporre che l'assegno unico universale per la figlia a carico venga percepito al
100% dalla signora e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per Parte_1
legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- Compensi professionali e spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 19/06/2024, , premesso che dalla Parte_1
2 relazione con è nata la figlia CP_1 [...]
in data 03/02/2019, riconosciuta da entrambi i Persona_1
genitori, ha adito il Tribunale per chiedere l'affido esclusivo della minore, il collocamento della minore presso la madre, le visite tra la minore e il padre secondo tempi e modalità ritenuti più adeguati dagli operatori del Consultorio
e dei Servizi coinvolti, la determinazione di un contributo al mantenimento ordinario da parte del padre, la suddivisione delle spese straordinarie giusta metà tra i genitori e l'attribuzione dell'assegno unico alla madre, con compensazione delle spese di lite.
ha, inoltre, chiarito come la relazione fosse stata da Parte_1
sempre instabile, altamente conflittuale e di forte incomunicabilità soprattutto a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del compagno, frutto anche di un consumo improprio di bevande alcoliche, tanto da indurla a presentare denuncia-querela in data 21/02/2024, successivamente integrata a seguito di nuove condotte persecutorie poste in essere dal resistente tramite continui,
minacciosi ed offensivi messaggi telefonici, pervasi a volte da una sorta di
“fanatismo religioso”.
Con decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti del 28/06/2024, il
Giudice relatore ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di
Pordenone di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con la figlia, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità; in difetto di accordi, ha chiesto al il Consultorio
di fornire suggerimenti ed elementi per valutare quale modalità di affido appaia maggiormente conforme all'interesse superiore della minore.
In data 21/10/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla
3 quale è emerso che, a seguito dei vari incontri, tra cui vi è stato un solo incontro congiunto tra le parti, sospeso dagli operatori presenti a causa di elevato livello di conflittualità tra le parti, la ricorrente ha riferito non avere preclusioni ostative riguardo al rapporto padre-figlia purché i loro incontri venissero attuati alla presenza di terze persone per assicurare alla bambina un momento di incontro positivo e rassicurante. In conclusione, gli operatori hanno ritenuto opportuno confermare che la ricorrente potesse beneficiare dell'affido esclusivo della figlia in quanto considerata la scelta Per_1
maggiormente tutelante per la minore, che di fatto è sempre stata gestita in autonomia dalla madre sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista morale, affettivo ed educativo. Riguardo alle criticità osservate nel padre, gli operatori hanno ritenuto necessario tutelare la minore suggerendo il conferimento all'Ente locale di un mandato di affido per sostegno e controllo con attuazione di visite presenziate tra padre e figlia.
In data 07/11/2024, è stata acquisita la relazione del Servizio Sociale, già
risultante conoscere il nucleo da diversi anni per una situazione di fragilità
economica della ricorrente, che ha beneficiato di parziali interventi a integrazione del reddito e perché lo stesso Servizio, in data 28/02/2024, ha ricevuto richiesta d'indagine sociale da parte della Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Trieste a seguito di denuncia-querela presentata dalla ricorrente nei confronti dell'attuale resistente. A seguito di vari incontri tenuti con il nucleo, eccetto per il resistente che non ha inteso presentarsi ad alcuno di essi, il Servizio ha ritenuto che la ricorrente stesse dimostrando buona capacità di fronteggiare la difficoltà occupandosi da sola dei due figli ( e – nato il [...] da precedente legame e il Per_1 Per_2
cui padre è venuto a mancare quando lo stesso aveva pochi mesi), con grande dignità e facendo affidamento sulle proprie forze. In conclusione, il Servizio si
è palesato in accordo rispetto a quanto proposto dal Consultorio, ovvero, che,
4 almeno per un periodo, la relazione tra le parti e la figlia venisse Per_1
mediata da un soggetto terzo (visite protette – affido al Servizio Sociale).
All'udienza del giorno 11/11/2024, si è presentato con il CP_1
suo difensore, il quale ha dimesso procura alle liti e ha chiesto un rinvio dell'udienza, con conferimento nuovo incarico al Consultorio e nuova convocazione delle parti. Il Giudice relatore ha dato atto che il convenuto si è
presentato con l'assistenza di un difensore, il quale tuttavia non ha depositato comparsa di risposta ai sensi dell'art. 473 bis.16 c.p.c. Il difensore di parte ricorrente si è riportato al ricorso e ha ribadito il diritto della figlia minore ad avere una frequentazione con il padre, che sia effettiva nel superiore interesse della bambina, ribadendo le proprie conclusioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, purché le visite della minore con il genitore non collocatario siano protette, come suggerito dai Servizi incaricati.
In conclusione, il Giudice relatore si è riservato.
Con ordinanza di data 11/11/2024, il Giudice relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero, affido esclusivo della figlia minore alla madre, alla quale è attribuito in via esclusiva Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale;
visite padre-figlia esclusivamente presso i locali del Servizio sociale del Comune di Pordenone, alla presenza di un soggetto facilitatore, con cadenza quindicinale (o mensile in caso di impedimento dei soggetti interessati), secondo calendario che il Servizio
sociale avrà cura di predisporre e di comunicare a entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze della minore, dei suoi bisogni emotivi e nel superiore interesse della bambina;
contributo al mantenimento ordinario della figlia in capo al padre, in via indiretta, mediante il versamento alla madre Per_1
dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c., la somma è soggetta a
5 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
suddivisione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018; assegno unico integralmente alla madre e detrazioni fiscali a beneficio di entrambi i genitori al 50% e, infine, ha assegnato termine al Servizio sociale per una relazione di aggiornamento sull'andamento delle visite.
In data 10/02/2025, è stata acquisita relazione del Servizio sociale, dalla quale è
emerso che il resistente non si è attivato per incontrare la figlia, come da decreto del Giudice, e ha riferito che lo stesso ha dichiarato telefonicamente che non intendeva incontrare in modalità protetta o alla presenza di Per_1
terzi, precisando di accontentarsi di sentire la bambina al telefono o in videochiamata. Inoltre, hanno evidenziato quanto dichiarato dalla ricorrente circa il continuo mancato versamento di quanto dovuto dal resistente per il mantenimento della minore. Infine, il Servizio ha rinnovato la disponibilità a curare lo svolgimento degli incontri fra il padre ed in caso lo stesso Per_1
avesse cambiato idea al riguardo, anche se ciò è parso essere poco probabile stante la vicenda già conosciuta al Servizio rispetto al primo figlio del resistente ( nato il [...] da precedente Persona_3
relazione e attualmente risultante in una famiglia affidataria). Pertanto, per gli stessi motivi, ovvero, rifiuto da parte dell'attuale resistente ad interfacciarsi con il Servizio per una collaborazione volta ad incontrare i suoi figli, ha preferito interrompere i rapporti con il primo figlio e ora, rispetto ad Per_1
ha dichiarato di accontentarsi di “viverla” per mezzo del telefono.
La materia del contendere, pertanto, verte sulle seguenti questioni:
1. affido e mantenimento della figlia minore in quanto la ricorrente Per_1
insiste perché si disponga l'affido esclusivo della figlia minore alla Per_1
6 madre, la quale potrà adottare, in autonomia e senza il consenso del padre,
tutte le decisioni di maggior interesse per la minore, con collocamento della stessa presso la madre;
inoltre, chiede che si dispongano visite padre-figlia esclusivamente presso i locali del Servizio sociale del Comune di Pordenone,
alla presenza di un soggetto facilitatore, con cadenza quindicinale (o mensile in caso di impedimenti dei soggetti interessati) secondo il calendario che il
Servizio Sociale avrà cura di predisporre e di comunicare a entrambi i genitori,
tenuto conto delle esigenze della minore, dei suoi bisogni emotivi e nel superiore interesse della bambina;
altresì, chiede che il padre corrisponda entro il giorno 15 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 300,00, da corrispondersi in forma tracciabile, la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
e ancora, chiede che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone e, infine che l'assegno unico universale per la figlia a carico venga percepito al 100% dalla madre e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
2. Visite padre-figlia protette presso i locali del Servizio sociale e alla presenza di terze persone, come richiesto dalla ricorrente e come proposto dai Servizi
stessi per il supremo interesse della minore. Il resistente, chiamato dai Servizi
al fine di intraprendere tale percorso di visite protette con la figlia, si è sempre rifiutato e ha negato il suo supporto, dichiarando di accontentarsi di avere notizie della figlia a mezzo telefono.
DIRITTO
1. Questioni preliminari. La contumacia del convenuto.
All'udienza del giorno 11/11/2024, il convenuto si è presentato con l'assistenza di un difensore, il quale tuttavia non ha depositato comparsa di risposta ai
7 sensi dell'art. 473 bis.16 c.p.c.
Il Giudice relatore, con ordinanza per provvedimenti temporanei ed urgenti di data 11/11/2024, ha ritenuto inverosimile che il convenuto non avesse avuto tempestiva notizia della pendenza del suddetto procedimento, in quanto convocato dal Consultorio incaricato, e ha specificato che non era dimostrabile alcun evento, non imputabile all'esclusiva responsabilità del convenuto, che avesse impedito allo stesso di avere conoscenza tempestiva del processo, per cui non poteva essere accolta alcuna istanza di rimessione in termini;
pertanto,
vista la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza,
e vista la mancata comparsa di costituzione in atti, deve dichiararsi la contumacia del convenuto.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Affido della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo della figlia minore, di anni 6, alla madre, disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Infatti, giova precisare che eccezione alla regola dell'affido condiviso è
l'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare,
nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore,
insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, altro). Quanto al
8 contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Richiamando i principi di diritto sopra enunciati, nel caso in esame, plurime situazioni inducono a ritenere che, al momento, appaia maggiormente tutelante per la minore il mantenimento dell'affido esclusivo alla madre e della facoltà per quest'ultima di adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per la figlia. Infatti, alla luce delle relazioni redatte dal Consultorio e dai Servi sociali incaricati, emerge un quadro familiare complesso, caratterizzato da una grave conflittualità tra le parti che comporta una mancanza di collaborazione genitoriale.
Il signor ha manifestato una discontinuità nelle CP_1
frequentazioni con la figlia;
è stato riscontrato uno scarso contributo al mantenimento a favore della minore da parte dello stesso (unico contributo è
avvenuto in data 16/12/2024 pari ad euro 300,00, come da documenti dimessi in atti, in seguito a disposizione del Tribunale di data 11/11/2024) e, inoltre, ha palesato un atteggiamento poco collaborante con i Servizi incaricati che hanno proposto e suggerito, nell'interesse supremo della minore, visite protette presso i locali dei Servizi e alla presenza di un facilitatore, dimostrando,
pertanto, un disinteresse nei confronti della figlia avendo, altresì, Per_1
9 dichiarato lo stesso di accontentarsi di parlare con la figlia a mezzo telefono e/o videochiamate fino al raggiungimento della maggiore età di la Per_1
quale, a quel punto, potrà scegliere liberamente come meglio gestire tale rapporto. Ciò ha fatto emergere una impraticabilità alla bigenitorialità.
La signora ha dimostrato, invece, buona capacità di Parte_1
fronteggiare la difficoltà in essere occupandosi da sola dei due figli ( e Per_1
– nato il [...] da precedente unione e il cui padre è venuto a Per_2
mancare quando lo stesso aveva pochi mesi), con grande dignità e facendo affidamento sulle proprie forze.
Alla luce dell'assenza di collaborazione del padre, della sua mancata assunzione di responsabilità genitoriale, si ritiene opportuno che la madre possa adottare in autonomia le decisioni più importanti relative alla salute, all'istruzione e alla crescita della minore, senza il concerto del padre. Il
Servizio sociale incaricato, nella relazione acquista il 10/02/2025, ha rinnovato al signor la disponibilità a curare lo svolgimento degli CP_1
incontri fra lui ed qualora ritenesse di cambiare idea, ma ha specificato, Per_1
altresì, che pare del tutto inverosimile che ciò potrà accadere, poiché tale suo atteggiamento è risultato determinato e costante e perché trattasi della stessa dinamica adottata nei confronti anche dell'altro figlio, Persona_3
(avuto da precedente relazione), attualmente risultante in affidamento
[...]
eterofamiliare e che il signor non incontra da oltre due anni CP_1
con la stessa motivazione: piuttosto che incontrare i figli in forma presenziata ha preferito, e tutt'ora preferisce, non vederli di persona.
In conclusione, si ritiene che l'affido esclusivo alla madre, con facoltà di decisione autonoma per le questioni di maggior interesse della figlia rappresenti la soluzione più idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo della minore, ciò avvalorato anche dal sostanziale disinteresse del signor CP_1
in codesto procedimento.
[...]
10
2.2. Collocazione prevalente della figlia minore e frequentazione con il
genitore non collocatario.
Per quanto concerne la collocazione prevalente della figlia minore Per_1
deve confermarsi il collocamento della figlia minore, di anni 6, presso la madre, come disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., in quanto tutela adeguatamente l'interesse della prole.
Riguardo alle visite padre-figlia, preso atto dell'impraticabilità degli incontri presso il Servizio sociale del Comune di Pordenone per opposizione del padre,
come dichiarato dai Servizi medesimi;
considerato che
la madre, pur avendo dichiarato di non avere preclusioni ostative, per preoccupazione e mancanza di sicurezza, insiste, di contro, perché tali visite siano esclusivamente presso i locali del Servizio sociale, alla presenza di un facilitatore, con cadenza quindicinale (o mensile in caso di impedimenti dei soggetti interessati)
secondo il calendario che il Servizio sociale avrà cura di predisporre e comunicare ad entrambi genitori;
tenuto conto delle esigenze della minore,
dei sui bisogni emotivi e nel superiore interesse della bambina, considerato che allo stato attuale (v. relazione di data 21/10/2024) la bambina ha dichiarato agli operatori del Consultorio che ha rapporti con il padre solo a mezzo videochiamate ma al momento non chiede che vengano intensificati i rapporti con lo stesso, si dispone la sospensione delle frequentazioni fisiche tra padre e figlia e si dispone che il padre frequenti la figlia nei modi finora attuati,
ovvero, a mezzo telefono e videochiamate e, qualora decidesse di ravvedersi rispetto all'opposizione finora dichiarata sulle visite protette e alla presenza di un facilitatore, tali frequentazioni potranno riprendere esclusivamente presso i locali del Servizio sociale del Comune di Pordenone, a mezzo di un facilitatore, previo onere del padre di attivare tale percorso di avvicinamento su sua iniziativa presso il Servizio stesso.
2.3. Esclusione dell'ascolto della minore.
11 Alla luce delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare di Pordenone e dai Servizi Sociali del Comune di Pordenone, si ritiene che l'ascolto diretto della minore , di anni 6, non sia conforme Persona_1
al suo interesse. Innanzitutto, la minore è infradodicenne e, in secondo luogo,
non vi sono elementi inequivoci per ritenerla capace di discernimento (art. 473-bis.4 c.p.c.). I Servizi Sociali e il Consultorio Familiare hanno già acquisito informazioni dettagliate sul vissuto della figlia, sulle dinamiche familiari e sulle esigenze educative e relazionali, evidenziando, come già sopra precisato,
il volere della bambina (v. relazioni di data 21/10/2024 – 07/11/2024 –
10/02/2025). Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del suo interesse, senza necessità di un'audizione diretta.
2.4. Mantenimento ordinario e straordinario della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un contributo del padre al mantenimento della figlia.
Al tempo dell'udienza di comparizione delle parti di data 11/11/2024, parte attrice ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie, di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 600,00 e la pensione di reversibilità
del marito deceduto, pari ad euro 255,65 mensili circa;
ha dichiarato di essere priva di autovettura e di vivere con la figlia (e altro figlio avuto dal marito deceduto) in un appartamento di ampie dimensioni, il cui canone di locazione
è stato stabilito in euro 480,00 e che tale importo viene attualmente condiviso con un coinquilino connazionale, il quale corrisponde la complessiva quota di euro 400,00. Il resistente, comparso personalmente all'udienza senza costituirsi, ha spontaneamente dichiarato di lavorare come operaio presso la società “Telebit” con sede in Casarsa della Delizia e che nel mese di ottobre
2024 ha percepito euro 1.700,00 mensili.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei
12 redditi di parte attrice e della documentazione dalla stessa prodotta in atti,
ritenuto che entrambi i coniugi sono abili al lavoro, non hanno documentato invalidità che compromettano la capacità di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite, considerate le presumibili esigenze della figlia, destinate a crescere con l'età adolescenziale, i tempi di permanenza di gran lunga prevalenti presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della minore;
il padre dovrà, dunque, corrispondere alla madre l'importo mensile di euro
300,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
2.5. Assegno unico universale e detrazioni fiscali.
Rispetto all'assegno unico universale e alle detrazioni fiscali, deve confermarsi quanto già statuito con ordinanza del 11/11/2024, ovvero, l'assegno unico universale deve essere percepito al 100% dalla madre e le detrazioni fiscali,
ove applicabili per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
Poiché la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
13 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza obbligo di quantificare le spese in misura ridotta (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22017; conforme Ordinanza n.
11590 del 03/05/2019: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- affida la figlia minore , nata a Persona_1
Pordenone (PN) il 03/02/2019, alla madre che eserciterà in Parte_1
via esclusiva la responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio – tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
con collocazione presso la madre;
- dispone la sospensione delle frequentazioni personali tra padre e figlia;
14 dispone che le frequentazioni possano riprendere esclusivamente presso i locali del Servizio sociale del Comune di Pordenone, alla presenza di un facilitatore, previo avvio di un percorso di avvicinamento, che il padre avrà
onere di attivare su sua iniziativa presso il Servizio stesso, ferma la possibilità
per il padre di sentire la figlia con le modalità finora attuate, ovvero, a mezzo telefono e/o videochiamate;
- dispone che il padre provveda al mantenimento della figlia minore in via indiretta mediante il versamento di una somma pari ad euro 300,00 con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, se in aumento, e condanna al pagamento della predetta somma a favore CP_1
della madre in forma tracciabile, entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, con decorrenza dalla domanda;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
come per legge, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili per legge, siano a beneficio dei genitori al 50%;
- condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 6.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
15 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1159/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
Ricorrente
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
Resistente-contumace con la seguente figlia: , nata a Persona_1
Pordenone (PN) il 03/02/2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. e cioè “
1 1) Disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre Persona_1
la quale potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre, tutte le decisioni di
maggior interesse per la minore (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la
scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo
del permesso di soggiorno per sé e per la figlia);
2) Disporre il collocamento della figlia minore presso la Persona_1
madre, ove conserverà anche la residenza anagrafica;
3) Disporre che il padre possa visitare la figlia minore esclusivamente presso i locali
del Servizio Sociale del Comune di Pordenone, alla presenza di un soggetto
facilitatore, con cadenza quindicinale (o mensile in caso di impedimenti dei soggetti
interessati) secondo il calendario che il Servizio Sociale avrà cura di predisporre e di
comunicare a entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze della minore, dei suoi
bisogni emotivi e nel superiore interesse della bambina;
4) Disporre che il signor corrisponda entro il giorno 15 di ogni mese CP_1
alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
l'importo mensile di € 300.00, da corrispondersi in forma tracciabile. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5) Disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie sostenute in favore della figlia, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pordenone;
6) Disporre che l'assegno unico universale per la figlia a carico venga percepito al
100% dalla signora e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per Parte_1
legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- Compensi professionali e spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 19/06/2024, , premesso che dalla Parte_1
2 relazione con è nata la figlia CP_1 [...]
in data 03/02/2019, riconosciuta da entrambi i Persona_1
genitori, ha adito il Tribunale per chiedere l'affido esclusivo della minore, il collocamento della minore presso la madre, le visite tra la minore e il padre secondo tempi e modalità ritenuti più adeguati dagli operatori del Consultorio
e dei Servizi coinvolti, la determinazione di un contributo al mantenimento ordinario da parte del padre, la suddivisione delle spese straordinarie giusta metà tra i genitori e l'attribuzione dell'assegno unico alla madre, con compensazione delle spese di lite.
ha, inoltre, chiarito come la relazione fosse stata da Parte_1
sempre instabile, altamente conflittuale e di forte incomunicabilità soprattutto a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del compagno, frutto anche di un consumo improprio di bevande alcoliche, tanto da indurla a presentare denuncia-querela in data 21/02/2024, successivamente integrata a seguito di nuove condotte persecutorie poste in essere dal resistente tramite continui,
minacciosi ed offensivi messaggi telefonici, pervasi a volte da una sorta di
“fanatismo religioso”.
Con decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti del 28/06/2024, il
Giudice relatore ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di
Pordenone di fornire, in collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con la figlia, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità; in difetto di accordi, ha chiesto al il Consultorio
di fornire suggerimenti ed elementi per valutare quale modalità di affido appaia maggiormente conforme all'interesse superiore della minore.
In data 21/10/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla
3 quale è emerso che, a seguito dei vari incontri, tra cui vi è stato un solo incontro congiunto tra le parti, sospeso dagli operatori presenti a causa di elevato livello di conflittualità tra le parti, la ricorrente ha riferito non avere preclusioni ostative riguardo al rapporto padre-figlia purché i loro incontri venissero attuati alla presenza di terze persone per assicurare alla bambina un momento di incontro positivo e rassicurante. In conclusione, gli operatori hanno ritenuto opportuno confermare che la ricorrente potesse beneficiare dell'affido esclusivo della figlia in quanto considerata la scelta Per_1
maggiormente tutelante per la minore, che di fatto è sempre stata gestita in autonomia dalla madre sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista morale, affettivo ed educativo. Riguardo alle criticità osservate nel padre, gli operatori hanno ritenuto necessario tutelare la minore suggerendo il conferimento all'Ente locale di un mandato di affido per sostegno e controllo con attuazione di visite presenziate tra padre e figlia.
In data 07/11/2024, è stata acquisita la relazione del Servizio Sociale, già
risultante conoscere il nucleo da diversi anni per una situazione di fragilità
economica della ricorrente, che ha beneficiato di parziali interventi a integrazione del reddito e perché lo stesso Servizio, in data 28/02/2024, ha ricevuto richiesta d'indagine sociale da parte della Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Trieste a seguito di denuncia-querela presentata dalla ricorrente nei confronti dell'attuale resistente. A seguito di vari incontri tenuti con il nucleo, eccetto per il resistente che non ha inteso presentarsi ad alcuno di essi, il Servizio ha ritenuto che la ricorrente stesse dimostrando buona capacità di fronteggiare la difficoltà occupandosi da sola dei due figli ( e – nato il [...] da precedente legame e il Per_1 Per_2
cui padre è venuto a mancare quando lo stesso aveva pochi mesi), con grande dignità e facendo affidamento sulle proprie forze. In conclusione, il Servizio si
è palesato in accordo rispetto a quanto proposto dal Consultorio, ovvero, che,
4 almeno per un periodo, la relazione tra le parti e la figlia venisse Per_1
mediata da un soggetto terzo (visite protette – affido al Servizio Sociale).
All'udienza del giorno 11/11/2024, si è presentato con il CP_1
suo difensore, il quale ha dimesso procura alle liti e ha chiesto un rinvio dell'udienza, con conferimento nuovo incarico al Consultorio e nuova convocazione delle parti. Il Giudice relatore ha dato atto che il convenuto si è
presentato con l'assistenza di un difensore, il quale tuttavia non ha depositato comparsa di risposta ai sensi dell'art. 473 bis.16 c.p.c. Il difensore di parte ricorrente si è riportato al ricorso e ha ribadito il diritto della figlia minore ad avere una frequentazione con il padre, che sia effettiva nel superiore interesse della bambina, ribadendo le proprie conclusioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, purché le visite della minore con il genitore non collocatario siano protette, come suggerito dai Servizi incaricati.
In conclusione, il Giudice relatore si è riservato.
Con ordinanza di data 11/11/2024, il Giudice relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero, affido esclusivo della figlia minore alla madre, alla quale è attribuito in via esclusiva Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale;
visite padre-figlia esclusivamente presso i locali del Servizio sociale del Comune di Pordenone, alla presenza di un soggetto facilitatore, con cadenza quindicinale (o mensile in caso di impedimento dei soggetti interessati), secondo calendario che il Servizio
sociale avrà cura di predisporre e di comunicare a entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze della minore, dei suoi bisogni emotivi e nel superiore interesse della bambina;
contributo al mantenimento ordinario della figlia in capo al padre, in via indiretta, mediante il versamento alla madre Per_1
dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c., la somma è soggetta a
5 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
suddivisione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018; assegno unico integralmente alla madre e detrazioni fiscali a beneficio di entrambi i genitori al 50% e, infine, ha assegnato termine al Servizio sociale per una relazione di aggiornamento sull'andamento delle visite.
In data 10/02/2025, è stata acquisita relazione del Servizio sociale, dalla quale è
emerso che il resistente non si è attivato per incontrare la figlia, come da decreto del Giudice, e ha riferito che lo stesso ha dichiarato telefonicamente che non intendeva incontrare in modalità protetta o alla presenza di Per_1
terzi, precisando di accontentarsi di sentire la bambina al telefono o in videochiamata. Inoltre, hanno evidenziato quanto dichiarato dalla ricorrente circa il continuo mancato versamento di quanto dovuto dal resistente per il mantenimento della minore. Infine, il Servizio ha rinnovato la disponibilità a curare lo svolgimento degli incontri fra il padre ed in caso lo stesso Per_1
avesse cambiato idea al riguardo, anche se ciò è parso essere poco probabile stante la vicenda già conosciuta al Servizio rispetto al primo figlio del resistente ( nato il [...] da precedente Persona_3
relazione e attualmente risultante in una famiglia affidataria). Pertanto, per gli stessi motivi, ovvero, rifiuto da parte dell'attuale resistente ad interfacciarsi con il Servizio per una collaborazione volta ad incontrare i suoi figli, ha preferito interrompere i rapporti con il primo figlio e ora, rispetto ad Per_1
ha dichiarato di accontentarsi di “viverla” per mezzo del telefono.
La materia del contendere, pertanto, verte sulle seguenti questioni:
1. affido e mantenimento della figlia minore in quanto la ricorrente Per_1
insiste perché si disponga l'affido esclusivo della figlia minore alla Per_1
6 madre, la quale potrà adottare, in autonomia e senza il consenso del padre,
tutte le decisioni di maggior interesse per la minore, con collocamento della stessa presso la madre;
inoltre, chiede che si dispongano visite padre-figlia esclusivamente presso i locali del Servizio sociale del Comune di Pordenone,
alla presenza di un soggetto facilitatore, con cadenza quindicinale (o mensile in caso di impedimenti dei soggetti interessati) secondo il calendario che il
Servizio Sociale avrà cura di predisporre e di comunicare a entrambi i genitori,
tenuto conto delle esigenze della minore, dei suoi bisogni emotivi e nel superiore interesse della bambina;
altresì, chiede che il padre corrisponda entro il giorno 15 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 300,00, da corrispondersi in forma tracciabile, la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
e ancora, chiede che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone e, infine che l'assegno unico universale per la figlia a carico venga percepito al 100% dalla madre e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
2. Visite padre-figlia protette presso i locali del Servizio sociale e alla presenza di terze persone, come richiesto dalla ricorrente e come proposto dai Servizi
stessi per il supremo interesse della minore. Il resistente, chiamato dai Servizi
al fine di intraprendere tale percorso di visite protette con la figlia, si è sempre rifiutato e ha negato il suo supporto, dichiarando di accontentarsi di avere notizie della figlia a mezzo telefono.
DIRITTO
1. Questioni preliminari. La contumacia del convenuto.
All'udienza del giorno 11/11/2024, il convenuto si è presentato con l'assistenza di un difensore, il quale tuttavia non ha depositato comparsa di risposta ai
7 sensi dell'art. 473 bis.16 c.p.c.
Il Giudice relatore, con ordinanza per provvedimenti temporanei ed urgenti di data 11/11/2024, ha ritenuto inverosimile che il convenuto non avesse avuto tempestiva notizia della pendenza del suddetto procedimento, in quanto convocato dal Consultorio incaricato, e ha specificato che non era dimostrabile alcun evento, non imputabile all'esclusiva responsabilità del convenuto, che avesse impedito allo stesso di avere conoscenza tempestiva del processo, per cui non poteva essere accolta alcuna istanza di rimessione in termini;
pertanto,
vista la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza,
e vista la mancata comparsa di costituzione in atti, deve dichiararsi la contumacia del convenuto.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Affido della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo della figlia minore, di anni 6, alla madre, disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Infatti, giova precisare che eccezione alla regola dell'affido condiviso è
l'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare,
nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore,
insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, altro). Quanto al
8 contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Richiamando i principi di diritto sopra enunciati, nel caso in esame, plurime situazioni inducono a ritenere che, al momento, appaia maggiormente tutelante per la minore il mantenimento dell'affido esclusivo alla madre e della facoltà per quest'ultima di adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per la figlia. Infatti, alla luce delle relazioni redatte dal Consultorio e dai Servi sociali incaricati, emerge un quadro familiare complesso, caratterizzato da una grave conflittualità tra le parti che comporta una mancanza di collaborazione genitoriale.
Il signor ha manifestato una discontinuità nelle CP_1
frequentazioni con la figlia;
è stato riscontrato uno scarso contributo al mantenimento a favore della minore da parte dello stesso (unico contributo è
avvenuto in data 16/12/2024 pari ad euro 300,00, come da documenti dimessi in atti, in seguito a disposizione del Tribunale di data 11/11/2024) e, inoltre, ha palesato un atteggiamento poco collaborante con i Servizi incaricati che hanno proposto e suggerito, nell'interesse supremo della minore, visite protette presso i locali dei Servizi e alla presenza di un facilitatore, dimostrando,
pertanto, un disinteresse nei confronti della figlia avendo, altresì, Per_1
9 dichiarato lo stesso di accontentarsi di parlare con la figlia a mezzo telefono e/o videochiamate fino al raggiungimento della maggiore età di la Per_1
quale, a quel punto, potrà scegliere liberamente come meglio gestire tale rapporto. Ciò ha fatto emergere una impraticabilità alla bigenitorialità.
La signora ha dimostrato, invece, buona capacità di Parte_1
fronteggiare la difficoltà in essere occupandosi da sola dei due figli ( e Per_1
– nato il [...] da precedente unione e il cui padre è venuto a Per_2
mancare quando lo stesso aveva pochi mesi), con grande dignità e facendo affidamento sulle proprie forze.
Alla luce dell'assenza di collaborazione del padre, della sua mancata assunzione di responsabilità genitoriale, si ritiene opportuno che la madre possa adottare in autonomia le decisioni più importanti relative alla salute, all'istruzione e alla crescita della minore, senza il concerto del padre. Il
Servizio sociale incaricato, nella relazione acquista il 10/02/2025, ha rinnovato al signor la disponibilità a curare lo svolgimento degli CP_1
incontri fra lui ed qualora ritenesse di cambiare idea, ma ha specificato, Per_1
altresì, che pare del tutto inverosimile che ciò potrà accadere, poiché tale suo atteggiamento è risultato determinato e costante e perché trattasi della stessa dinamica adottata nei confronti anche dell'altro figlio, Persona_3
(avuto da precedente relazione), attualmente risultante in affidamento
[...]
eterofamiliare e che il signor non incontra da oltre due anni CP_1
con la stessa motivazione: piuttosto che incontrare i figli in forma presenziata ha preferito, e tutt'ora preferisce, non vederli di persona.
In conclusione, si ritiene che l'affido esclusivo alla madre, con facoltà di decisione autonoma per le questioni di maggior interesse della figlia rappresenti la soluzione più idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo della minore, ciò avvalorato anche dal sostanziale disinteresse del signor CP_1
in codesto procedimento.
[...]
10
2.2. Collocazione prevalente della figlia minore e frequentazione con il
genitore non collocatario.
Per quanto concerne la collocazione prevalente della figlia minore Per_1
deve confermarsi il collocamento della figlia minore, di anni 6, presso la madre, come disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., in quanto tutela adeguatamente l'interesse della prole.
Riguardo alle visite padre-figlia, preso atto dell'impraticabilità degli incontri presso il Servizio sociale del Comune di Pordenone per opposizione del padre,
come dichiarato dai Servizi medesimi;
considerato che
la madre, pur avendo dichiarato di non avere preclusioni ostative, per preoccupazione e mancanza di sicurezza, insiste, di contro, perché tali visite siano esclusivamente presso i locali del Servizio sociale, alla presenza di un facilitatore, con cadenza quindicinale (o mensile in caso di impedimenti dei soggetti interessati)
secondo il calendario che il Servizio sociale avrà cura di predisporre e comunicare ad entrambi genitori;
tenuto conto delle esigenze della minore,
dei sui bisogni emotivi e nel superiore interesse della bambina, considerato che allo stato attuale (v. relazione di data 21/10/2024) la bambina ha dichiarato agli operatori del Consultorio che ha rapporti con il padre solo a mezzo videochiamate ma al momento non chiede che vengano intensificati i rapporti con lo stesso, si dispone la sospensione delle frequentazioni fisiche tra padre e figlia e si dispone che il padre frequenti la figlia nei modi finora attuati,
ovvero, a mezzo telefono e videochiamate e, qualora decidesse di ravvedersi rispetto all'opposizione finora dichiarata sulle visite protette e alla presenza di un facilitatore, tali frequentazioni potranno riprendere esclusivamente presso i locali del Servizio sociale del Comune di Pordenone, a mezzo di un facilitatore, previo onere del padre di attivare tale percorso di avvicinamento su sua iniziativa presso il Servizio stesso.
2.3. Esclusione dell'ascolto della minore.
11 Alla luce delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare di Pordenone e dai Servizi Sociali del Comune di Pordenone, si ritiene che l'ascolto diretto della minore , di anni 6, non sia conforme Persona_1
al suo interesse. Innanzitutto, la minore è infradodicenne e, in secondo luogo,
non vi sono elementi inequivoci per ritenerla capace di discernimento (art. 473-bis.4 c.p.c.). I Servizi Sociali e il Consultorio Familiare hanno già acquisito informazioni dettagliate sul vissuto della figlia, sulle dinamiche familiari e sulle esigenze educative e relazionali, evidenziando, come già sopra precisato,
il volere della bambina (v. relazioni di data 21/10/2024 – 07/11/2024 –
10/02/2025). Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del suo interesse, senza necessità di un'audizione diretta.
2.4. Mantenimento ordinario e straordinario della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un contributo del padre al mantenimento della figlia.
Al tempo dell'udienza di comparizione delle parti di data 11/11/2024, parte attrice ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie, di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 600,00 e la pensione di reversibilità
del marito deceduto, pari ad euro 255,65 mensili circa;
ha dichiarato di essere priva di autovettura e di vivere con la figlia (e altro figlio avuto dal marito deceduto) in un appartamento di ampie dimensioni, il cui canone di locazione
è stato stabilito in euro 480,00 e che tale importo viene attualmente condiviso con un coinquilino connazionale, il quale corrisponde la complessiva quota di euro 400,00. Il resistente, comparso personalmente all'udienza senza costituirsi, ha spontaneamente dichiarato di lavorare come operaio presso la società “Telebit” con sede in Casarsa della Delizia e che nel mese di ottobre
2024 ha percepito euro 1.700,00 mensili.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei
12 redditi di parte attrice e della documentazione dalla stessa prodotta in atti,
ritenuto che entrambi i coniugi sono abili al lavoro, non hanno documentato invalidità che compromettano la capacità di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite, considerate le presumibili esigenze della figlia, destinate a crescere con l'età adolescenziale, i tempi di permanenza di gran lunga prevalenti presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della minore;
il padre dovrà, dunque, corrispondere alla madre l'importo mensile di euro
300,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
2.5. Assegno unico universale e detrazioni fiscali.
Rispetto all'assegno unico universale e alle detrazioni fiscali, deve confermarsi quanto già statuito con ordinanza del 11/11/2024, ovvero, l'assegno unico universale deve essere percepito al 100% dalla madre e le detrazioni fiscali,
ove applicabili per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
Poiché la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
13 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza obbligo di quantificare le spese in misura ridotta (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22017; conforme Ordinanza n.
11590 del 03/05/2019: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- affida la figlia minore , nata a Persona_1
Pordenone (PN) il 03/02/2019, alla madre che eserciterà in Parte_1
via esclusiva la responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio – tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
con collocazione presso la madre;
- dispone la sospensione delle frequentazioni personali tra padre e figlia;
14 dispone che le frequentazioni possano riprendere esclusivamente presso i locali del Servizio sociale del Comune di Pordenone, alla presenza di un facilitatore, previo avvio di un percorso di avvicinamento, che il padre avrà
onere di attivare su sua iniziativa presso il Servizio stesso, ferma la possibilità
per il padre di sentire la figlia con le modalità finora attuate, ovvero, a mezzo telefono e/o videochiamate;
- dispone che il padre provveda al mantenimento della figlia minore in via indiretta mediante il versamento di una somma pari ad euro 300,00 con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, se in aumento, e condanna al pagamento della predetta somma a favore CP_1
della madre in forma tracciabile, entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, con decorrenza dalla domanda;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
come per legge, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili per legge, siano a beneficio dei genitori al 50%;
- condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 6.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
15 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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