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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1783/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZI LL, OR
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3849/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - P.zza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4314/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 23/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000282 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 792/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4314/2024 pronunciata all'udienza dell'8 ottobre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sezione 10, rigettava il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TASI 2018 n. 42122400000282 relativo all'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo pari a euro 12.794,00, comprensivo di imposta e sanzioni, emesso dalla PUBLISERVIZI
SRL, concessionaria del Comune di Caserta, e notificato in data 19 marzo 2024.
Il ricorrente, in primo luogo, eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, sostenendo che l'atto fosse stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Contestato, inoltre, la legittimazione attiva della società concessionaria, rilevando come nell'atto non fosse indicato il titolo amministrativo in base al quale PUBLISERVIZI SRL avrebbe potuto esercitare il potere di accertamento.
Ulteriori censure riguardavano l'asserita errata determinazione della base imponibile ai fini TASI, il difetto di motivazione dell'avviso e la mancanza di una valida sottoscrizione.
Si costituiva in giudizio la PUBLISERVIZI SRL, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo che lo stesso fosse stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, la resistente ha contestato integralmente le doglianze del contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La Corte, esaminata preliminarmente l'eccezione di tardività, la riteneva infondata. Richiamando l'art. 155, comma 5, c.p.c., come modificato dalla legge n. 263 del 2005, nonché la costante giurisprudenza di legittimità, il Collegio osservava che il termine per la proposizione del ricorso tributario è a decorrenza successiva e che, qualora il giorno di scadenza cada di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Nel caso di specie, applicando tale criterio di computo, il ricorso risultava tempestivamente proposto.
Passando all'esame del merito, la Corte affrontava, innanzitutto, la questione della legittimazione di
PUBLISERVIZI SRL.
Sul punto, il Collegio evidenziava che la società resistente era affidataria dei servizi di gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali del Comune di Caserta in forza di un contratto stipulato il 21 luglio 2021 ed era regolarmente iscritta all'Albo dei concessionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997. Sicché essa esercitava legittimamente i poteri di accertamento per conto dell'ente locale, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, con piena legittimazione a emettere l'atto impugnato.
La Corte esaminava poi le censure formali mosse all'avviso di accertamento, ritenendole infondate. L'atto era giudicato conforme all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto contenente tutte le indicazioni essenziali richieste dallo Statuto del contribuente, tra cui l'ufficio competente, l'autorità cui richiedere il riesame, l'organo giurisdizionale competente e l'indicazione del responsabile del procedimento.
Inoltre, l'avviso era ritenuto adeguatamente motivato, in quanto recante tutti gli elementi necessari a individuare la pretesa tributaria, con specifico riferimento al periodo d'imposta, ai dati catastali dell'immobile, alla percentuale e ai mesi di possesso, nonché alla base imponibile, all'aliquota applicata e al calcolo del tributo dovuto.
Altresì veniva disattesa l'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione. La Corte chiariva che per l'avviso di accertamento la firma poteva essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, in conformità all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 e all'art. 1, comma
87, della legge n. 549 del 1995. Tale modalità di sottoscrizione era stata ritenuta coerente anche con il regolamento generale delle entrate del Comune di Caserta, che attribuiva ai concessionari la responsabilità dei servizi e delle attività connesse all'accertamento e alla riscossione dei tributi.
Quanto alla dedotta decadenza della pretesa tributaria, la Corte richiamava l'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020, che aveva disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di accertamento e riscossione degli enti impositori, inclusi gli enti locali. In virtù di tale sospensione, pari a ottantacinque giorni, tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 erano prorogati di un periodo corrispondente. Applicando tale proroga al termine di notifica previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, la Corte individuava come nuovo termine ultimo per la notifica dell'avviso TASI 2018 la data del 26 marzo 2024. Poiché l'atto era stato notificato il 19 marzo 2024, doveva ritenersi tempestivo.
Alla luce del rigetto di tutte le censure esaminate e ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, la Corte concludeva per il rigetto integrale del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 400,00.
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1 invocandone la riforma integrale.
Il primo e principale motivo di appello è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
161, della legge n. 296/2006, nonché sull'erronea applicazione dell'art. 67 del d.l. n. 18/2020 in tema di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione. L'appellante contesta l'assunto del giudice di primo grado secondo cui la sospensione “Covid” di 85 giorni avrebbe effetto generalizzato e si applicherebbe anche ai termini decadenziali in scadenza negli anni successivi al 2020. Secondo la prospettazione difensiva, tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza di merito, che esclude un effetto “a cascata” della sospensione, limitandone l'operatività alle sole annualità per le quali il termine di decadenza scadeva nell'anno 2020. L'appellante richiama una serie di pronunce di Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché la normativa di rinvio contenuta nell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, per sostenere che la sospensione dei termini per eventi eccezionali non può incidere su annualità successive, ormai svincolate dall'emergenza che ne ha giustificato l'introduzione. In tale prospettiva, l'avviso di accertamento TASI 2018 sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale del 31 dicembre 2023 e dovrebbe pertanto ritenersi illegittimo.
Con il secondo motivo di appello viene denunciata l'illegittima determinazione della base imponibile ai fini
TASI e la carenza del presupposto impositivo, nonché l'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado. L'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha esaminato la specifica censura relativa alla corretta individuazione della base imponibile e alla ripartizione dell'obbligazione tributaria tra possessore e detentore dell'immobile. Viene ribadito che, a decorrere dal 2016, le abitazioni principali – salvo le categorie catastali di lusso – sono escluse dal presupposto impositivo TASI e che, nei casi di occupazione da parte di soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'imposta deve essere ripartita secondo le percentuali stabilite dal regolamento comunale. Nell'atto impugnato, secondo l'appellante, mancherebbe qualsiasi indicazione in ordine alla quota attribuita al proprietario e all'eventuale occupante, nonché alle modalità di determinazione dell'imposta, con conseguente violazione del presupposto impositivo e del principio di motivazione.
Il terzo motivo di appello riguarda la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato, sostenendo che l'avviso si limiterebbe a meri richiami numerici e tabellari, senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione nella determinazione della pretesa. Secondo la prospettazione difensiva, mancherebbe una valutazione concreta delle caratteristiche degli immobili e dei criteri adottati per la quantificazione dell'imposta, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente.
All'interno di tale motivo viene nuovamente riproposta anche la censura relativa al difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento. L'appellante sostiene che l'atto, notificato in forma cartacea, non reca una valida sottoscrizione autografa del funzionario competente e che la mera indicazione a stampa del nominativo non sarebbe sufficiente in assenza della dimostrazione del potere di firma e del provvedimento dirigenziale autorizzativo. Viene inoltre dedotta una discrasia tra la modalità di sottoscrizione (digitale) e quella di notificazione (postale), richiamando giurisprudenza di merito che ha ritenuto nullo l'avviso firmato digitalmente ma notificato in forma cartacea.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata risulta corretta sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello motivazionale e le ragioni di gravame articolate dal contribuente non appaiono idonee a scalfirne l'impianto logico-giuridico, dovendosi ritenere complessivamente infondati. Con riferimento al primo motivo di appello, relativo alla dedotta violazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e alla presunta erronea applicazione dell'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020, l'assunto dell'appellante si fonda su un'interpretazione restrittiva della sospensione dei termini emergenziale che non trova adeguato riscontro nel dato normativo. La disposizione emergenziale ha previsto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di accertamento e riscossione degli enti impositori, con riferimento a tutti i termini pendenti alla data di inizio della sospensione. Tale sospensione ha inciso sul decorso del termine decadenziale quinquennale previsto per i tributi locali, determinando uno slittamento in avanti della scadenza per un periodo pari alla durata della sospensione stessa. Ne consegue che il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento TASI relativo all'anno 2018, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, risulta prorogato di ottantacinque giorni, con scadenza al 26 marzo 2024.
L'interpretazione sostenuta dall'appellante, secondo cui la sospensione avrebbe avuto effetti limitati alle sole annualità in scadenza nel 2020, introduce una distinzione non prevista dalla legge e si pone in contrasto con la ratio dell'intervento emergenziale, che era quella di neutralizzare, per un periodo determinato, il decorso di tutti i termini in essere, senza distinguere in base all'anno di scadenza finale. La decisione di primo grado si colloca, pertanto, in un solco interpretativo coerente con il sistema e con l'impostazione maggioritaria della giurisprudenza di merito, sicché deve escludersi qualsiasi decadenza dell'ente impositore, risultando l'avviso notificato tempestivamente in data 19 marzo 2024.
La Suprema Corte, con decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025, ha affrontato il tema dell'applicabilità “a cascata” della sospensione emergenziale dei termini (cd. proroga Covid di 85 giorni) prevista dall'articolo 67 del
Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020), dichiarando inammissibili i rinvii pregiudiziali proposti dalle Corti di
Giustizia Tributaria di Gorizia e di Lecce in relazione alla portata soggettiva e temporale della norma. La
Corte di Cassazione ha così implicitamente affermato il principio secondo cui la sospensione dei termini di accertamento non si limita esclusivamente alle scadenze formali dell'anno 2020, ma si riflette anche su termini che, pur scadendo in anni successivi, erano pendenti alla data di inizio della sospensione del marzo
2020. Sulla base di tale interpretazione, il decorso dei termini di decadenza e prescrizione del potere di accertamento tributario deve essere prorogato in avanti di un periodo corrispondente alla durata della sospensione emergenziale, in quanto la norma non circoscrive l'effetto ai soli atti con termine scadente nel
2020, ma si applica a tutte le attività di accertamento e riscossione in corso all'atto dell'entrata in vigore della sospensione.
Un ulteriore e coerente orientamento della Corte di Cassazione — con ordinanza n. 21765 del 29 luglio
2025 — ha ribadito che la proroga dei termini di decadenza e prescrizione prevista dall'articolo 67 del D.L.
n. 18/2020 si applica anche ai tributi locali, inclusi quelli comunali come l'IMU e, per analogia sistematica, la TASI, e ha specificato che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza da parte dell'ente impositore, rileva la data di invio dell'atto all'agente notificatore e non la data di ricezione da parte del contribuente, confermando così il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica
Il secondo motivo di appello, con cui si denuncia l'errata determinazione della base imponibile ai fini TASI, la carenza del presupposto impositivo e l'omessa pronuncia sul punto, non coglie nel segno. La sentenza impugnata ha infatti dato atto della completezza e chiarezza dell'avviso di accertamento, evidenziando come esso contenesse tutti gli elementi necessari a identificare la pretesa tributaria, inclusi i dati catastali dell'immobile, il periodo di riferimento, la base imponibile, l'aliquota applicata e il calcolo dell'imposta. Le doglianze dell'appellante si risolvono in una contestazione generica e meramente assertiva, priva di un'effettiva dimostrazione dell'erroneità dei dati utilizzati dall'amministrazione o della sussistenza dei presupposti per l'esenzione invocata. In particolare, il richiamo all'esclusione delle abitazioni principali dal presupposto TASI e alla ripartizione dell'imposta tra possessore e detentore non risulta supportato da specifiche allegazioni di fatto idonee a dimostrare che l'immobile oggetto di accertamento rientrasse effettivamente in tali fattispecie. Né può ritenersi sussistente un vizio di omessa pronuncia, atteso che il giudice di primo grado ha implicitamente disatteso tali censure ritenendo legittima la determinazione del tributo sulla base degli elementi indicati nell'atto, con motivazione sufficiente e coerente. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di appello, relativo al preteso difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e alla mancanza di una valida sottoscrizione.
Quanto al primo profilo, l'avviso rispetta pienamente i requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare il diritto di difesa. La motivazione non deve necessariamente esplicitare in modo analitico ogni passaggio logico-giuridico, essendo sufficiente che l'atto contenga gli elementi essenziali per individuare il rapporto tributario e il criterio di determinazione dell'imposta, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
Quanto alla dedotta nullità per difetto di sottoscrizione, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio secondo cui, negli atti amministrativi tributari, la sottoscrizione autografa può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 e dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995. Tale modalità è pienamente legittima e conforme alla normativa di settore, non essendo richiesta la dimostrazione di un autonomo provvedimento di delega, né potendo attribuirsi rilievo invalidante alla circostanza che l'atto, pur formato con strumenti informatici, sia stato notificato in forma cartacea.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della decisione di primo grado e delle statuizioni in essa contenute.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 650,00 oltre accessori come per legge
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZI LL, OR
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3849/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - P.zza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4314/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 23/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000282 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 792/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4314/2024 pronunciata all'udienza dell'8 ottobre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sezione 10, rigettava il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TASI 2018 n. 42122400000282 relativo all'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo pari a euro 12.794,00, comprensivo di imposta e sanzioni, emesso dalla PUBLISERVIZI
SRL, concessionaria del Comune di Caserta, e notificato in data 19 marzo 2024.
Il ricorrente, in primo luogo, eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, sostenendo che l'atto fosse stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Contestato, inoltre, la legittimazione attiva della società concessionaria, rilevando come nell'atto non fosse indicato il titolo amministrativo in base al quale PUBLISERVIZI SRL avrebbe potuto esercitare il potere di accertamento.
Ulteriori censure riguardavano l'asserita errata determinazione della base imponibile ai fini TASI, il difetto di motivazione dell'avviso e la mancanza di una valida sottoscrizione.
Si costituiva in giudizio la PUBLISERVIZI SRL, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo che lo stesso fosse stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, la resistente ha contestato integralmente le doglianze del contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La Corte, esaminata preliminarmente l'eccezione di tardività, la riteneva infondata. Richiamando l'art. 155, comma 5, c.p.c., come modificato dalla legge n. 263 del 2005, nonché la costante giurisprudenza di legittimità, il Collegio osservava che il termine per la proposizione del ricorso tributario è a decorrenza successiva e che, qualora il giorno di scadenza cada di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Nel caso di specie, applicando tale criterio di computo, il ricorso risultava tempestivamente proposto.
Passando all'esame del merito, la Corte affrontava, innanzitutto, la questione della legittimazione di
PUBLISERVIZI SRL.
Sul punto, il Collegio evidenziava che la società resistente era affidataria dei servizi di gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali del Comune di Caserta in forza di un contratto stipulato il 21 luglio 2021 ed era regolarmente iscritta all'Albo dei concessionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997. Sicché essa esercitava legittimamente i poteri di accertamento per conto dell'ente locale, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, con piena legittimazione a emettere l'atto impugnato.
La Corte esaminava poi le censure formali mosse all'avviso di accertamento, ritenendole infondate. L'atto era giudicato conforme all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto contenente tutte le indicazioni essenziali richieste dallo Statuto del contribuente, tra cui l'ufficio competente, l'autorità cui richiedere il riesame, l'organo giurisdizionale competente e l'indicazione del responsabile del procedimento.
Inoltre, l'avviso era ritenuto adeguatamente motivato, in quanto recante tutti gli elementi necessari a individuare la pretesa tributaria, con specifico riferimento al periodo d'imposta, ai dati catastali dell'immobile, alla percentuale e ai mesi di possesso, nonché alla base imponibile, all'aliquota applicata e al calcolo del tributo dovuto.
Altresì veniva disattesa l'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione. La Corte chiariva che per l'avviso di accertamento la firma poteva essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, in conformità all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 e all'art. 1, comma
87, della legge n. 549 del 1995. Tale modalità di sottoscrizione era stata ritenuta coerente anche con il regolamento generale delle entrate del Comune di Caserta, che attribuiva ai concessionari la responsabilità dei servizi e delle attività connesse all'accertamento e alla riscossione dei tributi.
Quanto alla dedotta decadenza della pretesa tributaria, la Corte richiamava l'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020, che aveva disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di accertamento e riscossione degli enti impositori, inclusi gli enti locali. In virtù di tale sospensione, pari a ottantacinque giorni, tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 erano prorogati di un periodo corrispondente. Applicando tale proroga al termine di notifica previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, la Corte individuava come nuovo termine ultimo per la notifica dell'avviso TASI 2018 la data del 26 marzo 2024. Poiché l'atto era stato notificato il 19 marzo 2024, doveva ritenersi tempestivo.
Alla luce del rigetto di tutte le censure esaminate e ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, la Corte concludeva per il rigetto integrale del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 400,00.
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1 invocandone la riforma integrale.
Il primo e principale motivo di appello è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
161, della legge n. 296/2006, nonché sull'erronea applicazione dell'art. 67 del d.l. n. 18/2020 in tema di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione. L'appellante contesta l'assunto del giudice di primo grado secondo cui la sospensione “Covid” di 85 giorni avrebbe effetto generalizzato e si applicherebbe anche ai termini decadenziali in scadenza negli anni successivi al 2020. Secondo la prospettazione difensiva, tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza di merito, che esclude un effetto “a cascata” della sospensione, limitandone l'operatività alle sole annualità per le quali il termine di decadenza scadeva nell'anno 2020. L'appellante richiama una serie di pronunce di Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché la normativa di rinvio contenuta nell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, per sostenere che la sospensione dei termini per eventi eccezionali non può incidere su annualità successive, ormai svincolate dall'emergenza che ne ha giustificato l'introduzione. In tale prospettiva, l'avviso di accertamento TASI 2018 sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale del 31 dicembre 2023 e dovrebbe pertanto ritenersi illegittimo.
Con il secondo motivo di appello viene denunciata l'illegittima determinazione della base imponibile ai fini
TASI e la carenza del presupposto impositivo, nonché l'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado. L'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha esaminato la specifica censura relativa alla corretta individuazione della base imponibile e alla ripartizione dell'obbligazione tributaria tra possessore e detentore dell'immobile. Viene ribadito che, a decorrere dal 2016, le abitazioni principali – salvo le categorie catastali di lusso – sono escluse dal presupposto impositivo TASI e che, nei casi di occupazione da parte di soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'imposta deve essere ripartita secondo le percentuali stabilite dal regolamento comunale. Nell'atto impugnato, secondo l'appellante, mancherebbe qualsiasi indicazione in ordine alla quota attribuita al proprietario e all'eventuale occupante, nonché alle modalità di determinazione dell'imposta, con conseguente violazione del presupposto impositivo e del principio di motivazione.
Il terzo motivo di appello riguarda la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato, sostenendo che l'avviso si limiterebbe a meri richiami numerici e tabellari, senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione nella determinazione della pretesa. Secondo la prospettazione difensiva, mancherebbe una valutazione concreta delle caratteristiche degli immobili e dei criteri adottati per la quantificazione dell'imposta, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente.
All'interno di tale motivo viene nuovamente riproposta anche la censura relativa al difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento. L'appellante sostiene che l'atto, notificato in forma cartacea, non reca una valida sottoscrizione autografa del funzionario competente e che la mera indicazione a stampa del nominativo non sarebbe sufficiente in assenza della dimostrazione del potere di firma e del provvedimento dirigenziale autorizzativo. Viene inoltre dedotta una discrasia tra la modalità di sottoscrizione (digitale) e quella di notificazione (postale), richiamando giurisprudenza di merito che ha ritenuto nullo l'avviso firmato digitalmente ma notificato in forma cartacea.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata risulta corretta sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello motivazionale e le ragioni di gravame articolate dal contribuente non appaiono idonee a scalfirne l'impianto logico-giuridico, dovendosi ritenere complessivamente infondati. Con riferimento al primo motivo di appello, relativo alla dedotta violazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e alla presunta erronea applicazione dell'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020, l'assunto dell'appellante si fonda su un'interpretazione restrittiva della sospensione dei termini emergenziale che non trova adeguato riscontro nel dato normativo. La disposizione emergenziale ha previsto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di accertamento e riscossione degli enti impositori, con riferimento a tutti i termini pendenti alla data di inizio della sospensione. Tale sospensione ha inciso sul decorso del termine decadenziale quinquennale previsto per i tributi locali, determinando uno slittamento in avanti della scadenza per un periodo pari alla durata della sospensione stessa. Ne consegue che il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento TASI relativo all'anno 2018, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, risulta prorogato di ottantacinque giorni, con scadenza al 26 marzo 2024.
L'interpretazione sostenuta dall'appellante, secondo cui la sospensione avrebbe avuto effetti limitati alle sole annualità in scadenza nel 2020, introduce una distinzione non prevista dalla legge e si pone in contrasto con la ratio dell'intervento emergenziale, che era quella di neutralizzare, per un periodo determinato, il decorso di tutti i termini in essere, senza distinguere in base all'anno di scadenza finale. La decisione di primo grado si colloca, pertanto, in un solco interpretativo coerente con il sistema e con l'impostazione maggioritaria della giurisprudenza di merito, sicché deve escludersi qualsiasi decadenza dell'ente impositore, risultando l'avviso notificato tempestivamente in data 19 marzo 2024.
La Suprema Corte, con decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025, ha affrontato il tema dell'applicabilità “a cascata” della sospensione emergenziale dei termini (cd. proroga Covid di 85 giorni) prevista dall'articolo 67 del
Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020), dichiarando inammissibili i rinvii pregiudiziali proposti dalle Corti di
Giustizia Tributaria di Gorizia e di Lecce in relazione alla portata soggettiva e temporale della norma. La
Corte di Cassazione ha così implicitamente affermato il principio secondo cui la sospensione dei termini di accertamento non si limita esclusivamente alle scadenze formali dell'anno 2020, ma si riflette anche su termini che, pur scadendo in anni successivi, erano pendenti alla data di inizio della sospensione del marzo
2020. Sulla base di tale interpretazione, il decorso dei termini di decadenza e prescrizione del potere di accertamento tributario deve essere prorogato in avanti di un periodo corrispondente alla durata della sospensione emergenziale, in quanto la norma non circoscrive l'effetto ai soli atti con termine scadente nel
2020, ma si applica a tutte le attività di accertamento e riscossione in corso all'atto dell'entrata in vigore della sospensione.
Un ulteriore e coerente orientamento della Corte di Cassazione — con ordinanza n. 21765 del 29 luglio
2025 — ha ribadito che la proroga dei termini di decadenza e prescrizione prevista dall'articolo 67 del D.L.
n. 18/2020 si applica anche ai tributi locali, inclusi quelli comunali come l'IMU e, per analogia sistematica, la TASI, e ha specificato che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza da parte dell'ente impositore, rileva la data di invio dell'atto all'agente notificatore e non la data di ricezione da parte del contribuente, confermando così il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica
Il secondo motivo di appello, con cui si denuncia l'errata determinazione della base imponibile ai fini TASI, la carenza del presupposto impositivo e l'omessa pronuncia sul punto, non coglie nel segno. La sentenza impugnata ha infatti dato atto della completezza e chiarezza dell'avviso di accertamento, evidenziando come esso contenesse tutti gli elementi necessari a identificare la pretesa tributaria, inclusi i dati catastali dell'immobile, il periodo di riferimento, la base imponibile, l'aliquota applicata e il calcolo dell'imposta. Le doglianze dell'appellante si risolvono in una contestazione generica e meramente assertiva, priva di un'effettiva dimostrazione dell'erroneità dei dati utilizzati dall'amministrazione o della sussistenza dei presupposti per l'esenzione invocata. In particolare, il richiamo all'esclusione delle abitazioni principali dal presupposto TASI e alla ripartizione dell'imposta tra possessore e detentore non risulta supportato da specifiche allegazioni di fatto idonee a dimostrare che l'immobile oggetto di accertamento rientrasse effettivamente in tali fattispecie. Né può ritenersi sussistente un vizio di omessa pronuncia, atteso che il giudice di primo grado ha implicitamente disatteso tali censure ritenendo legittima la determinazione del tributo sulla base degli elementi indicati nell'atto, con motivazione sufficiente e coerente. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di appello, relativo al preteso difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e alla mancanza di una valida sottoscrizione.
Quanto al primo profilo, l'avviso rispetta pienamente i requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare il diritto di difesa. La motivazione non deve necessariamente esplicitare in modo analitico ogni passaggio logico-giuridico, essendo sufficiente che l'atto contenga gli elementi essenziali per individuare il rapporto tributario e il criterio di determinazione dell'imposta, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
Quanto alla dedotta nullità per difetto di sottoscrizione, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio secondo cui, negli atti amministrativi tributari, la sottoscrizione autografa può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 e dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995. Tale modalità è pienamente legittima e conforme alla normativa di settore, non essendo richiesta la dimostrazione di un autonomo provvedimento di delega, né potendo attribuirsi rilievo invalidante alla circostanza che l'atto, pur formato con strumenti informatici, sia stato notificato in forma cartacea.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della decisione di primo grado e delle statuizioni in essa contenute.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 650,00 oltre accessori come per legge