Ordinanza collegiale 5 febbraio 2026
Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 13/04/2026, n. 6651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6651 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14048 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot.-OMISSIS- del 10 settembre 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale
” in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “note d’ansia da prestazione non contenuta”;
- della relazione di visita psichiatrica datata 9 settembre 2025 redatta dal medico dell’Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nei confronti dell’aspirante Sig. -OMISSIS-, nella parte in cui le attribuisce il coefficiente 2 nell’apparato PS;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato
in malam partem,
del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”
nella parte in cui attribuisce un coefficiente PS2 agli “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es “in atto: note di…,elementi di…”)”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in
malam partem,
dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “
L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate
in malam partem,
delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
e per il conseguente accertamento
del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale
er quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\1\2026 :
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
- della graduatoria finale di merito di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso per 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (aumentati a 5187 con decreto n. 167/1-11-2024 CC di prot. del 29.12.2025) riservati ai “3.421 (aumentati a 3.609) riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010”, approvata con decreto n. 167/11-2-2024 CC di prot. del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 17.11.2025 e pubblicata sul sito istituzionale in data 28.11.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. NN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente, nell’ambito del concorso in epigrafe;
- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
. con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria di merito nel frattempo approvata;
- con ordinanza n. -OMISSIS-del 4 febbraio 2026 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura della Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare;
- il 30 marzo 2026 l’Organo verificatore ha depositato la relazione, con la quale ha confermato il giudizio di inidoneità “ in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note d’ansia da prestazione non contenuta ”;
- con atto depositato il 2 aprile 2026 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito e ha chiesto di pronunciare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con la compensazione delle spese di lite;
- alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026, previo avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in sede di decisione della domanda cautelare;
Ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che le spese di verificazione debbano essere poste a carico del ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre Iva al 22%, richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
Ritenuto, in considerazione di tutte le circostanze, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre Iva, da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AN, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.