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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6144/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittaducale - Corso Mazzini 111 02015 Cittaducale RI
Difeso da
Difensore_2 Trovato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ente ricorrente proponeva ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria competente avverso l'avviso di accertamento notificato in data 26.04.2023, con cui l'Ufficio, relativamente ad una serie di unità immobiliari di proprietà dell'Ricorrente_1, richiedeva il versamento dell'IMU anno 2019, censurando il provvedimento impositivo per carenza di motivazione e per essere stato emesso in ordine ad alloggi esenti ai sensi dell'art. 13 L.n. 201/2011.
Costituito il contraddittorio il Giudice di prime cure respingeva il ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento fosse congruamente motivato e che per le categorie di alloggi in esame non sussistesse il diritto all'esenzione bensì una deduzione parti a 200 euro a norma dell'art. 1 comma 749 L.n. 160/2019.
Propone appello l'Ricorrente_1 censurando l'impugnata sentenza per erronea applicazione della legge, insistendo nelle proprie allegazioni e deduzioni.
Si costituisce il Comune appellato contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di conferma della sentenza appellata.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che il legislatore, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali
», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L.
n.201/2011 cit.).
La Suprema Corte è stata chiara nell'affermare che l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. In particolare, «è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. L'alloggio sociale deve essere dunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina». Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica. Lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle
FAQ del 3 giugno 2014 (confermata con la Circolare MEF 1/DF del 18.3.2020), ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricomprendere nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025, Rv. 674096 - 01).
Nel caso in esame la Corte di prime cure ha fatto buon governo di tali principi di diritto e va ribadito che l'appellante non ha fornito prova che gli alloggi per i quali richiede l'esenzione rispondano alle caratteristiche richieste dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008, essendosi limitata a versare in atti le copie dei contratti di locazione, da cui certamente si deducono elementi di agevolazione per i conduttori, ma dai quali non può desumersi la sussistenza dei parametri sopra enucleati.
Ne consegue che correttamente, nel caso in esame, può essere riconosciuta solo la detrazione di Euro 200.
Infondata è poi l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, atteso che nello stesso sono riportati puntualmente e specificatamente tutti i dati identificativi degli immobili e le modalità di calcolo del tributo dovuto, ponendo quindi conseguentemente la contribuente in condizioni di difendersi e di contestare la pretesa tributaria. La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza 20135/2019, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (ex pluribus: tante Cass. 26431/2017, 4952/2018).
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni non merita accoglimento.
Va in primis ribadito che il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d'ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
2604 del 29/01/2024, Rv. 670260 - 01).
In merito alla "oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa", la Suprema Corte insegna che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione;
ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15144 del 06/06/2025, Rv.
675086 - 02).
Nel caso in esame non si riscontra alcuna obiettiva incertezza normativa, ma anzi, i parametri ricognitivi applicabili agli "alloggi sociali" sono chiaramente enucleati dalla normativa secondaria applicabile alla presente causa come sopra evidenziato. La complessità interpretativa, piuttosto, costituisce grave motivo di giustificazione della compensazione delle spese di lite.
L'appello conclusivamente non merita accoglimento e le spese del giudizio, a causa della suddetta complessità interpretiva, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6144/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittaducale - Corso Mazzini 111 02015 Cittaducale RI
Difeso da
Difensore_2 Trovato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ente ricorrente proponeva ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria competente avverso l'avviso di accertamento notificato in data 26.04.2023, con cui l'Ufficio, relativamente ad una serie di unità immobiliari di proprietà dell'Ricorrente_1, richiedeva il versamento dell'IMU anno 2019, censurando il provvedimento impositivo per carenza di motivazione e per essere stato emesso in ordine ad alloggi esenti ai sensi dell'art. 13 L.n. 201/2011.
Costituito il contraddittorio il Giudice di prime cure respingeva il ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento fosse congruamente motivato e che per le categorie di alloggi in esame non sussistesse il diritto all'esenzione bensì una deduzione parti a 200 euro a norma dell'art. 1 comma 749 L.n. 160/2019.
Propone appello l'Ricorrente_1 censurando l'impugnata sentenza per erronea applicazione della legge, insistendo nelle proprie allegazioni e deduzioni.
Si costituisce il Comune appellato contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di conferma della sentenza appellata.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che il legislatore, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali
», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L.
n.201/2011 cit.).
La Suprema Corte è stata chiara nell'affermare che l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. In particolare, «è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. L'alloggio sociale deve essere dunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina». Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica. Lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle
FAQ del 3 giugno 2014 (confermata con la Circolare MEF 1/DF del 18.3.2020), ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricomprendere nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025, Rv. 674096 - 01).
Nel caso in esame la Corte di prime cure ha fatto buon governo di tali principi di diritto e va ribadito che l'appellante non ha fornito prova che gli alloggi per i quali richiede l'esenzione rispondano alle caratteristiche richieste dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008, essendosi limitata a versare in atti le copie dei contratti di locazione, da cui certamente si deducono elementi di agevolazione per i conduttori, ma dai quali non può desumersi la sussistenza dei parametri sopra enucleati.
Ne consegue che correttamente, nel caso in esame, può essere riconosciuta solo la detrazione di Euro 200.
Infondata è poi l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, atteso che nello stesso sono riportati puntualmente e specificatamente tutti i dati identificativi degli immobili e le modalità di calcolo del tributo dovuto, ponendo quindi conseguentemente la contribuente in condizioni di difendersi e di contestare la pretesa tributaria. La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza 20135/2019, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (ex pluribus: tante Cass. 26431/2017, 4952/2018).
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni non merita accoglimento.
Va in primis ribadito che il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d'ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
2604 del 29/01/2024, Rv. 670260 - 01).
In merito alla "oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa", la Suprema Corte insegna che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione;
ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15144 del 06/06/2025, Rv.
675086 - 02).
Nel caso in esame non si riscontra alcuna obiettiva incertezza normativa, ma anzi, i parametri ricognitivi applicabili agli "alloggi sociali" sono chiaramente enucleati dalla normativa secondaria applicabile alla presente causa come sopra evidenziato. La complessità interpretativa, piuttosto, costituisce grave motivo di giustificazione della compensazione delle spese di lite.
L'appello conclusivamente non merita accoglimento e le spese del giudizio, a causa della suddetta complessità interpretiva, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.