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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4020/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4020/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
Lunga n. 89/E (avv. Claudio Fabbri)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Ravenna, via Lunga n. 89/E (avv. Claudio Fabbri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Ravenna il 02.07.2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 126, p. I, anno 2016;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: il IG. continuerà a Pt_1 risiedere nella casa familiare sita in Ravenna, via Lunga, n. 89/E di sua proprietà; la IG.ra Pt_2
si trasferirà in altra unità abitativa sita in Ravenna, via Salvatore Valitutti, n. 18; le parti
[...] concordano di vivere separati, autorizzandosi l'un l'altro, per quanto occorrer possa, fin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2) La IG.ra avrà diritto al contributo al mantenimento mensile della somma di €. Parte_2
1.000,00, a carico del marito, IG. detto contributo dovrà essere versato in via Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenda da novembre 2025, dal marito sul conto corrente intestato alla moglie le cui coordinate IBAN sono: [...]; il contributo sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data della sentenza di separazione.
3) Il mese di dicembre di ogni anno, in concomitanza con la tredicesima mensilità della pensione, il marito, IG. corrisponderà alla moglie, IG.ra , un contributo ulteriore Parte_1 Parte_2 di €. 1.000,00 da versarsi sempre mediante bonifico sul predetto conto corrente della IG.ra , Pt_2 in via anticipata entro il giorno 5 del mese di dicembre di ogni anno.
4) Il IG. si impegna a corrispondere alla moglie, IG.ra , la somma una Parte_1 Parte_2 tantum di €. 3.000,00 quale contributo per l'acquisto di una autovettura, oltre ad €. 2.000,00 sempre una tantum per l'acquisto del nuovo letto da collocare nella nuova abitazione;
il versamento della predetta somma complessiva di €. 5.000,00 dovrà avvenire mediante bonifico nella seguente modalità: €. 1.500,00 entro il 05.10.2025; €. 1.500,00 entro il 05.11.2025; €. 1.000,00 entro il
05.12.2025; €. 1.000,00 entro il 05.01.2025.
5) La moglie potrà asportare dalla casa familiare, d'accordo con il marito, i seguenti beni mobili: i due divani, la tenda della cucina, la cassettiera, lo specchio ellisse, la lavatrice ed il forno microonde
(con verifica della loro eventuale presenza e funzionamento nella nuova abitazione della moglie).
6) Le spese di procedura e di assistenza legale sono integralmente a carico del IG. .” Parte_1
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese a carico di come da accordo tra le parti. Parte_1
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4020/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
Lunga n. 89/E (avv. Claudio Fabbri)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Ravenna, via Lunga n. 89/E (avv. Claudio Fabbri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Ravenna il 02.07.2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 126, p. I, anno 2016;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: il IG. continuerà a Pt_1 risiedere nella casa familiare sita in Ravenna, via Lunga, n. 89/E di sua proprietà; la IG.ra Pt_2
si trasferirà in altra unità abitativa sita in Ravenna, via Salvatore Valitutti, n. 18; le parti
[...] concordano di vivere separati, autorizzandosi l'un l'altro, per quanto occorrer possa, fin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2) La IG.ra avrà diritto al contributo al mantenimento mensile della somma di €. Parte_2
1.000,00, a carico del marito, IG. detto contributo dovrà essere versato in via Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenda da novembre 2025, dal marito sul conto corrente intestato alla moglie le cui coordinate IBAN sono: [...]; il contributo sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data della sentenza di separazione.
3) Il mese di dicembre di ogni anno, in concomitanza con la tredicesima mensilità della pensione, il marito, IG. corrisponderà alla moglie, IG.ra , un contributo ulteriore Parte_1 Parte_2 di €. 1.000,00 da versarsi sempre mediante bonifico sul predetto conto corrente della IG.ra , Pt_2 in via anticipata entro il giorno 5 del mese di dicembre di ogni anno.
4) Il IG. si impegna a corrispondere alla moglie, IG.ra , la somma una Parte_1 Parte_2 tantum di €. 3.000,00 quale contributo per l'acquisto di una autovettura, oltre ad €. 2.000,00 sempre una tantum per l'acquisto del nuovo letto da collocare nella nuova abitazione;
il versamento della predetta somma complessiva di €. 5.000,00 dovrà avvenire mediante bonifico nella seguente modalità: €. 1.500,00 entro il 05.10.2025; €. 1.500,00 entro il 05.11.2025; €. 1.000,00 entro il
05.12.2025; €. 1.000,00 entro il 05.01.2025.
5) La moglie potrà asportare dalla casa familiare, d'accordo con il marito, i seguenti beni mobili: i due divani, la tenda della cucina, la cassettiera, lo specchio ellisse, la lavatrice ed il forno microonde
(con verifica della loro eventuale presenza e funzionamento nella nuova abitazione della moglie).
6) Le spese di procedura e di assistenza legale sono integralmente a carico del IG. .” Parte_1
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese a carico di come da accordo tra le parti. Parte_1
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè