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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1908/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 10/10/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. SARA MILANESI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA SINELLI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE IN ATTI IL 27.01.2025 E DI SEGUITO RIPORTATE:”
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO A) disporre che il figlio nato a [...] il giorno 21/08/2016 verrà affidato ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente presso la madre che attualmente risiede in Ripalta Cremasca (CR) via Conti n.2 e con frequentazione settimanale del padre.
B) disporre che i genitori provvederanno, quindi, all'educazione ed istruzione del minore, adottando ogni provvedimento necessario nel preminente interesse del figlio e gestiranno in modo condiviso ed armonico le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti lo stesso, le decisioni educative (scolastiche, religiose, formative, sportive e afferenti il tempo libero) e le decisioni sanitarie.
I sig.ri dovranno segnalarsi vicendevolmente le necessità riguardanti il figlio Parte_1 CP_1
, in modo tale da poter cogestire le proprie responsabilità genitoriali condivise, alla luce della già _1 legge sull'affido condiviso.
Disporre inoltre che i genitori dovranno gestire in modo condiviso e sempre armonico:
- le decisioni di ordinaria amministrazione legate alle esigenze del figlio, nella stima di una ragionevole flessibilità di margini e spazi di responsabile operatività per il genitore di parte materna con cui i bambini attualmente risiedono.
- le decisioni educative/scolastiche, formative, culturali, sportive, ricreative ed altre attinenti e connesse necessità dei figli e quelle afferenti il tempo libero, che saranno gestite e prese in responsabile carico al fine di consentire che le esigenze e le necessità della prole siano sempre regolarmente e costantemente rispettate
e soddisfatte, così che i medesimi crescano in termini evolutivi pieni, armonici, sicuri e decorosi;
- le decisioni sanitarie e le decisioni di straordinaria amministrazione, sempre, e in ogni caso, fatti salvi i casi eccezionali e non prevedibili che saranno oggetto di pronta informativa/coinvolgimento dell'altro genitore il prima possibile;
- le responsabilità genitoriali condivise, ivi ed altresì garantendo una serena guida/presenza materiale e morale per i figli, così da poter curare e consentire l'armonica/sicura/decorosa crescita e sviluppo evolutivo degli stessi.
C) disporre che il padre frequenti il proprio figlio secondo quanto di seguito riportato:
Il padre avrà la facoltà di prelevare e tenere presso di sé il figlio , secondo il seguente calendario che _1 prevede i weekend così alternati che si intendono dal venerdì tardo pomeriggio alla domenica sera allorquando il padre avrà cura di riaccompagnarlo presso la madre in Ripalta Cremasca alla via Conti n° 2, con le seguenti modalità:
* papà lo accompagna alla lezioni di Karate al termine delle quali lo riaccompagna a casa della madre.
** LL rimarrà a dormire dal padre che lo riaccompagnerà a scuola nel periodo scolastico e a casa della mamma durante il periodo estivo o al grest.
*** con decorrenza dal mese di aprile maggio (allorquando il padre potrà non lavorare al sabato mattina)
- nel mese di luglio/agosto, durante le vacanze estive, i genitori manterranno il sopra indicato piano di frequentazione, salvo che il padre potrà godere della compagnia del figlio per due settimane (15 giorni) anche
non consecutive di vacanza, anche in luoghi di villeggiatura, da comunicare alla madre entro i due mesi precedenti (giugno). Peraltro, analoga comunicazione, con i medesimi termini di preavviso, dovrà essere fatta dalla madre nei confronti del padre in relazione al periodo di vacanze che la stessa vorrà trascorrere con il figlio in luoghi di villeggiatura;
- per quanto attiene alle vacanze natalizie, la frequentazione del padre sarà di giorni, -oltre a quelli sopra evidenziati in tabella- anche consecutivi, contemplanti ad anni alternati il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello di S. Stefano, il Capodanno e l'Epifania. Pertanto nell'anno 2025 il papà potrà trascorre insieme a la vigilia il Natale e Natale mentre starà con la madre così _1 Persona_2 come starà con la madre il giorno dell'ultimo dell'anno e del primo giorno dell'anno nuovo mentre _1
l'Epifania starà con il papà, e così negli anni alternativamente. Relativamente alle vacanze pasquali, _1 la frequentazione sarà di 2 giorni consecutivi, contemplanti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del
Lunedì dell'Angelo; - l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la _1 madre o con il padre nell'anno 2025 starà con la madre;
_1
- il primo novembre, festa di tutti i Santi, trascorrerà la giornata ad anni alterni con la madre o il padre, nell'anno 2025 con la madre;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione, trascorrerà la giornata ad anni alterni con la madre o _1 il padre anno 2025 con la mamma;
- il primo maggio, festa del lavoro, trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre o con il _1 padre anno 2025 con il papà;
- il 2 giugno, Festa della Repubblica, trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre o con il _1 padre, anno 2025 con la madre;
- il giorno del compleanno della madre, trascorrerà ogni anno l'intera giornata con la medesima;
_1
- il giorno del compleanno del padre, trascorrerà ogni anno l'intera giornata con il medesimo;
_1
- il giorno del compleanno di , lo stesso trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre o con _1 il padre, salvo eventuali eccezioni relative a eventi/festine di compleanno, anno 2025 con entrambi i genitori
- la frequentazione potrà subire modificazioni, solo se dovute allo stato di salute di e/o ad impegni _1 sopravvenuti dei genitori non diversamente gestibili. Peraltro, laddove il padre per tali motivi non potesse beneficiare di quanto pattuito e sopra specificato, lo stesso avrà il diritto di recuperare i giorni non goduti, nella settimana immediatamente successiva.
Inoltre il padre si dovrà impegnare a rispettare gli impegni scolastici ed extracurriculari, -- comprendenti
l'accompagnamento ove ci sia la necessità, al catechismo, agli sport e alle relative attività nonché, durante i mesi estivi, al grest.
In occasione del prelevamento dalla casa materna e del riaccompagnamento alla casa materna del figlio i genitori dovranno comunicarsi lo stato di salute dello stesso, la dieta somministrata e ogni evento particolare
e straordinario (compresi piccoli incidenti e/o cadute) ed eventuale somministrazione di farmaci in casi di necessità.
Si precisa che il minore potrà frequentare i parenti dei genitori nei rispettivi periodi di permanenza e frequentazione.
In particolare, la frequentazione del minore da parte della nonna paterna dovrà essere graduale, con inizio secondo le indicazioni della psicologa ed entro brevissimo termine e il padre dovrà tener conto delle volontà del figlio, senza imporre la figura della nonna paterna.
Le parti si impegnano altresì al rispetto in modo categorico degli orari concordati e a garantire che _1 sia pronto e puntuale agli orari prestabiliti al momento del prelevamento e della riconsegna. Il tempo trascorso insieme al figlio sarà sempre nel pieno rispetto di tutti quegli equilibri ed assetti affettivi, domestici, familiari, parentali già formatisi, consolidatisi ed in essere riguardanti il minore e della indicata programmazione/calendarizzazione temporale dei rapporti. I momenti di incontro con il minore saranno permanentemente all'insegna di condotte genitoriali che sempre dovranno garantire la serena, armonica e sicura crescita del figlio e che dovranno evitare di coinvolgere o riverberare sugli stessi disagi o preoccupazioni personali.
D) Disporre che, per quanto concerne le informazioni sui risultati ed i percorsi scolastici/formativi, sulle programmazioni e gli esiti delle visite mediche e specialistiche, sui referti medici dei figli, i genitori dovranno avvisarsi reciprocamente, in tal senso responsabilmente, moralmente e concretamente seguendoli entrambi.
Gli stessi dovranno inoltre impegnarsi, a moralmente e materialmente curare, supportare, seguire, valorizzare
e portare a pienezza le sensibilità, i talenti e le inclinazioni dei figli per quanto di attinenza alle scelte che i medesimi effettueranno in ambito scolastico/culturale/formativo lato sensu inteso
E) Disporre che il padre dovrà contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, a _1 titolo di contributo al mantenimento dello stesso, la somma di complessivi € 400,00 (quattrocento) mensili
(rivalutabili ISTAT), mediante pagamento con bonifico bancario sul cc intestato alla Sig.ra Controparte_1 entro il giorno 15 di ciascun mese.
Il padre inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, osservando al riguardo il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Cremona, con le seguenti modalità e precisazioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo che, nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese da considerarsi spese straordinarie, che sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra entrambi i genitori al 50% dal padre, misura ritenuta più equa nel caso di specie;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.
Le spese ordinarie e quindi incluse nel contributo al mantenimento (tra le quali l'esborso per la mensa) non necessitano di previo consenso tra i genitori;
del pari alcune voci di spese straordinarie non necessitano del consenso tra i genitori ed altre invece lo impongono. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove
l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino):
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE: senza preventivo accordo tra genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP: senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO: con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
F) Disporre che le spese sostenute per il figlio potranno essere recuperate nei limiti della legge fiscale al
100% dalla madre;
G) Disporre che i genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza, dimora, domicilio, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio;
H) Disporre che i genitori dovranno avvisarsi reciprocamente in occasione degli spostamenti e/o i luoghi in cui intenderanno condurre il figlio minore, al fine di essere reciprocamente informati di tali spostamenti oltre che per consentire adeguati contatti telefonici che dovranno essere dal padre facilitati e garantiti, salvo che non lo consentano circostanze ad essi non imputabili;
I) Disporre che i genitori dovranno acconsentire al rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e passaporto valido per l'espatrio ed alla sottoscrizione della documentazione necessaria per ottenere il rilascio dei documenti per l'espatrio del minore .”. _1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.10.2023, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , unione dalla quale è nato il figlio (nato a Controparte_1 _1
Crema il 21.08.2016), chiedeva a questo Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni meglio precisate in ricorso. Più in dettaglio, il ricorrente chiedeva, previa adozione di un provvedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. volto a ristabilire la frequentazione con il figlio, l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con _1
collocazione prevalente presso la residenza della madre e la regolamentazione del diritto di visita meglio precisata in ricorso;
il ricorrente quantificava il proprio onere di mantenimento della prole in misura pari a € 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie. Con comparsa depositata il 06.11.2023, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso di sé; la resistente inoltre chiedeva di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole nella misura pari a € 600,00 mensili (comprensivi di quota per la mensa), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie, e di disporre che l'assegno unico fosse percepito al 50% da ciascun genitore.
Previa instaurazione del contraddittorio, il Giudice Delegato emetteva provvedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. con il quale, recependo le condizioni concordate dalle parti in ordine all'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore del minore, regolamentava la frequentazione paterna e fissava l'udienza ex art. 473bis.21,22 c.p.c.
Depositate le memorie ex. art. 473 bis. 17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 23.04.2024 innanzi al Giudice Delegato, il quale informava le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare ex art. 473 bis.10 c.p.c.
Le parti aderivano alla proposta, concordavano la prosecuzione del percorso di supporto psicologico intrapreso dal figlio minore e stabilivano una prima e provvisoria modalità di _1
frequentazione tra padre e figlio, nell'ottica di un progressivo e graduale ampliamento.
Il Giudice Delegato, dato atto, rinviava per valutare il buon esito del percorso e la possibilità di raggiungere un eventuale accordo delle parti, riservando all'esito ogni determinazione.
Pervenuta relazione di aggiornamento dai servizi sociali e specialistici incaricati, alla successiva udienza del 30.10.2024, dichiaravano che il percorso di Parte_1 Controparte_1
mediazione intrapreso stava proseguendo regolarmente, avendo peraltro le parti pattuito accordi temporanei, con previsione di una calendarizzazione precisa delle visite paterne e chiedevano, pertanto, un termine per valutare una ipotesi di accordo definitivo all'esito della mediazione.
Il Giudice, dato atto, assegnava alle parti termine fino al 28.01.2025 per depositare il testo dell'accordo raggiunto e riservava all'esito ogni provvedimento.
Con note depositate in data 27.01.25, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a tacitazione della controversia e il Giudice, ritenuto l'accordo raggiunto adeguato a garantire un percorso sereno di crescita alla prole e in punto economico equo e congruo, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo;
la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/02/2025
*
La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Collegio che, stante il pieno accordo tra le parti, risulta evidentemente superfluo l'ascolto giudiziale di (nato a [...] il [...]) ex art. 473 bis.4 c.p.c., vista _1
anche l'età. Tanto premesso, nel merito, può essere accolta la domanda formulata dalle parti di affidamento condiviso del minore, con collocamento dello stesso presso la madre. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, infatti, pur essendo emersa una forte conflittualità tra gli ex conviventi, con reciproche accuse e recriminazioni, i genitori hanno dato dimostrazione di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse del figlio, essendosi essi impegnati, con serietà
e responsabilità, a superare la conflittualità esistente, anche avvalendosi del percorso di mediazione proposto dal Giudice. Proprio nell'ambito di una migliore gestione del rapporto e nell'interesse primario della prole, le parti hanno quindi saputo raggiungere un accordo per un graduale reinserimento delle visite paterne, fino a instaurare una stabile collaborazione nella gestione del minore. Deve, del resto, considerarsi favorevolmente che anche i servizi specialistici incaricati hanno dato atto dell'evoluzione positiva del percorso evidenziando che: è riuscito nel tempo ad _1
essere più sereno e più tranquillo rispetto alla separazione dei suoi genitori. La situazione attuale, rispetto ai mesi precedenti, appare più stabile e più rispondente ai bisogni psico- evolutivi del figlio.
sembra aver trovato un proprio equilibrio e la capacità di gestire i diversi momenti che si _1
trova a vivere con la mamma e con il papà.” (cfr relazione dott.ssa del 22/10/2024). Per_3
Dunque, tenuto conto che le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per il percorso di crescita più tutelante per la prole, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Va, quindi, disposto l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità, in quanto la scelta appare quella più tutelante per il minore.
rimarrà collocato presso la madre, con la quale lo stesso è sempre rimasto a vivere, come _1
peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti fin dagli atti introduttivi.
Quanto alla concreta ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ritiene il Collegio che questo aspetto debba essere regolamentato, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni emotivi e affettivi del minore, secondo il calendario individuato dalle parti, come di seguito meglio specificato: Vacanze, ponti e festività sono regolati come in dispositivo, in conformità a quanto concordato dalle parti. Reputa infatti il Tribunale che il regime individuato dalle parti sia idoneo a garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze di ciascuno.
Sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
*
Le statuizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare al minore condizioni _1
di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. Affida il minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso _1
presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori provvederanno, quindi, all'educazione e istruzione del minore, adottando ogni provvedimento necessario nel preminente interesse del figlio e gestiranno in modo condiviso la responsabilità secondo l'accordo come meglio specificato nelle conclusioni congiunte delle parti, come sopra trascritte.
2. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì
(tardo pomeriggio) alla domenica sera allorquando il padre riaccompagnerà il minore presso la madre, con i tempi e le modalità meglio specificate nelle conclusioni congiunte delle parti, da intendersi qui integralmente recepite;
durante le vacanze estive, i genitori manterranno l'ordinario piano di frequentazione, salvo un periodo di due settimane ( 15 giorni ) anche non consecutive di vacanza, anche in luoghi di villeggiatura, che il padre comunicherà alla madre entro i due mesi precedenti ( giugno); analoga comunicazione, con i medesimi termini di preavviso, dovrà essere fatta dalla madre nei confronti del padre in relazione al periodo di vacanze che la stessa vorrà trascorrere con il figlio in luoghi di villeggiatura;
nelle vacanze natalizie, nell'anno 2025 il papà potrà trascorre insieme a la vigilia il Natale e _1
Natale, mentre a starà con la madre così come starà con la Persona_2 _1
madre il giorno dell'ultimo dell'anno e del primo giorno dell'anno nuovo, mentre l'Epifania
starà con il papà; le parti proseguiranno con questo calendario con alternanza _1
annuale; nelle vacanze pasquali, il padre starà con il minore 2 giorni consecutivi, contemplanti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, trascorrerà la giornata ad anni alterni _1
o con la madre o con il padre (nell'anno 2025 starà con la madre); il primo _1
novembre, festa di tutti i Santi, trascorrerà la giornata ad anni alterni con la madre _1
o il padre (nell'anno 2025 con la madre); il 25 aprile, anniversario della liberazione, _1
trascorrerà la giornata ad anni alterni con la madre o il padre (anno 2025 con la mamma); il primo maggio, festa del lavoro, trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre _1
o con il padre (anno 2025 con il papà); il 2 giugno, Festa della Repubblica, _1
trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre, (anno 2025 con la madre); il giorno del compleanno della madre, trascorrerà ogni anno l'intera giornata con la _1
medesima; il giorno del compleanno del padre, trascorrerà ogni anno l'intera _1 giornata con il medesimo;
il giorno del compleanno di , il minore trascorrerà la _1
giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre, salvo eventuali eccezioni relative a eventi/festine di compleanno, (anno 2025 con entrambi i genitori); le parti concordano che la frequentazione potrà subire modificazioni solo se dovute allo stato di salute di e/o a _1
impegni sopravvenuti dei genitori non diversamente gestibili;
le parti concordano che, laddove il padre per tali motivi non potesse beneficiare di quanto pattuito e sopra specificato, lo stesso avrà il diritto di recuperare i giorni non goduti, nella settimana immediatamente successiva;
si dà atto che il padre si impegna a rispettare gli impegni scolastici ed extracurriculari, comprendenti l'accompagnamento ove ci sia la necessità, al catechismo, agli sport e alle relative attività nonché, durante i mesi estivi, al grest;
si dà atto che i genitori si impegnano, in occasione del prelevamento dalla casa materna e del riaccompagnamento alla casa materna del figlio, a comunicarsi lo stato di salute dello stesso, la dieta somministrata e ogni evento particolare e straordinario (compresi piccoli incidenti e/o cadute) ed eventuale somministrazione di farmaci in casi di necessità; si dà atto che i genitori concordano che il minore possa frequentare i parenti dei genitori nei rispettivi periodi di permanenza e frequentazione;
i genitori concordano che la frequentazione del minore da parte della nonna paterna sia graduale, con inizio secondo le indicazioni della psicologa ed entro brevissimo termine e il padre dovrà tener conto delle volontà del figlio, senza imporre la figura della nonna paterna;
le parti si impegnano al rispetto degli orari concordati e a garantire che _1
sia pronto e puntuale agli orari prestabiliti al momento del prelevamento e della riconsegna;
si dà atto che le parti si impegnano a garantire che il tempo trascorso insieme al figlio sia sempre nel pieno rispetto di tutti quegli equilibri ed assetti affettivi, domestici, familiari, parentali già formatisi, consolidatisi e in essere, riguardanti il minore, e della indicata programmazione/calendarizzazione temporale dei rapporti e che i momenti di incontro con il minore siano permanentemente all'insegna di condotte genitoriali che sempre dovranno garantire la serena, armonica e sicura crescita del figlio e che dovranno evitare di coinvolgere o riverberare sugli stessi disagi o preoccupazioni personali.
3. Dà atto che, per quanto concerne le informazioni sui risultati ed i percorsi scolastici/formativi, sulle programmazioni e gli esiti delle visite mediche e specialistiche, sui referti medici dei figli, i genitori si impegnano ad avvisarsi reciprocamente, in tal senso responsabilmente e concretamente seguendoli entrambi;
i genitori inoltre si impegnano a moralmente e materialmente curare, supportare, seguire, valorizzare e portare a pienezza le sensibilità, i talenti e le inclinazioni dei figli per quanto di attinenza alle scelte che i medesimi effettueranno in ambito scolastico/culturale/formativo lato sensu inteso. 4. Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
mediante il versamento di un assegno mensile di € 400,00 – somma soggetta a _1
rivalutazione secondo gli indici Istat-, da versarsi a a mezzo bonifico Controparte_1
bancario entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato.
5. Dà atto che le parti concordano che la madre recupererà al 100% le spese sostenute per il figlio, nei limiti della legge fiscale.
6. Dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi ogni cambio di residenza, dimora, domicilio, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio e ad avvisarsi reciprocamente in occasione degli spostamenti e/o i luoghi in cui intenderanno condurre il figlio minore, al fine di essere reciprocamente informati di tali spostamenti oltre che per consentire adeguati contatti telefonici che dovranno essere dal padre facilitati e garantiti, salvo che non lo consentano circostanze ad essi non imputabili.
7. Dà atto che i genitori si impegnano ad acconsentire al rilascio e/o rinnovo di carte d'identità
e passaporto valido per l'espatrio ed alla sottoscrizione della documentazione necessaria per ottenere il rilascio dei documenti per l'espatrio del minore . _1
8. Dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 10/10/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. SARA MILANESI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA SINELLI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE IN ATTI IL 27.01.2025 E DI SEGUITO RIPORTATE:”
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO A) disporre che il figlio nato a [...] il giorno 21/08/2016 verrà affidato ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente presso la madre che attualmente risiede in Ripalta Cremasca (CR) via Conti n.2 e con frequentazione settimanale del padre.
B) disporre che i genitori provvederanno, quindi, all'educazione ed istruzione del minore, adottando ogni provvedimento necessario nel preminente interesse del figlio e gestiranno in modo condiviso ed armonico le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti lo stesso, le decisioni educative (scolastiche, religiose, formative, sportive e afferenti il tempo libero) e le decisioni sanitarie.
I sig.ri dovranno segnalarsi vicendevolmente le necessità riguardanti il figlio Parte_1 CP_1
, in modo tale da poter cogestire le proprie responsabilità genitoriali condivise, alla luce della già _1 legge sull'affido condiviso.
Disporre inoltre che i genitori dovranno gestire in modo condiviso e sempre armonico:
- le decisioni di ordinaria amministrazione legate alle esigenze del figlio, nella stima di una ragionevole flessibilità di margini e spazi di responsabile operatività per il genitore di parte materna con cui i bambini attualmente risiedono.
- le decisioni educative/scolastiche, formative, culturali, sportive, ricreative ed altre attinenti e connesse necessità dei figli e quelle afferenti il tempo libero, che saranno gestite e prese in responsabile carico al fine di consentire che le esigenze e le necessità della prole siano sempre regolarmente e costantemente rispettate
e soddisfatte, così che i medesimi crescano in termini evolutivi pieni, armonici, sicuri e decorosi;
- le decisioni sanitarie e le decisioni di straordinaria amministrazione, sempre, e in ogni caso, fatti salvi i casi eccezionali e non prevedibili che saranno oggetto di pronta informativa/coinvolgimento dell'altro genitore il prima possibile;
- le responsabilità genitoriali condivise, ivi ed altresì garantendo una serena guida/presenza materiale e morale per i figli, così da poter curare e consentire l'armonica/sicura/decorosa crescita e sviluppo evolutivo degli stessi.
C) disporre che il padre frequenti il proprio figlio secondo quanto di seguito riportato:
Il padre avrà la facoltà di prelevare e tenere presso di sé il figlio , secondo il seguente calendario che _1 prevede i weekend così alternati che si intendono dal venerdì tardo pomeriggio alla domenica sera allorquando il padre avrà cura di riaccompagnarlo presso la madre in Ripalta Cremasca alla via Conti n° 2, con le seguenti modalità:
* papà lo accompagna alla lezioni di Karate al termine delle quali lo riaccompagna a casa della madre.
** LL rimarrà a dormire dal padre che lo riaccompagnerà a scuola nel periodo scolastico e a casa della mamma durante il periodo estivo o al grest.
*** con decorrenza dal mese di aprile maggio (allorquando il padre potrà non lavorare al sabato mattina)
- nel mese di luglio/agosto, durante le vacanze estive, i genitori manterranno il sopra indicato piano di frequentazione, salvo che il padre potrà godere della compagnia del figlio per due settimane (15 giorni) anche
non consecutive di vacanza, anche in luoghi di villeggiatura, da comunicare alla madre entro i due mesi precedenti (giugno). Peraltro, analoga comunicazione, con i medesimi termini di preavviso, dovrà essere fatta dalla madre nei confronti del padre in relazione al periodo di vacanze che la stessa vorrà trascorrere con il figlio in luoghi di villeggiatura;
- per quanto attiene alle vacanze natalizie, la frequentazione del padre sarà di giorni, -oltre a quelli sopra evidenziati in tabella- anche consecutivi, contemplanti ad anni alternati il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello di S. Stefano, il Capodanno e l'Epifania. Pertanto nell'anno 2025 il papà potrà trascorre insieme a la vigilia il Natale e Natale mentre starà con la madre così _1 Persona_2 come starà con la madre il giorno dell'ultimo dell'anno e del primo giorno dell'anno nuovo mentre _1
l'Epifania starà con il papà, e così negli anni alternativamente. Relativamente alle vacanze pasquali, _1 la frequentazione sarà di 2 giorni consecutivi, contemplanti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del
Lunedì dell'Angelo; - l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la _1 madre o con il padre nell'anno 2025 starà con la madre;
_1
- il primo novembre, festa di tutti i Santi, trascorrerà la giornata ad anni alterni con la madre o il padre, nell'anno 2025 con la madre;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione, trascorrerà la giornata ad anni alterni con la madre o _1 il padre anno 2025 con la mamma;
- il primo maggio, festa del lavoro, trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre o con il _1 padre anno 2025 con il papà;
- il 2 giugno, Festa della Repubblica, trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre o con il _1 padre, anno 2025 con la madre;
- il giorno del compleanno della madre, trascorrerà ogni anno l'intera giornata con la medesima;
_1
- il giorno del compleanno del padre, trascorrerà ogni anno l'intera giornata con il medesimo;
_1
- il giorno del compleanno di , lo stesso trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre o con _1 il padre, salvo eventuali eccezioni relative a eventi/festine di compleanno, anno 2025 con entrambi i genitori
- la frequentazione potrà subire modificazioni, solo se dovute allo stato di salute di e/o ad impegni _1 sopravvenuti dei genitori non diversamente gestibili. Peraltro, laddove il padre per tali motivi non potesse beneficiare di quanto pattuito e sopra specificato, lo stesso avrà il diritto di recuperare i giorni non goduti, nella settimana immediatamente successiva.
Inoltre il padre si dovrà impegnare a rispettare gli impegni scolastici ed extracurriculari, -- comprendenti
l'accompagnamento ove ci sia la necessità, al catechismo, agli sport e alle relative attività nonché, durante i mesi estivi, al grest.
In occasione del prelevamento dalla casa materna e del riaccompagnamento alla casa materna del figlio i genitori dovranno comunicarsi lo stato di salute dello stesso, la dieta somministrata e ogni evento particolare
e straordinario (compresi piccoli incidenti e/o cadute) ed eventuale somministrazione di farmaci in casi di necessità.
Si precisa che il minore potrà frequentare i parenti dei genitori nei rispettivi periodi di permanenza e frequentazione.
In particolare, la frequentazione del minore da parte della nonna paterna dovrà essere graduale, con inizio secondo le indicazioni della psicologa ed entro brevissimo termine e il padre dovrà tener conto delle volontà del figlio, senza imporre la figura della nonna paterna.
Le parti si impegnano altresì al rispetto in modo categorico degli orari concordati e a garantire che _1 sia pronto e puntuale agli orari prestabiliti al momento del prelevamento e della riconsegna. Il tempo trascorso insieme al figlio sarà sempre nel pieno rispetto di tutti quegli equilibri ed assetti affettivi, domestici, familiari, parentali già formatisi, consolidatisi ed in essere riguardanti il minore e della indicata programmazione/calendarizzazione temporale dei rapporti. I momenti di incontro con il minore saranno permanentemente all'insegna di condotte genitoriali che sempre dovranno garantire la serena, armonica e sicura crescita del figlio e che dovranno evitare di coinvolgere o riverberare sugli stessi disagi o preoccupazioni personali.
D) Disporre che, per quanto concerne le informazioni sui risultati ed i percorsi scolastici/formativi, sulle programmazioni e gli esiti delle visite mediche e specialistiche, sui referti medici dei figli, i genitori dovranno avvisarsi reciprocamente, in tal senso responsabilmente, moralmente e concretamente seguendoli entrambi.
Gli stessi dovranno inoltre impegnarsi, a moralmente e materialmente curare, supportare, seguire, valorizzare
e portare a pienezza le sensibilità, i talenti e le inclinazioni dei figli per quanto di attinenza alle scelte che i medesimi effettueranno in ambito scolastico/culturale/formativo lato sensu inteso
E) Disporre che il padre dovrà contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, a _1 titolo di contributo al mantenimento dello stesso, la somma di complessivi € 400,00 (quattrocento) mensili
(rivalutabili ISTAT), mediante pagamento con bonifico bancario sul cc intestato alla Sig.ra Controparte_1 entro il giorno 15 di ciascun mese.
Il padre inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, osservando al riguardo il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Cremona, con le seguenti modalità e precisazioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo che, nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese da considerarsi spese straordinarie, che sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra entrambi i genitori al 50% dal padre, misura ritenuta più equa nel caso di specie;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.
Le spese ordinarie e quindi incluse nel contributo al mantenimento (tra le quali l'esborso per la mensa) non necessitano di previo consenso tra i genitori;
del pari alcune voci di spese straordinarie non necessitano del consenso tra i genitori ed altre invece lo impongono. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove
l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino):
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE: senza preventivo accordo tra genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP: senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO: con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
F) Disporre che le spese sostenute per il figlio potranno essere recuperate nei limiti della legge fiscale al
100% dalla madre;
G) Disporre che i genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza, dimora, domicilio, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio;
H) Disporre che i genitori dovranno avvisarsi reciprocamente in occasione degli spostamenti e/o i luoghi in cui intenderanno condurre il figlio minore, al fine di essere reciprocamente informati di tali spostamenti oltre che per consentire adeguati contatti telefonici che dovranno essere dal padre facilitati e garantiti, salvo che non lo consentano circostanze ad essi non imputabili;
I) Disporre che i genitori dovranno acconsentire al rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e passaporto valido per l'espatrio ed alla sottoscrizione della documentazione necessaria per ottenere il rilascio dei documenti per l'espatrio del minore .”. _1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.10.2023, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , unione dalla quale è nato il figlio (nato a Controparte_1 _1
Crema il 21.08.2016), chiedeva a questo Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni meglio precisate in ricorso. Più in dettaglio, il ricorrente chiedeva, previa adozione di un provvedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. volto a ristabilire la frequentazione con il figlio, l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con _1
collocazione prevalente presso la residenza della madre e la regolamentazione del diritto di visita meglio precisata in ricorso;
il ricorrente quantificava il proprio onere di mantenimento della prole in misura pari a € 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie. Con comparsa depositata il 06.11.2023, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso di sé; la resistente inoltre chiedeva di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole nella misura pari a € 600,00 mensili (comprensivi di quota per la mensa), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie, e di disporre che l'assegno unico fosse percepito al 50% da ciascun genitore.
Previa instaurazione del contraddittorio, il Giudice Delegato emetteva provvedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. con il quale, recependo le condizioni concordate dalle parti in ordine all'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore del minore, regolamentava la frequentazione paterna e fissava l'udienza ex art. 473bis.21,22 c.p.c.
Depositate le memorie ex. art. 473 bis. 17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 23.04.2024 innanzi al Giudice Delegato, il quale informava le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare ex art. 473 bis.10 c.p.c.
Le parti aderivano alla proposta, concordavano la prosecuzione del percorso di supporto psicologico intrapreso dal figlio minore e stabilivano una prima e provvisoria modalità di _1
frequentazione tra padre e figlio, nell'ottica di un progressivo e graduale ampliamento.
Il Giudice Delegato, dato atto, rinviava per valutare il buon esito del percorso e la possibilità di raggiungere un eventuale accordo delle parti, riservando all'esito ogni determinazione.
Pervenuta relazione di aggiornamento dai servizi sociali e specialistici incaricati, alla successiva udienza del 30.10.2024, dichiaravano che il percorso di Parte_1 Controparte_1
mediazione intrapreso stava proseguendo regolarmente, avendo peraltro le parti pattuito accordi temporanei, con previsione di una calendarizzazione precisa delle visite paterne e chiedevano, pertanto, un termine per valutare una ipotesi di accordo definitivo all'esito della mediazione.
Il Giudice, dato atto, assegnava alle parti termine fino al 28.01.2025 per depositare il testo dell'accordo raggiunto e riservava all'esito ogni provvedimento.
Con note depositate in data 27.01.25, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a tacitazione della controversia e il Giudice, ritenuto l'accordo raggiunto adeguato a garantire un percorso sereno di crescita alla prole e in punto economico equo e congruo, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo;
la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/02/2025
*
La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Collegio che, stante il pieno accordo tra le parti, risulta evidentemente superfluo l'ascolto giudiziale di (nato a [...] il [...]) ex art. 473 bis.4 c.p.c., vista _1
anche l'età. Tanto premesso, nel merito, può essere accolta la domanda formulata dalle parti di affidamento condiviso del minore, con collocamento dello stesso presso la madre. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, infatti, pur essendo emersa una forte conflittualità tra gli ex conviventi, con reciproche accuse e recriminazioni, i genitori hanno dato dimostrazione di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse del figlio, essendosi essi impegnati, con serietà
e responsabilità, a superare la conflittualità esistente, anche avvalendosi del percorso di mediazione proposto dal Giudice. Proprio nell'ambito di una migliore gestione del rapporto e nell'interesse primario della prole, le parti hanno quindi saputo raggiungere un accordo per un graduale reinserimento delle visite paterne, fino a instaurare una stabile collaborazione nella gestione del minore. Deve, del resto, considerarsi favorevolmente che anche i servizi specialistici incaricati hanno dato atto dell'evoluzione positiva del percorso evidenziando che: è riuscito nel tempo ad _1
essere più sereno e più tranquillo rispetto alla separazione dei suoi genitori. La situazione attuale, rispetto ai mesi precedenti, appare più stabile e più rispondente ai bisogni psico- evolutivi del figlio.
sembra aver trovato un proprio equilibrio e la capacità di gestire i diversi momenti che si _1
trova a vivere con la mamma e con il papà.” (cfr relazione dott.ssa del 22/10/2024). Per_3
Dunque, tenuto conto che le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per il percorso di crescita più tutelante per la prole, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Va, quindi, disposto l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità, in quanto la scelta appare quella più tutelante per il minore.
rimarrà collocato presso la madre, con la quale lo stesso è sempre rimasto a vivere, come _1
peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti fin dagli atti introduttivi.
Quanto alla concreta ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ritiene il Collegio che questo aspetto debba essere regolamentato, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni emotivi e affettivi del minore, secondo il calendario individuato dalle parti, come di seguito meglio specificato: Vacanze, ponti e festività sono regolati come in dispositivo, in conformità a quanto concordato dalle parti. Reputa infatti il Tribunale che il regime individuato dalle parti sia idoneo a garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze di ciascuno.
Sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
*
Le statuizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare al minore condizioni _1
di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. Affida il minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso _1
presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori provvederanno, quindi, all'educazione e istruzione del minore, adottando ogni provvedimento necessario nel preminente interesse del figlio e gestiranno in modo condiviso la responsabilità secondo l'accordo come meglio specificato nelle conclusioni congiunte delle parti, come sopra trascritte.
2. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì
(tardo pomeriggio) alla domenica sera allorquando il padre riaccompagnerà il minore presso la madre, con i tempi e le modalità meglio specificate nelle conclusioni congiunte delle parti, da intendersi qui integralmente recepite;
durante le vacanze estive, i genitori manterranno l'ordinario piano di frequentazione, salvo un periodo di due settimane ( 15 giorni ) anche non consecutive di vacanza, anche in luoghi di villeggiatura, che il padre comunicherà alla madre entro i due mesi precedenti ( giugno); analoga comunicazione, con i medesimi termini di preavviso, dovrà essere fatta dalla madre nei confronti del padre in relazione al periodo di vacanze che la stessa vorrà trascorrere con il figlio in luoghi di villeggiatura;
nelle vacanze natalizie, nell'anno 2025 il papà potrà trascorre insieme a la vigilia il Natale e _1
Natale, mentre a starà con la madre così come starà con la Persona_2 _1
madre il giorno dell'ultimo dell'anno e del primo giorno dell'anno nuovo, mentre l'Epifania
starà con il papà; le parti proseguiranno con questo calendario con alternanza _1
annuale; nelle vacanze pasquali, il padre starà con il minore 2 giorni consecutivi, contemplanti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, trascorrerà la giornata ad anni alterni _1
o con la madre o con il padre (nell'anno 2025 starà con la madre); il primo _1
novembre, festa di tutti i Santi, trascorrerà la giornata ad anni alterni con la madre _1
o il padre (nell'anno 2025 con la madre); il 25 aprile, anniversario della liberazione, _1
trascorrerà la giornata ad anni alterni con la madre o il padre (anno 2025 con la mamma); il primo maggio, festa del lavoro, trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre _1
o con il padre (anno 2025 con il papà); il 2 giugno, Festa della Repubblica, _1
trascorrerà la giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre, (anno 2025 con la madre); il giorno del compleanno della madre, trascorrerà ogni anno l'intera giornata con la _1
medesima; il giorno del compleanno del padre, trascorrerà ogni anno l'intera _1 giornata con il medesimo;
il giorno del compleanno di , il minore trascorrerà la _1
giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre, salvo eventuali eccezioni relative a eventi/festine di compleanno, (anno 2025 con entrambi i genitori); le parti concordano che la frequentazione potrà subire modificazioni solo se dovute allo stato di salute di e/o a _1
impegni sopravvenuti dei genitori non diversamente gestibili;
le parti concordano che, laddove il padre per tali motivi non potesse beneficiare di quanto pattuito e sopra specificato, lo stesso avrà il diritto di recuperare i giorni non goduti, nella settimana immediatamente successiva;
si dà atto che il padre si impegna a rispettare gli impegni scolastici ed extracurriculari, comprendenti l'accompagnamento ove ci sia la necessità, al catechismo, agli sport e alle relative attività nonché, durante i mesi estivi, al grest;
si dà atto che i genitori si impegnano, in occasione del prelevamento dalla casa materna e del riaccompagnamento alla casa materna del figlio, a comunicarsi lo stato di salute dello stesso, la dieta somministrata e ogni evento particolare e straordinario (compresi piccoli incidenti e/o cadute) ed eventuale somministrazione di farmaci in casi di necessità; si dà atto che i genitori concordano che il minore possa frequentare i parenti dei genitori nei rispettivi periodi di permanenza e frequentazione;
i genitori concordano che la frequentazione del minore da parte della nonna paterna sia graduale, con inizio secondo le indicazioni della psicologa ed entro brevissimo termine e il padre dovrà tener conto delle volontà del figlio, senza imporre la figura della nonna paterna;
le parti si impegnano al rispetto degli orari concordati e a garantire che _1
sia pronto e puntuale agli orari prestabiliti al momento del prelevamento e della riconsegna;
si dà atto che le parti si impegnano a garantire che il tempo trascorso insieme al figlio sia sempre nel pieno rispetto di tutti quegli equilibri ed assetti affettivi, domestici, familiari, parentali già formatisi, consolidatisi e in essere, riguardanti il minore, e della indicata programmazione/calendarizzazione temporale dei rapporti e che i momenti di incontro con il minore siano permanentemente all'insegna di condotte genitoriali che sempre dovranno garantire la serena, armonica e sicura crescita del figlio e che dovranno evitare di coinvolgere o riverberare sugli stessi disagi o preoccupazioni personali.
3. Dà atto che, per quanto concerne le informazioni sui risultati ed i percorsi scolastici/formativi, sulle programmazioni e gli esiti delle visite mediche e specialistiche, sui referti medici dei figli, i genitori si impegnano ad avvisarsi reciprocamente, in tal senso responsabilmente e concretamente seguendoli entrambi;
i genitori inoltre si impegnano a moralmente e materialmente curare, supportare, seguire, valorizzare e portare a pienezza le sensibilità, i talenti e le inclinazioni dei figli per quanto di attinenza alle scelte che i medesimi effettueranno in ambito scolastico/culturale/formativo lato sensu inteso. 4. Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
mediante il versamento di un assegno mensile di € 400,00 – somma soggetta a _1
rivalutazione secondo gli indici Istat-, da versarsi a a mezzo bonifico Controparte_1
bancario entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato.
5. Dà atto che le parti concordano che la madre recupererà al 100% le spese sostenute per il figlio, nei limiti della legge fiscale.
6. Dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi ogni cambio di residenza, dimora, domicilio, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio e ad avvisarsi reciprocamente in occasione degli spostamenti e/o i luoghi in cui intenderanno condurre il figlio minore, al fine di essere reciprocamente informati di tali spostamenti oltre che per consentire adeguati contatti telefonici che dovranno essere dal padre facilitati e garantiti, salvo che non lo consentano circostanze ad essi non imputabili.
7. Dà atto che i genitori si impegnano ad acconsentire al rilascio e/o rinnovo di carte d'identità
e passaporto valido per l'espatrio ed alla sottoscrizione della documentazione necessaria per ottenere il rilascio dei documenti per l'espatrio del minore . _1
8. Dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato