TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/12/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto donazione a cui è riunito il proc. 4188/21 avente ad oggetto contratto vitalizio assistenziale, riservata in decisione all'udienza del
22.05.2025 e vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LEPORE MARIA TERESA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
attrice in entrambi i giudizi
E
, c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. GRILLO ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
convenuta nel proc. 4113/21 nonché
, c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. GRILLO ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
convenuta nel proc. 4188/21
1 FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la IG.ra Parte_1 conveniva in giudizio la IG. al fine di ottenere la
[...] Controparte_1 revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. della donazione disposta con atto notarile del 23.05.2016 (Rep. n.ro 5344 – Racc. 4112-registrato a Benevento) dell'appezzamento di terreno sito in SC SA (BN), alla c.da Trumulizzo, distinto in catasto al foglio 25, particella 46, seminativo classe III, esteso complessivamente ettari 2 ed are 3, con condanna alla restituzione dei beni immobili donati, oltreché delle somme indebitamente prelevate e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In particolare, l'attrice riferiva che la nipote aveva assunto un atteggiamento disinteressato, ostile e ingiurioso nei suoi confronti e che si era indebitamente appropriata delle somme di denaro giacenti sul conto (pari € 33.000,00, per le quali aveva sporto anche querela), approfittando della delega sul libretto di risparmio n°1319609, concessale per provvedere alle eIGenze di vita quotidiana della attrice (titolare del libretto).
Si costituiva in giudizio la IG.ra rappresentando che - dopo la Controparte_1 morte del marito - la zia era stata abbandonata dai Parte_1 propri figli e che per ventisette anni circa era stata accudita da lei e dalla IG.ra
, quale consorte dell'altro nipote, IG. ; la Controparte_3 Persona_1 convenuta, inoltre, precisava di aver effettuato i prelievi di somme di denaro dal libretto postale solo su disposizione della medesima attrice e che – in particolare - il prelievo di € 33.000,00 le era stato commissionato per sopportare le spese notarili relativi agli atti in questione, la ristrutturazione dell'immobile in cui viveva e l'acquisto di presidi sanitari, riferendo che trattavasi di somma rimasta sempre nella disponibilità dell'attrice (che conservava ancora in un contenitore di vetro € 10.000,00 in contanti, quale somma residuale dal prelievo effettuato). – infine Controparte_1
- deduceva che i rapporti con la zia erano sempre stati cordiali e pacifici e che si erano incrinati soltanto all'indomani del riavvicinamento del figlio, IG. , il Persona_2 quale ricompariva nella vita della madre a seguito della chiamata dell'Avv.
Capocefalo.
Parallelamente, in altro giudizio iscritto al R.G. n. 4188/2021, l'attrice aveva convenuto ritualmente in giudizio la IG. , deducendo di Controparte_3
2 aver stipulato con la stessa in data 23.05.2016 un contratto di mantenimento o vitalizio alimentare (Rep. n.ro 5344 – Racc. 4112 – registrato a Benevento, il medesimo contente dell'atto di donazione testè citato), di cui chiedeva la risoluzione in virtù della clausola risolutiva espressa ivi contenuta o per inadempimento ex art. 1453 c.c. (pure espressamente richiamato nel contratto), chiedendo la restituzione dei beni immobili siti in SC SA (BN), alla via Sant'Anna, 14, specificamente identificati nell'atto di citazione. In particolare, l'attrice deduceva che la IG.ra a titolo di CP_3 corrispettivo del trasferimento immobiliare, si era impegnata a provvedere al mantenimento dell'attrice, in relazione a tutte le sue eIGenze (vitto, alloggio, cure mediche, assistenza morale e materiale, etc.), ma l'attrice eccepiva la nullità del contratto per mancanza di alea stante la sua età avanzata al momento della stipula e la sua intenzione di trasferire soltanto la nuda proprietà degli immobili. L'attrice – inoltre
- eccepiva l'inadempimento della IG.ra rispetto all'obbligo assistenziale CP_3 assunto, di talchè si era vista costretta ad avvalersi dell'aiuto di una collaboratrice domestica.
Si costituiva la IG.ra , negando la veridicità dei fatti ex Controparte_3 adverso narrati ed – in particolare – riferendo di aver accolto l'attrice nel proprio nucleo familiare per oltre un ventennio e spiegando eccezione riconvenzionale per vedersi riconoscere un compenso o un risarcimento per l'opera di assistenza e cura prestata nei confronti della IG.ra dal 1993 al 2021. Parte_1
Nel corso del presente giudizio, la IG. ra spiegava anche domanda di CP_3 riconoscimento delle proprie spettanze retributive dinanzi al giudice del lavoro, ma la sua domanda veniva rigettate con sentenza n. 1278/2024 del 05.12.2024 (cfr. deposito di parte attrice del 28.2.2025).
Riuniti i due giudizi ed espletati gli interrogatori liberi delle parti e le prove testimoniali come ammesse, all'udienza del 22.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai propri atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Durante l'escussione dell'ultimo teste, si apprendeva dell'intervenuto decesso di parte attrice che – però – non veniva dichiarato dal procuratore costituito, di talchè non si è proceduto all'interruzione del giudizio.
3 DIRITTO
Le domande attoree sono infondate e, per l'effetto, devono essere rigettate.
Per quanto attiene la domanda di revocazione della donazione spiegata nei confronti di infatti, occorre evidenziare che ex art. 801 c.c. “La domanda di Controparte_1 revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.”
Nel caso in esame, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 463 c.c. (neanche invocati dall'attrice), occorre verificare se siano state provate l'ingiuria e/o il grave pregiudizio patrimoniale e/o il rifiuto indebito degli alimenti.
Orbene, in primo luogo occorre evidenziare che per giurisprudenza di legittimità che si condivide:
“L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188; Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013) L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
Il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perchè espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare
l'atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale” (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 3811 del 12 febbraio 2024 ex multis).
4 Nel caso in esame, invece, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte emerge una conflittualità nel rapporto tra zia e nipote, legato – soprattutto - al temperamento dell'attrice.
In particolare, all'udienza del 20.2.2025 la teste di parte attrice così Persona_3 dichiarava: “Ricordo che zia litigava sempre con la nipote, perché era una Pt_1 vecchietta autoritaria, una bersagliera, pure con me litigava sempre, non le andava mai bene niente […] bastava niente per litigare” (cfr. verbale di udienza).
Non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che il temperamento non facile dell'attrice è evincibile anche dalla rottura di ogni rapporto con entrambi i propri figli sin dal decesso del coniuge e – quindi – da oltre un ventennio, circostanza pacificamente ammessa da tutte le parti in causa e confermata anche dal figlio dell'attrice (cfr. verbale di udienza dell'11.7.2024).
I litigi intercorsi tra donante e donataria, quindi, non possono ritenersi tali da costituire quella profonda e radicata avversione richiesta dalla legge per integrare l'ingratitudine, né possono essere considerati manifestazione esteriore di un sentimento di disprezzo e di ostilità nutrito dalla nipote nei confronti della zia-donante, non essendo stato dimostrato alcun intento malevolo e/o avversione nella nipote, che – anzi – ha supplito per oltre un ventennio alle mancanze dei figli (suoi cugini), nonostante il temperamento non facile della zia.
Del pari irrilevante appare la presunta sottrazione di somme dal libretto postale dell'attrice; dall'esame della polizza vita (all. 3 – prod. parte convenuta
[...]
, infatti, si evince che trattavasi di polizza emessa in favore della medesima CP_1
di talchè l'eventuale sottrazione delle somme derivanti dal suo Controparte_1 riscatto (circostanza fermamente contestata dalla convenuta) in ogni caso non poteva integrare l'ipotesi di un atto lesivo per il patrimonio dell'attrice, trattandosi di somme già destinate proprio alla convenuta;
aggiungasi che – dalla medesima documentazione già citata – si evince anche che all'atto di liquidazione della polizza, era stata la stessa attrice a disporre volontariamente il trasferimento di tale importo a beneficio della nipote.
In definitiva, quindi, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare la revocazione della donazione per ingratitudine e, per l'effetto, s'intendono assorbite
5 tutte le altre domande spiegate da parte attrice nei confronti della IG.ra
[...]
CP_1
In merito alla posizione della IG.ra invece, l'attrice Controparte_3 chiedeva di accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del contratto di mantenimento o vitalizio alimentare e di disporsi la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c., in forza della clausola risolutiva espressa prevista dal regolamento contrattuale. In subordine, chiedeva di dichiararsi la nullità del contratto per mancanza di alea.
Orbene, posto che – come accertava il giudice del lavoro – il rapporto tra la IG.ra e l'odierna attrice non è inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, CP_3 dalle dichiarazioni dei testimoni emerge che la IG.ra aveva provveduto CP_3 costantemente e continuamente alle eIGenze di vita quotidiana della IG.ra I CP_1 testi e – infatti - confermavano che Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 la convenuta apprestava un'assistenza materiale e morale giornaliera all'attrice (cfr. verbale di udienza del 19.9.2024 e dell'11.7.2024), provvedendo al vitto, alle cure mediche e a tutte le sue eIGenze personali. Pertanto, benché nessun testimone fosse a conoscenza del contratto di mantenimento stipulato tra la IG.ra e l'attrice, CP_3 dall'istruttoria espletata emergeva, di fatto, l'esistenza di un rapporto affettivo tra le parti, improntato alla cura e all'assistenza dell'anziana donna.
Nel regolamento contrattuale, tuttavia, le parti prevedevano che, in caso di temporanea impossibilità a provvedere all'assistenza dell'attrice, la IG.ra CP_3 avrebbe dovuto provvedere all'assunzione di idoneo personale da retribuire a proprie spese. Tale circostanza si verificava nel 2019, quando, a seguito di un intervento chirurgico, si rendeva necessario l'impiego di due collaboratrici (IG.ra Persona_3
e IG.ra ), al fine di contemperare le eIGenze lavorative delle Persona_4 convenute e i loro obblighi assistenziali verso l'attrice. In particolare, la teste Per_3 riferiva che sia lei che la IG.ra venivano retribuite direttamente dalla
[...] Per_4 IG.ra Sul punto, infatti precisava: “ Parte_1 CP_1
andava a prendere la pensione di zia e poi zia ci pagava,
[...] Pt_1 Pt_1 quindi venivamo pagate con i soldi della zia ”. Alla luce di quanto dichiarato Pt_1 dalla testimone, dunque, si registra l'inadempimento della IG.ra CP_3 limitatamente alla clausola richiamata. Ciononostante, si ritiene che la condotta della convenuta non possa rilevare ai fini della risoluzione invocata da parte attrice. Il
6 regolamento contrattuale de quo, infatti, è inquadrabile nell'ambito del contratto atipico di assistenza, la cui causa è individuabile nello scambio tra assistenza continuativa e utilità economica. Trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, pertanto, per giustificarne la risoluzione, l'inadempimento dovrà essere valutato ex art. 1455 c.c. “grave” e “non di scarsa importanza”.
Nel caso di specie, il mancato pagamento delle collaboratrici da parte della IG.ra non può essere considerato inadempimento grave a tal punto da giustificare CP_3 la risoluzione del contratto, trattandosi, di fatto, di una clausola ancillare;
la condotta dell'assistente – infatti - non ha avuto un impatto tale da ledere l'equilibrio del contratto così da giustificarne la risoluzione. L'impiego di collaboratrici pagate dalla vitaliziata, difatti, non costituisce da parte della IG.ra una forma di CP_3 disinteresse, che possa far venir meno lo scopo pratico del contratto, trattandosi di figure di mero supporto. La violazione della suddetta clausola, dunque, si ritiene che non infici sulla causa giustificatrice del contratto, non essendo venuto meno quell'onere assistenziale dovuto dall'assistente. La condotta della IG.ra CP_3 impatta, invece, su un aspetto squisitamente patrimoniale della vitaliziata, che – però – resta fuori dalla causa del contratto.
Non si registra inadempimento nemmeno rispetto all'obbligo di ospitalità gravante sulla IG.ra . Sul punto, infatti, giova precisare che, nel contratto stipulato tra CP_3 le parti, la IG.ra s'impegnava, altresì, ad ospitare nella propria abitazione la CP_3 IG.ra . Tale circostanza, difatti, veniva confermata dai testimoni, i quali CP_1 precisavano che, rimasta vedova, l'attrice veniva accolta prima dalla famiglia del fratello, nonché suocero della convenuta, IG. , e poi dalla famiglia Persona_5 della IG.ra , che, dopo essersi sposata nel 1998, si trasferiva presso CP_3
l'immobile del suocero. Veniva, inoltre, precisato che l'attrice avrebbe avuto il diritto di richiedere un'altra abitazione confacente alle proprie eIGenze, in quanto non poteva essere obbligata alla convivenza con la IG.ra , tant'è che l'attrice si CP_3 trasferiva in una casa in affitto al centro del paese.
In ultimo, si ritiene priva di pregio l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di alea spiegata da parte attrice, in considerazione dell'età dell'anziana donna al momento della conclusione del contratto.
7 Per giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, “Nel contratto di vitalizio assistenziale, con riferimento all'età e allo stato di salute l'alea è esclusa – ed il contratto è dichiarato nullo – soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi aveva un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19214 del 28/09/2016; cfr. Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 14796 del 14/06/2009).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice concludeva il contratto nel 2016, all'età di 84 anni, e intentava il giudizio nel settembre del 2021, quindi certamente (alla luce dell'istruttoria espletata) aveva beneficiato per cinque anni delle prestazioni assistenziali da parte della convenuta, un arco temporale apprezzabile, che - in ragione dell'orientamento richiamato - non può comportare l'esclusione dell'alea.
Le domande attoree, quindi, vanno rigettate con condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022, poiché
l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande;
2) Condanna la IG.ra a rimborsare direttamente in Parte_1 favore dell'Avv. Grillo Antonio, dichiaratosi antistatario, le spese relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.900,80 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria e € 2.284,80 per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. 55/2014), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 11/12/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
8