TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 07/05/2026, n. 2909
TAR
Sentenza breve 7 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dei principi concorsuali

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per decorrenza dei termini decadenziali, avendo il bando di gara pubblicato il 16.09.2025 e il ricorso notificato il 10.04.2026, superando il termine di 90 giorni. Inoltre, nel merito, ha ritenuto che la richiesta del listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA fosse un requisito speciale legittimamente introdotto dalla stazione appaltante, non sproporzionato o irragionevole, e che la sua mancata presentazione non potesse essere sanata tramite soccorso istruttorio per non violare la par condicio competitorum.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dei principi concorsuali

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per decorrenza dei termini decadenziali, avendo il bando di gara pubblicato il 16.09.2025 e il ricorso notificato il 10.04.2026, superando il termine di 90 giorni. Inoltre, nel merito, ha ritenuto che la richiesta del listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA fosse un requisito speciale legittimamente introdotto dalla stazione appaltante, non sproporzionato o irragionevole, e che la sua mancata presentazione non potesse essere sanata tramite soccorso istruttorio per non violare la par condicio competitorum.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dei principi concorsuali

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per decorrenza dei termini decadenziali, avendo il bando di gara pubblicato il 16.09.2025 e il ricorso notificato il 10.04.2026, superando il termine di 90 giorni. Inoltre, nel merito, ha ritenuto che la richiesta del listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA fosse un requisito speciale legittimamente introdotto dalla stazione appaltante, non sproporzionato o irragionevole, e che la sua mancata presentazione non potesse essere sanata tramite soccorso istruttorio per non violare la par condicio competitorum.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria per infondatezza delle censure principali

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile e, nel merito, infondato. Di conseguenza, la domanda risarcitoria, accessoria alle censure principali, è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 07/05/2026, n. 2909
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2909
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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