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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
AN LE, AT
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 545/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 58468 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 1112/2024 con cui la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro il diniego parziale di rimborso relativo al modello 730/2023.
L'Ufficio riferisce che, a seguito del controllo preventivo ex D.Lgs. 175/2014, erano state richieste alla contribuente le documentazioni relative alle fatture emesse dalla ditta individuale Società_1, ritenute carenti degli elementi previsti dall'art. 21, comma 2, lett. g, del D.P.R. 633/1972; in particolare, la mancata produzione dei DDT, richiesti con nota del 6 febbraio 2024, aveva comportato la mancata evasione dell'istanza istruttoria, aggravata dal fatto che le comunicazioni fornite dal fornitore non assumevano la forma della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000.
L'Ufficio evidenzia che l'attività del sig. Nominativo_1 consisteva nella vendita al dettaglio di mobili, senza qualifica artigiana né dipendenti, rendendo le fatture riferibili a mobilio e non a ristrutturazione edilizia;
pertanto, le spese erano detraibili solo entro il limite di euro 10.000 previsto per l'acquisto di mobili. Rileva inoltre che la documentazione prodotta successivamente in giudizio confermava la natura non edilizia dei materiali forniti e la genericità delle fatture, richiamando giurisprudenza di legittimità che esclude la detraibilità di costi non adeguatamente descritti. Conclude che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva prodotta in sede contenziosa, impedendo una compiuta valutazione amministrativa.
La contribuente, costituitasi in giudizio, sostiene la correttezza della sentenza impugnata.
Afferma di avere fornito tutta la documentazione richiesta, compresa la dichiarazione sostitutiva del sig. Nominativo_1 contenente la descrizione del materiale consegnato e della posa in opera effettuata da terzi artigiani, ritenuta idonea a supplire alla mancanza dei DDT e coerente con l'art. 21 del D.P.R. 633/1972. Deduce che l'Ufficio aveva già ricevuto la dichiarazione prima dell'udienza senza adottare alcun provvedimento di autotutela e che la produzione era stata effettuata in parte in sede amministrativa e in parte allegata al ricorso introduttivo.
Evidenzia che i lavori straordinari sull'immobile di Località_1 risultano effettivamente eseguiti, che la documentazione in atti consente di verificarne natura e finalità e che il diniego parziale si fonda su valutazioni infondate e su un'erronea qualificazione delle spese, le quali risultano integralmente inerenti alla ristrutturazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondate le doglianze dell'Amministrazione finanziaria. Dalla documentazione in atti emerge che la contribuente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva del fornitore, contenente gli elementi richiesti dall'articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972 in relazione alle fatture contestate, nonché le fatture degli artigiani che hanno provveduto alla posa dei materiali;
tale produzione, già nella disponibilità dell'Ufficio prima dell'udienza, era idonea a colmare le carenze formali delle fatture e a consentire la verifica dell'effettiva consegna e installazione dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di Località_1, come correttamente affermato dal giudice di primo grado.
Le deduzioni dell'Ufficio, incentrate sulla natura di mera vendita di mobili dell'impresa fornitrice, non risultano persuasive, atteso che l'attività di posa è stata documentata tramite le fatture degli artigiani incaricati, e che la dichiarazione sostitutiva dettaglia la tipologia del materiale e il luogo della posa, soddisfacendo l'onere probatorio in capo alla contribuente;
non può pertanto condividersi l'assunto secondo cui la natura commerciale dell'impresa Nominativo_1 escluderebbe, di per sé, la riferibilità delle spese alla ristrutturazione dell'immobile, né può ritenersi che la genericità delle fatture, nel caso concreto, impedisse all'Amministrazione di esercitare i propri controlli, essendo stata fornita una documentazione integrativa adeguata e conforme ai requisiti normativi.
Né ha fondamento la censura relativa alla produzione della documentazione solo in sede contenziosa, poiché dagli atti risulta che la dichiarazione sostitutiva era stata già trasmessa all'Ufficio prima dell'udienza, rendendo ingiustificata la doglianza di pregiudizio all'istruttoria amministrativa;
inoltre la natura degli interventi e la documentazione complessivamente acquisita dimostrano la riconducibilità delle spese alla manutenzione straordinaria dell'immobile e quindi al regime detraibile.
Le argomentazioni dell'Amministrazione, basate sulla pretesa inammissibilità della documentazione integrativa e sulla qualificazione delle spese come acquisti di mobilio, non superano la valutazione già operata dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente ritenuto sufficiente e attendibile il materiale probatorio prodotto.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione della spese del grado liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
AN LE, AT
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 545/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 58468 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 1112/2024 con cui la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro il diniego parziale di rimborso relativo al modello 730/2023.
L'Ufficio riferisce che, a seguito del controllo preventivo ex D.Lgs. 175/2014, erano state richieste alla contribuente le documentazioni relative alle fatture emesse dalla ditta individuale Società_1, ritenute carenti degli elementi previsti dall'art. 21, comma 2, lett. g, del D.P.R. 633/1972; in particolare, la mancata produzione dei DDT, richiesti con nota del 6 febbraio 2024, aveva comportato la mancata evasione dell'istanza istruttoria, aggravata dal fatto che le comunicazioni fornite dal fornitore non assumevano la forma della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000.
L'Ufficio evidenzia che l'attività del sig. Nominativo_1 consisteva nella vendita al dettaglio di mobili, senza qualifica artigiana né dipendenti, rendendo le fatture riferibili a mobilio e non a ristrutturazione edilizia;
pertanto, le spese erano detraibili solo entro il limite di euro 10.000 previsto per l'acquisto di mobili. Rileva inoltre che la documentazione prodotta successivamente in giudizio confermava la natura non edilizia dei materiali forniti e la genericità delle fatture, richiamando giurisprudenza di legittimità che esclude la detraibilità di costi non adeguatamente descritti. Conclude che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva prodotta in sede contenziosa, impedendo una compiuta valutazione amministrativa.
La contribuente, costituitasi in giudizio, sostiene la correttezza della sentenza impugnata.
Afferma di avere fornito tutta la documentazione richiesta, compresa la dichiarazione sostitutiva del sig. Nominativo_1 contenente la descrizione del materiale consegnato e della posa in opera effettuata da terzi artigiani, ritenuta idonea a supplire alla mancanza dei DDT e coerente con l'art. 21 del D.P.R. 633/1972. Deduce che l'Ufficio aveva già ricevuto la dichiarazione prima dell'udienza senza adottare alcun provvedimento di autotutela e che la produzione era stata effettuata in parte in sede amministrativa e in parte allegata al ricorso introduttivo.
Evidenzia che i lavori straordinari sull'immobile di Località_1 risultano effettivamente eseguiti, che la documentazione in atti consente di verificarne natura e finalità e che il diniego parziale si fonda su valutazioni infondate e su un'erronea qualificazione delle spese, le quali risultano integralmente inerenti alla ristrutturazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondate le doglianze dell'Amministrazione finanziaria. Dalla documentazione in atti emerge che la contribuente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva del fornitore, contenente gli elementi richiesti dall'articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972 in relazione alle fatture contestate, nonché le fatture degli artigiani che hanno provveduto alla posa dei materiali;
tale produzione, già nella disponibilità dell'Ufficio prima dell'udienza, era idonea a colmare le carenze formali delle fatture e a consentire la verifica dell'effettiva consegna e installazione dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di Località_1, come correttamente affermato dal giudice di primo grado.
Le deduzioni dell'Ufficio, incentrate sulla natura di mera vendita di mobili dell'impresa fornitrice, non risultano persuasive, atteso che l'attività di posa è stata documentata tramite le fatture degli artigiani incaricati, e che la dichiarazione sostitutiva dettaglia la tipologia del materiale e il luogo della posa, soddisfacendo l'onere probatorio in capo alla contribuente;
non può pertanto condividersi l'assunto secondo cui la natura commerciale dell'impresa Nominativo_1 escluderebbe, di per sé, la riferibilità delle spese alla ristrutturazione dell'immobile, né può ritenersi che la genericità delle fatture, nel caso concreto, impedisse all'Amministrazione di esercitare i propri controlli, essendo stata fornita una documentazione integrativa adeguata e conforme ai requisiti normativi.
Né ha fondamento la censura relativa alla produzione della documentazione solo in sede contenziosa, poiché dagli atti risulta che la dichiarazione sostitutiva era stata già trasmessa all'Ufficio prima dell'udienza, rendendo ingiustificata la doglianza di pregiudizio all'istruttoria amministrativa;
inoltre la natura degli interventi e la documentazione complessivamente acquisita dimostrano la riconducibilità delle spese alla manutenzione straordinaria dell'immobile e quindi al regime detraibile.
Le argomentazioni dell'Amministrazione, basate sulla pretesa inammissibilità della documentazione integrativa e sulla qualificazione delle spese come acquisti di mobilio, non superano la valutazione già operata dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente ritenuto sufficiente e attendibile il materiale probatorio prodotto.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione della spese del grado liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.