Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del Decreto emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena il 29 aprile 2022 e notificato a mezzo del servizio postale il 12 maggio 2022, che ha respinto l’istanza del ricorrente di emersione dal lavoro irregolare, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa MA ER e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istanza presentata dal sig. -OMISSIS- per l’assunzione con regolarizzazione della posizione dell’odierno ricorrente è stata rigettata in ragione del fatto che, come evidenziato dalla Questura di Modena, egli è risultato essere stato condannato, nel 2019, per il reato di cui all’art. 497 bis del c.p., il quale punisce il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Secondo la tesi della parte ricorrente, poiché l’adozione del provvedimento è intervenuta dopo tre anni dalla condanna, in un momento in cui lo straniero stava presentando una domanda di riabilitazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere una valutazione in concreto della pericolosità sociale del ricorrente.
Il Collegio ritiene, però, di poter condividere le conclusioni del giudice di secondo grado, che, nel respingere l’appello cautelare ha affermato “che il provvedimento impugnato in primo grado costituisce corretta applicazione dell’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La norma esclude, infatti, ogni discrezionalità dell’Amministrazione rispetto al rigetto delle istanze presentate da lavoratori stranieri che siano gravati, per quanto qui di interesse, da una condanna “anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
Il reato di cui al 497 bis del c.p. rientra tra quelli per cui trova applicazione l’art. 380 c.p.p., con la conseguenza che l’azione della Prefettura era vincolata.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa l’assenza di attività difensiva dopo la decisione dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
MA ER, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Elena HA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA ER |
IL SEGRETARIO