TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 343
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Decreto cautelare 17 novembre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 21 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
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Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 241/1990 – Lesione del contraddittorio preventivo – Preavviso incongruo – Difetto di avvio del procedimento – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria, sviamento)

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità, non considerando adeguatamente le inclinazioni del minore e le alternative possibili.

  • Accolto
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990) – Incompetenza funzionale a disporre misure “cautelari” di collocamento/trasferimento

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità, non considerando adeguatamente le inclinazioni del minore e le alternative possibili.

  • Accolto
    Motivazione apparente (art. 3 L. 241/1990) – Rigetto “in toto” apodittico – Violazione art. 10-bis L. 241/1990 (mancata comunicazione dei motivi ostativi)

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità, non considerando adeguatamente le inclinazioni del minore e le alternative possibili.

  • Accolto
    Inattendibilità del verbale del -OMISSIS- – Discrasia oraria (“seduta tolta h 11:00” vs chiusura h 12:30) – Firma postuma del legale (30.10.2025) – Formazione irrituale – Sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità, non considerando adeguatamente le inclinazioni del minore e le alternative possibili.

  • Accolto
    Violazione del diritto all’istruzione e della continuità educativa (artt. 30, 33, 34 Cost.; d.lgs. 62/2017; l. 53/2003) – Proporzionalità/necessità

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità, non considerando adeguatamente le inclinazioni del minore e le alternative possibili.

  • Accolto
    Violazione normativa privacy – trattamento illecito di dati sanitari di terzo minore (artt. 5 e 9 GDPR; artt. 2-septies e 2-octies d.lgs. 196/2003)

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità, non considerando adeguatamente le inclinazioni del minore e le alternative possibili.

  • Accolto
    Travisamento del fatto – assenza di presupposti attuali – Episodio remoto alle medie già risolto - Funzione educativa disattesa

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità, non considerando adeguatamente le inclinazioni del minore e le alternative possibili.

  • Accolto
    Inerzia e violazione del dovere di provvedere/autotutela (art. 2 L. 241/1990; principi di correttezza e buon andamento) – Persistenza dell’effetto lesivo nonostante ripetuti solleciti

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità, non considerando adeguatamente le inclinazioni del minore e le alternative possibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 343
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 343
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo