Decreto cautelare 17 novembre 2025
Decreto presidenziale 21 novembre 2025
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR
Sezione Staccata di GG BR
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Balzano Melodia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., Istituto Istruzione Superiore AU RO di PA, in persona del Dirigente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG BR, domiciliataria ex lege in GG BR, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
Comune di PA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del verbale di riunione del-OMISSIS-/E Ris. - “seduta tolta ore 11:00”) e degli atti e provvedimenti conseguenti, ivi compresa la determinazione dirigenziale del -OMISSIS- (“rigetto in toto”), nella parte in cui dispongono un trasferimento “temporaneo” del minore -OMISSIS- dalla classe-OMISSIS- della sede dell’Istituto Tecnico Economico alla classe -OMISSIS- del Liceo Linguistico-Scienze Umane ed Educazione Sociale dell’I.S.S. AU – RO di PA, in attesa della decisione del Giudice del Tribunale dei Minorenni di GG BR, con conseguente ordine di ripristino dello status quo ante con riammissione del minore nella classe e sezione di provenienza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Istituto Istruzione Superiore AU RO di PA e del Comune di PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa ER LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso notificato il 14.11.2025 e depositato in pari data, la ricorrente, quale co-affidataria, unitamente ai Servizi Sociali presso il Comune di PA (in forza del provvedimento reso dal Tribunale dei Minori in data-OMISSIS-), del figlio -OMISSIS-, ha impugnato il verbale della riunione tenutasi, in data-OMISSIS-, presso l’Istituto Tecnico AU-RO di PA (prot. n.-OMISSIS- Ris. - “seduta tolta ore 11:00”), nonché la nota del Dirigente Scolastico inoltratale il successivo-OMISSIS-.
Per effetto di tali provvedimenti, malgrado il suo motivato dissenso, il predetto Dirigente (di concerto con il rappresentante delegato dei predetti Servizi Sociali, della curatrice speciale, avv. -OMISSIS-, e con il parere favorevole del legale della famiglia del minore) disponeva il trasferimento “temporaneo” di -OMISSIS- dalla classe-OMISSIS- della sede dell’Istituto Tecnico Economico alla classe -OMISSIS- del Liceo Linguistico-Scienze Umane ed Educazione Sociale, in attesa della decisione del Giudice del Tribunale dei Minorenni di GG BR, in precedenza compulsato dalla predetta curatrice.
2. I fatti posti a fondamento del ricorso - per come evincibili da tutti gli atti e documenti di causa, che fin da adesso si anticipano, nella parte necessaria alla compiuta ricostruzione fattuale della vicenda - sono riassumibili nei termini che seguono.
2.1 Nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, il minore ha frequentato la scuola media presso l’Istituto Scolastico De ER MI di PA ed ha manifestato significative difficoltà con i compagni di classe, tanto da usufruire della cd. didattica a distanza per poter terminare il ciclo di studi (nota dei Servizi Sociali presso il Comune di PA, all. 6 alla produzione documentazione erariale).
A richiesta della curatrice speciale, avv. -OMISSIS-, e della madre, co-affidataria del minore, con il consenso telefonico della dott.sa Serena Scarfò, in servizio presso i Servizi Sociali del Comune PA, il minore è stato successivamente iscritto (A.S. 2025/2026) presso il Liceo Scientifico OL IZ di PA (cfr. istanza inoltrata dalla predetta curatrice al Tribunale dei Minori in data 8.10.2025, doc. all. 9 della produzione documentale erariale).
Stante il mancato positivo inserimento presso il summenzionato Liceo Scientifico, la curatrice speciale e la madre del minore, assecondando la volontà dello stesso di voler frequentare l’Istituto Tecnico AU-RO e ritenendola la migliore soluzione (così si legge nella nota indirizzata dalla curatrice speciale al Tribunale dei Minori; citato doc. all. 9), hanno provveduto al trasferimento di quest’ultimo presso il predetto Istituto Tecnico. Siffatto trasferimento è stato avversato dai Servizi Sociali, co-affidatari, in quanto non previamente condiviso, tanto da indurre il relativo Responsabile, in uno all’assistente sociale che ha in carico il minore, a chiedere al Dirigente Scolastico del predetto I.T.C. di ritenere nulla la richiesta del primo trasferimento affinché il minore continuasse a frequentare il Liceo Scientifico OL IZ (così doc. all. 5 della produzione documentale erariale).
2.2 Ancor prima del trasferimento dal predetto Liceo Scientifico, presso la classe dell’I.T.C. AU-RO risultava iscritto un discente con il quale il -OMISSIS- – affetto da patologie potenzialmente compromettenti la sua condotta, anche nel contesto scolastico (cfr. doc. all. 11 al ricorso) - aveva avuto degli scontri, durante la frequenza della scuola media De ER MI .
2.3 Di talché, in occasione della riunione tenutasi, in data -OMISSIS-, presso l’Istituto Tecnico AU-RO , alla presenza della madre – dissenziente anche in ragione della ritenuta inesistenza, fino ad allora, di nuovi elementi rilevatori di una potenziale situazione di conflitto tra i due studenti - il Dirigente Scolastico, previo consenso dei Servizi Sociali, della curatrice speciale e dell’avv. -OMISSIS-, legale della famiglia del minore, ha disposto il temporaneo trasferimento dell’allievo -OMISSIS- dalla classe-OMISSIS- della sede ITE, ubicata in via G. Guerrera n. 1, al Liceo Scienze Umane del medesimo Istituto, con sede in via Tommaso Campanella n. 1.
Tale trasferimento risulta motivato in ragione della necessità di procedere alla separazione dei due allievi, così da scongiurare il rischio di eventi analoghi a quelli pregressi relativi al periodo della frequenza delle scuole medie, il tutto in attesa della decisione del Giudice del Tribunale dei minorenni di GG BR (compulsato dalla curatrice speciale il precedente 8 ottobre 2025, anche in ragione del dissenso espresso dai Servizi Sociali avuto riguardo al primigenio trasferimento dal Liceo Scientifico OL IZ all’I.T.C. AU-RO ).
3. L’odierna ricorrente, quindi, mercè l’impugnazione degli atti in epigrafe, ha contestato la legittimità di siffatto trasferimento, sulla scorta dei motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “ 1) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 241/1990 – Lesione del contraddittorio preventivo – Preavviso incongruo – Difetto di avvio del procedimento – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria, sviamento) ”;
Le determinazioni assunte dal Dirigente Scolastico dell’I.T.C. risulterebbero viziate dalla non consapevole partecipazione, da parte dell’odierna ricorrente, alla riunione tenutasi in data-OMISSIS- presso la sede dell’Istituto. Ella sarebbe stata, infatti, convocata soltanto in data-OMISSIS- e senza la necessaria specificazione dei temi che sarebbero stati trattati nel corso della riunione.
- “ 2) Nullità per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies L. 241/1990) – Incompetenza funzionale a disporre misure “cautelari” di collocamento/trasferimento” ;
Il trasferimento in contestazione sarebbe stato disposto “in via cautelare” dal Dirigente, contra la volontà espressa dalla madre, co-affidataria, nel corso della riunione – la quale avrebbe, sul punto, previamente interpellato il minore, ricevendone un dissenso – e in assenza di una disposizione normativa a ciò legittimante.
- “3) Motivazione apparente (art. 3 L. 241/1990) – Rigetto “in toto” apodittico – Violazione art. 10-bis L. 241/1990 (mancata comunicazione dei motivi ostativi)”;
La determinazione di trasferimento “temporaneo” sarebbe inficiata da deficit partecipativo, istruttorio e motivazionale giacché il Dirigente non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il merito delle obiezioni mosse dalla madre la quale, nel corso della riunione, aveva rappresentato, innanzitutto, l’inesistenza di una attuale situazione di potenziale conflitto tra il figlio ed il minore già iscritto presso la classe-OMISSIS- dell’I.T.C.
- “4) Inattendibilità del verbale del -OMISSIS- – Discrasia oraria (“seduta tolta h 11:00” vs chiusura h 12:30) – Firma postuma del legale (30.10.2025) – Formazione irrituale – Sviamento”;
Il legale della famiglia del minore avrebbe sottoscritto il verbale soltanto in epoca successiva alla chiusura della riunione tenutasi il-OMISSIS-, con conseguente invalidità della decisione assunta.
- “5) Violazione del diritto all’istruzione e della continuità educativa (artt. 30, 33, 34 Cost.; d.lgs. 62/2017; l. 53/2003) – Proporzionalità/necessità ”;
Il trasferimento temporaneo in contestazione risulterebbe del tutto sproporzionato rispetto all’interesse pubblico da soddisfare, coincidente con la necessità di evitare conflitti tra minori “problematici”, viepiù in quanto confliggente con le inclinazioni di -OMISSIS-
Considerata, infatti, la volontà di quest’ultimo - espressa per il tramite della madre, audita in occasione della seduta del-OMISSIS- - di non voler frequentare il Liceo Linguistico, preferendo piuttosto continuare il percorso scolastico proficuamente intrapreso presso l’I.T.C., ed in assenza di attuali episodi di conflitto tra gli alunni, così come di indizi circa l’imminenza di situazioni di pericolo per l’incolumità degli stessi, nel necessario contemperamento degli interessi in gioco, il Dirigente scolastico avrebbe dovuto esplorare possibili soluzioni alternative, nel contempo funzionali ad evitare, così come avvenuto, l’abbandono scolastico da parte del minore -OMISSIS-, il cui diritto allo studio sarebbe stato gravemente pregiudicato. Ciò in violazione dell’art. 28 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (ratificata in Italia con L. 176/1991), che impone agli Stati di garantire il diritto all’istruzione su base di uguaglianza di opportunità e di adottare ogni misura atta a ridurre l’abbandono scolastico (a maggior ragione per la scuola dell’obbligo di soggetto vulnerabile). Il provvedimento impugnato avrebbe, quindi, determinato una ingiustificata interruzione di fatto della frequenza scolastica del minore, con conseguente frustrazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 33 e 34 Cost. e dei criteri di inclusione, continuità educativa e pari accesso alla formazione, sanciti tanto dalla normativa interna quanto da quella internazionale.
- “6) Violazione normativa privacy – trattamento illecito di dati sanitari di terzo minore (artt. 5 e 9 GDPR; artt. 2-septies e 2-octies d.lgs. 196/2003)”;
L’allegazione alla nota del -OMISSIS-, oggetto di gravame, del documento sanitario relativo al minore con il quale -OMISSIS- aveva avuto un conflitto, risulterebbe eccedente e non necessaria rispetto allo scopo.
- “7) Travisamento del fatto – assenza di presupposti attuali – Episodio remoto alle medie già risolto - Funzione educativa disattesa”;
Il disposto trasferimento sarebbe viepiù inficiato da deficit istruttorio e da travisamento dei fatti in quanto la situazione conflittuale che lo stesso tenderebbe a scongiurare si risolverebbe, in realtà, in un unico episodio isolato, siccome verificatosi nel corso del precedente ciclo di studi, senza ulteriori conseguenze.
- 8) Inerzia e violazione del dovere di provvedere/autotutela (art. 2 L. 241/1990; principi di correttezza e buon andamento) – Persistenza dell’effetto lesivo nonostante ripetuti solleciti”;
Malgrado sia stata a ciò compulsata, l’Amministrazione non ha provveduto ad intervenire in autotutela, onde ripristinare la legalità violata.
4. Il Comune di PA, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire.
La nomina del curatore speciale, in favore del minore -OMISSIS-, da parte del Tribunale dei Minori, avrebbe determinato una dissociazione della rappresentanza processuale dalla responsabilità genitoriale, con conseguente perdita della legittimazione ad agire da parte del genitore per tutto ciò che attiene agli interessi del minore stesso.
L’unico legittimato sarebbe il curatore speciale, il quale ne avrebbe tout court assunto la rappresentanza processuale in sostituzione dei genitori. La circostanza che la signora NG conservi formalmente la responsabilità genitoriale non sarebbe, dunque, idonea a conferirle legittimazione processuale.
4.1 Nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto. In particolare, ad avviso dell’ente, il Dirigente Scolastico, nel disporre il trasferimento temporaneo del minore presso altro Istituto scolastico, avrebbe fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 468 del d.lgs. n. 297/1994, disciplinante il " trasferimento per incompatibilità ambientale " del personale scolastico. Sebbene tale norma si riferisca specificamente al personale, il principio sottostante - la necessità di intervenire quando ricorrano "ragioni d'urgenza" per "accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede" – potrebbe, per analogia, essere esteso alle situazioni che coinvolgono gli studenti, quando sussistano " gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico ". Del resto, la misura del trasferimento temporaneo sarebbe stata adottata con carattere cautelativo e prudenziale, in attesa delle decisioni del Tribunale per i Minorenni di GG BR, con conseguente assenza del carattere della definitività.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto di Istruzione Superiore AU – RO di PA, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente nella misura in cui la stessa non avrebbe dichiarato di agire quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore. La difesa erariale ha, in ogni caso, chiesto il rigetto del ricorso, mediante argomentate e documentate deduzioni difensive.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio, previa valutazione del fumus del ricorso, ha accolto l’istanza cautelare, sia pure ai soli fini del riesame, per l’effetto ordinando “ al Dirigente Scolastico presso l’Istituto Tecnico Economico AU-RO di PA, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza, di valutare, unitamente ai soggetti co-affidatari del minore e della curatrice speciale, e, dunque, previa convocazione degli stessi, misure alternative all’impugnato trasferimento temporaneo, ai sensi e nei termini di cui in motivazione”.
7. In data 10.01.2026, l’amministrazione resistente ha depositato il verbale della riunione tenutasi, in data -OMISSIS-, presso gli Uffici di Presidenza dell’Istituto Istruzione Superiore AU-RO di PA, alla presenza, per quanto di interesse, dei servizi sociali di PA, del curatore speciale, dell’odierna ricorrente, dei genitori dell’allievo in potenziale situazione di conflitto con -OMISSIS-, del Dirigente scolastico e del Neuropsichiatra in servizio presso l’ASP di GG BR.
All’esito della seduta in discussione, valutata sia l'impossibilità, allo stato attuale, di consentire la frequenza di entrambi gli studenti nella medesima classe, che, nel contempo, l’esigenza di iniziare un percorso di progressivo riavvicinamento tra gli stessi, tutte le parti intervenute, in dichiarata ottemperanza alle statuizioni cautelari di cui all’ordinanza n. -OMISSIS-, hanno concordato circa l’opportunità di collocare il minore -OMISSIS- nella classe II dell’Istituto Tecnico Economico, dallo stesso in precedenza frequentato, laddove potrà essere seguito dallo stesso consiglio di classe, svolgendo i programmi relativi alla classe I, a decorrere dall’8.01.2026.
8. Con memoria difensiva depositata in data 8.03.2026, la ricorrente ha evidenziato come - sia pure all’esito di un non tempestivo riesame - il minore sia stato effettivamente reinserito nel percorso scolastico dell’I.T.C., con un immediato ripristino della regolare frequenza in presenza e con esiti positivi sotto il profilo dell’inserimento didattico e relazionale. Per l’effetto, l’interessata ha chiesto al Tribunale:
- di prendere atto che, a seguito dell’intervento cautelare e del successivo riesame, il minore -OMISSIS- è stato reinserito nel percorso scolastico presso il medesimo I.T.C., con decorrenza dall’8 gennaio 2026, e che tale soluzione ha consentito il concreto ripristino della frequenza scolastica;
- per l’effetto, ove ritenuto, dichiarare cessata la materia del contendere o, comunque, prendere atto del sopravvenuto superamento della situazione originariamente dedotta in giudizio;
- accertare, ai fini della regolazione delle spese, che il ricorso si è rivelato necessario per la tutela del diritto allo studio del minore, con conseguente regolamentazione delle spese di lite.
9. In occasione della pubblica udienza dell’11.03.2026, il difensore di parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria difensiva da ultimo depositata. La difesa erariale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore del Comune di PA si è rimesso alle determinazioni del Tribunale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico di scrutinare l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell’odierna ricorrente, contestata da entrambe le parte resistenti, sia pure per ragioni diverse.
11. Ad avviso del Comune di PA, l’unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per la cura degli interessi del minore -OMISSIS- sarebbe il curatore speciale, avv. -OMISSIS-. Tale nomina priverebbe la madre, odierna ricorrente, co-affidataria unitamente ai Servizi Sociali, della legittimazione ad instaurare l’odierno ricorso a tutela del figlio.
Tale censura si scontra contro quel consolidamento e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potei provvedere diversamente alla cura degli interessi morali e materiali del minore.
L'adozione di tale provvedimento presuppone, quindi, la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere rappresentati da un curatore speciale. Inoltre, i contenuti del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei Servizi sociali cui il minore è affidato.
Pertanto, si è affermato, come sia necessario che i compiti dei servizi sociali siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale. I Servizi sociali non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale “ se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo e deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati” (così Cass. Civ., sez. I, 6.02.2025, n. 2944). Anche al curatore speciale devono, quindi, essere attribuiti “ specifici poteri di rappresentanza sostanziale ”, al di là dei quali la responsabilità genitoriale non può ritenersi compromessa.
11.1 Orbene, vi è evidenza agli atti del giudizio di un primo decreto cron. n.-OMISSIS- con il quale il Tribunale dei Minori di GG BR ha convalidato il collocamento, ex art. 403 c.c., di BM.R. presso una struttura individuata come luogo sicuro, nel contempo nominando, quale curatore speciale, l’avv. -OMISSIS-.
Successivamente, con ordinanza assunta in data-OMISSIS-, il Tribunale dei Minori, a modifica del summenzionato decreto di convalida:
- ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre;
- ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale della madre, presso la cui abitazione il minore è stato collocato;
- ha, altresì, disposto il co-affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti, “ per la necessaria costante attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico del minore, da svolgersi eventualmente in collaborazione con l'E.I.P. competente, con il compito di effettuare un controllo domiciliare giornaliero presso l’abitazione della madre del minore, di valutare le competenze genitoriali del padre e della madre, di proporre loro un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché con l’ulteriore compito di regolamentare, in particolare, i rapporti tra il minore e il padre, stabilendo tempi e modi per la realizzazione di videochiamate tra il minore ed il padre, che si autorizzano fin da ora, con la facoltà per gli stessi S.S.T. di interrompere i predetti rapporti ove dovessero ravvisarsi situazioni pregiudizievoli per il minore ”;
- infine, ha disposto che « il minore sia sottoposto in via d’urgenza a visita specialistica del minore presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile presso l’Azienda Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina e che, ove necessario, il minore stesso venga ricoverato presso il medesimo nosocomio, demandando al curatore speciale di svolgere ogni attività propedeutica alla visita ed all’eventuale ricovero del minore, indipendentemente dall’assenso della madre dello stesso».
Dalla lettura combinata dei provvedimenti in questione, si desume, quindi, che, superata la fase emergenziale del collocamento del minore presso la casa protetta, una volta co-affidato alla madre, presso la cui abitazione è stato collocato, ed ai Servizi Sociali di PA (in regime di co-affido, con specificazione dei poteri dei Servizi Sociali), al curatore speciale siano stati assegnati specifici poteri di rappresentanza in campo sanitario.
11.2 Rebus sic stantibus , va escluso che, per effetto della nomina del curatore speciale in parola, l’odierna ricorrente, madre convivente e co-affidataria del minore, sia priva della legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi di quest’ultimo.
Ciò tanto più se si considera che il curatore speciale, in occasione della riunione del-OMISSIS-, ha assentito (al pari dei Servizi Sociali), contro il volere della madre, al trasferimento temporaneo del minore oggetto dell’odierno gravame.
La negazione della legittimazione ad agire in capo alla sig.ra NG si tradurrebbe, quindi, nella sostanziale impossibilità di sottoporre al vaglio giurisdizionale di questo Tribunale la legittimità del provvedimento in parola, con inaccettabile vulnus di tutela nei confronti di -OMISSIS-
11.3 Priva di pregio si appalesa anche l’ulteriore eccezione di carenza di legittimazione giacché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale, dal tenore complessivo di tutte le allegazioni ricorsuali, deve ritenersi che, a prescindere da una formale dichiarazione in tal senso, la sig.ra NG, nel contestare la legittimità dalle decisioni assunte dall’Istituto Scolastico, con il consenso dei Servizi Sociali co-affidatari e del curatore speciale, abbia agito in giudizio esclusivamente per la cura dell’interesse al pieno e corretto reinserimento scolastico del figlio.
12. Tanto premesso, in punto di legittimazione ad agire, e sempre in via preliminare, il Collegio deve altresì farsi carico di valutare se l’attività provvedimentale posta in essere dall’Istituto Scolastico a seguito dell’ordinanza cautelare cd. propulsiva n. -OMISSIS-, sia o meno idonea a soddisfare pienamente la pretesa dell’odierna ricorrente, così da determinare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a., o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia nel merito.
13. Orbene, in base ad un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti emanati dall'Amministrazione in corso di giudizio e favorevoli al ricorrente, ove siano stati adottati in dichiarata e doverosa ottemperanza ad un ordine giurisdizionale, non influiscono sulla permanenza della materia del contendere e dell'interesse al ricorso. Tali provvedimenti, infatti, mutuano la natura cautelare e provvisoria dell’ordine giudiziale in attuazione del quale sono stati adottati e, come tali, sono destinati ad essere superati dalle statuizioni rese con la sentenza di definizione della causa nel merito.
Viceversa, sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere se autonomamente assunti dall'Amministrazione all’esito di una rinnovata istruttoria che prescinda dal comando cautelare, così determinando la piena realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato sez. VII, 29/12/2022, n. 11546).
13.1 Orbene, nel caso in esame, l’Istituto scolastico resistente si è determinato, in data 7.01.2026, a collocare il minore presso la classe II dell’I.T.C., laddove continuerà a frequentare il programma della classe I, presso la quale era iscritto, in dichiarata “ ottemperanza della relativa Ordinanza del TAR BR ”, sicché non vi è spazio per ritenere che la materia del contendere sia cessata ovvero che la ricorrente non abbia più interesse alla decisione del gravame.
14. Tanto premesso, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
15. Per come già rilevato in sede cautelare, in occasione della riunione tenutasi, in data -OMISSIS-, presso l’Istituto Tecnico AU-RO di PA, il Dirigente Scolastico, con il parere favorevole della curatrice speciale, dell’avv. -OMISSIS-, legale della famiglia del minore, e dei servizi sociali, ha disposto il trasferimento temporaneo dell’allievo -OMISSIS- dalla classe-OMISSIS- della sede dell’I.T.C., ubicata in via G. Guerrera n. 1, al Liceo Scienze Umane del medesimo Istituto, con sede in via Tommaso Campanella n. 1, in attesa della decisione del Giudice del Tribunale dei minorenni di GG BR (in precedenza compulsato dalla stessa dalla curatrice speciale, anche in ragione del dissenso espresso dai Servizi Sociali avuto riguardo al primigenio trasferimento dal Liceo Scientifico OL IZ all’ITC AU-RO ).
Ciò al dichiarato fine non già di tutelare, in via immediata e diretta, la salute del minore -OMISSIS-, quanto piuttosto di evitare che quest’ultimo frequentasse la stessa classe laddove risultava già presente un altro allievo con il quale, durante il ciclo scolastico precedente (scuole medie), vi erano state delle situazioni conflittuali.
Per quanto di interesse, tale trasferimento temporaneo risulta essere stato disposto nonostante la madre - presente alla riunione ed alla quale il minore, con la stessa convivente, aveva espresso la volontà di proseguire il percorso di studi presso l’Istituto Tecnico – si fosse motivatamente opposta, anche in ragione della ritenuta inesistenza, fino ad allora, di nuovi elementi rilevatori di una potenziale situazione di conflitto tra il figlio ed il compagno di classe.
16. Rebus sic stantibus , tanto più in presenza di un evidente stato di disaccordo tra le parti co-affidatarie di -OMISSIS- e la stessa curatrice speciale in ordine alla collocazione scolastica del minore (per come, del resto, ammesso da quest’ultima nella nota inviata al Tribunale dei Minori), coglie nel segno la censura secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe affetto da grave deficit istruttorio e di proporzionalità.
Ed invero, tanto più in considerazione del carattere atipico del potere esercitato – che non sembra trovare fondamento normativo, per come riferito dal Comune di PA, nel peculiare potere di trasferimento per incompatibilità ambientale riguardante in via esclusiva il personale scolastico di cui all’art. 468 D.lgs. n. 297/1994 – il Dirigente avrebbe dovuto individuare la misura più idonea a contemperare tutti gli interessi in gioco.
L’amministrazione non avrebbe potuto aprioristicamente prescindere dalle inclinazioni del minore il quale, nel caso in esame, aveva inizialmente manifestato la propria volontà di frequentare un Istituto Tecnico (cfr. nota della curatrice inoltrata al Tribunale di Minori) e, successivamente, in vista della riunione scolastica del -OMISSIS-, per come riferito dalla madre con la quale convive (giusta il provvedimento di collocamento presso la relativa abitazione), aveva espresso la volontà di non voler frequentare altre scuole che l’Istituto Tecnico Economico AU-RO , classe -OMISSIS-, laddove era stato avviato un positivo percorso di inserimento e rendimento (così nella diffida del 31.10.2025, pag. 11; doc. all. 7 al ricorso; quanto alla rilevanza della volontà manifestata del minore che abbia compiuto 12 anni si veda art. 315 bis comma III c.c.), tanto da aver rifiutato il collocamento, sia pur provvisorio, presso il Liceo Scienze Umane del medesimo Istituto.
Ferma restando la necessità, per l’istituzione Scuola, di garantire la proficua e pacifica coesistenza all’interno della classe tra i discenti, specie quando la stessa risulta esposta a pericolo, in considerazione di peculiari situazioni soggettive (stato di salute) ed oggettive (pregresse e qualificate situazioni di conflitto), il dissenso fin qui espresso dai co-affidatari e dal curatore speciale non avrebbe potuto andare a discapito delle inclinazioni del minore, così di fatto determinandone l’allontanamento da qualsivoglia ambiente scolastico, con inevitabili ripercussioni sulla sua sfera psico/fisico/formativa e conseguente frustrazione dell’obbligo scolastico sancito dall’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 oltre che dei principi di inclusione e continuità socio-ambientale nel campo scolastico (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n. 13570; 7/03/2023, n. 6802; 27/07/2021, n. 21553).
17. La misura estrema del trasferimento temporaneo dell’allievo da un Istituto Tecnico ad un Liceo, connotati da percorsi formativi del tutto differenti, viepiù in considerazione della mancata insorgenza, nell’A.S. corrente, di situazioni di tensione, potenzialmente degenerabili, risulta viziata, per come dedotto in ricorso, da deficit istruttorio e carenza di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico perseguito, consistente nell’esigenza di scongiurare il rischio di una reiterazione di possibili scontri tra il minore ed il compagno di classe.
A fronte di siffatta esigenza transitoria - funzionale ad attendere che il Tribunale dei Minori dipani il dissenso dei co-affidatari (madre e Servizi Sociali) ed il curatore speciale circa il percorso scolastico più consono alle inclinazioni del minore – la Scuola avrebbe dovuto prioritariamente vagliare l’attuabilità di misure alternative, altrettanto temporanee e transitorie, quali, ad esempio, quelle poi praticate dall’Istituto scolastico, ma soltanto in esecuzione dell’ordinanza propulsiva di questo Tribunale.
18. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento del verbale di riunione del -OMISSIS- (prot. n.-OMISSIS- Ris. - “seduta tolta ore 11:00”) e della determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, nella parte in cui dispongono un trasferimento “temporaneo” del minore, in attesa della decisione del Giudice del Tribunale dei Minorenni di GG BR, dalla classe-OMISSIS- della sede dell’Istituto Tecnico Economico alla classe -OMISSIS- del Liceo Linguistico-Scienze Umane ed Educazione Sociale dell’I.S.S. AU – RO di PA.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR, Sezione Staccata di GG BR, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto, annulla il verbale di riunione del -OMISSIS- (prot. n.-OMISSIS- Ris. - “seduta tolta ore 11:00”) e la determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, nella parte in cui dispongono un trasferimento “temporaneo” del minore, in attesa della decisione del Giudice del Tribunale dei Minorenni di GG BR, dalla classe-OMISSIS- della sede dell’Istituto Tecnico Economico alla classe -OMISSIS- del Liceo Linguistico-Scienze Umane ed Educazione Sociale dell’I.S.S. AU – RO di PA.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Comune di PA al pagamento di € 1.500,00 ciascuno, in favore della ricorrente, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e in solido al rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in GG BR nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
ER LA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ER LA | NA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.