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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3583 del Ruolo Generale dell'anno 2022
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Giulio Elefante ed elett.te domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Salerno, alla via S. Leonardo, 161
ATTORE
E
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_1 [...]
, rapp.ta e difesa dall'avv. Cristian Balatti ed elett.te domiciliata presso il CP_1 proprio studio in Samolaco (SO),alla via Tonaia, 4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio la , in persona del suo titolare, per le seguenti Controparte_1 conclusioni: ”Voglia l'ill.mo Giudice adito presso il Tribunale civile di Salerno, così decidere accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte del convenuto, stante la mancata consegna di quanto dovuto al dott. accertare e Pt_1 dichiarare l'illegittimità della ritenzione dell'importo di €.10.000,00 (diecimila/00) da parte del sig. , nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 versato da parte dell'attore in ragione di una Controparte_1 controprestazione mai avvenuta;
per l'effetto, condannare la convenuta impresa individuale alla restituzione di quanto indebitamente detenuto dall'aprile del 2020 oltre interessi di mora a scadere da detta data;
condannare altresì la convenuta al pagamento di spese e compenso di lite con attribuzione in favore dello scrivente avvocato Giulio Elefante antistatario”.
Con propria comparsa si costituiva l'impresa individuale “ Controparte_2
, la quale concludeva, “in via preliminare: accertare e dichiarare che
[...] il Tribunale di Salerno è incompetente per territorio a decidere la presente vertenza, per essere il giudizio devoluto alla competenza PER TERRITORIO del Tribunale di
Sondrio, ai sensi di tutti i fori alternativi indicati in narrativa, e/o ex art. 18-20
c.p.c., per i titoli e la causali in atti;
in via principale: rigettare le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per i titoli e le causali di cui alla parte motiva del presente atto;
nel merito in via subordinata: nel denegato caso in cui venga riconosciuta una asserita e non provata –allo stato - responsabilità in capo all'impresa individuale ridurre Controparte_3 CP_1 proporzionalmente l'importo eventualmente dovuto dalla convenuta in favore del dott. in relazione alle attività svolte a favore del dott. dall'impresa Pt_1 Pt_1 individuale di nella misura che risulterà Controparte_1 CP_1 provata in corso di causa;
con vittoria di spese”.
Instauratosi il contraddittorio ed espletato l'interrogatorio formale del sig.
, a seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc, le Parte_1 parti non aderivano alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 12.09.25 ( per la precisione non vi aderiva parte attrice, esplicitandone i motivi, mentre vi aderiva parte convenuta). Pertanto la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 12.12.25. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da parte convenuta, applicandosi al caso di specie il foro del consumatore, avendo l'attore agito quale “consumatore”, al di fuori cioè da qualsivoglia attività professionale eventualmente esercitata, nel mentre la convenuta è una società che, peraltro, ha quale oggetto sociale l'allevamento di animali (anche esotici).
Nel merito la domanda è fondata.
Espone l'attore che in data 27 aprile 2020 ha bonificato alla impresa individuale
“ ”, in persona dell'omonimo titolare Controparte_1 [...]
, l'importo di €.10.000,00, a seguito del quale è stata emessa regolare CP_1 fattura n.5 del 29/04/2020 e che il suddetto bonifico è da intendersi quale acconto finalizzato all'acquisto di un animale da parco, il cui saldo sarebbe stato effettuato alla consegna dell'animale stesso come da prassi tra le odierne parti.
Eccepisce, dunque, l'illegittima detenzione, da parte della convenuta , della somma versata ( euro 10.000) giacchè non solo l'animale non è mai stato consegnato, nonostante i ripetuti solleciti, ma l'acconto versato è stato indebitamente detenuto dalla convenuta.
Si osserva che la questione in esame ha ad oggetto l'inadempimento degli obblighi contrattuali che, a dire dell'attore, si sarebbe verificato a causa del comportamento omissivo della parte convenuta-venditrice, la quale non avrebbe dato luogo alla consegna dell'animale, come pattuito. Mentre, a dire della parte convenuta, nessun inadempimento si sarebbe verificato, atteso che la mancata consegna dell'animale e cioè di una femmina di zebra non era dipesa da essa ( impresa), giacchè le ripetute gravidanze degli animali avevano portato solo alla nascita di esemplari maschi. Invocava, dunque, l'applicazione della normativa di cui all'art. 1218 cc.
La distribuzione dell'onere probatorio è un aspetto cruciale del contenzioso per inadempimento contrattuale. La giurisprudenza, a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite(Cass. n. 13533/2001) ha consolidato un principio unitario: “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” Su quest'ultimo, dunque, ricadrà l'onere della prova dell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, quale fatto estintivo del diritto vantato dal creditore.
Occorre, in primo luogo, esaminare le condizioni di entrambe le parti in relazione alla rispettiva posizione che esse assumono nel caso in oggetto e nel contempo, va considerato l'intero comportamento delle parti, analizzando l'evoluzione complessiva della vicenda (Cass. ordinanza n. 26313/24).
Nel caso in esame, che ha ad oggetto la denuncia di inadempienza di una parte ( parte attrice) e l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione dall'altra parte ( parte convenuta), la quale invoca l'applicazione dell'art. 1218 cc , è necessario, come già anticipato, comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli adempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento è fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove.
Risulta non contestato che le parti si siano accordate e, nello specifico, che parte convenuta abbia ricevuto l'incarico per l'acquisto di un esemplare di zebra al prezzo di €. 10.000, come da bonifico allegato agli atti, né risulta contestato il fatto che l'animale non sia stato consegnato, nonostante l'avvenuto pagamento.
Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale il sig. , Parte_1 dichiara che l'accordo prevedeva l'acquisto di un cucciolo di zebra senza specificare che dovesse essere femmina. Ad ogni modo, quanto dedotto dalla convenuta circa la mancata nascita dell'esemplare femmina di zebra, seppure fosse una circostanza provata, non giustificherebbe il diritto di ritenzione dell'intera somma incamerata. In conclusione, parte convenuta non fornisce alcuna prova di nessun genere, idonea a delineare la sua legittima posizione e a giustificare il proprio operato. Per contro, parte attrice fornisce la prova dell'avvenuto bonifico in favore della convenuta e la fattura da quest'ultima emessa.
Per tale motivo, deve ritenersi accertato l'inadempimento della convenuta, considerandolo un inadempimento grave, poiché consistente nella omessa esecuzione della prestazione a suo carico. A parere di questo giudice merita accoglimento, quindi, la domanda con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, nonché l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate a titolo di acconto/prezzo, pari ad €. 10.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In ragione della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, si ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la risoluzione del contratto stipulato tra le parti;
2) Condanna la convenuta alla restituzione della somma incamerata a titolo di acconto/prezzo confirmatoria pari ad €10.000,00, in favore dell'attore, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies cpc , viene allegata al verbale di udienza del 12.12.25 e viene depositata in cancelleria in via telematica.
Salerno, 12.12.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi