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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALAZZI MARIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16337/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 857654 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2019
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 857911 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13358/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Lazio il Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. Prot. n. 857654- 857911 del 03 luglio 2024, Ricorrente_1 CDM 03/2003 per euro 3.239,00 ed euro 132,72 notificato in data 03.07.2024, derivante dal tardivo pagamento rispetto alla concessione e all'utilizzo senza titolo della concessione stessa dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato – Concessione n. 22/2009 anno 2019.
Il ricorrente rappresentava che Il ricorso in questione nasceva dal fatto che avendo la società intrapreso diversi contenziosi contro la determinazione dei canoni demaniali ed essendo questi la base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale nella misura del 15%, essa va rideterminata e sospesa in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione in seguita all'ottemperanza dell'intervenuta sentenza N.
11493/2024 del 6.06.2024 REG.RIC del Tar Lazio che ha annullato i valori dei canoni legati alle pertinenze, che produceva.
In sintesi la sopravvenienza di sentenza del Giudice amministrativo che hanno rimodulato il canone demaniali ne comporta la rideterminazione del dovuto.
Si costituiva la Regione Lazio che nulla confutava in ordine a quanto sopra esposto, limitandosi a ricostruire la disciplina dell'imposta di concessione sul demanio marittimo reclamata dalla Regione Lazio ed osservando come il ricorrente in luogo di proporre ricorso al TAR avverso il mancato rinnovo della concessione avrebbe dovuto casomai rivolgersi al Giudice Ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Gli atti qui impugnati sono atti di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni per imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, nulla a che fare con il rinnovo della concessione stessa.
Fatto non contestato è il sopraggiungere della sentenza del Consiglio di Stato n. 129/2023, che non solo ha specificato i criteri di calcolo rispetto alla qualifica dei beni pertinenziali, ma ha anche dichiarato l'invalidità della determina riguardo il coefficiente valenza turistica, utilizzato da Roma Capitale per il computo delle pretese relative.
L'annullamento è stato peraltro confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2137 del 31.03.2023 che peraltro ha ampliato il difetto di istruttoria dell'Amministrazione nella determinazione dei canoni, in particolare il difetto di partecipazione al procedimento dello stesso concessionario che non è stato messo nelle condizioni di poter interagire con l'amministrazione in relazione all'aumento dei canoni demaniali imposti dalla finanziaria 2007.
Senza ulteriormente entrare nella controversia, nonché ulteriori sentenze che censurano altri profili, certamente è venuta meno la legittimità del metodo di calcolo degli oneri di concessione demaniale, sicchè gli atti impugnati non possono che essere caducati e rideterminati alla luce dei principi indicati dal
Giudice amministrativo.
Poiché la vicenda consegue ad un complesso ed incerto contenzioso amministrativo, sussistono ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025 Mario Palazzi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALAZZI MARIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16337/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 857654 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2019
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 857911 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13358/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Lazio il Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. Prot. n. 857654- 857911 del 03 luglio 2024, Ricorrente_1 CDM 03/2003 per euro 3.239,00 ed euro 132,72 notificato in data 03.07.2024, derivante dal tardivo pagamento rispetto alla concessione e all'utilizzo senza titolo della concessione stessa dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato – Concessione n. 22/2009 anno 2019.
Il ricorrente rappresentava che Il ricorso in questione nasceva dal fatto che avendo la società intrapreso diversi contenziosi contro la determinazione dei canoni demaniali ed essendo questi la base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale nella misura del 15%, essa va rideterminata e sospesa in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione in seguita all'ottemperanza dell'intervenuta sentenza N.
11493/2024 del 6.06.2024 REG.RIC del Tar Lazio che ha annullato i valori dei canoni legati alle pertinenze, che produceva.
In sintesi la sopravvenienza di sentenza del Giudice amministrativo che hanno rimodulato il canone demaniali ne comporta la rideterminazione del dovuto.
Si costituiva la Regione Lazio che nulla confutava in ordine a quanto sopra esposto, limitandosi a ricostruire la disciplina dell'imposta di concessione sul demanio marittimo reclamata dalla Regione Lazio ed osservando come il ricorrente in luogo di proporre ricorso al TAR avverso il mancato rinnovo della concessione avrebbe dovuto casomai rivolgersi al Giudice Ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Gli atti qui impugnati sono atti di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni per imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, nulla a che fare con il rinnovo della concessione stessa.
Fatto non contestato è il sopraggiungere della sentenza del Consiglio di Stato n. 129/2023, che non solo ha specificato i criteri di calcolo rispetto alla qualifica dei beni pertinenziali, ma ha anche dichiarato l'invalidità della determina riguardo il coefficiente valenza turistica, utilizzato da Roma Capitale per il computo delle pretese relative.
L'annullamento è stato peraltro confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2137 del 31.03.2023 che peraltro ha ampliato il difetto di istruttoria dell'Amministrazione nella determinazione dei canoni, in particolare il difetto di partecipazione al procedimento dello stesso concessionario che non è stato messo nelle condizioni di poter interagire con l'amministrazione in relazione all'aumento dei canoni demaniali imposti dalla finanziaria 2007.
Senza ulteriormente entrare nella controversia, nonché ulteriori sentenze che censurano altri profili, certamente è venuta meno la legittimità del metodo di calcolo degli oneri di concessione demaniale, sicchè gli atti impugnati non possono che essere caducati e rideterminati alla luce dei principi indicati dal
Giudice amministrativo.
Poiché la vicenda consegue ad un complesso ed incerto contenzioso amministrativo, sussistono ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025 Mario Palazzi