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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
CR IU, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl. In Liq.ne - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046834972000 I.C.I.
proposto da Ricorrente_1 Srl. In Liq.ne - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 005419 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4767/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl in Liquidazione, con ricorso rituale e tempestivo, regolarmente notificato alla Agenzia della Riscossione, nonché al Comune di Roma, ha impugnato la cartella di pagamento n.
06820250046834972000, ricevuta il 22 aprile 2025, avente ad oggetto il ruolo n. 2025/005419, reso esecutivo il 17 gennaio 2025, per Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), anni 2009 e 2011, richiesta dal Comune di
Roma, oltre sanzioni, interessi, spese e altri oneri, per un importo totale complessivo pari ad euro 937.288,88.
Parte ricorrente ritiene di non essere legittimata passiva della imposta indicando quale legittimata la società
Società_1 che ha assunto la gestione dei fondi a partire dal 1 marzo 2016.
Si costituisce l'Agenzia della Riscossione la quale ritiene di non essere a sua volta legittimata nel merito della pretesa essendo Ente Esattore e non Impositore.
Deposita memoria di replica parte ricorrente insistendo nelle proprie difese, ritenendo che anche la
Riscossione è legittimata a potere affermare la carenza o meno della legittimazione della parte ricorrente. Discussa la causa alla udienza del 01 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 srl, in liquidazione (ricorrente) ha svolto attività di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare dal 21 gennaio 2005 al 29 febbraio 2016.
Il 29 febbraio 2016, la ricorrente – con atto a rogito del Notaio Nominativo_1 di Milano, repertorio 18994 raccolta 10114 (atto prodotto in atti) – ha trasferito, mediante conferimento, alla società Società_1 S.p.A., con sede in Milano, il proprio ramo d'azienda afferente la gestione dei fondi di investimento. Tra questi, i fondi che gestivano gli immobili cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata.
A far data dal 1° marzo 2016, quindi, la Società_1 S.p.A. è subentrata alla Società in tutti i rapporti giuridici afferenti la gestione dei fondi, assumendo così la piena legittimazione – anche tributaria – quanto alle obbligazioni degli stessi, per conto dei quali risponde esclusivamente con il loro patrimonio ai sensi dell'art. 36 del TUF .
La ricorrente, a partire dal 1° marzo 2016, non detiene il mandato di gestione di alcun fondo di investimento.
Inoltre, ha richiesto ed ottenuto la cancellazione dall'albo delle S.G.R. istituito ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs.
58/98 e si trova attualmente in liquidazione.
Il 28 gennaio 2021 la Commissione tributaria regionale di Milano, con Sentenza n. 572/7/2021, ha confermato la Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 315/7/2019, evidenziando il “vizio proprio della notificazione della cartella di pagamento impugnata (notificata il 25/3/2019) come tale idoneo a giustificare la declaratoria di nullità di cui alla sentenza impugnata che, per l'effetto, merita di essere confermata. La società appellata, infatti, non può essere ulteriormente destinataria di atti impositivi, per cessazione del rapporto col Fondo a decorrere dal 1/3/2016 e quindi per carenza del presupposto impositivo soggettivo rispetto ai fatti contestati e precedenti la consegna del ruolo all'Ente di riscossione.”. Tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione e perciò è passata in giudicato.
Il 4 novembre 2019 la Commissione tributaria provinciale di Milano ha pronunciato le sentenze n.
5288/16/2019 e 5289/16/2019, evidenziando che “è sostanzialmente un artifizio sostenere una responsabilità della società di gestione del risparmio a titolo proprio. Se le obbligazioni non possono per legge essere fatte valere confronti della SGR, non si può certamente far valere la mancanza di soggettività giuridica del fondo per ripetere tali somme direttamente alla società”. Tali sentenze non sono state oggetto di impugnazione e sono perciò passate in giudicato.
Il 21 novembre 2019 la Commissione tributaria provinciale di Milano ha pronunciato le sentenze n.
315/7/2020, n. 316/7/2020 e n. 317/7/2020, depositate il 30 gennaio 2020, con le quali ha annullato tre cartelle di pagamento, affermando che “ la società non é più destinataria di atti impositivi, per cessazione del rapporto col Fisco a decorrere dal 1 marzo 2016 e quindi per carenza del presupposto impositivo soggettivo […]” (Commissione tributaria provinciale di Milano, Sentenza n. 315/7/2019).
Si evidenzia inoltre che la Ricorrente ha notificato istanza di attivazione delle procedure di autotutela al
Garante del Contribuente per la Lombardia ai sensi dell'art. 13 della L. n. 212 del 7 luglio 2000 (“Statuto del
Contribuente”). Il 5 dicembre 2022 il Garante del Contribuente, con provvedimento prot. n. 2022/1951 (doc. n. 17), pur affermando la propria “incompetenza” a pronunciarsi sulla legittimazione della Società rispetto ai tributi propri dei fondi di investimento, ha rilevato “la violazione del principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente, a motivo della mancata risposta a ripetute istanze del contribuente di coordinamento ed autotutela, nonché la violazione del rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione finanziaria di cui all'art. 13 dello Statuto, a motivo dell'esistenza di “prassi anomale e irragionevoli” da parte di uffici, sia nell'ambito regionale che nazionale, in atti impositivi o di riscossione nei confronti della società istante”.
Per tutti questi motivi, il ricorso viene accolto. In ragione della natura della decisione che lascia ancora qualche spazio di interpretazione giurisprudenziale, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 01 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Cesare De Sapia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
CR IU, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl. In Liq.ne - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046834972000 I.C.I.
proposto da Ricorrente_1 Srl. In Liq.ne - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 005419 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4767/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl in Liquidazione, con ricorso rituale e tempestivo, regolarmente notificato alla Agenzia della Riscossione, nonché al Comune di Roma, ha impugnato la cartella di pagamento n.
06820250046834972000, ricevuta il 22 aprile 2025, avente ad oggetto il ruolo n. 2025/005419, reso esecutivo il 17 gennaio 2025, per Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), anni 2009 e 2011, richiesta dal Comune di
Roma, oltre sanzioni, interessi, spese e altri oneri, per un importo totale complessivo pari ad euro 937.288,88.
Parte ricorrente ritiene di non essere legittimata passiva della imposta indicando quale legittimata la società
Società_1 che ha assunto la gestione dei fondi a partire dal 1 marzo 2016.
Si costituisce l'Agenzia della Riscossione la quale ritiene di non essere a sua volta legittimata nel merito della pretesa essendo Ente Esattore e non Impositore.
Deposita memoria di replica parte ricorrente insistendo nelle proprie difese, ritenendo che anche la
Riscossione è legittimata a potere affermare la carenza o meno della legittimazione della parte ricorrente. Discussa la causa alla udienza del 01 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 srl, in liquidazione (ricorrente) ha svolto attività di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare dal 21 gennaio 2005 al 29 febbraio 2016.
Il 29 febbraio 2016, la ricorrente – con atto a rogito del Notaio Nominativo_1 di Milano, repertorio 18994 raccolta 10114 (atto prodotto in atti) – ha trasferito, mediante conferimento, alla società Società_1 S.p.A., con sede in Milano, il proprio ramo d'azienda afferente la gestione dei fondi di investimento. Tra questi, i fondi che gestivano gli immobili cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata.
A far data dal 1° marzo 2016, quindi, la Società_1 S.p.A. è subentrata alla Società in tutti i rapporti giuridici afferenti la gestione dei fondi, assumendo così la piena legittimazione – anche tributaria – quanto alle obbligazioni degli stessi, per conto dei quali risponde esclusivamente con il loro patrimonio ai sensi dell'art. 36 del TUF .
La ricorrente, a partire dal 1° marzo 2016, non detiene il mandato di gestione di alcun fondo di investimento.
Inoltre, ha richiesto ed ottenuto la cancellazione dall'albo delle S.G.R. istituito ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs.
58/98 e si trova attualmente in liquidazione.
Il 28 gennaio 2021 la Commissione tributaria regionale di Milano, con Sentenza n. 572/7/2021, ha confermato la Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 315/7/2019, evidenziando il “vizio proprio della notificazione della cartella di pagamento impugnata (notificata il 25/3/2019) come tale idoneo a giustificare la declaratoria di nullità di cui alla sentenza impugnata che, per l'effetto, merita di essere confermata. La società appellata, infatti, non può essere ulteriormente destinataria di atti impositivi, per cessazione del rapporto col Fondo a decorrere dal 1/3/2016 e quindi per carenza del presupposto impositivo soggettivo rispetto ai fatti contestati e precedenti la consegna del ruolo all'Ente di riscossione.”. Tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione e perciò è passata in giudicato.
Il 4 novembre 2019 la Commissione tributaria provinciale di Milano ha pronunciato le sentenze n.
5288/16/2019 e 5289/16/2019, evidenziando che “è sostanzialmente un artifizio sostenere una responsabilità della società di gestione del risparmio a titolo proprio. Se le obbligazioni non possono per legge essere fatte valere confronti della SGR, non si può certamente far valere la mancanza di soggettività giuridica del fondo per ripetere tali somme direttamente alla società”. Tali sentenze non sono state oggetto di impugnazione e sono perciò passate in giudicato.
Il 21 novembre 2019 la Commissione tributaria provinciale di Milano ha pronunciato le sentenze n.
315/7/2020, n. 316/7/2020 e n. 317/7/2020, depositate il 30 gennaio 2020, con le quali ha annullato tre cartelle di pagamento, affermando che “ la società non é più destinataria di atti impositivi, per cessazione del rapporto col Fisco a decorrere dal 1 marzo 2016 e quindi per carenza del presupposto impositivo soggettivo […]” (Commissione tributaria provinciale di Milano, Sentenza n. 315/7/2019).
Si evidenzia inoltre che la Ricorrente ha notificato istanza di attivazione delle procedure di autotutela al
Garante del Contribuente per la Lombardia ai sensi dell'art. 13 della L. n. 212 del 7 luglio 2000 (“Statuto del
Contribuente”). Il 5 dicembre 2022 il Garante del Contribuente, con provvedimento prot. n. 2022/1951 (doc. n. 17), pur affermando la propria “incompetenza” a pronunciarsi sulla legittimazione della Società rispetto ai tributi propri dei fondi di investimento, ha rilevato “la violazione del principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente, a motivo della mancata risposta a ripetute istanze del contribuente di coordinamento ed autotutela, nonché la violazione del rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione finanziaria di cui all'art. 13 dello Statuto, a motivo dell'esistenza di “prassi anomale e irragionevoli” da parte di uffici, sia nell'ambito regionale che nazionale, in atti impositivi o di riscossione nei confronti della società istante”.
Per tutti questi motivi, il ricorso viene accolto. In ragione della natura della decisione che lascia ancora qualche spazio di interpretazione giurisprudenziale, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 01 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Cesare De Sapia