Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 160
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva della società ricorrente

    La Corte ha ritenuto provato il trasferimento del ramo d'azienda e la conseguente cessazione del rapporto di gestione dei fondi da parte della ricorrente, confermando la carenza del presupposto impositivo soggettivo e la legittimazione passiva della Società_1 S.p.A. sulla base di precedenti passati in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 160
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 160
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo