Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui al R. decreto 28 settembre 1934, n. 1820 , circa l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, sono estese agli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S. istituito con Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383 .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 29. - MANCINI.
Le disposizioni di cui al R. decreto 28 settembre 1934, n. 1820 , circa l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, sono estese agli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S. istituito con Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383 .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 29. - MANCINI.