Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06001/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 6001 del 2022, proposto da Free Steam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Chiosi in Napoli, via Giosue' Carducci n. 61;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Direzione Territoriale IX Campania; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale Campania Napoli; Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento (rectius: decreto) emesso dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT IX - Campania, Ufficio Affari Generali – Sezione Giochi, col prot. n. 21063 (o meglio ADM.DGDR0105.RegistroUfficiale.0021063.08-09-2022-U), notificato il 23.09.2022 dalla Guardia di Finanza (Gruppo Torre Annunziata), adottato dal Direttore Territoriale, a mezzo del quale (art.1) è stata decretata e disposta, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 18 gennaio 1994 n.50, «la chiusura dell'esercizio commerciale sito alla Via Lepanto 329, Pompei (NA) a carico
di FREE STEAM S.R.L. -05120520654, per la durata di giorni 22 (ventidue)...»;
b) del provvedimento di decorrenza del procedimento di chiusura emesso dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT IX - Campania, Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, settore contrabbando, col cod. es. 1431, avente protocollo n. 6172 del 14.09.2022, notificato (unitamente al primo) il 23.09.2022 dalla Guardia di Finanza (Gruppo Torre Annunziata),
adottato dal Direttore dell'Ufficio (dr. Pasquale De Lucia), a mezzo del quale è stato determinato che «l'esecuzione della Determina n 21063 del08/09/2022 che sarà eseguito ... con inizio dal 61 giorno successivo alla data di notifica del presente atto, ..., mediante redazione di verbale di apposizione di sigilli ..., nonché verbale di rimozione e riapertura ad esecuzione
avvenuta» per la durata di giorni 22 (ventidue);
c) ove occorrer possa, del verbale, in parte qua lesiva, del 23.09.2022 della GdF, Comando della Guardia di Finanza, Gruppo Torre Annunziata (NA);
d) ove occorrer possa, in parte qua lesiva, del provvedimento di trasmissione del decreto prot. n. ADM.MNA.RegistroUfficiale.0079438.09-09-2022-I, ancorché non conosciuto e non notificato;
e) ove occorrer possa, in parte qua lesiva, della nota dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania prot. n. 45991 del 24.08.2021 (in atti prot. n. 9100), ancorché non conosciuta e non notificata;
f) ove occorrer possa, in parte qua lesiva, del verbale di accertamento e contestazione amministrativa prot. n. 0414194/2020 del 10.9.2020, ancorché non conosciuto e non notificato;
g) ove occorrer possa, in parte qua lesiva, della nota prot. n. 17630 del 20.07.2020 (ADM.DGDR105.RegistroUfficiale.0017630.20-07-22) di avvio del procedimento amministrativo;
h) ove occorrer possa, del verbale, in parte qua lesiva, del 07.09.2020 della GdF, Comando della Guardia di Finanza, Gruppo Torre Annunziata (NA);
i) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi della s.r.l. ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Direzione Territoriale IX Campania e di Guardia di Finanza Comando Generale e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato Ufficio Regionale Campania Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. IA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente (la quale si occupa del commercio di sigarette elettroniche) ha impugnato la determina prot. n. 21063 del 08/09/2022 con cui l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IX Campania, ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale, sito in Pompei, Via Lepanto 329, per la durata di 22 giorni; detta determina trova il suo presupposto nel verbale di accertamento della Guardia di Finanza prot. n. 0414194 del 10/09/2020 nel quale si dava atto che nei locali della ricorrente erano stati trovati 1510 ml. di prodotti liquidi da inalazione non censiti tra quelli registrati e autorizzati dall’Agenzia, ovverosia non dotati di codice identificativo unico, pari a 8,501 Kg di tabacchi lavorati esteri, detenuti per la vendita.
La ricorrente ritiene gli atti impugnati viziati perché sostanzialmente deduce che l’Amministrazione avrebbe travisato i fatti nel ritenere che il suddetto materiale fosse destinato alla vendita, essendo, al contrario, la merce trovata dalla Guardia di Finanza destinata unicamente allo smaltimento e, più nel dettaglio, in attesa di ritiro da parte di una società autorizzata allo smaltimento; invero, i prodotti in questione erano conservati in uno scatolone chiuso recante la dicitura " da smaltire" ed erano riposti sotto al bancone, in una zona non accessibile al pubblico.
2. Più nel dettaglio, la ricorrente ha articolato le seguenti censure.
1) ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. ERRORE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.62-QUATER,COMMI 3-BIS E 3-TER, D.LGS. N.504/1995EDEGLI ARTT.96 DELLA LEGGE N.907/42 E 5 DELLA LEGGE N.50/94 – 1.2) ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ DELL’ATTO PRESUPPOSTO E ABNORMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI – INCOMPETENZA.
In primo luogo, la ricorrente deduce che l’Amministrazione non avrebbe provato la violazione dell’art. 96 della legge n. 907/42, il quale è chiaro nel prevedere che la sanzione possa essere applicata solamente nei confronti di chi “ vende o pone in vendita generi di monopolio”, mentre, come detto, nel caso di specie, il materiale trovato dalla Guardia di Finanza era destinato allo smaltimento; non sarebbe pertanto possibile applicare la sanzione per la mera detenzione del materiale.
In secondo luogo, viene eccepita l’incompetenza dell’organo che ha emesso gli impugnati provvedimenti perché la stessa spetterebbe unicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e non anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Territoriale IX Campania.
È stato poi eccepito il difetto di notifica e la carenza di legittimazione passiva, perché tra l’accertamento della Guardia di Finanza e il provvedimento sanzionatorio è cambiato il legale rappresentante della società; infine, è stata contestata la mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria invece della più afflittiva chiusura temporanea dell’esercizio commerciale e il difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione puntualmente motivato con riguardo alle deduzioni difensive presentate in corso di procedimento.
2) INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE ACCESSORIA PREVISTA DALL'ART.5 DELLA LE 50/1994 AL CASO DI SPECIE.ASSENZA DI PROFILI DI ILLICEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DA FREE STEAM S.R.L MOTIVAZIONE APPARENTE RISPETTO ALLE DEDUZIONI RELATIVE ALL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
Con la seconda censura, la ricorrente contesta la decisione dell’Amministrazione di procedere alla chiusura temporanea dell’esercizio commerciale perché, a suo dire, questa sarebbe una sanzione prevista unicamente dall’art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973 per la vendita di prodotti esteri e non anche per la mera detenzione di materiale non registrato.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, RAGIONEVOLEZZA E CONSEQUENZIALITÀ DELL’AZIONE MMINISTRATIVA – CARENZA DI PUBBLICO INTERESSE – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO IN BUONA FEDE – ISTRUTTORIA CARENTE E INSUFFICIENTE.
Infine, con la terza censura, è stato contestato l’eccesso di potere per sviamento, essendo stata la gravata sanzione adottata a circa 2 anni di distanza dal presupposto accertamento della Guardia di Finanza, senza che sussistesse un effettivo interesse pubblico alla chiusura temporanea dell’esercizio commerciale; la sanzione sarebbe inoltre sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e hanno depositato memoria con cui è stato chiesto il rigetto nel merito del gravame.
4. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato memorie con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
5. Da ultimo, all’udienza straordinaria di smaltimento del 16/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e da respingere per le ragioni di seguito esposte.
7. Le censure proposte possono essere trattate congiuntamente, stante la connessione logico-giuridica esistente tra le stesse.
8. In premessa, il Collegio ritiene utile delineare il quadro normativo rilevante in relazione alla fattispecie in esame.
In tal senso, vanno richiamati:
- il DPR 23 gennaio 1973 n. 43 (recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»), che, all’art. 291-bis (rubricato «Contrabbando di tabacchi lavorati esteri») ha previsto che: “Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)”;
- il Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»), che all’art. 62-quater (rubricato: «Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo»), ha previsto che:
“1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette”.
(…) 3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
(…) 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50”.
- la Legge 18/01/1994, n. 50 (recante «Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati»), che, all’art. 5 (abrogato dall’art. 8, comma 1, lett. i), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2024), ha previsto che:
“1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973, e successive modificazioni, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal Ministro delle finanze o per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese”.
9. Ciò premesso, il Collegio ritiene innanzitutto che ci fossero i presupposti per l’irrogazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività.
Come emerge, infatti, dall’impugnato verbale della Guardia di Finanza, i militari trovavano “all’interno di uno scatolo sotto al bancone” n. 9 confezioni di sigarette elettroniche non censite e non registrate per un totale di 1510 ml di materiale, pari a 8,501 Kg. Risulta quindi per tabulas l’illegittima detenzione della suddetta merce, con la conseguenza che, ai sensi del citato art. 5 della legge n. 50/1994, già vi erano i presupposti per l’irrogazione della sanzione, dal momento che è sufficiente la mera detenzione di tali materiali oltre i limiti di legge affinché l’Amministrazione possa procedere ad infliggere la sanzione della sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese quando si possa ragionevolmente ritenere che il materiale sia destinato al pubblico per la vendita.
Invero, il Collegio ritiene che la valutazione operata dall’Agenzia non sia irragionevole e, anzi, sia coerente con quanto accertato dalla Guardia di Finanza; infatti, nonostante la titolare, all’epoca degli accertamenti, avesse fatto verbalizzare che tale materiale non fosse destinato alla vendita, ma pronto per essere smaltito, il Collegio osserva che è verosimile ritenere che il suddetto materiale fosse destinato alla vendita e ciò principalmente in ragione del luogo dove è stato trovato (sotto al bancone). Non essendovi, pertanto, ragioni per dubitare degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e non avendo parte ricorrente offerto una valida spiegazione alternativa del perché il suddetto materiale si trovasse all’interno dell’esercizio commerciale (non essendo sufficiente il fatto che sullo scatolone fosse presente la scritta “da smaltire ”), il Collegio ritiene corretta la ricostruzione operata dall’Amministrazione.
In altri termini, il Collegio ritiene che l’accertamento della Guardia di Finanza è assistito da fede privilegiata quanto alla circostanza accertata e contestata relativa alla detenzione illecita di prodotti, alla loro destinazione alla vendita, secondo un apprezzamento fondato su indici significativi che rendono le conclusioni alle quali si è pervenute del tutto plausibili e, quindi, esenti dai dedotti profili di illogicità, carenza di motivazione ed istruttoria.
10. Quanto alla supposta incompetenza dell’Agenzia delle Dogane ad adottare gli atti impugnati, è sufficiente richiamare il D. Lgs. n. 504/1995 (in particolare gli articoli 40-quinquies e 62-quater) ai sensi del quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è l’autorità competente all’autorizzazione alla vendita di tabacchi e ad infliggere le sanzioni nelle ipotesi in cui non vengano rispettate le relative disposizioni di legge.
11. Quanto alla lamentata carenza di legittimazione passiva, il Collegio innanzitutto ritiene utile richiamare il costante orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale “ La chiusura dell’esercizio commerciale di cui alla L. n. 50 del 1994 è una sanzione di natura “reale”, e quindi, è evidente il necessario collegamento della stessa, ai fini di una adeguata risposta sanzionatoria, al locale di svolgimento dell’attività commerciale. La sanzione è infatti diretta proprio a colpire il cattivo uso dei locali e dell’autorizzazione commerciale .” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 620) e “…e merge la natura (tendenzialmente) reale degli effetti della sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale, in quanto diretta a colpire il cattivo uso dei locali e dell’autorizzazione commerciale e ad evitare il "passaggio di consegne" nella gestione di un esercizio commerciale per elidere il potere sanzionatorio statuale (cfr. Coniglio di. Stato, sez. IV, 1° giugno 2010, n. 3470 e 29 novembre 2016 n. 5015); ciò ad esprimere il principio del "collegamento" della sanzione al locale di svolgimento dell'attività commerciale, il che comporterebbe che la sanzione debba trovare applicazione nei confronti di un esercizio commerciale indipendentemente dalla permanenza nel tempo dello stesso titolare (Consiglio di Stato, Sez. II, 6 maggio 2019, n. 2900) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 8 giugno 2023, n. 3531), in quanto diversamente opinando si potrebbe eludere facilmente la legge trasferendo la titolarità dell’esercizio.
Nel caso di specie, inoltre, benché la titolare della licenza sia cambiata nel tempo intercorrente tra contestazione degli addebiti e provvedimento sanzionatorio essendo cambiato il rappresentante legale della società ricorrente, deve essere rilevato che l’esercizio commerciale in questione è pur sempre riferibile alla medesima società ricorrente, soggetto nei cui confronti sono stati contestati gli addebiti e destinatario del gravato provvedimento di sospensione; conseguentemente, le censure attoree volte a contestare il difetto di legittimazione passiva e la mancata notifica del verbale della Guardia di Finanza al nuovo rappresentante legale della società devono ritenersi infondate, in ragione dell’identità sostanziale tra soggetto cui sono stati contestati gli addebiti e soggetto destinatario della sanzione.
12. Quanto al supposto difetto di motivazione dell’atto impugnato per non avere l’Amministrazione adeguatamente dato conto delle deduzioni difensive presentate in corso di procedimento, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nel provvedimento sanzionatorio impugnato si dà espressamente ragione delle difese della società e si esplicitano diffusamente le motivazioni per le quali tali osservazioni sono state ritenute non accoglibili (pag. 4 del provvedimento impugnato).
13. Infine, posto che, come già visto, l’Amministrazione poteva infliggere la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale dal momento che l’art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973 si applica anche all’ipotesi di detenzione destinata alla vendita di sigarette elettroniche non registrate, deve essere rilevato che il tempo trascorso tra data dell’accertamento e data del provvedimento sanzionatorio non è irragionevole, essendo trascorsi solamente due anni circa tra i due eventi. Né il Collegio ritiene che la sanzione accessoria contestata possa essere ritenuta sproporziona rispetto ai fatti contestati; invero, la sanzione inflitta - che non è stata determinata nella misura massima prevista dalla legge (trenta giorni), ma in giorni ventidue - denota ex se - in conformità alla consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV sent. n. 2038/2011) - che oggettivamente l’Amministrazione ha compiuto - mediante valutazione discrezionale non manifestamente illogica - una graduazione della stessa non sproporzionata rispetto alla natura ed alle circostanze dell’illecito sanzionato, avuto riguardo ai citati elementi fattuali rivenuti.
14. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
15. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza, sono poste a carico di parte ricorrente e devono essere corrisposte a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato; spese compensate nei confronti della Guardia di Finanza, in ragione della costituzione di mera forma di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato; compensa le spese nei confronti della Guardia di Finanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
IA NT, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA NT | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO