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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1013 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
C.F. = ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabina Ciabattari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere Flaminio, 22, come da procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(P.IVA E C.F. = Controparte_1
), P.IVA_1 con sede in , via Enrico Fermi, 15, in persona del Direttore Generale e CP_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Rosalba Valenzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tibullo, 10, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE E
(P.IVA E C.F. = ), CP_2 P.IVA_2 con sede in Roma, via C. Colombo, 212, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Ciotola, per procura generale alle liti del 26.4.2022 a rogito notaio di Roma Rep. n. 13773 e Racc. n. 9636 ed elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma, via M. Colonna, 27, presso l'Avvocatura Regionale.
RESISTENTE OGGETTO: subordinazione e diritto alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.7.2022, adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “a) Nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare: - che al 31.12.2021 il Dott. aveva già maturato i requisiti previsti dalla L. Parte_1
234 del 30/12/2021, art. 1 comma 268 lett. B); - o in subordine che al 31.12.2021 il Dott. aveva già maturato i requisiti previsti dalla L. 234 del 30/12/2021, Parte_1 art. 1 comma 268 lett. C); - o in via ulteriormente gradata che ad oggi il Dott. Parte_1 ha maturato i requisiti previsti dalla L. 234 del 30/12/2021, art. 1 comma 268
[...] lett. B) e/o C); - in ogni caso che lo stesso ricorrente aveva diritto ad essere inserito all'interno della relativa graduatoria per partecipare procedura di “stabilizzazione” come da norma da ultimo citata;
e per l'effetto condannare, per quanto di competenza, le convenute: - in via principale ad inserire lo stesso ricorrente all'interno di detta procedura, ai fini della stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del SSN, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- in subordine, ad inserire lo stesso ricorrente all'interno di detta procedura in virtù del relativo bando che sarà pubblicato dalla Regione e recepito dalla compente ASL, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- in via CP_2 ulteriormente gradata, al risarcimento del relativo danno nei confronti del Dott. Parte_1 per responsabilità precontrattuale, da quantificarsi in misura commisurata alla
[...] retribuzione lorda di un dirigente medico strutturato, come da CCNL di categoria, moltiplicato per gli anni di servizio che il ricorrente avrebbe potuto svolgere alle dipendenze del SSN considerata la sua anzianità di servizio o in misura pari agli anni di servizio già prestati, ossia dal 31.12.2015 alla data dell'emanando richiesto provvedimento, o infine in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, da codesto Ill.mo Giudice, con ogni ulteriore conseguenza di legge. b) In ogni caso, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare: - che dal 31.12.2015 a tutt'oggi tra il ricorrente e la C.F. e P.I. , con Controparte_3 P.IVA_1 sede 01100 Via Enrico Fermi n. 15 è intercorso nella sostanza un rapporto di CP_1 lavoro di natura subordinata;
e per l'effetto condannare per quanto di competenza, le convenute: - al risarcimento del relativo danno nei confronti del Dott. anche Parte_1 ai sensi dell'art. 2126 c.c., commisurato alla retribuzione lorda di un dirigente medico strutturato, come da CCNL di categoria, moltiplicato per gli anni di servizio del ricorrente, ossia dal 31.12.2015 alla data dell'emanando richiesto provvedimento, anche previa CTU che all'uopo si richiede di disporre, o in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta
Pag. 2 di 14 di giustizia anche in via equitativa da codesto Ill.mo Giudice, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da versarsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Il ricorrente esponeva di svolgere dal 15.10.2015 incarico libero professionale per prestazioni di odontoiatria presso l'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale POC dell'AUSL di in virtù della partecipazione ad avviso pubblico CP_1 indetto dalla ai sensi dell'art. 7, co. 6, del Parte_2
D.lgs. n. 165/2001 e ss., con delibera n. 550 del 15.5.2015; che per tali prestazioni, formalmente rese con contratto individuale di collaborazione ma di fatto di natura subordinata, percepiva un compenso mensile come da retribuzione a gettone per le attività a favore di pazienti paganti in proprio, mentre per le attività istituzionali da quantificarsi sulla base delle relazioni del Direttore della UO di appartenenza, previa fattura da presentare entro il giorno 5 del mese successivo;
che tale rapporto, originariamente con termine al 31.12.2015, veniva prorogato sino all'espletamento di un secondo avviso pubblico per titoli e colloquio (delibera n. 107 del 25/01/2018); che, risultando vincitore del predetto avviso pubblico, continuava a prestare servizio presso la medesima ASL sottoscrivendo un contratto libero professionale della durata di due anni, dal 16.10.2018 al 14.10.2020, per 30 ore settimanali con il compenso lordo di euro 35,00/ora; che tale rapporto veniva successivamente prorogato alle medesime condizioni sino al deposito del ricorso;
che gli era consegnato un badge per timbrare entrate ed uscite, un tesserino di riconoscimento, i ricettari cartacei del SSR, il timbro personale dato a tutti i medici prescrittori del SSN ed ai medici strutturati ospedalieri, nonché l'accreditamento per l'elaborazione delle ricette dematerializzate;
che in costanza di rapporto veniva emanata la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), con la quale si prevedeva la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, in possesso di determinati requisiti (art. 1, comma 268, lett. b e c); che, in attuazione di tale normativa, il 18.2.2022 veniva stipulato un accordo tra la e le relative CP_2
OO.SS.; che la ASL di destinava al ricorrente un formale avviso di CP_1 ricognizione, pubblicato il 2.3.2022, a mezzo del quale la stessa
[...]
invitava il solo personale in possesso dei requisiti per la CP_1 stabilizzazione prevista dall'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 a fornire una ricostruzione di carriera mediante autodichiarazione;
che in data 6.3.2022 forniva detta autodichiarazione e presentava alla ASL di e alla domanda di assunzione a tempo indeterminato;
CP_1 CP_2 che con comunicazione formale del 7.4.2022 richiedeva alle convenute di
Pag. 3 di 14 adempiere a quanto previsto dalla L. n. 234/2021 e dall'accordo del 18.2.2022, nonché di voler pubblicare l'avviso previsto dall'art. 2 dell'accordo predetto;
che l' forniva un formale diniego alle predette domande per Controparte_1 non possesso da parte del ricorrente dei requisiti richiesti per la stabilizzazione, mentre la non forniva alcun riscontro. CP_2
Successivamente, in sede di note conclusionali e di ricorso cautelare in corso di causa, il ricorrente rappresentava che, con il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), veniva formalmente riconosciuto che la procedura di stabilizzazione di cui alla L. 234/2021 doveva essere estesa anche al personale con contratti di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato;
che, in data 9.1.2023, la ASL di comunicava alla il CP_1 CP_2 proprio “piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024”, riportando tra le
“Figure professionali di nuova assunzione per l'anno 2023” n. 1 Dirigente Odontoiatra e tra i “Rapporti libero professionali di lavoro autonomo” n. 4 Odontoiatri;
che a ciò seguiva l'entrata in vigore della L. n. 56/2023, la quale all'art. 15-ter prevedeva l'abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione a concorso pubblici da parte dei laureati in odontoiatria e dei laureati in medicina abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra;
che in data 14.12.2023 la , con Determina n. G05286 del 18.4.2023, CP_2 autorizzava la all'assunzione di n. 1 nuova unità per profilo CP_3 medico e descrizione/area specialità Odontoiatra che in data Parte_3
9.5.2024, la autorizzava la ASL di all'assunzione di n. 2 CP_2 CP_1 ulteriori nuove unità con profilo di odontoiatra;
che in data 10.6.2024, con Delibera n. 976, la assumeva alle proprie dipendenze la CP_3
Dott.ssa che in data 28.6.2024, con Delibera n. 1079, la Parte_4 [...]
rinnovava il contratto libero professionale in essere con il Dott. CP_3 Parte sino al 31.8.2024; che in data 4.7.2024, con Delibera n. 1104, la CP_3
assumeva alle proprie dipendenze la Dott.ssa e il Dott.
[...] Parte_5
avvalendosi della graduatoria concorsuale della Persona_2 Parte_6
1.
[...]
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva il proprio diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 268, L. n. 234/2021 in quanto in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del citato articolo, nonché alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 198/2022, con conseguente illegittimità dell'operato della Asl di assunzione di personale esterno alla struttura reclutato avvalendosi di graduatorie approvate da altre Aziende sanitarie.
Pag. 4 di 14 Si costituiva in giudizio l'ASL di formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“
1. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: accertare e dichiarare l'insufficienza e/o irrilevanza e/o indeterminatezza della deduzione dei fatti costitutivi della domanda di riconoscimento della subordinazione fatta valere in giudizio in relazione all'art. 414 cp.c., nn. 3 e 4 e, di conseguenza, rigettare il ricorso nel merito;
2. NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, comunque, carente degli elementi costitutivi idonei a supportarla. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. L'Asl eccepiva, in via preliminare, l'indeterminatezza della domanda di riconoscimento della subordinazione ex art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e, nel merito, l'insussistenza degli indici della subordinazione;
la carenza dei requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021, nonché l'assenza di responsabilità precontrattuale ed ex art. 2126 c.c. dell' convenuta. CP_1
Si costituiva altresì in giudizio la formulando le seguenti CP_2 conclusioni: “- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con CP_2 conseguente estromissione dal giudizio;
- Rigettare comunque il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esplicati;
- Con il favore di spese, compensi del giudizio e oneri riflessi come per legge”. La eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, nel merito, l'insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la stabilizzazione invocata. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa all'odierna udienza con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità della domanda di accertamento della subordinazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi ex art. 414, nn. 3) e 4), c.p.c. sollevata dalla Asl. La lettura del ricorso consente, infatti, di individuare agevolmente il petitum (l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti) e la causa petendi (la sussistenza dei c.d. indici rivelatori della subordinazione), rilevando l'eventuale incompleta ricostruzione delle circostanze in fatto sul diverso piano dell'onere di allegazione e prova e, quindi, del merito del giudizio. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla considerato che, a fronte della domanda del ricorrente di CP_2 partecipazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), L. n. 234/2021, si configura un ruolo attivo della nella CP_2 emanazione delle linee guida alle Asl regionali per l'applicazione omogenea sul
Pag. 5 di 14 territorio regionale della previsione legislativa, nonché nella pubblicazione dei relativi avvisi pubblici (doc. 13 ricorso). Rispetto a detta domanda si configura pertanto la legittimazione passiva della oltre che della Asl. CP_2 Parte Passando al merito del ricorso, il Dr. formalmente legato all' da CP_1 rapporti di collaborazione in regime di lavoro autonomo, deduce, innanzitutto, lo svolgimento di fatto dell'attività medica secondo lo schema del lavoro subordinato, chiedendo l'accertamento della subordinazione con condanna dell'Asl al risarcimento del danno ex art. 2126 c.c. Inoltre, anche in caso di disconoscimento della subordinazione e dunque sulla base della qualificazione del rapporto come autonomo, chiede l'accertamento del proprio diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021 ed, in subordine, al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Entrambe le domande risultano infondate e vanno pertanto respinte.
1. Sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la
. CP_3
Come noto la qualificazione del rapporto di lavoro operata dalle parti, come contratto di collaborazione in regime di lavoro autonomo (il cd. nomen iuris), pur essendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, non assume tuttavia rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, venendosi così a configurare l'iniziale autoqualificazione in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (per tutte, Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 16720/2021). Con riferimento al caso di specie, inoltre, trattandosi di prestazioni mediche, di pressoché esclusivo profilo intellettuale, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione (intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) deve necessariamente verificarsi sulla base di elementi complementari e sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, la predisposizione di turni lavorativi, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo (così, ex multis, Cass. n. 23520/2019; Cass. n. 14573/2012; Cass. n. 19568/2013). Ciò posto, non appare superfluo rilevare che nei contratti di collaborazione nella specie stipulati – al di là del nomen iuris e della dichiarata assenza di subordinazione, non aventi rilievo dirimente ai fini della qualificazione del rapporto - sono contenute clausole recanti previsioni che mal si conciliano con
Pag. 6 di 14 la dedotta subordinazione. In particolare il pagamento del compenso dietro presentazione di fattura e previa attestazione da parte del Direttore di riferimento del regolare espletamento della prestazione professionale, il diritto per entrambe le parti di recedere ad nutum con obbligo di preavviso, nonché l'assenza di clausole di esclusiva o di incompatibilità della prestazione con altri rapporti di lavoro autonomo o subordinato (docc. da 1 a 5 ricorso). Le deduzioni attoree appaiono in ogni caso carenti sotto il profilo dell'allegazione, essendosi il ricorrente limitato a desumere l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della Asl, innanzitutto, dal possesso di un badge per timbrare entrate ed uscite, di un tesserino di riconoscimento, di ricettari cartacei del SSR (e successivamente all'introduzione della ricetta dematerializzata, dell'accreditamento presso il portale regionale per la predisposizione delle ricette elettroniche), nonché del timbro personale. Trattasi invero di elementi non significativi ai fini della qualificazione del rapporto considerato che, per un verso, il ricettario e l'accreditamento per le ricette elettroniche sono strumenti necessari per lo svolgimento di qualsiasi attività medica (e segnatamente di prescrizione di farmaci e terapie) e, per altro verso, il tesserino di riconoscimento ha una funzione di identificazione del personale abilitato ad accedere ed operare all'interno della struttura ospedaliera, a prescindere dal tipo di rapporto, di collaborazione autonoma o di subordinazione, intrattenuto con l'Azienda. Va inoltre rilevato che il ricorrente si è limitato ad affermare di aver prestato
“il proprio lavoro di fatto - ma anche nella sostanza - in modo subordinato e continuativo in ambito Lea ed con turni e ferie prestabiliti, nonché con dotazioni proprie di un Pt_7 medico strutturato”, senza, tuttavia, descrivere le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e l'articolazione del proprio orario di lavoro, omettendo di comparare la propria prestazione con quella dei medici/odontoiatri in regime di subordinazione e precludendo, pertanto, una valutazione circa l'identità delle modalità di espletamento della prestazione rispetto ai colleghi subordinati. Quanto ai turni di lavoro ed alle ferie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (docc. 7, 8, 9, 19 e 20) emerge esclusivamente l'inserimento del Dr. Parte (al pari degli altri odontoiatri in regime di collaborazione autonoma) nel medesimo piano ferie dell'unica odontoiatra in regime di subordinazione, ma non l'unilaterale predisposizione dei turni e del piano ferie da parte dell'Azienda, con conseguente vincolatività per il ricorrente delle direttive aziendali. Invero il ricorrente ha del tutto omesso di descrivere l'iter di determinazione dei turni di lavoro e di predisposizione del piano ferie, nonché di dedurre l'impossibilità per il medesimo di esprimere preferenze circa gli orari ed i giorni di ferie o, in ogni caso, la non osservanza da parte della Asl
Pag. 7 di 14 delle preferenze eventualmente manifestate. Dette carenze di allegazione, ancor prima che di prova, hanno reso impossibile la verifica dello stabile inserimento delle prestazioni del ricorrente nell'organizzazione aziendale in condizione di parità con i medici/odontoiatri strutturati, nonché Parte l'assoggettamento del Dr. alle medesime direttive programmatiche dei medici in regime di subordinazione. Né la prova testi richiesta “sulle circostanze di cui alle premesse in antefatto e fatto da ritenersi come capitoli di prova epurati da eventuali giudizi” avrebbe consentito la predetta verifica in carenza delle necessarie premesse in punto di allegazione. Alla luce di quanto esposto, la domanda di accertamento della subordinazione va respinta per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova gravante sul ricorrente in merito ai c.d. sintomatici del vincolo di subordinazione.
2. Sul diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021. L'art. 1, comma 268, lett. b) e c), della L. n. 234/2021 prevede quanto segue:
“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia: (….) b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”. c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi
Pag. 8 di 14 esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio”. Quanto alla lettera b), la norma prevede la possibilità e non l'obbligo (“possono assumere a tempo indeterminato”) per gli enti del sanitario - nei limiti di Pt_8 spesa per il personale previsti dalla normativa in materia ed in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale - di “stabilizzare” con assunzioni a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario (requisito soggettivo), che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (requisito formale) e che abbia maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (requisito temporale). Successivamente, con accordi del 18.2.2022 e 22.4.2022 tra l'Assessorato alla salute della Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali Regionali del comparto, le parti firmatarie hanno previsto che “l'Assessorato, per il tramite della Direzione Regionale, emanerà linee guida alle che prevedono percorsi Parte_9 omogenei su tutto il territorio della per la procedura di stabilizzazione CP_2 prevista dall'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021, ribadendo pedissequamente i requisiti previsti dal legislatore statale. Con determinazione n. G05572 del 9.5.2022, la ha poi approvato le linee di indirizzo CP_2 in merito all'attuazione della procedura, senza tuttavia aggiungere alcunché in merito ai presupposti soggettivi, formali e temporali individuati dalla legge. Con riferimento al caso di specie, è pacifica la presenza del requisito soggettivo (il ricorrente è un odontoiatra) e del requisito temporale, ancorché riferito all'attività in regine di collaborazione e non di lavoro subordinato (il ricorrente ha prestato attività con contratti di collaborazione in favore della CP_3
ininterrottamente dal 15.10.2015 al 31.8.2024), mentre è in
[...] contestazione il possesso del requisito c.d. formale. A detta del ricorrente, infatti, la normativa citata consentirebbe anche al personale sanitario legato all'Azienda da rapporti di lavoro autonomo di accedere alla procedura di stabilizzazione e ciò in forza del combinato disposto dell'art.
2-ter del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 e dell'art.
2- bis, comma 1, lett. a) del medesimo D.L. Il citato art.
2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale), prevede quanto segue: “
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata
Pag. 9 di 14 l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) (…)”. L'art.
2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) dispone invece: “1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020 (…)”. Le disposizioni richiamate hanno consentito alle Aziende sanitarie di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 reclutando, durante il periodo emergenziale, personale sanitario mediante: a) l'assunzione con contratti a
Pag. 10 di 14 tempo determinato (art 2-ter) e b) il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa (art.
3-ter). Ciò posto quanto alla normativa rilevante, l'interpretazione attorea dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234/2021 non può essere condivisa. La disposizione in questione – che in quanto norma eccezionale è insuscettibile di applicazione analogica - fa espresso riferimento al solo personale assunto alle dipendenze del sistema sanitario nazionale con contratto a tempo determinato, ivi incluso quello assunto con “le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, id est il personale assunto a tempo determinato durante il periodo emergenziale. La disposizione, al contrario, non fa alcun riferimento al personale con incarichi di lavoro autonomo, ivi incluso quello di cui all'art.
2- bis del D.L. n. 18/2020. È da ritenere che, in conformità al principio interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ove il legislatore avesse voluto estendere la stabilizzazione anche a detti operatori sanitari lo avrebbe fatto espressamente, anche attraverso il rinvio all'art.
2-bis del D.L. n. 18/2020, che, al contrario e diversamente dall'art.
2-ter, non è in alcun modo richiamato dalla legge di bilancio. Tale interpretazione è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 99/2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 13/2022 della di attuazione della Parte_10 normativa nazionale in esame, nella parte (per quanto rilevante in questa sede) in cui consente la stabilizzazione di personale “contrattualizzato a qualunque titolo”, anziché reclutato “con contratti a tempo determinato”. Nella citata sentenza la Corte ha avuto modo di affermare quanto segue: “La disposizione statale di cui alla lettera b) del comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, nel limitare le stabilizzazioni solo ai lavoratori precedentemente reclutati mediante contratti a tempo determinato, introduce un limite in materia di ordinamento civile, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il quale consente, sino al 31 dicembre 2023, l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, che possegga i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale - ordinaria, per esami o per titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte intese come mansioni dell'area o categoria professionale
Pag. 11 di 14 di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Questa Corte, nel decidere una questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, ha già avuto modo di chiarire che «[d]alle procedure di
“stabilizzazione” previste dall'art. 20 sono esclusi, per effetto della norma di chiusura contenuta nel censurato comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo, i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Tale esclusione, però, non è irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost. La prescrizione, contenuta nella disposizione censurata, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest'ultimo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore» (sentenza n. 250 del 2021). La disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduce, dunque, una deroga temporanea al principio del pubblico concorso. Trattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio, questa Corte ha chiarito che esse comportano «“un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che [...] appartiene primariamente al legislatore” (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza» (sentenza n. 207 del 2017). L'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, nel delimitare la possibilità di stabilizzare solo i lavoratori preliminarmente reclutati con contratto a tempo determinato (e che abbiano superato un concorso), non comporta una irragionevole disparità di trattamento, poiché difetta la condizione di sostanziale identità delle situazioni messe a confronto. Nella fattispecie dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, infatti, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di lavoratori reclutati con altre forme contrattuali flessibili, il lavoratore viene inserito, mediante procedure selettive, nell'organizzazione dell'ente. (…)”. La Corte ha inoltre aggiunto che: “Si tratta, più in generale, di limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un'indiscriminata stabilizzazione di personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l'indiscutibile necessità di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19» con
Pag. 12 di 14 l'esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altresì del già richiamato principio in materia di pubblico concorso. Il punto di equilibrio fra queste opposte esigenze è stato individuato dal legislatore statale tramite la fissazione di quattro criteri: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale;
2) un limite formale (solo lavoratori precedentemente reclutati con contratti a tempo determinato); 3) un limite soggettivo (i ruoli sanitario e socio-sanitario); e 4) un limite temporale (quest'ultimo, peraltro, oggetto di successive modifiche) (in questo senso, sentenza n. 76 del 2023) (…)”. La Corte Costituzionale, pertanto, oltre ad aver confermato l'interpretazione secondo la quale la procedura di stabilizzazione prevista dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234/2021 riguarda esclusivamente il personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ha espressamente ritenuto tale previsione conforme all'art. 3 della Costituzione in quanto la disparità di trattamento tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ed operatori reclutati con altre forme contrattuali è giustificata dalla diversità delle situazioni messe a confronto, solo i primi, infatti, sono stati inseriti nell'organizzazione dell' a seguito di procedure CP_1 selettive/concorsuali e, quindi, nel rispetto del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. Ciò detto, va precisato che nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 4 D. L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni nella L. n. 14/2023, che al comma 9-septiesdecies, ha esteso l'applicabilità dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021 “previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”. Ebbene, pur volendo ritenere che con la disposizione citata il legislatore abbia voluto estendere la procedura di stabilizzazione in esame al personale (sanitario, socio-sanitario e amministrativo) legato agli enti del Servizio sanitario con qualsiasi forma di lavoro flessibile, ovvero non solo con contratti a termine, contratti di formazione e lavoro, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato (art. 36 D. Lgs. n. 165/2001), ma anche con contratti di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001), tale circostanza non fa venire meno il carattere facoltativo e non obbligatorio dell'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale (“possono assumere a tempo indeterminato”), anche con riguardo ai limiti di spesa previsti per il settore.
Pag. 13 di 14 Con riferimento, infine, all'art. 1, comma 268, lett. c), L. n. 234/2021, la disposizione fa riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari esternalizzati mediante contratti di appalto con soggetti terzi, prevedendo la possibilità per le Aziende sanitarie di avviare procedure selettive per il reclutamento di personale da impiegare in detti servizi ai fini della relativa reinternalizzazione. In tale ambito non rientra il servizio di odontoiatria, sicché la lett. c) dell'art. 1, comma 268, L. n. 234/2021 appare del tutto inconferente rispetto al caso di specie. In ogni caso, non appare superfluo rilevare che, anche in relazione alla lett. c), valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alla lett. b) circa il carattere facoltativo e non obbligatorio della stabilizzazione (“possono…avviare procedure selettive”). Alla luce di quanto esposto, il ricorso va integralmente respinto. Le spese di lite, comprensive di quelle del giudizio cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
; Controparte_4
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente delle spese di lite, liquidate in euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Pag. 14 di 14
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1013 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
C.F. = ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabina Ciabattari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere Flaminio, 22, come da procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(P.IVA E C.F. = Controparte_1
), P.IVA_1 con sede in , via Enrico Fermi, 15, in persona del Direttore Generale e CP_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Rosalba Valenzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tibullo, 10, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE E
(P.IVA E C.F. = ), CP_2 P.IVA_2 con sede in Roma, via C. Colombo, 212, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Ciotola, per procura generale alle liti del 26.4.2022 a rogito notaio di Roma Rep. n. 13773 e Racc. n. 9636 ed elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma, via M. Colonna, 27, presso l'Avvocatura Regionale.
RESISTENTE OGGETTO: subordinazione e diritto alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.7.2022, adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “a) Nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare: - che al 31.12.2021 il Dott. aveva già maturato i requisiti previsti dalla L. Parte_1
234 del 30/12/2021, art. 1 comma 268 lett. B); - o in subordine che al 31.12.2021 il Dott. aveva già maturato i requisiti previsti dalla L. 234 del 30/12/2021, Parte_1 art. 1 comma 268 lett. C); - o in via ulteriormente gradata che ad oggi il Dott. Parte_1 ha maturato i requisiti previsti dalla L. 234 del 30/12/2021, art. 1 comma 268
[...] lett. B) e/o C); - in ogni caso che lo stesso ricorrente aveva diritto ad essere inserito all'interno della relativa graduatoria per partecipare procedura di “stabilizzazione” come da norma da ultimo citata;
e per l'effetto condannare, per quanto di competenza, le convenute: - in via principale ad inserire lo stesso ricorrente all'interno di detta procedura, ai fini della stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del SSN, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- in subordine, ad inserire lo stesso ricorrente all'interno di detta procedura in virtù del relativo bando che sarà pubblicato dalla Regione e recepito dalla compente ASL, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- in via CP_2 ulteriormente gradata, al risarcimento del relativo danno nei confronti del Dott. Parte_1 per responsabilità precontrattuale, da quantificarsi in misura commisurata alla
[...] retribuzione lorda di un dirigente medico strutturato, come da CCNL di categoria, moltiplicato per gli anni di servizio che il ricorrente avrebbe potuto svolgere alle dipendenze del SSN considerata la sua anzianità di servizio o in misura pari agli anni di servizio già prestati, ossia dal 31.12.2015 alla data dell'emanando richiesto provvedimento, o infine in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, da codesto Ill.mo Giudice, con ogni ulteriore conseguenza di legge. b) In ogni caso, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare: - che dal 31.12.2015 a tutt'oggi tra il ricorrente e la C.F. e P.I. , con Controparte_3 P.IVA_1 sede 01100 Via Enrico Fermi n. 15 è intercorso nella sostanza un rapporto di CP_1 lavoro di natura subordinata;
e per l'effetto condannare per quanto di competenza, le convenute: - al risarcimento del relativo danno nei confronti del Dott. anche Parte_1 ai sensi dell'art. 2126 c.c., commisurato alla retribuzione lorda di un dirigente medico strutturato, come da CCNL di categoria, moltiplicato per gli anni di servizio del ricorrente, ossia dal 31.12.2015 alla data dell'emanando richiesto provvedimento, anche previa CTU che all'uopo si richiede di disporre, o in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta
Pag. 2 di 14 di giustizia anche in via equitativa da codesto Ill.mo Giudice, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da versarsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Il ricorrente esponeva di svolgere dal 15.10.2015 incarico libero professionale per prestazioni di odontoiatria presso l'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale POC dell'AUSL di in virtù della partecipazione ad avviso pubblico CP_1 indetto dalla ai sensi dell'art. 7, co. 6, del Parte_2
D.lgs. n. 165/2001 e ss., con delibera n. 550 del 15.5.2015; che per tali prestazioni, formalmente rese con contratto individuale di collaborazione ma di fatto di natura subordinata, percepiva un compenso mensile come da retribuzione a gettone per le attività a favore di pazienti paganti in proprio, mentre per le attività istituzionali da quantificarsi sulla base delle relazioni del Direttore della UO di appartenenza, previa fattura da presentare entro il giorno 5 del mese successivo;
che tale rapporto, originariamente con termine al 31.12.2015, veniva prorogato sino all'espletamento di un secondo avviso pubblico per titoli e colloquio (delibera n. 107 del 25/01/2018); che, risultando vincitore del predetto avviso pubblico, continuava a prestare servizio presso la medesima ASL sottoscrivendo un contratto libero professionale della durata di due anni, dal 16.10.2018 al 14.10.2020, per 30 ore settimanali con il compenso lordo di euro 35,00/ora; che tale rapporto veniva successivamente prorogato alle medesime condizioni sino al deposito del ricorso;
che gli era consegnato un badge per timbrare entrate ed uscite, un tesserino di riconoscimento, i ricettari cartacei del SSR, il timbro personale dato a tutti i medici prescrittori del SSN ed ai medici strutturati ospedalieri, nonché l'accreditamento per l'elaborazione delle ricette dematerializzate;
che in costanza di rapporto veniva emanata la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), con la quale si prevedeva la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, in possesso di determinati requisiti (art. 1, comma 268, lett. b e c); che, in attuazione di tale normativa, il 18.2.2022 veniva stipulato un accordo tra la e le relative CP_2
OO.SS.; che la ASL di destinava al ricorrente un formale avviso di CP_1 ricognizione, pubblicato il 2.3.2022, a mezzo del quale la stessa
[...]
invitava il solo personale in possesso dei requisiti per la CP_1 stabilizzazione prevista dall'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 a fornire una ricostruzione di carriera mediante autodichiarazione;
che in data 6.3.2022 forniva detta autodichiarazione e presentava alla ASL di e alla domanda di assunzione a tempo indeterminato;
CP_1 CP_2 che con comunicazione formale del 7.4.2022 richiedeva alle convenute di
Pag. 3 di 14 adempiere a quanto previsto dalla L. n. 234/2021 e dall'accordo del 18.2.2022, nonché di voler pubblicare l'avviso previsto dall'art. 2 dell'accordo predetto;
che l' forniva un formale diniego alle predette domande per Controparte_1 non possesso da parte del ricorrente dei requisiti richiesti per la stabilizzazione, mentre la non forniva alcun riscontro. CP_2
Successivamente, in sede di note conclusionali e di ricorso cautelare in corso di causa, il ricorrente rappresentava che, con il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), veniva formalmente riconosciuto che la procedura di stabilizzazione di cui alla L. 234/2021 doveva essere estesa anche al personale con contratti di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato;
che, in data 9.1.2023, la ASL di comunicava alla il CP_1 CP_2 proprio “piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024”, riportando tra le
“Figure professionali di nuova assunzione per l'anno 2023” n. 1 Dirigente Odontoiatra e tra i “Rapporti libero professionali di lavoro autonomo” n. 4 Odontoiatri;
che a ciò seguiva l'entrata in vigore della L. n. 56/2023, la quale all'art. 15-ter prevedeva l'abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione a concorso pubblici da parte dei laureati in odontoiatria e dei laureati in medicina abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra;
che in data 14.12.2023 la , con Determina n. G05286 del 18.4.2023, CP_2 autorizzava la all'assunzione di n. 1 nuova unità per profilo CP_3 medico e descrizione/area specialità Odontoiatra che in data Parte_3
9.5.2024, la autorizzava la ASL di all'assunzione di n. 2 CP_2 CP_1 ulteriori nuove unità con profilo di odontoiatra;
che in data 10.6.2024, con Delibera n. 976, la assumeva alle proprie dipendenze la CP_3
Dott.ssa che in data 28.6.2024, con Delibera n. 1079, la Parte_4 [...]
rinnovava il contratto libero professionale in essere con il Dott. CP_3 Parte sino al 31.8.2024; che in data 4.7.2024, con Delibera n. 1104, la CP_3
assumeva alle proprie dipendenze la Dott.ssa e il Dott.
[...] Parte_5
avvalendosi della graduatoria concorsuale della Persona_2 Parte_6
1.
[...]
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva il proprio diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 268, L. n. 234/2021 in quanto in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del citato articolo, nonché alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 198/2022, con conseguente illegittimità dell'operato della Asl di assunzione di personale esterno alla struttura reclutato avvalendosi di graduatorie approvate da altre Aziende sanitarie.
Pag. 4 di 14 Si costituiva in giudizio l'ASL di formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“
1. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: accertare e dichiarare l'insufficienza e/o irrilevanza e/o indeterminatezza della deduzione dei fatti costitutivi della domanda di riconoscimento della subordinazione fatta valere in giudizio in relazione all'art. 414 cp.c., nn. 3 e 4 e, di conseguenza, rigettare il ricorso nel merito;
2. NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, comunque, carente degli elementi costitutivi idonei a supportarla. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. L'Asl eccepiva, in via preliminare, l'indeterminatezza della domanda di riconoscimento della subordinazione ex art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e, nel merito, l'insussistenza degli indici della subordinazione;
la carenza dei requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021, nonché l'assenza di responsabilità precontrattuale ed ex art. 2126 c.c. dell' convenuta. CP_1
Si costituiva altresì in giudizio la formulando le seguenti CP_2 conclusioni: “- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con CP_2 conseguente estromissione dal giudizio;
- Rigettare comunque il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esplicati;
- Con il favore di spese, compensi del giudizio e oneri riflessi come per legge”. La eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, nel merito, l'insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la stabilizzazione invocata. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa all'odierna udienza con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità della domanda di accertamento della subordinazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi ex art. 414, nn. 3) e 4), c.p.c. sollevata dalla Asl. La lettura del ricorso consente, infatti, di individuare agevolmente il petitum (l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti) e la causa petendi (la sussistenza dei c.d. indici rivelatori della subordinazione), rilevando l'eventuale incompleta ricostruzione delle circostanze in fatto sul diverso piano dell'onere di allegazione e prova e, quindi, del merito del giudizio. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla considerato che, a fronte della domanda del ricorrente di CP_2 partecipazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), L. n. 234/2021, si configura un ruolo attivo della nella CP_2 emanazione delle linee guida alle Asl regionali per l'applicazione omogenea sul
Pag. 5 di 14 territorio regionale della previsione legislativa, nonché nella pubblicazione dei relativi avvisi pubblici (doc. 13 ricorso). Rispetto a detta domanda si configura pertanto la legittimazione passiva della oltre che della Asl. CP_2 Parte Passando al merito del ricorso, il Dr. formalmente legato all' da CP_1 rapporti di collaborazione in regime di lavoro autonomo, deduce, innanzitutto, lo svolgimento di fatto dell'attività medica secondo lo schema del lavoro subordinato, chiedendo l'accertamento della subordinazione con condanna dell'Asl al risarcimento del danno ex art. 2126 c.c. Inoltre, anche in caso di disconoscimento della subordinazione e dunque sulla base della qualificazione del rapporto come autonomo, chiede l'accertamento del proprio diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021 ed, in subordine, al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Entrambe le domande risultano infondate e vanno pertanto respinte.
1. Sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la
. CP_3
Come noto la qualificazione del rapporto di lavoro operata dalle parti, come contratto di collaborazione in regime di lavoro autonomo (il cd. nomen iuris), pur essendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, non assume tuttavia rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, venendosi così a configurare l'iniziale autoqualificazione in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (per tutte, Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 16720/2021). Con riferimento al caso di specie, inoltre, trattandosi di prestazioni mediche, di pressoché esclusivo profilo intellettuale, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione (intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) deve necessariamente verificarsi sulla base di elementi complementari e sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, la predisposizione di turni lavorativi, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo (così, ex multis, Cass. n. 23520/2019; Cass. n. 14573/2012; Cass. n. 19568/2013). Ciò posto, non appare superfluo rilevare che nei contratti di collaborazione nella specie stipulati – al di là del nomen iuris e della dichiarata assenza di subordinazione, non aventi rilievo dirimente ai fini della qualificazione del rapporto - sono contenute clausole recanti previsioni che mal si conciliano con
Pag. 6 di 14 la dedotta subordinazione. In particolare il pagamento del compenso dietro presentazione di fattura e previa attestazione da parte del Direttore di riferimento del regolare espletamento della prestazione professionale, il diritto per entrambe le parti di recedere ad nutum con obbligo di preavviso, nonché l'assenza di clausole di esclusiva o di incompatibilità della prestazione con altri rapporti di lavoro autonomo o subordinato (docc. da 1 a 5 ricorso). Le deduzioni attoree appaiono in ogni caso carenti sotto il profilo dell'allegazione, essendosi il ricorrente limitato a desumere l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della Asl, innanzitutto, dal possesso di un badge per timbrare entrate ed uscite, di un tesserino di riconoscimento, di ricettari cartacei del SSR (e successivamente all'introduzione della ricetta dematerializzata, dell'accreditamento presso il portale regionale per la predisposizione delle ricette elettroniche), nonché del timbro personale. Trattasi invero di elementi non significativi ai fini della qualificazione del rapporto considerato che, per un verso, il ricettario e l'accreditamento per le ricette elettroniche sono strumenti necessari per lo svolgimento di qualsiasi attività medica (e segnatamente di prescrizione di farmaci e terapie) e, per altro verso, il tesserino di riconoscimento ha una funzione di identificazione del personale abilitato ad accedere ed operare all'interno della struttura ospedaliera, a prescindere dal tipo di rapporto, di collaborazione autonoma o di subordinazione, intrattenuto con l'Azienda. Va inoltre rilevato che il ricorrente si è limitato ad affermare di aver prestato
“il proprio lavoro di fatto - ma anche nella sostanza - in modo subordinato e continuativo in ambito Lea ed con turni e ferie prestabiliti, nonché con dotazioni proprie di un Pt_7 medico strutturato”, senza, tuttavia, descrivere le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e l'articolazione del proprio orario di lavoro, omettendo di comparare la propria prestazione con quella dei medici/odontoiatri in regime di subordinazione e precludendo, pertanto, una valutazione circa l'identità delle modalità di espletamento della prestazione rispetto ai colleghi subordinati. Quanto ai turni di lavoro ed alle ferie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (docc. 7, 8, 9, 19 e 20) emerge esclusivamente l'inserimento del Dr. Parte (al pari degli altri odontoiatri in regime di collaborazione autonoma) nel medesimo piano ferie dell'unica odontoiatra in regime di subordinazione, ma non l'unilaterale predisposizione dei turni e del piano ferie da parte dell'Azienda, con conseguente vincolatività per il ricorrente delle direttive aziendali. Invero il ricorrente ha del tutto omesso di descrivere l'iter di determinazione dei turni di lavoro e di predisposizione del piano ferie, nonché di dedurre l'impossibilità per il medesimo di esprimere preferenze circa gli orari ed i giorni di ferie o, in ogni caso, la non osservanza da parte della Asl
Pag. 7 di 14 delle preferenze eventualmente manifestate. Dette carenze di allegazione, ancor prima che di prova, hanno reso impossibile la verifica dello stabile inserimento delle prestazioni del ricorrente nell'organizzazione aziendale in condizione di parità con i medici/odontoiatri strutturati, nonché Parte l'assoggettamento del Dr. alle medesime direttive programmatiche dei medici in regime di subordinazione. Né la prova testi richiesta “sulle circostanze di cui alle premesse in antefatto e fatto da ritenersi come capitoli di prova epurati da eventuali giudizi” avrebbe consentito la predetta verifica in carenza delle necessarie premesse in punto di allegazione. Alla luce di quanto esposto, la domanda di accertamento della subordinazione va respinta per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova gravante sul ricorrente in merito ai c.d. sintomatici del vincolo di subordinazione.
2. Sul diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021. L'art. 1, comma 268, lett. b) e c), della L. n. 234/2021 prevede quanto segue:
“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia: (….) b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”. c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi
Pag. 8 di 14 esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio”. Quanto alla lettera b), la norma prevede la possibilità e non l'obbligo (“possono assumere a tempo indeterminato”) per gli enti del sanitario - nei limiti di Pt_8 spesa per il personale previsti dalla normativa in materia ed in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale - di “stabilizzare” con assunzioni a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario (requisito soggettivo), che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (requisito formale) e che abbia maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (requisito temporale). Successivamente, con accordi del 18.2.2022 e 22.4.2022 tra l'Assessorato alla salute della Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali Regionali del comparto, le parti firmatarie hanno previsto che “l'Assessorato, per il tramite della Direzione Regionale, emanerà linee guida alle che prevedono percorsi Parte_9 omogenei su tutto il territorio della per la procedura di stabilizzazione CP_2 prevista dall'art. 1, comma 268, lett. b) e c), L. n. 234/2021, ribadendo pedissequamente i requisiti previsti dal legislatore statale. Con determinazione n. G05572 del 9.5.2022, la ha poi approvato le linee di indirizzo CP_2 in merito all'attuazione della procedura, senza tuttavia aggiungere alcunché in merito ai presupposti soggettivi, formali e temporali individuati dalla legge. Con riferimento al caso di specie, è pacifica la presenza del requisito soggettivo (il ricorrente è un odontoiatra) e del requisito temporale, ancorché riferito all'attività in regine di collaborazione e non di lavoro subordinato (il ricorrente ha prestato attività con contratti di collaborazione in favore della CP_3
ininterrottamente dal 15.10.2015 al 31.8.2024), mentre è in
[...] contestazione il possesso del requisito c.d. formale. A detta del ricorrente, infatti, la normativa citata consentirebbe anche al personale sanitario legato all'Azienda da rapporti di lavoro autonomo di accedere alla procedura di stabilizzazione e ciò in forza del combinato disposto dell'art.
2-ter del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 e dell'art.
2- bis, comma 1, lett. a) del medesimo D.L. Il citato art.
2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale), prevede quanto segue: “
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata
Pag. 9 di 14 l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) (…)”. L'art.
2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) dispone invece: “1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020 (…)”. Le disposizioni richiamate hanno consentito alle Aziende sanitarie di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 reclutando, durante il periodo emergenziale, personale sanitario mediante: a) l'assunzione con contratti a
Pag. 10 di 14 tempo determinato (art 2-ter) e b) il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa (art.
3-ter). Ciò posto quanto alla normativa rilevante, l'interpretazione attorea dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234/2021 non può essere condivisa. La disposizione in questione – che in quanto norma eccezionale è insuscettibile di applicazione analogica - fa espresso riferimento al solo personale assunto alle dipendenze del sistema sanitario nazionale con contratto a tempo determinato, ivi incluso quello assunto con “le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, id est il personale assunto a tempo determinato durante il periodo emergenziale. La disposizione, al contrario, non fa alcun riferimento al personale con incarichi di lavoro autonomo, ivi incluso quello di cui all'art.
2- bis del D.L. n. 18/2020. È da ritenere che, in conformità al principio interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ove il legislatore avesse voluto estendere la stabilizzazione anche a detti operatori sanitari lo avrebbe fatto espressamente, anche attraverso il rinvio all'art.
2-bis del D.L. n. 18/2020, che, al contrario e diversamente dall'art.
2-ter, non è in alcun modo richiamato dalla legge di bilancio. Tale interpretazione è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 99/2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 13/2022 della di attuazione della Parte_10 normativa nazionale in esame, nella parte (per quanto rilevante in questa sede) in cui consente la stabilizzazione di personale “contrattualizzato a qualunque titolo”, anziché reclutato “con contratti a tempo determinato”. Nella citata sentenza la Corte ha avuto modo di affermare quanto segue: “La disposizione statale di cui alla lettera b) del comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, nel limitare le stabilizzazioni solo ai lavoratori precedentemente reclutati mediante contratti a tempo determinato, introduce un limite in materia di ordinamento civile, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il quale consente, sino al 31 dicembre 2023, l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, che possegga i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale - ordinaria, per esami o per titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte intese come mansioni dell'area o categoria professionale
Pag. 11 di 14 di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Questa Corte, nel decidere una questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, ha già avuto modo di chiarire che «[d]alle procedure di
“stabilizzazione” previste dall'art. 20 sono esclusi, per effetto della norma di chiusura contenuta nel censurato comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo, i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Tale esclusione, però, non è irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost. La prescrizione, contenuta nella disposizione censurata, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest'ultimo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore» (sentenza n. 250 del 2021). La disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduce, dunque, una deroga temporanea al principio del pubblico concorso. Trattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio, questa Corte ha chiarito che esse comportano «“un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che [...] appartiene primariamente al legislatore” (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza» (sentenza n. 207 del 2017). L'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, nel delimitare la possibilità di stabilizzare solo i lavoratori preliminarmente reclutati con contratto a tempo determinato (e che abbiano superato un concorso), non comporta una irragionevole disparità di trattamento, poiché difetta la condizione di sostanziale identità delle situazioni messe a confronto. Nella fattispecie dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, infatti, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di lavoratori reclutati con altre forme contrattuali flessibili, il lavoratore viene inserito, mediante procedure selettive, nell'organizzazione dell'ente. (…)”. La Corte ha inoltre aggiunto che: “Si tratta, più in generale, di limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un'indiscriminata stabilizzazione di personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l'indiscutibile necessità di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19» con
Pag. 12 di 14 l'esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altresì del già richiamato principio in materia di pubblico concorso. Il punto di equilibrio fra queste opposte esigenze è stato individuato dal legislatore statale tramite la fissazione di quattro criteri: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale;
2) un limite formale (solo lavoratori precedentemente reclutati con contratti a tempo determinato); 3) un limite soggettivo (i ruoli sanitario e socio-sanitario); e 4) un limite temporale (quest'ultimo, peraltro, oggetto di successive modifiche) (in questo senso, sentenza n. 76 del 2023) (…)”. La Corte Costituzionale, pertanto, oltre ad aver confermato l'interpretazione secondo la quale la procedura di stabilizzazione prevista dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234/2021 riguarda esclusivamente il personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ha espressamente ritenuto tale previsione conforme all'art. 3 della Costituzione in quanto la disparità di trattamento tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ed operatori reclutati con altre forme contrattuali è giustificata dalla diversità delle situazioni messe a confronto, solo i primi, infatti, sono stati inseriti nell'organizzazione dell' a seguito di procedure CP_1 selettive/concorsuali e, quindi, nel rispetto del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. Ciò detto, va precisato che nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 4 D. L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni nella L. n. 14/2023, che al comma 9-septiesdecies, ha esteso l'applicabilità dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021 “previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”. Ebbene, pur volendo ritenere che con la disposizione citata il legislatore abbia voluto estendere la procedura di stabilizzazione in esame al personale (sanitario, socio-sanitario e amministrativo) legato agli enti del Servizio sanitario con qualsiasi forma di lavoro flessibile, ovvero non solo con contratti a termine, contratti di formazione e lavoro, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato (art. 36 D. Lgs. n. 165/2001), ma anche con contratti di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001), tale circostanza non fa venire meno il carattere facoltativo e non obbligatorio dell'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale (“possono assumere a tempo indeterminato”), anche con riguardo ai limiti di spesa previsti per il settore.
Pag. 13 di 14 Con riferimento, infine, all'art. 1, comma 268, lett. c), L. n. 234/2021, la disposizione fa riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari esternalizzati mediante contratti di appalto con soggetti terzi, prevedendo la possibilità per le Aziende sanitarie di avviare procedure selettive per il reclutamento di personale da impiegare in detti servizi ai fini della relativa reinternalizzazione. In tale ambito non rientra il servizio di odontoiatria, sicché la lett. c) dell'art. 1, comma 268, L. n. 234/2021 appare del tutto inconferente rispetto al caso di specie. In ogni caso, non appare superfluo rilevare che, anche in relazione alla lett. c), valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alla lett. b) circa il carattere facoltativo e non obbligatorio della stabilizzazione (“possono…avviare procedure selettive”). Alla luce di quanto esposto, il ricorso va integralmente respinto. Le spese di lite, comprensive di quelle del giudizio cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
; Controparte_4
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente delle spese di lite, liquidate in euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
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