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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1003/2023 R.G. promossa da: nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MICHELE GALLUCCI
- parte attrice opponente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE PITTATORE
[...]
- parte convenuta opposta
OGGETTO: , , ) Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Udienza di precisazione delle conclusioni: 10/09/2024
CONCLUSIONI PER L'ATTORE (come da ultimo rassegnate in citazione)
1) NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta in data 3.6.2020 dal signor Parte_1
in favore della società (dichiarata fallita) per le obbligazioni assunte da
[...] CP_5 quest'ultima con l'istituto di credito parte convenuta opposta nella misura sino ad un massimo pari ad
€ 87.000,00 nella parte della quota di finanziamento erogata dalla
[...]
con finanziamento del 3.6.2020 già garantita Parte_2
con il meccanismo della contro garanzia del Fondo di Garanzia del nella Controparte_6
misura del 100% della garanzia prestata dal di primo livello e così sino alla misura Parte_3 massima di € 30.000,00 e per l'effetto conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n° 153/2022
1 emesso dal Tribunale di Asti nell'ambito del procedimento R.G. n° 3524/2022 per le ragioni esposte nella parte in diritto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di causa, maggiorati del contributo forfettario per spese generali,
CPA e IVA, da attribuirsi al sottoscritto difensore in qualità di procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito:
- rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 153/2023 del Tribunale di Asti,
Giudice Dott.ssa Paola Amisano, emesso dal Tribunale di Asti in data 28/01/2023 e depositato il
01/02/2023.
In subordine ed ogni caso:
- accertare il credito sussistente in capo alla e dichiarare tenuto e conseguentemente CP_7 condannare il signor al pagamento della somma di € 35.271,43, oltre agli interessi Parte_1
al tasso convenzionale maturati e maturandi dal dovuto al saldo, oltre spese, accessori di legge e successive occorrende, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che fosse ritenuto di giustizia dall'On.le Tribunale, sempre maggiorato dagli interessi al tasso convenzionale dal dovuto al saldo e delle spese accessorie e successive.
In estremo subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della eccezione di parte opponente di la nullità parziale della fideiussione personale concessa dal signor per la quota e/o Parte_1
percentuale del 60% garantita dal Fondo di garanzia Mediocredito Centrale ai sensi della Legge n.
662/1996, condannare il signor al pagamento della minor somma di somma di € Parte_1
14.108,27, pari alla restante quota e/o percentuale del 40% del credito, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data delle certificazioni del credito ex art. 50 D.Lgs. 385/1993 del 09/11/2022, sino al saldo.
In ordine alle spese:
- con il pieno favore delle spese del presente giudizio, diritti ed onorari di lite, Iva e Cpa rifuse, oltre il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 D.M. 31/10/2005”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Controparte_1
ha chiesto e ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 153/2023 depositato in Parte_1
data 01/02/2023, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 35.271,43 oltre interessi e accessori, quale debito residuo derivante dal contratto di mutuo n. 0009/026/160322 (già n.
26/21/60322) concluso in data 03/06/2020 tra l'intimante e la società (successivamente CP_5
dichiarata fallita dal tribunale di Torino) ed in relazione al quale aveva rilasciato Parte_1
fideiussione specifica in favore della mutuante in data 3.2.2020.
2. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo Parte_1
di dichiarare parzialmente nulla la fideiussione prestata.
A sostegno dell'opposizione ha invocato la nullità parziale della fideiussione prestata in data
03/02/2020 nella parte relativa al credito oggetto di garanzia statale ai sensi della legge n. 662/1996, in ragione della violazione dell'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 ed ha contestato la sussistenza di adeguata prova in ordine all'esigibilità e alla quantificazione dell'importo oggetto di domanda, non essendo in tal senso sufficiente la produzione del solo estratto conto certificato ai sensi dell'articolo 50 TUB.
3. si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
4. Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato termine per esperire procedimento di mediazione e concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. (rito ante riforma di cui al d.lgs. 149/2022).
Solo la parte opposta ha depositato memorie e la causa è stata avviata a decisione nelle forme della trattazione scritta.
5. L'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 prevede che: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.
Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”
L'opponente ha rilevato la nullità della fideiussione sostenendo che la fideiussione rilasciata a garanzia del credito della società nei confronti della banca mutuante debba essere qualificata come bancaria in quanto rilasciata in relazione ad un contratto stipulato da una banca, su moduli predisposti da una banca e a beneficio della stessa.
A prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla possibilità di fondare sulla disposizione citata
3 un'ipotesi di nullità del negozio fideiussorio intercorrente tra il garante e l'istituto bancario mutuante, si osserva che l'espressione “garanzia bancaria” nel lessico comune e commerciale si riferisce ad una garanzia rilasciata da un istituto bancario a beneficio di terzi e non ad una garanzia rilasciata da una persona fisica o giuridica a beneficio di un istituto di credito, che si definisce una garanzia
“personale”, “rilasciata da privati” o simili.
Si deve dunque escludere che il divieto posto dalla norma si riferisca alle fideiussioni personali ed a quella rilasciata nel caso dall'opponente. Non sussiste quindi alcuna nullità del negozio.
6. A fondamento del credito l'opposta ha prodotto il contratto di mutuo (doc. 2 con relativi documento sintesi – doc. 4, piano di ammortamento originario doc. 3 e aggiornati nel tempo con le rate non pagate doc. 5 e poi 21), intimazioni alla restituzione previa invocazione della decadenza dal beneficio del termine in ragione del mancato pagamento delle rate inviate alla debitrice principale e al fideiussore
(docc. 7,8) e la fideiussione specifica rilasciata dall'opponente (doc. 9).
In base alle regole generali spettava all'opponente provare di aver adempiuto integralmente o comunque in misura maggiore di quanto ammesso dall'opposta alle obbligazioni assunte, il che non ha fatto né si è offerto di fare.
La domanda va quindi ritenuta fondata nei termini di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto del limitato oggetto della controversia, della ridotta attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 153/2023 del Tribunale di Asti che dichiara definitivamente esecutivo.
RIGETTA le domande dell'opponente.
Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 13 febbraio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1003/2023 R.G. promossa da: nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MICHELE GALLUCCI
- parte attrice opponente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE PITTATORE
[...]
- parte convenuta opposta
OGGETTO: , , ) Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Udienza di precisazione delle conclusioni: 10/09/2024
CONCLUSIONI PER L'ATTORE (come da ultimo rassegnate in citazione)
1) NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta in data 3.6.2020 dal signor Parte_1
in favore della società (dichiarata fallita) per le obbligazioni assunte da
[...] CP_5 quest'ultima con l'istituto di credito parte convenuta opposta nella misura sino ad un massimo pari ad
€ 87.000,00 nella parte della quota di finanziamento erogata dalla
[...]
con finanziamento del 3.6.2020 già garantita Parte_2
con il meccanismo della contro garanzia del Fondo di Garanzia del nella Controparte_6
misura del 100% della garanzia prestata dal di primo livello e così sino alla misura Parte_3 massima di € 30.000,00 e per l'effetto conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n° 153/2022
1 emesso dal Tribunale di Asti nell'ambito del procedimento R.G. n° 3524/2022 per le ragioni esposte nella parte in diritto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di causa, maggiorati del contributo forfettario per spese generali,
CPA e IVA, da attribuirsi al sottoscritto difensore in qualità di procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito:
- rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 153/2023 del Tribunale di Asti,
Giudice Dott.ssa Paola Amisano, emesso dal Tribunale di Asti in data 28/01/2023 e depositato il
01/02/2023.
In subordine ed ogni caso:
- accertare il credito sussistente in capo alla e dichiarare tenuto e conseguentemente CP_7 condannare il signor al pagamento della somma di € 35.271,43, oltre agli interessi Parte_1
al tasso convenzionale maturati e maturandi dal dovuto al saldo, oltre spese, accessori di legge e successive occorrende, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che fosse ritenuto di giustizia dall'On.le Tribunale, sempre maggiorato dagli interessi al tasso convenzionale dal dovuto al saldo e delle spese accessorie e successive.
In estremo subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della eccezione di parte opponente di la nullità parziale della fideiussione personale concessa dal signor per la quota e/o Parte_1
percentuale del 60% garantita dal Fondo di garanzia Mediocredito Centrale ai sensi della Legge n.
662/1996, condannare il signor al pagamento della minor somma di somma di € Parte_1
14.108,27, pari alla restante quota e/o percentuale del 40% del credito, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data delle certificazioni del credito ex art. 50 D.Lgs. 385/1993 del 09/11/2022, sino al saldo.
In ordine alle spese:
- con il pieno favore delle spese del presente giudizio, diritti ed onorari di lite, Iva e Cpa rifuse, oltre il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 D.M. 31/10/2005”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Controparte_1
ha chiesto e ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 153/2023 depositato in Parte_1
data 01/02/2023, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 35.271,43 oltre interessi e accessori, quale debito residuo derivante dal contratto di mutuo n. 0009/026/160322 (già n.
26/21/60322) concluso in data 03/06/2020 tra l'intimante e la società (successivamente CP_5
dichiarata fallita dal tribunale di Torino) ed in relazione al quale aveva rilasciato Parte_1
fideiussione specifica in favore della mutuante in data 3.2.2020.
2. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo Parte_1
di dichiarare parzialmente nulla la fideiussione prestata.
A sostegno dell'opposizione ha invocato la nullità parziale della fideiussione prestata in data
03/02/2020 nella parte relativa al credito oggetto di garanzia statale ai sensi della legge n. 662/1996, in ragione della violazione dell'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 ed ha contestato la sussistenza di adeguata prova in ordine all'esigibilità e alla quantificazione dell'importo oggetto di domanda, non essendo in tal senso sufficiente la produzione del solo estratto conto certificato ai sensi dell'articolo 50 TUB.
3. si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
4. Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato termine per esperire procedimento di mediazione e concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. (rito ante riforma di cui al d.lgs. 149/2022).
Solo la parte opposta ha depositato memorie e la causa è stata avviata a decisione nelle forme della trattazione scritta.
5. L'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 prevede che: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.
Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”
L'opponente ha rilevato la nullità della fideiussione sostenendo che la fideiussione rilasciata a garanzia del credito della società nei confronti della banca mutuante debba essere qualificata come bancaria in quanto rilasciata in relazione ad un contratto stipulato da una banca, su moduli predisposti da una banca e a beneficio della stessa.
A prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla possibilità di fondare sulla disposizione citata
3 un'ipotesi di nullità del negozio fideiussorio intercorrente tra il garante e l'istituto bancario mutuante, si osserva che l'espressione “garanzia bancaria” nel lessico comune e commerciale si riferisce ad una garanzia rilasciata da un istituto bancario a beneficio di terzi e non ad una garanzia rilasciata da una persona fisica o giuridica a beneficio di un istituto di credito, che si definisce una garanzia
“personale”, “rilasciata da privati” o simili.
Si deve dunque escludere che il divieto posto dalla norma si riferisca alle fideiussioni personali ed a quella rilasciata nel caso dall'opponente. Non sussiste quindi alcuna nullità del negozio.
6. A fondamento del credito l'opposta ha prodotto il contratto di mutuo (doc. 2 con relativi documento sintesi – doc. 4, piano di ammortamento originario doc. 3 e aggiornati nel tempo con le rate non pagate doc. 5 e poi 21), intimazioni alla restituzione previa invocazione della decadenza dal beneficio del termine in ragione del mancato pagamento delle rate inviate alla debitrice principale e al fideiussore
(docc. 7,8) e la fideiussione specifica rilasciata dall'opponente (doc. 9).
In base alle regole generali spettava all'opponente provare di aver adempiuto integralmente o comunque in misura maggiore di quanto ammesso dall'opposta alle obbligazioni assunte, il che non ha fatto né si è offerto di fare.
La domanda va quindi ritenuta fondata nei termini di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto del limitato oggetto della controversia, della ridotta attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 153/2023 del Tribunale di Asti che dichiara definitivamente esecutivo.
RIGETTA le domande dell'opponente.
Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 13 febbraio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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