TAR
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01426/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00577 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01426/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2025, proposto da
OL ZO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ER, AB CI, WA MI, NI OS, e MA NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 23 gennaio 2024, n. 34
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 01426/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1° agosto 2025 e depositato in pari data, la ricorrente instava per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
Fissata l'udienza camerale per la decisione della causa per la data del 12 marzo 2026, la difesa del ricorrente depositava in atti, in data 6 marzo 2026, una nota con la quale dichiarava che era pervenuta in pagamento alla ricorrente la somma che vantava a credito nei confronti dell'Amministrazione in ragione dell'epigrafata sentenza e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria di spese, sul rilievo che il pagamento era avvenuto solo in pendenza del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria della ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto a rifondere la parte ricorrente delle spese di lite che, compensate per la metà in ragione della definizione della vertenza in via amministrativa, si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere; N. 01426/2025 REG.RIC.
b) condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a pagare, in favore di OL
ZO, e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari Avvocati Giovanni Rinaldi,
Nicola ER, AB CI, WA MI, NI OS e MA NI, le spese del presente giudizio in ragione della metà, che liquida in euro 400,00#
(quattrocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, restando compensata la restante metà delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ID Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
EA DI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA DI ID Raiola N. 01426/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00577 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01426/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2025, proposto da
OL ZO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ER, AB CI, WA MI, NI OS, e MA NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 23 gennaio 2024, n. 34
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 01426/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1° agosto 2025 e depositato in pari data, la ricorrente instava per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
Fissata l'udienza camerale per la decisione della causa per la data del 12 marzo 2026, la difesa del ricorrente depositava in atti, in data 6 marzo 2026, una nota con la quale dichiarava che era pervenuta in pagamento alla ricorrente la somma che vantava a credito nei confronti dell'Amministrazione in ragione dell'epigrafata sentenza e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria di spese, sul rilievo che il pagamento era avvenuto solo in pendenza del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria della ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto a rifondere la parte ricorrente delle spese di lite che, compensate per la metà in ragione della definizione della vertenza in via amministrativa, si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere; N. 01426/2025 REG.RIC.
b) condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a pagare, in favore di OL
ZO, e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari Avvocati Giovanni Rinaldi,
Nicola ER, AB CI, WA MI, NI OS e MA NI, le spese del presente giudizio in ragione della metà, che liquida in euro 400,00#
(quattrocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, restando compensata la restante metà delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ID Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
EA DI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA DI ID Raiola N. 01426/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO