Art. 3.
L'anticipazione sara' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 nella composizione integrata prevista all' articolo 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 .
L'anticipazione sara' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 nella composizione integrata prevista all' articolo 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 .