TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1710
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Sentenza 16 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    La procura è generica in quanto non indica il Tribunale competente né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l'esecuzione. La procura contiene la dicitura: “Avv. … La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti di cui alla L. n.107/2015, conferendoLe all’uopo ogni facoltà di legge …”. Tale procura è inidonea a soddisfare i requisiti di validità richiesti per il processo amministrativo, che impongono l'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti contendenti e dell'autorità competente. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce al ricorso non è applicabile al processo telematico quando la procura è su foglio separato e la sua copia informatica è depositata unitamente al ricorso nativo digitale. Tale modalità non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell'atto oggetto del potere rappresentativo conferito e non dimostra l'anteriorità del rilascio della procura rispetto al ricorso. La carenza della procura speciale è un vizio insanabile e non sanabile nemmeno tramite l'istituto dell'errore scusabile, soprattutto per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data della sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 11/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1710
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1710
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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