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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/12/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa NA LU LL Presidente
Dott.ssa OR ES Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9/07/2025 da nato a [...] il [...], residente a [...]
Fiume n. 17, CF. , cittadino italiano;
C.F._1
e nata a [...] il [...], residente a [...]
Fiume n. 17, CF. , cittadina italiana;
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica BASSANESE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Gorizia (n. 216/AA), (CF. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo Studio, sito a Monfalcone (Go), Via Luigi Galvani n. 18 telefax 0481
095092, Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale consensuale dei coniugi con regolamentazione dei rapporti patrimoniali mediante trasferimento immobiliare ai sensi dell'art.473 bis.51
c.p.c.
1 FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione esponendo di aver contratto matrimonio con rito civile celebrato a Trieste il 23.05.2002 in regime di comunione legale;
matrimonio trascritto nei registri di stato civile al n.136 p.1 Anno 2002 del Comune di Trieste;
che dal matrimonio sono nati a
Trieste i figli il 14.07.2001 e il 10.02.2005, entrambi maggiorenni ma Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti.
Premettendo l'elenco delle rispettive proprietà immobiliari e i beni mobili registrati, nonché la decisione non reversibile di separarsi e di non volersi riconciliare, descrivendo le rispettive occupazioni proprie e l'impegno di studio dei figli, hanno concordato per la separazione le seguenti condizioni
I) DESTINAZIONE DELLA CASA FAMILIARE SITA A TRIESTE STRADA DI FIUME
N.17
I coniugi sono autorizzati a vivere separati e prestano all'uopo il reciproco consenso.
La casa familiare sita a Trieste, Strada di Fiume n. 17 così identificata (doc.6):
Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T.2053 ct.1 di Santa Maria Maddalena Superiore unità condominiale costituita da alloggio al terzo piano con 40/1000 p.i. del c.t.1 in P.T.2037 di proprietà di
[...]
e con la quota di ½ p.i. ciascuno in forza del titolo costituito CP_1 Parte_2
da atto di compravendita Notaio di data 14.05.1997 Rep.40975 sub Persona_3
GN.3788/1997
P.T.2054 ct.1 di Santa Maria Maddalena Superiore unità condominiale costituita da alloggio al terzo piano marcato 3B in colore verde nel piano in atti sub GN 3691/66 con 30/1000 p.i. del c.t.1 in P.T.2037 di proprietà di e Controparte_1 Parte_2 con la quota di 1/1 in comunione legale in forza del titolo costituito da atto di compravendita Notaio di data 19.02.2007 Rep.54990 Racc.15189 Persona_3
sub GN.2237/2007
2 P.T.2170 ct.2 di Santa Maria Maddalena Superiore unità condominiale costituita da cantina al piano seminterrato marcato E in arancione nel piano sub GN.3691/66 con congiunte 1/1000 p.i. del c.t.1 in P.T.2037 (art.1117 c.c.) di proprietà di
[...]
e con la quota di 1/1 in comunione legale in forza del titolo CP_1 Parte_2 sub GN.2963/2023 costituito da atto di compravendita Notaio di data Persona_4
13.03.2023 Rep.10953 Racc.8719
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste:
Sez. Urbana R Foglio 2 p.c.n. 248/4 Sub 15 Zona Cens. 2 Cat. A/3 Classe 4 Cons. 4,5 vani Sup.cat. 72 mq. Rendita € 557,77 Strada di Fiume n. 17 piano 3;
Sez. Urbana R Foglio 2 p.c.n. 248/4 Sub 16 Zona Cens. 2 Cat. A/3 Classe 4 Cons. 3,5 vani Sup.cat. 53 mq. Rendita € 433,82 Strada di Fiume n. 17 piano 3
Sez. Urbana R Foglio 2 p.c.n. 248/4 Sub 32 Zona Cens.2 Cat.C/2 Classe 8 Cons. 4 mq
Sup.cat. 4 mq. Rendita € 17,77 Strada di Fiume n. 17 piano S1
rimarrà in comproprietà, in comunione ordinaria, tra gli stessi.
In essa continuerà ad abitare il sig. ed i due figli e di Controparte_1 Per_1 Per_2
24 e 20 anni maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti mentre la sig.ra si trasferirà definitivamente in una diversa sistemazione abitativa già Parte_2
reperita sita sempre a Trieste.
II) PAGAMENTO DEL MUTUO
Il sig. continuerà a pagare integralmente, fino ad estinzione, il mutuo Controparte_1 ventennale residuo gravante su porzione dell'abitazione di famiglia, sita a Trieste strada di Fiume 17, stipulato dai coniugi in data 19.02.2007 con Unicredit Banca S.p.A.
e garantito da ipoteca iscritta al GN.2238/07 per complessivi € 75.000,00, di cui €
50.000,00 di capitale, a peso della PT.2054 di le cui rate sono Controparte_2
addebitate sul conto Unicredit intestato a n.7022/40824865. Controparte_1
III) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il padre , continuerà a provvedere al mantenimento diretto ed Controparte_1 integrale sia per le spese ordinarie che straordinarie dei due figli e , Per_1 Per_2
rispettivamente di 24 e 20 anni, maggiorenni non autosufficienti, in quanto impegnati a completare gli studi, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con ciò garantendo loro alloggio, cura, istruzione ed educazione, sino al completamento del
3 ciclo di studi ed in ogni caso sino al momento in cui reperiranno, con la dovuta diligenza e nel rispetto del principio di autoresponsabilità, un'occupazione lavorativa che consentirà loro di essere economicamente indipendenti.
IV) REGOLAMENTAZIONE DEI RECIPROCI RAPPORTI PERSONALI,
ECONOMICI E PATRIMONIALI TRA I CONIUGI MEDIANTE TRASFERIMENTI
IMMOBILIARI.
Con la separazione personale consensuale la cui omologazione è chiesta con il presente ricorso e, con essa, lo scioglimento della comunione legale, i coniugi intendono in questa sede così regolare la titolarità delle proprietà degli immobili in comunione.
Preliminarmente, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza di procedimento per separazione consensuale e non di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari.
IV.A) TRASFERIMENTO DA AN IA A MANIÀ GIANCARLO DELLA
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE VIA MOLINO A VAPORE N. 3
(doc.7).
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra con il presente atto cede e trasferisce al sig. , Parte_2 Controparte_1 che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota di ½ di indivisa proprietà del bene immobile costituito da alloggio ubicato nel Comune di Trieste in via Molino a
Vapore n. 3 così identificato. Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T.8122 C.C. di TRIESTE c.t.1 unità condominiale ente indipendente marcato I in giallo costituito da alloggio con corridoio marcato C al piano secondo con le congiunte
48/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1251 di Trieste (art.1117 c.c.)
Catasto Fabbricati Comune di Trieste:
Sezione V Foglio 22 particella 4722 subalterno 12 zona censuaria 1 categoria A/4 classe 3 consistenza 3,5 vani superficie catastale mq. 62 rendita catastale € 334,41 indirizzo Via Molino a Vapore n. 3 piano 2 cui spetta come utilità comune il subalterno
34, bene comune non censibile identificato nei medesimi foglio e sezione;
4 di proprietà di e per la quota di 1/1 in comunione Controparte_1 Parte_2 legale acquistata con contratto di compravendita di data 18.02.2020 Notaio Per_5
Rep.n.2737 Racc.n.2249 sub GN 2165/2020.
[...]
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 05.01.1943 prot.n.2712966; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 05.01.1943 n.2712966; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del Libro
Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
5 In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
20.12.2019 da BR IA iscritto al Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Trieste al n.337 allegato sub lettera A all'atto di compravendita di data
18.02.2020 Notaio Repertorio n.2737 Raccolta n.2249 sub GN Persona_5
2165/2020.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da contratto di compravendita di data 18.02.2020 del Notaio Repertorio Persona_5
n.2737 Raccolta n.2249 intavolato sub GN. 2165/2020 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro, rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
L'alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria
6 quietanza con dichiarazione di non avere altro a pretendere e con espressa rinuncia a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c. con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, L.47/1985 e succ., la parte cedente dichiara che le opere di costruzione relative a quanto in oggetto sono state iniziate anteriormente al 01.09.1967; che non sono stati emessi provvedimenti di inabitabilità/inagibilità; che in virtù della determinazione n.15/2016 del Comune di
Trieste trattandosi di immobile costruito ante 1939 il certificato di abitabilità qualora non reperibile si intende eseguito nell'ambito del cd. primo accatastamento.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c.,
e per quanto qui interessa ai sensi della Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929 si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.B) TRASFERIMENTO DA AN IA A MANIÀ GIANCARLO DELLA
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE VIA RIGUTTI N. 13/1 (doc.8).
7 ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra cede e trasferisce al sig. che accetta ed Parte_2 Controparte_1
acquista con ogni garanzia di legge la quota di ½ di indivisa proprietà dell'immobile costituito da alloggio ubicato nel Comune di Trieste in via Rigutti n.13/1 così identificato.
Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 15751 c.t. 1 C.C. di TRIESTE unità condominiale ente indipendente marcato 4 in marrone costituito da alloggio al piano primo cui sono congiunte 80/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 421 di Rozzol Città (art.1117 c.c.) p.c.4138/1 civ.13/1 di via Rigutti.
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste: Sezione V Foglio 30 particella 4138/1 subalterno 3 zona censuaria 1 categoria A/4 classe 4 consistenza 3 vani superficie metri quadri 53 rendita catastale euro 340,86 indirizzo via Rigutti n.13/1 piano 1 di proprietà di e per la quota di 1/1 in comunione legale Controparte_1 Parte_2 acquistata con contratto di compravendita di data 04.12.2018 Notaio Persona_5
Rep.n.1889 Racc.n.1577 sub GN 13596/2018 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 16.07.1963 n.prot.11793; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 16.07.1963 n.prot.11793; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti
8 in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del Libro
Fondiario. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
03.12.2018 da iscritto all'Ordine degli architetti, pianificatori, CP_3 paesaggisti e pianificatori di Trieste al n.629 allegato sub lettera A all'atto di compravendita di data 04.12.2018 Notaio Repertorio n.1889 Raccolta Persona_5
n.1577 sub GN 13596/2018.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che
9 gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da contratto di compravendita di data 04.12.2018 Notaio Rep.n.1889 Persona_5
Racc.n.1577 sub GN 13596/2018 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
L'alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza con dichiarazione di non avere altro a pretendere e con espressa rinuncia a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c. con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, L.47/1985 e succ., la parte cedente dichiara che le opere di costruzione relative a quanto in oggetto sono state iniziate anteriormente al 01.09.1967 con rilascio del permesso di agibilità in data
05.10.1951 prot.corr.n.1041/5-1950.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c. e per quanto qui interessa ai sensi della
10 Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929, si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.C) TRASFERIMENTO DA MANIÀ GIANCARLO A AN IA DELLA
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE COSTITUITO DA ALLOGGIO SITO A CP_4
ST BO N. 1 (doc.9).
[...]
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. con il presente atto cede e trasferisce alla sig.ra Controparte_1 [...]
, che accetta ed acquista, la quota di ½ di indivisa proprietà del bene immobile Pt_2
costituito da alloggio ubicato nel Comune di Trieste Androna ST Colombo n. 1 così identificato.
Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 20997 C.C. di Trieste c.t. 1 pcn.6642 unità condominiale costituita da alloggio con poggiolo al quarto piano della casa civico n. 1 di Androna C. Colombo ente indipendente marcato P in rosa nel piano in atti tavolari sub G.N. 3881/1959 con
36/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 356 di Chiarbola Superiore Città - art.1117c.c. - in GN
2194/94.
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste:
Sezione V Foglio 29 particella 6642 subalterno 15 zona censuaria 1 categoria A/3 classe 2 consistenza 3,5 vani superficie metr i quadri 72 rendita catastale euro 316,33 indirizzo Androna ST Colombo n.1 piano 4 di proprietà di e Controparte_1
per la quota di 1/1 in comunione legale acquistata con decreto di Parte_2 trasferimento di data 24.02.2017
R.G.E.279/15 Cron.239/16 Rep.100/17 del Tribunale di Trieste reg. al n.757 di data
01.03.2017 Agenzia delle entrate DP di Trieste intavolata sub GN 2652/2017 UT di
TRIESTE.
11 ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 18.05.2018
n.prot.TS0033246; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 18.05.2018 n.prot.TS0033246; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del
Libro Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
12 Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
27.03.2017 da iscritto all'Ordine degli architetti, pianificatori, CP_3
paesaggisti e pianificatori di Trieste al n.629.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da decreto di trasferimento di data 24.02.2017 R.G.E.279/15 Cron.239/16 Rep.100/17 del
Tribunale di Trieste reg. al n.757 di data 01.03.2017 Agenzia delle entrate DP di Trieste intavolata sub GN 2652/2017 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza con dichiarazione di non avere altro a pretendere e con espressa rinuncia a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c. con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
13 Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia urbanistico-edilizia Legge
n.47/1985 e ss. la parte alienante dichiara nella consapevolezza delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci che la costruzione dell'immobile in oggetto è stata iniziata anteriormente al 01.09.1967; che ai fini di cui all'art. 41 Legge n.47/1985 per quanto a sua conoscenza in relazione alla porzione di fabbricato oggetto della presente cessione non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori riguardanti opere abusive;
che e realizzate opere o modifiche in assenza delle necessarie concessioni o autorizzazioni;
si riportano licenza di costruzione intervento edilizio costruito mediante decreto Magistrato civico n.1790/1/09 di data 09.01.1910; provvedimenti edilizi rilasciati sull'immobile successivi alla costruzione: concessione edilizia n.90/13/238 di data 29.01.1990 per intervento di modifiche interne costituito dall'ampliamento del foro cucina;
certificato di abitabilità: decreto Magistrato civico n.1790/24-09 di data
29.01.1912; che non sono presenti provvedimenti per abusi edilizi condonati;
non sono presenti opere abusive o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio di ulteriori concessioni o autorizzazioni;
ai sensi della normativa urbanistico-edilizia
(L.47/1985) non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021 secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c. e per quanto qui interessa ai sensi della
Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929 si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di
14 avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.D) TRASFERIMENTO DA IA A MANIÀ GIANCARLO DELLA Pt_2
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE VIA DEL POZZO N. 22 (doc.10).
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra con il presente atto cede e trasferisce al sig. Parte_2 Controparte_1
che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota di ½ di proprietà indivisa dell'immobile costituito da alloggio sito nel Comune di Trieste Via del Pozzo n. 22 così censito.
Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 37606 C.C. di Trieste c.t. 1 unità condominiale costituita da alloggio sito al terzo piano della casa al civico n. 22 di via del Pozzo costruita sulla p.c.n.4536 in PT.37567 marcato “AA” in azzurro nel piano sub GN.7831/70 con congiunte 50/1000 p.i. del c.t.
1 in P.T. 37567 di Trieste (art. 1117 cc).
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste:
Sezione urbana V Foglio 22 particella 4536 subalterno 15 zona censuaria 1 categoria
A/4 classe 3 consistenza 3 vani superficie metri quadri 50 rendita catastale euro 286,63 indirizzo Via del Pozzo n.22 piano 3 di proprietà di e Controparte_1 Parte_2
per la quota di 1/1 in comunione legale acquistata con decreto di trasferimento di data
15.09.2017 R.G.E.65/2016 Cron.1039/17 Rep.467/17 del Tribunale di Trieste reg. al n.3116 di data 19.09.2017 Agenzia delle entrate DP di Trieste intavolata sub GN
10488/2017 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
15 Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 17.01.2024
n.prot.TS0002801; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 17.01.2024 n.prot.TS0002801; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, e l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
02.02.2021 dal Perito Industriale , iscritto al Collegio dei Periti Persona_6
Industriali di Trieste al n.855.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
16 classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da decreto di trasferimento di data 15.09.2017 R.G.E.65/2016 Cron.1039/17 Rep.467/17 del Tribunale di Trieste reg. al n.3116 di data 19.09.2017 Agenzia delle entrate DP di
Trieste intavolata sub GN 10488/2017 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza rinunziando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c. con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia urbanistico-edilizia la parte alienante dichiara ai sensi dell'art. 40 comma 2 L.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni nella consapevolezza delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci che le opere di costruzione dei beni oggetto di cessione sono iniziate in data anteriore al 01.09.1967; che l'abitabilità è stata rilasciata con atto del Magistrato civico n.7632/1907 F 3710-1/1907;
17 che risulta D.I.A. in sanatoria per manutenzione straordinaria art. 68 LR 52/91 per modifiche interne e migliorie igienico sanitarie e realizzazione di un servizio igienico all'interno dell'alloggio prot.02-1601/28/1/165 dd.14.01.2002; denuncia di variazione per diversa distribuzione spazi interni ed aggiornamento planimetria prot.TS0002801 dd.17.01.24.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021 secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c. e per quanto qui interessa ai sensi della
Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929 si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.E) TRASFERIMENTO DA A MANIÀ GIANCARLO DELLA Parte_2
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE PI GA N.7/A VIA
DEL BOSCO N.1 (doc.11).
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra con il presente atto cede e trasferisce al sig. , Parte_2 Controparte_1
che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la quota di ¼ di proprietà indivisa del bene immobile costituito da locale commerciale con pertinente cantina sito nel
18 Comune di Trieste Piazza Giuseppe Garibaldi n.7/A via del Bosco n. 1 piano T così censito. Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 49614 C.C. di Trieste c.t. 1 unità condominiale marcata 3 in rosso nel piano GN
5953/82 costituita da deposito nel sottoscala al piano terra della casa civ.1 di via del
Bosco angolo Piazza Garibaldi 7 costruita sulla p.c.4387 in PT 26873 cui sono congiunte 6/1.000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 26873 di Trieste (art.1117 c.c.).
P.T. 49615 C.C. di Trieste c.t. 1 unità condominiale marcata 4 in giallo nel piano GN
5953/82 costituita da locale d'affari al piano terra della casa civ.1 di via del Bosco angolo Piazza Garibaldi 7 costruita sulla p.c.4387 in PT 26873 cui sono congiunte
204/1.000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 26873 di Trieste (art.1117 c.c.).
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste: Sezione V Foglio 22 particella 4387 subalterno 3 zona censuaria 1 categoria C/2 classe 6 consistenza metri quadri 8 superficie catastale mq. 8 rendita catastale euro 11,98 via del Bosco n.1 piano T Sezione
V Foglio 22 particella 4387 subalterno 4 zona censuaria 1 categoria C/1 classe 12 consistenza metri quadri 24 superficie catastale mq. 37 rendita catastale euro 773,45 piazza Garibaldi n.7/A piano T di proprietà di e per Controparte_1 Parte_2 la quota di 1/2 in comunione legale acquistata con contratto di compravendita Notaio
stipulato in data 11.03.2020 Repertorio n. 2769 Raccolta n. 2274 Persona_5 intavolata al GN.2824/2020 UT di Trieste.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alle planimetrie depositate in Catasto in data in data 04.03.2020
n.prot.TS0012129 per il subalterno 4 e in data 12.08.1982 per il subalterno 3; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare
19 luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetrie depositate in Catasto in data in data
04.03.2020 n.prot.TS0012129 per il subalterno 4 e in data 12.08.1982 per il subalterno
3; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo al suddetto immobile redatto in data
07.01.2020 da iscritta all'Ordine degli Architetti di Udine al n.1615 Parte_3
allegato sub lettera A al contratto di compravendita Notaio stipulato Persona_5 in data 11.03.2020 Repertorio n. 2769 Raccolta n. 2274 intavolata al GN.2824/2020
UT di TRIESTE.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la
20 mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da contratto di compravendita Notaio stipulato in data 11.03.2020 Persona_5
Repertorio n. 2769 Raccolta n. 2274 intavolata al GN.2824/2020 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza rinunziando a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817
c.c. con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia urbanistico-edilizia l.47/85 e succ. la parte alienante dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 46 e ss., nella consapevolezza delle sanzioni anche penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., che le opere relative a quanto in oggetto sono state iniziate anteriormente al
01.09.1967; che non sono stati eseguiti altri interventi edilizi e/o urbanisticamente rilevanti tali da richiedere il rilascio di ulteriori permessi, autorizzazioni e licenze edilizie né la loro segnalazione o comunicazione al Comune né la presentazione di domande di condono.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il
21 presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della
L.06.03.1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c e per quanto qui interessa ai sensi della
Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929, si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.F) TRASFERIMENTO DA A MANIÀ GIANCARLO DELLA Parte_2
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE PI EP GA
N.7 (doc.12)
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra con il presente atto cede e trasferisce al sig. , Parte_2 Controparte_1
che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota di ¼ di proprietà indivisa del bene immobile costituito da locale d'affari sito a Trieste Piazza Garibaldi n.7 piano terra così identificato: Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 49616 C.C. di Trieste c.t.1 unità condominiale costituita da locale d'affari al piano terra della casa civ.1 di via del Bosco angolo Piazza Garibaldi 7 costruita sulla pc.4387 in PT 26873 marcato 5 tinto in bleu nel piano sub G.N. 5953/82 cui sono congiunte
70/1000 p.i. del c.t.1 della P.T. 26873 di Trieste (art. 1117 c.c.) Catasto dei Fabbricati
Comune di Trieste: Sezione V Foglio 22 particella 4387 Sub 5 Zona cens.1 Cat. C/1
Classe 15 consistenza metri quadri 7 superficie catastale mq.10 Rendita Catastale €
22 355,37 Piazza Giuseppe Garibaldi n.7 piano T di proprietà di e Controparte_1
per la quota di 1/2 in comunione legale acquistata con contratto di Parte_2
compravendita di data 20.02.2017 Notaio Rep.n.265 Racc.n.215 Persona_7
intavolata sub G.N.2361/2017 UT di Trieste.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 17.12.1942 prot.n.2727673; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 17.12.1942 prot.n.2727673; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del
Libro Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
23 In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo al suddetto immobile redatto in data
21.11.2016 dal p.i. iscritto al Collegio dei periti industriali di Trieste Persona_8
al n.1033 allegato sub A al contratto di compravendita di data 20.02.2017 Notaio
[...]
Repertorio n.265 Raccolta n. 215 sub G.N.2361/2017 UT di Trieste. Per_7
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da contratto di compravendita di data 20.02.2017 Notaio Repertorio n.265 Persona_7
Raccolta n. 215 sub G.N.2361/2017 UT di Trieste.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex
24 art.2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente L.47/1985 e ss. la parte cedente dichiara che la costruzione dell'edificio in cui si trova l'immobile oggetto del presente atto risulta iniziata in data anteriore al 01.09.1967; che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
che all'immobile medesimo ed alle parti condominiali per quanto a sua conoscenza non sono state eseguite opere abusive;
che l'immobile in oggetto ha tutti i requisiti per l'agibilità non avendo a tutt'oggi emesso l'autorità comunale competente alcun provvedimento di inagibilità.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c. e per quanto qui interessa ai sensi della
Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929, si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
25 Tutti gli accordi patrimoniali tra i coniugi odierni ricorrenti con particolare riferimento alla cessione delle proprietà dei beni immobili trascritte devono intendersi realizzate in sede di separazione costituendo regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e da considerarsi elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dirimenti le questioni di carattere patrimoniale e personale tra i coniugi, ad ogni effetto civilistico, fiscale e traslativo ad efficacia reale.
Alla luce di Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2021, n. 21761 sono valide le clausole dell'accordo di separazione consensuale che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento. Gli accordi predetti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, cosiddetti contratti della crisi coniugale, rivestono la forma di atto pubblico essendo posti nel verbale d'udienza e comportando il trasferimento dei diritti reali immobiliari, successivamente all'omologazione integrano valido titolo ai fini della trascrizione.
Gli odierni ricorrenti oltre a sottoscrivere gli accordi contenuti nel presente ricorso provvedono altresì a sottoscrivere il verbale d'udienza, riportandosi alle condizioni dell'accordo.
V) RENDITE LOCATIZIE
Gli utili e gli oneri derivanti dagli immobili sopra descritti saranno integralmente e rispettivamente a favore ed a carico del coniuge che, per effetto dell'omologazione delle sopra estese condizioni diverrà intestatario esclusivo della proprietà.
VII) MANTENIMENTO DEI CONIUGI
I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro a titolo di contributo al mantenimento. I coniugi riconoscono di aver già regolato e definito in precedenza in separata sede ogni altra reciproca questione patrimoniale e personale, inclusa quella relativa alla proprietà, possesso, uso e godimento di beni mobili, beni mobili registrati, rapporti in genere.
I coniugi dichiarano che, con la previsione ed esecuzione di quanto previsto ai punti precedenti, null'altro sono a pretendere l'uno dall'altra, né a titolo di mantenimento né ad altro titolo.
26 I coniugi danno altresì atto di essere stati preventivamente informati sui diritti e doveri di ciascuno e di aver convenuto le condizioni di cui al su-esteso ricorso nella piena consapevolezza della portata delle richieste e delle rinunce effettuate per addivenire ad una soluzione consensuale.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, i coniugi ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni del ricorso introduttivo, precisando che le cessioni immobiliari in esso previste sono state assunte tenendo conto sia del carico e degli oneri attuali sia dell'apporto dato da ciascuno nei singoli acquisti. Hanno, altresì, precisato che le cessioni della signora sono fatte anche per consentire Pt_2
l'assolvimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, cui, in tal modo, la stessa partecipa.
I ricorrenti, avanti il Giudice, hanno altresì sottoscritto personalmente l'allegato al verbale d'udienza a definizione dei reciprochi rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convenendo di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali in esso contenute, con relativo riconoscimento ovvero trasferimento ad uno di essi della proprietà esclusiva di beni immobili in esso descritti.
Il Giudice ha quindi rimesso la decisione al Collegio.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile né i coniugi intendono conciliarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti e ritenuto che gli accordi economici intervenuti tra le parti sono stati dagli stessi valutati tenendo conto degli effettivi apporti dati da ciascuno nella costituzione di un consistente patrimonio immobiliare nonché degli apporti da dare per il mantenimento dei figli, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale
Pronuncia
27 la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
Omologa
le condizioni di separazione da intendersi qui integralmente trascritte;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza.
Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore la Presidente
OR ES NA LU LL
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa NA LU LL Presidente
Dott.ssa OR ES Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9/07/2025 da nato a [...] il [...], residente a [...]
Fiume n. 17, CF. , cittadino italiano;
C.F._1
e nata a [...] il [...], residente a [...]
Fiume n. 17, CF. , cittadina italiana;
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica BASSANESE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Gorizia (n. 216/AA), (CF. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo Studio, sito a Monfalcone (Go), Via Luigi Galvani n. 18 telefax 0481
095092, Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale consensuale dei coniugi con regolamentazione dei rapporti patrimoniali mediante trasferimento immobiliare ai sensi dell'art.473 bis.51
c.p.c.
1 FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione esponendo di aver contratto matrimonio con rito civile celebrato a Trieste il 23.05.2002 in regime di comunione legale;
matrimonio trascritto nei registri di stato civile al n.136 p.1 Anno 2002 del Comune di Trieste;
che dal matrimonio sono nati a
Trieste i figli il 14.07.2001 e il 10.02.2005, entrambi maggiorenni ma Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti.
Premettendo l'elenco delle rispettive proprietà immobiliari e i beni mobili registrati, nonché la decisione non reversibile di separarsi e di non volersi riconciliare, descrivendo le rispettive occupazioni proprie e l'impegno di studio dei figli, hanno concordato per la separazione le seguenti condizioni
I) DESTINAZIONE DELLA CASA FAMILIARE SITA A TRIESTE STRADA DI FIUME
N.17
I coniugi sono autorizzati a vivere separati e prestano all'uopo il reciproco consenso.
La casa familiare sita a Trieste, Strada di Fiume n. 17 così identificata (doc.6):
Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T.2053 ct.1 di Santa Maria Maddalena Superiore unità condominiale costituita da alloggio al terzo piano con 40/1000 p.i. del c.t.1 in P.T.2037 di proprietà di
[...]
e con la quota di ½ p.i. ciascuno in forza del titolo costituito CP_1 Parte_2
da atto di compravendita Notaio di data 14.05.1997 Rep.40975 sub Persona_3
GN.3788/1997
P.T.2054 ct.1 di Santa Maria Maddalena Superiore unità condominiale costituita da alloggio al terzo piano marcato 3B in colore verde nel piano in atti sub GN 3691/66 con 30/1000 p.i. del c.t.1 in P.T.2037 di proprietà di e Controparte_1 Parte_2 con la quota di 1/1 in comunione legale in forza del titolo costituito da atto di compravendita Notaio di data 19.02.2007 Rep.54990 Racc.15189 Persona_3
sub GN.2237/2007
2 P.T.2170 ct.2 di Santa Maria Maddalena Superiore unità condominiale costituita da cantina al piano seminterrato marcato E in arancione nel piano sub GN.3691/66 con congiunte 1/1000 p.i. del c.t.1 in P.T.2037 (art.1117 c.c.) di proprietà di
[...]
e con la quota di 1/1 in comunione legale in forza del titolo CP_1 Parte_2 sub GN.2963/2023 costituito da atto di compravendita Notaio di data Persona_4
13.03.2023 Rep.10953 Racc.8719
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste:
Sez. Urbana R Foglio 2 p.c.n. 248/4 Sub 15 Zona Cens. 2 Cat. A/3 Classe 4 Cons. 4,5 vani Sup.cat. 72 mq. Rendita € 557,77 Strada di Fiume n. 17 piano 3;
Sez. Urbana R Foglio 2 p.c.n. 248/4 Sub 16 Zona Cens. 2 Cat. A/3 Classe 4 Cons. 3,5 vani Sup.cat. 53 mq. Rendita € 433,82 Strada di Fiume n. 17 piano 3
Sez. Urbana R Foglio 2 p.c.n. 248/4 Sub 32 Zona Cens.2 Cat.C/2 Classe 8 Cons. 4 mq
Sup.cat. 4 mq. Rendita € 17,77 Strada di Fiume n. 17 piano S1
rimarrà in comproprietà, in comunione ordinaria, tra gli stessi.
In essa continuerà ad abitare il sig. ed i due figli e di Controparte_1 Per_1 Per_2
24 e 20 anni maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti mentre la sig.ra si trasferirà definitivamente in una diversa sistemazione abitativa già Parte_2
reperita sita sempre a Trieste.
II) PAGAMENTO DEL MUTUO
Il sig. continuerà a pagare integralmente, fino ad estinzione, il mutuo Controparte_1 ventennale residuo gravante su porzione dell'abitazione di famiglia, sita a Trieste strada di Fiume 17, stipulato dai coniugi in data 19.02.2007 con Unicredit Banca S.p.A.
e garantito da ipoteca iscritta al GN.2238/07 per complessivi € 75.000,00, di cui €
50.000,00 di capitale, a peso della PT.2054 di le cui rate sono Controparte_2
addebitate sul conto Unicredit intestato a n.7022/40824865. Controparte_1
III) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il padre , continuerà a provvedere al mantenimento diretto ed Controparte_1 integrale sia per le spese ordinarie che straordinarie dei due figli e , Per_1 Per_2
rispettivamente di 24 e 20 anni, maggiorenni non autosufficienti, in quanto impegnati a completare gli studi, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con ciò garantendo loro alloggio, cura, istruzione ed educazione, sino al completamento del
3 ciclo di studi ed in ogni caso sino al momento in cui reperiranno, con la dovuta diligenza e nel rispetto del principio di autoresponsabilità, un'occupazione lavorativa che consentirà loro di essere economicamente indipendenti.
IV) REGOLAMENTAZIONE DEI RECIPROCI RAPPORTI PERSONALI,
ECONOMICI E PATRIMONIALI TRA I CONIUGI MEDIANTE TRASFERIMENTI
IMMOBILIARI.
Con la separazione personale consensuale la cui omologazione è chiesta con il presente ricorso e, con essa, lo scioglimento della comunione legale, i coniugi intendono in questa sede così regolare la titolarità delle proprietà degli immobili in comunione.
Preliminarmente, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza di procedimento per separazione consensuale e non di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari.
IV.A) TRASFERIMENTO DA AN IA A MANIÀ GIANCARLO DELLA
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE VIA MOLINO A VAPORE N. 3
(doc.7).
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra con il presente atto cede e trasferisce al sig. , Parte_2 Controparte_1 che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota di ½ di indivisa proprietà del bene immobile costituito da alloggio ubicato nel Comune di Trieste in via Molino a
Vapore n. 3 così identificato. Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T.8122 C.C. di TRIESTE c.t.1 unità condominiale ente indipendente marcato I in giallo costituito da alloggio con corridoio marcato C al piano secondo con le congiunte
48/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1251 di Trieste (art.1117 c.c.)
Catasto Fabbricati Comune di Trieste:
Sezione V Foglio 22 particella 4722 subalterno 12 zona censuaria 1 categoria A/4 classe 3 consistenza 3,5 vani superficie catastale mq. 62 rendita catastale € 334,41 indirizzo Via Molino a Vapore n. 3 piano 2 cui spetta come utilità comune il subalterno
34, bene comune non censibile identificato nei medesimi foglio e sezione;
4 di proprietà di e per la quota di 1/1 in comunione Controparte_1 Parte_2 legale acquistata con contratto di compravendita di data 18.02.2020 Notaio Per_5
Rep.n.2737 Racc.n.2249 sub GN 2165/2020.
[...]
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 05.01.1943 prot.n.2712966; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 05.01.1943 n.2712966; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del Libro
Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
5 In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
20.12.2019 da BR IA iscritto al Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Trieste al n.337 allegato sub lettera A all'atto di compravendita di data
18.02.2020 Notaio Repertorio n.2737 Raccolta n.2249 sub GN Persona_5
2165/2020.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da contratto di compravendita di data 18.02.2020 del Notaio Repertorio Persona_5
n.2737 Raccolta n.2249 intavolato sub GN. 2165/2020 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro, rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
L'alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria
6 quietanza con dichiarazione di non avere altro a pretendere e con espressa rinuncia a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c. con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, L.47/1985 e succ., la parte cedente dichiara che le opere di costruzione relative a quanto in oggetto sono state iniziate anteriormente al 01.09.1967; che non sono stati emessi provvedimenti di inabitabilità/inagibilità; che in virtù della determinazione n.15/2016 del Comune di
Trieste trattandosi di immobile costruito ante 1939 il certificato di abitabilità qualora non reperibile si intende eseguito nell'ambito del cd. primo accatastamento.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c.,
e per quanto qui interessa ai sensi della Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929 si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.B) TRASFERIMENTO DA AN IA A MANIÀ GIANCARLO DELLA
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE VIA RIGUTTI N. 13/1 (doc.8).
7 ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra cede e trasferisce al sig. che accetta ed Parte_2 Controparte_1
acquista con ogni garanzia di legge la quota di ½ di indivisa proprietà dell'immobile costituito da alloggio ubicato nel Comune di Trieste in via Rigutti n.13/1 così identificato.
Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 15751 c.t. 1 C.C. di TRIESTE unità condominiale ente indipendente marcato 4 in marrone costituito da alloggio al piano primo cui sono congiunte 80/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 421 di Rozzol Città (art.1117 c.c.) p.c.4138/1 civ.13/1 di via Rigutti.
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste: Sezione V Foglio 30 particella 4138/1 subalterno 3 zona censuaria 1 categoria A/4 classe 4 consistenza 3 vani superficie metri quadri 53 rendita catastale euro 340,86 indirizzo via Rigutti n.13/1 piano 1 di proprietà di e per la quota di 1/1 in comunione legale Controparte_1 Parte_2 acquistata con contratto di compravendita di data 04.12.2018 Notaio Persona_5
Rep.n.1889 Racc.n.1577 sub GN 13596/2018 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 16.07.1963 n.prot.11793; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 16.07.1963 n.prot.11793; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti
8 in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del Libro
Fondiario. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
03.12.2018 da iscritto all'Ordine degli architetti, pianificatori, CP_3 paesaggisti e pianificatori di Trieste al n.629 allegato sub lettera A all'atto di compravendita di data 04.12.2018 Notaio Repertorio n.1889 Raccolta Persona_5
n.1577 sub GN 13596/2018.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che
9 gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da contratto di compravendita di data 04.12.2018 Notaio Rep.n.1889 Persona_5
Racc.n.1577 sub GN 13596/2018 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
L'alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza con dichiarazione di non avere altro a pretendere e con espressa rinuncia a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c. con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, L.47/1985 e succ., la parte cedente dichiara che le opere di costruzione relative a quanto in oggetto sono state iniziate anteriormente al 01.09.1967 con rilascio del permesso di agibilità in data
05.10.1951 prot.corr.n.1041/5-1950.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c. e per quanto qui interessa ai sensi della
10 Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929, si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.C) TRASFERIMENTO DA MANIÀ GIANCARLO A AN IA DELLA
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE COSTITUITO DA ALLOGGIO SITO A CP_4
ST BO N. 1 (doc.9).
[...]
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. con il presente atto cede e trasferisce alla sig.ra Controparte_1 [...]
, che accetta ed acquista, la quota di ½ di indivisa proprietà del bene immobile Pt_2
costituito da alloggio ubicato nel Comune di Trieste Androna ST Colombo n. 1 così identificato.
Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 20997 C.C. di Trieste c.t. 1 pcn.6642 unità condominiale costituita da alloggio con poggiolo al quarto piano della casa civico n. 1 di Androna C. Colombo ente indipendente marcato P in rosa nel piano in atti tavolari sub G.N. 3881/1959 con
36/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 356 di Chiarbola Superiore Città - art.1117c.c. - in GN
2194/94.
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste:
Sezione V Foglio 29 particella 6642 subalterno 15 zona censuaria 1 categoria A/3 classe 2 consistenza 3,5 vani superficie metr i quadri 72 rendita catastale euro 316,33 indirizzo Androna ST Colombo n.1 piano 4 di proprietà di e Controparte_1
per la quota di 1/1 in comunione legale acquistata con decreto di Parte_2 trasferimento di data 24.02.2017
R.G.E.279/15 Cron.239/16 Rep.100/17 del Tribunale di Trieste reg. al n.757 di data
01.03.2017 Agenzia delle entrate DP di Trieste intavolata sub GN 2652/2017 UT di
TRIESTE.
11 ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 18.05.2018
n.prot.TS0033246; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 18.05.2018 n.prot.TS0033246; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del
Libro Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
12 Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
27.03.2017 da iscritto all'Ordine degli architetti, pianificatori, CP_3
paesaggisti e pianificatori di Trieste al n.629.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da decreto di trasferimento di data 24.02.2017 R.G.E.279/15 Cron.239/16 Rep.100/17 del
Tribunale di Trieste reg. al n.757 di data 01.03.2017 Agenzia delle entrate DP di Trieste intavolata sub GN 2652/2017 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza con dichiarazione di non avere altro a pretendere e con espressa rinuncia a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c. con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
13 Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia urbanistico-edilizia Legge
n.47/1985 e ss. la parte alienante dichiara nella consapevolezza delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci che la costruzione dell'immobile in oggetto è stata iniziata anteriormente al 01.09.1967; che ai fini di cui all'art. 41 Legge n.47/1985 per quanto a sua conoscenza in relazione alla porzione di fabbricato oggetto della presente cessione non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori riguardanti opere abusive;
che e realizzate opere o modifiche in assenza delle necessarie concessioni o autorizzazioni;
si riportano licenza di costruzione intervento edilizio costruito mediante decreto Magistrato civico n.1790/1/09 di data 09.01.1910; provvedimenti edilizi rilasciati sull'immobile successivi alla costruzione: concessione edilizia n.90/13/238 di data 29.01.1990 per intervento di modifiche interne costituito dall'ampliamento del foro cucina;
certificato di abitabilità: decreto Magistrato civico n.1790/24-09 di data
29.01.1912; che non sono presenti provvedimenti per abusi edilizi condonati;
non sono presenti opere abusive o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio di ulteriori concessioni o autorizzazioni;
ai sensi della normativa urbanistico-edilizia
(L.47/1985) non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021 secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c. e per quanto qui interessa ai sensi della
Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929 si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di
14 avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.D) TRASFERIMENTO DA IA A MANIÀ GIANCARLO DELLA Pt_2
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE VIA DEL POZZO N. 22 (doc.10).
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra con il presente atto cede e trasferisce al sig. Parte_2 Controparte_1
che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota di ½ di proprietà indivisa dell'immobile costituito da alloggio sito nel Comune di Trieste Via del Pozzo n. 22 così censito.
Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 37606 C.C. di Trieste c.t. 1 unità condominiale costituita da alloggio sito al terzo piano della casa al civico n. 22 di via del Pozzo costruita sulla p.c.n.4536 in PT.37567 marcato “AA” in azzurro nel piano sub GN.7831/70 con congiunte 50/1000 p.i. del c.t.
1 in P.T. 37567 di Trieste (art. 1117 cc).
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste:
Sezione urbana V Foglio 22 particella 4536 subalterno 15 zona censuaria 1 categoria
A/4 classe 3 consistenza 3 vani superficie metri quadri 50 rendita catastale euro 286,63 indirizzo Via del Pozzo n.22 piano 3 di proprietà di e Controparte_1 Parte_2
per la quota di 1/1 in comunione legale acquistata con decreto di trasferimento di data
15.09.2017 R.G.E.65/2016 Cron.1039/17 Rep.467/17 del Tribunale di Trieste reg. al n.3116 di data 19.09.2017 Agenzia delle entrate DP di Trieste intavolata sub GN
10488/2017 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
15 Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 17.01.2024
n.prot.TS0002801; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 17.01.2024 n.prot.TS0002801; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, e l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
02.02.2021 dal Perito Industriale , iscritto al Collegio dei Periti Persona_6
Industriali di Trieste al n.855.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
16 classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da decreto di trasferimento di data 15.09.2017 R.G.E.65/2016 Cron.1039/17 Rep.467/17 del Tribunale di Trieste reg. al n.3116 di data 19.09.2017 Agenzia delle entrate DP di
Trieste intavolata sub GN 10488/2017 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza rinunziando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c. con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia urbanistico-edilizia la parte alienante dichiara ai sensi dell'art. 40 comma 2 L.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni nella consapevolezza delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci che le opere di costruzione dei beni oggetto di cessione sono iniziate in data anteriore al 01.09.1967; che l'abitabilità è stata rilasciata con atto del Magistrato civico n.7632/1907 F 3710-1/1907;
17 che risulta D.I.A. in sanatoria per manutenzione straordinaria art. 68 LR 52/91 per modifiche interne e migliorie igienico sanitarie e realizzazione di un servizio igienico all'interno dell'alloggio prot.02-1601/28/1/165 dd.14.01.2002; denuncia di variazione per diversa distribuzione spazi interni ed aggiornamento planimetria prot.TS0002801 dd.17.01.24.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021 secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c. e per quanto qui interessa ai sensi della
Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929 si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.E) TRASFERIMENTO DA A MANIÀ GIANCARLO DELLA Parte_2
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE PI GA N.7/A VIA
DEL BOSCO N.1 (doc.11).
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra con il presente atto cede e trasferisce al sig. , Parte_2 Controparte_1
che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la quota di ¼ di proprietà indivisa del bene immobile costituito da locale commerciale con pertinente cantina sito nel
18 Comune di Trieste Piazza Giuseppe Garibaldi n.7/A via del Bosco n. 1 piano T così censito. Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 49614 C.C. di Trieste c.t. 1 unità condominiale marcata 3 in rosso nel piano GN
5953/82 costituita da deposito nel sottoscala al piano terra della casa civ.1 di via del
Bosco angolo Piazza Garibaldi 7 costruita sulla p.c.4387 in PT 26873 cui sono congiunte 6/1.000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 26873 di Trieste (art.1117 c.c.).
P.T. 49615 C.C. di Trieste c.t. 1 unità condominiale marcata 4 in giallo nel piano GN
5953/82 costituita da locale d'affari al piano terra della casa civ.1 di via del Bosco angolo Piazza Garibaldi 7 costruita sulla p.c.4387 in PT 26873 cui sono congiunte
204/1.000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 26873 di Trieste (art.1117 c.c.).
Catasto dei Fabbricati Comune di Trieste: Sezione V Foglio 22 particella 4387 subalterno 3 zona censuaria 1 categoria C/2 classe 6 consistenza metri quadri 8 superficie catastale mq. 8 rendita catastale euro 11,98 via del Bosco n.1 piano T Sezione
V Foglio 22 particella 4387 subalterno 4 zona censuaria 1 categoria C/1 classe 12 consistenza metri quadri 24 superficie catastale mq. 37 rendita catastale euro 773,45 piazza Garibaldi n.7/A piano T di proprietà di e per Controparte_1 Parte_2 la quota di 1/2 in comunione legale acquistata con contratto di compravendita Notaio
stipulato in data 11.03.2020 Repertorio n. 2769 Raccolta n. 2274 Persona_5 intavolata al GN.2824/2020 UT di Trieste.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alle planimetrie depositate in Catasto in data in data 04.03.2020
n.prot.TS0012129 per il subalterno 4 e in data 12.08.1982 per il subalterno 3; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare
19 luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetrie depositate in Catasto in data in data
04.03.2020 n.prot.TS0012129 per il subalterno 4 e in data 12.08.1982 per il subalterno
3; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo al suddetto immobile redatto in data
07.01.2020 da iscritta all'Ordine degli Architetti di Udine al n.1615 Parte_3
allegato sub lettera A al contratto di compravendita Notaio stipulato Persona_5 in data 11.03.2020 Repertorio n. 2769 Raccolta n. 2274 intavolata al GN.2824/2020
UT di TRIESTE.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la
20 mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da contratto di compravendita Notaio stipulato in data 11.03.2020 Persona_5
Repertorio n. 2769 Raccolta n. 2274 intavolata al GN.2824/2020 UT di TRIESTE.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza rinunziando a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817
c.c. con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia urbanistico-edilizia l.47/85 e succ. la parte alienante dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 46 e ss., nella consapevolezza delle sanzioni anche penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., che le opere relative a quanto in oggetto sono state iniziate anteriormente al
01.09.1967; che non sono stati eseguiti altri interventi edilizi e/o urbanisticamente rilevanti tali da richiedere il rilascio di ulteriori permessi, autorizzazioni e licenze edilizie né la loro segnalazione o comunicazione al Comune né la presentazione di domande di condono.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il
21 presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della
L.06.03.1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c e per quanto qui interessa ai sensi della
Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929, si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
IV.F) TRASFERIMENTO DA A MANIÀ GIANCARLO DELLA Parte_2
PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE SITO A TRIESTE PI EP GA
N.7 (doc.12)
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra con il presente atto cede e trasferisce al sig. , Parte_2 Controparte_1
che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota di ¼ di proprietà indivisa del bene immobile costituito da locale d'affari sito a Trieste Piazza Garibaldi n.7 piano terra così identificato: Ufficio Tavolare di Trieste:
P.T. 49616 C.C. di Trieste c.t.1 unità condominiale costituita da locale d'affari al piano terra della casa civ.1 di via del Bosco angolo Piazza Garibaldi 7 costruita sulla pc.4387 in PT 26873 marcato 5 tinto in bleu nel piano sub G.N. 5953/82 cui sono congiunte
70/1000 p.i. del c.t.1 della P.T. 26873 di Trieste (art. 1117 c.c.) Catasto dei Fabbricati
Comune di Trieste: Sezione V Foglio 22 particella 4387 Sub 5 Zona cens.1 Cat. C/1
Classe 15 consistenza metri quadri 7 superficie catastale mq.10 Rendita Catastale €
22 355,37 Piazza Giuseppe Garibaldi n.7 piano T di proprietà di e Controparte_1
per la quota di 1/2 in comunione legale acquistata con contratto di Parte_2
compravendita di data 20.02.2017 Notaio Rep.n.265 Racc.n.215 Persona_7
intavolata sub G.N.2361/2017 UT di Trieste.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PLANIMETRIE CATASTALI/STATO DI FATTO
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive, esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente intestatario catastale ai sensi dell'art.29, comma 1 bis legge 27.02.1985 n.52 dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di cessione sono quelli riferiti alla planimetria depositata in Catasto in data 17.12.1942 prot.n.2727673; che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che quanto ceduto come sopra catastalmente identificato risulta graficamente rappresentato nella planimetria depositata in Catasto in data 17.12.1942 prot.n.2727673; che i dati catastali e la relativa planimetria di quanto sopra ceduto sono conformi all'attuale stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze del
Libro Fondiario.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M.22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto, che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a propria cura e spese tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
23 In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n.192 la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo al suddetto immobile redatto in data
21.11.2016 dal p.i. iscritto al Collegio dei periti industriali di Trieste Persona_8
al n.1033 allegato sub A al contratto di compravendita di data 20.02.2017 Notaio
[...]
Repertorio n.265 Raccolta n. 215 sub G.N.2361/2017 UT di Trieste. Per_7
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del titolo costituito da contratto di compravendita di data 20.02.2017 Notaio Repertorio n.265 Persona_7
Raccolta n. 215 sub G.N.2361/2017 UT di Trieste.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro rientrando nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex
24 art.2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente L.47/1985 e ss. la parte cedente dichiara che la costruzione dell'edificio in cui si trova l'immobile oggetto del presente atto risulta iniziata in data anteriore al 01.09.1967; che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
che all'immobile medesimo ed alle parti condominiali per quanto a sua conoscenza non sono state eseguite opere abusive;
che l'immobile in oggetto ha tutti i requisiti per l'agibilità non avendo a tutt'oggi emesso l'autorità comunale competente alcun provvedimento di inagibilità.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della L.06.03.1987
n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n.21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c. e per quanto qui interessa ai sensi della
Legge Tavolare di cui al R.D.499/1929, si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare copia del conseguente decreto tavolare in segno di avvenuta esecuzione della formalità presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi.
* * *
25 Tutti gli accordi patrimoniali tra i coniugi odierni ricorrenti con particolare riferimento alla cessione delle proprietà dei beni immobili trascritte devono intendersi realizzate in sede di separazione costituendo regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e da considerarsi elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dirimenti le questioni di carattere patrimoniale e personale tra i coniugi, ad ogni effetto civilistico, fiscale e traslativo ad efficacia reale.
Alla luce di Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2021, n. 21761 sono valide le clausole dell'accordo di separazione consensuale che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento. Gli accordi predetti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, cosiddetti contratti della crisi coniugale, rivestono la forma di atto pubblico essendo posti nel verbale d'udienza e comportando il trasferimento dei diritti reali immobiliari, successivamente all'omologazione integrano valido titolo ai fini della trascrizione.
Gli odierni ricorrenti oltre a sottoscrivere gli accordi contenuti nel presente ricorso provvedono altresì a sottoscrivere il verbale d'udienza, riportandosi alle condizioni dell'accordo.
V) RENDITE LOCATIZIE
Gli utili e gli oneri derivanti dagli immobili sopra descritti saranno integralmente e rispettivamente a favore ed a carico del coniuge che, per effetto dell'omologazione delle sopra estese condizioni diverrà intestatario esclusivo della proprietà.
VII) MANTENIMENTO DEI CONIUGI
I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro a titolo di contributo al mantenimento. I coniugi riconoscono di aver già regolato e definito in precedenza in separata sede ogni altra reciproca questione patrimoniale e personale, inclusa quella relativa alla proprietà, possesso, uso e godimento di beni mobili, beni mobili registrati, rapporti in genere.
I coniugi dichiarano che, con la previsione ed esecuzione di quanto previsto ai punti precedenti, null'altro sono a pretendere l'uno dall'altra, né a titolo di mantenimento né ad altro titolo.
26 I coniugi danno altresì atto di essere stati preventivamente informati sui diritti e doveri di ciascuno e di aver convenuto le condizioni di cui al su-esteso ricorso nella piena consapevolezza della portata delle richieste e delle rinunce effettuate per addivenire ad una soluzione consensuale.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, i coniugi ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni del ricorso introduttivo, precisando che le cessioni immobiliari in esso previste sono state assunte tenendo conto sia del carico e degli oneri attuali sia dell'apporto dato da ciascuno nei singoli acquisti. Hanno, altresì, precisato che le cessioni della signora sono fatte anche per consentire Pt_2
l'assolvimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, cui, in tal modo, la stessa partecipa.
I ricorrenti, avanti il Giudice, hanno altresì sottoscritto personalmente l'allegato al verbale d'udienza a definizione dei reciprochi rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convenendo di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali in esso contenute, con relativo riconoscimento ovvero trasferimento ad uno di essi della proprietà esclusiva di beni immobili in esso descritti.
Il Giudice ha quindi rimesso la decisione al Collegio.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile né i coniugi intendono conciliarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti e ritenuto che gli accordi economici intervenuti tra le parti sono stati dagli stessi valutati tenendo conto degli effettivi apporti dati da ciascuno nella costituzione di un consistente patrimonio immobiliare nonché degli apporti da dare per il mantenimento dei figli, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale
Pronuncia
27 la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
Omologa
le condizioni di separazione da intendersi qui integralmente trascritte;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza.
Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore la Presidente
OR ES NA LU LL
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