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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE III CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4468/2024 RG, promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1 Rappresentato e difeso dall'Avv.Emanuela Rancati (C.F. ), presso C.F._2 il cui studio in Pavia, Corso Cavour n. 44, è elettivamente domiciliato ricorrente
contro
, CF , CP_1 C.F._3
resistente contumace
Oggetto: occupazione sine titulo.
Conclusioni
Parte ricorrente ha così concluso:
“Accertato e dichiarato che il sig. occupa senza titolo l'unità immobiliare di proprietà CP_1 del sig. sita in UD (PV) via Borgo, 43, per l'effetto: Pt_1
Condannare il sig. a rilasciare libero e sgombero da sè, persone e cose CP_1 l'immobile sito in UD (PV) via Borgo, 43, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del sig. fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio Pt_1
Condannare il sig. al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo nella misura CP_1 indicata in narrativa ovvero pari ad € 8.241,00 (mancato godimento dell'immobile anche considerata la possibilità di locare il bene a terzi, secondo le stime di mercato) o nella diversa somma superiore od inferiore che dovesse essere determinata in corso di causa anche da valutarsi in via equitativa.
pagina 1 di 4 Condannare il sig. al pagamento di € 400,00 mensili sino alla data dell'effettiva CP_1 liberazione dell'immobile o nella diversa somma superiore od inferiore che dovesse essere determinata in corso di causa anche da valutarsi in via equitativa Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c in data 6 dicembre 2024 ritualmente notificato
[...] adiva il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice delle Locazioni. Parte_1
Parte ricorrente esponeva quanto segue: 1) Il ricorrente, nel periodo compreso tra i mesi di aprile e maggio dell'anno 2022, concedeva l'immobile, di sua proprietà, sito in UD (PV) via Borgo, 43 (NCEU sez. A, fg. 0003, mapp. n.565, Piano T-1 (doc.1) all'odierno resistente, il quale ne aveva chiesto il godimento con la promessa di stipulare, a brevissimo, ovvero entro l'avvio della stagione invernale, un contratto di locazione con riserva di proprietà;
2) Tale accesso all'immobile, momentaneamente sine titulo, veniva chiesto con urgenza da parte del sig. in quanto, a seguito di sfratto, si trovava senza abitazione e con a carico CP_1
l'anziana madre;
3) Il sig. quindi, all'epoca era praticamente costretto a pernottare all'interno CP_1 dell'abitacolo della propria vettura;
4) In totale buona fede il ricorrente immetteva il sig. nel godimento dell'immobile dal CP_1 maggio 2022 con la promessa che la stipula del contratto sarebbe avvenuta a breve;
5) Inoltre, il sig. aveva anche previamente autorizzato il sig. a stipulare i Pt_1 CP_1 necessari contratti di fornitura dei vari servizi (luce, gas etc.);
6) Senza giustificato motivo il sig. si sottraeva alla promessa fatta, non stipulando, CP_1 quindi, alcun contratto con il sig. in merito all'immobile nel cui godimento era stato Pt_1 immesso;
7) effettuava plurimi solleciti, verbalmente e anche a mezzo e-mail, cui non Parte_1 veniva dato alcun riscontro;
8) indicava al sig. quale termine ultimo per stipulare il contratto di cui Parte_1 CP_1 sopra la data del 10.02.2023 avvisandolo che, ove non avesse provveduto in tal senso, doveva lasciare libero l'immobile da cose e persone;
9) In data 14.03.2023, a fronte del silenzio della comunicazione che precede, veniva inviata al sig. Pepic raccomandata A/R con cui quest'ultimo veniva intimato a lasciare libero l'immobile e a pagare le indennità di occupazione (doc. 2);
10) Tale raccomandata veniva riconsegnata al mittente in quanto il sig. risultava CP_1
“irreperibile”;
11) In data 30.03.2023 veniva inviata una nuova raccomandata in cui veniva dato quale termine per lo sgombero dell'immobile la data del 15.04.2023 (doc. 3);
12) Tale ultima missiva veniva ricevuta, questa volta, dal il quale in data 14.04.2023 CP_1 a mezzo pec riscontrava la stessa asserendo l'impegno a firmare, finalmente, il contratto accordato (doc. 4);
pagina 2 di 4 13) In tale pec il sig. sosteneva che nella settimana successiva alla Pasqua ortodossa, CP_1 quindi a far data dal 18.04.2023 in avanti, avrebbero comunicato le date per assumere innanzi al notaio l'impegno contrattuale chiedendo, inoltre, al sig. di indicare le spese Pt_1 da questi sostenute per l'immobile dal 1° maggio 2022 fino alla data della firma del contratto;
14) Tale contratto non è mai stato in realtà stipulato, né è pervenuta alcuna offerta in tal senso e l'assunzione di impegni manifestata a mezzo pec non ha mai trovato alcuna concretizzazione;
15) Il termine concesso, quale estrema ratio, dal sig. è ampiamente decorso Pt_1 infruttuosamente e con aggravio di spese e danni per il ricorrente;
16) L'immobile è abusivamente occupato sine titulo ed il sig. non ha potuto disporre Pt_1 del proprio bene in alcun modo, derivando da ciò un inequivocabile pregiudizio in termini economici per lo stesso (doc. 5, valore locatizio dell'immobile);
17) Inoltre, il sig. in data 26 marzo 2023, mentre il sig. non forniva alcun Pt_1 CP_1 riscontro ai numerosi solleciti, veniva raggiunto da una raccomandata dal legale del sig.
, proprietario dell'edificio attiguo, sito in via Borgo n. 45, nella quale Controparte_2 veniva posta in evidenza l'illegittima occupazione della corte comune da parte del sig. il quale, in violazione delle regole di civile convivenza, la utilizzava come proprio CP_1
“magazzino” per il deposito di “rifiuti, oggetti vari e finanche con una autovettura, adibita a sua volta a deposito di rifiuti” (doc. 6); 18) Il ricorrente ha anche attivato, infruttuosamente, per mezzo del proprio legale, in data
14.06.2023, innanzi al competente organo, la procedura di mediazione, sostenendone, peraltro, i relativi costi (doc. 7-8);
19) Il ricorrente ha, in ragione delle condotte poste in essere dal sig. patito un danno CP_1 quantificabile in complessivi € 8.241,00 così quantificato: - Lucro cessante (valore locatizio) 7.600,00 a far data da aprile 23 (doc. 5) - Danno emergente € 641,06 (spese sostenute) (doc. 7- 8).
Rassegnava pertanto le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 12 marzo 2025 all'esito della quale la causa ,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva discussa e decisa con la lettura del dispositivo telematicamente depositato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Parte ricorrente evidenziando la mancata stipulazione in data successiva al 18 aprile 2023 del contratto di compravendita dell'immobile per cui è causa che era stato pattuito fra le parti (cfr. doc. 4) ha dimostrato l'inesistenza di un titolo che autorizzi a CP_1 restarvi.
Parte resistente ,rimasta contumace,disinteressandosi del processo, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697,c. 2 c.c. di provare l'adempimento tempestivo delle proprie obbligazioni o l'esistenza di fatti impeditivi,estintivi o modificativi del diritto avversario .
pagina 3 di 4 Tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente e del comportamento processuale di parte convenuta, il Giudice ritiene provati i fatti dedotti in causa .
Risulta pertanto accertato che a partire da aprile 2023 il resistente occupa sine titulo l'immobile in oggetto.
viene pertanto condannato al rilascio dell'immobile entro il termine indicato in CP_1 dispositivo nonché a pagare per l'occupazione abusiva a partire da aprile 2023 e sino alla liberazione effettiva dell'immobile una indennità che il Giudice quantifica in € 400,00 mensili corrispondenti al valore locativo dell'immobile (doc. 5) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore della parte ricorrente. GG. 60 per la motivazione.
P.Q.M
Visti gli artt. 429 cpc e 447-bis cpc
Accertato e dichiarato per la causale di cui in motivazione che occupa senza titolo l'unità CP_1 immobiliare di proprietà di. sita in UD (PV) via Borgo, 43, per l'effetto Parte_1
Condanna
a rilasciare libero e sgombero da sè, persone e cose l'immobile sito CP_1 in UD (PV) via Borgo, 43, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di Parte_1 entro il 10 aprile 2025
Condanna il resistente al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo nella misura di € 400,00 mensili a partire da aprile 2023 sino alla data dell'effettiva liberazione dell'immobile nonchè al rimborso di € 641,06 per spese sostenute nel procedimento di mediazione.
Condanna
il resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida nella misura di
€237,00 per spese €2600,00 per competenze oltre rimborso forfettario i nella misura del 15
% oltre IVA e CPA.
GG. 60 per la motivazione.
Pavia,11 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE III CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4468/2024 RG, promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1 Rappresentato e difeso dall'Avv.Emanuela Rancati (C.F. ), presso C.F._2 il cui studio in Pavia, Corso Cavour n. 44, è elettivamente domiciliato ricorrente
contro
, CF , CP_1 C.F._3
resistente contumace
Oggetto: occupazione sine titulo.
Conclusioni
Parte ricorrente ha così concluso:
“Accertato e dichiarato che il sig. occupa senza titolo l'unità immobiliare di proprietà CP_1 del sig. sita in UD (PV) via Borgo, 43, per l'effetto: Pt_1
Condannare il sig. a rilasciare libero e sgombero da sè, persone e cose CP_1 l'immobile sito in UD (PV) via Borgo, 43, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del sig. fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio Pt_1
Condannare il sig. al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo nella misura CP_1 indicata in narrativa ovvero pari ad € 8.241,00 (mancato godimento dell'immobile anche considerata la possibilità di locare il bene a terzi, secondo le stime di mercato) o nella diversa somma superiore od inferiore che dovesse essere determinata in corso di causa anche da valutarsi in via equitativa.
pagina 1 di 4 Condannare il sig. al pagamento di € 400,00 mensili sino alla data dell'effettiva CP_1 liberazione dell'immobile o nella diversa somma superiore od inferiore che dovesse essere determinata in corso di causa anche da valutarsi in via equitativa Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c in data 6 dicembre 2024 ritualmente notificato
[...] adiva il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice delle Locazioni. Parte_1
Parte ricorrente esponeva quanto segue: 1) Il ricorrente, nel periodo compreso tra i mesi di aprile e maggio dell'anno 2022, concedeva l'immobile, di sua proprietà, sito in UD (PV) via Borgo, 43 (NCEU sez. A, fg. 0003, mapp. n.565, Piano T-1 (doc.1) all'odierno resistente, il quale ne aveva chiesto il godimento con la promessa di stipulare, a brevissimo, ovvero entro l'avvio della stagione invernale, un contratto di locazione con riserva di proprietà;
2) Tale accesso all'immobile, momentaneamente sine titulo, veniva chiesto con urgenza da parte del sig. in quanto, a seguito di sfratto, si trovava senza abitazione e con a carico CP_1
l'anziana madre;
3) Il sig. quindi, all'epoca era praticamente costretto a pernottare all'interno CP_1 dell'abitacolo della propria vettura;
4) In totale buona fede il ricorrente immetteva il sig. nel godimento dell'immobile dal CP_1 maggio 2022 con la promessa che la stipula del contratto sarebbe avvenuta a breve;
5) Inoltre, il sig. aveva anche previamente autorizzato il sig. a stipulare i Pt_1 CP_1 necessari contratti di fornitura dei vari servizi (luce, gas etc.);
6) Senza giustificato motivo il sig. si sottraeva alla promessa fatta, non stipulando, CP_1 quindi, alcun contratto con il sig. in merito all'immobile nel cui godimento era stato Pt_1 immesso;
7) effettuava plurimi solleciti, verbalmente e anche a mezzo e-mail, cui non Parte_1 veniva dato alcun riscontro;
8) indicava al sig. quale termine ultimo per stipulare il contratto di cui Parte_1 CP_1 sopra la data del 10.02.2023 avvisandolo che, ove non avesse provveduto in tal senso, doveva lasciare libero l'immobile da cose e persone;
9) In data 14.03.2023, a fronte del silenzio della comunicazione che precede, veniva inviata al sig. Pepic raccomandata A/R con cui quest'ultimo veniva intimato a lasciare libero l'immobile e a pagare le indennità di occupazione (doc. 2);
10) Tale raccomandata veniva riconsegnata al mittente in quanto il sig. risultava CP_1
“irreperibile”;
11) In data 30.03.2023 veniva inviata una nuova raccomandata in cui veniva dato quale termine per lo sgombero dell'immobile la data del 15.04.2023 (doc. 3);
12) Tale ultima missiva veniva ricevuta, questa volta, dal il quale in data 14.04.2023 CP_1 a mezzo pec riscontrava la stessa asserendo l'impegno a firmare, finalmente, il contratto accordato (doc. 4);
pagina 2 di 4 13) In tale pec il sig. sosteneva che nella settimana successiva alla Pasqua ortodossa, CP_1 quindi a far data dal 18.04.2023 in avanti, avrebbero comunicato le date per assumere innanzi al notaio l'impegno contrattuale chiedendo, inoltre, al sig. di indicare le spese Pt_1 da questi sostenute per l'immobile dal 1° maggio 2022 fino alla data della firma del contratto;
14) Tale contratto non è mai stato in realtà stipulato, né è pervenuta alcuna offerta in tal senso e l'assunzione di impegni manifestata a mezzo pec non ha mai trovato alcuna concretizzazione;
15) Il termine concesso, quale estrema ratio, dal sig. è ampiamente decorso Pt_1 infruttuosamente e con aggravio di spese e danni per il ricorrente;
16) L'immobile è abusivamente occupato sine titulo ed il sig. non ha potuto disporre Pt_1 del proprio bene in alcun modo, derivando da ciò un inequivocabile pregiudizio in termini economici per lo stesso (doc. 5, valore locatizio dell'immobile);
17) Inoltre, il sig. in data 26 marzo 2023, mentre il sig. non forniva alcun Pt_1 CP_1 riscontro ai numerosi solleciti, veniva raggiunto da una raccomandata dal legale del sig.
, proprietario dell'edificio attiguo, sito in via Borgo n. 45, nella quale Controparte_2 veniva posta in evidenza l'illegittima occupazione della corte comune da parte del sig. il quale, in violazione delle regole di civile convivenza, la utilizzava come proprio CP_1
“magazzino” per il deposito di “rifiuti, oggetti vari e finanche con una autovettura, adibita a sua volta a deposito di rifiuti” (doc. 6); 18) Il ricorrente ha anche attivato, infruttuosamente, per mezzo del proprio legale, in data
14.06.2023, innanzi al competente organo, la procedura di mediazione, sostenendone, peraltro, i relativi costi (doc. 7-8);
19) Il ricorrente ha, in ragione delle condotte poste in essere dal sig. patito un danno CP_1 quantificabile in complessivi € 8.241,00 così quantificato: - Lucro cessante (valore locatizio) 7.600,00 a far data da aprile 23 (doc. 5) - Danno emergente € 641,06 (spese sostenute) (doc. 7- 8).
Rassegnava pertanto le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 12 marzo 2025 all'esito della quale la causa ,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva discussa e decisa con la lettura del dispositivo telematicamente depositato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Parte ricorrente evidenziando la mancata stipulazione in data successiva al 18 aprile 2023 del contratto di compravendita dell'immobile per cui è causa che era stato pattuito fra le parti (cfr. doc. 4) ha dimostrato l'inesistenza di un titolo che autorizzi a CP_1 restarvi.
Parte resistente ,rimasta contumace,disinteressandosi del processo, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697,c. 2 c.c. di provare l'adempimento tempestivo delle proprie obbligazioni o l'esistenza di fatti impeditivi,estintivi o modificativi del diritto avversario .
pagina 3 di 4 Tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente e del comportamento processuale di parte convenuta, il Giudice ritiene provati i fatti dedotti in causa .
Risulta pertanto accertato che a partire da aprile 2023 il resistente occupa sine titulo l'immobile in oggetto.
viene pertanto condannato al rilascio dell'immobile entro il termine indicato in CP_1 dispositivo nonché a pagare per l'occupazione abusiva a partire da aprile 2023 e sino alla liberazione effettiva dell'immobile una indennità che il Giudice quantifica in € 400,00 mensili corrispondenti al valore locativo dell'immobile (doc. 5) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore della parte ricorrente. GG. 60 per la motivazione.
P.Q.M
Visti gli artt. 429 cpc e 447-bis cpc
Accertato e dichiarato per la causale di cui in motivazione che occupa senza titolo l'unità CP_1 immobiliare di proprietà di. sita in UD (PV) via Borgo, 43, per l'effetto Parte_1
Condanna
a rilasciare libero e sgombero da sè, persone e cose l'immobile sito CP_1 in UD (PV) via Borgo, 43, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di Parte_1 entro il 10 aprile 2025
Condanna il resistente al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo nella misura di € 400,00 mensili a partire da aprile 2023 sino alla data dell'effettiva liberazione dell'immobile nonchè al rimborso di € 641,06 per spese sostenute nel procedimento di mediazione.
Condanna
il resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida nella misura di
€237,00 per spese €2600,00 per competenze oltre rimborso forfettario i nella misura del 15
% oltre IVA e CPA.
GG. 60 per la motivazione.
Pavia,11 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
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