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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 437/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AF NN, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 6 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 437/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marisa DE QUATTRO come da Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vairano Scalo, Via Santi Cosma e
Damiano n. 13
- parte ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1 CP_2
in proprio, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Gianvittorio MARSOCCI come da
[...] procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cassino, Via Cavour n. 9
- parti resistenti
Oggetto: accertamento tempo pieno – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4.3.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto la società e in proprio dinnanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertato il consolidamento dell'orario di lavoro svolto, full time, dalla presso il con Parte_1 CP_3 sede in Cassino alla Via E. De Nicola 167, sede operativa della dal 25.01.2018 al 04.02.2020, CP_4
Controparte_ sottoposta al potere direttivo, disciplinare e gerarchico di condannare i convenuti in Controparte_2
Controparte_ pers. del leg. rapp.te p.t., e in qualità di Amm. e Socio Unico della al pagamento in Controparte_2 favore di della somma complessiva di € 27.528,20, a titolo differenze retributive, ore di lavoro Parte_1 supplementare e straordinario non retribuito, indennità di ferie non godute, 13° mensilità per l'anno 2019 e parziale
13° mensilità per l'anno 2018, Tfr mai liquidato, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., e laddove ritenuto necessario a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocato antistatario.
2. La ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze della società dal 25.1.2018 al Controparte_1
4.2.2020 presso il Bar Royal di Cassino, con mansioni di cuoca e inquadramento nel 4° livello del
CCNL Turismo e Pubblici Esercizi;
di essere stata assunta con contratto part-time per 24 ore settimanali, distribuite dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle 14.00; di avere lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 16.00; di avere lavorato con lo stesso orario anche nei tredici giorni festivi indicati in ricorso;
di essere stata sempre sottoposta al potere direttivo, disciplinare e gerarchico di;
di avere più volte e vanamente chiesto la trasformazione del part-time in full-time; Controparte_2 di non avere acconsentito alla ripetuta richiesta di di lavorare anche il sabato sera e Controparte_2 la domenica a condizioni contrattuali invariate;
di essere stata costretta a rassegnare le dimissioni in data 4.2.2020 per i ritardi nel pagamento delle retribuzioni e le conseguenti difficoltà economiche causatele dall'inadempimento datoriale;
di avere percepito all'incirca euro 1.200,00 mensili;
di non avere ricevuto il compenso per il lavoro supplementare e straordinario prestato, il compenso per il lavoro festivo, la tredicesima mensilità relativa al 2019 e quella relativa all'anno 2018, salvo un acconto di euro 400,00, né il trattamento di fine rapporto;
di avere vanamente tentato con la controparte la conciliazione in sede stragiudiziale.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce che tra le parti si è instaurato per fatti concludenti un rapporto di lavoro a tempo pieno e che, in considerazione della quantità di lavoro effettivamente prestato e della non adeguata retribuzione percepita, rapportata all'orario contrattuale part-time, ha maturato un credito per differenze retributive pari ad euro 27.528,20.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le conclusioni sopra riportate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la società e Controparte_1
in proprio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e spiegando domanda Controparte_2 riconvenzionale per la condanna della ricorrente al pagamento in proprio favore della indennità sostitutiva del mancato preavviso.
6. I resistenti eccepiscono che la ricorrente ha sempre osservato un orario di 24 ore settimanali, lavorando dalle ore 10.00 alle ore 14.00 con un giorno di riposo settimanale;
che la lavoratrice ha sempre svolto mansioni di cuoca nel laboratorio dell'esercizio commerciale, senza rapporti con il pubblico, per la preparazione dei pasti da somministrare ai clienti durante la pausa pranzo;
che la stessa non ha mai lavorato nei giorni festivi, in quanto la cucina era chiusa e veniva utilizzata da altri dipendenti per la preparazione di stuzzicherie da accompagnare agli aperitivi;
che controparte rassegnava le dimissioni senza preavviso in data 4.2.2020.
7. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine al 6 ottobre 2025, la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La ricorrente agisce per la condanna delle parti convenute al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di lavoro supplementare e straordinario, compenso per lavoro festivo, mensilità supplementari, trattamento di fine rapporto, sul presupposto di avere lavorato come cuoca alle dipendenze della società dal 25.1.2018 al 4.2.2020 e Controparte_1 di essere stata retribuita per un orario contrattuale part-time al 60 per cento (24 ore settimanali) con circa euro 1.200,00 mensili, ma di avere di fatto sempre lavorato a tempo pieno, effettuando sistematicamente cinque ore di lavoro straordinario settimanali, prestando la propria attività anche nelle festività analiticamente indicate in ricorso. Le parti convenute, contestato l'orario di lavoro dedotto ex adverso e la prestazione di attività lavorativa durante le festività, chiedono in riconvenzionale la condanna della lavoratrice al pagamento in proprio favore della indennità sostitutiva del mancato preavviso, allegando che la stessa ha rassegnato le dimissioni “in tronco” in data 4.2.2020.
9. Ai fini di una corretta perimetrazione del petitum della domanda della lavoratrice occorre precisare che, sebbene tra gli emolumenti richiesti nelle conclusioni del ricorso figuri l'indennità sostitutiva delle ferie non godute mentre non viene fatta alcuna menzione della quattordicesima mensilità e del compenso per il lavoro festivo, al contrario, nei conteggi allegati al ricorso, le cui quantificazioni sono state integralmente recepite e richiamate nelle suddette conclusioni, sono inclusi i compensi per il lavoro festivo e le differenze retributive a titolo di quattordicesima mensilità, ma non viene computata l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Tale discrasia deve imputarsi, ad avviso di questo giudicante, ad un mero errore materiale, cosicché la domanda della lavoratrice va intesa nel senso di comprendere anche i compensi per il lavoro festivo e per la quattordicesima mensilità, ma non anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
10. Tanto chiarito, la domanda proposta nei confronti della società convenuta è fondata e può trovare accoglimento.
11. È rimasto incontestato tra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che ha prestato Parte_1 attività di lavoro subordinato alle dipendenze della presso la sede operativa Controparte_1 CP_3 di Cassino dal 25.1.2018 al 4.2.2020, con mansioni di cuoca inquadrata nel 4° livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi. La parte convenuta ammette, inoltre, di avere corrisposto alla lavoratrice le somme indicate in ricorso e riportate nei conteggi allegati (circa euro 1.200,00 mensili o poco più) sul presupposto di un part-time al 60 per cento.
12. Così delimitato il thema probandum, si richiama il costante insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui la prestazione eccedente l'orario contrattuale part-time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
13. L'istruttoria testimoniale espletata ha confermato gli assunti della lavoratrice in merito all'orario di lavoro effettivamente osservato. A fronte di un contratto part-time per 24 ore settimanali (cfr. contratto di lavoro, prod. ric.), con orario dalle 10.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato, è emerso invece che la sig.ra ha di fatto sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 16.00, Parte_1 dunque con orario normale a tempo pieno (40 ore settimanali, cfr. art. 111 CCNL Pubblici Esercizi in atti), effettuando sistematicamente 5 ore di lavoro straordinario settimanali.
14. Il teste amica della ricorrente e per tale ragione frequentatrice abituale Testimone_1 del di Cassino, ha dichiarato: “Lavorava dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, qualche volta CP_3 anche il sabato. Lo so perché andavo a trovarla al bar, lei usciva dalla cucina e veniva a salutarmi…Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato presso il bar andavo quasi ogni giorno a trovarla. Poteva capitare che andassi a fare CP_3 colazione al bar e poi ritornassi a pranzo, perché sapevo che c'era la ricorrente che è brava a cucinare…Mi è capitato spesso di ospitare il figlio della ricorrente dopo pranzo, perché la ricorrente era al lavoro, questo circa fino alle
16.00…Confermo che quando andavo al bar, anche più volte al giorno, facevo chiamare la ricorrente o le mandavo un messaggio per farla uscire dalla cucina e salutarla. Qualche volta la ricorrente mi rispondeva che era troppo impegnata
e non poteva uscire. Preciso che quando la ricorrente è andata via non ho più frequentato il bar. Io andavo per lei”.
15. Il teste dipendente della convenuta dal 2018 fino al luglio 2022 e addetta alla Testimone_2 cucina del bar come la ricorrente, ha riferito: “La ricorrente lavorava dalle 8.30 alle 16.00. All'inizio lavoravamo dal lunedì al sabato con domenica libera. Io e la ricorrente avevamo gli stessi orari…I turni erano sempre di sette ore mezzo o otto ore, a volte anche un orario superiore a seconda di quello che c'era da preparare”.
16. Il teste , dipendente della convenuta che ha lavorato presso il di Cassino un Testimone_3 CP_3 primo periodo nel 2018 e successivamente nel 2019 e 2020, ha così risposto: “La ricorrente arrivava a lavoro verso le 8.00 e lavorava fino alle 16.00. Anche io ho osservato tale orario quando la sostituivo. La ricorrente lavorava con tali orari dal lunedì al sabato e durante i festivi quando veniva chiamata...Io, quando non sostituivo la ricorrente, lavoravo tutti i giorni, spesso senza giorno di riposo, dalle 14.30 alle 18.30/19.00…Io ho iniziato a lavorare per la resistente nel maggio 2018 fino al 13 giugno 2018. Poi sono stato richiamato dal 4.5.2019 fino al
22.7.2020…Preciso che prima di maggio 2018 ho lavorato in prova presso la resistente”.
17. Solo il teste di parte resistente , collega di lavoro della ricorrente dal 2018 a poco prima Tes_4 dell'inizio della pandemia da COVID-19, ha riferito orari diversi: “Conosco gli orari della ricorrente perché pressappoco facevamo gli stessi orari. Lavorava dalle 9.30/10.00 fino alle 14.00, dal lunedì al venerdì o al sabato, non ricordo precisamente, comunque sicuramente nei giorni in cui servivamo i pasti caldi per la pausa pranzo”.
18. I testi , e hanno riferito che nei giorni feriali la ricorrente, nello Tes_1 Tes_2 Tes_3 svolgimento delle sue mansioni di cuoca senza contatto con il pubblico, si occupava, oltre che della preparazioni di pasti che i clienti avrebbero consumato durante la pausa pranzo, anche delle preparazione dei dolci. Questi ultimi venivano preparati sia la mattina, per servirli in occasione della colazione dei clienti, sia dopo pranzo. Sempre nei giorni feriali, la ricorrente si occupava anche della preparazione delle stuzzicherie per gli aperitivi serali, ad esempio panini, frittate e rustici
: “La ricorrente normalmente si occupava della preparazione dei pasti caldi veloci. So che la ricorrente Tes_1 preparava anche dolci per la colazione, li preparava anche a me, faceva torte e biscotti. Posso confermare che i dolci che ho consumato al bar li preparava la ricorrente (ad es. i biscotti al burro con marmellata o altri ripieni), erano gli stessi che mi preparava quando glielo chiedevo anche al di fuori del bar. So che la ricorrente continuava a lavorare in cucina anche dopo la preparazione dei cibi per l'ora di pranzo”; : “La ricorrente faceva la cuoca, preparava anche Tes_2
i dolci. Io preparavo i contorni e pulivo la cucina, la ricorrente preparava i primi, i secondi, tutti i pomeriggi preparava
i dolci, era brava. Quando i clienti avevano finito di pranzare, verso le 15.00 o anche prima, la ricorrente preparava o terminava di preparare i dolci. La ricorrente si occupava anche della preparazione di panini frittate e rustici per gli aperitivi e li lasciavi pronti alle ore 16.00 per la signora, tale , che veniva a quell'ora e restava a lavorare fino Per_1 alla sera”; Penge: “La ricorrente, quando ha lavorato per la resistente, si occupava sia della preparazione dei pranzi caldi e freddi nei giorni feriali sia dei dolci e degli aperitivi per i giorni festivi… preparazione di dolci e apertivi”).
19. I testi , e sono maggiormente attendibili rispetto all'unico teste di parte Tes_1 Tes_2 Tes_3
Tes_ resistente, che ha riferito orari diversi, coincidenti con quelli contrattuali, e ha confermato quale unica mansione svolta dalla ricorrente la preparazione dei pasti caldi. Le deposizioni dei tre testi di parte ricorrente sono coerenti e si riscontrano vicendevolmente, specialmente quelle di e Tes_2
estremamente precise e circostanziate anche in merito alle varie attività svolte dalla ricorrente Tes_3
e alla loro collocazione oraria, come possono esserle quelle di testimoni oculari. La sig.ra Tes_2 ha lavorato fianco a fianco della ricorrente in cucina per tutto il periodo oggetto di causa e con gli stessi orari di lavoro. Il sig ha lavorato nel nella prima metà del 2018 e poi per oltre Tes_3 CP_3 un anno dal 4.5.2019 al 22.7.2020, tutti i giorni, in fascia pomeridiana (dalle 14.30 alle 18.30/19.00),
e dunque aveva percezione diretta di quando la ricorrente cessava di lavorare nel pomeriggio, e ne conosceva l'orario di lavoro anche per averla più volte sostituita nel corso dell'anno. Se è vero che e avevano al momento della testimonianza una causa pendente con la convenuta per Tes_2 Tes_3 spettanze retributive, non per questo possono aprioristicamente ritenersi inattendibili, non solo perché, come detto, le loro dichiarazioni appaiono coerenti e dettagliate, ma anche perché trovano riscontro in quanto dichiarato dal teste , assidua frequentatrice del bar in virtù del suo Tes_1 rapporto di amicizia con la ricorrente. Gli orari riferiti, poi, appaiono coerenti con le mansioni che i testi e hanno visto svolgere alla ricorrente, non limitata alla preparazione dei pasti Tes_2 Tes_3 caldi, ma anche alla preparazione dei dolci e delle stuzzicherie, ad esempio i fritti o i panini, per gli aperitivi serali. Non appare dunque idonea a sconfessare la veridicità delle concordi deposizioni di Tes_ tali testi la sola testimonianza della sig.ra scarna e con gravi incertezze nel ricordo (“Lavorava dalle 9.30/10.00 fino alle 14.00, dal lunedì al venerdì o al sabato, non ricordo precisamente…che io ricordi la ricorrente non si occupava d'altro”). In particolare, l'incertezza se la ricorrente avesse lavorato o meno anche il sabato, da parte di una collega che aveva lavorato con lei per oltre due anni, appare indice, se non di mala fede, di una così confusa e lacunosa memoria dei fatti da inficiare l'intera deposizione.
20. I testi maggiormente attendibili hanno confermato anche che la ricorrente ha lavorato nelle tredici giornate festive indicate in ricorso (cap. 4), circostanza appresa indirettamente dal teste Tes_1
(“So che la ricorrente ha lavorato anche nelle festività perché, essendo noi amiche da vent'anni, quando le proponevo di andare in montagna o da qualche parte in occasione delle festività, per esempio il 25 aprile o il 1° maggio, la ricorrente non poteva venire perché stava lavorando”) ma oggetto di percezione e conoscenza diretta da parte dei colleghi di lavoro, (“Confermo che sia io che la ricorrente abbiamo lavorato nei giorni festivi che mi si Tes_2 leggono al capitolo 4 del ricorso… Nei giorni festivi non sempre preparavamo il pranzo, dipendeva dai giorni, a seconda di quello che ci chiedeva il sig. per esempio il 25 dicembre non preparavamo il pranzo. In tali giorni festivi CP_2 preparavamo però gli aperitivi”) e (“La ricorrente ha lavorato tutti i giorni festivi che mi si leggono (cap. 4 del Tes_3 ricorso). Ero presente anche io a lavoro in quei giorni. Io preparavo gli aperitivi e i dolci insieme alla ricorrente e la sostituivo quando mancava ”). Nei giorni festivi le mansioni della ricorrente, come dei due colleghi di lavoro, consistevano principalmente nella preparazione degli aperitivi e dei dolci.
21. La conferma testimoniale degli orari dedotti in ricorso consente di ritenere accertato che il rapporto di lavoro della ricorrente, sin dall'inizio, si è concretamente attuato per fatti concludenti come ordinario rapporto a tempo pieno. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti laddove la prestazione di lavoro venga resa, in modo costante, con orario di lavoro normale o, addirittura, superiore a quest'ultimo (Cass. civ. n. 31342/2018). Va pertanto dichiarato sussistente tra le parti, per il periodo oggetto di causa, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno. Ne discende il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione mensile prevista dal
CCNL Turismo Pubblici Esercizi per il lavoratori inquadrati nel 4° livello, in conformità alle tabelle retributive applicabili ratione temporis, senza alcuna riparametrazione alla percentuale del part-time contrattuale. 22. Può altresì ritenersi provato dalle dichiarazioni dei testi escussi che la ricorrente ha sempre osservato un orario settimanale complessivo di 45 ore, lavorando sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con orario effettivo non dalle 10.00 alle 14.00, come indicato in contratto, ma dalle 8.30 alle 16.30.
Ogni settimana, quindi, la lavoratrice ha effettuato 5 ore di lavoro straordinario diurno, cioè eccedente il normale orario contrattuale di 40 ore settimanali ex art. 125 CCNL. Per ogni ora di lavoro straordinario diurno l'art. 126 del CCNL prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, determinata dividendo la retribuzione tabellare mensile per il divisore orario 172 ex art. 160
CCNL. Per il lavoro prestato nelle tredici giornate festive di cui al capitolo 4 del ricorso, parimenti confermato dai testi – 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre dell'anno 2018;
1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre dell'anno 2019 – spetta alla lavoratrice, oltre alla normale retribuzione, la maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 247 CCNL.
Con riferimento alle mensilità supplementari, disciplinate dall'art. 183 (tredicesima) e 184
(quattordicesima), la lavoratrice ha diritto, oltre alle differenze retributive spettanti per il maggiore orario di lavoro osservato, l'integrale corresponsione dei ratei della tredicesima per l'anno 2019 e, salvo un acconto versato di euro 400,00, per l'anno 2018. A fronte dell'allegato inadempimento (cap.
13 del ricorso), la datrice di lavoro non ha assolto all'onere di provare il fatto estintivo. Si ricorda, infatti, che, in tema di riparto degli oneri probatori, secondo la giurisprudenza di legittimità, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (Cass. civ. n. 26985/2009).
23. Analogamente, per il trattamento di fine rapporto, spettante alla ricorrente ai sensi degli artt. 2120
c.c. e 217 CCNL, e che la stessa assume non esserle stato corrisposto, la convenuta non ha provato l'adempimento o altro fatto estintivo.
24. La resistente non ha infine contestato la misura delle retribuzioni corrisposte alla lavoratrice come indicate nei conteggi di parte. 25. Sulla base dei fatti accertati ed in osservanza della disciplina dettata dalle richiamate disposizioni contrattuali collettive e delle tabelle retributive ivi previste – salvo quanto si dirà per la maggiorazione per lavoro festivo – la ricorrente ha depositato nuovi conteggi in ottemperanza all'ordinanza del
11.2.2025. Tali conteggi non sono stati contestati dalle controparti e vanno rettificati unicamente nel calcolo del compenso per il lavoro festivo, in quanto è stata erroneamente applicata la maggiorazione del 30 per cento anziché quella del 20 per cento prevista dal contratto collettivo. Corretti in parte qua, per la parte restante detti conteggi possono essere integralmente recepiti.
26. In conclusione, come risultante dai conteggi da ultimo depositati dalla lavoratrice e rettificati nei sensi sopra indicati, può ritenersi accertato che la sig.ra per l'attività lavorativa Parte_1 subordinata a tempo pieno prestata alle dipendenze della dal 25.1.2018 al 4.2.2020, Controparte_1 svolgendo mansioni di cuoca con inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, ha maturato le seguenti spettanze e differenze retributive: euro 7.003,12 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile ordinaria;
euro 5.906,25 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario;
euro
892,63 per lavoro festivo;
euro 2.950,70 a titolo di differenze per tredicesima e quattordicesima mensilità; euro 3.973,50 a titolo di trattamento di fine rapporto.
27. La società va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli Controparte_1 anzidetti, della somma complessiva di euro 20.726,20, di cui euro 3.973,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
28. Va invece rigettata la domanda di condanna in solido proposta nei confronti di in Controparte_2 proprio.
29. Dalla visura camerale della (prod. ric.) risulta che il sig. , nel periodo Controparte_1 Controparte_2 oggetto di causa, era amministratore unico e socio unico della predetta società, avente quale oggetto sociale la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nelle società a responsabilità limitata a socio unico, ai sensi dell'art. 2462 c.c., non viene meno l'autonomia patrimoniale perfetta del soggetto societario, avente una propria distinta personalità giuridica, con conseguente separazione del patrimonio della società da quello del socio, ciò in cui consiste il beneficio della responsabilità limitata di quest'ultimo, nel senso che lo stesso risponde solo nei limiti del capitale conferito. La disposizione codicistica menzionata dispone infatti che “Nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. In caso di insolvenza della società tale beneficio viene meno, e cioè il socio risponde illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, unicamente nelle due eccezionali ipotesi contemplate dalla norma, vale a dire quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che la disciplina relativa al socio titolare dell'intero capitale ha natura eccezionale ed è, quindi, di stretta applicazione, sicché deve ad esempio escludersi ogni estensione di tipo analogico (Cass. civ., Sez. II, n. 14870/2000). La ricorrente non ha neppure allegato nell'atto introduttivo alcuno di tali presupposti, con la conseguenza che il socio unico non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali. Per Controparte_2 tali ragioni la domanda proposta nei suoi confronti va rigettata. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali in relazione alla domanda in esame, tenuto conto che è stata depositata una unica memoria difensiva di costituzione per entrambe le parti convenute e che la questione del difetto di legittimazione passiva – rectius, difetto di titolarità passiva dell'obbligazione retributiva ai sensi dell'art. 2462 c.c. – di è stata sollevata d'ufficio Controparte_2 dal giudice e neppure è stata affrontata nella memoria di costituzione.
30. Va rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti della ricorrente per il pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso, avendo la ricorrente rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato in data 4.2.2020.
31. La ricorrente, a confutazione della avversa domanda riconvenzionale, ha prodotto il modulo di recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni con decorrenza dal 4.2.2020, il quale risulta trasmesso tramite patronato agli uffici competenti in data 15.1.2020, quindi con 20 giorni di anticipo, esattamente il termine di preavviso applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 208 del CCNL, che appunto prevede per i dipendenti di 4° livello con anzianità fino a 5 anni un preavviso di venti giorni.
Tuttavia, l'art. 207 del CCNL prevede che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 208”, onere questo che non può dirsi assolto dalla lavoratrice in assenza della relativa prova, né è stata documentata alcuna comunicazione delle dimissioni diretta al datore di lavoro con il prescritto preavviso.
32. Ciò posto, le dimissioni senza preavviso della lavoratrice devono però ritenersi sorrette da giusta causa. Nel ricorso, infatti, la ricorrente ha ricollegato le proprie dimissioni volontarie a plurimi inadempimenti datoriali, e segnatamente al mancato pagamento con regolarità dello stipendio, “tanto da costringerla ad interrompere il rapporto di lavoro in data 4.2.2020”, cui si aggiunge il mancato pagamento della tredicesima per l'anno 2019 e la sistematica corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante per il tempo pieno e per lo straordinario prestato. La circostanza dei ritardi nei pagamenti, con le conseguenti difficoltà economiche che ne sono derivate per la gestione della vita familiare, è stata confermata dai testi più attendibili ( : “Il sig. nel 2019, ha iniziato a non pagare Tes_2 CP_2 regolarmente, ci pagava con ritardo, a volte una ventina di giorni o anche qualche mese. Confermo che la ricorrente nei mesi di novembre e dicembre 2019 chiese un aiuto economico al padre. Lo so perché la ricorrente si lamentava con me
e mi diceva che non aveva i soldi per fare la spesa. Ricordo un episodio in particolare: la ricorrente mi disse che il figlio le aveva chiesto di andare al McDonald e lei non aveva i soldi per comprargli il panino”; “Confermo che il Tes_3 resistente alla fine del 2019 corrispondeva le retribuzioni della ricorrente in ritardo. Lo so perché tutti noi dipendenti ci lamentavamo di questo. So che la ricorrente si è rivolta al padre per un aiuto economico. So che nel periodo natalizio non aveva neppure i soldi per comprarsi le cose necessarie per sé e per il figlio”).
33. La gravità di tali inadempimenti datoriali è idonea certamente ad integrare la giusta causa delle dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c., poiché il sistematico ritardo nella corresponsione mensile della retribuzione, unitamente agli ulteriori inadempimenti retributivi dedotti e accertati, incidendo in maniera dirompente su una delle obbligazioni principali del sinallagma contrattuale, quella retributiva, correlata alle esigenze di sostentamento del lavoratore, è tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Come chiarito dalla Suprema Corte, il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cass. civ. n. 5146/1998) e la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cass. civ. n. 24477/2011). Peraltro, nella specie, il principio dell'immediatezza che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa – da intendersi comunque in senso relativo (Cass. civ. 31999/2018) – è pienamente rispettato, poiché, proprio il reiterato ritardo nel pagamento delle retribuzioni mensili dalla fine del 2019, andandosi a cumulare con i precedenti inadempimenti certamente già di per sé gravi (omesso pagamento delle tredicesima, omesso riconoscimento di un orario a tempo pieno con adeguamento della retribuzione mensile, mancato pagamento degli straordinari), ha reso per la lavoratrice, anche in ragione delle difficoltà economiche che ne sono derivate, intollerabile la prosecuzione del rapporto.
34. Le spese processuali sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, parametri medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'instaurazione tra e la società Parte_1 CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 25.1.2018 al 4.2.2020;
[...]
− accerta e dichiara che è creditrice nei confronti società Parte_1 in forza dell'attività di lavoro subordinato prestata ai sensi del capo che precede Controparte_1
e per i titoli indicati in motivazione, della somma complessiva di euro 20.726,20, di cui euro 3.973,50
a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
20.726,20, di cui euro 3.973,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
in proprio;
[...]
− rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute;
− condanna la società rifondere al difensore antistatario della ricorrente, Avv.to Controparte_1
DE QUATTRO MARISA, le spese processuali, che liquida in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− compensa integralmente le spese processuali relative alla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di in proprio. Controparte_2
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
AF NN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AF NN, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 6 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 437/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marisa DE QUATTRO come da Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vairano Scalo, Via Santi Cosma e
Damiano n. 13
- parte ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1 CP_2
in proprio, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Gianvittorio MARSOCCI come da
[...] procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cassino, Via Cavour n. 9
- parti resistenti
Oggetto: accertamento tempo pieno – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4.3.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto la società e in proprio dinnanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertato il consolidamento dell'orario di lavoro svolto, full time, dalla presso il con Parte_1 CP_3 sede in Cassino alla Via E. De Nicola 167, sede operativa della dal 25.01.2018 al 04.02.2020, CP_4
Controparte_ sottoposta al potere direttivo, disciplinare e gerarchico di condannare i convenuti in Controparte_2
Controparte_ pers. del leg. rapp.te p.t., e in qualità di Amm. e Socio Unico della al pagamento in Controparte_2 favore di della somma complessiva di € 27.528,20, a titolo differenze retributive, ore di lavoro Parte_1 supplementare e straordinario non retribuito, indennità di ferie non godute, 13° mensilità per l'anno 2019 e parziale
13° mensilità per l'anno 2018, Tfr mai liquidato, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., e laddove ritenuto necessario a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocato antistatario.
2. La ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze della società dal 25.1.2018 al Controparte_1
4.2.2020 presso il Bar Royal di Cassino, con mansioni di cuoca e inquadramento nel 4° livello del
CCNL Turismo e Pubblici Esercizi;
di essere stata assunta con contratto part-time per 24 ore settimanali, distribuite dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle 14.00; di avere lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 16.00; di avere lavorato con lo stesso orario anche nei tredici giorni festivi indicati in ricorso;
di essere stata sempre sottoposta al potere direttivo, disciplinare e gerarchico di;
di avere più volte e vanamente chiesto la trasformazione del part-time in full-time; Controparte_2 di non avere acconsentito alla ripetuta richiesta di di lavorare anche il sabato sera e Controparte_2 la domenica a condizioni contrattuali invariate;
di essere stata costretta a rassegnare le dimissioni in data 4.2.2020 per i ritardi nel pagamento delle retribuzioni e le conseguenti difficoltà economiche causatele dall'inadempimento datoriale;
di avere percepito all'incirca euro 1.200,00 mensili;
di non avere ricevuto il compenso per il lavoro supplementare e straordinario prestato, il compenso per il lavoro festivo, la tredicesima mensilità relativa al 2019 e quella relativa all'anno 2018, salvo un acconto di euro 400,00, né il trattamento di fine rapporto;
di avere vanamente tentato con la controparte la conciliazione in sede stragiudiziale.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce che tra le parti si è instaurato per fatti concludenti un rapporto di lavoro a tempo pieno e che, in considerazione della quantità di lavoro effettivamente prestato e della non adeguata retribuzione percepita, rapportata all'orario contrattuale part-time, ha maturato un credito per differenze retributive pari ad euro 27.528,20.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le conclusioni sopra riportate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la società e Controparte_1
in proprio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e spiegando domanda Controparte_2 riconvenzionale per la condanna della ricorrente al pagamento in proprio favore della indennità sostitutiva del mancato preavviso.
6. I resistenti eccepiscono che la ricorrente ha sempre osservato un orario di 24 ore settimanali, lavorando dalle ore 10.00 alle ore 14.00 con un giorno di riposo settimanale;
che la lavoratrice ha sempre svolto mansioni di cuoca nel laboratorio dell'esercizio commerciale, senza rapporti con il pubblico, per la preparazione dei pasti da somministrare ai clienti durante la pausa pranzo;
che la stessa non ha mai lavorato nei giorni festivi, in quanto la cucina era chiusa e veniva utilizzata da altri dipendenti per la preparazione di stuzzicherie da accompagnare agli aperitivi;
che controparte rassegnava le dimissioni senza preavviso in data 4.2.2020.
7. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine al 6 ottobre 2025, la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La ricorrente agisce per la condanna delle parti convenute al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di lavoro supplementare e straordinario, compenso per lavoro festivo, mensilità supplementari, trattamento di fine rapporto, sul presupposto di avere lavorato come cuoca alle dipendenze della società dal 25.1.2018 al 4.2.2020 e Controparte_1 di essere stata retribuita per un orario contrattuale part-time al 60 per cento (24 ore settimanali) con circa euro 1.200,00 mensili, ma di avere di fatto sempre lavorato a tempo pieno, effettuando sistematicamente cinque ore di lavoro straordinario settimanali, prestando la propria attività anche nelle festività analiticamente indicate in ricorso. Le parti convenute, contestato l'orario di lavoro dedotto ex adverso e la prestazione di attività lavorativa durante le festività, chiedono in riconvenzionale la condanna della lavoratrice al pagamento in proprio favore della indennità sostitutiva del mancato preavviso, allegando che la stessa ha rassegnato le dimissioni “in tronco” in data 4.2.2020.
9. Ai fini di una corretta perimetrazione del petitum della domanda della lavoratrice occorre precisare che, sebbene tra gli emolumenti richiesti nelle conclusioni del ricorso figuri l'indennità sostitutiva delle ferie non godute mentre non viene fatta alcuna menzione della quattordicesima mensilità e del compenso per il lavoro festivo, al contrario, nei conteggi allegati al ricorso, le cui quantificazioni sono state integralmente recepite e richiamate nelle suddette conclusioni, sono inclusi i compensi per il lavoro festivo e le differenze retributive a titolo di quattordicesima mensilità, ma non viene computata l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Tale discrasia deve imputarsi, ad avviso di questo giudicante, ad un mero errore materiale, cosicché la domanda della lavoratrice va intesa nel senso di comprendere anche i compensi per il lavoro festivo e per la quattordicesima mensilità, ma non anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
10. Tanto chiarito, la domanda proposta nei confronti della società convenuta è fondata e può trovare accoglimento.
11. È rimasto incontestato tra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che ha prestato Parte_1 attività di lavoro subordinato alle dipendenze della presso la sede operativa Controparte_1 CP_3 di Cassino dal 25.1.2018 al 4.2.2020, con mansioni di cuoca inquadrata nel 4° livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi. La parte convenuta ammette, inoltre, di avere corrisposto alla lavoratrice le somme indicate in ricorso e riportate nei conteggi allegati (circa euro 1.200,00 mensili o poco più) sul presupposto di un part-time al 60 per cento.
12. Così delimitato il thema probandum, si richiama il costante insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui la prestazione eccedente l'orario contrattuale part-time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
13. L'istruttoria testimoniale espletata ha confermato gli assunti della lavoratrice in merito all'orario di lavoro effettivamente osservato. A fronte di un contratto part-time per 24 ore settimanali (cfr. contratto di lavoro, prod. ric.), con orario dalle 10.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato, è emerso invece che la sig.ra ha di fatto sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 16.00, Parte_1 dunque con orario normale a tempo pieno (40 ore settimanali, cfr. art. 111 CCNL Pubblici Esercizi in atti), effettuando sistematicamente 5 ore di lavoro straordinario settimanali.
14. Il teste amica della ricorrente e per tale ragione frequentatrice abituale Testimone_1 del di Cassino, ha dichiarato: “Lavorava dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, qualche volta CP_3 anche il sabato. Lo so perché andavo a trovarla al bar, lei usciva dalla cucina e veniva a salutarmi…Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato presso il bar andavo quasi ogni giorno a trovarla. Poteva capitare che andassi a fare CP_3 colazione al bar e poi ritornassi a pranzo, perché sapevo che c'era la ricorrente che è brava a cucinare…Mi è capitato spesso di ospitare il figlio della ricorrente dopo pranzo, perché la ricorrente era al lavoro, questo circa fino alle
16.00…Confermo che quando andavo al bar, anche più volte al giorno, facevo chiamare la ricorrente o le mandavo un messaggio per farla uscire dalla cucina e salutarla. Qualche volta la ricorrente mi rispondeva che era troppo impegnata
e non poteva uscire. Preciso che quando la ricorrente è andata via non ho più frequentato il bar. Io andavo per lei”.
15. Il teste dipendente della convenuta dal 2018 fino al luglio 2022 e addetta alla Testimone_2 cucina del bar come la ricorrente, ha riferito: “La ricorrente lavorava dalle 8.30 alle 16.00. All'inizio lavoravamo dal lunedì al sabato con domenica libera. Io e la ricorrente avevamo gli stessi orari…I turni erano sempre di sette ore mezzo o otto ore, a volte anche un orario superiore a seconda di quello che c'era da preparare”.
16. Il teste , dipendente della convenuta che ha lavorato presso il di Cassino un Testimone_3 CP_3 primo periodo nel 2018 e successivamente nel 2019 e 2020, ha così risposto: “La ricorrente arrivava a lavoro verso le 8.00 e lavorava fino alle 16.00. Anche io ho osservato tale orario quando la sostituivo. La ricorrente lavorava con tali orari dal lunedì al sabato e durante i festivi quando veniva chiamata...Io, quando non sostituivo la ricorrente, lavoravo tutti i giorni, spesso senza giorno di riposo, dalle 14.30 alle 18.30/19.00…Io ho iniziato a lavorare per la resistente nel maggio 2018 fino al 13 giugno 2018. Poi sono stato richiamato dal 4.5.2019 fino al
22.7.2020…Preciso che prima di maggio 2018 ho lavorato in prova presso la resistente”.
17. Solo il teste di parte resistente , collega di lavoro della ricorrente dal 2018 a poco prima Tes_4 dell'inizio della pandemia da COVID-19, ha riferito orari diversi: “Conosco gli orari della ricorrente perché pressappoco facevamo gli stessi orari. Lavorava dalle 9.30/10.00 fino alle 14.00, dal lunedì al venerdì o al sabato, non ricordo precisamente, comunque sicuramente nei giorni in cui servivamo i pasti caldi per la pausa pranzo”.
18. I testi , e hanno riferito che nei giorni feriali la ricorrente, nello Tes_1 Tes_2 Tes_3 svolgimento delle sue mansioni di cuoca senza contatto con il pubblico, si occupava, oltre che della preparazioni di pasti che i clienti avrebbero consumato durante la pausa pranzo, anche delle preparazione dei dolci. Questi ultimi venivano preparati sia la mattina, per servirli in occasione della colazione dei clienti, sia dopo pranzo. Sempre nei giorni feriali, la ricorrente si occupava anche della preparazione delle stuzzicherie per gli aperitivi serali, ad esempio panini, frittate e rustici
: “La ricorrente normalmente si occupava della preparazione dei pasti caldi veloci. So che la ricorrente Tes_1 preparava anche dolci per la colazione, li preparava anche a me, faceva torte e biscotti. Posso confermare che i dolci che ho consumato al bar li preparava la ricorrente (ad es. i biscotti al burro con marmellata o altri ripieni), erano gli stessi che mi preparava quando glielo chiedevo anche al di fuori del bar. So che la ricorrente continuava a lavorare in cucina anche dopo la preparazione dei cibi per l'ora di pranzo”; : “La ricorrente faceva la cuoca, preparava anche Tes_2
i dolci. Io preparavo i contorni e pulivo la cucina, la ricorrente preparava i primi, i secondi, tutti i pomeriggi preparava
i dolci, era brava. Quando i clienti avevano finito di pranzare, verso le 15.00 o anche prima, la ricorrente preparava o terminava di preparare i dolci. La ricorrente si occupava anche della preparazione di panini frittate e rustici per gli aperitivi e li lasciavi pronti alle ore 16.00 per la signora, tale , che veniva a quell'ora e restava a lavorare fino Per_1 alla sera”; Penge: “La ricorrente, quando ha lavorato per la resistente, si occupava sia della preparazione dei pranzi caldi e freddi nei giorni feriali sia dei dolci e degli aperitivi per i giorni festivi… preparazione di dolci e apertivi”).
19. I testi , e sono maggiormente attendibili rispetto all'unico teste di parte Tes_1 Tes_2 Tes_3
Tes_ resistente, che ha riferito orari diversi, coincidenti con quelli contrattuali, e ha confermato quale unica mansione svolta dalla ricorrente la preparazione dei pasti caldi. Le deposizioni dei tre testi di parte ricorrente sono coerenti e si riscontrano vicendevolmente, specialmente quelle di e Tes_2
estremamente precise e circostanziate anche in merito alle varie attività svolte dalla ricorrente Tes_3
e alla loro collocazione oraria, come possono esserle quelle di testimoni oculari. La sig.ra Tes_2 ha lavorato fianco a fianco della ricorrente in cucina per tutto il periodo oggetto di causa e con gli stessi orari di lavoro. Il sig ha lavorato nel nella prima metà del 2018 e poi per oltre Tes_3 CP_3 un anno dal 4.5.2019 al 22.7.2020, tutti i giorni, in fascia pomeridiana (dalle 14.30 alle 18.30/19.00),
e dunque aveva percezione diretta di quando la ricorrente cessava di lavorare nel pomeriggio, e ne conosceva l'orario di lavoro anche per averla più volte sostituita nel corso dell'anno. Se è vero che e avevano al momento della testimonianza una causa pendente con la convenuta per Tes_2 Tes_3 spettanze retributive, non per questo possono aprioristicamente ritenersi inattendibili, non solo perché, come detto, le loro dichiarazioni appaiono coerenti e dettagliate, ma anche perché trovano riscontro in quanto dichiarato dal teste , assidua frequentatrice del bar in virtù del suo Tes_1 rapporto di amicizia con la ricorrente. Gli orari riferiti, poi, appaiono coerenti con le mansioni che i testi e hanno visto svolgere alla ricorrente, non limitata alla preparazione dei pasti Tes_2 Tes_3 caldi, ma anche alla preparazione dei dolci e delle stuzzicherie, ad esempio i fritti o i panini, per gli aperitivi serali. Non appare dunque idonea a sconfessare la veridicità delle concordi deposizioni di Tes_ tali testi la sola testimonianza della sig.ra scarna e con gravi incertezze nel ricordo (“Lavorava dalle 9.30/10.00 fino alle 14.00, dal lunedì al venerdì o al sabato, non ricordo precisamente…che io ricordi la ricorrente non si occupava d'altro”). In particolare, l'incertezza se la ricorrente avesse lavorato o meno anche il sabato, da parte di una collega che aveva lavorato con lei per oltre due anni, appare indice, se non di mala fede, di una così confusa e lacunosa memoria dei fatti da inficiare l'intera deposizione.
20. I testi maggiormente attendibili hanno confermato anche che la ricorrente ha lavorato nelle tredici giornate festive indicate in ricorso (cap. 4), circostanza appresa indirettamente dal teste Tes_1
(“So che la ricorrente ha lavorato anche nelle festività perché, essendo noi amiche da vent'anni, quando le proponevo di andare in montagna o da qualche parte in occasione delle festività, per esempio il 25 aprile o il 1° maggio, la ricorrente non poteva venire perché stava lavorando”) ma oggetto di percezione e conoscenza diretta da parte dei colleghi di lavoro, (“Confermo che sia io che la ricorrente abbiamo lavorato nei giorni festivi che mi si Tes_2 leggono al capitolo 4 del ricorso… Nei giorni festivi non sempre preparavamo il pranzo, dipendeva dai giorni, a seconda di quello che ci chiedeva il sig. per esempio il 25 dicembre non preparavamo il pranzo. In tali giorni festivi CP_2 preparavamo però gli aperitivi”) e (“La ricorrente ha lavorato tutti i giorni festivi che mi si leggono (cap. 4 del Tes_3 ricorso). Ero presente anche io a lavoro in quei giorni. Io preparavo gli aperitivi e i dolci insieme alla ricorrente e la sostituivo quando mancava ”). Nei giorni festivi le mansioni della ricorrente, come dei due colleghi di lavoro, consistevano principalmente nella preparazione degli aperitivi e dei dolci.
21. La conferma testimoniale degli orari dedotti in ricorso consente di ritenere accertato che il rapporto di lavoro della ricorrente, sin dall'inizio, si è concretamente attuato per fatti concludenti come ordinario rapporto a tempo pieno. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti laddove la prestazione di lavoro venga resa, in modo costante, con orario di lavoro normale o, addirittura, superiore a quest'ultimo (Cass. civ. n. 31342/2018). Va pertanto dichiarato sussistente tra le parti, per il periodo oggetto di causa, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno. Ne discende il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione mensile prevista dal
CCNL Turismo Pubblici Esercizi per il lavoratori inquadrati nel 4° livello, in conformità alle tabelle retributive applicabili ratione temporis, senza alcuna riparametrazione alla percentuale del part-time contrattuale. 22. Può altresì ritenersi provato dalle dichiarazioni dei testi escussi che la ricorrente ha sempre osservato un orario settimanale complessivo di 45 ore, lavorando sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con orario effettivo non dalle 10.00 alle 14.00, come indicato in contratto, ma dalle 8.30 alle 16.30.
Ogni settimana, quindi, la lavoratrice ha effettuato 5 ore di lavoro straordinario diurno, cioè eccedente il normale orario contrattuale di 40 ore settimanali ex art. 125 CCNL. Per ogni ora di lavoro straordinario diurno l'art. 126 del CCNL prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, determinata dividendo la retribuzione tabellare mensile per il divisore orario 172 ex art. 160
CCNL. Per il lavoro prestato nelle tredici giornate festive di cui al capitolo 4 del ricorso, parimenti confermato dai testi – 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre dell'anno 2018;
1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre dell'anno 2019 – spetta alla lavoratrice, oltre alla normale retribuzione, la maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 247 CCNL.
Con riferimento alle mensilità supplementari, disciplinate dall'art. 183 (tredicesima) e 184
(quattordicesima), la lavoratrice ha diritto, oltre alle differenze retributive spettanti per il maggiore orario di lavoro osservato, l'integrale corresponsione dei ratei della tredicesima per l'anno 2019 e, salvo un acconto versato di euro 400,00, per l'anno 2018. A fronte dell'allegato inadempimento (cap.
13 del ricorso), la datrice di lavoro non ha assolto all'onere di provare il fatto estintivo. Si ricorda, infatti, che, in tema di riparto degli oneri probatori, secondo la giurisprudenza di legittimità, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (Cass. civ. n. 26985/2009).
23. Analogamente, per il trattamento di fine rapporto, spettante alla ricorrente ai sensi degli artt. 2120
c.c. e 217 CCNL, e che la stessa assume non esserle stato corrisposto, la convenuta non ha provato l'adempimento o altro fatto estintivo.
24. La resistente non ha infine contestato la misura delle retribuzioni corrisposte alla lavoratrice come indicate nei conteggi di parte. 25. Sulla base dei fatti accertati ed in osservanza della disciplina dettata dalle richiamate disposizioni contrattuali collettive e delle tabelle retributive ivi previste – salvo quanto si dirà per la maggiorazione per lavoro festivo – la ricorrente ha depositato nuovi conteggi in ottemperanza all'ordinanza del
11.2.2025. Tali conteggi non sono stati contestati dalle controparti e vanno rettificati unicamente nel calcolo del compenso per il lavoro festivo, in quanto è stata erroneamente applicata la maggiorazione del 30 per cento anziché quella del 20 per cento prevista dal contratto collettivo. Corretti in parte qua, per la parte restante detti conteggi possono essere integralmente recepiti.
26. In conclusione, come risultante dai conteggi da ultimo depositati dalla lavoratrice e rettificati nei sensi sopra indicati, può ritenersi accertato che la sig.ra per l'attività lavorativa Parte_1 subordinata a tempo pieno prestata alle dipendenze della dal 25.1.2018 al 4.2.2020, Controparte_1 svolgendo mansioni di cuoca con inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, ha maturato le seguenti spettanze e differenze retributive: euro 7.003,12 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile ordinaria;
euro 5.906,25 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario;
euro
892,63 per lavoro festivo;
euro 2.950,70 a titolo di differenze per tredicesima e quattordicesima mensilità; euro 3.973,50 a titolo di trattamento di fine rapporto.
27. La società va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli Controparte_1 anzidetti, della somma complessiva di euro 20.726,20, di cui euro 3.973,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
28. Va invece rigettata la domanda di condanna in solido proposta nei confronti di in Controparte_2 proprio.
29. Dalla visura camerale della (prod. ric.) risulta che il sig. , nel periodo Controparte_1 Controparte_2 oggetto di causa, era amministratore unico e socio unico della predetta società, avente quale oggetto sociale la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nelle società a responsabilità limitata a socio unico, ai sensi dell'art. 2462 c.c., non viene meno l'autonomia patrimoniale perfetta del soggetto societario, avente una propria distinta personalità giuridica, con conseguente separazione del patrimonio della società da quello del socio, ciò in cui consiste il beneficio della responsabilità limitata di quest'ultimo, nel senso che lo stesso risponde solo nei limiti del capitale conferito. La disposizione codicistica menzionata dispone infatti che “Nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. In caso di insolvenza della società tale beneficio viene meno, e cioè il socio risponde illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, unicamente nelle due eccezionali ipotesi contemplate dalla norma, vale a dire quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che la disciplina relativa al socio titolare dell'intero capitale ha natura eccezionale ed è, quindi, di stretta applicazione, sicché deve ad esempio escludersi ogni estensione di tipo analogico (Cass. civ., Sez. II, n. 14870/2000). La ricorrente non ha neppure allegato nell'atto introduttivo alcuno di tali presupposti, con la conseguenza che il socio unico non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali. Per Controparte_2 tali ragioni la domanda proposta nei suoi confronti va rigettata. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali in relazione alla domanda in esame, tenuto conto che è stata depositata una unica memoria difensiva di costituzione per entrambe le parti convenute e che la questione del difetto di legittimazione passiva – rectius, difetto di titolarità passiva dell'obbligazione retributiva ai sensi dell'art. 2462 c.c. – di è stata sollevata d'ufficio Controparte_2 dal giudice e neppure è stata affrontata nella memoria di costituzione.
30. Va rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti della ricorrente per il pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso, avendo la ricorrente rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato in data 4.2.2020.
31. La ricorrente, a confutazione della avversa domanda riconvenzionale, ha prodotto il modulo di recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni con decorrenza dal 4.2.2020, il quale risulta trasmesso tramite patronato agli uffici competenti in data 15.1.2020, quindi con 20 giorni di anticipo, esattamente il termine di preavviso applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 208 del CCNL, che appunto prevede per i dipendenti di 4° livello con anzianità fino a 5 anni un preavviso di venti giorni.
Tuttavia, l'art. 207 del CCNL prevede che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 208”, onere questo che non può dirsi assolto dalla lavoratrice in assenza della relativa prova, né è stata documentata alcuna comunicazione delle dimissioni diretta al datore di lavoro con il prescritto preavviso.
32. Ciò posto, le dimissioni senza preavviso della lavoratrice devono però ritenersi sorrette da giusta causa. Nel ricorso, infatti, la ricorrente ha ricollegato le proprie dimissioni volontarie a plurimi inadempimenti datoriali, e segnatamente al mancato pagamento con regolarità dello stipendio, “tanto da costringerla ad interrompere il rapporto di lavoro in data 4.2.2020”, cui si aggiunge il mancato pagamento della tredicesima per l'anno 2019 e la sistematica corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante per il tempo pieno e per lo straordinario prestato. La circostanza dei ritardi nei pagamenti, con le conseguenti difficoltà economiche che ne sono derivate per la gestione della vita familiare, è stata confermata dai testi più attendibili ( : “Il sig. nel 2019, ha iniziato a non pagare Tes_2 CP_2 regolarmente, ci pagava con ritardo, a volte una ventina di giorni o anche qualche mese. Confermo che la ricorrente nei mesi di novembre e dicembre 2019 chiese un aiuto economico al padre. Lo so perché la ricorrente si lamentava con me
e mi diceva che non aveva i soldi per fare la spesa. Ricordo un episodio in particolare: la ricorrente mi disse che il figlio le aveva chiesto di andare al McDonald e lei non aveva i soldi per comprargli il panino”; “Confermo che il Tes_3 resistente alla fine del 2019 corrispondeva le retribuzioni della ricorrente in ritardo. Lo so perché tutti noi dipendenti ci lamentavamo di questo. So che la ricorrente si è rivolta al padre per un aiuto economico. So che nel periodo natalizio non aveva neppure i soldi per comprarsi le cose necessarie per sé e per il figlio”).
33. La gravità di tali inadempimenti datoriali è idonea certamente ad integrare la giusta causa delle dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c., poiché il sistematico ritardo nella corresponsione mensile della retribuzione, unitamente agli ulteriori inadempimenti retributivi dedotti e accertati, incidendo in maniera dirompente su una delle obbligazioni principali del sinallagma contrattuale, quella retributiva, correlata alle esigenze di sostentamento del lavoratore, è tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Come chiarito dalla Suprema Corte, il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cass. civ. n. 5146/1998) e la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cass. civ. n. 24477/2011). Peraltro, nella specie, il principio dell'immediatezza che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa – da intendersi comunque in senso relativo (Cass. civ. 31999/2018) – è pienamente rispettato, poiché, proprio il reiterato ritardo nel pagamento delle retribuzioni mensili dalla fine del 2019, andandosi a cumulare con i precedenti inadempimenti certamente già di per sé gravi (omesso pagamento delle tredicesima, omesso riconoscimento di un orario a tempo pieno con adeguamento della retribuzione mensile, mancato pagamento degli straordinari), ha reso per la lavoratrice, anche in ragione delle difficoltà economiche che ne sono derivate, intollerabile la prosecuzione del rapporto.
34. Le spese processuali sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, parametri medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'instaurazione tra e la società Parte_1 CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 25.1.2018 al 4.2.2020;
[...]
− accerta e dichiara che è creditrice nei confronti società Parte_1 in forza dell'attività di lavoro subordinato prestata ai sensi del capo che precede Controparte_1
e per i titoli indicati in motivazione, della somma complessiva di euro 20.726,20, di cui euro 3.973,50
a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
20.726,20, di cui euro 3.973,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
in proprio;
[...]
− rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute;
− condanna la società rifondere al difensore antistatario della ricorrente, Avv.to Controparte_1
DE QUATTRO MARISA, le spese processuali, che liquida in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− compensa integralmente le spese processuali relative alla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di in proprio. Controparte_2
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
AF NN