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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAULI CARLO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. MASOTTI MONICA ( ); elettivamente domiciliata in presso il C.F._2 difensore avv. ZAULI CARLO
ATTRICE opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINZA ROBERTO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PINZA ROBERTO
CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
- ACCOGLIERE l' opposizione per tutti i motivi e le ragioni espose e per l'effetto:
- DICHIARARE inesistente e nullo il decreto ingiuntivo n. 583/2022 concesso in data 1/6/2022 dal
Tribunale di Forli;
pagina 1 di 5 - REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA
(4%) ed IVA al 22%”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì:
▪ Nel merito, respingere tutte le domande e pretese formulate da parte opponente, siccome inammissibili ed infondate, per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e risposta ed in atti successivi;
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
▪ Nel merito, condannare la sig.ra (cod.fisc.: – nata a [...] C.F._1
Cesenatico (FC) il 06.12.1966 ed ivi residente in [...] –, in qualità di garante nei limiti della garanzia prestata, a pagare immediatamente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (cod. fisc: ) – con sede legale in Roma (RM), Via Massimo P.IVA_1
D'Azeglio n. 33 – la somma di Euro 76.648,04 (per scoperto del conto corrente n. 24-000138922), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 6,00% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 12.02.2015 fino al saldo effettivo, nonché a spese, compensi professionali, rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, relativi al procedimento monitorio.
▪ Con condanna alla refusione delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA (se ripetibile) e CPA come per legge, relativi al presente procedimento ed alla fase monitoria precedente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato da Parte_2
, e per esso la
[...] Parte_3
, il Tribunale di Forlì ha emesso decreto ingiuntivo n. 583/2022 in data
[...]
01.06.2022, con cui ha intimato a in qualità di garante, il pagamento della somma Parte_1 di € 76.648,04, oltre interessi convenzionali, nonché spese legali occorse ed occorrende, in virtù dell'esposizione debitoria maturata dal sig. in relazione ad un contratto di Parte_4 apertura di conto corrente distinto al n. 24-000138922, con annessa apertura di credito di Euro
70.000,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 583/2022, premettendo che in precedenza (nel 2015) era già stato richiesto ed pagina 2 di 5 ottenuto decreto ingiuntivo nei propri confronti, sulla scorta delle medesime ragioni creditorie e che il giudizio si era concluso con la revoca del decreto opposto e declaratoria di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Ciò posto, con unico motivo, si doleva della inesistenza o nullità assoluta della notifica del decreto opposto, risultando residente in [...], interno A, Parte_1 laddove nella relata di notifica è possibile leggere nipote ivi rinvenuto Controparte_2 addetto alla casa che ne cura la (incomprensibile)Cesenatico 21/6/2022. L'Ufficiale giudiziario
GE Enrica”.
Assumeva, in proposito, che l'atto era stato notificato a persona non legittimata ( Per_1
), che non è né familiare né addetto alla casa: non essendo la notifica avvenuta presso la
[...] residenza corretta (differenza tra civici e accessi), si sarebbe verificata la violazione degli artt. 139
e 140 c.p.c.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che il decreto opposto venisse dichiarato inesistente o nullo e comunque dichiarato inefficace, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge
Con comparsa depositata in data 14.11.2022, si costituiva il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, e per esso la Parte_3
contestando le doglianze avversarie ed evidenziando che:
[...]
a) è pacifico che non sussiste contestazione sulle ragioni di credito in relazione alle quali è stato emesso il decreto opposto;
b) è irrilevante l'unico motivo di opposizione proposta, posto che non si è certo al cospetto di una ipotesi di inesistenza della notificazione, ma al limite di mera irregolarità della stessa, sanata dalla costituzione dell'opponente;
c) la relata dell'Ufficiale Giudiziario fa fede fino a querela di falso, prevalendo la dichiarazione del consegnatario sulle risultanze anagrafiche.
Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'udienza del 18.01.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria.
Eseguito l'incombente, veniva disposto il deposito delle memorie istruttorie.
Avendo formulato istanze istruttorie soltanto parte opposta, in via soltanto subordinata, e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del pagina 3 di 5 26.03.2025; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali (depositati soltanto dall'opposta), la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento.
1. Titolarità del credito in capo a parte opposta.
Quanto a tale aspetto, non sussiste alcun motivo di doglianza e pertanto il credito deve ritenersi pacifico, in quanto non contestato.
2. Sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
L'inesistenza della notifica si verifica in casi eccezionali quando manca totalmente l'atto materiale o quando l'attività è priva degli elementi essenziali per essere qualificata come notifica (ciò si verifica, ad esempio, quando viene consegnata a una persona totalmente estranea o viene restituita al mittente senza che sia mai entrata nella sfera di conoscenza del destinatario). A differenza della notifica nulla (viziata ma con elementi essenziali), l'inesistenza non può essere sanata e non produce effetti legali, nemmeno se il destinatario si costituisce in giudizio. Nella fattispecie in esame, il decreto è entrato nella sfera giuridica del destinatario, come dimostra il fatto che l'opposizione è stata proposta in maniera tempestiva.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, essendo il vizio della notificazione del decreto opposto l'unico motivo di opposizione, trova applicazione il principio di diritto per cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza della stessa, con la conseguenza che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo o meno, non abbia, con l'opposizione proposta, dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n.
29729/19; conforme, in precedenza, Cass. 18791/2009 secondo cui “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perchè siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in pagina 4 di 5 proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria”)
*****
In conclusione, la domanda dell'attrice opponente non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione della contenuta attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta;
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 583/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
• dichiara tenuta e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
7.000,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAULI CARLO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. MASOTTI MONICA ( ); elettivamente domiciliata in presso il C.F._2 difensore avv. ZAULI CARLO
ATTRICE opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINZA ROBERTO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PINZA ROBERTO
CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
- ACCOGLIERE l' opposizione per tutti i motivi e le ragioni espose e per l'effetto:
- DICHIARARE inesistente e nullo il decreto ingiuntivo n. 583/2022 concesso in data 1/6/2022 dal
Tribunale di Forli;
pagina 1 di 5 - REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA
(4%) ed IVA al 22%”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì:
▪ Nel merito, respingere tutte le domande e pretese formulate da parte opponente, siccome inammissibili ed infondate, per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e risposta ed in atti successivi;
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
▪ Nel merito, condannare la sig.ra (cod.fisc.: – nata a [...] C.F._1
Cesenatico (FC) il 06.12.1966 ed ivi residente in [...] –, in qualità di garante nei limiti della garanzia prestata, a pagare immediatamente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (cod. fisc: ) – con sede legale in Roma (RM), Via Massimo P.IVA_1
D'Azeglio n. 33 – la somma di Euro 76.648,04 (per scoperto del conto corrente n. 24-000138922), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 6,00% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 12.02.2015 fino al saldo effettivo, nonché a spese, compensi professionali, rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, relativi al procedimento monitorio.
▪ Con condanna alla refusione delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA (se ripetibile) e CPA come per legge, relativi al presente procedimento ed alla fase monitoria precedente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato da Parte_2
, e per esso la
[...] Parte_3
, il Tribunale di Forlì ha emesso decreto ingiuntivo n. 583/2022 in data
[...]
01.06.2022, con cui ha intimato a in qualità di garante, il pagamento della somma Parte_1 di € 76.648,04, oltre interessi convenzionali, nonché spese legali occorse ed occorrende, in virtù dell'esposizione debitoria maturata dal sig. in relazione ad un contratto di Parte_4 apertura di conto corrente distinto al n. 24-000138922, con annessa apertura di credito di Euro
70.000,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 583/2022, premettendo che in precedenza (nel 2015) era già stato richiesto ed pagina 2 di 5 ottenuto decreto ingiuntivo nei propri confronti, sulla scorta delle medesime ragioni creditorie e che il giudizio si era concluso con la revoca del decreto opposto e declaratoria di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Ciò posto, con unico motivo, si doleva della inesistenza o nullità assoluta della notifica del decreto opposto, risultando residente in [...], interno A, Parte_1 laddove nella relata di notifica è possibile leggere nipote ivi rinvenuto Controparte_2 addetto alla casa che ne cura la (incomprensibile)Cesenatico 21/6/2022. L'Ufficiale giudiziario
GE Enrica”.
Assumeva, in proposito, che l'atto era stato notificato a persona non legittimata ( Per_1
), che non è né familiare né addetto alla casa: non essendo la notifica avvenuta presso la
[...] residenza corretta (differenza tra civici e accessi), si sarebbe verificata la violazione degli artt. 139
e 140 c.p.c.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che il decreto opposto venisse dichiarato inesistente o nullo e comunque dichiarato inefficace, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge
Con comparsa depositata in data 14.11.2022, si costituiva il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, e per esso la Parte_3
contestando le doglianze avversarie ed evidenziando che:
[...]
a) è pacifico che non sussiste contestazione sulle ragioni di credito in relazione alle quali è stato emesso il decreto opposto;
b) è irrilevante l'unico motivo di opposizione proposta, posto che non si è certo al cospetto di una ipotesi di inesistenza della notificazione, ma al limite di mera irregolarità della stessa, sanata dalla costituzione dell'opponente;
c) la relata dell'Ufficiale Giudiziario fa fede fino a querela di falso, prevalendo la dichiarazione del consegnatario sulle risultanze anagrafiche.
Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'udienza del 18.01.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria.
Eseguito l'incombente, veniva disposto il deposito delle memorie istruttorie.
Avendo formulato istanze istruttorie soltanto parte opposta, in via soltanto subordinata, e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del pagina 3 di 5 26.03.2025; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali (depositati soltanto dall'opposta), la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento.
1. Titolarità del credito in capo a parte opposta.
Quanto a tale aspetto, non sussiste alcun motivo di doglianza e pertanto il credito deve ritenersi pacifico, in quanto non contestato.
2. Sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
L'inesistenza della notifica si verifica in casi eccezionali quando manca totalmente l'atto materiale o quando l'attività è priva degli elementi essenziali per essere qualificata come notifica (ciò si verifica, ad esempio, quando viene consegnata a una persona totalmente estranea o viene restituita al mittente senza che sia mai entrata nella sfera di conoscenza del destinatario). A differenza della notifica nulla (viziata ma con elementi essenziali), l'inesistenza non può essere sanata e non produce effetti legali, nemmeno se il destinatario si costituisce in giudizio. Nella fattispecie in esame, il decreto è entrato nella sfera giuridica del destinatario, come dimostra il fatto che l'opposizione è stata proposta in maniera tempestiva.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, essendo il vizio della notificazione del decreto opposto l'unico motivo di opposizione, trova applicazione il principio di diritto per cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza della stessa, con la conseguenza che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo o meno, non abbia, con l'opposizione proposta, dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n.
29729/19; conforme, in precedenza, Cass. 18791/2009 secondo cui “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perchè siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in pagina 4 di 5 proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria”)
*****
In conclusione, la domanda dell'attrice opponente non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione della contenuta attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta;
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 583/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
• dichiara tenuta e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
7.000,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
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