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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2757/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Difensore_2 CF_Difensore_2Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5099 del 08.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3239/2025 depositato il 24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 6 giugno 2024, la società s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificatole dal Comune di Palermo il 26 marzo 2024, a titolo di IMU 2018, per il complessivo importo di € 1.729,86, ivi compresi accessori. Eccepiva, la ricorrente, la prescrizione della pretesa;
nel merito, deduceva l'insussistenza del presupposti normativi per l'imposizione del tributo, in quanto il bene tassato non rientrava nella categoria dei “fabbricati”, trattandosi di impianto di telecomunicazioni elettroniche, catastato alla classe F/7. Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. In data odierna, questo Giudice monocratico deliberava come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E', anzitutto, infondata l'eccezione di decadenza dal potere impositivo, preliminarmente sollevata dalla parte ricorrente, non risultando ancora decorso, alla data della notifica dell'atto impugnato (26 marzo 2024), il termine quinquennale stabilito dall'art. 1, comma 161 della legge finanziaria 2007, in virtù della sospensione dei termini previsto dal D.L. n.1872020. Nel merito, il ricorso è viceversa fondato. L'art.86, comma terzo del D.Lgs n.25972003 stabilisce, invero, che “…Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 86, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”. Tale disposizione, in vigore dall'1 luglio 2016, si applica certamente al caso di specie, avuto riguardo alla natura delle opere tassate – che rientrano in quelle normativamente previste - la quale esclude in via sostanziale l'imposizione dell'IMU. La variazione catastale del bene, da D/7 a F/7, sia pure effettuata successivamente all'anno d'imposta che qui rileva, non può che avallare la tesi difensiva della ricorrente, noto essendo, d'altra parte, come il dato catastale non costituisca elemento decisivo nella determinazione della natura giuridica di un bene, ogniqualvolta le caratteristiche sostanziali del medesimo non diano adito a dubbi circa la sua diversa inquadrabilità normativa. Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza del Comune di Palermo e vanno liquidate come da dispositivo, a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese, liquidate in € 1.200,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore della parte ricorrente. Palermo, 19 dicembre 2025.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2757/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Difensore_2 CF_Difensore_2Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5099 del 08.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3239/2025 depositato il 24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 6 giugno 2024, la società s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificatole dal Comune di Palermo il 26 marzo 2024, a titolo di IMU 2018, per il complessivo importo di € 1.729,86, ivi compresi accessori. Eccepiva, la ricorrente, la prescrizione della pretesa;
nel merito, deduceva l'insussistenza del presupposti normativi per l'imposizione del tributo, in quanto il bene tassato non rientrava nella categoria dei “fabbricati”, trattandosi di impianto di telecomunicazioni elettroniche, catastato alla classe F/7. Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. In data odierna, questo Giudice monocratico deliberava come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E', anzitutto, infondata l'eccezione di decadenza dal potere impositivo, preliminarmente sollevata dalla parte ricorrente, non risultando ancora decorso, alla data della notifica dell'atto impugnato (26 marzo 2024), il termine quinquennale stabilito dall'art. 1, comma 161 della legge finanziaria 2007, in virtù della sospensione dei termini previsto dal D.L. n.1872020. Nel merito, il ricorso è viceversa fondato. L'art.86, comma terzo del D.Lgs n.25972003 stabilisce, invero, che “…Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 86, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”. Tale disposizione, in vigore dall'1 luglio 2016, si applica certamente al caso di specie, avuto riguardo alla natura delle opere tassate – che rientrano in quelle normativamente previste - la quale esclude in via sostanziale l'imposizione dell'IMU. La variazione catastale del bene, da D/7 a F/7, sia pure effettuata successivamente all'anno d'imposta che qui rileva, non può che avallare la tesi difensiva della ricorrente, noto essendo, d'altra parte, come il dato catastale non costituisca elemento decisivo nella determinazione della natura giuridica di un bene, ogniqualvolta le caratteristiche sostanziali del medesimo non diano adito a dubbi circa la sua diversa inquadrabilità normativa. Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza del Comune di Palermo e vanno liquidate come da dispositivo, a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese, liquidate in € 1.200,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore della parte ricorrente. Palermo, 19 dicembre 2025.