Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, poiché il termine quinquennale non era ancora decorso alla data della notifica dell'atto impugnato, in virtù della sospensione dei termini prevista dal D.L. n.1872020.

  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti normativi per l'imposizione del tributo

    Il giudice ha accolto il ricorso nel merito, ritenendo che la normativa vigente esclude che gli impianti di reti di comunicazione elettronica costituiscano unità immobiliari rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale e, quindi, dell'IMU. La variazione catastale successiva all'anno d'imposta avvalora tale tesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 34
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo