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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2087/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2087/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso Azienda ULSS 5 Polesana reddito: euro 31.898,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]10 professione: imprenditore reddito: euro 12.808,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con gli Avv.ti Enrico Cappato e Daniela Omizzolo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a CO di IG (RO) il 12-6-2010 (anno 2010, numero 3, parte II, serie A, ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 14-2-2014. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di CO di IG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre in IG, via Parenzo n. 30, ove sarà prevalentemente collocata. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. il sig. continuerà a vivere in quella che era la casa coniugale di IG, Pt_2 via Falcone e Borsellino n. 25/30.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze di studio e ludico-sportive, nei pomeriggi del martedì e mercoledì, ed a venerdì alternati, di tutte le settimane dalle ore 18.00 alle ore 21.30 con la possibilità, in caso di volontà concordata tra genitori e minore, di pernottare dal padre nei giorni sopra citati e, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina alle ore 7.30; cinque giorni durante le vacanze di Natale ricomprendendo ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
e quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
i coniugi si impegnano in ogni caso a garantire la massima flessibilità nell'esercizio della visita ed i genitori potranno di volta in volta concordare tra loro per le vie brevi deroghe e/o modifiche, anche in considerazione delle contingenti esigenze della minore.
5. L'eventuale coinvolgimento della figlia nella conoscenza di un un/a nuovo/a partner dovrà avvenire con gradualità, in presenza di una relazione avente le caratteristiche di equilibrio e stabilità e comunque non entro i prossimi 18 mesi.
6. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
2 a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
7. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
3 Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2087/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a CO di IG (RO) il 12-6-
[...]
2010, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO di IG (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a IG, il 4 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2087/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso Azienda ULSS 5 Polesana reddito: euro 31.898,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]10 professione: imprenditore reddito: euro 12.808,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con gli Avv.ti Enrico Cappato e Daniela Omizzolo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a CO di IG (RO) il 12-6-2010 (anno 2010, numero 3, parte II, serie A, ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 14-2-2014. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di CO di IG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre in IG, via Parenzo n. 30, ove sarà prevalentemente collocata. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. il sig. continuerà a vivere in quella che era la casa coniugale di IG, Pt_2 via Falcone e Borsellino n. 25/30.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze di studio e ludico-sportive, nei pomeriggi del martedì e mercoledì, ed a venerdì alternati, di tutte le settimane dalle ore 18.00 alle ore 21.30 con la possibilità, in caso di volontà concordata tra genitori e minore, di pernottare dal padre nei giorni sopra citati e, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina alle ore 7.30; cinque giorni durante le vacanze di Natale ricomprendendo ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
e quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
i coniugi si impegnano in ogni caso a garantire la massima flessibilità nell'esercizio della visita ed i genitori potranno di volta in volta concordare tra loro per le vie brevi deroghe e/o modifiche, anche in considerazione delle contingenti esigenze della minore.
5. L'eventuale coinvolgimento della figlia nella conoscenza di un un/a nuovo/a partner dovrà avvenire con gradualità, in presenza di una relazione avente le caratteristiche di equilibrio e stabilità e comunque non entro i prossimi 18 mesi.
6. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
2 a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
7. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
3 Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2087/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a CO di IG (RO) il 12-6-
[...]
2010, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO di IG (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a IG, il 4 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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