Articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 1Articolo 3
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17 febbraio 1968
Art. 2. (Massimali di costi per alcuni tipi di classi di navi)

Tenuto conto della finalita' di stimolare i cantieri a realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi, per i tipi e classi di navi indicati nelle tabelle n. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater allegate alla presente legge il contributo di cui all'articolo 1 non potra' essere commisurato a costi di costruzione maggiori di quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle stesse.
Le tabelle di cui al precedente comma potranno essere modificate o integrate in modo da adeguarle alle variazioni dei costi. Le modificazioni e integrazioni delle tabelle sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968