CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17078/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249106080862000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e condanna dell'AdER per responsabilità ex art. 96 c.p.c. Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21.10.2024, con riferimento a otto cartelle di pagamento inerenti a crediti tributari.
Il ricorrente ha eccepito preliminarmente l'inesistenza delle notifiche avvenute via Pec dell'atto impugnato e delle sottostanti cartelle, poiché provenienti da indirizzo non inserito nei pubblici registri.
In ordine alle cartelle presupposte, ha rilevato che tre di queste sono state oggetto di impugnazione, conclusasi con l'annullamento delle stesse, mentre altre tre sono state tempestivamente impugnate e non ancora decise dal giudice tributario;
per le restanti due cartelle è stata eccepita l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali.
L'AdER si è costituita in giudizio, depositando copia delle notifiche degli atti presupposti e deducendo l'infondatezza di tutti i rilievi di parte ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle cartelle oggetto di sentenza irrevocabile da parte del giudice tributario.
Con memoria aggiuntiva il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando che, nelle more, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado si è pronunciata sui ricorsi presentati avverso le ultima tre cartelle indicate, annullando gli atti impugnati. In ultimo, ha chiesto che l'AdER venga condannato al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato, con riferimento alla dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato e delle cartelle sottostanti, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul punto (sentenza n. 15979/2022), affermando che la notificazione a mezzo Pec, pur effettuata da indirizzo non risultante dai pubblici registri, è pienamente legittima quando - come nel caso di specie, in cui l'indirizzo del mittente è
“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” - non possa sussistere dubbio sull'ente pubblico emanante. Il motivo è, pertanto, infondato.
In ordine alle deduzioni nel merito delle singole pretese tributarie, il ricorso appare fondato in relazione alle cartelle la cui illegittimità è stata definitivamente accertata dal giudice tributario;
ci si riferisce alle cartelle n.
09720110004614065000, 09720110241378826000 e 09720120139687046000.
Quanto alla cartella n. 09720110114097713000 di cui al punto b), deve rilevarsi che dall'estratto di ruolo si evince l'avvenuto sgravio dell'importo indicato in cartella.
Per la cartella sub c) va, invece, constatata l'avvenuta riduzione del quantum dovuto a euro 8,60 dagli inziali
47,60 euro;
tuttavia, l'esiguo importo risulta tuttora dovuto, poiché l'AdER aveva notificato al ricorrente una precedente intimazione di pagamento in data 27.9.2019, che aveva interrotto il termine di prescrizione decennale.
Infine, in ordine alla produzione documentale effettuata con le memorie aggiuntive, deve osservarsi che le cartelle individuate ai punti f), g) e h) sono state annullate dai giudici tributari con decisioni che, allo stato, non risultano definitive;
tuttavia, considerato che l'AdER non ha allegato di aver presentato tempestiva impugnazione, può ritenersi che le pretese erariali siano venute meno. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con riferimento a sette cartelle e respinto per la rimanente cartella.
La spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sia in ragione della parziale soccombenza, sia poiché al momento dell'invio dell'atto impugnato solo tre delle cartelle impugnate erano state definitivamente annullate dall'autorità giudiziaria.
Per le medesime ragioni – esito di parziale soccombenza e mutamento delle ragioni a favore del ricorrente nelle more del giudizio - non appare ravvisabile alcuna colpa grave dell'AdER e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09720110004614065000,
09720110241378826000, 09720120139687046000, 09720140267428976000, 09720220022466428000 e
09720230219913087000.
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la cartella n. 09720110114097713000.
Rigetta per il resto.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 26.1.2026
Il Giudice monocratico
IL D'IN
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17078/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249106080862000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e condanna dell'AdER per responsabilità ex art. 96 c.p.c. Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21.10.2024, con riferimento a otto cartelle di pagamento inerenti a crediti tributari.
Il ricorrente ha eccepito preliminarmente l'inesistenza delle notifiche avvenute via Pec dell'atto impugnato e delle sottostanti cartelle, poiché provenienti da indirizzo non inserito nei pubblici registri.
In ordine alle cartelle presupposte, ha rilevato che tre di queste sono state oggetto di impugnazione, conclusasi con l'annullamento delle stesse, mentre altre tre sono state tempestivamente impugnate e non ancora decise dal giudice tributario;
per le restanti due cartelle è stata eccepita l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali.
L'AdER si è costituita in giudizio, depositando copia delle notifiche degli atti presupposti e deducendo l'infondatezza di tutti i rilievi di parte ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle cartelle oggetto di sentenza irrevocabile da parte del giudice tributario.
Con memoria aggiuntiva il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando che, nelle more, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado si è pronunciata sui ricorsi presentati avverso le ultima tre cartelle indicate, annullando gli atti impugnati. In ultimo, ha chiesto che l'AdER venga condannato al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato, con riferimento alla dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato e delle cartelle sottostanti, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul punto (sentenza n. 15979/2022), affermando che la notificazione a mezzo Pec, pur effettuata da indirizzo non risultante dai pubblici registri, è pienamente legittima quando - come nel caso di specie, in cui l'indirizzo del mittente è
“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” - non possa sussistere dubbio sull'ente pubblico emanante. Il motivo è, pertanto, infondato.
In ordine alle deduzioni nel merito delle singole pretese tributarie, il ricorso appare fondato in relazione alle cartelle la cui illegittimità è stata definitivamente accertata dal giudice tributario;
ci si riferisce alle cartelle n.
09720110004614065000, 09720110241378826000 e 09720120139687046000.
Quanto alla cartella n. 09720110114097713000 di cui al punto b), deve rilevarsi che dall'estratto di ruolo si evince l'avvenuto sgravio dell'importo indicato in cartella.
Per la cartella sub c) va, invece, constatata l'avvenuta riduzione del quantum dovuto a euro 8,60 dagli inziali
47,60 euro;
tuttavia, l'esiguo importo risulta tuttora dovuto, poiché l'AdER aveva notificato al ricorrente una precedente intimazione di pagamento in data 27.9.2019, che aveva interrotto il termine di prescrizione decennale.
Infine, in ordine alla produzione documentale effettuata con le memorie aggiuntive, deve osservarsi che le cartelle individuate ai punti f), g) e h) sono state annullate dai giudici tributari con decisioni che, allo stato, non risultano definitive;
tuttavia, considerato che l'AdER non ha allegato di aver presentato tempestiva impugnazione, può ritenersi che le pretese erariali siano venute meno. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con riferimento a sette cartelle e respinto per la rimanente cartella.
La spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sia in ragione della parziale soccombenza, sia poiché al momento dell'invio dell'atto impugnato solo tre delle cartelle impugnate erano state definitivamente annullate dall'autorità giudiziaria.
Per le medesime ragioni – esito di parziale soccombenza e mutamento delle ragioni a favore del ricorrente nelle more del giudizio - non appare ravvisabile alcuna colpa grave dell'AdER e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09720110004614065000,
09720110241378826000, 09720120139687046000, 09720140267428976000, 09720220022466428000 e
09720230219913087000.
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la cartella n. 09720110114097713000.
Rigetta per il resto.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 26.1.2026
Il Giudice monocratico
IL D'IN