Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1174
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza notifiche PEC

    La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, ha ritenuto la notifica PEC valida anche se proveniente da un indirizzo non presente nei registri pubblici, purché non vi sia dubbio sull'ente emanante.

  • Accolto
    Annullamento cartelle presupposte

    Il ricorso è stato accolto in relazione alle cartelle la cui illegittimità era stata definitivamente accertata dal giudice tributario, e per quelle per cui l'AdER non ha allegato tempestiva impugnazione a seguito di annullamento.

  • Accolto
    Sgravio importo cartella

    La Corte ha constatato l'avvenuto sgravio di un importo indicato in cartella.

  • Rigettato
    Prescrizione crediti erariali

    Per una cartella, pur a fronte di una riduzione del quantum dovuto, è stata constatata l'interruzione della prescrizione decennale a causa di una precedente intimazione di pagamento. Per le altre cartelle oggetto di prescrizione, il ricorso è stato accolto.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata dell'ente riscossore

    La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. è stata respinta, non ravvisandosi colpa grave dell'AdER, considerando l'esito parziale del giudizio e il mutamento delle ragioni a favore del ricorrente in corso di causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1174
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1174
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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