CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2025, n. 24295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24295 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da VA DO - Presidente - Sent. n. sez. 444/2025 UGO BELLINI UP - 17/04/2025 MA ER AR R.G.N. 6269/2025 AV AU - Relatore - UN NO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: UL IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DE AU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA GN, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla confisca, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;
udito il difensore, Avv. Roberto Laghi, del foro di Castrovillari, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24295 Anno 2025 Presidente: DO VA Relatore: AU AV Data Udienza: 17/04/2025 2 1. Con sentenza del 25 settembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale, in data 28 settembre 2022, il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, aveva condannato IU UL alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, poiché responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), commi 2 e 2- cod. strada, commesso in Castrovillari il 7 gennaio 2018. 1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, i giudici di merito hanno ritenuto che nessun dubbio potesse porsi sul corretto funzionamento dell’etilometro, regolarmente omologato, che rilevò un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l (alle ore 02:54) e 0,5 g/l (alle ore 03:13); né su tale risultato, hanno osservato, può aver inciso la prospettata assunzione di un collutorio da parte del UL. Le conformi decisioni di merito hanno inoltre ritenuto che il UL fu effettivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore;
facoltà alla quale rinunciò. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione IU UL, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta idoneità dell’etilometro, non essendo emerso che l’apparecchio sia stato sottoposto a revisione periodica e taratura, come pure rilevato dal Giudice di pace adito in sede di opposizione alla sanzione amministrativa. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla dedotta nullità dell’accertamento del tasso alcolemico poiché non preceduto, ma seguito, dall’avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Né al rifiuto del ricorrente è seguita la nomina di un difensore d'ufficio. Inoltre, un'ulteriore violazione di diritti della difesa è derivata dal mancato ricorso all'accertamento attraverso il prelievo ematico. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al rilievo che l’uso di un collutorio (provato con documenti e dichiarazioni testimoniali) avrebbe falsato il funzionamento dell’etilometro. 2.4. Con il quarto motivo deduce il mancato rilievo, prima della decisione di appello, della intervenuta prescrizione, il cui termine è interamente decorso alla data del 20 aprile 2023. 3 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge con riguardo alla richiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (formulata con il gravame) e della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (formulata con i motivi aggiunti), non essendo a tal fine richiesto il rilascio di procura speciale. 2.6. Con il sesto motivo lamenta l’omessa motivazione quanto alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, ritualmente avanzata con l'atto di appello. 2.7. Con il settimo ed ultimo motivo denuncia omessa motivazione quanto alla richiesta di esclusione della confisca, peraltro non consentita in relazione al reato per cui si procede. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Deve innanzitutto rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato. 2. Invero, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (7 gennaio 2018) il termine massimo di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen., aumentato di un quarto ai sensi degli artt. 160, comma 3, e 161 cod. pen., è pari a cinque anni, con scadenza alla data del 7 gennaio 2023; termine al quale vanno aggiunti i periodi di sospensione. 2.1. Poiché il reato è stato commesso successivamente al 3 agosto 2017, e prima del 31 dicembre 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le relative cause di sospensione, per come sostenuto dal prevalente orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 4, n. 24579 del 21/05/2024, Randazzo, n. mass;
Sez. 4 n. 20764 del 29/02/2024, Iazzolino, n. mass;
Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, n. mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01; Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, Guerzoni), che ha poi trovato conferma nell’autorevole intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti). Con il passaggio alla disciplina di cui alla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (che aveva introdotto la sospensione del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado a decorrere dal 1 gennaio 2020) non si è infatti verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. 4 Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla successiva abrogazione dell'art. 159, comma 2, cod. pen., e alla contestuale introduzione dell'art. 161- cod. pen. (legge 27 settembre 2021 n. 134), che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo, ed introduce l’istituto della improcedibilità. In questa prospettiva, il regime della prescrizione, così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve certamente ritenersi più favorevole rispetto ai successivi, prevedendo comunque il suo decorso dopo la sentenza di primo grado, sebbene allo spirare del periodo di sospensione. Pertanto, trova applicazione il comma 2 dell’art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
parimenti deve dirsi per il tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. 2.2. Nella specie il termine deve quindi ritenersi sospeso nel periodo dal 28 gennaio 2020 al 11 maggio 2020, per giorni 104 (in ragione di un differimento a causa dell’astensione dalle udienze e dell’emergenza sanitaria). Deve inoltre ritenersi sospeso a partire dal 28 settembre 2022, e per la durata di anni 1 e mesi 6, ai sensi dell’art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103: dalla data della sentenza di primo grado, con contestuale motivazione (data alla quale non erano decorsi i cinque anni dal fatto), fino alla pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 25 settembre 2024, è infatti trascorso un tempo superiore a quello per il quale la predetta legge ha inteso sospendere il corso della prescrizione. Per effetto di tali sospensioni il termine è quindi maturato alla data del 19 ottobre 2024. D’altra parte, nel caso in esame non si può tener conto dell’ulteriore ipotesi di sospensione prevista dall’art. 159, comma 2, n. 2, cod. pen. (nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), per il tempo necessario alla celebrazione del giudizio di cassazione. Osserva al riguardo il Collegio che il legislatore, nel delineare le nuove cause di sospensione, ha inteso fare riferimento alla pronuncia di sentenze di condanna non definitive, bloccando il decorso del termine per il periodo massimo di 18 mesi per ciascuna fase. Più in particolare, l’effetto sospensivo si verifica “dal termine previsto dall'articolo 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di 5 condanna”, sia essa di primo grado o di secondo grado (anche se emessa in sede di rinvio), sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio. Dal tenore testuale della disposizione, ed in particolare dalla diversa indicazione del e del , si trae l’indicazione, diffusa anche tra i primi commentatori e recepita dalla giurisprudenza, per cui l’effetto sospensivo, sia pur dipendente dalla pronuncia della sentenza di condanna, si verifica a partire dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (in questi termini, in motivazione, Sez. U, Polichetti, cit.; conf., Sez. 4, n. 28474 del 10 luglio 2024, Artusio, non mass. sul punto). Sicché, nella specie, la scadenza del 19 ottobre 2024, come sopra determinata, viene a ricadere nel periodo che la Corte di appello ha inteso indicare per il deposito della motivazione (giorni 90 decorrenti dal 25 settembre 2024), e dunque non può trovare applicazione il periodo di sospensione di cui all’art. 1, comma 11, lett., b, n. 2 legge 23 giugno 2017, n. 103. 2.3. Non ricorrono, con la necessaria evidenza, le condizioni per il proscioglimento nel merito del ricorrente. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione , che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; conf., Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236, Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 – 01). La della norma, d’altronde, è univocamente identificata nel valorizzare esigenze di economia processuale, favorendo la immediata declaratoria di cause di non punibilità (così, significativamente, la rubrica), nei casi in cui sia irrealizzabile la pretesa punitiva dello Stato. Sicché, coerentemente con tale principio, e con la immediatezza con la quale occorre dichiarare la causa di non punibilità, la norma esige che il proscioglimento nel merito, per poter prevalere, emerga con eguale immediatezza percettiva, ovvero in termini di evidenza. 6 2.4. Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi di inammissibilità: il ricorso, ritualmente proposto nei casi consentiti dalla legge, non è manifestamente infondato, ed in ogni caso pare fondato il motivo riguardante le pene sostitutive, per la cui applicazione è stata erroneamente ritenuta necessaria la procura speciale, dovendo piuttosto trovare applicazione l’art. 186, comma 9- , cod. strada, ed essendo quindi sufficiente la mancata opposizione da parte dell'imputato (cfr., Sez. 1, n. 58485 del 10/10/2018, Perrone, Rv. 274882 – 01); alle stesse conclusioni deve giungersi per il motivo riguardante la confisca del veicolo, prevista per la ipotesi, non ricorrente nella specie, di cui all’art. 186, comma 2, lett., c, cod. strada. 3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ed essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, non ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), va pertanto dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente DE AU LV RE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DE AU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA GN, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla confisca, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;
udito il difensore, Avv. Roberto Laghi, del foro di Castrovillari, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24295 Anno 2025 Presidente: DO VA Relatore: AU AV Data Udienza: 17/04/2025 2 1. Con sentenza del 25 settembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale, in data 28 settembre 2022, il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, aveva condannato IU UL alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, poiché responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), commi 2 e 2- cod. strada, commesso in Castrovillari il 7 gennaio 2018. 1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, i giudici di merito hanno ritenuto che nessun dubbio potesse porsi sul corretto funzionamento dell’etilometro, regolarmente omologato, che rilevò un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l (alle ore 02:54) e 0,5 g/l (alle ore 03:13); né su tale risultato, hanno osservato, può aver inciso la prospettata assunzione di un collutorio da parte del UL. Le conformi decisioni di merito hanno inoltre ritenuto che il UL fu effettivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore;
facoltà alla quale rinunciò. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione IU UL, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta idoneità dell’etilometro, non essendo emerso che l’apparecchio sia stato sottoposto a revisione periodica e taratura, come pure rilevato dal Giudice di pace adito in sede di opposizione alla sanzione amministrativa. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla dedotta nullità dell’accertamento del tasso alcolemico poiché non preceduto, ma seguito, dall’avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Né al rifiuto del ricorrente è seguita la nomina di un difensore d'ufficio. Inoltre, un'ulteriore violazione di diritti della difesa è derivata dal mancato ricorso all'accertamento attraverso il prelievo ematico. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al rilievo che l’uso di un collutorio (provato con documenti e dichiarazioni testimoniali) avrebbe falsato il funzionamento dell’etilometro. 2.4. Con il quarto motivo deduce il mancato rilievo, prima della decisione di appello, della intervenuta prescrizione, il cui termine è interamente decorso alla data del 20 aprile 2023. 3 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge con riguardo alla richiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (formulata con il gravame) e della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (formulata con i motivi aggiunti), non essendo a tal fine richiesto il rilascio di procura speciale. 2.6. Con il sesto motivo lamenta l’omessa motivazione quanto alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, ritualmente avanzata con l'atto di appello. 2.7. Con il settimo ed ultimo motivo denuncia omessa motivazione quanto alla richiesta di esclusione della confisca, peraltro non consentita in relazione al reato per cui si procede. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Deve innanzitutto rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato. 2. Invero, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (7 gennaio 2018) il termine massimo di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen., aumentato di un quarto ai sensi degli artt. 160, comma 3, e 161 cod. pen., è pari a cinque anni, con scadenza alla data del 7 gennaio 2023; termine al quale vanno aggiunti i periodi di sospensione. 2.1. Poiché il reato è stato commesso successivamente al 3 agosto 2017, e prima del 31 dicembre 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le relative cause di sospensione, per come sostenuto dal prevalente orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 4, n. 24579 del 21/05/2024, Randazzo, n. mass;
Sez. 4 n. 20764 del 29/02/2024, Iazzolino, n. mass;
Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, n. mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01; Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, Guerzoni), che ha poi trovato conferma nell’autorevole intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti). Con il passaggio alla disciplina di cui alla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (che aveva introdotto la sospensione del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado a decorrere dal 1 gennaio 2020) non si è infatti verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. 4 Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla successiva abrogazione dell'art. 159, comma 2, cod. pen., e alla contestuale introduzione dell'art. 161- cod. pen. (legge 27 settembre 2021 n. 134), che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo, ed introduce l’istituto della improcedibilità. In questa prospettiva, il regime della prescrizione, così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve certamente ritenersi più favorevole rispetto ai successivi, prevedendo comunque il suo decorso dopo la sentenza di primo grado, sebbene allo spirare del periodo di sospensione. Pertanto, trova applicazione il comma 2 dell’art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
parimenti deve dirsi per il tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. 2.2. Nella specie il termine deve quindi ritenersi sospeso nel periodo dal 28 gennaio 2020 al 11 maggio 2020, per giorni 104 (in ragione di un differimento a causa dell’astensione dalle udienze e dell’emergenza sanitaria). Deve inoltre ritenersi sospeso a partire dal 28 settembre 2022, e per la durata di anni 1 e mesi 6, ai sensi dell’art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103: dalla data della sentenza di primo grado, con contestuale motivazione (data alla quale non erano decorsi i cinque anni dal fatto), fino alla pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 25 settembre 2024, è infatti trascorso un tempo superiore a quello per il quale la predetta legge ha inteso sospendere il corso della prescrizione. Per effetto di tali sospensioni il termine è quindi maturato alla data del 19 ottobre 2024. D’altra parte, nel caso in esame non si può tener conto dell’ulteriore ipotesi di sospensione prevista dall’art. 159, comma 2, n. 2, cod. pen. (nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), per il tempo necessario alla celebrazione del giudizio di cassazione. Osserva al riguardo il Collegio che il legislatore, nel delineare le nuove cause di sospensione, ha inteso fare riferimento alla pronuncia di sentenze di condanna non definitive, bloccando il decorso del termine per il periodo massimo di 18 mesi per ciascuna fase. Più in particolare, l’effetto sospensivo si verifica “dal termine previsto dall'articolo 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di 5 condanna”, sia essa di primo grado o di secondo grado (anche se emessa in sede di rinvio), sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio. Dal tenore testuale della disposizione, ed in particolare dalla diversa indicazione del e del , si trae l’indicazione, diffusa anche tra i primi commentatori e recepita dalla giurisprudenza, per cui l’effetto sospensivo, sia pur dipendente dalla pronuncia della sentenza di condanna, si verifica a partire dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (in questi termini, in motivazione, Sez. U, Polichetti, cit.; conf., Sez. 4, n. 28474 del 10 luglio 2024, Artusio, non mass. sul punto). Sicché, nella specie, la scadenza del 19 ottobre 2024, come sopra determinata, viene a ricadere nel periodo che la Corte di appello ha inteso indicare per il deposito della motivazione (giorni 90 decorrenti dal 25 settembre 2024), e dunque non può trovare applicazione il periodo di sospensione di cui all’art. 1, comma 11, lett., b, n. 2 legge 23 giugno 2017, n. 103. 2.3. Non ricorrono, con la necessaria evidenza, le condizioni per il proscioglimento nel merito del ricorrente. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione , che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; conf., Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236, Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 – 01). La della norma, d’altronde, è univocamente identificata nel valorizzare esigenze di economia processuale, favorendo la immediata declaratoria di cause di non punibilità (così, significativamente, la rubrica), nei casi in cui sia irrealizzabile la pretesa punitiva dello Stato. Sicché, coerentemente con tale principio, e con la immediatezza con la quale occorre dichiarare la causa di non punibilità, la norma esige che il proscioglimento nel merito, per poter prevalere, emerga con eguale immediatezza percettiva, ovvero in termini di evidenza. 6 2.4. Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi di inammissibilità: il ricorso, ritualmente proposto nei casi consentiti dalla legge, non è manifestamente infondato, ed in ogni caso pare fondato il motivo riguardante le pene sostitutive, per la cui applicazione è stata erroneamente ritenuta necessaria la procura speciale, dovendo piuttosto trovare applicazione l’art. 186, comma 9- , cod. strada, ed essendo quindi sufficiente la mancata opposizione da parte dell'imputato (cfr., Sez. 1, n. 58485 del 10/10/2018, Perrone, Rv. 274882 – 01); alle stesse conclusioni deve giungersi per il motivo riguardante la confisca del veicolo, prevista per la ipotesi, non ricorrente nella specie, di cui all’art. 186, comma 2, lett., c, cod. strada. 3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ed essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, non ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), va pertanto dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente DE AU LV RE