TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6086 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 13708/2025 R.G.
Oggi 18/12/2025 innanzi al dott. GI RO sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. AGUIARO RI per parte attrice.
L'Avv. Aguiaro si richiama ai propri atti, insistendo nelle istanze e conclusioni ivi formulate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che la parte precisi le conclusioni e discuta oralmente la causa.
L'Avv. Aguiaro precisa le conclusioni e discute la causa come in atti, insistendo anche per l'ammissione dei mezzi istruttori. Ribadisce che non ha mai risposto ai solleciti CP_1
inoltrati dall'attore ed è rimasta contumace in giudizio, così dimostrando contegno negligente.
Tale contegno è suscettibile di integrare responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Si richiama ai preventivi e bonifici in atti quanto agli interventi eseguiti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. GI RO
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13708/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
GI RO ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13708/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AGUIARO Parte_1 C.F._1
RI
ATTORE contro contumace Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto dichiarare la riduzione del prezzo di compravendita nella misura di almeno € 10.000,00.
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per l'effetto Controparte_3
condannare la resistente al pagamento del danno subìto che si quantifica in € 6.920,06, pari alla fattura di rimessa in pristino della vettura.
Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per mancato utilizzo del bene e per la pagina 2 di 6 onerosità della rimessa in pristino e per l'effetto condannare la resistente al pagamento del danno subìto che si quantifica in € 1.000,00/mese, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”
FATTO e DIRITTO
Il Sig. ha convenuto in giudizio affermando di aver Parte_1 Controparte_2
acquistato dalla convenuta in data 15/06/2024 un'autovettura pick-up targata CA 806 YD di colore nero, usata, al prezzo € 17.000,00. La predetta cifra venne corrisposta in parte con bonifico bancario, in parte con permuta di vettura valutata dalla Soc. Tuscania per € 12.000,00.
Il Sig. ha aggiunto che, dopo l'acquisto, si sarebbe avveduto che l'autovettura Pt_1 presentava svariati difetti, tra cui luci abitacolo non funzionanti;
luci abbaglianti ed anabbaglianti, sia frontali che posteriori, non funzionanti;
motorino di avviamento svitato;
filtri di aria e olio non sostituiti;
candele non funzionanti;
perdita di olio dai freni, che non funzionavano;
assenza di clacson;
cinghia non funzionante;
ABS non funzionante;
4x4 non funzionante;
sporcizia nell'abitacolo e sotto i sedili;
impossibilità di misurare temperatura di acqua e olio;
assenza di protezione sotto il motore;
impianto lavavetri non funzionante;
assenza dei fusibili;
ammortizzatori non funzionanti.
Il Sig. ha affermato di aver fatto riparare l'autovettura. Pt_1
Il Sig. dunque, ha agito in giudizio azionando la garanzia per i vizi della Pt_1 compravendita, in particolare secondo la disciplina del Codice del Consumo, chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno dovuto alle spese sostenute per le riparazioni ed all'impossibilità di utilizzo della vettura.
che in data 30/06/2025 ha ricevuto la notifica via PEC del ricorso Controparte_2
introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti, è rimasta contumace.
All'udienza dd. 02/10/2025, su istanza di parte ricorrente, si è disposta la conversione del rito da semplificato di cognizione ad ordinario.
All'udienza del 18/12/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura, ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando all'esito la presente sentenza.
***
pagina 3 di 6 La domanda va rigettata, per difetto di prova in ordine ai vizi del veicolo.
Invero, in sede di ricorso introduttivo il Sig. ha depositato il contratto di compravendita Pt_1
(cfr. doc. 1); una fattura asseritamente relativa alle riparazioni eseguite, che – tuttavia – non riporta la dicitura “pagato” (cfr. doc. 2); una serie di PEC inviate dal legale alla controparte
(doc. 3-4-5); il libretto di circolazione del veicolo (cfr. doc. 6); la visura della resistente (cfr. doc. 8); una serie di fotografie che ritrarrebbero i pezzi di autovettura sostituiti (cfr. doc. 7).
Tale documentazione non è idonea a provare le condizioni del veicolo al momento della consegna.
Le istanze di prova orale formulate dal ricorrente appaiono inammissibili, in quanto:
- cap. 1) (“In data 05.08.2024 accompagnava il Sig. a ritirare la vettura targata Pt_1
CA 806 YD presso la sede della società in Montecatini Terme (PT)”) CP_1 irrilevante;
- cap. 2) (“In pari data, al momento del ritiro aveva contezza di alcuni dei danni di cui al documento 2 e 7 che le si rammostra”) generico e valutativo;
- cap. 3) (“Il sig. informava tempestivamente il venditore dei vizi riscontratati Pt_1
immediatamente dopo l'acquisto, chiedendone l'eliminazione e mettendo il venditore in condizione di intervenire”), generico con riferimento alle circostanze temporali della denuncia;
- cap. 4) (“Il venditore ignorava le richieste di riparazione del mezzo formulate dal sig.
”), irrilevante;
Pt_1
- cap. 5) (“Il sig. , essendo in possesso di un mezzo inutilizzabile, ricorreva ad Pt_1 un'officina di fiducia per eseguire gli interventi necessari”), valutativo ed irrilevante;
- cap. 6) (“A fine agosto 2024 veniva ricoverata la vettura presso la sua officina”), irrilevante;
- cap. 7) (“All'esame della vettura, riscontrava problemi di funzionamento e sicurezza della vettura targata CA 806 YD”), generico e valutativo;
- cap. 8) (“Gli interventi come da doc.2 che le si rammostra sono dovuti a normale usura della vettura”), valutativo;
pagina 4 di 6 - cap. 9) (“Predetti danni/problemi non hanno inficiato l'uso della vettura per lungo tempo”), generico e valutativo;
- cap. 10) (“I pezzi di cui al doc 7) sono quelli smontati dalla vettura portatale dal Sig. Pt_1
”), irrilevante;
[...]
- cap. 11) (“La vettura, così come a lei consegnata, era idonea alla circolazione”), valutativo;
- cap. 12) (“L'officina effettuava riparazioni per un costo complessivo di € 6900,00, importo effettivamente pagato dal sig. ”), da provarsi con documenti;
Pt_1
- cap. 13) (“A causa dei gravi vizi riscontrati sul veicolo, lo stesso è rimasto inutilizzabile e inidoneo alla circolazione da giugno 2024 fino a marzo 2025, impedendo all'attore di servirsi del veicolo per le ordinarie esigenze di mobilità e arrecandogli un concreto pregiudizio e danno in conseguenza del prolungato mancato utilizzo del bene”), generico e valutativo;
- cap. 14) (“La vettura, era stata manutentata e tenuta secondo le regole della casa madre”), generico e valutativo;
- cap. 15) (“La vettura, era fornita di quanto necessario per il corretto funzionamento su strada”), generico e valutativo;
- cap. 16) (“Gli interventi come da doc. 18 che le si rammostra sono dovuti a normale usura della vettura”), valutativo
La prova dei vizi e della responsabilità del venditore, poi, non può desumersi dalla contumacia, in assenza di ulteriori riscontri che possano corroborare, in esito ad una valutazione globale, le asserzioni della parte attrice.
Del pari, la prova della responsabilità della convenuta non può ricavarsi dalle PEC inviate da legale del Sig. , trattandosi di documentazione formata dalla stessa parte che intende Pt_1
avvalersene in senso favorevole a sé; né dalla circostanza che non abbia CP_2 fornito riscontro a tali missive, in quanto l'inerzia non può di per sé risultare significativa e fondare un giudizio di responsabilità contrattuale.
L'attore era onerato di esperire procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c., mentre egli è
pagina 5 di 6 intervenuto sull'autovettura, con la conseguenza che ad oggi non è possibile disporre una consulenza tecnica che verifichi lo stato del bene e valuti la sussistenza di vizi in epoca prossima alla vendita.
In questo contesto, tenuto conto che lo stato del veicolo non è stato fotografato al momento della vendita e risulta oggi modificato, non può riconoscersi rilevanza probatoria dirimente nemmeno ai bonifici depositati, che attesterebbero gli importi spesi per riparazioni, in quanto, come già evidenziato, non è possibile conoscere le condizioni al momento della consegna e, di conseguenza, nemmeno valutare la congruità degli interventi eseguiti e degli importi spesi rispetto ai vizi eventualmente sussistenti.
In definitiva dal compendio probatorio non emergono prove dirette né indizi gravi, concordanti e precisi per ritenere provate le affermazioni della parte attrice, le cui domande vanno rigettate.
Nulla per le spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
- RIGETTA la domanda
Venezia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
dr. GI RO
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA N. 13708/2025 R.G.
Oggi 18/12/2025 innanzi al dott. GI RO sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. AGUIARO RI per parte attrice.
L'Avv. Aguiaro si richiama ai propri atti, insistendo nelle istanze e conclusioni ivi formulate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che la parte precisi le conclusioni e discuta oralmente la causa.
L'Avv. Aguiaro precisa le conclusioni e discute la causa come in atti, insistendo anche per l'ammissione dei mezzi istruttori. Ribadisce che non ha mai risposto ai solleciti CP_1
inoltrati dall'attore ed è rimasta contumace in giudizio, così dimostrando contegno negligente.
Tale contegno è suscettibile di integrare responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Si richiama ai preventivi e bonifici in atti quanto agli interventi eseguiti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. GI RO
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13708/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
GI RO ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13708/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AGUIARO Parte_1 C.F._1
RI
ATTORE contro contumace Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto dichiarare la riduzione del prezzo di compravendita nella misura di almeno € 10.000,00.
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per l'effetto Controparte_3
condannare la resistente al pagamento del danno subìto che si quantifica in € 6.920,06, pari alla fattura di rimessa in pristino della vettura.
Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per mancato utilizzo del bene e per la pagina 2 di 6 onerosità della rimessa in pristino e per l'effetto condannare la resistente al pagamento del danno subìto che si quantifica in € 1.000,00/mese, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”
FATTO e DIRITTO
Il Sig. ha convenuto in giudizio affermando di aver Parte_1 Controparte_2
acquistato dalla convenuta in data 15/06/2024 un'autovettura pick-up targata CA 806 YD di colore nero, usata, al prezzo € 17.000,00. La predetta cifra venne corrisposta in parte con bonifico bancario, in parte con permuta di vettura valutata dalla Soc. Tuscania per € 12.000,00.
Il Sig. ha aggiunto che, dopo l'acquisto, si sarebbe avveduto che l'autovettura Pt_1 presentava svariati difetti, tra cui luci abitacolo non funzionanti;
luci abbaglianti ed anabbaglianti, sia frontali che posteriori, non funzionanti;
motorino di avviamento svitato;
filtri di aria e olio non sostituiti;
candele non funzionanti;
perdita di olio dai freni, che non funzionavano;
assenza di clacson;
cinghia non funzionante;
ABS non funzionante;
4x4 non funzionante;
sporcizia nell'abitacolo e sotto i sedili;
impossibilità di misurare temperatura di acqua e olio;
assenza di protezione sotto il motore;
impianto lavavetri non funzionante;
assenza dei fusibili;
ammortizzatori non funzionanti.
Il Sig. ha affermato di aver fatto riparare l'autovettura. Pt_1
Il Sig. dunque, ha agito in giudizio azionando la garanzia per i vizi della Pt_1 compravendita, in particolare secondo la disciplina del Codice del Consumo, chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno dovuto alle spese sostenute per le riparazioni ed all'impossibilità di utilizzo della vettura.
che in data 30/06/2025 ha ricevuto la notifica via PEC del ricorso Controparte_2
introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti, è rimasta contumace.
All'udienza dd. 02/10/2025, su istanza di parte ricorrente, si è disposta la conversione del rito da semplificato di cognizione ad ordinario.
All'udienza del 18/12/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura, ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando all'esito la presente sentenza.
***
pagina 3 di 6 La domanda va rigettata, per difetto di prova in ordine ai vizi del veicolo.
Invero, in sede di ricorso introduttivo il Sig. ha depositato il contratto di compravendita Pt_1
(cfr. doc. 1); una fattura asseritamente relativa alle riparazioni eseguite, che – tuttavia – non riporta la dicitura “pagato” (cfr. doc. 2); una serie di PEC inviate dal legale alla controparte
(doc. 3-4-5); il libretto di circolazione del veicolo (cfr. doc. 6); la visura della resistente (cfr. doc. 8); una serie di fotografie che ritrarrebbero i pezzi di autovettura sostituiti (cfr. doc. 7).
Tale documentazione non è idonea a provare le condizioni del veicolo al momento della consegna.
Le istanze di prova orale formulate dal ricorrente appaiono inammissibili, in quanto:
- cap. 1) (“In data 05.08.2024 accompagnava il Sig. a ritirare la vettura targata Pt_1
CA 806 YD presso la sede della società in Montecatini Terme (PT)”) CP_1 irrilevante;
- cap. 2) (“In pari data, al momento del ritiro aveva contezza di alcuni dei danni di cui al documento 2 e 7 che le si rammostra”) generico e valutativo;
- cap. 3) (“Il sig. informava tempestivamente il venditore dei vizi riscontratati Pt_1
immediatamente dopo l'acquisto, chiedendone l'eliminazione e mettendo il venditore in condizione di intervenire”), generico con riferimento alle circostanze temporali della denuncia;
- cap. 4) (“Il venditore ignorava le richieste di riparazione del mezzo formulate dal sig.
”), irrilevante;
Pt_1
- cap. 5) (“Il sig. , essendo in possesso di un mezzo inutilizzabile, ricorreva ad Pt_1 un'officina di fiducia per eseguire gli interventi necessari”), valutativo ed irrilevante;
- cap. 6) (“A fine agosto 2024 veniva ricoverata la vettura presso la sua officina”), irrilevante;
- cap. 7) (“All'esame della vettura, riscontrava problemi di funzionamento e sicurezza della vettura targata CA 806 YD”), generico e valutativo;
- cap. 8) (“Gli interventi come da doc.2 che le si rammostra sono dovuti a normale usura della vettura”), valutativo;
pagina 4 di 6 - cap. 9) (“Predetti danni/problemi non hanno inficiato l'uso della vettura per lungo tempo”), generico e valutativo;
- cap. 10) (“I pezzi di cui al doc 7) sono quelli smontati dalla vettura portatale dal Sig. Pt_1
”), irrilevante;
[...]
- cap. 11) (“La vettura, così come a lei consegnata, era idonea alla circolazione”), valutativo;
- cap. 12) (“L'officina effettuava riparazioni per un costo complessivo di € 6900,00, importo effettivamente pagato dal sig. ”), da provarsi con documenti;
Pt_1
- cap. 13) (“A causa dei gravi vizi riscontrati sul veicolo, lo stesso è rimasto inutilizzabile e inidoneo alla circolazione da giugno 2024 fino a marzo 2025, impedendo all'attore di servirsi del veicolo per le ordinarie esigenze di mobilità e arrecandogli un concreto pregiudizio e danno in conseguenza del prolungato mancato utilizzo del bene”), generico e valutativo;
- cap. 14) (“La vettura, era stata manutentata e tenuta secondo le regole della casa madre”), generico e valutativo;
- cap. 15) (“La vettura, era fornita di quanto necessario per il corretto funzionamento su strada”), generico e valutativo;
- cap. 16) (“Gli interventi come da doc. 18 che le si rammostra sono dovuti a normale usura della vettura”), valutativo
La prova dei vizi e della responsabilità del venditore, poi, non può desumersi dalla contumacia, in assenza di ulteriori riscontri che possano corroborare, in esito ad una valutazione globale, le asserzioni della parte attrice.
Del pari, la prova della responsabilità della convenuta non può ricavarsi dalle PEC inviate da legale del Sig. , trattandosi di documentazione formata dalla stessa parte che intende Pt_1
avvalersene in senso favorevole a sé; né dalla circostanza che non abbia CP_2 fornito riscontro a tali missive, in quanto l'inerzia non può di per sé risultare significativa e fondare un giudizio di responsabilità contrattuale.
L'attore era onerato di esperire procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c., mentre egli è
pagina 5 di 6 intervenuto sull'autovettura, con la conseguenza che ad oggi non è possibile disporre una consulenza tecnica che verifichi lo stato del bene e valuti la sussistenza di vizi in epoca prossima alla vendita.
In questo contesto, tenuto conto che lo stato del veicolo non è stato fotografato al momento della vendita e risulta oggi modificato, non può riconoscersi rilevanza probatoria dirimente nemmeno ai bonifici depositati, che attesterebbero gli importi spesi per riparazioni, in quanto, come già evidenziato, non è possibile conoscere le condizioni al momento della consegna e, di conseguenza, nemmeno valutare la congruità degli interventi eseguiti e degli importi spesi rispetto ai vizi eventualmente sussistenti.
In definitiva dal compendio probatorio non emergono prove dirette né indizi gravi, concordanti e precisi per ritenere provate le affermazioni della parte attrice, le cui domande vanno rigettate.
Nulla per le spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
- RIGETTA la domanda
Venezia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
dr. GI RO
pagina 6 di 6